(Sergio Briguglio 18/2/2007)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XV Legislatura. Per un analoga evidenziazione delle modifiche apportate durante la XIV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/marzo/sinottico-normativa-8.html

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;

o      Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

o      Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o      Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o      Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

o      Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;

o      Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di ricongiungimento familiare;

o      Decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la paritˆ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato con D. LGS. 256/2004)

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato con D. LGS. 251/2004)

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

-        L. 296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

 

-        D.L. 300/2006 (disposizioni rilevanti): Decreto legge 28 Dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

-        D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

 

-        D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR 334/2004)

 

-        DPR 54/2002: Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel territorio dello Stato

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana (indicata con DPR 362/1994)

o      Legge 8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti (indicata con L. 124/2006)

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

 

TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XV LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XV LEGISLATURA

 

L. 296/2006

D. LGS. 3/2007

D. LGS. 5/2007

D. L. 10/2007

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I

 

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

 

 

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

 

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitˆ, essa  accertata secondo i criteri e le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

 

5. Allo straniero  riconosciuta  paritˆ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla  legge.

 

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci˜ non sia possibile,  nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autoritˆ del Paese di cui  cittadino e di essere in ci˜ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritˆ giudiziaria, l'autoritˆ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertˆ personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres“ l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalitˆ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano Ž comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

ÒArticolo 2-bis

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ

 

2. Il Comitato  presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed  composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,  istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitˆ e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitˆ produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitˆ culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3, comma 1.

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalitˆ di coordinamento delle attivitˆ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che  approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico  emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico  indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con  organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres“  le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversitˆ e  delle identitˆ culturali delle persone, purchŽ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[1].

 

5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione,  in cui  siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1   predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

 

 

CAPO  I            

DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E  IL SOGGIORNO

 

 

 

 

 

Art. 4                              

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato  consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu˜ avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

 

2. Il visto di ingresso  rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritˆ diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitˆ penali, lĠinammissibilitˆ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno  sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritˆ di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.[2]

4. LĠingresso in Italia pu˜ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie.

 

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine  pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

 

7. L'ingresso   comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitˆ prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitˆ a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed  rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi (...) di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.[3]

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[4]

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

a) (...)[5]

 

b) (É);

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso  tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

 

 

d) (É);

 

e) superiore alle  necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro  rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro  quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare:

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso  rilasciato ogni anno. Il permesso  revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione  data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere superiore a  due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [6]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[7]

 

 

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.[8]

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi  rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitˆ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitˆ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione  da tre a dieci anni. La pena  aumentata se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno  rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui  stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide, contiene (É):

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitˆ di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro  sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrˆ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

 

 

(Facoltˆ ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148)

 

 

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno  punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a   lire ottocentomila.

 

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero, questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritˆ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la  disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

6. Salvo quanto  stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu˜ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitˆ che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto  comunicato agli stranieri per mezzo della autoritˆ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalitˆ da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dˆ comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato  devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

 

9. Il  documento di identificazione per stranieri  rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non  valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

 

10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro)

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dˆ alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,  tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitˆ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona  alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione  dovuta .

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

Art. 7

(...)[9]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9

Art. 9[10]

 

(Carta di soggiorno)

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno  a tempo indeterminato.

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio, pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.

 

2. La carta di soggiorno pu˜ essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellĠUnione europea  residente in Italia.

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  a tempo indeterminato ed  rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

3. La carta di soggiorno   rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allĠarticolo 380 nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se  stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

 

 

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

4. Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu˜:

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

 

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitˆ lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

 

 

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

 

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

 

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione amministrativa pu˜ essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia  applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

 

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessitˆ di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  revocato:

 

 

a) se  stato acquisito fraudolentemente;

 

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

 

8. Lo straniero al quale  stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu˜ riacquistarlo, con le stesse modalitˆ di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,  ridotto a tre anni.

 

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lĠespulsione  rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu˜ essere disposta:

 

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

 

b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠetˆ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu˜:

 

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitˆ lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro subordinato non  richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.;

 

 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

 

13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9-bis[11]

 

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso di validitˆ, pu˜ chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

 

a) esercitare unĠattivitˆ economica in qualitˆ di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione;

 

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

 

2. Allo straniero di cui al comma 1  rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalitˆ previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza,  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualitˆ di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3.

 

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  consentito lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 22.

 

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3  rifiutato e, se rilasciato,  revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠetˆ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6  adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento  effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione  adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento  effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea.

 

 

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio  informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

(Respingimento)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera  altres“ disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito dopo;

 

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitˆ di pubblico soccorso.

 

 

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo  tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione  di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

5. Per lo straniero respinto  prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres“ apposite misure di coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitˆ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

 

5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[12]. LĠesecuzione delle operazioni  disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero  o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni  redatto processo verbale in appositi moduli, che  trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres“ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

 

8. I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza  pubblicaÓ.

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu˜ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

 

2. LĠespulsione  disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

 

a)  entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

 

b) si  trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;[13]

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

 

 

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.[14]

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento  immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non  ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima  ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

5. Nei confronti dello straniero che si  trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno  scaduto di validitˆ da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale  sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso  trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida  concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non  concessa ovvero non  osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ di un locale idoneo.

