AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2007
174ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che il senatore Fisichella, appartenente al Gruppo Misto, cessa di far parte della Commissione, mentre il senatore Follini, del Gruppo L’Ulivo, entra a farne parte.
A nome della Commissione rivolge un ringraziamento al senatore Fisichella e porge un saluto di benvenuto al senatore Follini.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. Nella seduta odierna proseguirà l’esame del disegno di legge n. 1872 (Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza) con la conclusione della discussione generale e l’illustrazione degli emendamenti; le votazioni si svolgeranno nelle sedute già convocate per domani, mercoledì 21 novembre.
Si è convenuto di invitare il senatore Vitali, relatore sul disegno di legge n. 1464 (Delega al Governo per l' attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001) a valutare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari l’opportunità di proseguire l’esame degli emendamenti in sede plenaria o, propedeuticamente, nel comitato ristretto.
Infine, comunica che l’ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute della prossima settimana, sarà integrato con l’esame in sede referente dei disegni di legge, d’iniziativa del Governo, n. 1859 (Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese), già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 1866 (Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari), nonché della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento n. 2004/2003, che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore SINISI (Ulivo), intervenendo per la replica, rileva che è stato presentato un numero limitato di emendamenti. Alcuni di essi affrontano temi di carattere generale, ad esempio i motivi imperativi di pubblica sicurezza; altre proposte indicano soluzioni originali, ad esempio la definizione a livello europeo dei presupposti dell’allontanamento.
Ricorda gli emendamenti tendenti ad attribuire al tribunale in composizione monocratica la convalida dei provvedimenti di allontanamento e quelli che escludono che il cittadino comunitario sia avviato nei centri di permanenza temporanea, in pendenza di un giudizio penale.
Con riferimento alle reazioni dell’opinione pubblica ai crimini commessi di recente da cittadini comunitari di etnia Rom, ritiene che si debba evitare la tentazione di identificare il problema della sicurezza pubblica con la questione di un’etnia o di un particolare Stato membro; tuttavia conviene sull’opportunità di considerare eventuali inasprimenti delle sanzioni penali.
Conclude, auspicando che la valutazione delle proposte di modifica consenta di individuare norme ampiamente condivise, nel rispetto dei princìpi della direttiva comunitaria e della Costituzione.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI conferma l’attenzione del Governo agli emendamenti in esame. Si sofferma, in particolare, sull’ipotesi di prevedere che, in assenza dell’attestazione richiesta per soggiorni superiori ai tre mesi, al cittadino comunitario spetti l’onere di provare che non ha fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Tale previsione potrebbe corrispondere all’esigenza di certezza circa la data di ingresso, avvertita anche dal Ministero dell’interno, ma appare in contrasto con le disposizioni comunitarie che escludono condizioni o formalità per il soggiorno minimo di tre mesi. In alternativa, si potrebbe prevedere una dichiarazione di ingresso nel territorio nazionale. Inoltre, esprime apprezzamento per le proposte dirette a precisare i motivi imperativi di pubblica sicurezza, ferma restando l’esigenza di gradualità delle ipotesi di allontanamento.
Il sottosegretario SCOTTI osserva che la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e perciò sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalità riferibili al soggiorno minimo di tre mesi.
Si procede quindi all’esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge e pubblicati in allegato.
Il senatore PASTORE (FI) prende atto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del Governo e dà per illustrati gli emendamenti proposti da senatori del Gruppo Forza Italia e di altri Gruppi dell’opposizione.
Anche il senatore CALDEROLI (LNP), apprezzate le valutazioni dei rappresentanti del Governo, dà per illustrati l’ordine del giorno e gli emendamenti a sua firma.
