Schema di disegno di legge recante ÒMisure di sensibilizzazione
e prevenzione, nonch
repressione dei delitti contro la persona e nellĠambito della
famiglia, per lĠorientamento
sessuale, lĠidentit di genere ed ogni altra causa di
discriminazione.Ó
ART. 19
(Intervento in giudizio)
1. Nei procedimenti
per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies e
612 bis del codice penale,
lĠente locale impegnato direttamente o tramite servizi per
lĠassistenza della
persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona
offesa possono
intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura penale.
2. Nei procedimenti
per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o
nellĠambito
familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso
lĠOsservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui allĠarticolo
17, comma 1-bis della legge 3 agosto
1998, n. 269, pu intervenire in giudizio ai sensi degli
articoli 91 e
seguenti del codice di procedura penale.
3. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri pu altres intervenire ai sensi degli articoli
91 e seguenti del
codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1,
caratterizzati da
violenza di genere o altra finalit discriminatoria.
4. Nei procedimenti per i delitti previsti dallĠart. 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per
i delitti previsti dallĠart. 380, lettera d), del codice
di procedura penale, nei quali la persona
offesa sia stata destinataria di programma di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi
dellĠart. art. 18 del Testo Unico sullĠimmigrazione
ovvero di programma speciale ai sensi
dellĠart. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, lĠente
locale o il soggetto privato che ha
prestato assistenza alla persona offesa nellĠambito dei
suddetti programmi pu intervenire in
giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice
di procedura penale.