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Procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato

Presentazione

Il Consiglio dei Ministri del 9 novembre scorso ha approvato, su proposta del ministro dell'Interno Giuliano Amato, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2005/85 pubblicata nella  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 dicembre 2005 (L 326/13)  relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

La direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato.

Fra le altre cose, secondo tale direttiva,  gli Stati membri provvedono: -  affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d’asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente; - affinché le domande d’asilo non siano respinte per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente; - affinché le decisioni relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame, a tal fine disponendo che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale e che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate (quali ad esempio l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo.

La direttiva dispone inoltre che l’eventuale decisione con cui una domanda è respinta sia corredata di motivazioni de jure e de facto, e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi da praticare per impugnare tale decisione negativa, a meno che sia stata data in precedenza comunicazione scritta o per via elettronica.

Segnaliamo talune garanzie e taluni obblighi per i richiedenti asilo. Circa le garanzie:

  • sono informati, in una lingua che è ragionevole supporre possano  capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità;
  • ricevono, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti;
  • possono comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Circa gli obblighi:

  • riferire alle autorità competenti o comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;
  • consegnare i documenti pertinenti in loro possesso ai fini dell’esame della domanda;
  • informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile.

Specifici  articoli della direttiva assicurano il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali (art. 15 e 16), garanzie per i minori non accompagnati (art. 17). Alle domande irricevibili è invece dedicato l’art. 25, a quelle infondate l’art. 28, a quelle reiterate l’art. 32. Alle procedure di revoca dello status di rifugiato e alle procedure di impugnazione sono, infine,  dedicati gli articoli 37. 38, 39.

 

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