Disegno di legge delega al Governo per la modifica della disciplina  dellĠimmigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero.

 

  1. Il Governo  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la  modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni  secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

  a) promuovere lĠimmigrazione regolare, favorendo lĠincontro tra domanda e  offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:

 

  1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso,  prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote  massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio  nazionale e una procedura per lĠadeguamento annuale delle quote ad  ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei  dati sulla effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero della  solidarietˆ sociale, delle indicazioni provenienti dai Consigli  territoriali per lĠimmigrazione presso le prefetture - uffici territoriali  del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei  Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle Regioni e Province  autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacitˆ di assorbimento  del tessuto sociale e produttivo;

 

  2) la partecipazione alle procedure di cui al punto 1 dei rappresentanti  delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonchŽ degli  enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e  nellĠintegrazione degli immigrati;

 

  3) la previsione che, in relazione a necessitˆ emergenti del mondo del  lavoro, in occasione della programmazione triennale delle quote o  dellĠadeguamento annuale delle quote, determinate categorie di lavoratori  possano essere autorizzati allĠingresso per lavoro fuori dalle quote  fissate e che la quota stabilita per lavoro subordinato domestico e di  assistenza alla persona possa essere superata in una misura prefissata, in  presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa  quota;

 

  4) la istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base  alle singole nazionalitˆ, da utilizzare anche per gli ingressi fuori  quota, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano  fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con  quelle giˆ previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi  per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle  procedure di ingresso per lavoro;

 

  5) lĠindividuazione di una pluralitˆ di soggetti ai quali affidare la  responsabilitˆ della iscrizione nelle liste e della loro tenuta, tra i  quali le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane allĠestero, gli  enti e gli organismi nazionali o internazionali con sedi nei paesi di  origine convenzionate allo scopo con lo Stato italiano, le autoritˆ dei  paesi di origine;

 

  6) la definizione di una procedura per lĠiscrizione alle liste di cui al  punto 4), che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana,  dei titoli e della qualifica professionale posseduta, dellĠeventuale  frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi  di origine;

 

  7) lĠistituzione di una Banca dati interministeriale di raccolta delle  richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare  con quelle attualmente operative, da utilizzare transitoriamente fino alla  attivazione delle liste di cui al punto 4;

 

  8) lĠingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del  lavoro, nellĠambito delle quote a tal fine previste, del cittadino  straniero, iscritto nelle liste di cui al punto 4 ove istituite nel Paese  di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al punto 7, a seguito  di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province  autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e  sindacali nonchŽ istituti di patronato, con la costituzione di forme di  garanzia patrimoniale a carico dellĠente o associazione richiedente;

 

  9) la revisione dei canali di ingresso e soggiorno agevolato al di fuori  delle quote, rivedendo le procedure, le categorie e le tipologie previste  dallĠarticolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

  10) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei  flussi destinata allĠingresso nel territorio dello Stato per inserimento  nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di  cui al punto 4 ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella  banca dati di cui al punto 7, che sia in possesso di risorse finanziarie  adeguate al periodo di permanenza sul territorio nazionale e al contributo  di cui alla lettera f) punto 1, ovvero che sia richiesto nominativamente  da parte del cittadino italiano o dellĠUnione europea ovvero di titolare  del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in  possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale  limitatamente ad un solo ingresso per anno e con possibilitˆ di nuova  richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dellĠinserimento  lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.

 

  b) semplificare le procedure per il rilascio del visto per lĠingresso nel  territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da  esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dellĠobbligo  di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo  forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti (da discutere con il  Ministero per gli Affari Esteri);

 

  c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del  nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il  contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di  collaborazione con gli enti locali, adeguando e graduando la durata dei  permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con  una riorganizzazione degli sportelli unici per lĠimmigrazione istituiti  presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di  supporto e collaborazione alle loro attivitˆ da parte degli enti pubblici  nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di  lavoratori, nonchŽ di associazioni di promozione sociale del volontariato  e della cooperazione, attraverso:

 

  1) lĠallungamento dei termini di validitˆ iniziali dei permessi di  soggiorno, la cui durata  raddoppiata in sede di rinnovo, con  lĠunificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in  particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari ad  un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di  durata inferiore o pari a sei mesi, per due anni per un rapporto di lavoro  superiore a sei mesi e per tre anni per un rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato o autonomo;

 

  2) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuitˆ degli  effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di  soggiorno.

