RELAZIONE ILLUSTRATIVA
LĠintervento normativo dĠurgenza mira a perfezionare e completare la
disciplina della ipotesi di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione
del terrorismo introdotta nellĠordinamento dallĠarticolo 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), che pu
essere disposta dal Ministro dellĠinterno, o, su sua delega dal prefetto, nei
confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui allĠart.
18 della legge 152/1975 o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.
La
necessit e lĠurgenza del provvedimento si fondano sulla presenza, allĠinterno
del citato articolo 3, di disposizioni la cui validit limitata nel tempo (al
31 dicembre 2007). Si tratta delle disposizioni che consentono lĠesecuzione
immediata, con accompagnamento alla frontiera, del decreto di espulsione da
parte dal questore, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga
alle norme del d. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che
prevedono il nulla osta dellĠautorit giudiziaria per lo straniero sottoposto a
procedimento penale, ma non in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13,
comma3, T.U. citato), e la convalida, da parte del giudice di pace, del
provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma
5bis, T.U. citato). Il medesimo art. 3 prevede che si proceda nello stesso
modo, ossia in deroga alle citate disposizioni su nulla osta e convalida, nei
casi di espulsione adottata dal Ministro dellĠinterno per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, previsti dallĠart. 13, comma 1, del
medesimo testo unico.
LĠimminente scadenza del termine di efficacia delle
disposizioni in parola, che attengono alla immediata esecutivit del
provvedimento di espulsione di cui si tratta, impone la necessit di colmare il
vuoto di disciplina che ne consegue, nel rispetto delle garanzie costituzionali
che accompagnano lĠesecuzione di provvedimenti, per le limitazioni provvisorie
della libert personale connesse a tali esecuzioni, assicurando, al contempo
lĠeffettivit dellĠespulsione.
I
motivi di espulsione per prevenzione del terrorismo descritti dal decreto legge
n. 144/2005 vengono, peraltro, estesi alle misure di allontanamento adottabili
nei confronti di cittadini dellĠUnione europea o di loro familiari,
aggiungendosi alle ipotesi di allontanamento per motivi di ordine e sicurezza
pubblica dei cittadini comunitari gi disciplinate dal decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, recante ÒAttuazione della direttiva 2004738/CE relativa
al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membriÓ.
Al
fine di delinerare un quadro normativo complessivo ed unitario, oltre che
rispettoso delle garanzie costituzionali, della disciplina della esecuzione
immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari, si rende necessario ed
urgente disciplinare compiutamente anche gli allontanamenti immediati di
cittadini comunitari, o di loro familiari, giustificati da esigenze imperative
di pubblica sicurezza, fornendo, al contempo, una definizione dei motivi che ne
legittimano lĠadozione.
Il
provvedimento si compone di cinque articoli che, di seguito, si illustrano.
Articolo 1:
I commi 1 e 2 dellĠarticolo novellano lĠarticolo 3 del decreto legge n.
144/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 155/2005.
In particolare, si inserisce nel predetto articolo 3
un comma aggiuntivo che estende alle misure di allontanamento dei cittadini
dellĠUnione europea i motivi di prevenzione del terrorismo gi previsti dal
decreto legge citato per lĠespulsione dei cittadini extracomunitari. Prevedendo
che per i ricorsi avverso tali provvedimenti si applicano le disposizioni
previste dallĠarticolo 22 del decreto legislativo n.30/2007 relative agli
allontanamenti per sicurezza dello Stato.
In
conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie gi illustrate, si
prevede, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 222/2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica
sullĠesecuzione immediata dellĠespulsione e dellĠallontanamento per motivi di
prevenzione del terrorismo previste dal medesimo articolo, nonch
sullĠespulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato prevista dallĠart. 13, comma 1, del T.U. n. 286/1998,
con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che
prevede tale convalida. Per lĠipotesi in cui il destinatario del provvedimento
sia sottoposto a procedimento penale, si prevede la necessit del rilascio del
nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo
caso con un rinvio alla disciplina del T.U. n. 286/1998. EĠ, poi, abrogata la
disposizione che prevede la limitazione temporale della disciplina derogatoria
sostituita, oltre alla disposizione, anchĠessa a termine, che prevede una
specifica causa di sospensione del ricorso al T.A.R., esperibile avverso il
decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti
coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato:
Il
comma 3, infine, attribuisce la
competenza sulla convalida dellĠesecuzione dei provvedimenti di espulsione e di
allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del
giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza,
realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del T.U. n.