 

6. (É).

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonchŽ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[15], e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

 

9. (É).

 

10 (É). 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.[16]

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu˜ essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo  valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

 

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

 

 

1. Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

2. Lo straniero  trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,  assicurata in ogni caso la libertˆ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

 

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu˜ essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonchŽ in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine  dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione  stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena  la reclusione da uno a quattro anni.

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri.

 

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu˜ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritˆ consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

 

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu˜ sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

2. LĠespulsione di cui al comma 1  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

 

3. LĠespulsione di cui al comma 1 non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva  revocata dal giudice competente.

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni,  disposta lĠespulsione. Essa non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

6. Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma 5  il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalitˆ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentitˆ e sulla nazionalitˆ dello straniero. Il decreto di espulsione  comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu˜ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

7. LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6  sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione  eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitˆ dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

8. La pena  estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione  ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena.

 

9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19.

 

 

 

 

 

 

 

Art.17

 

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale  autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali  necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitˆ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitˆ ed attualitˆ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalitˆ di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitˆ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonchŽ la disponibilitˆ di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu˜ essere rinnovato per  un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso  revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchŽ lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etˆ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu˜ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo  a tempo indeterminato, con le modalitˆ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore etˆ, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

 

7. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.19

 

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

 

 

1. In nessun caso pu˜ disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione.

 

 

2. Non  consentita  l'espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9;

 

 

c) degli stranieri conviventi con parenti   entro  il  quarto  grado o con  il  coniuge, di  nazionalitˆ italiana;

 

 

d) delle donne in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

 

(Misure  straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con i  Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidarietˆ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea. 

 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchŽ agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitˆ per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonchŽ sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchŽ gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitˆ di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu˜ predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di  domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

 

8. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. In ogni provincia  istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa:

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautoritˆ consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente.

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero,  punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione  competente il prefetto.

 

8. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da  tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di etˆ, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art.  23

 

(Titoli di prelazione)

 

 

 

 

 

 

 

1. NellĠambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchŽ organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivitˆ di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. LĠattivitˆ di cui al comma 1  finalizzata:

a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato;

b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivitˆ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitˆ di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivitˆ si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 24

 

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalitˆ previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilitˆ di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3. 

 

2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validitˆ da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu˜ inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchŽ eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,  punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonchŽ della loro specificitˆ,  agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivitˆ :

 

 

a) assicurazione per lĠinvaliditˆ, la vecchiaia e i superstiti;

 

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

 

d) assicurazione di maternitˆ.

 

 

2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro  tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalitˆ stabilite per questi ultimi. Tali contributi  sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45.

 

 

3. Nei decreti attuativi  del documento programmatico sono definiti  i requisiti,  gli ambiti e le modalitˆ degli interventi di cui al comma 2.

 

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivitˆ lavorativa.

 

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

 

 

1. LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivitˆ non occasionale di lavoro autonomo pu˜ essere consentito a condizione che lĠesercizio di tali attivitˆ non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea.

 

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivitˆ industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societˆ di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve altres“ dimostrare di disporre di risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivitˆ che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della singola attivitˆ, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautoritˆ competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellĠautorizzazione o della  licenza  prevista per lĠesercizio dellĠattivitˆ che lo straniero intende svolgere.

 

 

3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É).

 

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lĠItalia.

 

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allĠattivitˆ che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa indicazione dellĠattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres“, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono  effettuate  secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalitˆ e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di  societˆ aventi sede o filiali  in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societˆ estere che abbiano la sede principale di attivitˆ nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societˆ italiane o di societˆ di altro Stato membro dellĠUnione europea;

 

 

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

 

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unĠattivitˆ retribuita di ricerca presso universitˆ, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

 

 

d) traduttori e interpreti;

 

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellĠUnione europea residenti allĠestero  che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato;

 

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,  tenuti a lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

 

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalitˆ stabilite nel regolamento di attuazione;

 

 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

 

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;

 

 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

 

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

 

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

 

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivitˆ sportiva professionistica presso societˆ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

 

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivitˆ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani o di mobilitˆ di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ;

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

 

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.[17]

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autoritˆ provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione  rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivitˆ lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivitˆ nŽ la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autoritˆ di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo,  determina le procedure e le modalitˆ per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivitˆ.

 

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres“ norme per lĠattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari  o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

 

5. LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri  non appartenenti allĠUnione europea  disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitˆ culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali,  determinato il limite massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitˆ sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione  effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

 

 

 

 

Art. 28

 

 

(Diritto all'unitˆ familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unitˆ familiare nei confronti dei familiari stranieri  riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunitˆ familiare nei confronti dei familiari stranieri  riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.[18]

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[19], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unitˆ familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

 

 

 

 

 

Art.29

 

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

 

 

1. Lo straniero pu˜ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

 

a) coniuge non legalmente separato;

a) coniuge (...);

 

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b) figli minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati (...), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invaliditaĠ totale .

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.[20]

d) (...)

