Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina dellĠimmigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.
1. Il Governo delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) promuovere lĠimmigrazione regolare, favorendo lĠincontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:
1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale e una procedura per lĠadeguamento annuale delle quote ad ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della solidariet sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per lĠimmigrazione presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;
2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonch degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati;
3) la previsione che, in relazione a necessit emergenti del mondo del lavoro, in occasione della programmazione triennale delle quote o dellĠadeguamento annuale delle quote, determinate categorie di lavoratori possano essere autorizzati allĠingresso per lavoro fuori dalle quote fissate e che la quota stabilita per lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona possa essere superata in una misura prefissata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota;
4) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalit, da utilizzare anche per gli ingressi fuori quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle gi previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro;
5) lĠindividuazione di una pluralit di soggetti ai quali affidare la responsabilit della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, tra i quali le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane allĠestero, gli enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, le autorit dei paesi di origine;
6) la definizione di una procedura per lĠiscrizione alle liste di cui al punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dellĠeventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine;
7) lĠistituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla attivazione delle liste di cui al punto 4;
8) lĠingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nellĠambito delle quote a tal fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali nonch istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dellĠente o associazione richiedente;
9) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste dallĠarticolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
10) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata allĠingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente da parte del cittadino italiano o dellĠUnione europea ovvero di titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilit di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dellĠinserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
b) semplificare le procedure per il rilascio del visto per lĠingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dellĠobbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il Ministero per gli Affari Esteri);
c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per lĠimmigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attivit da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonch di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione, attraverso:
1) lĠallungamento dei termini di validit iniziali dei permessi di soggiorno, la cui durata raddoppiata in sede di rinnovo, con lĠunificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;
2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuit degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
3) lĠestensione del periodo di validit del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilit di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire lĠassunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero gi titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarit del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
4) la previsione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per lĠimmigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunit civile e non costituisca una minaccia per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
5) la previsione della possibilit di svolgere attivit lavorativa per lo straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse economiche;
d) prevedere in conformit al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, lĠelettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalit di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dellĠUnione europea;
e) armonizzare la disciplina dellĠingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dellĠUnione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o allĠassenza di cause ostative, con lĠintroduzione di una pi puntuale valutazione di elementi soggettivi.
f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure dĠintervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dellĠimmigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dellĠimmigrato, attraverso:
1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dellĠinterno alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono lĠingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;
2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonch ai motivi dellĠespulsione;
3) la riconduzione ai principi ed alle norme del codice penale e di procedura penale delle sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia dĠimmigrazione prevedendo un meccanismo deterrente graduale in relazione alla gravit ed alla reiterazione delle violazioni nonch ai motivi dellĠespulsione;
4) la revisione delle modalit di allontanamento, con sospensione dellĠesecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravit delle violazioni commesse ovvero della pericolosit per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;
5) lĠattribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;
g) superare lĠattuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per lĠassistenza, il soccorso e lĠidentificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:
1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate allĠaccoglienza, al soccorso e alla identificazione degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalit, con un congruo orario di uscita per gli stranieri e con lĠindividuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonch sulle modalit di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;
2) lĠintroduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri durante lĠesecuzione di misure restrittive della libert personale, idonee ad escludere la necessit di un successivo trattenimento a tal fine;
3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti allĠidentificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e lĠutilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di cui al punto 1, nonch la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;
4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dellĠaccesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in particolare lĠaccesso del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della regione, nei cui territori collocata la struttura, o da consiglieri o assessori da loro delegati, del responsabile delle associazioni che per finalit statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri nonch di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della funzionalit dei servizi;
h) favorire lĠinserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:
1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore et, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;
2) la conversione, al compimento della maggiore et, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalit idonee a valutarne lĠinserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dellĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;
3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore et, abbia concluso positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del quale sia stata dichiarata lĠestinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
4) lĠistituzione presso il Ministero della solidariet sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;
5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidariet Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attivit di competenza del Comitato stesso;
6) la ridefinizione e lĠestensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore et, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore et, con la previsione di un titolo di priorit per lĠiscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalit di cui alla lettera a) punto 4;
9) la previsione che, in caso dĠincertezza sulla minore et dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano lĠesatta determinazione dellĠet, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;
10) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso;
i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti, mediante:
1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dellĠUnione europea in relazione allĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
2) lĠesclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti allĠestero e lĠiscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti;
3) lĠaggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri;
4) lĠequiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali;
l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza.
m) aggiornare le disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidariet sociale ed alla presidenza del Ministro della Solidariet Sociale o di persona da lui delegata.
n) potenziare le misure dirette allĠintegrazione dei migranti, anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne.
o) riformare la disciplina relativa al riconoscimento dei titoli di studio (da valutare con i Ministeri competenti).
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 emanato su proposta dei Ministri dellĠinterno e della solidariet sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le politiche per la famiglia, dellĠistruzione, degli affari regionali e delle autonomie locali e dellĠeconomia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo trasmesso alla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo emanato anche in assenza del parere.
3. Con uno o pi decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questĠultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Entro un anno dallĠentrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni concernenti lĠimmigrazione e la condizione giuridica dello straniero, con lĠosservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare, sul piano formale e sostanziale, la normativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni gi emanate in attuazione del recepimento delle direttive dellĠUnione europea in materia e di quelle emanate in attuazione della delega di cui al comma 1;
b) semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
5. Per lĠattuazione del ......... autorizzata la spesa di .......
13 marzo 2007