Oggetto: Decreto Legge che consente l‰accesso al programma art.
18 alle persone comunitarie
COMUNICAZIONE
Care e cari partecipanti al Seminario Giuridico sulla Tratta
tenutosi a Giulianova il 2 dicembre 2006 nell‰ambito dell‰azione 3 del progetto
Equal ‹Osservatorio TrattaŠ,
care e cari referenti degli enti che operano negli interventi di
tutela delle vittime di tratta ed esperti del settore,
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Ci preme qui informarVi sul fatto che uno dei
punti cruciali ed urgenti discussi durante il Seminario (da tempo sottolineato
dagli operatori del settore ed evidenziato anche nel documento ‹Da vittime a
cittadine e cittadini š Per il rilancio delle politiche sulla trattaŠ), e cio¶ la necessità di prevedere la
possibilità di prosecuzione del programma art. 18 e di accesso allo stesso da
parte delle persone comunitarie (pensando alle cittadine e ai cittadini dei
Paesi recentemente ammessi nell‰Unione Europea e soprattutto a quelli in via di
ammissione: Romania e Bulgaria) ha trovato una pronta risposta legislativa.
Infatti, la Capo Dipartimento per i Diritti e le Pari OpportunitÃ,
Presidente della Commissione Interministeriale per l‰attuazione dell‰art. 18 e
dell‰art. 13, presente durante l‰intera durata dei lavori del Seminario, ha
immediatamente dopo istituito un gruppo tecnico di studio e dato avvio alle
procedure per un intervento legislativo urgente che facesse fronte a tale
esigenza (basti considerare che oltre il 30% delle persone inserite nei
programmi art. 18 provengono dalla Romania).
Il Consiglio dei Ministri il 22 dicembre ha cosã approvato il
Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300 che, all‰art. 6, comma 4, stabilisce che
al programma di assistenza e integrazione sociale art. 18 D.Lgs. 286/98 possono
partecipare anche le persone appartenenti ad uno Stato membro dell‰Unione
Europea.
Riportiamo qui l‰estratto di ns. interesse del Decreto (comunque
allegato per intero alla presente):
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300
(G.U. n. 300 del 28.12.2006)
Art. 6. š Ulteriori disposizioni in materia di proroga di
termini
4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale
previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, puù partecipare alle condizioni
ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro
dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di
pericolo.
BREVI RIFLESSIONI
Riteniamo che si tratti di un importantissimo provvedimento che
prontamente viene ad evitare il rischio di un vuoto di tutela delle persone
vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta.
Considerazioni generali
Siamo di fronte ad un provvedimento che, in linea generale, apre
ad una possibilitÃ/necessità di revisione del sistema di tutela e assistenza
delle vittime di violenza e grave sfruttamento e di tratta. Alla luce della
modifica introdotta, infatti, non vi sarebbero piÿ le ragioni della presenza di
una norma come l‰art. 18 all‰interno della normativa sull‰immigrazione ma
(fatta salva la necessità di mantenere la parte relativa al titolo di soggiorno
a favore delle persone straniere/non comunitarie), per quanto attiene alla
previsione del programma di assistenza e integrazione sociale, andrebbe a
configurarsi in un quadro piÿ ampio di tutela delle vittime di grave
sfruttamento, tratta ecc. indipendentemente dalla loro nazionalitÃ. Come
ipotizzato nel Seminario di Giulianova, si potrebbe pertanto avviare una
riflessione su una armonizzazione/unificazione del sistema di assistenza alle
vittime.
Considerazioni specifiche
Tornando al Decreto Legge in senso stretto (al di là di queste
considerazioni generali che naturalmente necessitano di una riflessione ampia
ed approfondita), il comma che ci interessa ¶ estremamente sintetico. A causa
del carattere di urgenza del provvedimento la bozza elaborata dal gruppo
tecnico ¶ stata poi asciugata sensibilmente.
Il testo si limita alla questione essenziale: consentire l‰accesso
al programma art. 18 anche alle persone comunitarie (appartenenti all‰Unione
Europea).
Non vengono invece fornite indicazioni rispetto al titolo di
soggiorno (fino a quando sarà necessario) e alle modalità di fruizione dei
diritti previsti dall‰art. 18 (in particolare l‰assistenza sanitaria).
Si pongono su questo piano una serie di interrogativi.
