I
Centri di permanenza temporanea e assistita: PRIMA E DOPO LA RIFORMA
1. La Riforma
Il disegno di legge delega
Amato-Ferrero, varato lo scorso 24 aprile dal Governo, prevede una profonda
revisione del sistema dei CPTA. Sulla base delle conclusioni della Commissione
De Mistura, la riforma permette di superare lattuale sistema, garantendo
comunque sedi e strumenti efficaci per lassistenza, il soccorso e
lidentificazione degli immigrati e il rimpatrio di quanti sono espulsi.
Il nuovo sistema funzioner cos:
Innanzi tutto viene interrotta la continuit tra carcere e Cpt che oggi
interessa molti immigrati irregolari in Italia. La riforma introduce nuove
procedure per identificare gli stranieri durante la detenzione e avviarli
allespulsione senza passare per il Cpt, anche attraverso laccesso ai
programmi di rimpatrio assistito. I Centri non dovranno pi essere un
proseguimento del carcere in altra forma.
Gli stranieri sbarcati o comunque individuati in Italia in condizioni di
irregolarit e di bisogno, invece, saranno accolti in strutture
qualitativamente diverse dagli attuali Centri. Strutture di accoglienza vera e
propria, non a carattere detentivo, nelle quali gli stranieri saranno
identificati e informati sulle normative italiane che li riguardano, dal
diritto dasilo alla legislazione in materia di tratta e sfruttamento del
lavoro, dalle modalit di ingresso regolare sul territorio italiano ai
programmi di rimpatrio volontario e assistito. In questo senso la riforma
prevede anche una intensa collaborazione degli enti locali, delle Aziende
sanitarie locali e delle associazioni e organizzazioni umanitarie. La
permanenza in questi Centri sar limitata al tempo strettamente necessario a
questi scopi.
Ci sar poi un limitato numero di
strutture per lesecuzione dellespulsione destinato esclusivamente al
trattenimento degli stranieri da espellere che si sono sottratti
allidentificazione e di coloro per i quali stata disposta lespulsione con
accompagnamento coattivo ma non possibile eseguire questa disposizione con
immediatezza. Anche in questo caso il periodo massimo di permanenza sar
ridotto rispetto alla normativa attuale e saranno assicurati i servizi e
lassistenza necessari a garantire i diritti fondamentali - che saranno
specificamente regolamentati - della persona trattenuta.
I Centri, infine, saranno trasparenti. La riforma, infatti, garantisce -
nel rispetto della privacy di coloro che sono ospitati nel Centro e senza
recare intralcio alle attivit svolte - la possibilit di accedere alle
strutture alle autorit politiche (in particolare il Sindaco, il Presidente
della Provincia e quello della Regione), alle associazioni che si occupano di
assistenza e tutela dei cittadini stranieri, ai giornalisti.
Il rapporto De Mistura
La
Commissione De Mistura, insediata il 6 luglio 2006, ha presentato le proprie
conclusioni lo scorso 31 gennaio sui Centri di accoglienza e permanenza per
immigrati. Non proponiamo la chiusura dei Centri - ha spiegato lambasciatore
De Mistura, sottolineando linadeguatezza dellattuale sistema – ma un
loro progressivo svuotamento escludendo le persone per le quali non cՏ
necessit n utilit di trattenimento. La necessit del trattenimento nei Cpt
resterebbe per una categoria limitata di persone. Mentre i Centri di
accoglienza andrebbero trasformati in vere strutture di assistenza per gli
immigrati che entrano irregolarmente nel territorio, prevedendo un tempo di
permanenza breve e strettamente necessario per la definizione delle posizioni
giuridiche individuali. La Commissione ha anche sollecitato una maggiore
trasparenza dei Centri, il coinvolgimento della societ civile nella gestione
del fenomeno e la promozione di un programma di rimpatrio concordato e
assistito per gli immigrati identificati o che collaborano fattivamente alla
loro identificazione.
