Ai partecipanti Seminario Giuridico sulla
Tratta Giulianova 2-12-06
Ai referenti degli interventi a tutela
della vittime di tratta
Oggetto: Decreto Legge che consente
laccesso al programma art. 18 alle persone comunitarie
COMUNICAZIONE
Care e cari partecipanti
al Seminario Giuridico sulla Tratta tenutosi a Giulianova il 2 dicembre 2006
nellambito dellazione 3 del progetto Equal Osservatorio Tratta,
care e cari referenti
degli enti che operano negli interventi di tutela delle vittime di tratta ed
esperti del settore,
innanzitutto, Vi
informiamo che stiamo rivedendo la
sbobinatura dei lavori di Giulianova, che prossimamente Vi trasmetteremo.
Ci preme qui informarVi
sul fatto che uno dei punti cruciali ed urgenti discussi durante il Seminario
(da tempo sottolineato dagli operatori del settore ed evidenziato anche nel
documento Da vittime a cittadine e cittadini Per il rilancio delle politiche
sulla tratta), e cio la necessit
di prevedere la possibilit di prosecuzione del programma art. 18 e di accesso
allo stesso da parte delle persone comunitarie (pensando alle cittadine
e ai cittadini dei Paesi recentemente ammessi nellUnione Europea e soprattutto
a quelli in via di ammissione: Romania e Bulgaria) ha trovato una pronta
risposta legislativa.
Infatti, la Capo
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunit, Presidente della Commissione
Interministeriale per lattuazione dellart. 18 e dellart. 13, presente
durante lintera durata dei lavori del Seminario, ha immediatamente dopo
istituito un gruppo tecnico di studio e dato avvio alle procedure per un
intervento legislativo urgente che facesse fronte a tale esigenza (basti
considerare che oltre il 30% delle persone inserite nei programmi art. 18
provengono dalla Romania).
Il Consiglio dei Ministri
il 22 dicembre ha cos approvato il Decreto Legge 28 dicembre 2006 n. 300 che,
allart. 6, comma 4, stabilisce che al programma di assistenza e integrazione
sociale art. 18 D.Lgs. 286/98 possono partecipare anche le persone appartenenti
ad uno Stato membro dellUnione Europea.
Riportiamo qui lestratto
di ns. interesse del Decreto (comunque allegato per intero alla presente):
Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative. Art. 6.
Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini 4. Al programma di
assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, pu partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili,
anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una
situazione di gravit ed attualit di pericolo. |
BREVI RIFLESSIONI
Riteniamo che si tratti di un
importantissimo provvedimento che prontamente viene ad evitare il
rischio di un vuoto di tutela delle persone vittime di violenza, grave
sfruttamento, tratta.
Considerazioni
generali
Siamo di fronte ad un
provvedimento che, in linea generale, apre ad una possibilit/necessit di
revisione del sistema di tutela e assistenza delle vittime di violenza e grave
sfruttamento e di tratta. Alla luce della modifica introdotta, infatti, non vi
sarebbero pi le ragioni della presenza di una norma come lart. 18 allinterno
della normativa sullimmigrazione ma (fatta salva la necessit di mantenere la
parte relativa al titolo di soggiorno a favore delle persone straniere/non
comunitarie), per quanto attiene alla previsione del programma di assistenza e
integrazione sociale, andrebbe a configurarsi in un quadro pi ampio di tutela
delle vittime di grave sfruttamento, tratta ecc. indipendentemente dalla loro
nazionalit. Come ipotizzato nel Seminario di Giulianova, si potrebbe pertanto
avviare una riflessione su una armonizzazione/unificazione del sistema di
assistenza alle vittime.
Considerazioni
specifiche
Tornando al Decreto Legge
in senso stretto (al di l di queste considerazioni generali che naturalmente
necessitano di una riflessione ampia ed approfondita), il comma che ci
interessa estremamente sintetico. A causa del carattere di urgenza del
provvedimento la bozza elaborata dal gruppo tecnico stata poi asciugata
sensibilmente.
