(Sergio Briguglio 18/2/2007)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XV Legislatura. Per un analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XIV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/marzo/sinottico-normativa-8.html
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D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
o
Decreto-legge 15
Febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare
attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
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L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
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D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato
con D. LGS. 256/2004)
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
(indicato con D. LGS. 251/2004)
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
-
L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di
arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
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D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D.L.
300/2006 (disposizioni rilevanti):
Decreto legge 28 Dicembre 2006, n. 300, Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative
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D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
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DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione,
(indicato con DPR 334/2004)
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DPR
54/2002: Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
giaĠ presenti nel territorio dello Stato
-
L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
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DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
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DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
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L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana (indicata con DPR
362/1994)
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti (indicata con L. 124/2006)
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XV LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XV LEGISLATURA L. 296/2006 D. LGS. 3/2007 D. LGS. 5/2007 D. L. 10/2007 |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
|
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e
dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle
attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
|
||
4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e
nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il
documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
|
||
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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|
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[1]. |
|
||
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione
clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.[2] |
||
4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme
comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
|
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per
soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione,
al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per
le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche'
ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la
sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso
sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al
questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.[3] |
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|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[4] |
|
||
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
||
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
a)
(...)[5] |
|
|
b) (É); |
|
||
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
|
|
|
d) (É); |
|
||
e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
|
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
||
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
||
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
||
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
|
||
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
||
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
||
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
||
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
||
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
|
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4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [6] |
|
||
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.[7] |
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5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.[8] |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
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8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
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8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
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9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene (É): |
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||
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
||
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
||
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
|
||
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
||
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
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|
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
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||
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
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|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
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9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 (Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. 2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
Art.
7 (...)[9] |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
Art.
9[10] |
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(Carta
di soggiorno) |
(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio
idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei
requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit
sanitaria locale competente per territorio, pu chiedere al questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per
s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1. |
||
2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellĠUnione europea
residente in Italia. |
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
|
|
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380 nonch,
limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
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a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
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b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
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c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
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d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
|
|
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e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
|
|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu: |
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
|
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
|
|
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
|
|
|
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
|
|
|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
|
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
|
|
|
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
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7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
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|
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a) se stato acquisito fraudolentemente; |
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|
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
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|
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
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d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
|
|
|
e) in caso di conferimento di permesso di
soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea,
previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza
dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
|
|
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8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
ridotto a tre anni. |
|
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|
9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
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|
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
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a) per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; |
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|
|
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
|
|
|
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
|
|
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo pu: |
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|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
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|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
|
|
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per
lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
|
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|
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
|
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13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
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Art. 9-bis[11] |
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(Stranieri in possesso
di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro) |
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1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
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|
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione; |
|
|
|
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
|
|
|
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
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|
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2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
|
|
|
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
|
|
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
|
|
|
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
|
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|
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
|
|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione
europea. |
|
|
|
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto
rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
|
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
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|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
|
|
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
|
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e'
negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita'
dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato. |
|
||
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
|
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
|
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
||
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
|
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
|
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
|
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
|
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
||
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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|
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
|
|
|
|
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|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
|
||
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
|
|
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. (...) |
|
||
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
|
||
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo
alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
|
||
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
||
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
||
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
||
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[12].
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
|
||
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
|
|
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
|
|
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
||
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
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8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
||
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
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8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti
per le finalit di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale
indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni. |
|
||
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
||
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno
pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato
la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei
termini prescritti,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo
presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio
dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto
d'ingresso;[13] |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
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2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.[14] |
||
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilit
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del
provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dellĠarticolo 14. |
|
||
3
bis. Nel caso
di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
||
3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
||
3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
|
||
3
quinquies. Se
lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, questĠultima ripristinata a norma
dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
||
3
sexies. (...) |
|
||
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
|
||
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
|
||
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento
alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
||
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
||
6.
(É). |
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||
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
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|
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8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice
di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato[15], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
|
||
9.
