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Roma, 29 ottobre 2007
Prot. n. 207
Allegati: 3
Ai
Coordinatori regionali INCA
Ai
Direttori di comprensorio
Loro sedi
Oggetto: Ordinanza del TAR Brescia del 25.10.2007 - Sospensiva dellĠefficacia della direttiva della DPL di Brescia del 19.02.2007 – Accolto il ricorso dellĠINCA CGIL
Cari/e compagni/e
lĠordinanza di sospensiva pronunciata dal TAR Brescia segna un ulteriore successo dellĠInca nel contesto delle attivit di cui al protocollo firmato col Ministero dellĠInterno il 9 febbraio 2006, relativo alle nuove procedure in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri.
Si ricorda, brevemente, che la direttiva in epigrafe, relativa agli accertamenti ispettivi dei lavoratori stranieri occupati in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, atteneva allĠobbligo degli ispettori del lavoro della provincia di Brescia di procedere alla denuncia dei datori di lavoro in relazione ai rapporti in atto con cittadini stranieri in attesa di rinnovo del loro permesso di soggiorno, qualora non fosse dimostrato il rispetto dei termini previsti dallĠarticolo 5 del decreto legislativo n. 286/98 (30, 60 o 90 giorni prima della scadenza del permesso, a seconda delle diverse fattispecie).
LĠindicazione, giustificata dal parere espresso dalla locale procura della Repubblica, finiva, in pratica, col dare automatica applicazione al disposto dellĠarticolo 22, comma 10 - a norma del quale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato - senza al contrario considerare che, per prassi amministrativa e giurisprudenziale, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno considerata efficace ugualmente quando presentata nel termine di 60 giorni dalla scadenza (sussistendo gli altri requisiti del rinnovo), come si ricava inoltre dalla direttiva del Ministro Amato del 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
Conseguentemente,
la direttiva della DPL sopra riferita aveva conseguenze gravi per i lavoratori
interessati e i loro datori di lavoro, anzitutto, e finanche per il
patronato, al quale la questione non era affatto indifferente nella
predisposizione materiale delle attivit conseguenti al Protocollo nazionale
firmato il 9 febbraio 2006, anche in ragione delle possibili conseguenze sul
piano della responsabilit.
Pertanto, a fini di chiarezza e di tutela giuridica delle rispettive posizioni, lĠINCA CGIL nella persona del Presidente Raffaele Minelli ricorsa al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la sospensiva dellĠefficacia della contestata direttiva della DPL di Brescia.
Il
ricorso stato curato dallĠavvocato Vittorio Angiolini di Milano ed accolto
dopo la discussione nella Camera di Consiglio tenuta il 25 ottobre 2007, non
senza il rilievo che la posizione della DPL Ò appare in contrasto con la
prassi del Ministero degli Interni e con la consolidata giurisprudenza
amministrativa, per cui essendo il relativo termine ordinatorio lo straniero il
quale abbia comunque presentato domanda di rinnovo del proprio titolo si
considera legalmente soggiornante sul territorio nazionale, e quindi pu
legalmente prestarvi lavoro, nelle more delle procedure di rinnovoÓ.
Vi terremo dunque informati sul decorso della procedura, sebbene paia improbabile un ricorso della DPL di Brescia al Consiglio di Stato (fermo restando che la decisione, in merito a ci, spetterebbe comunque al Ministro del Lavoro).
Dal nostro osservatorio, non abbiamo conoscenza di ulteriori casi analoghi (a Modena, per esempio, la questione stata risolta in tuttĠaltra prospettiva[1]). Poich, tuttavia, in base alle direttive
[1] Testo della notizia diffusa sul sito della DPL di Modena il 7.12.2006:
Con riferimento alla lettera circolare del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 che, tra le altre
cose, invita le Direzione Provinciali del Lavoro a prendere gli opportuni
contatti con la Procura della Repubblica territorialmente competente, si
ritiene opportuno precisare che sull'argomento la Questura di Modena ha, a suo
tempo (27 gennaio 2005), emanato una nota con la quale si comunicava alle
proprie articolazioni territoriali ed anche alla Direzione Provinciale del
Lavoro il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Modena del 13
gennaio 2005, circa la configurabilit del reato del datore di lavoro che
mantiene alle proprie dipendenze un lavoratore straniero anche oltre la
scadenza del permesso di soggiorno, in attesa dell'esito della domanda di
rinnovo presentata fuori dai termini di cui all'art. 5, comma 4, del D.L.vo 286/98.
Come noto, l'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98,
modificato dalla Legge 189/02
, punisce, con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro
il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
In particolare, la Questura di Modena chiedeva, alla
luce della Sentenza della Cassazione
Sezione Unite n. 7892/2003, se il termine di riferimento
citato dall'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98,
sia quello previsto dall'art. 5, secondo il tipo di soggiorno richiesto,
ovvero, quello previsto dal successivo articolo 13, vale a dire soltanto 60
giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno.
