RELAZIONE TECNICA
Si illustrano di seguito le norme adottate con il decreto legislativo da emanare
ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, della legge 62/2005 che modificano il
decreto legislativo n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) suscettibili di
comportare nuove spese.
Articolo1, comma 1, lett.a) – introduzione della dichiarazione di
presenza.
La facolt data ai cittadini dellĠUnione o ai loro familiari di presentare una
dichiarazione di presenza agli Uffici di Polizia, secondo le modalit stabilite
con decreto del Ministro dellĠinterno, una disposizione che non comporta
oneri.
Si sottolinea infatti che il modello predisposto per questa dichiarazione sar reso
disponibile agli Uffici interessati, come spesso avviene per altri moduli,
presso il sito internet del Ministero dellĠinterno.
Articolo1, comma 1, lett.e) – capoverso Òart.20, comma 8 – traduzione
dei contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento attraverso
formulari ove possibile in una lingua comprensibile, ovvero in inglese,
francese, spagnolo e tedesco.
La disposizione obbliga lĠAmministrazione a predisporre
formulari in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti
formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali e
specifici relativi al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al
momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sar comunque
necessario comunicare il modulo in una lingua francese, inglese, spagnolo o
tedesco.
La spesa stimata calcolata sui seguenti elementi.
Durante la vigenza del decreto-legge 1Ħ novembre 2007, n.
181, sono stati emanati n.270 provvedimenti di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza e n.23
provvedimenti di allontanamento per mancanza delle condizioni che determinano
il soggiorno.
In circa 2 mesi di applicazione di norme analoghe a quella
in esame sono stati, quindi,
adottati circa 300 provvedimenti (circa 150 al mese). Sulla base di una
stima prudenziale per eccesso si indica in circa 200 provvedimenti al mese che
verranno adottati, per un totale annuo pari a n. 2.400, arrotondati prudenzialmente a 2.500.
Per lĠattivit complessiva di traduzione (formulari e
completamento dei medesimi) si stima una spesa di 100 euro a documento. Tale
costo basato sullĠattivit attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come
indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.
Costo stimato complessivo pari a Û 100 X 2.500 = 250.000
arrotondati prudenzialmente a Û 300.000.
Non vengono calcolate rivalutazioni dellĠonere, non solo
per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, sopratutto in quanto la
predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la
predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del modulo che poi dovr essere completato
con riferimento agli elementi specifici del caso particolare. Il sistema
pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi essendo
lĠonere connesso soltanto allĠattivit del traduttore diretta a completare il
formulario nei casi in cui ci necessario.
Articolo1, comma 1, lett.e) – capoverso Òart. 20, commi 9, 10 e 12 –applicazione
dellĠart.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998 che prevede la convalida da parte
del giudice di pace per lĠesecuzione immediata prevista per lĠallontanamento
per motivi di sicurezza dello Stato e nei casi di rintraccio sul territorio
trascorso il termine per lĠallontanamento volontario e in violazione del
divieto di reingresso.
Le disposizioni su indicate comportano la convalida
dellĠesecuzione immediata da parte del giudice di pace con eventuale
trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del
destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il
procedimento disciplinato dallĠart art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998,
a cui il decreto
fa espresso rinvio.
Al riguardo, si precisa che il comma 5-bis dellĠarticolo 13
del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla
frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al
giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della
decisione, lĠespellendo trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza di cui allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui stato adottato il
provvedimento, come spesso avviene.
Nelle more di vigenza del citato decreto-legge n. 181/2007
non sono state adottati allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato n
per rintraccio sul territorio in violazione dei termini stabiliti per
lĠallontanamento volontario n per violazione del divieto di reingresso.
Per stima prudenziale, comunque, se ne potrebbero stimare
complessivamente in eccesso 200.
In merito allĠonere, necessario sottolineare che dai dati
pubblicati nel rapporto sulla criminalit del Ministero dellĠinterno,
presentato nel giugno 2007, si
evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalit
degli espulsi per irregolarit del soggiorno vi erano i cittadini della
Romania. Tale Stato, come noto, entrato a far parte dellĠUnione Europea a
decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.
I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n.
11.628, nel
2005 n. 10.702
e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 3.554 nel 2004, n. 4.980 nel 2005 e n. 4.175 nel 2006.
I cittadini bulgari espulsi nellĠultimo triennio risultano
essere n. 841
nel 2004, n. 514
nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.
Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli
allontanamenti dei cittadini dellĠUnione da attuare sulla base delle
disposizioni da stimarsi in misura notevolmente inferiore (ne sono stati
stimati 200 lĠanno) rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate,
essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di
allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti di
cittadini comunitari, infatti, sono immediatamente esecutivi solo quando sono per i motivi indicati
in precedenza (sicurezza dello Stato, violazione dellĠesecuzione volontaria e
violazione del divieto di reingresso) mentre le espulsione di cittadini
extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera
nei meri casi di irregolarit del soggiorno.
Conseguentemente, anche le convalide da parte dei giudici
di pace, collegate alla esecuzione immediata, si possono stimare in un numero
notevolmente inferiore rispetto a quelle che negli anni precedenti hanno
riguardato i cittadini degli Stati che sono di recente entrati a far parte
dellĠUnione europea. Pertanto, decisamente inferiori saranno gli oneri
derivanti dallĠeventuale trattenimento, per un periodo massimo di 4 giorni, nei
Centri di permanenza temporanea e assistenza, in attesa della convalida
dellĠesecuzione dellĠallontanamento.
Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono
imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilit Ministero interno-
Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilit
Ministero dellĠinterno – Dipartimento per le libert civili e
lĠimmigrazione la cui dotazione per lĠanno 2007 pari, rispettivamente, a Û
10.439.009 e 122.226.553.
In merito a tali stanziamenti si fa presente lo stanziamento
relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nellĠanno 2006 e identico
stanziamento previsto per lĠanno 2008 .
Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nellĠanno 2006,
stato di Û 12.456.000 con una diminuzione per lĠanno 2007 pari al 16,19 per
cento ( stanziamento di Û 10.439.009).LĠentit di tale ultimo stanziamento ,
al momento, confermata per il 2008.
Nonostante il taglio operato nellĠanno 2007, lo
stanziamento previsto sufficiente alla copertura delle spese per gli
allontanamenti dei cittadini comunitari.
Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel
2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nellĠUnione europea nel
2007 ( rumeni n. 7.926, bulgari
n.329 = totale n.8.255) hanno
rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli
espulsi, che stato pari a n. 22. 770.
La percentuale degli espulsi neocomunitari pari, quindi,
per lĠanno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di stanziamento
per i rimpatri avvenuta nel 2007.
Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti
nellĠambito delle missione 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2),
per lĠanno 2008, consentono allĠamministrazione dellĠinterno di far fronte ai
costi indicati.
Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali
stanziamenti.
EĠ da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti
con esecuzione immediata dei cittadini dellĠUnione, considerati i gravi motivi
che ne consentono lĠadozione, non pu che essere stimato, infatti, in un numero
notevolmente inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su
indicate.