Roma, 17 aprile 2007
Direzione generale per i rapporti con lĠUnione
europea e
per i rapporti
internazionali
Uff.VI c/o il MAE
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma
Tel . 06.36913089 fax 06.36918849
N. DGRUERI/ VI / I.3.b.a/ 5719 / P
- Agli Assessorati Regionali alla Sanit
- Agli Assessorati Provinciali alla Sanit
delle Province
autonome di Trento e Bolzano
Loro
sedi
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero
dellĠInterno.
Con riferimento
allĠoggetto si ritiene utile fornire, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti,
i seguenti chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, per le fattispecie di seguito
rappresentate.
PRIMO RILASCIO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITAĠ DI LAVORO SUBORDINATO
Il Ministero
dellĠInterno con la Direttiva del 20 febbraio 2007, afferma, in materia di
diritti dello straniero, che, nelle more del primo rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero pu legittimamente
esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, sulla base di specifiche
condizioni previste dalla Direttiva stessa. Lo svolgimento di unĠattivit di
lavoro subordinato comporta il diritto allĠiscrizione obbligatoria al Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi
dellĠart. 34, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 286/98.
Ai fini
dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo straniero deve esibire la
ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dallĠUfficio Postale abilitato.
FASE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO
Il Ministero
dellĠInterno con la Direttiva del
5 agosto 2006 afferma che nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, gli
stranieri continuano a godere dei diritti conseguenti alla piena legittimit
del relativo permesso di soggiorno, sulla base di specifiche condizioni.
Tale
Direttiva rafforza la piena legittimit alla conservazione allĠiscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale espressamente prevista dallĠart. 39 del D.P.R.
334/04 che sostituisce il primo periodo del comma 4 dellĠart. 42 del D.P.R.
394/99 e che testualmente recita:
ÒLĠiscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiornoÓ.
Ai fini della
conservazione dellĠiscrizione gli stranieri devono esibire la ricevuta dellĠistanza di rinnovo,
compilata su modello a lettura
ottica che sostituisce il cedolino rilasciato dalle Questure. Infatti, a
decorrere dallĠ11 dicembre 2006, la presentazione dellĠistanza di rinnovo del
permesso di soggiorno stata trasferita agli uffici abilitati di Poste
italiane che fa da tramite con le
Questure. La ricevuta rilasciata dalle Poste ha lo stesso valore e gli stessi
effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure.
LĠiscrizione decade
in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
MINORI STRANIERI
ADOTTATI O IN AFFIDO A SCOPO DI ADOZIONE
Il Ministero
dellĠInterno ha emanato congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la
Famiglia, in data 21 febbraio 2007, la Direttiva che stabilisce che non pi
richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato
a scopo di adozione.
Il minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione ha diritto allĠiscrizione
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi
dellĠart. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98. LĠiscrizione avviene con le
stesse modalit previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale del minore italiano
(documento dĠidentit del genitore, stato di famiglia o
autocertificazione e codice fiscale del minore).
IL DIRETTORE
DELLĠUFFICIO
F.to
Dott.ssa Stefania Ricci