 

  3) lĠestensione del periodo di validitˆ del permesso di soggiorno per  attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad un  anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa  vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con  possibilitˆ di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di  adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a  consentire lĠassunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di  uno straniero giˆ titolare di un permesso di soggiorno per lavoro  subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolaritˆ del  soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;

 

  4) la previsione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da  rilasciare da parte del Prefetto, sentiti il Consiglio territoriale per  lĠimmigrazione ed il Questore, anche a favore dello straniero che dimostri  spirito di appartenenza alla comunitˆ civile e non costituisca una  minaccia per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

 

  5) la previsione della possibilitˆ di svolgere attivitˆ lavorativa per lo  straniero che ha titolo di soggiornare sul territorio nazionale in ragione  di disposizioni di legge senza dover dimostrare il possesso di risorse  economiche;

 

  d) prevedere in conformitˆ al capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta  a Strasburgo il 5 febbraio 1992, lĠelettorato attivo e passivo per le  elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalitˆ di esercizio  e alle condizioni previste per i cittadini dellĠUnione europea;

 

  e) armonizzare la disciplina dellĠingresso e soggiorno sul territorio  nazionale alla normativa dellĠUnione europea anche prevedendo la revisione  degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o  allĠassenza di cause ostative, con lĠintroduzione di una pi puntuale  valutazione di elementi soggettivi.

 

  f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure dĠintervento, anche  al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dellĠimmigrazione  clandestina, incentivando la collaborazione, a tal fine, dellĠimmigrato,  attraverso:

 

  1) la previsione di programmi di rimpatrio volontario ed assistito  indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari  mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza,  finanziati da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il  Ministero dellĠinterno alimentato con contributi a carico dei datori di  lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono  lĠingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;

 

  2) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli  stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di  rimpatrio di cui al precedente punto 1 nonchŽ ai motivi dellĠespulsione;

 

  3) la riconduzione ai principi ed alle norme del codice penale e di  procedura penale delle sanzioni conseguenti alla violazione delle  disposizioni in materia dĠimmigrazione prevedendo un meccanismo deterrente  graduale in relazione alla gravitˆ ed alla reiterazione delle violazioni  nonchŽ ai motivi dellĠespulsione;

 

  4) la revisione delle modalitˆ di allontanamento, con sospensione  dellĠesecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e gravitˆ  delle violazioni commesse ovvero della pericolositˆ per lĠordine pubblico  e la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;

 

  5) lĠattribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in  composizione monocratica;

 

  g) superare lĠattuale sistema dei centri di permanenza temporanea e  assistenza, promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza e di  soccorso, e modificando la disciplina relativa alle strutture di  accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da  assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per lĠassistenza, il  soccorso e lĠidentificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti  sono legittimamente espulsi attraverso:

 

  1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle  strutture finalizzate allĠaccoglienza, al soccorso e alla identificazione  degli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale e privi  di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali  fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate  in relazione alle loro finalitˆ, con un congruo orario di uscita per gli  stranieri e con lĠindividuazione di forme di gestione in collaborazione  con gli enti locali, le Aziende Sanitarie locali ed associazioni o  organizzazioni umanitarie intese ad assicurare una informazione specifica  sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave  sfruttamento del lavoro nonchŽ sulle modalitˆ di ingresso regolare nel  territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;

 

  2) lĠintroduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri  durante lĠesecuzione di misure restrittive della libertˆ personale, idonee  ad escludere la necessitˆ di un successivo trattenimento a tal fine;

 

  3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente  al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono  sottratti allĠidentificazione, con congrua riduzione del periodo di  permanenza, e lĠutilizzo delle medesime strutture per il tempo  strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati  o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non   possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione con accompagnamento  coattivo, con la previsione di forme di gestione delle strutture per le  espulsioni anche mediante la collaborazione e la previsione dei servizi di  cui al punto 1, nonchŽ la specifica regolamentazione dei diritti  fondamentali della persona trattenuta;

 

  4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e  dellĠaccesso alle strutture di cui ai punti 1 e 3, prevedendo in  particolare lĠaccesso del Sindaco, del Presidente della Provincia e del  Presidente della regione, nei cui territori  collocata la struttura, o da  consiglieri o assessori da loro delegati, del responsabile delle  associazioni che per finalitˆ statutarie forniscono servizi di  orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri nonchŽ di  rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto  della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio della  funzionalitˆ dei servizi;