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.[21]

 

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitˆ:

3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-ter, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitˆ:

 

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ;

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di etˆ inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,  sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerˆ;

 

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di etˆ inferiore agli anni quattordici  richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.[22]

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali  possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

 

5. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 28, comma 2,  consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali  possibile attuare il ricongiungimento.

(...)[23]

 

6. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6,  consentito lĠingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.[24]

 

 

6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3,  rilasciato, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivitˆ lavorativa ma non pu˜ essere convertito in permesso per motivi di lavoro.[25]

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore etˆ, autenticata dallĠautoritˆ consolare italiana,  presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3,  presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta  subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o lo stato di salute.[26]

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu˜ ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

 

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres“ il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare  respinta se  accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.[27]

 

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non  ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allĠarticolo 20;

 

 

c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6.[28]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-bis[29]

 

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

 

 

1. Lo straniero al quale  stato riconosciuto lo status di rifugiato pu˜ richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3.

 

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unĠautoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitˆ dei documenti rilasciati dallĠautoritˆ locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu˜ essere fatto ricorso, altres“ ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non pu˜ essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti probatori

 

 

3. Se il rifugiato  un minore non accompagnato,  consentito lĠingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

Art.30

 

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

 

 

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari  rilasciato:

 

 

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

 

 

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

 

 

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare  convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu˜ essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

 

 

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari  rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestˆ genitoriale secondo la legge italiana.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),  immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non  seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),  immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non  seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.[30]

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro.

 

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed  rinnovabile insieme con questĠultimo.

 

 

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9,  rilasciata una carta di soggiorno.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea (...)  rilasciata una carta di soggiorno.[31]

 

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di etˆ, il permesso di soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti dell'autoritˆ amministrativa in materia di diritto all'unitˆ familiare, l'interessato pu˜ presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu˜ disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del presente comma  valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di etˆ e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di etˆ il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,   iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale  affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione.

 

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di etˆ al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore etˆ, ovvero una carta di soggiorno.

 

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'etˆ e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu˜ autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione  revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivitˆ del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento  adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

 

al compimento della maggiore etˆ)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

 

 

1. Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore etˆ del minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilitˆ di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivitˆ lavorativa retribuita nelle forme e con le modalitˆ previste dalla legge italiana, ovvero  in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo  portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  33

 

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalitˆ di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivitˆ delle amministrazioni interessate  istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e  di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchŽ da due rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

 

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

 

 

3. Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivitˆ di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

 

(Assistenza per gli stranieri

 

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

 

 

1. Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validitˆ temporale :

 

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

 

2. LĠassistenza sanitaria spetta altres“ ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale  assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2  tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternitˆ mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo  determinato con decreto del Ministro della sanitˆ di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu˜ essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

 

4. LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu˜ essere altres“ richiesta:

 

 

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

 

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario  negli importi e secondo  le modalitˆ previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non  valido per i familiari a carico.

 

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale  iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

 

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti  al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati  e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitˆ sottoscritti dallĠItalia.

 

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allĠingresso ed al soggiorno,  sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternitˆ, a paritˆ di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi  29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanitˆ 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a paritˆ di trattamento con i cittadini italiani ;

 

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani. 

 

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione all'autoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di condizioni con il cittadino italiano.

 

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilitˆ del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalitˆ stabilite dal regolamento di attuazione, nonchŽ documentare la disponibilitˆ in Italia di vitto e alloggio per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu˜ anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche  altres“ consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanitˆ dĠintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed  rinnovabile finchŽ durano le necessitˆ terapeutiche documentate.

 

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

 

 

Art. 37

 

 

(Attivitˆ professionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,   consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi  condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

 

2. Le modalitˆ, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformitˆ ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

 

4. In caso di lavoro subordinato,  garantita la paritˆ di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunitˆ scolastica.

 

 

2. LĠeffettivitˆ del diritto allo studio  garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana.         3. La comunitˆ scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla realizzazione di attivitˆ interculturali comuni.

 

 

4. Le iniziative e le attivitˆ di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con  le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

 

a) lĠaccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

 

b) la realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ;

 

 

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

 

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia.

 

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

 

a) delle modalitˆ di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonchŽ dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di insegnamento;

 

 

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , nonchŽ dei criteri e delle modalitˆ di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di mediatori culturali qualificati;

 

 

c) dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivitˆ di sostegno linguistico;

 

 

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 

(Accesso ai corsi delle universitˆ)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

 

 

1. In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio  assicurata la paritˆ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalitˆ di cui al presente articolo.

 

 

2. Le universitˆ, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilitˆ finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in  materia, in particolare riguardo allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri,  stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilitˆ studentesca, nonchŽ organizzando attivitˆ di orientamento e di accoglienza.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalitˆ di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilitˆ di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

 

b) la rinnovabilitˆ del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivitˆ di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

 

 

c) lĠerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocitˆ;

 

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dellĠuniformitˆ di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in Italia;

 

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero. 

 

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilitˆ comunicate dalle universitˆ,  disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

 

5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

 

(Centri di accoglienza. Accesso allĠabitazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. (É)

 

1-bis. LĠaccesso alle misure di integrazione sociale  riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile.  I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonchŽ, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu˜ accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,  nellĠattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

 

5. (...)

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

 

 

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchŽ i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[32]

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE