RELAZIONE TECNICA

 

Si illustrano di seguito le norme adottate  con il decreto legislativo da emanare ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, della legge 62/2005 che modificano il decreto legislativo n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) suscettibili di comportare nuove spese.

 

Articolo1, comma 1,  lett.a) – introduzione della dichiarazione di presenza.

La facoltˆ data ai cittadini dellĠUnione  o ai loro familiari di presentare una dichiarazione di presenza agli Uffici di Polizia, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno,  una disposizione che non comporta oneri.

Si sottolinea infatti che il modello predisposto per  questa dichiarazione sarˆ reso disponibile agli Uffici interessati, come spesso avviene per altri moduli, presso il sito internet del Ministero dellĠinterno.

 

Articolo1, comma 1,  lett.e) – capoverso Òart.20, comma 8 – traduzione dei contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento attraverso formulari ove possibile in una lingua comprensibile, ovvero in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

 

La disposizione obbliga lĠAmministrazione a predisporre formulari in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali e specifici relativi al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarˆ comunque necessario comunicare il modulo in una lingua francese, inglese, spagnolo o tedesco.

La spesa stimata  calcolata sui seguenti elementi.

Durante la vigenza del decreto-legge 1Ħ novembre 2007, n. 181, sono stati emanati n.270 provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza  e n.23 provvedimenti di allontanamento per mancanza delle condizioni che determinano il soggiorno.

In circa 2 mesi di applicazione di norme analoghe a quella in esame sono stati, quindi,  adottati circa 300 provvedimenti (circa 150 al mese). Sulla base di una stima prudenziale per eccesso si indica in  circa 200 provvedimenti  al mese  che verranno adottati, per un totale annuo pari a n. 2.400,  arrotondati prudenzialmente a 2.500.

Per lĠattivitˆ complessiva di traduzione (formulari e completamento dei medesimi) si stima una spesa di 100 euro a documento. Tale costo  basato sullĠattivitˆ attualmente svolta anche  per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.

Costo stimato complessivo pari a Û 100 X 2.500 = 250.000 arrotondati prudenzialmente a Û 300.000.

Non vengono calcolate rivalutazioni dellĠonere, non solo per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, sopratutto in quanto la predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del  modulo che poi dovrˆ essere completato con riferimento agli elementi specifici del caso particolare. Il sistema pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi essendo lĠonere connesso soltanto allĠattivitˆ del traduttore diretta a completare il formulario nei casi in cui ci˜  necessario.

 

Articolo1, comma 1,  lett.e) – capoverso Òart. 20, commi  9, 10 e 12 –applicazione dellĠart.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998 che prevede la convalida da parte del giudice di pace per lĠesecuzione immediata prevista per lĠallontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e nei casi di rintraccio sul territorio trascorso il termine per lĠallontanamento volontario e in violazione del divieto di reingresso.

 

Le disposizioni su indicate comportano la convalida dellĠesecuzione immediata da parte del giudice di pace con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dallĠart art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998, a cui il decreto fa espresso rinvio.

Al riguardo, si precisa che il comma 5-bis dellĠarticolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, lĠespellendo  trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui  stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Nelle more di vigenza del citato decreto-legge n. 181/2007 non sono state adottati allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato nŽ per rintraccio sul territorio in violazione dei termini stabiliti per lĠallontanamento volontario nŽ per violazione del divieto di reingresso.

Per stima prudenziale, comunque, se ne potrebbero stimare complessivamente in eccesso  200.

In merito allĠonere,  necessario sottolineare che dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalitˆ del Ministero dellĠinterno, presentato nel giugno 2007,  si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalitˆ degli espulsi per irregolaritˆ del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come  noto,  entrato a far parte dellĠUnione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 3.554 nel 2004, n. 4.980 nel 2005 e n. 4.175 nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nellĠultimo triennio risultano essere n. 841 nel 2004, n. 514 nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.

Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dellĠUnione da attuare sulla base delle disposizioni  da stimarsi in misura notevolmente inferiore (ne sono stati stimati 200 lĠanno) rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti di cittadini comunitari, infatti, sono immediatamente esecutivi  solo quando sono per i motivi indicati in precedenza (sicurezza dello Stato, violazione dellĠesecuzione volontaria e violazione del divieto di reingresso) mentre le espulsione di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolaritˆ del soggiorno.

Conseguentemente, anche le convalide da parte dei giudici di pace, collegate alla esecuzione immediata, si possono stimare in un numero notevolmente inferiore rispetto a quelle che negli anni precedenti hanno riguardato i cittadini degli Stati che sono di recente entrati a far parte dellĠUnione europea. Pertanto, decisamente inferiori saranno gli oneri derivanti dallĠeventuale trattenimento, per un periodo massimo di 4 giorni, nei Centri di permanenza temporanea e assistenza, in attesa della convalida dellĠesecuzione dellĠallontanamento.

Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilitˆ Ministero interno- Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilitˆ Ministero dellĠinterno – Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione la cui dotazione per lĠanno 2007  pari, rispettivamente, a Û 10.439.009 e 122.226.553.

In merito a tali stanziamenti si fa presente lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza  ha avuto uguale dotazione anche nellĠanno 2006 e identico stanziamento  previsto per lĠanno 2008 .

Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nellĠanno 2006,  stato di Û 12.456.000 con una diminuzione per lĠanno 2007 pari al 16,19 per cento ( stanziamento di Û 10.439.009).LĠentitˆ di tale ultimo stanziamento , al momento, confermata per il 2008.

Nonostante il taglio operato nellĠanno 2007, lo stanziamento previsto  sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nellĠUnione europea nel 2007 ( rumeni n. 7.926, bulgari  n.329 = totale  n.8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che  stato pari a n. 22. 770.

La percentuale degli espulsi neocomunitari  pari, quindi, per lĠanno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di stanziamento per i rimpatri avvenuta nel 2007.

Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti nellĠambito delle missione 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2), per lĠanno 2008, consentono allĠamministrazione dellĠinterno di far fronte ai costi indicati.

Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.

EĠ da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dellĠUnione, considerati i gravi motivi che ne consentono lĠadozione, non pu˜ che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su indicate.