d’iniziativa dei senatori BAIO DOSSI, BANTI, COSSUTTA, CUSUMANO,
FORMISANO e MAFFIOLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007
———–
Norme in materia di protezione sussidiaria e di asilo
———–
Onorevoli Senatori.
– La protezione umanitaria dei rifugiati e la concessione del
diritto d’asilo è uno dei temi di scottante attualità a causa della
situazione che si è venuta a creare nell’ultimo decennio per alcune
popolazioni dell’Europa dell’Est ma anche di altre aree del mondo,
che sono state costrette ad abbandonare i propri Paesi d’origine per
cause, generalmente conflitti armati, che non sono riconducibili a
quelle, espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo A), numero
2), della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato,
del 28 luglio 1951.
La
legge 24 luglio 1954, n. 722,
recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra, ha
introdotto nell’ordinamento italiano le prime norme in materia di
attuazione del diritto di asilo.
Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39),
si è pervenuti ad una ridefinizione dell’istituto dell’asilo per
adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e
internazionale.
Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme sono state
introdotte – compendiate in un unico articolo di un decreto-legge –
non hanno permesso di realizzare una completa disciplina
dell’istituto. L’esperienza finora acquisita ha rivelato
l’inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di
fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in
Paesi confinanti con il nostro, come nel caso della ex Jugoslavia,
ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli
eventi hanno determinato la necessità di apprestare misure
umanitarie. In relazione ai casi appena menzionati, in alcuni Paesi
è stato disciplinato il cosiddetto istituto della protezione
temporanea che, con specifiche disposizioni, consente a tali
categorie di persone, considerate rifugiati in senso lato, di poter
soggiornare nel territorio di uno Stato per un periodo di tempo
limitato e, in genere, fino a quando le condizioni che hanno dato
luogo allo spostamento vengono meno. L’Italia ha adottato specifici
atti normativi in questa direzione, i quali tutelano le popolazioni
interessate da tragici avvenimenti. Tuttavia, i limiti della vigente
normativa, che non consentono di intervenire efficacemente per
affrontare i problemi e soddisfare le molteplici esigenze emergenti
nel settore della protezione dei diritti dell’uomo, hanno ispirato
la presente iniziativa legislativa finalizzata ad apprestare un
quadro normativo più completo ed efficace.
Il presente disegno di legge raccoglie l’elaborazione e la
sintesi sia del lavoro parlamentare compiutosi nella precedente
legislatura, sia delle istanze espresse dal Consiglio italiano per i
rifugiati, da organizzazioni non governative di tutela dei diritti
dei rifugiati e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati.
L’iniziativa si propone di conferire una disciplina organica
all’istituto dell’asilo, che, sviluppandosi secondo i princìpi
dettati dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri
la protezione della persona umana in aderenza agli obblighi
derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali
sottoscritti dall’Italia.
In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di
carattere internazionale che vincolano l’Italia a svolgere una
politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi
dell’Unione europea.
Con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato ai
sensi della
legge 16 giugno 1998, n. 209,
infatti, le problematiche dell’istituto di protezione dei rifugiati
in senso lato sono state «comunitarizzate», permettendo il parziale
superamento delle lacune della precedente normativa internazionale,
legate alla mancanza di uno strumento giuridico specifico.
Nel quadro dei princìpi generali che attengono alla protezione
umanitaria è stata prevista la possibilità di temporaneo
accoglimento di persone che, pur non presentando i requisiti per
ottenere lo status di rifugiato, non possono rientrare nei
luoghi di provenienza per obiettive situazioni di fatto.
Analoghe misure sono state previste a favore di soggetti che,
allontanatisi dai Paesi d’origine a causa di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità, si trovino nelle
condizioni previste per ottenere lo status di rifugiato o
nell’impossibilità di fare rientro in patria, una volta che sia
cessata la situazione di emergenza.
Nell’elaborazione della proposta di legge sono state tenute
presenti le proposte presentate dal Consiglio italiano per i
rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni del
«Tavolo sull’asilo», che, sotto il coordinamento dell’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) raggruppa
tutti i principali enti di tutela italiani. Per quanto concerne
specificamente il tema dell’accoglienza ed il trattenimento dei
richiedenti asilo la proposta tiene in considerazione le linee
tracciate nel rapporto della «Commissione De Mistura».
L’iniziativa si propone di conferire una disciplina organica
all’istituto dell’asilo che, sviluppandosi secondo i principi
dettati dall’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri
la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti
dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti
dall’Italia, nonché in aderenza alle recenti normative comunitarie.
Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre
ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del
livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni
interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento
dello status di rifugiato.