(É). |
|
||
10
(É). |
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11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
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13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. |
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.[16] |
||
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni. |
|
||
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
||
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
||
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
l3-bis |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
|
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2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
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||
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
|
||
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. |
|
||
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
|
||
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione
stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
||
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione da uno a quattro anni. |
|
||
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
|
||
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
|
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|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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|
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la medesima pena con
la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
|
||
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita
dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di
cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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||
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
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4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
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||
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
|
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7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica. |
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria
la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dellĠimputato
o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
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7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non
sia protetto dalla persecuzione. |
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2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
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b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
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c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allĠUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
|
||
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
|
|
|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
|
||
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
|
||
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
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|
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
||
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
|
||
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
||
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
|
||
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
|
||
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
||
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
||
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5. |
|
||
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
||
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
|
||
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
|
||
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...). |
|
||
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
||
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
|
||
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
||
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito
con lĠarresto da tre mesi ad un
anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato. |
|
||
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. (...) |
|
||
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
||
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
|
||
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli
di prelazione) |
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||
1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
|
||
2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
|
||
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
|
||
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
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||
Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallĠarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3. |
|
||
2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione,
rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
|
||
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. |
|
||
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
|
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5.
Le Commissioni regionali tripartite, di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.. |
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6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit : |
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a) assicurazione per lĠinvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
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b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
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c) assicurazione contro le malattie; |
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d) assicurazione di maternit. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
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3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
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5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
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2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societ di
capitale o di persone o accedere
a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate
per lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della
singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautorit
competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dellĠautorizzazione o della
licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
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|
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
|
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4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
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5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
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|
7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
|
|
|
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di societ aventi sede o
filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di
attivit nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane
o di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
|
|
|
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; |
|
|
|
c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unĠattivit
retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia; |
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|
|
d) traduttori e interpreti; |
|
|
|
e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellĠUnione europea
residenti allĠestero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico; |
|
|
|
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato; |
|
|
|
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
|
|
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
|
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto delle disposizioni
dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
|
|
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
|
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
|
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
|
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
|
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
|
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
|
|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di
ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
|
||
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
||
|
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i)
del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante
la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede
il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.[17] |
||
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
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3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite
massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi
o per motivi familiari.[18] |
|
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione
Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[19],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
|
|
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
a) coniuge (...); |
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|
b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
b) figli minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati (...), a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invaliditaĠ totale . |
c) figli maggiorenni a
carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; |
||
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute; |
d) genitori a
carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel
Paese di origine o di provenienza.[20] |
||
d) (...) |
|
||
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.[21] |
|
|
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-ter, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilit: |
|
|
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer; |
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio. Nel caso di un
figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer; |
|
|
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. |
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di
due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni
caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo
dellĠassegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.[22] |
|
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
|
|
5.
Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento. |
(...)[23] |
|
|
6.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,
consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dallĠingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.[24] |
|
|
|
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro.[25] |
|
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella
attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore et, autenticata
dallĠautorit consolare italiana, presentata allo sportello unico
per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura
competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello unico per
lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lĠesistenza
dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute.[26] |
||
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
|
||
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altres il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5. |
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che
il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello
Stato.[27] |
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|
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
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a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
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b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
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c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6.[28] |
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Art.
29-bis[29] |
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Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
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1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
|
|
2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti
rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto
ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti
probatori |
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3.
Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lĠingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
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b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
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d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. |
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.[30] |
||
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
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3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo. |
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4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno. |
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellĠUnione europea (...) rilasciata una carta di soggiorno.[31] |
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|
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di
soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
|
||
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante
dallĠapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero
la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero
al quale affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi
favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non
esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione. |
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2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
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3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
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4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
||
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
|
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1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione
province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita'
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
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2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
|
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3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
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a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
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b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
|
|
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
|
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno
precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
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4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
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a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
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|
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b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
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|
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo
annuale forfettario negli
importi e secondo le modalit
previsti dal decreto di cui al comma 3. |
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6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
|
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|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallĠItalia. |
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|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
|
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
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c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
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|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
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|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
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4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
|
|
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5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
|
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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|
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
|
|
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
|
|
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
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4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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|
(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
|
|
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunit scolastica. |
|
|
|
2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana.
3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
dĠorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
|
|
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
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5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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a) lĠaccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
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b) la realizzazione di unĠofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ; |
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c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
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|
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d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
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|
|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lĠItalia. |
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6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
|
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7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo,
con specifica indicazione: |
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a) delle modalit di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di
insegnamento; |
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b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di
mediatori culturali qualificati; |
|
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c) dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivit di sostegno linguistico; |
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d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
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2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
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a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per
il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero; |
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b) la rinnovabilit del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
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c) lĠerogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocit; |
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d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dellĠuniformit di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
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e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in
Italia; |
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f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allĠestero. |
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4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
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5.
é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
lĠingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
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1-bis. LĠaccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
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2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e
lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
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3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate,
nellĠattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
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5.
(...) |
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6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[32] |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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