SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO
6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL
DIRITTO DEI CITTADINI DELLĠUNIONE
E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI
MEMBRI.
.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista
la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per lĠadempimento di obblighi derivanti dallĠappartenenza
dellĠItalia alle Comunit Europee – Legge Comunitaria 2004, che ha
delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nellĠelenco di cui allĠallegato B della legge stessa;
Visto
il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante ÒAttuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati
membri;
Visto
lĠarticolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il
Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla
medesima legge entro diciotto mesi dallĠentrata in vigore del provvedimenti;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellĠattivit di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del É
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del É
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellĠinterno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dellĠeconomia e delle finanze e
della giustizia
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
art.1
(modifiche
al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30)
- Al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n.30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
aggiunto, in fine, il seguente comma: Ò5-bis. In
ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il
suo familiare pu presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la
propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalit stabilite con
decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il
soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo
le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le
seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";
c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), dopo
le parole: "risorse economiche sufficienti per s e per i propri
familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e
dimostrabili,";
d) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che costituisce causa di cancellazione anagrafica";
e) gli articoli 20, 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
Òart.20
(Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno
per motivi di ordine pubblico e pubblica
sicurezza)
- Il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dellĠUnione e dei loro
familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, pu essere limitato solo
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- I
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio
di proporzionalit e non possono essere motivati da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dellĠinteressato che rappresentino una minaccia
concreta e attuale allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
- NellĠadottare un
provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto della durata del soggiorno
in Italia dellĠinteressato, della sua et, della sua situazione familiare
e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dellĠimportanza dei suoi legami con il Paese di origine.
- I titolari del
diritto di soggiorno permanente di cui allĠarticolo 14 del decreto
legislativo possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per
gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- I beneficiari del
diritto di soggiorno di cui al decreto legislativo che hanno soggiornato
nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e
per i motivi di cui al comma 13, salvo quando
l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Le malattie o le
infermit che possono giustificare limitazioni alla libert di
circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanit, nonch
altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprech siano
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini
italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel
territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
- I provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal
Ministro dellĠinterno. I provvedimenti di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o
dimora del destinatario.
- I provvedimenti di
allontanamento di cui al presente articolo sono adottati con atti motivati, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Qualora il
destinatario non comprenda lĠitaliano, il provvedimento accompagnato da
una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non
possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione in tale
lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il
provvedimento notificato allĠinteressato e riporta le modalit di
impugnazione e, salvo
quanto previsto al comma 9, indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale che non pu essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, pu
essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del
divieto di reingresso che non pu essere superiore a dieci anni nei casi
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
- Per motivi di
sicurezza dello Stato, il provvedimento di allontanamento immediatamente
eseguito dal questore e si
procede alla convalida del
provvedimento con il quale disposta lĠesecuzione immediata
dellĠallontanamento secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Qualora
lĠallontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato nei provvedimenti di cui al comma 8, il questore dispone
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento
dell'interessato dal territorio nazionale. Si procede alla
convalida del provvedimento
con il quale disposta lĠesecuzione immediata dellĠallontanamento secondo
le procedure di cui allĠarticolo 13, comma 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Il destinatario
del provvedimento di allontanamento pu presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia
decorsa almeno la met della durata del divieto, e in ogni caso decorsi
tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a
dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale.
Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto
motivato l'autorit che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel
territorio nazionale.
- Il destinatario
del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale
in violazione del divieto di reingresso punito con la reclusione fino
a tre anni ed nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si
procede alla convalida del
provvedimento con il quale disposta lĠesecuzione immediata
dellĠallontanamento secondo le procedure di cui allĠarticolo 13, commi 3,
3bis e 5-bis, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- I provvedimenti
di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono
regolati dalle disposizioni del decreto-legge del ÉÉÉÉÉÉ.
- I
provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati
tendendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
Art.21
(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno)
- Il provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 1 pu
altres essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli
articoli 6,7 e 13 e salvo quanto previsto dagli
articoli 11 e 12.
- Il provvedimento di cui al comma 1 adottato dal prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il
provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua et, della sua salute, della sua integrazione
sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Qualora
il destinatario non comprenda lĠitaliano, il provvedimento accompagnato
da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non
possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione in tale
lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco. Il provvedimento riporta le modalit di impugnazione, nonch il
termine per lasciare il territorio nazionale, che non pu essere inferiore
ad un mese. Unitamente al provvedimento di
allontanamento consegnata allĠinteressato una attestazione di obbligo di
adempimento dellĠallontanamento, secondo le modalit stabilite con decreto
del Ministro dellĠinterno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non
pu prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
- Qualora il cittadino dellĠUnione o il suo
familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dellĠattestazione di cui al comma 2, punito con
lĠarresto da un mese a sei mesi e con lĠammenda da 200 a 2.000 euro.
Art.22
(ricorsi avverso i provvedimenti di
allontanamento)
1.
Avverso il provvedimento di
allontanamento adottato dal Ministro dellĠinterno pu essere presentato ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto pu essere
presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilit
al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede lĠautorit che lo ha
adottato. La parte pu stare in giudizio personalmente.
3.
I ricorsi di
cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dallĠinteressato, possono
essere presentati anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui
funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano lĠinoltro allĠautorit
giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale rilasciata
avanti allĠautorit consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni
relative al procedimento.
4.
Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 pu
essere accompagnato da una istanza di sospensione dellĠesecutoriet del
provvedimento di allontanamento. Fino allĠesito dellĠistanza di cui al presente
comma, lĠefficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale
ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il
tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il
quale lĠinteressato deve lasciare il territorio nazionale ed stata presentata
istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorit
sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per lĠallontanamento.
6.
Al cittadino comunitario o al suo
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui stata negata la sospensione
del provvedimento di allontanamento consentito, a domanda, lĠingresso ed il
soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso,
salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo
allĠordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dellĠinteressato.
7.
Nel caso in cui il ricorso respinto,
lĠinteressato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente
il territorio nazionale.Ó
Art.2
(Disposizione finanziaria)
1. LĠonere derivante dalla traduzione del
provvedimento di allontanamento di cui allĠarticolo 1, comma 1, lett.e,
capoverso Òart.20, 8,Ó valutato a decorrere dallĠanno 2008 in euro 300.000.
2. AllĠonere di cui al comma 1, pari a si provvede medianteÉÉ.
- Il
Ministero dellĠeconomia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal
comma 1, ai fini dellĠadozione dei provvedimenti correttivi di cui
allĠarticolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dellĠarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978,
n. 468, prima dellĠentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.