Il testo assicura una sostanziale convergenza tra il concetto
costituzionale dell’asilo e la definizione di rifugiato nella
Convenzione di Ginevra attraverso definizioni che si applicano tanto
all’«effettivo esercizio delle libertà democratiche», quanto agli
«atti di persecuzione» (articolo 4). Tali definizioni rispecchiano
letteralmente la
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulla qualifica di
rifugiati ancora non recepita nel nostro ordinamento. Sempre in
conformità con la citata direttiva comunitaria la proposta definisce
la protezione sussidiaria, in Italia tradizionalmente chiamata
protezione umanitaria (articolo 3), attribuendo a tale status
dei diritti, ove possibile, simili a quelli del rifugiati ai sensi
della Convenzione di Ginevra (articoli 21, 22, 23).
Più ancora, la proposta vuole garantire anche al beneficiario
della protezione sussidiaria, il diritto al ricongiungimento
familiare (articolo 22).
Di particolare rilevanza e, per l’Italia del tutto innovativa, è
la previsione di un programma di reinsediamento di rifugiati
(articolo 6), come auspicato anche dalla Commissione dell’Unione
europea che promuove un programma comunitario in questa materia. Il
reinsediamento – da sempre previsto dall’UNHCR come una delle
possibili soluzioni al dramma dei rifugiati – permette il
trasferimento di un determinato numero di rifugiati da Paesi di
primo approdo verso l’Italia sulla base di una quota triennale.
Del tutto innovativa è anche la possibilità di richiedere asilo
presso le rappresentanze diplomatiche all’estero (articolo 13).
Questo strumento ha l’obiettivo di ridurre almeno il numero di
persone che arrivano in Italia in modo irregolare e rischioso per la
propria vita, attraverso la modalità di iniziare la procedura di
asilo prima dell’ingresso fisico della persona con il conseguente
rilascio di un visto di ingresso, ove vi siano i presupposti.
La proposta contempla una procedura di asilo equa ed efficace
(articoli 10, 11, 12, 13, 14), nella quale, in procedura unica,
vengono verificati tutti gli elementi pertinenti, inclusi quelli
della provenienza da cosiddetti Paesi di origine sicuri o Paesi
terzi sicuri. Si prescinde, quindi, da qualunque forma di pre-esame
che non produce altro effetto se non quello di appesantire il
processo decisionale.
La proposta pur mantenendo il decentramento delle istanze
decisionali introdotte dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189,
(cosiddetta Bossi-Fini), contempla (articoli 7, 8) una composizione
delle Commissioni territoriali, nonché della Commissione nazionale
per il diritto di asilo, in grado di garantire la perfetta
indipendenza politica ed istituzionale, nonché una maggiore
professionalità in questa materia così delicata.
In conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico
nazionale ed internazionale, la proposta garantisce l’effetto
sospensivo del ricorso al tribunale in caso di diniego della
richiesta di asilo (articolo 20).
Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo (articoli 9, 17)
riprende sostanzialmente gli aspetti positivi del sistema attuale e
quindi il coinvolgimento degli enti locali e degli enti di tutela
con un coordinamento e monitoraggio a livello centrale. La proposta,
pur rinunciando a qualunque forma di trattenimento del richiedente
asilo, garantisce comunque la sua reperibilità durante tutta la
procedura.
L’Italia oggi non è come in passato un Paese di transito di
rifugiati, ma di insediamento più a lungo termine. È di centrale
importanza perciò un programma efficace di integrazione
socio-lavorativa e culturale, gestito a livello locale, ma
coordinato, monitorato e finanziato a livello centrale dalla stessa
struttura competente per il sistema di accoglienza (articolo 23).
Una legge organica sul diritto di asilo deve anche affrontare la
dimensione internazionale del fenomeno e tenere conto del fatto che
la stragrande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova nelle
regioni di origine, che spesso sono i Paesi più poveri. In accordo
con gli indirizzi comunitari e dell’UNHCR, la proposta prevede
programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione di
rifugiati in tali Paesi, nonché programmi che si inseriscono nella
politica estera destinati a combattere le cause di esodo dai Paesi
di origine (articolo 26).
La proposta intende valorizzare l’opera delle associazioni e
degli enti di tutela e prevede la loro imprescindibile
partecipazione nell’attuazione della legge con rispettivo
riconoscimento di un finanziamento (articolo 27).
Un’ultima ma importante notazione di metodo. La materia oggetto
del presente disegno di legge si sovrappone in parte con la materia
che è stata delegata al governo in attuazione di alcune direttive
comunitarie. Per il rispetto verso coloro che avevano contribuito ad
elaborare la presente proposta è stato mantenuto il carattere
organico della proposta stessa, ma è evidente che in relazione allo
stato di attuazione della delega si potranno apportare le opportune
correzioni al testo in esame in modo da rispettare i due distinti
percorsi normativi.
