"Espulsioni" mirate , non indiscriminati allontanamenti di massa
Le norme del decreto legge non appaiono lesive n di principi della nostra
Costituzione n dello ius publicum europeo che riconosce ai cittadini dell'
Unione ed ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri.
I provvedimenti di allontanamento di cittadini dell'Unione potranno infatti
essere adottati solo in presenza di particolari presupposti e precisamente
di "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" ( nel qual caso
interviene il Ministro dell'Interno) o di "motivi di pubblica sicurezza" (
che giustificano l'adozione del provvedimento da parte dei Prefetti del
luogo di dimora o di residenza del soggetto da allontanare).
E ci dovr avvenire in un contesto che garantisce il ricorso
giurisdizionale avverso provvedimenti immotivati o ingiustificati.
Infine anche l'esecuzione immediata ad opera del Questore del
provvedimento di allontanamento per "imperativi motivi di pubblica
sicurezza" subordinata a presupposti stringenti ( e cio gravi
comportamenti che
compromettano i diritti fondamentali delle persone o l'incolumit pubblica)
e prevede la convalida del giudice di pace.
E' bene dunque sottolineare che il decreto legge disegna il quadro di
"espulsioni" mirate, che possono essere adottate solo nei casi previsti
dalla legge e sono controllabili in sede giurisdizionale.
La nuova normativa non autorizza, invece, indiscriminati allontanamenti di
massa di cittadini dell'Unione , attuati per intere etnie o categorie
(magari in coincidenza con crimini efferati che suscitano l'allarme
dell'opinione pubblica).
Il sistema di sicurezza e la giurisdizione devono essere messi in
condizione di assolvere ai loro compiti per evitare che carenze
organizzative e finanziarie impediscano la necessaria opera di
distinzione di situazioni diverse e compromettano un'azione che, per essere
efficace, deve essere capace di incidere sugli individui realmente
pericolosi.
Nello Rossi
Segretario generale ANM