Il senatore CASSON (Ulivo) illustra l’emendamento 1.9, diretto a uniformare le previsioni riguardanti l’autorità giudiziaria cui compete la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento, individuata nel tribunale in composizione monocratica, in considerazione della circostanza che si tratta di misure che incidono sulla libertà personale. Ricorda anche la proposta di ridurre i termini per la presentazione dei ricorsi e per la decisione e quella in base alla quale, in caso di mancato esito, il ricorso si intende accolto. Infine, commenta la previsione di inoltro immediato tramite telefax o posta celere del ricorso presentato tramite la rappresentanza diplomatica o consolare.
Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, coerenti con il parere espresso dalla Commissione giustizia.
Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) sottolinea la finalità degli emendamenti da lui presentati, volti a ricondurre le norme del decreto-legge all’interno dei princìpi della direttiva comunitaria e della Costituzione. In particolare, ritiene che la definizione dei motivi dell’allontanamento sia generica, per cui si attribuirebbe all’organo amministrativo, il prefetto, una discrezionalità eccessiva. Inoltre, a suo avviso è necessario precisare la competenza del tribunale e non del giudice di pace per la convalida.
Illustra gli emendamenti diretti a definire i motivi imperativi di pubblica sicurezza, precisando che l’allontanamento non può essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario né da ragioni di prevenzione generale. Ricorda anche le proposte tendenti a escludere il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, che la sua parte politica ha ripetutamente chiesto di evitare anche per i cittadini extracomunitari. Infine, richiama gli emendamenti tendenti a rafforzare le misure contro il razzismo, applicando la direttiva europea sulla parità di trattamento delle persone.
Il senatore MONTALBANO (Misto-CS) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.
Anche il senatore MAFFIOLI (UDC) rinuncia a illustrare gli emendamenti recanti la sua firma.
Il senatore VILLONE (SDSE) rinvia all’illustrazione del senatore Di Lello e ricorda la necessità di recepire in modo puntuale la direttiva europea, in considerazione della prevalenza del diritto comunitario, per effetto della quale il giudice nazionale dovrebbe disapplicare eventuali norme in contrasto, con conseguente maggiore incertezza dell’ordinamento giuridico.
Il relatore SINISI (Ulivo), con riferimento agli emendamenti diretti a precisare i motivi imperativi di pubblica sicurezza, sottolinea la sua preferenza per la formulazione dell’emendamento 1.14, che richiama la concretezza, l’attualità e la gravità del pericolo e auspica che sull’argomento si trovi una soluzione ampiamente condivisa dalla Commissione.
Il senatore MANTOVANO (AN) invita il Governo a fornire anticipazioni circa eventuali emendamenti che abbia intenzione di presentare. Inoltre, auspica che il relatore e i rappresentanti del Governo possano esprimere in questa stessa seduta il parere sugli emendamenti in esame. Infine, chiede se siano state fornite le informazioni riguardanti la copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE sottolinea l’opportunità di rinviare alla seduta di domani l’espressione dei pareri sugli emendamenti, per dare modo al relatore e ai rappresentanti del Governo di ricercare con i rappresentanti dei Gruppi le possibili intese sulle proposte di modifica.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI comunica che il Governo sta per trasmettere la relazione tecnica richiesta. Esclude la presentazione di emendamenti del Governo, in considerazione del fatto che le proposte illustrate riguardano in modo esaustivo i profili meritevoli di attenzione. In particolare, rileva l’affinità delle proposte riguardanti una più puntuale definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Il senatore SAPORITO (AN) invita il Presidente a sollecitare presso la Commissione bilancio il prescritto parere sul disegno di legge e sugli emendamenti al decreto-legge.
Il PRESIDENTE assicura che, in vista della votazione degli emendamenti prevista nelle sedute di domani, solleciterà il parere della Commissione bilancio.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 1872 Art. 1 1.27 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1 premettere i seguenti: «01. All'articolo 7 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da redditi leciti dimostrabili". 02. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è così sostituito: "2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta". 03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato". 04. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio, 2007 n. 30 dopo le parole "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da redditi leciti dimostrabili". 05. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le parole: ", compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195"».
1.38 Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. L'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sospesa fino a quando tutti gli Stati membri dell'Unione europea soddisferanno le condizioni per l'adesione all'Accordo di Schengen"».