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1.
(Protezione della persona)
1. La
Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione
sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge, in attuazione dell’articolo
10 della Costituzione nel rispetto
della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, di cui alla
legge 24 luglio 1954, n. 722,
di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi
internazionali cui l’Italia aderisce, nonché nel rispetto della
normativa comunitaria in materia.
Art.
2.
(Titolari del diritto di asilo)
1. Ha diritto
di asilo nel territorio della Repubblica italiana:
a)
lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana;
b)
lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere,
orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide,
nel quale aveva la residenza abituale, e non vuole o non può, a
causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della
sua protezione.
2. Ai fini
della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il
diritto di asilo.
3. Il diritto
di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato
e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona
stabilmente convivente con il rifugiato.
Art.
3.
(Titolari della protezione sussidiaria)
1. Ha diritto
alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero
o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma
nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel
caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell’apolide, nel
Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un
grave danno e non può o, non vuole, a causa di tale rischio,
avvalersi dalla protezione di detto Paese.
2. La
protezione sussidiaria è estesa, su richiesta, al coniuge non
legalmente separato e ai figli minori non coniugati del beneficiario
della protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente
convivente con lo stesso beneficiario.
Art.
4.
(Definizioni)
1. Sono
responsabili dell’impedimento dell’effettivo esercizio delle libertà
democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:
a)
lo Stato;
b) i
partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio; c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i
responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le
organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire
protezione.
2. Sono
considerati atti di impedimento dell’effettivo esercizio delle
libertà democratiche o di persecuzione: a) quegli atti sufficientemente gravi, per loro
natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei
diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è
ammessa alcuna deroga a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950, di
cui alla
legge 4 agosto 1955, n. 848;
b)
quegli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra
cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto
analogo a quello di cui alla lettera a).
3. Gli atti che
impediscono l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli
atti di persecuzione possono anche assumere la forma di: atti di
violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari,
discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate
o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici
e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni
giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare
servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la
commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di
esclusione ai sensi dell’articolo 1, lettera F), della Convenzione
di Ginevra.
4. Sono
considerati danni gravi in particolare: la condanna a morte; la
tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la
minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante
dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale; la minaccia grave al diritto di vita a
causa di disastri ecologici o altri eventi che mettano a rischio
effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.
1. La
Repubblica italiana sostiene la politica dell’Unione europea di
favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.
2. Il
programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione
durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli
di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza
abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri
diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono
condizioni, a lungo termine, per l’integrazione. Del programma
beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di
protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa
di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, il delegato dell’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le
associazioni di cui all’articolo 27 della presente legge e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di
rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati
provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato.
Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai
fini del reinsediamento sulla base della presente legge, indica le
risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure
di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte
durante il triennio precedente.
4. Le richieste di reinsediamento in Italia sono trasmesse
dall’UNHCR alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica
competenti per il Paese di dimora dei richiedenti. Le rappresentanze
diplomatiche esaminano le richieste trasmesse sotto il profilo dei
criteri stabiliti nel documento programmatico, convalidano lo
status di rifugiati determinato precedentemente dall’UNHCR,
procedono all’esame dei casi sotto il profilo della sicurezza
nazionale e della salute e propongono la decisione sull’ammissione
dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all’articolo 7.
Con decreto del Ministero degli affari esteri sono istituiti dei
servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le
ambasciate.
5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia
personale specializzato per esaminare in loco le richieste
tramesse e svolgere la funzione di istruttoria.
6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto
per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un
lasciapassare.
7. La decisione di rigetto della richiesta viene motivata e
comunicata, per iscritto, all’interessato nonché all’UNHCR. Contro
la decisione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche
attraverso la rappresentanza diplomatica.
8. La procedura di reinsediamento deve concludere entro un
periodo massimo di centoventi giorni, dalla trasmissione della
richiesta al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione
di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine
cronologico. Tuttavia su richiesta dell’UNHCR, l’esame, in casi di
particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di
reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla
presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il
diritto d’asilo. L’Ufficio nazionale per la protezione sociale dei
richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione
sussidiaria, di cui all’articolo 9, fornisce accoglienza e misure di
integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo
nel territorio nazionale.
10. Il programma di reinsediamento di rifugiati non lede in
alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della
presente legge.
Art.
7.
