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Gemma Criscuolo

 

 
Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1390

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

 

N. 1390
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAIO DOSSI, BANTI, COSSUTTA, CUSUMANO, FORMISANO e MAFFIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007

———–

Norme in materia di protezione sussidiaria e di asilo

———–

Onorevoli Senatori. – La protezione umanitaria dei rifugiati e la concessione del diritto d’asilo è uno dei temi di scottante attualità a causa della situazione che si è venuta a creare nell’ultimo decennio per alcune popolazioni dell’Europa dell’Est ma anche di altre aree del mondo, che sono state costrette ad abbandonare i propri Paesi d’origine per cause, generalmente conflitti armati, che non sono riconducibili a quelle, espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo A), numero 2), della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, del 28 luglio 1951.

    La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra, ha introdotto nell’ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.
    Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), si è pervenuti ad una ridefinizione dell’istituto dell’asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale.
    Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme sono state introdotte – compendiate in un unico articolo di un decreto-legge – non hanno permesso di realizzare una completa disciplina dell’istituto. L’esperienza finora acquisita ha rivelato l’inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie. In relazione ai casi appena menzionati, in alcuni Paesi è stato disciplinato il cosiddetto istituto della protezione temporanea che, con specifiche disposizioni, consente a tali categorie di persone, considerate rifugiati in senso lato, di poter soggiornare nel territorio di uno Stato per un periodo di tempo limitato e, in genere, fino a quando le condizioni che hanno dato luogo allo spostamento vengono meno. L’Italia ha adottato specifici atti normativi in questa direzione, i quali tutelano le popolazioni interessate da tragici avvenimenti. Tuttavia, i limiti della vigente normativa, che non consentono di intervenire efficacemente per affrontare i problemi e soddisfare le molteplici esigenze emergenti nel settore della protezione dei diritti dell’uomo, hanno ispirato la presente iniziativa legislativa finalizzata ad apprestare un quadro normativo più completo ed efficace.
    Il presente disegno di legge raccoglie l’elaborazione e la sintesi sia del lavoro parlamentare compiutosi nella precedente legislatura, sia delle istanze espresse dal Consiglio italiano per i rifugiati, da organizzazioni non governative di tutela dei diritti dei rifugiati e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
    L’iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all’istituto dell’asilo, che, sviluppandosi secondo i princìpi dettati dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona umana in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.
    In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l’Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell’Unione europea.
    Con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato ai sensi della
legge 16 giugno 1998, n. 209, infatti, le problematiche dell’istituto di protezione dei rifugiati in senso lato sono state «comunitarizzate», permettendo il parziale superamento delle lacune della precedente normativa internazionale, legate alla mancanza di uno strumento giuridico specifico.
    Nel quadro dei princìpi generali che attengono alla protezione umanitaria è stata prevista la possibilità di temporaneo accoglimento di persone che, pur non presentando i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possono rientrare nei luoghi di provenienza per obiettive situazioni di fatto.
    Analoghe misure sono state previste a favore di soggetti che, allontanatisi dai Paesi d’origine a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, si trovino nelle condizioni previste per ottenere lo status di rifugiato o nell’impossibilità di fare rientro in patria, una volta che sia cessata la situazione di emergenza.
    Nell’elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte presentate dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni del «Tavolo sull’asilo», che, sotto il coordinamento dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) raggruppa tutti i principali enti di tutela italiani. Per quanto concerne specificamente il tema dell’accoglienza ed il trattenimento dei richiedenti asilo la proposta tiene in considerazione le linee tracciate nel rapporto della «Commissione De Mistura».
    L’iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all’istituto dell’asilo che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia, nonché in aderenza alle recenti normative comunitarie. Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
    Il testo assicura una sostanziale convergenza tra il concetto costituzionale dell’asilo e la definizione di rifugiato nella Convenzione di Ginevra attraverso definizioni che si applicano tanto all’«effettivo esercizio delle libertà democratiche», quanto agli «atti di persecuzione» (articolo 4). Tali definizioni rispecchiano letteralmente la
