L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.
Martedì 13 novembre 2007.
Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 553-1524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-2865-3041-3139-3151-A.
Il Comitato si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.
Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 9.50.
Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di immigrazione e condizione dello straniero (C. 2976 del Governo, adottato come testo base, e abbinate).
(Deliberazione).
Luciano VIOLANTE, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'8 novembre 2007, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
Ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che dovrà concludersi entro la fine del mese di gennaio 2008, la Commissione intende procedere alle audizioni di un numero limitato di rappresentanti di istituzioni pubbliche e delle organizzazioni che direttamente operano a contatto con le realtà interessate dai fenomeni oggetto dei progetti di legge in esame, nonché di alcuni esperti della materia.
La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.
Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che giovedì 15 novembre prossimo avrà luogo l'audizione di rappresentanti di istituzioni pubbliche, di organizzazioni che direttamente operano a contatto con le realtà interessate dai fenomeni oggetto dei progetti di legge in materia di immigrazione e condizione dello straniero, e di esperti della materia. Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge del Governo C. 2976, adottato come testo base, è stato conseguentemente posticipato alle ore 12 di martedì 20 novembre 2007.
La seduta termina alle 9.55.
Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 9.55.
Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2007.
Manlio CONTENTO (AN), si sofferma sulle ragioni che furono alla base della
particolare autonomia concessa dalla Costituzione al Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 116. Ricorda che all'inizio non era previsto che il Friuli godesse di un'autonomia speciale. La questione di una possibile autonomia del Friuli fu prospettata dal deputato Fuschini, il quale si fece interprete di una richiesta avanzata dagli enti che facevano capo alla Camera di commercio di Udine e che miravano alla costituzione di una distinta regione Friuli, cui si dovevano aggiungere i comuni, che sarebbero rimasti all'Italia, delle province di Gorizia e Trieste. A sostegno della richiesta venivano evidenziate ragioni diverse, principalmente di carattere economico, geografico, finanziario e politico. Nel dicembre del 1946 la sottocommissione approvò l'istituzione di una regione friulana formata dalle terre giuliane che sarebbero rimaste all'Italia. Nel corso del dibattito il tema della lingua fu invocato più per denotare una caratteristica che differenziava il Friuli dal vicino Veneto che non per motivare la richiesta dell'autonomia speciale, e ciò anche se in commissione vi fu qualche accenno ad una sorta di comunanza delle regioni di confine «mistilingue». Tale accenno era però riferito sempre alla differenziazione tra friulani e veneti, tant'è che emerse ancora una volta che la richiesta friulana era rivolta ad ottenere il riconoscimento regionale più ancora che quello speciale. Il 27 giugno 1947, infine, l'assemblea approvò il testo del futuro articolo 116 della Costituzione includendo il Friuli-Venezia Giulia tra le regioni a statuto speciale.
Ricorda che vi fu un tentativo di rimettere in discussione l'autonomia speciale del Friuli e che si giunse, infine, ad una soluzione di compromesso: quella che dette vita alla X disposizione transitoria, la quale prevedeva che, fino all'approvazione dello statuto, alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicassero provvisoriamente le norme generali del titolo quinto, parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità all'articolo 6 della Costituzione. Durante la discussione vi fu anche chi osservò che la disposizione transitoria aveva corretto l'errore in cui era stata indotta l'Assemblea quando aveva attribuito l'autonomia speciale al Friuli sebbene la regione non avesse una popolazione mistilingue. Il dibattito si riaccese soltanto sul finire degli anni '50, quando in Parlamento iniziò il confronto sulle proposte di legge costituzionale volte a dar corpo all'autonomia speciale del Friuli. Lo scontro politico non si concentrò però sulla questione linguistica friulana, ma sull'opportunità o meno di perseguire la scelta regionalista e, per quanto concerne il Friuli, sulla questione se della tutela della minoranza slovena dovesse occuparsi lo statuto o non dovesse invece ritenersi sufficiente la norma costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, essendo questo un compito più propriamente statale che regionale.
Aggiunge che, paradossalmente, l'aspet to di maggiore rilievo nel dibattito parlamentare fu la contrapposizione tra Udine e Trieste, al punto che sulla scelta del capoluogo regionale si accesero contrasti tra partiti e tra parlamentari dello stesso gruppo. Alcune proposte di statuto tendevano addirittura a marcare ancor più la differenza tra l'area friulana e quella triestina, ad esempio prevedendo una forma di autonomia differenziata per quest'ultima. Pur presente, quindi, la questione della minoranza linguistica non fu il motivo propulsore e principale dell'autonomia concessa al Friuli-Venezia Giulia, come evidenziò il senatore Tessitori, nella seduta del 12 ottobre 1962, e come provano anche altri documenti dell'epoca, e la presenza della minoranza linguistica slovena fu soltanto uno dei motivi, ma non il principale, del riconoscimento dell'autonomia speciale al Friuli- Venezia Giulia. Anzi la molla più potente fu senza dubbio la spinta della classe politica friulana volta a tentare di evitare che, in una prospettiva revisionista, il Friuli potesse vedere stravolte le proprie caratteristiche sociali ed economiche e finisse per formare un tratto indistinto in un'entità regionale veneto-giuliana o semplicemente veneta.