(Commissione nazionale
per il diritto di asilo)
1. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero
dell’interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo
e coordinamento delle Commissioni territoriali di cui all’articolo
8, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
Commissioni, nonché di raccolta e diffusione di dati statistici. La
Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:
a)
revoca e cessazione degli status riconosciuti ai sensi
dell’articolo 24;
b)
ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la
richiesta di asilo con le modalità di cui all’articolo 13; c) ammissione nel territorio nazionale dei
beneficiari del programma di reinsediamento di cui all’articolo 6.
2. La
Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni
cinque anni.
3. Con decreto
del Ministro dell’interno sono nominati il presidente della
Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle
amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce la composizione della Commissione, di
cui fanno comunque parte un rappresentante dell’UNHCR, nonché un
esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.
4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione
al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Ministri degli
interni e della solidarietà sociale con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 1.
Art.
8.
(Commissioni territoriali
per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all’articolo 7, sono istituite le Commissioni
territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento,
sono istituite le strutture di supporto alle Commissioni
territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e
strumentali occorrenti.
2. Il
regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce la composizione delle
Commissioni territoriali, i cui membri e supplenti vengono nominati
dal presidente della Commissione nazionale. Le Commissioni
territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.
3. Le Commissioni territoriali operano in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli
indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.
4. Le Commissioni territoriali forniscono alla Commissione
nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti
al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento di
cui all’articolo 7.
Art.
9.
(Ufficio nazionale di protezione sociale)
1. Con il
regolamento di cui all’articolo 7 è istituito l’Ufficio nazionale di
protezione sociale per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari
della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio
nazionale». La gestione dell’Ufficio nazionale è affidata dal
Ministero dell’interno, con apposita convenzione triennale,
all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. L’Ufficio
nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo di cui all’articolo 28. L’Ufficio nazionale procede ogni
tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni, ai
consorzi di comuni, nonché alle province per l’istituzione o la
continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di
seconda accoglienza o programmi per favorire l’integrazione dei
rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui
all’articolo 23, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del
programma di reinsediamento di cui all’articolo 6. Nel concorso
devono essere previsti centri di accoglienza o sezioni speciali di
essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non
accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.
3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un
concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire il numero
di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo,
consultate le regioni, è autorizzato a decretare l’ampliamento del
numero dei posti.
4. Il regolamento di cui all’articolo 7 istituisce il comitato
consultivo dell’Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli
interventi dell’Ufficio nazionale con altri interventi sociali
nonché di assistere alla programmazione e al monitoraggio delle
attività. In particolare, il comitato consultivo esprime parere
sulla convenzione triennale tra il Ministero dell’interno e l’ANCI
di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza,
sui programmi per favorire l’integrazione, sui programmi per il
rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l’Ufficio nazionale
fornisce al Governo. Il comitato consultivo include tra i suoi
membri, oltre ai rappresentanti del Ministero dell’interno e
dell’ANCI, rappresentanti dell’UNHCR, dell’Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della
solidarietà sociale, delle regioni, delle province e degli enti di
tutela di cui all’articolo 27. Il regolamento di cui all’articolo 7
può stabilire la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al
comitato consultivo.
Art.
10.
(Presentazione della domanda di asilo)
1. La domanda
di asilo può essere presentata agli organi di polizia di frontiera
al momento dell’ingresso nel territorio dello Stato, alla questura,
alla rappresentanza diplomatica dell’Italia, oppure al comandante di
nave o aeromobile italiano in navigazione.
2. La domanda
di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione
orale, senza formalità alcuna. Il richiedente asilo ha comunque
diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base di essa, deve produrre ed esibire ogni documentazione
in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o
indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizione di scrivere nella propria lingua e di
ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a
lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l’assistenza di un
avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con
l’assistenza di persona con conoscenza della lingua del richiedente
o, se non disponibile, di persona con conoscenza delle lingue di
maggior uso in ambito internazionale.
3. I rappresentanti dell’UNHCR sono ammessi ai posti di
frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso
di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno,
informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a
domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad
associazioni ed enti di tutela di cui all’articolo 27, se
autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le
prefetture-uffici territoriali del Governo.
4. Nella presentazione della domanda alle donne richiedenti
asilo viene fornita assistenza adeguata e specifica da parte di
personale femminile. Le stesse devono essere informate di tale
facoltà.
Art. 11.
(Domanda di asilo presentata al momento dell’ingresso nel territorio
dello Stato)
1. Qualora la
domanda di asilo venga presentata al momento dell’ingresso nel
territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige verbale sulle
generalità e le dichiarazioni del richiedente e dispone l’invio del
richiedente alla questura competente.
