POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2007
54ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore MANZELLA(Ulivo), illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (allegata al presente resoconto), volta a recepire i suggerimenti avanzati da parte dei senatori nella precedente seduta.
Per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore ENRIQUES (Ulivo), il quale chiede che l’osservazione n. 1 sia modificata nel senso di meglio esplicitare che il decreto-legge non impone necessariamente di estendere le disposizioni di allontanamento ai famigliari di cittadini dell’Unione europea che tengano una condotta pericolosa.
Suggerisce altresì di riformulare l’osservazione n. 6, al fine di invitare la Commissione di merito a rafforzare il richiamo al principio di proporzionalità, peraltro già previsto all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007.
Il senatore ALLOCCA (RC-SE) chiede di apportare talune modifiche alle premesse dello schema di parere e suggerisce di rafforzare le osservazioni contenute nello stesso. Con specifico riferimento all’osservazione n. 4, ritiene opportuno sopprimere il riferimento alla comprovata situazione di degrado.
Il senatore RANDAZZO (Ulivo) suggerisce di inserire nelle premesse il riferimento alla facoltà, da parte del cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento, di ricevere il patrocinio legale a spese dello Stato.
Il senatore STRANO (AN) preannuncia il voto di astensione, richiamandosi alle argomentazioni già svolte nel corso del dibattito.
Il presidente relatore MANZELLA (Ulivo), dopo aver ulteriormente riformulato lo schema di parere in un nuovo testo (allegato al presente resoconto), al fine di accogliere i suggerimenti testè avanzati, previa verifica del numero legale, pone ai voti tale nuova proposta favorevole con osservazioni, che la Commissione accoglie.
La seduta termina alle ore 9,30.
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all’articolo 39, paragrafo 3, la possibilità di disporre limitazioni alla libera circolazione, se giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica;
la direttiva 2004/38/CE reca disposizioni dirette, tra l’altro, a disciplinare le predette limitazioni ai diritti dei cittadini comunitari di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29;
oltre ai casi giustificati da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, la direttiva prevede all’articolo 14 che i cittadini dell’Unione beneficino del diritto di soggiorno sino a che non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e pertanto non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi, o che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;
ai sensi dell’articolo 15 della direttiva, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto di reingresso nel territorio nazionale in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cittadini dell’Unione per motivi economici, e che, ai sensi del considerando 27 della direttiva, i cittadini dell’Unione nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio dello Stato non per motivi economici, possono presentare una nuova domanda di ingresso decorso, in ogni caso, un periodo di tre anni dall’interdizione;
ai sensi dell’articolo 30 della direttiva, ogni provvedimento di allontanamento deve essere notificato all’interessato, con l’indicazione del termine entro il quale dover lasciare il territorio, termine che non può essere inferiore a un mese, salvi però i casi di urgenza debitamente comprovata;
l’articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva prevede che, in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l’effettivo allontanamento dal territorio possa avere luogo anche prima della decisione sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento;
ritenuto che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva, risulta ad essa conforme per i punti richiamati;
considerato che il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, risulta, in via generale, in linea con la predetta direttiva comunitaria e con il predetto decreto legislativo n. 30 del 2007, apportandovi in più la diversa qualificazione giuridica caratterizzata dalla necessità e dall’urgenza, l’una e l’altra giustificata dall’allarme sociale diffusosi in larga parte dell’opinione pubblica in relazione al fenomeno, ben noto alle preoccupazioni dell’Unione europea, della criminalità transfrontaliera;
esprime, per quanto di competenza, sotto lo stretto profilo comunitario, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. sembra contraria alla direttiva comunitaria, che parla - in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale - di "provvedimenti adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati" (articolo 27, paragrafo 2, della direttiva), ogni previsione del decreto-legge che estenda le norme di allontanamento ai suoi "familiari", nei confronti dei quali non siano stati ugualmente comprovati concreti e specifici elementi di pericolosità;
2. risulta opportuno che nelle previsioni dell’articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, a seguito di trasgressione (ritorno o permanenza nel territorio nazionale) del provvedimento di allontanamento, già convalidato dall’autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice competente per il provvedimento;
3. sembra contraria alla direttiva comunitaria ogni sanzione penale che consegua alla trasgressione del provvedimento di allontanamento "per fini economici" a causa di "oneri eccessivi per il sistema sociale" (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva), "eccessività" che dovrebbe, peraltro, essere specificata. Risulta invece congrua, per esigenze funzionali, la previsione dell’attestazione del provvedimento da consegnare all’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento stesso;
4. sembra necessario che, in relazione all’espressione "motivi imperativi di sicurezza" - benché essa compaia nella direttiva (articoli 28 e 31) e abbia una sua opportuna definizione nel comma 7-ter dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione, che riprende anche la formula di "ordinaria convivenza" coniata dalla nostra Corte costituzionale -, tale espressione sia precisata e correlata, ai fini di facilitare la valutazione del giudice competente sul provvedimento, all’esistenza di una comprovata situazione di degrado e violenza, attestanti una oggettiva condizione di pericolosità sociale;
5. analoga specificazione delle condizioni di cui al numero precedente sembra necessaria anche per le motivazioni del provvedimento di urgenza (articolo 20, comma 7-bis del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione), mediante apposita scheda predisposta dall’Autorità procedente, anche ai fini di facilitare le pronunce dell’Autorità giudiziaria del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento;
6. risulta comunque opportuno che sia introdotto nel decreto-legge, conformemente alla direttiva, il richiamo generale al principio di proporzionalità, come criterio di valutazione di comportamenti e di situazioni;
7. sembra opportuno, come da normale prassi nel recepimento di direttive comunitarie, che anche in questo testo normativo, e non solo nella relazione che l’accompagna, siano indicati i mezzi finanziari di copertura delle spese relative alle misure previste;
8. si raccomanda, infine, alla Commissione di merito di respingere esplicitamente, nella relazione sul provvedimento, qualsiasi interpretazione del decreto-legge come strumento di discriminazione nazionale o etnica, incompatibile con il diritto comunitario.
