La validazione serve solo per ricongiungimenti
La circolare del ministero
Il ministero degli Esteri ha emanato una circolare che contiene nuove
istruzioni ai consolati italiani all'estero a proposito della validazione
ai fini del ricongiungimento familiare. Il regolamento di attuazione della
legge Bossi-Fini ha stabilito che i certificati necessari per riunire una
famiglia, rilasciati dal paese d'origine di un immigrato, debbano essere,
oltre che tradotti in italiano e legalizzati, anche validati (cio muniti
di un timbro che li dichiara conformi all'originale) dal consolato
italiano. Una procedura lunga e costosa che spesso rende pi lente le
pratiche di ricongiungimento e coesione familiare.
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Con una circolare del 29 dicembre, in sostanza, il ministero degli Affari
esteri ha stabilito che le validazioni dovranno essere richieste solo da
cittadini stranieri: non quindi da cittadini italiani e neppure da quelli
comunitari che vogliono portare in Italia i loro familiari extra Ue, in
favore dei quali trovano applicazione norme pi favorevoli.
Ma soprattutto, la validazione necessaria solo ai fini del
ricongiungimento familiare. Cio, non pi necessario validare (far
timbrare) in patria la documentazione da presentare allo Sportello unico
nei casi in cui si effettui la coesione familiare direttamente in Italia.
Finora invece accadeva che chi chiedeva la coesione (magari proprio per non
tornare in patria) si vedesse richiedere un certificato che doveva
procurarsi a migliaia di chilometri di distanza.
Il ministero degli Esteri ha anche precisato che la minore et dei figli
che si vogliono ricongiungere deve essere posseduta all'atto della
presentazione (o al momento della richiesta di appuntamento, anche agli
eventuali "call center") dell'istanza di "validazione" dell'atto di nascita
straniero all'Ufficio visti. Quindi se l'appuntamento viene ottenuto quando
il figlio ha gi compiuto diciotto anni la domanda, gi presentata,
comunque valida.
(fonte: www.cinformi.it)