REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro
Sentenze: 2586/2007
Registro
Generale: 384/2006
nelle
persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO
Presidente
GRAZIA BRINI Cons.
SERGIO FINA Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso 384/2006 proposto da:
C*** NATALIYA
rappresentato e
difeso da:
PRENDIN AVV.
RAFFAELLA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RIVA RENO
N.2
presso
PARASIDO AVV.
ROSSANO
contro
QUESTURA DI
BOLOGNA
rappresentato e
difeso da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con domicilio
eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua
sede;
e nei
confronti
MINISTERO
DELL'INTERNO n.c.
per
l'annullamento
del decreto
23.1.2006 della Questura di Bologna,notificato il 9.2.2006 di diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto
di costituzione in giudizio della Questura intimata;
Viste le
memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti del ricorso;
Designato
relatore il cons. dott. Sergio Fina;
udito alla
pubblica udienza del 5.7.2007 gli avvocati presenti per le parti cos come da
verbale;
Considerato in
fatto ed in diritto quanto segue:
EĠ impugnato il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente dal Questore della Provincia di Bologna.
Sostiene la ricorrente che il suddetto diniego unicamente riconducibile alla ritenuta insufficienza in capo alla sua persona di mezzi economici idonei al suo sostentamento per lĠanno 2005
Il ricorso fondato in relazione alla dedotta violazione degli art.4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998
A norma dellĠart.4/3Ħc del D.lgs. n. 286/1998 lĠingresso nel territorio nazionale consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dellĠInterno.
Inoltre per lĠart.5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Ora nel caso che ne occupa la ricorrente, secondo quanto si evince dalla documentazione prodotta ha conseguito per lĠanno 2005 un reddito reale di Û 4330,76 di poco inferiore al limite di Û 4827.61 fissato dallĠart. 29 del D.lgs. 286/1998 per il ricongiungimento familiare e tale differenza ad avviso del Collegio non appare determinante ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
Le soglie reddituali fissate dallĠart.29 sono, infatti, da considerare un indice di riferimento significativo, ai fini della verifica dei mezzi di sussistenza dello straniero, ma non possono assurgere a limite tassativo ed invalicabile, tale da comportare, in presenza di lievi margini negativi di reddito, un provvedimento di rigetto dellĠistanza da parte dellĠamministrazione.
Nella specie deve ritenersi che il reddito conseguito dal ricorrente sia nel suo complesso cospicuo e che esso si discosti di poco, circa Û 500,00 dai limiti di legge come sopra ricordati.
Le spese possono compensarsi tra le parti
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo per lĠEmilia Romagna – Bologna, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠimpugnato
provvedimento.
Spese
compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos
deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.
Presidente
f.to Calogero Piscitello
Cons.
rel. Est. F.to Sergio Fina
Bologna,
li 29.10.2007