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all’articolo 39, paragrafo 3, la possibilità di disporre limitazioni alla libera circolazione, se giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica;
la direttiva 2004/38/CE reca disposizioni dirette, tra l’altro, a disciplinare le predette limitazioni ai diritti dei cittadini comunitari di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29;
oltre ai casi giustificati da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, la direttiva prevede all’articolo 14 che i cittadini dell’Unione beneficino del diritto di soggiorno sino a che non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
lo stesso articolo 14 della direttiva prevede inoltre che non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi, o che possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;
ai sensi dell’articolo 15 della direttiva, lo Stato membro ospitante non può disporre il divieto di reingresso nel territorio nazionale in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cittadini dell’Unione per motivi economici, e che, ai sensi del considerando 27 della direttiva, i cittadini dell’Unione nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio dello Stato non per motivi economici, possono presentare una nuova domanda di ingresso decorso, in ogni caso, un periodo di tre anni dall’interdizione;
ai sensi dell’articolo 30 della direttiva, ogni provvedimento di allontanamento deve essere notificato all’interessato, con l’indicazione del termine entro il quale dover lasciare il territorio, termine che non può essere inferiore a un mese, salvi però i casi di urgenza debitamente comprovata;
l’articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva prevede che, in caso di motivi imperativi di pubblica sicurezza, l’effettivo allontanamento dal territorio possa avere luogo anche prima della decisione sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento;
ritenuto che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva, risulta ad essa conforme per i punti richiamati;
considerato che il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, risulta, in via generale, in linea con la predetta direttiva comunitaria e con il predetto decreto legislativo n. 30 del 2007, apportandovi in più la diversa qualificazione giuridica caratterizzata dalla necessità e dall’urgenza, l’una e l’altra giustificata dall’allarme sociale diffusosi in larga parte dell’opinione pubblica in relazione al fenomeno, ben noto alle preoccupazioni dell’Unione europea, della criminalità transfrontaliera;
ricordato che ai sensi della giurisprudenza costituzionale, il beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato è esteso anche ai cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti,
esprime, per quanto di competenza, sotto lo stretto profilo comunitario, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. appare contraria alla direttiva comunitaria, che parla - in coerenza con il nostro ordinamento costituzionale - di "provvedimenti adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati" (articolo 27, paragrafo 2, della direttiva), ogni interpretazione del decreto-legge che estenda le norme di allontanamento ai suoi "familiari", nei confronti dei quali non siano stati ugualmente comprovati concreti e specifici elementi di pericolosità;
2. risulta opportuno che nelle previsioni dell’articolo 20, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal decreto-legge, le misure di esecuzione, a seguito di trasgressione (ritorno o permanenza nel territorio nazionale) del provvedimento di allontanamento, già convalidato dall’autorità giurisdizionale, siano accompagnate da una notifica al giudice competente per il provvedimento;
3. appare contraria alla direttiva comunitaria ogni sanzione penale che consegua alla trasgressione del provvedimento di allontanamento "per fini economici" a causa di "oneri eccessivi per il sistema sociale" (articolo 27, paragrafo 1, della direttiva), "eccessività" che dovrebbe, peraltro, essere specificata. Risulta invece congrua, per esigenze funzionali, la previsione dell’attestazione del provvedimento da consegnare all’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento stesso;
4. appare necessario che, in relazione all’espressione "motivi imperativi di sicurezza" - benché essa compaia nella direttiva (articoli 28 e 31) e abbia una sua opportuna definizione nel comma 7-ter dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione, che riprende anche la formula di "ordinaria convivenza" coniata dalla nostra Corte costituzionale -, tale espressione sia precisata e correlata, ai fini di facilitare la valutazione del giudice competente sul provvedimento, all’esistenza di una comprovata situazione di violenza, attestanti una oggettiva condizione di pericolosità sociale;
5. analoga specificazione delle condizioni di cui al numero precedente appare necessaria anche per le motivazioni del provvedimento di urgenza (articolo 20, comma 7-bis del decreto legislativo n. 30 del 2007, comma aggiunto dal decreto-legge in conversione), mediante apposita scheda predisposta dall’Autorità procedente, anche ai fini di facilitare le pronunce dell’Autorità giudiziaria del Paese di appartenenza del cittadino nei cui confronti è stato emesso il provvedimento;
6. risulta comunque opportuno che sia rafforzato nel decreto legislativo n. 30 del 2007, conformemente alla direttiva, il richiamo generale al principio di proporzionalità, come criterio di valutazione di comportamenti e di situazioni;
7. appare opportuno, come da normale prassi nel recepimento di direttive comunitarie, che anche in questo testo normativo, e non solo nella relazione che l’accompagna, siano indicati i mezzi finanziari di copertura delle spese relative alle misure previste;
8. si segnala, infine, alla Commissione di merito la necessità di respingere esplicitamente, nella relazione sul provvedimento, qualsiasi interpretazione del decreto-legge come strumento di discriminazione nazionale o etnica, incompatibile con il diritto comunitario.