REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta,
ha pronunziato la seguente |
N. 4657/07 R.Sent. N. 1591 R.G. Anno 2007 |
SENTENZA
ai
sensi dellĠart. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 1591/2007 proposto da Li Linling, rappresentata
e difesa
dallĠavv. Cosmo Pellegrino, presso il cui studio in Napoli, piazza Capuana n.
15, elettivamente domiciliata,
CONTRO
il
Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex
lege,
PER LĠANNULLAMENTO (previa sospensione)
1)
del decreto n. A12/2006/Imm/2^Sez/Din/CA/21133 del 12.12.2006, reso dal
Questore di Napoli, con il quale stato annullato il permesso di soggiorno
rilasciato alla ricorrente in data 12.9.2006;
2)
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata ed i documenti
dalla stessa prodotti;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore
il Presidente Filippo Giamportone;
Uditi
alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 i difensori delle parti, come da
verbale;
Visti
gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo vigente
risultante dalle innovazioni legislative introdotte, rispettivamente dagli
artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto,
in particolare, il combinato disposto del comma 1 dellĠart. 3 del comma 1
dellĠart. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire
il giudizio nel merito Òcon sentenza succintamente motivataÓ, ove la stessa sia
di agevole definizione;
Ritenuto
che sussistono i presupposti per poter decidere in via definitiva il ricorso,
il quale palesemente infondato.
Ed
invero, posto che la ricorrente ha prospettato i vizi di violazione e falsa
applicazione di legge (art. 5, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998, artt. 13, comma
2 e 2-bis, e 22, comma 11, del D.P.R. n. 394/1999, artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10 bis
e 21 octies e nonies, della legge n. 241/1990) e di eccesso di potere sotto
varie figure sintomatiche (difetto di istruttoria, carenza di motivazione,
ingiustizia manifesta), va anzitutto rilevato che il censurato annullamento del
permesso di soggiorno discende quale conseguenza degli accertamenti svolti dal
Commissariato di P.S. di Montecalvario, dai quali emersa Òla totale
inesistenza del rapporto di lavoro sulla cui base era stato rilasciato il
permesso di soggiorno.
Al
riguardo poi la ricorrente, in sede di giudizio, non ha fornito idonei elementi
di prova atti a dimostrare lĠesistenza di un effettivo rapporto di lavoro,
neppure per un breve periodo.
Ora,
il comma 2-bis dellĠart. 13 del D.P.R. n. 394/1999 dispone che Òil rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un
contratto di soggiorno per lavoroÓ.
Ne
discende quindi la legittimit del provvedimento impugnato in difetto del
previsto requisito di legge.
DĠaltro
canto, la rilevata legittimit non pu ritenersi inficiata dalle lamentate,
omesse comunicazioni previste in fase procedimentale, dal momento che, ad
avviso del Collegio, nulla avrebbero potuto aggiungere le eventuali
osservazioni della ricorrente, essendo palese che, stante lĠaccertata
fittiziet del rapporto di lavoro dichiarato –con inoltro peraltro alla
competente Autorit giudiziaria della relativa comunicazione di notizia di
reato in data 23.11.2006- (ostativa ope legis al rinnovo del permesso di
soggiorno), il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato (cfr. art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto
1990 n. 241, introdotto dallĠart. 7 della legge 11 febbraio 2005 n. 15);
Ritenuto,
pertanto, che il ricorso va respinto e che sussistono sufficienti motivi per
compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della particolare
natura della controversia;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in epigrafe indicato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos
deciso in Napoli il 4 aprile 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
signori magistrati:
-
Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;
-
Maria Abbruzzese, Consigliere;
-
Ida Raiola, Referendario.