2. La questura
procede all’identificazione del richiedente, rilascia un attestato
della richiesta di asilo secondo il modulo predisposto dal
regolamento di cui all’articolo 7 e fornisce al richiedente un
opuscolo informativo sulla procedura di asilo e diritti e doveri del
richiedente, in una lingua comprensibile alla persona.
3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di
ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque
sia privo della documentazione richiesta per l’ingresso nel
territorio nazionale, la questura dispone l’invio al più vicino
centro di prima accoglienza di cui all’articolo 9. Negli altri casi
il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro
otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto per il
rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo valido
novanta giorni.
4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima
accoglienza, il responsabile di tali strutture accerta, attraverso
l’Ufficio nazionale, le disponibilità di posti in uno dei centri di
seconda accoglienza, o la disponibilità di accoglienza presso
familiari o conoscenti del richiedente, informa la questura e
procede all’invio del richiedente alla dimora assegnata. La dimora
assegnata equivale al domicilio eletto.
5 Al massimo entro quindici giorni dall’arrivo alla dimora
assegnata il richiedente deve recarsi alla questura competente per
territorio del domicilio eletto, che provvede alla sua audizione,
redige verbale e lo trasmette alla Commissione territoriale
competente per il territorio del domicilio eletto. La questura
rilascia un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo valido
novanta giorni, indicando il domicilio eletto di cui al comma 4.
Art.
12.
(Domanda di asilo presentata alla questura)
1. Qualora la
domanda venga presentata alla questura da parte di uno straniero in
possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante
regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna
l’opuscolo informativo di cui all’articolo 11, comma 2, e modifica,
su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta
di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede
all’Ufficio nazionale l’assegnazione di un posto in un centro di
seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette
gli atti alla Commissione territoriale competente.
2. Qualora la
domanda venga presentata alla questura da parte di uno straniero
privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno
irregolare, la questura procede ai sensi dell’articolo 11.
3. Qualora la domanda di asilo venga presentata alla questura da
parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un
provvedimento di espulsione, la questura richiede alla Commissione
territoriale competente l’audizione del richiedente in via
d’urgenza. L’effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino
alla notifica della decisione della Commissione territoriale.
Art. 13.
(Domanda di asilo presentata
alla rappresentanza diplomatica)
1. Qualora la
domanda d’asilo venga presentata alla rappresentanza diplomatica, la
rappresentanza diplomatica procede all’audizione, della quale redige
verbale.
2. La domanda è
presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza
diplomatica oppure di persona presso gli uffici di un’organizzazione
non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del
richiedente e all’uopo autorizzata dal Ministero degli affari
esteri, di concerto con il Ministero dell’interno. Le ONG
trasmettono l’istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai
sensi del comma 1. La stessa procedura si applica qualora la
rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli
uffici dell’UNHCR.
3. La rappresentanza diplomatica trasmette la richiesta di asilo
alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle
dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi
alle definizioni di cui all’articolo 2 o all’articolo 3 e il
richiedente dimostri di avere un legame particolare con l’Italia.
Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari
entro il quarto grado o un soggiorno regolare precedente in Italia
di più di trenta giorni o la discreta conoscenza della lingua
italiana o motivi legati agli studi o all’occupazione lavorativa del
richiedente.
4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la
rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale
con parere negativo motivato, comunque non vincolante.
5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo,
chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se del caso, delle
indagini ancora non compiute.
6. La Commissione nazionale, a seguito di nullaosta del
Ministero dell’interno, autorizza l’ingresso del richiedente nel
territorio nazionale nel caso in cui effettui una valutazione
positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministero
degli affari esteri il rilascio dalla documentazione necessaria per
il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono a carico
del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano
a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione
nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o
la protezione sussidiaria al richiedente, ove ritenga che non
occorra altro esame della domanda, o indicare la Commissione
territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di
seconda accoglienza previsto per l’accoglienza della persona, ai
fini di procedere alla decisione della domanda di asilo. In mancanza
degli elementi di cui al comma 3 o del nullaosta del Ministero
dell’interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con
provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza
diplomatica per la notifica al richiedente.
7. È ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.
Art.
14.
(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o aeromobile
italiano
in navigazione)
1. Qualora la
domanda di asilo venga presentata al comandante di nave o aeromobile
italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di
frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che
procede con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1. Qualora si
tratti di vettore marittimo diretto verso un porto all’estero, il
comandante trasmette la domanda alla rappresentanza diplomatica
italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile,
con le modalità di cui all’articolo 13. L’audizione del richiedente
da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.
2. La
Commissione nazionale, in via d’urgenza, può chiedere al comandante
della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all’arrivo in un
porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui
all’articolo 13, comma 3.
