PATRONATO

INCA CGIL

Sede Centrale

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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Roma, 29 ottobre 2007

Prot. n. 207

Allegati: 3

 

                                                                                             Ai Coordinatori regionali INCA

                                                                                             Ai Direttori di comprensorio

                                                                                             Loro sedi                                                     

 

 

Oggetto: Ordinanza del TAR Brescia del  25.10.2007 - Sospensiva dellĠefficacia della direttiva della DPL di Brescia del 19.02.2007 – Accolto il ricorso dellĠINCA CGIL 

 

 

Cari/e compagni/e

 

            lĠordinanza di sospensiva pronunciata dal TAR Brescia segna un ulteriore successo dellĠInca nel contesto delle attivitˆ di cui al protocollo firmato col Ministero dellĠInterno il 9 febbraio 2006, relativo alle nuove procedure in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri.    

 

            Si ricorda, brevemente, che la direttiva in epigrafe, relativa agli accertamenti ispettivi dei lavoratori stranieri occupati in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, atteneva allĠobbligo degli ispettori del lavoro della provincia di Brescia di procedere alla denuncia dei datori di lavoro in relazione ai rapporti in atto con cittadini stranieri in attesa di rinnovo del loro permesso di soggiorno, qualora non fosse dimostrato il rispetto dei termini previsti dallĠarticolo 5 del decreto legislativo n. 286/98 (30, 60 o 90 giorni prima della scadenza del permesso, a seconda delle diverse fattispecie).

 

            LĠindicazione, giustificata dal parere espresso dalla locale procura della Repubblica, finiva, in pratica, col dare automatica applicazione al disposto dellĠarticolo 22, comma 10  - a norma del quale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato - senza al contrario considerare che, per prassi amministrativa e giurisprudenziale, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno  considerata efficace ugualmente quando  presentata nel termine di 60 giorni dalla scadenza (sussistendo gli altri requisiti del rinnovo), come si ricava inoltre dalla direttiva del Ministro Amato del 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

            Conseguentemente, la direttiva della DPL sopra riferita aveva conseguenze gravi per i lavoratori interessati e i loro datori di lavoro, anzitutto, e finanche per il patronato, al quale la questione non era affatto indifferente nella predisposizione materiale delle attivitˆ conseguenti al Protocollo nazionale firmato il 9 febbraio 2006, anche in ragione delle possibili conseguenze sul piano della responsabilitˆ. 

           

            Pertanto, a fini di chiarezza e di tutela giuridica delle rispettive posizioni, lĠINCA CGIL nella persona del Presidente Raffaele Minelli  ricorsa al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la sospensiva dellĠefficacia della contestata direttiva della DPL di Brescia.

 

            Il ricorso  stato curato dallĠavvocato Vittorio Angiolini di Milano ed accolto dopo la discussione nella Camera di Consiglio tenuta il 25 ottobre 2007, non senza il rilievo che la posizione della DPL Ò appare in contrasto con la prassi del Ministero degli Interni e con la consolidata giurisprudenza amministrativa, per cui essendo il relativo termine ordinatorio lo straniero il quale abbia comunque presentato domanda di rinnovo del proprio titolo si considera legalmente soggiornante sul territorio nazionale, e quindi pu˜ legalmente prestarvi lavoro, nelle more delle procedure di rinnovoÓ.

 

            Vi terremo dunque informati sul decorso della procedura, sebbene paia improbabile un ricorso della DPL di Brescia al Consiglio di Stato (fermo restando che la decisione, in merito a ci˜, spetterebbe comunque al Ministro del Lavoro).

 

            Dal nostro osservatorio, non abbiamo conoscenza di ulteriori casi analoghi (a Modena, per esempio, la questione  stata risolta in tuttĠaltra prospettiva[1]). PoichŽ, tuttavia, in base alle direttive             



[1] Testo della notizia diffusa sul sito della DPL di Modena il 7.12.2006:

Con riferimento alla lettera circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 che, tra le altre cose, invita le Direzione Provinciali del Lavoro a prendere gli opportuni contatti con la Procura della Repubblica territorialmente competente, si ritiene opportuno precisare che sull'argomento la Questura di Modena ha, a suo tempo (27 gennaio 2005), emanato una nota con la quale si comunicava alle proprie articolazioni territoriali ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Modena del 13 gennaio 2005, circa la configurabilitˆ del reato del datore di lavoro che mantiene alle proprie dipendenze un lavoratore straniero anche oltre la scadenza del permesso di soggiorno, in attesa dell'esito della domanda di rinnovo presentata fuori dai termini di cui all'art. 5, comma 4, del D.L.vo 286/98.