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiati ancora non recepita nel nostro ordinamento. Sempre in conformità con la citata direttiva comunitaria la proposta definisce la protezione sussidiaria, in Italia tradizionalmente chiamata protezione umanitaria (articolo 3), attribuendo a tale status dei diritti, ove possibile, simili a quelli del rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra (articoli 21, 22, 23).
    Più ancora, la proposta vuole garantire anche al beneficiario della protezione sussidiaria, il diritto al ricongiungimento familiare (articolo 22).
    Di particolare rilevanza e, per l’Italia del tutto innovativa, è la previsione di un programma di reinsediamento di rifugiati (articolo 6), come auspicato anche dalla Commissione dell’Unione europea che promuove un programma comunitario in questa materia. Il reinsediamento – da sempre previsto dall’UNHCR come una delle possibili soluzioni al dramma dei rifugiati – permette il trasferimento di un determinato numero di rifugiati da Paesi di primo approdo verso l’Italia sulla base di una quota triennale.
    Del tutto innovativa è anche la possibilità di richiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche all’estero (articolo 13). Questo strumento ha l’obiettivo di ridurre almeno il numero di persone che arrivano in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita, attraverso la modalità di iniziare la procedura di asilo prima dell’ingresso fisico della persona con il conseguente rilascio di un visto di ingresso, ove vi siano i presupposti.
    La proposta contempla una procedura di asilo equa ed efficace (articoli 10, 11, 12, 13, 14), nella quale, in procedura unica, vengono verificati tutti gli elementi pertinenti, inclusi quelli della provenienza da cosiddetti Paesi di origine sicuri o Paesi terzi sicuri. Si prescinde, quindi, da qualunque forma di pre-esame che non produce altro effetto se non quello di appesantire il processo decisionale.
    La proposta pur mantenendo il decentramento delle istanze decisionali introdotte dalla
legge 30 luglio 2002, n.  189, (cosiddetta Bossi-Fini), contempla (articoli 7, 8) una composizione delle Commissioni territoriali, nonché della Commissione nazionale per il diritto di asilo, in grado di garantire la perfetta indipendenza politica ed istituzionale, nonché una maggiore professionalità in questa materia così delicata.
    In conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, la proposta garantisce l’effetto sospensivo del ricorso al tribunale in caso di diniego della richiesta di asilo (articolo 20).
    Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo (articoli 9, 17) riprende sostanzialmente gli aspetti positivi del sistema attuale e quindi il coinvolgimento degli enti locali e degli enti di tutela con un coordinamento e monitoraggio a livello centrale. La proposta, pur rinunciando a qualunque forma di trattenimento del richiedente asilo, garantisce comunque la sua reperibilità durante tutta la procedura.
    L’Italia oggi non è come in passato un Paese di transito di rifugiati, ma di insediamento più a lungo termine. È di centrale importanza perciò un programma efficace di integrazione socio-lavorativa e culturale, gestito a livello locale, ma coordinato, monitorato e finanziato a livello centrale dalla stessa struttura competente per il sistema di accoglienza (articolo 23).
    Una legge organica sul diritto di asilo deve anche affrontare la dimensione internazionale del fenomeno e tenere conto del fatto che la stragrande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova nelle regioni di origine, che spesso sono i Paesi più poveri. In accordo con gli indirizzi comunitari e dell’UNHCR, la proposta prevede programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione di rifugiati in tali Paesi, nonché programmi che si inseriscono nella politica estera destinati a combattere le cause di esodo dai Paesi di origine (articolo 26).
    La proposta intende valorizzare l’opera delle associazioni e degli enti di tutela e prevede la loro imprescindibile partecipazione nell’attuazione della legge con rispettivo riconoscimento di un finanziamento (articolo 27).
    Un’ultima ma importante notazione di metodo. La materia oggetto del presente disegno di legge si sovrappone in parte con la materia che è stata delegata al governo in attuazione di alcune direttive comunitarie. Per il rispetto verso coloro che avevano contribuito ad elaborare la presente proposta è stato mantenuto il carattere organico della proposta stessa, ma è evidente che in relazione allo stato di attuazione della delega si potranno apportare le opportune correzioni al testo in esame in modo da rispettare i due distinti percorsi normativi.

 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

(Protezione della persona)

    1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di cui alla legge 24 luglio 1954, n.  722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l’Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo)

    1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

        a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

        b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

    2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.

    3. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato.

Art. 3.

(Titolari della protezione sussidiaria)

    1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell’apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi dalla protezione di detto Paese.

    2. La protezione sussidiaria è estesa, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del beneficiario della protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con lo stesso beneficiario.

Art. 4.

