Come gi vi abbiamo annunciato negli ultimi due SRMInformlegge n.95 e n.96 sono entrati in vigore in questi giorni due decreti legge che hanno portato importanti novit nel panorama dell'immigrazione in Italia.
Ieri, 14 febbraio 2007, entrato in vigore
il Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 Attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo.
Tra le principali novit introdotte:
● Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce formalmente la CARTA DI SOGGIORNO.
● Ha diritto a richiedere il permesso per slp
lo straniero extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la
disponibilit di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
● Non possono richiedere questo permesso gli
stranieri che sono in Italia per motivi di studio o
formazione professionale; sono titolari di protezione
temporanea o di asilo;
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; hanno un permesso di soggiorno legato a relazioni diplomatiche,
consolari, missioni speciali o rappresentanza degli
Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere
universale.
● Il permesso per slp pu essere richiesto anche per i famigliari con cui si pu fare il ricongiungimento familiare (coniuge, figli e genitori). Nel caso si richieda il permesso per slp anche per i familiari necessario dimostrare di disporre di un alloggio idoneo e di avere un reddito sufficiente
● La richiesta di permesso per slp deve essere inviata via posta, utilizzando i moduli predisposti, agli uffici della questura.
● Il permesso d diritto ad una
serie di diritti aggiuntivi rispetto agli altri permessi di soggiorno (ad
esempio l'esenzione del visto, esonero dalla stipula del contratto di
soggiorno, il diritto a determinati servizi e prestazioni, come l'accesso alla
procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
● Il permesso per slp non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato.
● Il titolare di un permesso per lungo periodo rilasciato da un altro
Paese dell'Unione Europea, pu entrare in Italia senza visto per lavorare o
studiare. I titolari di un
permesso per lungo periodo rilasciato in Italia possono lavorare nei Paesi Ue che hanno gi adattato, come l'Italia, la loro
normativa.
Oggi, 15 febbraio 2007, entra in vigore il Decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n.5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare
Tra le principali novit introdotte:
● per i figli minori non
pi prevista la condizione di familiari Òa caricoÓ,
che viene considerata implicita;
● la condizione della minore et prevista per
il ricongiungimento esplicitamente riferita al momento della presentazione
della domanda;
● per i figli maggiorenni non pi richiesta
lĠinvalidit totale, ma lĠimpossibilit di provvedere, permanentemente, alle
proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute;
● relativamente al ricongiungimento dei genitori stata eliminata la necessit dellĠassenza di altri figli nel
Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la
mancanza di un adeguato sostegno familiare;
● lĠidoneit dellĠalloggio, pu essere
accertata sia in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale che in
base all'idoneit igienico-sanitaria accertata dallĠASL;
● nel caso di ricongiungimento con figli minori sotto i 14 anni non mai richiesto un reddito superiore al doppio dellĠimporto
dellĠassegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il
ricongiungimento;
● chi entra in Italia con un permesso di soggiorno Òper assistenza
minoreÓ, pu svolgere un'attivit lavorativa. Il permesso non pu essere convertito in permesso per lavoro;
● nel caso di rifugiati minori non accompagnati consentito lĠingresso, per ricongiungimento, di ascendenti diretti
di primo grado, senza limitazioni;
● i richiedenti asilo e i titolari di permesso di soggiorno per motivi
umanitari non possono richiedere il
ricongiungimento familiare;
● in caso di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno o di espulsione per violazione delle norme sullĠingresso ed il
soggiorno , per chi ha esercitato il diritto al
ricongiungimento o per lo straniero ricongiunto, devono essere presi in
considerazione anche i vincoli familiari dellĠinteressato, la durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonch lĠesistenza di legami con il Paese di
origine;
● tra i motivi di diniego del ricongiungimento viene introdotto lĠaccertamento che il matrimonio o lĠadozione abbiano
avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero lĠingresso nel territorio
dello Stato.
Patrizia Toss