1.37 Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. L'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è sospesa fino all'adozione di una procedura comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea idonea a determinare con certezza la data nella quale un cittadino dell'Unione entra in un altro Stato membro, al fine dell'applicazione delle disposizioni relative al soggiorno di lungo periodo"».
1.39 Al comma 1 premettere i seguenti: «01. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228". 02. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».
1.40 Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».
1.41 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento"».
1.1 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis. Al comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso».
1.10 PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».
1.28 Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».
1.47 Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».
1.2 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono eseguiti immediatamente dal questore, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, se fondati su una precedente decisione giudiziaIe, ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza: a) sia destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non sia decorso il periodo di divieto di reingresso, ovvero non sia stata accolta la domanda di revoca del divieto di ingresso dallo Stato che ha disposto l'allontanamento; b) se non ha adempiuto all'obbligo di richiesta di iscrizione previsto dall'articolo 9 comma 2 e non sussistono le condizioni di soggiorno previste dall'articolo 7 comma 1; c) abbia tenuto, anche fuori dal territorio nazionale, comportamenti gravi ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero rilevanti ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, ovvero rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale». Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge con legge 31 luglio 2005 n. 155.
1.34 Al comma 1, lettera d), capoverso «7.», al secondo periodo sostituire la parola: «superiore», con la seguente: «inferiore»; al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore»; dopo le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza», aggiungere le seguenti: «; per motivi di pubblica sicurezza ritenuti imperativi il provvedimento di allontanamento è immediatamente e coattivamente eseguito dal questore territorialmente competente».
1.3 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dallo Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica. 7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica. 7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi 7-bis e 7-ter può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale".».
1.42 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza», aggiungere le seguenti: «, quando i comportamenti della persona da allontanare abbiano dato luogo ad un concreto pericolo di commissione di reati o siano comunque incompatibili con la civile e sicura convivenza,».
1.35 Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore» e al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».
1.29 Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «nei casi di comprovata urgenza il termine non può essere superiore a 10 giorni».
1.12 SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 10 giorni nei casi di comprovata urgenza».
1.48 Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di comprovata urgenza».
1.43 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la competenza per il procedimento di convalida, comunque spettante nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, al tribunale in composizione monocratica».
1.11 PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con il seguente: «7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Il provvedimento di allontanamento non può essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del soggetto attinenti a ragioni di prevenzione generale. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere a un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.30 Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter» con il seguente: «7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, si ritiene sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario dello stesso, né da ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.15 RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti: «7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. 7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.49 Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti: «7-ter. Ai fini della adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti – sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto – che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero dell'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza. 7-quater. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi – anche tentati – commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.14 SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con i seguenti: «7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato, del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti, sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto, che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza. 7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.44 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti: «7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti, sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza. 7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».
1.13 RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con il seguente: «7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno stato membro, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto: a) delle eventuali condanne emesse nei confronti del destinatario del provvedimento, anche da un giudice straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti; b) delle misure di prevenzione disposte, anche da autorità straniere, nei confronti del destinatario del provvedimento. Qualora sussista una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b), il prefetto può adottare il provvedimento di allontanamento di cui al primo periodo, ove ricorra l'urgenza di allontanare dal territorio dello Stato il destinatario del provvedimento, in quanto sulla base di dati obiettivi possa ragionevolmente ritenersi che la sua permanenza in Italia rappresenti un pericolo grave, concreto ed effettivo per la pubblica incolumità. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né da ragioni di prevenzione generale». Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».
1.36 Al comma 1, lettera e), capoverso «7-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi di incompatibilità rientra la mancanza anche parziale di mezzi di sussistenza o, comunque, la comprovata situazione di garanzia dell'esistenza di tali mezzi nell'ambito familiare».
1.16 RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.50 Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».
1.4 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «fino a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni». Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5-quater, primo periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e nel secondo periodo le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto mesi a cinque anni».