(Definizioni)

    1. Sono responsabili dell’impedimento dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:

        a) lo Stato;

        b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
        c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

    2. Sono considerati atti di impedimento dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:
        a) quegli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950, di cui alla
legge 4 agosto 1955, n.  848;

        b) quegli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

    3. Gli atti che impediscono l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione possono anche assumere la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell’articolo 1, lettera F), della Convenzione di Ginevra.

    4. Sono considerati danni gravi in particolare: la condanna a morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto di vita a causa di disastri ecologici o altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.

Art. 5.

(Protezione temporanea)

    1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, che recepisce la direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001.

Art. 6.

(Reinsediamento)

    1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell’Unione europea di favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.

    2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l’integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il delegato dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all’articolo 27 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato. Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.
    4. Le richieste di reinsediamento in Italia sono trasmesse dall’UNHCR alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica competenti per il Paese di dimora dei richiedenti. Le rappresentanze diplomatiche esaminano le richieste trasmesse sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico, convalidano lo status di rifugiati determinato precedentemente dall’UNHCR, procedono all’esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull’ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all’articolo 7. Con decreto del Ministero degli affari esteri sono istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le ambasciate.
    5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia personale specializzato per esaminare in loco le richieste tramesse e svolgere la funzione di istruttoria.
    6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.
    7. La decisione di rigetto della richiesta viene motivata e comunicata, per iscritto, all’interessato nonché all’UNHCR. Contro la decisione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.
    8. La procedura di reinsediamento deve concludere entro un periodo massimo di centoventi giorni, dalla trasmissione della richiesta al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia su richiesta dell’UNHCR, l’esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
    9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto d’asilo. L’Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all’articolo 9, fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.
    10. Il programma di reinsediamento di rifugiati non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.

Art. 7.

(Commissione nazionale
per il diritto di asilo)

    1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 8, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, nonché di raccolta e diffusione di dati statistici. La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:

        a) revoca e cessazione degli status riconosciuti ai sensi dell’articolo 24;

        b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all’articolo 13;
        c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all’articolo 6.

    2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la composizione della Commissione, di cui fanno comunque parte un rappresentante dell’UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.
    4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Ministri degli interni e della solidarietà sociale con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

(Commissioni territoriali
per il riconoscimento del diritto di asilo)

    1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 7, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le strutture di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

    2. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce la composizione delle Commissioni territoriali, i cui membri e supplenti vengono nominati dal presidente della Commissione nazionale. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.
    3. Le Commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.
    4. Le Commissioni territoriali forniscono alla Commissione nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7.

Art. 9.

(Ufficio nazionale di protezione sociale)

    1. Con il regolamento di cui all’articolo 7 è istituito l’Ufficio nazionale di protezione sociale per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell’Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell’interno, con apposita convenzione triennale, all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

    2. L’Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 28. L’Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni, ai consorzi di comuni, nonché alle province per l’istituzione o la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi per favorire l’integrazione dei rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all’articolo 23, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento di cui all’articolo 6. Nel concorso devono essere previsti centri di accoglienza o sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.
    3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire il numero di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo, consultate le regioni, è autorizzato a decretare l’ampliamento del numero dei posti.
    4. Il regolamento di cui all’articolo 7 istituisce il comitato consultivo dell’Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli interventi dell’Ufficio nazionale con altri interventi sociali nonché di assistere alla programmazione e al monitoraggio delle attività. In particolare, il comitato consultivo esprime parere sulla convenzione triennale tra il Ministero dell’interno e l’ANCI di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza, sui programmi per favorire l’integrazione, sui programmi per il rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l’Ufficio nazionale fornisce al Governo. Il comitato consultivo include tra i suoi membri, oltre ai rappresentanti del Ministero dell’interno e dell’ANCI, rappresentanti dell’UNHCR, dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della solidarietà sociale, delle regioni, delle province e degli enti di tutela di cui all’articolo 27. Il regolamento di cui all’articolo 7 può stabilire la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al comitato consultivo.

Art. 10.

(Presentazione della domanda di asilo)

    1. La domanda di asilo può essere presentata agli organi di polizia di frontiera al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato, alla questura, alla rappresentanza diplomatica dell’Italia, oppure al comandante di nave o aeromobile italiano in navigazione.

    2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base di essa, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona con conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona con conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale.
    3. I rappresentanti dell’UNHCR sono ammessi ai posti di frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad associazioni ed enti di tutela di cui all’articolo 27, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo.
    4. Nella presentazione della domanda alle donne richiedenti asilo viene fornita assistenza adeguata e specifica da parte di personale femminile. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.