Come  noto, l'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98, modificato dalla Legge 189/02 , punisce, con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

In particolare, la Questura di Modena chiedeva, alla luce della Sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 7892/2003, se il termine di riferimento citato dall'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98, sia quello previsto dall'art. 5, secondo il tipo di soggiorno richiesto, ovvero, quello previsto dal successivo articolo 13, vale a dire soltanto 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno.

La Procura della Repubblica di Modena, con il parere espresso il 13 gennaio 2005, ha ritenuto "pi corretta l'interpretazione che collega il termine di cui all'art. 22 del D.L.vo 286/98 all'art. 13, ci˜ che l'ipotesi contravvenzionale penale a carico del datore di lavoro venga a perfezionarsi soltanto dopo i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, in quanto ci˜ che prevede l'art. 5, comma 4, attiene ad attivitˆ di cui pu˜ ben essere all'oscuro il datore di lavoro, non essendo previsto alcun obbligo di informarlo. D'altronde, alla luce della sentenza della Suprema Corte,  possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche se la domanda  presentata fuori dai termini di cui al citato art. 5 , la soluzione sembra non poter essere che quella indicata".

 

 

 

 

 

del Ministero del Lavoro (lettera-circolare del 5 dicembre 2006) le DPL erano state per lo pi invitate ad attenersi al parere delle singole procure della Repubblica, non possiamo nemmeno escludere lĠeventualitˆ contraria.

 

            Gli uffici che fossero a conoscenza di casi di applicazioni restrittive sono pertanto invitati a segnalarlo con urgenza a questa sede centrale.  

 

Allegati:

                       file relativo allĠordinanza del TAR Brescia

                       lettera-circolare del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2006

                       direttiva Amato del 5 agosto 2006

 

             Cordiali saluti.

 

 

 

 

                                                                                                         Servizio Immigrazione

                                                                                                               Gina Turatto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. PROT.11050/M(8)

 

DIRETTIVA

SUI DIRITTI DELLO STRANIERO

NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

 

 

VISTO lĠart. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il ÒTesto Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÓ, che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -

 

VISTO lĠart. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonchŽ un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dellĠAutoritˆ competente;

 

VISTO lĠart. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre lĠespulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da pi di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;

 

VISTO il combinato disposto dellĠart. 7, comma 3, e dellĠart. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede lĠobbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dellĠiscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilitˆ accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;

 

VISTO lĠart. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;


 

VISTA la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, pi volte reiterate, per lĠuscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorchŽ scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di rinnovo;

 

CONSIDERATO che i Òdiritti di soggiornoÓ goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dellĠart. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, lĠassistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attivitˆ lavorativa, lĠacquisto di immobili, lĠaccesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonchŽ le facoltˆ previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia.

 

CONSIDERATO che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuitˆ del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuitˆ, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dallĠufficio, attestante lĠavvenuta richiesta di rinnovo;

 

CONSIDERATO che il principio di continuitˆ risulta altres“ avvalorato, Òex adversoÓ, dallĠart. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuitˆ fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilitˆ anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non pi di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;

 

CONSIDERATO che lĠoggettiva maggiore complessitˆ delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, lĠimpossibilitˆ, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;


CONSIDERATO che nessuna esclusione  espressamente prevista - nellĠambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;

 

RITENUTA la necessitˆ di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;

 

EMANA

la seguente direttiva

in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

 

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimitˆ del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

- sia stata rilasciata dallĠufficio la ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

 

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorchŽ scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di rinnovo, ha la facoltˆ di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni pi volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nellĠambito dellĠarea Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

 

 

IL MINISTRO

 

Roma, 5 Agosto 2006