Ric. n. 99/07 Orde200700095
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007.
Visto il ricorso n. 99/07 proposto da IDEMUDIA SONIA rappresentata e difesa dallĠavv.to Vincenzo Tallarico con elezione di domicilio presso lo studio dellĠavv.to Riccardo Palma, in Venezia , San Polo, 2938;
CONTRO
lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
previa emissione di provvedimenti cautelari, del provvedimento emesso dal Questore di Padova in data 13.10.2006, notificato in data 26/10/2006 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il Consigliere Buricelli) – lĠavv.to Tallarico per la parte ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Bonora per la Pubblica Amministrazione;
premesso
che lĠart. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998 prevede che allĠatto del
rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno vanno considerati nuovi
elementi sopraggiunti che consentano il rilascio o il rinnovo suddetti;
considerato
che ai fini dellĠapprezzamento sopra indicato va considerata la disponibilit
dei mezzi di sussistenza comprovata
fino al momento in cui lĠautorit emanante chiamata a pronunciarsi sulla
istanza;
precisato
che nella specie la ricorrente, con telefax 7 aprile 2006, ha fatto presente
allĠUfficio Immigrazione di Padova di avere in corso, dal 1Ħ aprile 2006, una
regolare attivit lavorativa, a tempo indeterminato, quale domestica, attivit
che appare idonea ad assicurare alla ricorrente medesima sufficienti mezzi di
sostentamento;
considerato
inoltre che il diniego impugnato stato adottato il 13 ottobre 2006 senza tenere
conto dellĠelemento sopraggiunto suindicato e che dunque a un primo esame
appare fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e che
il danno grave e irreparabile sussiste;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie la domanda cautelare e, per lĠeffetto, ordina al Questore di Padova di pronunciarsi nuovamente sullĠistanza della ricorrente entro 30 giorni tenendo conto delle considerazioni formulate dalla sezione con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sar eseguita dallĠAmministrazione ed depositata presso la Segreteria che provveder a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 31 gennaio 2007
Il Presidente LĠEstensore
Il Segretario
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
TERZA SEZIONE
Add____________________________copia
conforme della
presente
stata trasmessa allĠAvvocatura dello Stato
e avviso della
presente stato comunicato alle parti.
Il Direttore di Segreteria