Art. 11.

(Domanda di asilo presentata al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato)

    1. Qualora la domanda di asilo venga presentata al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige verbale sulle generalità e le dichiarazioni del richiedente e dispone l’invio del richiedente alla questura competente.

    2. La questura procede all’identificazione del richiedente, rilascia un attestato della richiesta di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento di cui all’articolo 7 e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e diritti e doveri del richiedente, in una lingua comprensibile alla persona.
    3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque sia privo della documentazione richiesta per l’ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l’invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all’articolo 9. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto per il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo valido novanta giorni.
    4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il responsabile di tali strutture accerta, attraverso l’Ufficio nazionale, le disponibilità di posti in uno dei centri di seconda accoglienza, o la disponibilità di accoglienza presso familiari o conoscenti del richiedente, informa la questura e procede all’invio del richiedente alla dimora assegnata. La dimora assegnata equivale al domicilio eletto.
    5 Al massimo entro quindici giorni dall’arrivo alla dimora assegnata il richiedente deve recarsi alla questura competente per territorio del domicilio eletto, che provvede alla sua audizione, redige verbale e lo trasmette alla Commissione territoriale competente per il territorio del domicilio eletto. La questura rilascia un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo valido novanta giorni, indicando il domicilio eletto di cui al comma 4.

Art. 12.

(Domanda di asilo presentata alla questura)

    1. Qualora la domanda venga presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l’opuscolo informativo di cui all’articolo 11, comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all’Ufficio nazionale l’assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla Commissione territoriale competente.

    2. Qualora la domanda venga presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell’articolo 11.
    3. Qualora la domanda di asilo venga presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento di espulsione, la questura richiede alla Commissione territoriale competente l’audizione del richiedente in via d’urgenza. L’effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale.


Art. 13.

(Domanda di asilo presentata
alla rappresentanza diplomatica)

    1. Qualora la domanda d’asilo venga presentata alla rappresentanza diplomatica, la rappresentanza diplomatica procede all’audizione, della quale redige verbale.

    2. La domanda è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona presso gli uffici di un’organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e all’uopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell’interno. Le ONG trasmettono l’istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell’UNHCR.
    3. La rappresentanza diplomatica trasmette la richiesta di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alle definizioni di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l’Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o la discreta conoscenza della lingua italiana o motivi legati agli studi o all’occupazione lavorativa del richiedente.
    4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.
    5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo, chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se del caso, delle indagini ancora non compiute.
    6. La Commissione nazionale, a seguito di nullaosta del Ministero dell’interno, autorizza l’ingresso del richiedente nel territorio nazionale nel caso in cui effettui una valutazione positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio dalla documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono a carico del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria al richiedente, ove ritenga che non occorra altro esame della domanda, o indicare la Commissione territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di seconda accoglienza previsto per l’accoglienza della persona, ai fini di procedere alla decisione della domanda di asilo. In mancanza degli elementi di cui al comma 3 o del nullaosta del Ministero dell’interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza diplomatica per la notifica al richiedente.
    7. È ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

Art. 14.

(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o aeromobile italiano
in navigazione)

    1. Qualora la domanda di asilo venga presentata al comandante di nave o aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un porto all’estero, il comandante trasmette la domanda alla rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile, con le modalità di cui all’articolo 13. L’audizione del richiedente da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.

    2. La Commissione nazionale, in via d’urgenza, può chiedere al comandante della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all’arrivo in un porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui all’articolo 13, comma 3.

Art. 15.

(Stato competente per l’esame
delle domande)

    1. Lo Stato italiano è competente per l’esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e dello status di rifugiato ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato vincolato al suddetto regolamento. La richiesta deve essere fatta alla Commissione territoriale competente, prima della convocazione per l’audizione. In tal caso, la Commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda, inviando gli atti all’Unità Dublino del Ministero dell’interno.

Art. 16.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

    1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

    2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
    3. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce le modalità di accertamento dell’età della persona, nonché del vincolo con persone adulte accompagnanti qualora questi elementi non risultino in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il regolamento si fonda sui princìpi del superiore interesse del minore nonché del beneficio del dubbio e prevede l’impiego di personale specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con enti di tutela di cui all’articolo 27.
    4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri. L’audizione del minore si svolge alla presenza del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare vulnerabilità.
    5. Per i minori non accompagnati viene immediatamente disposta l’accoglienza in una delle strutture di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 17.