Che il confronto vedesse in gioco, prima di tutto, il ruolo delle due aree politiche e territoriali più importanti, cioè quella udinese e quella triestina, si ricava apertamente, a suo parere, oltre che dal dibattito in Parlamento, dal contenuto della legge costituzionale. Se, infatti, il dibattito sull'autonomia speciale è completamente condizionato dalle questioni connesse al memorandum di Londra, alla divisione delle terre giuliane tra zona A e zona B, alla rivendicazione di quest'ultima, al rapporto con la vicina Jugoslavia ed alle preoccupazioni avanzate, a questo proposito, da alcuni partiti, resta significativa, sul piano politico, la difficoltà di trovare un compromesso accettabile tra il Friuli e la città di Trieste. Anche la ripartizione delle circoscrizioni elettorali, riassunta nel vigente articolo 13 dello statuto speciale, conferma la ricerca di questo difficile equilibrio: fu infatti voluta per favorire la nascita di una nuova provincia, quella di Pordenone, auspicata più dall'area triestina che non da quella udinese.
Sottolinea, quindi, che le ragioni storico-politiche dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia risiedono nell'iniziativa dei friulani per vedere riconosciuta la propria diversità attraverso l'istituto regionale e si attuano attraverso un complesso confronto sulla legge costituzionale nel quale la questione della minoranza linguistica assume un ruolo secondario rispetto a quella della ricerca di un equilibrio territoriale considerato fondamentale per gli interessi della futura regione Friuli- Venezia Giulia.
Venendo alla proposta di nuovo statuto presentata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ed alla proposta di testo unificato presentata dal relatore, rileva che esse si basano su un'impostazione del tutto diversa: non si ispirano più, infatti, all'esigenza dell'equilibrio territoriale, ma richiamano espressamente l'esistenza di minoranze etnico-linguistiche. Osserva poi che, anche nel dettaglio, vi sono diversi aspetti che meriterebbero una valutazione approfondita da parte della Commissione. Innanzitutto, nota che il Consiglio regionale, nell'esprimere il parere di competenza sulle proposte di legge di riforma statutaria, si è in sostanza limitato a ribadire la propria proposta di riforma, approvata a maggioranza, senza in alcun modo motivare le ragioni della preferenza rispetto alle altre proposte di riforma, né in generale né sui singoli punti. Tale modo di procedere lede, a suo avviso, il precetto costituzionale della leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, la quale avrebbe imposto alla regione di motivare il proprio parere.
Sottolinea poi il problema dell'esistenza di parti della proposta di statuto le quali riproducono previsioni della Costituzione o insistono sullo stesso oggetto, con tutte le difficoltà che ne conseguono, atteso che, delle due l'una, o le parti comuni sono conformi, e allora la ripetizione nello statuto è superflua, oppure sono discordi, e allora lo statuto è in contrasto con la costituzione.
Esprime poi forti perplessità in relazione al procedimento legislativo regionale, ed in particolare alla previsione dell'intesa con le autonomie locali, rilevando come questo possa trasformarsi in una fattore di contrasto con l'architettura della Costituzione: mentre questa ha infatti attribuito il potere legislativo regionale al consiglio regionale, la proposta in esame prevede l'intesa con il consiglio delle autonomie locali, vale a dire un significativo potere di condizionamento degli enti locali sul consiglio regionale.
Quanto poi alla diversità linguistica, evidenzia il rischio di rafforzare o stimolare iniziative dirette a mettere in discussione l'unità regionale e l'equilibrio raggiunto con lo Statuto del 1963, ricordando come il vigente statuto non attribuisca alla regione il compito di tutelare le minoranze linguistiche, lasciandolo, com'è giusto, allo Stato.
Si sofferma poi sul tema dei rapporti internazionali e con l'Unione europea della regione: dopo aver ricordato il quadro normativo unitario delineato dal legislatore costituzionale in sede di riforma dell'articolo 117 della Costituzione, chiede quale sia la ragionevolezza di prevedere
un ambito di intervento autonomo della regione Friuli al di fuori di questo quadro comune costituzionale.
Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che l'Assemblea è convocata alle 10.30 per ascoltare l'informativa urgente del Ministro dell'interno sulla vicenda dell'uccisione di Gabriele Sandri e sugli incidenti che ne sono seguiti, invita il deputato Contento a sospendere il proprio intervento, per riprenderlo nella prossima seduta.
Manlio CONTENTO (AN), consente a sospendere il proprio intervento.
Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.30.
Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 12.55.
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.
Manlio CONTENTO (AN), riprendendo il filo del proprio intervento, interrotto nella seduta antimeridiana, esprime perplessità sull'ipotesi di consentire la formazione di città metropolitane per iniziativa della regione, considerando che deve spettare allo Stato l'individuazione delle condizioni che rendono opportuno istituire tale tipo di ente. Esprime altresì forte perplessità sul frequente rinvio, da parte dello Statuto, alla legge statutaria: fa presente che, attraverso questo espediente, la determinazione degli aspetti più rilevanti dell'ordinamento regionale viene rimessa alle maggioranze politiche del momento. Fa riferimento, in particolare, alle modalità di elezione del presidente della regione ed al conseguente regime della mozione di sfiducia. Ritiene, al riguardo, che tali profili debbano essere trattati direttamente dallo statuto.
Quanto, infine, alla procedura di modifica dello statuto, si dice convinto della necessità di prevedere un procedimento di revisione degli statuti speciali uniforme e valido per tutte le regioni ad autonomia differenziata. In particolare, occorre un procedimento più spedito e non incentrato sul principio pattizio, essendo di tutta evidenza che deve residuare allo Stato la possibilità di prevalere, in caso di discordanza, sulla regione.
In conclusione, esprime l'auspicio che gli aspetti da lui sottolineati possano essere fatti oggetto di più attenta valutazione da parte della Commissione.
Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che deve ancora riunirsi il Comitato permanente per i pareri e che alle 14 iniziano i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 13.10.
Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.
La seduta comincia alle 13.20.
Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei fatto a Monaco il 29 novembre 2000.
C. 3193 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.25.