Art.
15.
(Stato competente per l’esame
delle domande)
1. Lo
Stato italiano è competente per l’esame delle domande di
riconoscimento del diritto di asilo e dello status di
rifugiato ai sensi del
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo
faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un
altro Stato vincolato al suddetto regolamento. La richiesta deve
essere fatta alla Commissione territoriale competente, prima della
convocazione per l’audizione. In tal caso, la Commissione
territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato
competente per l’esame della domanda, inviando gli atti all’Unità
Dublino del Ministero dell’interno.
Art.
16.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo)
1. Sono
considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i
minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un
affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni
diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la
potestà tutoria.
2. Qualora la
domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i
minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei
provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto
con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
3. Il regolamento di cui all’articolo 7 stabilisce le modalità
di accertamento dell’età della persona, nonché del vincolo con
persone adulte accompagnanti qualora questi elementi non risultino
in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il
regolamento si fonda sui princìpi del superiore interesse del minore
nonché del beneficio del dubbio e prevede l’impiego di personale
specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con enti di
tutela di cui all’articolo 27.
4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno
priorità sugli altri. L’audizione del minore si svolge alla presenza
del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare
vulnerabilità.
5. Per i minori non accompagnati viene immediatamente disposta
l’accoglienza in una delle strutture di cui all’articolo 9, comma 2.
Art.
17.
(Diritti e doveri del richiedente asilo
e misure di accoglienza)
1. Il
richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento
o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, individuati con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli
affari esteri. In ogni caso deve essere rispettato il principio di
non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.
2. Il
richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza
materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente
asilo viene iscritto al Servizio sanitario nazionale
indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla
definizione della sua richiesta.
3. Il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza nei centri di
seconda accoglienza per il periodo di validità del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo ospitato
privatamente secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 4, ha
diritto ad un sussidio in denaro in misura stabilita dall’Ufficio
nazionale.
4. Il richiedente asilo ha l’obbligo di assicurare
permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della
decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tal fine deve
informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel
caso di accoglienza privata, la Commissione territoriale competente,
in caso di allontanamento per un periodo superiore a quarantotto ore
dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora
temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non
deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore.
In caso di inosservanza, il responsabile del centro di seconda
accoglienza o, se del caso, il presidente della Commissione
territoriale informa l’Ufficio nazionale, che può disporre la
limitazione o l’annullamento delle misure di protezione sociale.
5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti
tutte le informazioni relative ai propri dati anagrafici e di
sostegno alla sua richiesta di asilo. Al momento della presentazione
della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché
eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la
questura denuncia il fatto alla Commissione territoriale, che ne
tiene conto nella valutazione del merito della richiesta di asilo e
che può invitare l’Ufficio nazionale a limitare o revocare misure di
accoglienza e assistenza. Nel caso in cui la richiesta di asilo
venga presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la
Commissione nazionale può decidere di non procedere all’esame della
richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il
fatto viene rilevato successivamente alla decisione della
Commissione territoriale, la Commissione nazionale può annullare la
decisione ai sensi dell’articolo 24.
6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la Commissione
territoriale e, se viene presentato ricorso, presso il tribunale,
non si esaurisca entro novanta giorni dal rilascio del primo
permesso di soggiorno, al richiedente viene rilasciato un permesso
di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei
mesi, valido per lavoro. In mancanza di una decisione definitiva
entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la
questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno con
validità non inferiore ad un anno valido per lavoro.
Art.
18.
(Garanzie procedurali)
1. Il
richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le
fasi della procedura e durante l’audizione presso la Commissione
territoriale da un avvocato e da un rappresentante di un ente di
tutela di cui all’articolo 27. Può contattare in ogni momento un
rappresentante dell’UNHCR. Il regolamento di cui all’articolo 7
stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d’opera
dell’avvocato e del rappresentante dell’ente di tutela.
2. L’audizione
del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la
prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza
giustificato motivo alla data fissata per l’audizione e salvo quanto
previsto dal comma 3, ultimo periodo.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo
che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito
violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione,
di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio,
volto a garantire un’idonea assistenza sotto il profilo psicologico
ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale
durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa
o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria
lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione
territoriale nomina un interprete.
5. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal
richiedente asilo, la documentazione acquisita dalla Commissione
territoriale o prodotta dall’interessato anche durante l’audizione e
avviene in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette
dei membri della Commissione territoriale. La Commissione
territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale
dell’audizione.
6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle
decisioni prese sono da considerarsi dati sensibili e possono essere
accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o di
persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.
Art.
19.