Il testo si limita alla
questione essenziale: consentire laccesso al programma art. 18 anche alle
persone comunitarie (appartenenti allUnione Europea).
Non vengono invece
fornite indicazioni rispetto al titolo di soggiorno (fino a quando sar
necessario) e alle modalit di fruizione dei diritti previsti dallart. 18 (in
particolare lassistenza sanitaria).
Si pongono su questo
piano una serie di interrogativi.
Ci chiediamo
se le Questure (fintanto che lItalia non recepisce la Direttiva Europea n. 38)
rilasceranno de plano la carta di soggiorno.
Il rilascio
della carta di soggiorno come sappiamo necessario per liscrizione gratuita
al servizio sanitario nazionale, che per le persone comunitarie sarebbe
comunque garantito previa produzione del modello E 111 con il quale le ASL
potrebbero effettuare il rimborso.
Sappiamo,
tuttavia, che la maggior parte delle persone in programma e che non lavorano
hanno difficolt a procurarsi il predetto modello, perch spesso neppure
iscritte nei propri Paesi di origine.
Ci chiediamo se le
Questure riterranno sufficiente la produzione del programma, la dichiarazione
di accettazione e la documentazione di routine per il conseguente rilascio
della carta, considerato che non esiste in realt una carta di soggiorno da
rilasciare per motivi umanitari. Alcune questure con le quali lavoriamo hanno
prospettato la possibilit di rilasciare una carta di soggiorno temporanea per
residenza (rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi fino ai 18 mesi, cos come previsto
dallart. 18 T.U. Imm.), ma questo comporterebbe comunque delle difficolt ai
progetti, in quanto sarebbe necessario richiedere la residenza per le persone
in programma nelle strutture daccoglienza che come sappiamo sono luoghi di
ospitalit temporanea e spesso segreti (case di fuga, seconda accoglienza, autonomia).
Riteniamo pertanto che
la soluzione pi sensata, efficace e che si pone come una conseguenza naturale
del comma 4, art. 6 del Decreto Legge
n. 300/2006, sia invece il rilascio di una Carta di soggiorno (eventualmente
denominabile per motivi umanitari e/o per art.18 D.Lgs. 286/98) finalizzata
a consentire la partecipazione al programma art. 18 nella piena fruizione dei
diritti previsti dallo stesso (comma 5 art. 18: Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonch l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro...). Sarebbe oltretutto paradossale che persona comunitaria avesse
nella pratica diritti inferiori a persona non comunitaria.
Ci chiediamo, inoltre,
cosa accadr quando sar recepita la Direttiva 38 e non sar pi necessario un
titolo di soggiorno ma soltanto liscrizione anagrafica.
In questa prima fase,
riteniamo fondamentale scambiare idee e anche prime ipotesi o esperienze. Ci
consentir anche di valutare se sar necessario chiedere/prospettare interventi
al Ministero dellInterno (es. attraverso una circolare) o se invece non si
possano trovare delle prassi risolutive immediate.
Vi invitiamo pertanto
a trasmetterci Vostre opinioni, osservazioni o notizie (ad esempio in
riferimento ai comportamenti delle Questure), inviando una mail a: info@osservatoriotratta.it
Potremo confrontarci su tali questioni
in occasione del Seminario Nazionale (3 laboratorio) previsto a San
Benedetto del Tronto il 26 e 27 gennaio.
Alleghiamo alla presente:
-
il
Decreto Legge n. 300/2006;
-
un
articolo di David Mancini (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo) sullargomento;
-
il
Disegno di Legge Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonch repressione
dei delitti contro la persona e nellambito della famiglia, per lorientamento
sessuale, lidentit di genere ed ogni altra causa di discriminazione. che, al
comma 4 dellart. 19 prevede la possibilit di intervenire in giudizio a favore
della persona offesa da parte degli enti titolari dei programmi art. 18 D.Lgs.
286/98 e art. 13 L. 228/2003.
Un cordiale saluto,
Marco Bufo
Coordinatore Associazione On the Road
e del Progetto Equal Osservatorio Tratta
IT S2 MDL - 258