La Procura della Repubblica di Modena, con il parere
espresso il 13 gennaio 2005, ha ritenuto "pi corretta l'interpretazione
che collega il termine di cui all'art. 22 del D.L.vo 286/98
all'art. 13, ci che l'ipotesi contravvenzionale penale a carico del datore di
lavoro venga a perfezionarsi soltanto dopo i 60 giorni dalla scadenza del
permesso di soggiorno, in quanto ci che prevede l'art. 5, comma 4, attiene ad
attivit di cui pu ben essere all'oscuro il datore di lavoro, non essendo
previsto alcun obbligo di informarlo. D'altronde, alla luce della sentenza
della Suprema Corte, possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche se la
domanda presentata fuori dai termini di cui al citato art. 5 , la soluzione
sembra non poter essere che quella indicata".
del Ministero del Lavoro (lettera-circolare del 5 dicembre 2006) le DPL erano state per lo pi invitate ad attenersi al parere delle singole procure della Repubblica, non possiamo nemmeno escludere lĠeventualit contraria.
Gli uffici che fossero a conoscenza di casi di applicazioni restrittive sono pertanto invitati a segnalarlo con urgenza a questa sede centrale.
Allegati:
file relativo allĠordinanza del TAR Brescia
lettera-circolare
del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2006
direttiva Amato del 5 agosto 2006
Cordiali
saluti.
Servizio Immigrazione
Gina Turatto
N. PROT.11050/M(8)
DIRETTIVA
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO
NELLE MORE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
VISTO lĠart. 2, comma 2, del Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il ÒTesto Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
stranieroÓ, che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano; -
VISTO lĠart. 5, commi 4 e 9, del citato Testo
Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un
termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione
della richiesta di rinnovo, nonch un termine ordinatorio di 20 giorni dalla
data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo
procedimento da parte dellĠAutorit competente;
VISTO lĠart. 13, comma 2, lett. b), che
attribuisce al Prefetto la competenza a disporre lĠespulsione dello straniero
qualora il permesso sia scaduto da pi di sessanta giorni senza che sia stato
chiesto il relativo rinnovo;
VISTO il combinato disposto dellĠart. 7, comma
3, e dellĠart. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, che prevede lĠobbligo di rinnovare la dichiarazione di
dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dellĠiscrizione anagrafica nelle
more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della
cancellazione per irreperibilit accertata trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno;
VISTO lĠart. 42, comma 4, del Regolamento di
attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dellĠiscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno;
VISTA la circolare del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza n.400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui
sono state confermate le condizioni, pi volte reiterate, per lĠuscita e il
regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del
permesso di soggiorno, ancorch scaduto, e della ricevuta di presentazione
dellĠistanza di rinnovo;
CONSIDERATO che i Òdiritti di soggiornoÓ
goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dellĠart. 2
del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute -
tra cui, il diritto allo studio, lĠassistenza sanitaria, lo svolgimento di
regolare attivit lavorativa, lĠacquisto di immobili, lĠaccesso a
finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonch le facolt previste
dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali
esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da
convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia.
CONSIDERATO che le citate norme in materia di
immigrazione postulano la continuit del soggiorno regolare, consentendo al
cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che
attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul
territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni
soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuit, essendo
sufficiente la documentazione rilasciata dallĠufficio, attestante lĠavvenuta
richiesta di rinnovo;
CONSIDERATO che il principio di continuit
risulta altres avvalorato, Òex adversoÓ, dallĠart. 13, comma 2, lettera b),
del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuit fra scadenza del
permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale
causa di inespellibilit anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno
sia scaduto da non pi di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;
CONSIDERATO che lĠoggettiva maggiore
complessit delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata
dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha
comportato, di fatto, lĠimpossibilit, per gli uffici, di rispettare il termine
di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;
CONSIDERATO che nessuna esclusione
espressamente prevista - nellĠambito del diritto interno - nei confronti dello
straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane
regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;
RITENUTA la necessit di garantire allo
straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di
soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il
termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;
EMANA
la seguente direttiva
in materia di diritti dello straniero nelle
more del rinnovo del permesso di soggiorno
1. Il mancato rispetto del termine di venti
giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno
non incide sulla piena legittimit del soggiorno stesso e sul godimento dei
diritti ad esso connessi, qualora:
- la
domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di
soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della
documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dallĠufficio la
ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more
del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso in questione.
2. Lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno, ancorch scaduto, e della ricevuta di presentazione dellĠistanza di
rinnovo, ha la facolt di lasciare il territorio dello Stato e di farvi
regolare rientro, alle condizioni pi volte reiterate con le circolari del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le
condizioni alla circolazione nellĠambito dellĠarea Schengen, regolate dalla
disciplina internazionale.
IL MINISTRO
Roma, 5 Agosto 2006