(Decisione sulla domanda d’asilo)
1. La
Commissione territoriale convoca il richiedente per l’audizione
entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato della richiesta di
asilo di cui all’articolo 11, comma 2, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi
all’audizione.
2. La
Commissione territoriale adotta al termine dell’istruttoria una
delle seguenti decisioni:
a)
riconosce il diritto di asilo sulla base dell’articolo 2, comma 1,
lettera a);
b)
riconosce il diritto di asilo sulla base dell’articolo 2, comma 1,
lettera b); c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria
di cui all’articolo 3; d) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti indicati nella presente legge o sia già
riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata
protezione; e) rigetta la domanda qualora il richiedente rientri
nel campo d’applicazione dell’articolo 1, lettera F), della
Convenzione di Ginevra; f) sospende la decisione per necessità di ulteriori
accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre
mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.
3. La
Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e
motivato. Nella decisione la Commissione fornisce una valutazione
espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni
rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i
termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere
d) ed e), alla decisione viene allegata una nota
informativa sul programma di ritorno consensuale e assistita di cui
all’articolo 25.
4. La
decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera f), è
notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio
eletto e comunicata alla questura competente.
5. Alla decisione è allegata una traduzione in forma sintetica
della motivazione e del dispositivo, nonché della indicazione del
termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua
utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal richiedente.
Art.
20.
(Ricorsi)
1. Contro la
decisione della Commissione territoriale può essere presentata,
entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in
composizione monocratica competente per il luogo di domicilio eletto
dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di
cui all’articolo 12, comma 3.
2. Il
ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino
alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per
richiesta di asilo, nei termini di cui all’articolo 17, comma 6.
3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente
articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste
dalla
sezione II del capo I del titolo IV del libro
II del codice di procedura civile.
4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del
richiedente asilo è notificata all’interessato e comunicata alla
questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno
e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di
soggiorno ad altro titolo, intima all’interessato di lasciare il
territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di
polizia di frontiera.
5. L’eventuale appello avverso la sentenza di cui al comma 4
deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notifica della sentenza ai sensi delle disposizioni di cui al comma
3. La sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione
territoriale e dei provvedimenti di cui al comma 4 può essere
chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione
del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della
corte di appello si pronuncia sull’istanza di sospensione entro
quindici giorni dal deposito del ricorso.
6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente
che sussistono le circostanze indicate nell’articolo 2 per il
riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate
nell’articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti
gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.
7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali
previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o
tributo.
8. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato.
Art.
21.
(Certificati, permessi di soggiorno
e titoli di viaggio)
1. La
Commissione territoriale rilascia al rifugiato o al beneficiario di
protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7. Nel certificato
rilasciato al rifugiato viene citata la decisione della Commissione
territoriale, di cui all’articolo 19, comma 2.
2. Il questore
competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al
rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al
titolare della protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso
di soggiorno della validità di due anni.
3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno il
rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.
4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione
nazionale chiedendo un parere sull’eventuale cessazione di cui
all’articolo 24. In caso di parere positivo la questura procede al
rinnovo per tre anni. Trascorso tale periodo al titolare di
protezione sussidiaria si applica il comma 3 del presente articolo.
In caso di parere negativo si applica l’articolo 24.
5. Il questore, su richiesta, rilascia al rifugiato un documento
di viaggio della durata di due anni rinnovabili e al beneficiario di
protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni
rinnovabili. Tanto il documento di viaggio per il rifugiato quanto
il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria
possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha
provveduto al rilascio.
6. La stessa documentazione di cui al presente articolo viene
rilasciata ai membri del nucleo familiare salvo che per i minori
segnalati sui documenti dei genitori.
Art.
22.
(Diritti del rifugiato e del titolare
di protezione sussidiaria)
1. Il rifugiato
e il titolare della protezione sussidiaria hanno diritto al
ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è
consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari
stranieri.
2. Il rifugiato
e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del
medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia
di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi
professionali, di formazione e riqualificazione professionale. Hanno
accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono
del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in
materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza
abitativa nonché di assistenza sanitaria.
4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno
accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i
cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono stabilite, con regolamenti del Ministero
della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della
ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri,
di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e
le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il
conseguimento dei titoli di studio italiani.
5. Il rifugiato può richiedere l’ottenimento della cittadinanza
italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea.
6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono
esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini
stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione
europea.
7. Le disposizioni del presente articolo si estendono al nucleo
familiare nonché ai familiari ricongiunti sulla base del solo
vincolo familiare.
Art.
23.