1.5 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine: «e le parole: "ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato" sono sostituite dalle seguenti:"Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato"».
1.51 Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) al comma 9, le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis", e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza"; dopo le parole: "dal territorio nazionale." è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».
1.25 RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».
1.6 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente: «Art. 20-bis. (Violazione del divieto di reingresso). 1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni».
1.26 BACCINI, BUTTIGLIONE, CICCANTI, DE POLI, D'ONOFRIO, EUFEMI, FANTOLA, FORTE, LIBE', MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente: "Art. 20-bis. (Fondo speciale). 1. È istituito per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui. Per l'onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"».
1.17 RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'ultimo periodo,». Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via di urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di una associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, ivi compresa la dimora nei centri, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del codice penale».
1.31 Al comma 2, capoverso: «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'ultimo periodo,». Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nullaosta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via d'urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di un'associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, ivi compresa la dimora nei CPT, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del codice penale».
1.45 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea può essere applicata ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, solo qualora le misure di prevenzione di sorveglianza speciale o, in caso di necessità, la misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale non siano applicabili o non appaiano adeguate ad assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Nei suddetti casi la durata dell'applicazione della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea non può comunque superare i quindici giorni».
1.18 SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento"».
1.19 PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, comma 5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso"».
1.20 SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite con le seguenti: "umiliante o offensivo"».
1.7 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente: "Art. 21-bis. (Adempimenti a seguito di allontanamento) 1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato. 2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».
1.46 BRUTTI MASSIMO, CASSON, MAGISTRELLI Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato", sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6 e 7"».
1.52 Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «del Paese di cittadinanza dell'allontanato», con le seguenti: «di un Paese dell'Unione europea».
1.21 PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Paese di cittadinanza dell'allontanato» aggiungere le seguenti: «ovvero presso il consolato italiano di un qualsiasi Paese dell'Unione europea». Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito», fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».
1.22 PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.55 Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito» fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».
1.9 CASSON, DI LELLO FINUOLI, BULGARELLI Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento). – 1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 7, può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica di Roma. 2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. 3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudizi aIe ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato. 4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21 può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. 5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro immediato, via postacelere e via telefax, all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. 6. La parte può stare in giudizio personalmente. 7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. 8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato. 9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se il Tribunale non decide entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, il ricorso si intende accolto. 10. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."».
1.8 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Al comma 4, lettera d), capoverso «7.», secondo periodo, dopo le parole: «Fino all'esito dell'istanza di sospensione,» inserire le seguenti: «che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione,». Aggiungere, al termine del secondo periodo, le seguenti parole: «il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice».
1.53 Al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del» con la seguente: «al».
1.23 RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del», con le seguenti: «al» e sopprimere le parole: «gravi turbative o».
1.32 Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del», con le seguenti: «al» e sopprimere le parole: «gravi turbative o».
1.24 SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».
1.54 Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».
1.33 Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In quest'ultimo caso, la partecipazione al procedimento è garantita facendo ricorso alle modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».
1.0.2 RUSSO SPENA, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, BULGARELLI, TIBALDI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis 1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice", è sostituita dalla seguente: "tribunale". 2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito: a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
1.0.3 Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis 1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:"tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice", è sostituita dalla seguente: "tribunale". 2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito: a) con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"». Conseguentemente al comma 1, lettera d), al comma 7 ivi richiamato, viene aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato in termini di convalida giurisdizionale dall'articolo 1-bis del presente decreto.
1.0.1 SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI Dopo l'articolo,inserire il seguente: Art. 1-bis. 1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: "non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;"; b) è abrogato l'articolo 18; c) è abrogato l'articolo 19.
1.0.5 Dopo l'articolo,inserire il seguente: «Art. 1-bis. All'articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, le parole: "giudice di pace" – ovunque ricorrano – sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice" è sostituita dalla seguente: "tribunale"».