 

  h) favorire lĠinserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi  quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro  soggiorno, attraverso:

 

  1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo  straniero che, al compimento della maggiore etˆ, risulti a carico di uno o  entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o  tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;

 

  2) la conversione, al compimento della maggiore etˆ, del permesso di  soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre  tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro,  a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero  abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un  ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalitˆ  idonee a valutarne lĠinserimento sociale e civile da parte del Consiglio  territoriale dellĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale  del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori  di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;

 

  3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero  che, avendo commesso reati durante la minore etˆ, abbia concluso  positivamente un percorso riabilitativo con la partecipazione ad un  programma di assistenza ed integrazione sociale ovvero nei confronti del  quale sia stata dichiarata lĠestinzione del reato per esito positivo della  messa alla prova;

 

  4) lĠistituzione presso il Ministero della solidarietˆ sociale di un  "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non  accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al  numero 2;

 

  5) la riorganizzazione e la ridefinizione delle procedure del Comitato per  i minori stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietˆ  Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli  territoriali per lĠimmigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali  del Governo in ordine allo svolgimento delle attivitˆ di competenza del  Comitato stesso;

 

  6) la ridefinizione e lĠestensione delle procedure di rimpatrio volontario  assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore  etˆ, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di  soggiorno per minore etˆ, con la previsione di un titolo di prioritˆ per  lĠiscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalitˆ  di cui alla lettera a) punto 4;

 

  9) la previsione che, in caso dĠincertezza sulla minore etˆ dello  straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e,  ove tali accertamenti non consentano lĠesatta determinazione dellĠetˆ, si  applichino comunque le disposizioni relative ai minori;

 

  10) la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del  rimpatrio del minore disposto senza il suo consenso;

 

  i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente  soggiornanti, mediante:

 

  1) la parificazione del lavoratore straniero titolare di un permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino dellĠUnione  europea in relazione allĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica  amministrazione;

 

  2) lĠesclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli  professionali conseguiti allĠestero e lĠiscrizione in ordini, collegi o  elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in  possesso dei titoli professionali abilitanti;

 

  3) lĠaggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di  iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove  tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze  in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri;

 

  4) lĠequiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente  soggiornanti da almeno due anni e dei minori iscritti nel loro permesso di  soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale,  incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla  legislazione vigente in materia di servizi sociali;

 

  l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di  accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di  emergenza.

 

  m) aggiornare le disposizioni relative alla Consulta per i problemi degli  stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua  collocazione presso il Ministero della solidarietˆ sociale ed alla  presidenza del Ministro della Solidarietˆ Sociale o di persona da lui  delegata.

 

  n) potenziare le misure dirette allĠintegrazione dei migranti, anche  attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori  culturali, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni  e delle donne.

 

  o) riformare la disciplina relativa al riconoscimento dei titoli di studio  (da valutare con i Ministeri competenti).

 

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1  emanato su proposta dei  Ministri dellĠinterno e della solidarietˆ sociale di concerto con i  Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della  previdenza sociale, delle politiche europee, della salute, per le  politiche per la famiglia, dellĠistruzione, degli affari regionali e delle  autonomie locali e dellĠeconomia e delle finanze. Lo schema di decreto  legislativo  trasmesso alla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro  trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per  il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le  conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta  giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto  legislativo  emanato anche in assenza del parere.

 

  3. Con uno o pi decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,  possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di  questĠultimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle  procedure stabiliti dal presente articolo.

 

  4. Entro un anno dallĠentrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il  Governo  delegato ad adottare, sentito il Consiglio di Stato che deve  rendere il parere entro novanta giorni e senza nuovi o maggiori oneri a  carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per coordinare le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1 con le altre disposizioni  concernenti lĠimmigrazione e la condizione giuridica dello straniero, con  lĠosservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

  a) coordinare, sul piano formale e sostanziale, la normativa del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni giˆ emanate in  attuazione del recepimento delle direttive dellĠUnione europea in materia  e di quelle emanate in attuazione della delega di cui al comma 1;

 

  b) semplificare e garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale  della normativa;

 

  5. Per lĠattuazione del .........  autorizzata la spesa di .......

 

  13 marzo 2007