(Misure per favorire l’integrazione dei rifugiati e dei titolari di
protezione sussidiaria)
1. Lo Stato
italiano promuove e favorisce l’integrazione del rifugiato, del
titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.
2. I
programmi per favorire l’integrazione sono destinati ad equilibrare
lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di
protezione sussidiaria rispetto al cittadino italiano. In
particolare i programmi favoriscono l’apprendimento della lingua
italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e
culturale italiano, la comprensione e condivisione dei valori
espressi nella Costituzione nonché dei valori che guidano l’Unione
europea, l’accesso al lavoro, l’accesso ad un alloggio autonomo,
l’inserimento scolastico dei minori, l’accesso all’effettiva
fruizione dei diritti e dei servizi previsti nella presente legge,
l’espressione delle culture e tradizioni di origine degli
interessati, nonché la migliore comprensione da parte della
popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di
protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I
programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i
rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria intendono
inserirsi. I programmi devono contemplare le specifiche esigenze dei
rifugiati reinsediati di cui all’articolo 6.
3. L’Ufficio nazionale predispone programmi triennali per
favorire l’integrazione nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 28. L’Ufficio nazionale fornisce al Ministro
dell’interno, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata
di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del
periodo triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con
l’indicazione delle linee guida per il successivo programma
triennale. I suddetti Ministri inviano il citato rapporto, corredato
dei loro rispettivi pareri, alle competenti Commissioni permanenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità di
coordinamento nell’attuazione dei programmi con le regioni, nonché
la partecipazione degli enti di tutela di cui all’articolo 27.
Art.
24.
(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione
sussidiaria)
1. La
Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di
asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione,
emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all’esclusione
o che rivelano un’identità diversa della persona.
2. La
Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la
protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento dello stesso sono venute meno o sono mutate in misura
tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata
comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione
all’interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione
sussidiaria è revocato dalla competente questura, salva la
possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo.
La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque
anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno
prescindendo da ulteriori requisiti.
4. Si applicano le medesime garanzie procedurali di cui
all’articolo 18.
5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al
tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il
rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto
domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla
notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un
permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo
svolgimento di attività lavorativa o di studio.
Art.
25.
(Rimpatrio volontario)
Il regolamento
di cui all’articolo 7 predispone programmi di rientro volontario
degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il
diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a
causa della cessazione di cui all’articolo 24, titolari di tale
status. I programmi vengono attuati dall’Ufficio nazionale in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri,
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, le organizzazioni
umanitarie specializzate e gli enti di tutela di cui all’articolo
27.
Art.
26.
(Programmi per favorire la protezione
dei rifugiati nelle regioni di origine)
1. Lo Stato
istituisce programmi nazionali e aderisce a programmi internazionali
e comunitari che favoriscono l’effettiva protezione dei rifugiati
nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di
origine, nello spirito della condivisione internazionale delle
responsabilità ed in particolare con i Paesi in via di sviluppo che
ospitano consistenti numeri di rifugiati.
2. Ove
possibile tali programmi si inseriscono nelle attività di
cooperazione con Paesi o regioni dai quali provengono i rifugiati.
3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con
Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l’eliminazione delle
cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che
possano causare tale esodo.
Art.
27.
(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati)
1. È istituito
presso il Ministero dell’interno un registro delle associazioni,
degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in
materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I
criteri e requisiti per l’inclusione nel registro vengono previsti
nel regolamento di cui all’articolo 7.
2. Gli enti
iscritti nel registro di cui al comma 1 vengono invitati ad
esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma
di reinsediamento di cui all’articolo 6 e vengono invitati a
partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti
nel comitato consultivo dell’Ufficio nazionale. Inoltre, gli enti
iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a
favorire l’integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione
sussidiaria all’Ufficio nazionale in attuazione programmi triennali
di cui all’articolo 23, comma 3.
3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale,
nonché l’Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione
degli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 per lo
svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge sulla
base di apposite convenzioni.
4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del
diritto di asilo a livello nazionale ed internazionale, di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla situazione dei
rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo,
rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, a favore della
loro integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di
ricerca, gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono,
su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali,
prorogabili, dall’Ufficio nazionale. Il regolamento di cui
all’articolo 7 prevede le modalità di erogazione e rendicontazione
di tali sussidi.
Art.
28.
(Copertura finanziaria)
1. Ai fini del
finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla
presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7 è istituito
il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, la cui
dotazione è costituita da:
a)
le risorse iscritte annualmente nella legge finanziaria;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati istituito
dalla
decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28
settembre 2000; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi dell’Unione europea.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I
procedimenti amministrativi per l’esame della domanda di asilo
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti anteriormente
a tale data.