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N. 65/2007 Reg. Sent. N. 60/2006 Reg. Ric. |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 60 del 2006
proposto da CHOUAI MUSTAPHA, rappresentato e difeso dallĠavv. Stefano Trinco
con domicilio presso la Segreteria
del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina n.
50;
CONTRO
lĠAMMINISTRAZIONE DELLĠINTERNO -
QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa
dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo
Porta Nuova n. 9 , per legge, domiciliata;
per
lĠannullamento,
previa sospensiva, del
provvedimento del Questore di Trento di data 27.12.2005, Cat.
A.11.2005/424/Imm., con il quale stata respinta lĠistanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto lĠatto di costituzione in
giudizio dellĠAmministrazione statale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza
dellĠ8 febbraio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - lĠavv.
Georgia Abellonio, in delegata sostituzione dellĠavv. Stefano Trinco, per il
ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
F
A T T O
Il sig. Chouai Mustapha,
cittadino marocchino, agisce per l'annullamento del diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di
famiglia, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento del 27.12.2005.
Avverso tale provvedimento, lĠinteressato produceva ricorso,
formulando una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il
provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina
legislativa nazionale.
Si costituita l'Amministrazione intimata, tramite
l'Avvocatura dello Stato di Trento, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione
e contestando, altres, nel merito la fondatezza del ricorso.
AllĠudienza pubblica dellĠ8 febbraio 2007 la causa stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo il Collegio che la
competenza giurisdizionale a decidere lĠodierna lite spetti al giudice
ordinario.
Infatti, lĠart. 30, co. 6, del
D.lgs. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede
espressamente che Òcontro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli
altri provvedimenti dellĠautorit amministrativa in materia di diritto
allĠunit familiare, lĠinteressato pu presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli
artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile ÉÓ.
Ora, lĠampiezza della
formulazione usata nel citato art. 30 comma 6 induce a ritenere che la
giurisdizione del Giudice ordinario si estenda a qualunque ipotesi di
impugnazione di diniego di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia, quale
che sia cio il motivo per cui il Questore ha opposto il detto diniego.
Dunque, la giurisdizione del
Giudice ordinario si estende anche allĠipotesi in esame, in cui il ricorrente
ha domandato il rinnovo della carta di soggiorno per motivi di famiglia, come
testualmente riportato nelle premesse del decreto impugnato.
In definitiva, la decisione sulla
fattispecie de qua non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo,
con conseguente inammissibilit del ricorso in esame.
Va, peraltro, tenuto presente che
qualora anche il Giudice ordinario negasse con sentenza la propria
giurisdizione sulla medesima controversia si sarebbe in presenza non gi di un
conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex
art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai
sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., potrebbe essere nel caso denunziato
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla
circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in
giudicato (cfr. Cass. civile, Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11102).
Per le ragioni suesposte, va quindi dichiarato il difetto di
giurisdizione, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 60/2006, lo dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Trento, nelle
Camere di Consiglio dellĠ8 febbraio e 9 marzo 2007, con lĠintervento dei
Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente
f.f.
dott. Mario Mosconi Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere
estensore
Pubblicata nei modi di legge,
mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 aprile 2007
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel