Come ¶ ben noto
il Ministero dell'Interno ha diramato la direttiva 5.08.2006 in base alla quale
si legittima lo svolgimento di attività lavorativa qualora il rinnovo del
permesso si stato richiesto entro 60 giorni dalla scadenza.
A seguito di
questa direttiva ¶ intervenuto il Ministero del Lavoro il quale, con lettera
circolare del 5.12.2006 , ha invitato le Direzioni Provinciali del Lavoro a
prendere contatti con gli Uffici della Precura della Repubblica
territorialmente competenti per verificare se le Procure
concordassero o meno con l'orientamento del Ministero.
La DPL di
Brescia, pertanto, ha sottoposto la questione alla Procura della Repubblica di
Brescia la quale, con nota del 25 gennaio 2007, ha richiamato al
rispetto tassativo dei termini di cui all'art. 5 T.U. Immigrazione.
Pertanto gli Ispettori del Lavoro sono stati invitati a comunicare alla Procura
le notizie di reato qualora "in sede di accertamento ispettivo dovessero
trovare al lavoro cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di
soggiorno che non abbiano rispettato i termini di legge per la presentazione
della richiesta di rinnovo
ossia:
90 giorni prima
della scadenza del permesso: se il permesso ha la durata di due anni (...)
60 giorni prima della scadenza del permesso: se il permesso ha la
durata di un anno (...)
30 giorni prima della scadenza del
permesso: nei restanti casi
Il mancato
rispetto dei termini ha una ricaduta, come sapete, sul datore di lavoro in
quanto l'art. 22 comma 12 T.U.
immigrazione prevede che "Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, ¶ punito con l'arresto da tre mesi ad
un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".
Attualmente i Centri per l'impiego della Provincia di Brescia
stanno invitando i datori di lavoro a controllare le pratiche di rinnovo
del permesso dei propri lavoratori, pena la comunicazione della notizia di
reato in Procura.
A seguito di
questa disposizione della Procura numerosi datori di lavoro hanno giÃ
provveduto a licenziare lavoratori non in regola con i termini di cui all'art.
5 t.u.
Altri lavoratori,
in attesa di assunzione, si sono visti rifiutare la stipula
del contratto di lavoro e sono ora costretti a chiedere nuovamente il
rinnovo del permesso per attesa occupazione.
I tempi del
rilascio del permesso di soggiorno elettronico anche a Brescia sono
lunghissimi: inizieranno proprio in questi giorni i primi rilasci per richieste
di rinnovo presentate a Dicembre 2006. Chi, in buona fede, ha presentato fino
ad oggi la richiesta di rinnovo fuori dai termini e nel rispetto della
Direttiva Amato del 5.08.2006, si ritrova ad avere, con queste nuove
indicazioni, notevoli problemi.
Inoltre, poich¶
le varie circolari fanno riferimento alla richiesta di RINNOVO del permesso di
soggiorno, il lavoratore che avesse richiesto il RILASCIO della carta di
soggiorno nei termini non viene risparmiato da queste limitazioni, in quanto la
ricevuta della carta di soggiorno non viene equiparata alla ricevuta della
richiesta di rinnovo.
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Ilaria Saurgnani
Consulente legale
presso l'Ufficio per l'integrazione e la Cittadinanza del Comune di Brescia