Roma,

 

 

                                               AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

 

                                               AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                                               PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

                                                                                  

                                               AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                                               PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

                                                                      

                                               AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE

                                               VALLE DAOSTA AOSTA

                                              

E,p.c.              AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

                                               D.G.I.E.P.M.

                                                           R O M A

 

AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA SOCIALE

                        Direzione Generale dellImmigrazione

                        R O M A

 

AL GABINETTO DEL MINISTRO

                        S E D E

 

                        AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA

                        SICUREZZA

                        Direzione Centrale per lImmigrazione e Polizia delle

                        Frontiere

                        S E D E

                                                         

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

 

 

 

OGGETTO: Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure

 

 

Si richiama allattenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.25 del 31 gennaio 2007, stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007.

La nuova disciplina, nel modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano lesercizio del diritto.

 

Al riguardo, al fine di realizzare ununivoca applicazione sul tutto il territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza.

 

In via preliminare si segnala che:

 

      stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare lunit familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari, recependo in tal modo uninterpretazione estensiva gi adottata da questo Dipartimento con circolare n. 2768/2.2. del 25.10.2005 (art. 28 del T.U.);

      sono esclusi dalla possibilit di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonch quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).

 

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione dellart. 29 stabilisce che:

                          

      per il coniuge viene eliminato linciso non legalmente separato: tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali pu essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a);

      per i figli minori non pi prevista la condizione di familiari a carico, potendosi tale requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente che il requisito della minore et va riferita al momento della presentazione dellistanza al ricongiungimento (art. 29 comma 1 lett. b) e comma 2);

      per i figli maggiorenni a carico non pi richiesta linvalidit totale bens limpossibilit permanente a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute(art.29,comma 1, lett.c);

      per i genitori stata eliminata la necessit dellaccertamento dellesistenza di altri figli nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di a carico, conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un adeguato sostegno familiare nel paese dorigine o di provenienza. A tale ultimo riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo allindividuazione di parametri obiettivi di riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.29 comma 1 lett. d).

 

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novit introdotte prevedono che:

 

      il requisito dellalloggio pu essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dellalloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per ledilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneit igienicosanitaria accertata dallAzienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione gi contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a);

      il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni richiesto in misura non inferiore al doppio dellimporto dellassegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b);

 

Con specifico riguardo alle modalit di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova disciplina - che deve intendersi applicabile con lentrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7):

      lo Sportello Unico per lImmigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti allesercizio del diritto, nonch alla verifica dellesistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego;

      lautorit consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede allaccertamento dellautenticit della documentazione comprovante i requisiti soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore et o stato di salute).

 

            Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andr applicata anche alle istanze gi acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato liter istruttorio.

 

            Ulteriori novit introdotte dalla normativa in oggetto riguardano:

 

      il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno per assistenza minore che abilita allattivit lavorativa per la durata dellautorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6);

      il diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o ladozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero lingresso nel territorio dello stato (art.29 comma 9).

 

      Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che:

 

      il ricongiungimento familiare pu essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalit stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, consentito lingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;

      la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non pu essere rigettata unicamente per lassenza di documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la prova per accertare lesistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui allart. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che consente ai consolati lemissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.

 

            Si rappresenta, infine, che sono state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello S eT), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 3 del 30.5.2005 relative allinvio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per lImmigrazione.

 

            Si invitano le SS.LL a dare la massima informazione in merito alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per lImmigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.

 

            Con loccasione si rappresenta che stato istituito presso questa Direzione Centrale un punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60 giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti dallintroduzione della nuova normativa.

           

            Si indicano di seguito i recapiti telefonici dei funzionari e del personale dedicati:

 

dr. Gianfranco PARENTE e dr.ssa Loredana MARTINI (0646525195)

(e-mail gianfranco.parente@interno .it; loredana.martini@interno.it)

 

Sig.ra Iole LANDOLFI (tel. 06464526535; e-mail iole.landolfi@interno.it)

Si.ra Anna CALABRESE (tel. 0646526196; e-mail anna.calabrese@interno.it)

 

            Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                   (Ciclosi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP/circolare ricong.fam.