RELAZIONE TECNICA
Si illustrano di seguito le norme del decreto legge
suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri.
Il nuovo comma 2 dellĠarticolo 3 del decreto- legge
n.144/2995, convertito con modificazioni nella legge n.155/2005, prevede
che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per gli
allontanamenti dei comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo, si
applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 13, commi da 3 a 3 ter e 5-bis del T.U. n. 286/1998
Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di
un soggetto sottoposto a procedimento penale, lĠespulsione sospesa fino al
nulla osta dellĠautorit giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla
richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso
(comma 3 dellĠart. 13). Nelle more lo straniero trattenuto in uno dei centri
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato art.14. per un periodo
massimo di 15 giorni.
Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dellĠarticolo 13
del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla
frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al
giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della
decisione, lĠespellendo trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea
ed assistenza di cui allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui stato adottato il
provvedimento, come spesso avviene.
Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di
trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza non
precedentemente disciplinate.
Per queste ipotesi quindi ipotizzabile un onere ulteriore
per lĠaccoglienza presso i C.P.T.A. per n. 4 giorni per la convalida e n. 15
giorni per il nulla osta.
Per la stima dei costi necessario distinguere le
espulsioni degli stranieri dagli allontanamenti dei cittadini dellĠUnione.
Per quanto riguarda le prime, trattandosi comunque di casi
eccezionali e straordinari, si possono quantificare in poche decine lĠanno, che
possono stimarsi prudentemente per eccesso in n.20 lĠanno.
Per la convalida, i giorni di trattenimento nei C.P.T.A.,
sarebbero pertanto pari a n. 80 (20 x 4).
Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta
da parte dellĠautorit giudiziaria procedente, sempre secondo una stima
prudenziale per eccesso, si possono indicare nei medesimo numero indicato per
la convalida (20) i soggetti
eventualmente interessati. In
questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a n. 300 (20 x 15) (sempre
calcolando per ognuno il tempo massimo previsto per il rilascio del nulla
osta).
Il costo medio, pro capite pro die, per il trattenimento in
un C.P.T.A. risulta essere sulla base delle recenti elaborazioni pari a Û 61,4
(cĠ stata quindi una diminuzione dei costi rispetto ai 66,11 euro pro die pro
capite stabilita nella relazione tecnica alla legge n.189/2002).
Il costo complessivo risulterebbe dai giorni di accoglienza
sopraindicati (80+300- arrotondati prudenzialmente a 400) moltiplicato la spesa
pro die pro capite (Û 61,4- arrotondato prudenzialmente a 62) pari
complessivamente a euro 23.560 arrotondati a Û 30.000.
In considerazione dei pochi giorni di applicazione delle
norme del decreto nellĠanno 2007 non vengono calcolati gli oneri relativi al
periodo.
Per quanto concerne gli allontanamenti per motivi di
terrorismo per i comunitari, i cui numeri sono da presumere assolutamente
trascurabili, si rinvia a quanto si dir a seguito degli allontanamenti per
motivi imperativi di pubblica
sicurezza.
LĠarticolo 2 del decreto legge prevede che gli
allontanamenti dei comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono
immediatamente eseguiti dal questore
e ne prevede la convalida da parte del tribunale in composizione
monocratica con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e
assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida,
secondo il+procedimento disciplinato dallĠart art.13, comma 5-bis del T.U.
n. 286/1998, a
cui il decreto fa espresso rinvio.
Al riguardo, come gi osservato, lĠallontanando
trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui
allĠart. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, per un periodo massimo di 4 giorni,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui stato
adottato il provvedimento, come spesso avviene.
Dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalit del
Ministero dellĠInterno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella
graduatoria delle nazionalit degli espulsi per irregolarit del soggiorno vi
erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come noto, entrato a far parte
dellĠUnione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.
I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n.
11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati
nei CPTA n. 3554 persone nel 2004, n. 4980 nel 2005 e n. 4175 nel 2006.
I cittadini bulgari espulsi nellĠultimo triennio risultano
essere n. 841 nel 2004, n. 514 nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano
transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.
Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli
allontanamenti dei cittadini dellĠUnione da stimarsi in misura notevolmente
inferiore rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo
diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da
quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti per motivi imperativi
di pubblica sicurezza sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsione di
cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo
alla frontiera nei meri casi di irregolarit del soggiorno.
Analoghe considerazioni valgono per gli oneri collegati al
trattenimento in attesa del nulla osta da parte del giudice previsto per
il cittadino dellĠUnione da
allontanare sottoposto a procedimento penale (art.13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies del T.U. n. 286/1998).
Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di
un soggetto sottoposto a procedimento penale, lĠespulsione sospesa fino al
nulla osta dellĠautorit giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla
richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso
(comma 3 dellĠart.13). Nelle more lo straniero trattenuto in uno dei centri
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato art.14. per un periodo
massimo di 15 giorni. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra
riportate in ordine alla diminuzione del numero di allontanamenti (e quindi
della percentuale di esso che pu riguardare persone con procedimenti penali in
corso), conseguente alla nuova condizione giuridica di una parte consistente
dei cittadini stranieri espulsi per irregolarit del soggiorno fino al 1
gennaio 2006, atteso che la procedura, in caso di pendenza di procedimento
penale a carico del cittadino comunitario analoga a quella valevole per il
cittadino extracomunitario a cui il decreto fa espresso rinvio.
A conferma che gli oneri del provvedimento in questione
trovano copertura negli stanziamenti gi utilizzati per le espulsioni degli
extracomunitari si rileva, infine, che il periodo massimo di trattenimento di
un cittadino extracomunitario, ai sensi dellĠart. 14, comma 5, del T.U. n.
286/1998, stabilito in 30 giorni prorogabili dal giudice su richiesta del
questore per ulteriori 30 giorni, quando ÒlĠaccertamento dellĠidentit e della
nazionalit ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltÓ. Gli stanziamenti in parola, pertanto, sono stati dimensionati in
relazione a tale periodo massimo di trattenimento, laddove per i cittadini
comunitari il termine massimo non pu superare i 19 giorni (15 per il nulla osta,
se richiesto, pi 4 per la convalida dellĠesecuzione), atteso che
lĠallontanamento ai sensi del decreto in esame non pu che presupporre la
certezza dellĠidentit e della nazionalit comunitaria della persona da
allontanare.
Si fa presente
infatti che gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza
adottati in applicazione del decreto legge 181/2007 sono stati 181 in circa due mesi di attuazione
della disciplina.
EĠ presumibile quindi, secondo una stima prudenziale per
eccesso, che in un anno tali allontanamenti potranno essere circa n. 1.200.
Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono
imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilit Ministero interno-
Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilit
Ministero dellĠinterno – Dipartimento per le libert civili e
lĠimmigrazione la cui dotazione per lĠanno 2007 pari, rispettivamente, a Û
10.439.009 e 122.226.553.
In merito a tali stanziamenti si fa presente lo
stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche
nellĠanno 2006 e identico stanziamento previsto per lĠanno 2008 .
Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nellĠanno 2006,
stato di Û 12.456.000 con una diminuzione per lĠanno 2007 pari al 16,19 per
cento ( stanziamento di Û 10.439.009).LĠentit di tale ultimo stanziamento ,
al momento, confermata per il 2008.
Nonostante il taglio operato nellĠanno 2007, lo
stanziamento previsto sufficiente alla copertura delle spese per gli
allontanamenti dei cittadini comunitari.
Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006
dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nellĠUnione europea nel 2007
( rumeni n. 7.926, bulgari n.329 =
totale n.8.255) hanno
rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli
espulsi, che stato pari a n. 22. 770.
La percentuale degli espulsi neocomunitari pari, quindi,
per lĠanno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di
stanziamento per i rimpatri avvenuta nel 2007.
Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti
nellĠambito delle missione 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2),
per lĠanno 2008, consentono allĠamministrazione dellĠinterno di far fronte ai
costi indicati.
Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali
stanziamenti.
EĠ da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti
con esecuzione immediata dei cittadini dellĠUnione (motivi di terrorismo e
imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono
lĠadozione, non pu che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente
inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su indicate.
Il medesimo articolo 2 obbliga lĠAmministrazione a
predisporre formulari che contengono i contenuti essenziali del provvedimento
di allontanamento per motivi imperativi in almeno le 23 lingue ufficiali della
Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli
elementi essenziali con riferimento al singolo caso. Nel caso di mancanza di
interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sar
comunque necessario comunicare il modulo in una delle 4 lingue indicate
(francese, inglese, tedesco, spagnolo).
La spesa che si stima calcolata sui seguenti elementi.
In applicazione del decreto legge n-.181/2007, come sopra
evidenziato, sono stati adottati in due mesi di operativit della sua
disciplina, n.181 allontanamenti. Pertanto secondo una stima prudenziale per
eccesso si calcolano che ogni anno verranno addottati circa 1.200 provvedimenti
.
Il costo stimato per lĠattivit interpretativa relativa
alla predisposizione dei formulari e dellĠinserimento, con traduzione, degli
elementi specifici e particolari relativi al singolo caso stimato in 100 euro
a documento.
La spesa stimata pari a 120.000 euro (120x 100) che viene
arrotondata per eccesso a 150.000 euro lĠanno.
Non vengono calcolate rivalutazioni dellĠonere, non solo
per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, sopratutto in quanto la
predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la
predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del modulo che poi dovr essere completato
con riferimento agli elementi specifici del caso particolare. Il sistema
pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi riguardando
soltanto lĠattivit del traduttore diretta a completare il formulario nei casi
in cui ci e necessario.
Per lĠanno 2007, considerando che il decreto avr vigenza
solo per alcuni giorni non vengono calcolati oneri.