(Diritti e doveri del richiedente asilo
e misure di accoglienza)

    1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso deve essere rispettato il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.

    2. Il richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente asilo viene iscritto al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla definizione della sua richiesta.
    3. Il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza nei centri di seconda accoglienza per il periodo di validità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo ospitato privatamente secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 4, ha diritto ad un sussidio in denaro in misura stabilita dall’Ufficio nazionale.
    4. Il richiedente asilo ha l’obbligo di assicurare permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tal fine deve informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel caso di accoglienza privata, la Commissione territoriale competente, in caso di allontanamento per un periodo superiore a quarantotto ore dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore. In caso di inosservanza, il responsabile del centro di seconda accoglienza o, se del caso, il presidente della Commissione territoriale informa l’Ufficio nazionale, che può disporre la limitazione o l’annullamento delle misure di protezione sociale.
    5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni relative ai propri dati anagrafici e di sostegno alla sua richiesta di asilo. Al momento della presentazione della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la questura denuncia il fatto alla Commissione territoriale, che ne tiene conto nella valutazione del merito della richiesta di asilo e che può invitare l’Ufficio nazionale a limitare o revocare misure di accoglienza e assistenza. Nel caso in cui la richiesta di asilo venga presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la Commissione nazionale può decidere di non procedere all’esame della richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il fatto viene rilevato successivamente alla decisione della Commissione territoriale, la Commissione nazionale può annullare la decisione ai sensi dell’articolo 24.
    6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la Commissione territoriale e, se viene presentato ricorso, presso il tribunale, non si esaurisca entro novanta giorni dal rilascio del primo permesso di soggiorno, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, valido per lavoro. In mancanza di una decisione definitiva entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno valido per lavoro.

Art. 18.

(Garanzie procedurali)

    1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l’audizione presso la Commissione territoriale da un avvocato e da un rappresentante di un ente di tutela di cui all’articolo 27. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell’UNHCR. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d’opera dell’avvocato e del rappresentante dell’ente di tutela.

    2. L’audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l’audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.
    3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione, di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire un’idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
    4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete.
    5. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo, la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall’interessato anche durante l’audizione e avviene in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale. La Commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell’audizione.
    6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle decisioni prese sono da considerarsi dati sensibili e possono essere accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o di persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.

Art. 19.

(Decisione sulla domanda d’asilo)

    1. La Commissione territoriale convoca il richiedente per l’audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato della richiesta di asilo di cui all’articolo 11, comma 2, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi all’audizione.

    2. La Commissione territoriale adotta al termine dell’istruttoria una delle seguenti decisioni:

        a) riconosce il diritto di asilo sulla base dell’articolo 2, comma 1, lettera a);

        b) riconosce il diritto di asilo sulla base dell’articolo 2, comma 1, lettera b);
        c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all’articolo 3;
        d) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti indicati nella presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;
        e) rigetta la domanda qualora il richiedente rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 1, lettera F), della Convenzione di Ginevra;
        f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.

    3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione fornisce una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla decisione viene allegata una nota informativa sul programma di ritorno consensuale e assistita di cui all’articolo 25.

    4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera f), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.
    5. Alla decisione è allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo, nonché della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

Art. 20.

(Ricorsi)

    1. Contro la decisione della Commissione territoriale può essere presentata, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica competente per il luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all’articolo 12, comma 3.

    2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, nei termini di cui all’articolo 17, comma 6.
    3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla
sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
    4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all’interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all’interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera.
    5. L’eventuale appello avverso la sentenza di cui al comma 4 deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3. La sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui al comma 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull’istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
    6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell’articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate nell’articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.
    7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
    8. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Art. 21.

(Certificati, permessi di soggiorno
e titoli di viaggio)

    1. La Commissione territoriale rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7. Nel certificato rilasciato al rifugiato viene citata la decisione della Commissione territoriale, di cui all’articolo 19, comma 2.

