(Sergio Briguglio, 11/2/2007)

 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 3/2007, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE

 

 

La "carta di soggiorno" e' formalmente sostitutita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (nel seguito, permesso per slp). In tutte le disposizioni del T.U. e del Regolamento che fanno riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito al pemesso per slp (nota: verosimilmente la cosa si estende a tutte le disposizioni vigenti; es.: DPR 54/2002, L. 388/2000, etc.).

 

Il permesso per slp puo' essere richiesto, oltre che per se' stessi, anche per ciascuno dei familiari per i quali si potrebbe chiedere il ricongiungimento (non solo per coniuge e figli).

 

Cancellata la disposizione secondo la quale analoga richiesta puo' essere presentata anche per coniuge, figli minori e genitori a carico stranieri del cittadino italiano o comunitario (nota: verosimilmente, in prospettiva della emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei comunitari; resta tuttavia contraddittoriamente in vigore la disposizione secondo la quale un permesso per slp e' rilasciato al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o comunitario, e, comunque, la disciplina di cui al DPR 54/2002).

 

Requisiti per il rilascio del permesso per slp:

- soggiornare legalmente, con permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata e a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (nota: non rileva piu' l'illimitata rinnovabilita' del permesso di soggiorno, ne' quindi il tipo di rapporto di lavoro che ne ha eventualmente motivato il rilascio); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari;

- aver maturato almeno cinque anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno; non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi) e quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (nota: rilevano invece i periodi trascorsi con un permesso per studio o formazione professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria e, verosimilmente o richiesta di asilo, di per se' non abilitante alla richiesta di permesso per slp);

- reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento;

- disponibilita', in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL (gia' previsto dal Regolamento).

 

Motivi ostativi al rilascio: costituire un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (nota: la formulazione precedente era ambigua, potendo essere interpretata nel senso di considerare rilevante solo la pericolosita' del richiedente; ora, dovrebbe rilevare la pericolosita' di ciascuno dei familiari, e ai soli fini del rilascio individuale). La condizione e' da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

Assenze di durata inferiore a sei mesi consecutivi e a dieci mesi complessivi non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo. Lo stesso si applica (nota: formulazione ambigua del testo) ad assenze piu' lunghe quando siano motivate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari.

 

Il titolare di permesso per slp puo' essere espulso, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o in caso di applicazione di misure di prevenzione, per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005). Si tiene conto, comunque, dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'nteressato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine.

 

Il permesso per slp e' revocato, oltre che in caso di acquisizione fraudolenta, quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso per slp) o sia espulso. Il permesso per slp e' revocato anche in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a dodici mesi, ovvero in caso di assenza continuativa dall'Italia di durata superiore a sei anni o di conferimento del permesso per slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo); in caso di revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso per slp da parte di altro Stato membro, il permesso per slp puo' essere riacquistato quando lo straniero maturi nuovamente i requisiti, con riduzione a tre anni della durata del soggiorno pregresso richiesto.

 

Allo straniero cui sia stato revocato il permesso per slp e che non debba essere espulso e' rilasciato altro permesso (come attualmente previsto; nei casi di assenza prolungata o di conferimento del permesso per slp da parte di altro Stato membro dell'Unione, il permesso ad altro titolo sara' rilasciato, verosimilmente, al rientro in Italia dello straniero).

 

Riguardo alle facolta' del titolare del permesso per slp,

- e' richiamata la possibile limitazione della liberta' di circolazione nel territorio nazionale motivata da esigenze di difesa nazionale;

- e' stabilito che per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula di contratto di soggiorno;

- e' esplicitato il novero dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione al cui godimento il titolare ha diritto, salvo che sia espressamente disposto il contrario (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale; erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale; accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di allogi di edilizia residenziale pubblica); il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro dell'Unione europea e' riammesso in Italia se non costituisce pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione puo' chiedere di soggiornare in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi per svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote) o autonomo (verosimilmente, entro quote), o per motivi di studio o formazione professionale, in base alle norme vigenti, oppure, a condizione di dimostrazione della disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per altri motivi leciti. Allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi corrispondenti.

 

Ai familiari del titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione (verosimilmente, a condizione che questi abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia), e' rilasciato un permesso per motivi familiari a condizione che

- tali familiari siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso per slp;

- siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento.

 

Si applicano le disposizioni relative al permesso per motivi familiari, di cui all'art. 30, co. 2, 3 e 6, T.U., in materia di accesso a lavoro, collocamento, studio, formazione e assistenza, durata del permessso e tutela giurisdizionale (nota: verosimilmente, non si applicano le disposizioni relative al diritto a mantenere o riacquistare l'unita' familiare).

 

In caso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi del titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e, verosimilmente, che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso per slp), non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e, verosimilmente, che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso per slp) fanno ingresso in Italia in esenzione di visto (nota: anche se provenienti da un Paese che non fa parte dell'Area Schengen e anche in vista di un soggiorno prolungato).

 

Ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde, per il titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e, verosimilmente, che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso per slp), dal requisito di residenza all'estero dello straniero. Nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia.

 

Al titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e ai suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza, il permesso di soggiorno e' negato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando ricorrano le condizioni di pericolosita' che giustificano il diniego di permesso per slp, valutate in base agli stessi criteri previsti per quel caso. L'interessato e' espulso, formalmente ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (revoca del permesso), verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno; se pero' l'espulsione e' adottata per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (nota: a rigore, in tutti i casi alla base dell'espulsione vi sono motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o per motivi di prevenzione del terrorismo, l'allontanamento e' effettuato, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, al di fuori del territorio dell'Unione europea. Nota: in generale, nella valutazione della pericolosita' dello straniero, si dovrebbe tener conto dei legami residui con il Paese di destinazione (che coincide con quello di origine solo nei casi piu' gravi di espulsione). Nota: non e' esclusa, naturalmente, la possibilita' che il diniego o la revoca siano adottate per la mancanza o, rispettivamente, per il venir meno dei requisiti previsti per il permesso di soggiorno richiesto; in questo caso, e in caso di soggiorno illegale (esempio: mancata richiesta del permesso quando la durata del soggiorno eccede i tre mesi), si procede, verosimilmente, come per qualunque straniero.

 

Al titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e ai suoi familiari ammessi a soggiornare in Italia e' rilasciato, entro 90 g. dalla richiesta, il permesso per slp una volta maturati i requisiti previsti. Lo Stato membro che aveva rilasciato il precedente permesso per slp e' informato dell'avvenuto rilascio.

 

Soppressa la disposizione che prevedeva il rilascio di carta di soggiorno allo straniero che si ricongiunga con titolare di carta di soggiorno. Ne segue che allo straniero che si ricongiunga con il titolare di permesso per slp rilasciato in Italia e' rilasciato un permesso per motivi familiari, non un permesso per slp (nota: disposizione incomprensibile, dal momento che il titolare di permesso per slp puo' chiedere il permesso per slp per tutti i familiari con i quali e' effettuabile il ricongiungimento).

 

Norma transitoria: agli stranieri titolari di carta di soggiorno si applicano le norme previste per i titolari di permesso per slp.