Ci chiediamo se le Questure (fintanto che l‰Italia non recepisce
la Direttiva Europea n. 38) rilasceranno de plano la carta di soggiorno.
Il rilascio della carta di soggiorno come sappiamo ¶ necessario
per l‰iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale, che per le persone
comunitarie sarebbe comunque garantito previa produzione del modello E 111 con
il quale le ASL potrebbero effettuare il rimborso.
Sappiamo, tuttavia, che la maggior parte delle persone in
programma e che non lavorano hanno difficoltà a procurarsi il predetto modello,
perchÚ spesso neppure iscritte nei propri Paesi di origine.
Ci chiediamo se le Questure riterranno sufficiente la produzione
del programma, la dichiarazione di accettazione e la documentazione di routine
per il conseguente rilascio della carta, considerato che non esiste in realtÃ
una carta di soggiorno da rilasciare ‹per motivi umanitariŠ. Alcune questure
con le quali lavoriamo hanno prospettato la possibilità di rilasciare una carta
di soggiorno temporanea ‹per residenzaŠ (rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi fino
ai 18 mesi, cosã come previsto dall‰art. 18 T.U. Imm.), ma questo comporterebbe
comunque delle difficoltà ai progetti, in quanto sarebbe necessario richiedere
la residenza per le persone in programma nelle strutture d‰accoglienza che come
sappiamo sono luoghi di ospitalità temporanea e spesso segreti (case di fuga,
seconda accoglienza, autonomia).
Riteniamo pertanto che la soluzione piÿ sensata, efficace e che
si pone come una conseguenza naturale del comma 4, art. 6 del Decreto Legge
n. 300/2006, sia invece il rilascio di una ‹Carta di soggiornoŠ
(eventualmente denominabile ‹per motivi umanitariŠ e/o ‹per art.18 D.Lgs.
286/98Š) finalizzata a consentire la partecipazione al programma art. 18 nella
piena fruizione dei diritti previsti dallo stesso (comma 5 art. 18: ‹Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonchÚ l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro...Š). Sarebbe oltretutto paradossale che persona comunitaria avesse
nella pratica diritti inferiori a persona non comunitaria.
Ci chiediamo, inoltre, cosa accadrà quando sarà recepita la
Direttiva 38 e non sarà piÿ necessario un titolo di soggiorno ma soltanto
l‰iscrizione anagrafica.
In questa prima fase, riteniamo fondamentale scambiare idee e
anche prime ipotesi o esperienze. Ciù consentirà anche di valutare se sarÃ
necessario chiedere/prospettare interventi al Ministero dell‰Interno (es.
attraverso una circolare) o se invece non si possano trovare delle prassi
risolutive immediate.
Vi invitiamo pertanto a trasmetterci Vostre opinioni,
osservazioni o notizie (ad esempio in riferimento ai comportamenti delle Questure),
inviando una mail a:
<mailto:info@osservatoriotratta.it>info@osservatoriotratta.it
Potremo confrontarci su tali questioni in occasione del
Seminario Nazionale (3Á laboratorio) previsto a San Benedetto del Tronto il 26 e
27 gennaio.
Alleghiamo alla presente:
- Questa stessa
comunicazione in file word, per Vs. comoditÃ;
- il Decreto Legge n.
300/2006;
- un articolo di David
Mancini (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo)
sull‰argomento;
- il Disegno di Legge
‹Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonchÚ repressione dei delitti
contro la persona e nell‰ambito della famiglia, per l‰orientamento sessuale,
l‰identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.Š che, al comma 4
dell‰art. 19 prevede la possibilità di intervenire in giudizio a favore della
persona offesa da parte degli enti titolari dei programmi art. 18 D.Lgs. 286/98
e art. 13 L. 228/2003.
Un cordiale saluto,
Marco Bufo
Coordinatore Associazione On the Road
e del Progetto Equal ‹Osservatorio TrattaŠ IT š S2 š MDL - 258
Associazione
On the Road
Via
delle Lancette, 27-27/A
64014
Martinsicuro (TE) š ITALIA
Tel.
+39.0861.796666 - 762327
Fax
+39.0861.765112
e-mail:
<mailto:info@osservatoriotratta.it>info@osservatoriotratta.it
<mailto:oriana@ontheroadonlus.it>sito
web:
<http://www.osservatoriotratta.it>www.osservatoriotratta.it