    2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.
    3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.
    4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull’eventuale cessazione di cui all’articolo 24. In caso di parere positivo la questura procede al rinnovo per tre anni. Trascorso tale periodo al titolare di protezione sussidiaria si applica il comma 3 del presente articolo. In caso di parere negativo si applica l’articolo 24.
    5. Il questore, su richiesta, rilascia al rifugiato un documento di viaggio della durata di due anni rinnovabili e al beneficiario di protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni rinnovabili. Tanto il documento di viaggio per il rifugiato quanto il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha provveduto al rilascio.
    6. La stessa documentazione di cui al presente articolo viene rilasciata ai membri del nucleo familiare salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 22.

(Diritti del rifugiato e del titolare
di protezione sussidiaria)

    1. Il rifugiato e il titolare della protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

    2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e riqualificazione professionale. Hanno accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
    3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza abitativa nonché di assistenza sanitaria.
    4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamenti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
    5. Il rifugiato può richiedere l’ottenimento della cittadinanza italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
    6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione europea.
    7. Le disposizioni del presente articolo si estendono al nucleo familiare nonché ai familiari ricongiunti sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 23.

(Misure per favorire l’integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria)

    1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l’integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.

    2. I programmi per favorire l’integrazione sono destinati ad equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e condivisione dei valori espressi nella Costituzione nonché dei valori che guidano l’Unione europea, l’accesso al lavoro, l’accesso ad un alloggio autonomo, l’inserimento scolastico dei minori, l’accesso all’effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti nella presente legge, l’espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati, nonché la migliore comprensione da parte della popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria intendono inserirsi. I programmi devono contemplare le specifiche esigenze dei rifugiati reinsediati di cui all’articolo 6.
    3. L’Ufficio nazionale predispone programmi triennali per favorire l’integrazione nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28. L’Ufficio nazionale fornisce al Ministro dell’interno, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del periodo triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con l’indicazione delle linee guida per il successivo programma triennale. I suddetti Ministri inviano il citato rapporto, corredato dei loro rispettivi pareri, alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    4. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità di coordinamento nell’attuazione dei programmi con le regioni, nonché la partecipazione degli enti di tutela di cui all’articolo 27.

Art. 24.

(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria)

    1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all’esclusione o che rivelano un’identità diversa della persona.

    2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento dello stesso sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all’interessato.
    3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria è revocato dalla competente questura, salva la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo. La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno prescindendo da ulteriori requisiti.
    4. Si applicano le medesime garanzie procedurali di cui all’articolo 18.
    5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

Art. 25.

(Rimpatrio volontario)

    Il regolamento di cui all’articolo 7 predispone programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all’articolo 24, titolari di tale status. I programmi vengono attuati dall’Ufficio nazionale in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, le organizzazioni umanitarie specializzate e gli enti di tutela di cui all’articolo 27.

Art. 26.

(Programmi per favorire la protezione
dei rifugiati nelle regioni di origine)

    1. Lo Stato istituisce programmi nazionali e aderisce a programmi internazionali e comunitari che favoriscono l’effettiva protezione dei rifugiati nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di origine, nello spirito della condivisione internazionale delle responsabilità ed in particolare con i Paesi in via di sviluppo che ospitano consistenti numeri di rifugiati.

    2. Ove possibile tali programmi si inseriscono nelle attività di cooperazione con Paesi o regioni dai quali provengono i rifugiati.
    3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l’eliminazione delle cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che possano causare tale esodo.

Art. 27.

(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati)

    1. È istituito presso il Ministero dell’interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e requisiti per l’inclusione nel registro vengono previsti nel regolamento di cui all’articolo 7.

    2. Gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 vengono invitati ad esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all’articolo 6 e vengono invitati a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel comitato consultivo dell’Ufficio nazionale. Inoltre, gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l’integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all’Ufficio nazionale in attuazione programmi triennali di cui all’articolo 23, comma 3.
    3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale, nonché l’Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione degli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge sulla base di apposite convenzioni.
    4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del diritto di asilo a livello nazionale ed internazionale, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, a favore della loro integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di ricerca, gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono, su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali, prorogabili, dall’Ufficio nazionale. Il regolamento di cui all’articolo 7 prevede le modalità di erogazione e rendicontazione di tali sussidi.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

    1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7 è istituito il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:

        a) le risorse iscritte annualmente nella legge finanziaria;

        b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000;
        c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Disposizioni transitorie e finali)

    1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 24 luglio 1990, n. 237, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, l’articolo 29, comma 10, lettera c), e l’articolo 29-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della presente legge.

    2. I procedimenti amministrativi per l’esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data.