2.
Le direttive del 24 aprile: parte la revisione del sistema
Il ministro dellInterno, Giuliano Amato,
il 24 aprile scorso, ha disposto la soppressione dei Centri di permanenza
temporanea ed assistenza (CPTA) di Brindisi, Crotone e Ragusa e ha avviato un
approfondito studio sulle altre strutture, in vista di ulteriori, eventuali,
soppressioni o della riqualificazione, anche in funzione di una diversa
missione istituzionale. Tale studio terr conto delle esigenze che emergeranno
dal territorio, attraverso unattenta valutazione dei Prefetti e dei Comitati
Provinciali per lOrdine e la Sicurezza Pubblica e della posizione espressa dai
rappresentanti degli Enti territoriali. Una particolare attenzione sar
dedicata alle strutture di Torino, Bologna, Modena e Gradisca dIsonzo
(Gorizia).
Le strutture dei Centri di
identificazione (CID) saranno rivisitate e le misure di sicurezza in esse
adottate saranno ricondotte ad una doverosa proporzionalit, in relazione alle
finalit dei Centri medesimi.
Il Capo Dipartimento per le Libert
Civili e lImmigrazione, inoltre, promuover progetti di riqualificazione dei
Centri di accoglienza (CDA) finalizzati al miglioramento degli standards di
ospitalit attualmente previsti, con particolare attenzione al rispetto dei
diritti e della dignit delle persone e garantendo, altres, lunit dei nuclei familiari.
Con una seconda direttiva il ministro ha
inoltre invitato i Prefetti ad assumere nuovi criteri per laccesso ai Centri,
garantendo la pi ampia trasparenza e conoscenza dellattivit e dei servizi
resi agli ospiti.
Si prevede, in particolare, laccesso in
tutti i Centri di accoglienza, identificazione e permanenza temporanea ai
rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come
lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
lOrganizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e la Croce Rossa
Italiana. Saranno anche accolte le richieste di accesso provenienti da Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e di Consiglio Regionale. I
soggetti del privato sociale, in relazione alle proprie finalit, saranno
ammessi a svolgere specifiche attivit di assistenza sulla base di convenzioni
con gli enti locali o con i Prefetti.
I giornalisti, con i fotocineoperatori
che li accompagnano, possono accedere ai Centri sulla base di unautorizzazione
che sar rilasciata dai Prefetti, sentiti gli enti gestori delle strutture
interessate. Nel determinare le modalit e i tempi delle visite, si terr conto
delle esigenze di tutela della privacy di coloro che sono ospitati nei Centri e
della necessit di non creare intralcio alle attivit svolte allinterno delle
strutture.
3.
Come nascono i CPTA
Larticolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n, 286 e successive modificazioni e integrazioni,
prevede che quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione dei documenti per il
viaggio, o in caso di indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza
(CPTA) pi vicino.
La permanenza nel Centro consentita per un massimo di 30
giorni, con possibilit di proroga, da parte del giudice, di ulteriori 30
giorni.
Con direttiva del Ministro Bianco del 30
agosto 2000 sono stati fissati gli obiettivi da perseguire nella individuazione
delle strutture da adibire a Centri di permanenza temporanea e assistenza,
nonch i principi che ne devono regolare lattivit di gestione.
L8 gennaio 2003 unulteriore direttiva
del Ministro dellInterno introduce
Le linee guida per la gestione dei Centri. Con essa, sulla base di
criteri elaborati dal Dipartimento per le Libert Civili e lImmigrazione, vengono
stabilite le modalit di gestione delle strutture le quali si fondano, in
particolare, sul rispetto delle diverse appartenenze culturali, etniche,
religiose e linguistiche, su una adeguata assistenza sanitaria, informazione
legale, interpretariato e mediazione culturale, su ottimali standard nelle
prestazioni e nei servizi resi alla persona.