286/1998, effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze
dellĠautorit giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i
decreti di espulsione.
Articolo 2
LĠarticolo disciplina lĠallontanamento dei cittadini comunitari o dei
loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del
prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato
nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la
competenza del Ministro dellĠinterno.
Anche questa ipotesi di allontanamento
immediatamente esecutiva e dunque assistita dalla garanzia della convalida
dellĠesecuzione da parte dellĠautorit giudiziaria. Ad essa consegue un divieto
di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia,
pu essere chiesta, motivatamente, le revoca quando trascorsa almeno la met
della durata del divieto o comunque dopo tre anni. In caso di violazione di
tale divieto di reingresso, il trasgressore punito con la reclusione fino a
tre anni ed nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anchĠessa,
naturalmente, assistita dalla convalida dellĠautorit giudiziaria.
LĠarticolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di
pubblica sicurezza che rendono urgente lĠallontanamento del cittadino
comunitario dal territorio nazionale poich la sua permanenza incompatibile
con la civile e sicura convivenza, giustificando la immediatezza
dellĠesecuzione del provvedimento.
Premesso che lĠesistenza di condanne penali,
conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio
del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica
automaticamente lĠadozione di provvedimenti di allontanamento, lĠarticolo
individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti
corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato
dĠarresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche se
adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di
pericolosit per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui
comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta effettiva e grave
alla dignit umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero
allĠincolumit pubblica. Ugualmente, pu valere ad orientare il giudizio di
pericolosit in questione lĠappartenenza alle categorie di persone individuate
dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale,
semplici o antimafia, cos come pure lĠesistenza di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorit straniere.
Articolo 3
LĠarticolo disciplina lĠipotesi in cui il destinatario del
provvedimento di allontanamento immediato per motivi imperativi di pubblica
sicurezza sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del
T. U. n. 286/1998 che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del
giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della
archiviazione del procedimento penale non ancora giunto alla fase
dibattimentale (art. 13 quater T-.U. n. 286/1998) quando si tratti di reati per i quali previsto
lĠarresto obbligatorio in flagranza ai sensi dellĠart. 380 del c.p.p.. Negli
stessi casi non si procede allĠallontanamento se il destinatario sottoposto a
misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
In
attesa del rilascio del nulla osta, il questore pu disporre il trattenimento
del destinatario del provvedimento in strutture gi destinate per legge alla
permanenza temporanea.
Infine, viene previsto e disciplinato il reingresso, in deroga al
relativo divieto, del comunitario, o familiare, gi allontanato, per
partecipare al processo penale a suo carico ovvero in cui parte offesa, per
il tempo strettamente necessario a tali fini. La relativa autorizzazione
rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare, salvo che il suo reingresso possa provocare gravi turbative
dellĠordine pubblico o della sicurezza pubblica.
Articolo 4
LĠarticolo disciplina il procedimento di ricorso avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza,
proponibile al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, se il
provvedimento stato adottato dal Ministro e al tribunale in composizione
monocratica, territorialmente competente, se il provvedimento stato adottato
dal prefetto.
Contestualmente
alla presentazione del ricorso pu essere presentata istanza di sospensione
dellĠesecutoriet del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende lĠefficacia
fino allĠesito della decisione del giudice sullĠistanza cautelare.
Il cittadino comunitario o il suo familiare,
allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti
del provvedimento, pu essere autorizzato dal questore a rientrare per
partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
provocare gravi turbative o grave pericolo allĠordine e alla sicurezza
pubblica.
Articolo 5
LĠarticolo contiene la disposizione finanziaria per la quale si rinvia alla relazione tecnica.