Cari Ministri,
da un'analisi
del decreto-legge che ha modificato il D. Lgs. 30/2007 ricavo i seguenti
elementi:
1) La nozione
di motivi imperativi di pubblica sicurezza e' definita in modo vago e potenzialmente molto ampio. Ne
derivano due problemi:
a) dal momento
che tale nozione e', per definizione, piu' ristretta di quella di motivi di
pubblica sicurezza,
c'e' il rischio che il prefetto si senta autorizzato ad estendere in modo
inaccettabile quest'ultima nozione, trascurando i limiti posti dalla Direttiva
38/2004 e, in parte, dall'art. 20, co.2 D. Lgs. 30/2007. In particolare, c'e'
il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sia utilizzato
come strumento di prevenzione generale (cosa vietata dalla Direttiva stessa);
b) dato che in
presenza di motivi imperativi si puo' derogare a certe disposizioni a garanzia del cittadino
comunitario (tempo non inferiore a un mese per lasciare l'Italia, effetto
sospensivo del ricorso, etc.), c'e' il forte rischio che risultino vanificate,
nei fatti, le garanzie in materia di tutela giurisdizionale rispetto
all'allontanamento. Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e dei
suoi familiari degraderebbero cosi', illegittimamente, al rango di facolta'
concessa dallo Stato
sulla base di valutazioni discrezionali.
2) Nei casi di
allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova
dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata: la
presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui
l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi
nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il
tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine (superando, per
esempio, gli ostacoli rappresentati dalla nota inefficienza dei consolati
italiani). La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004
per i seguenti aspetti:
a) la
Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di
reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver
lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie. L'imposizione di un adempimento
speciale altera tali condizioni;
b) la
Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e'
cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero
essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini;
ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che,
in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino
comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.
Ritengo che
per essere compatibile con la Direttiva 38/2004 il decreto-legge debba essere
emendato nel modo esposto di seguito.
1) Deve essere
chiarito che i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su
ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento
all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare
l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea
dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.
Emendamento
proposto:
Sostituire il
comma 2 dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente (le parti
modificate sono in grassetto):
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di
proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che
rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Nel valutare l'entita'
della minaccia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ma la semplice
esistenza di tali condanne non giustifica automaticamente l'adozione del
provvedimento di allontanamento. Giustificazioni estranee al caso individuale o
attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.
2) I motivi di
pubblica sicurezza, per essere considerati imperativi, devono corrispondere a situazioni in
cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio
nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela
dell'interesse fondamentale della societa' di cui al punto precedente. Devono
quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una
pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne
la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora
socialmente pericoloso. Una concreta delimitazione di questa condizione
potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a
seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti
di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381
c.p.p.
Emendamento
proposto:
Sostituire il
nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:
7-ter. I
motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando l'interessato sia
sottoposto ad una misura di sicurezza dopo aver terminato l'espiazione di una
pena detentiva a seguito di condanna per reati di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
all'articolo 381 del medesimo codice.
In
alternativa, si potrebbe evitare di delimitare in modo preciso il novero dei
motivi imperativi,
richiedendo pero' che l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento basato
su tali motivi richieda la convalida da parte del tribunale ordinario
territorialmente competente. Si noti che anche per gli stranieri non comunitari
la convalida del provvedimento di allontanamento coattivo e' di competenza del
tribunale in composizione monocratica (art. 1, co. 2-bis L. 271/2004) quando
sia pendente un giudizio in materia di uno dei diritti tutelati (unita'
familiare; sviluppo psico-fisico del minore).
Conformemente
con il disposto dell'art. 31, co. 3 della Direttiva 38/2004, si dovrebbe poi
prevedere che, ai fini della convalida, il tribunale valuti, oltre alla
legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano
l'adozione, anche alla luce dei fattori di inserimento di cui all'art. 20, co.
3 D. Lgs. 30/2007 (durata del soggiorno in Italia, eta', stato di salute,
situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale nel
territorio nazionale e importanza dei legami con il paese d'origine).
Emendamento
proposto:
Sostituire i
nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con i seguenti:
7-bis. Il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica
sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di
allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale,
che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento
indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatto salvo il caso
in cui sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza. In quest'ultimo
caso, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale
in composizione monocratica territorialmente competente. Ottenuta la convalida,
il provvedimento e' immediatamente eseguito dal questore. Ai fini della
convalida, il tribunale valuta, oltre alla legittimita' del provvedimento, i
fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, tenendo conto degli
elementi di cui all'art. 20, co. 3.
7-ter. I
motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando il prolungamento,
anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale della
persona da allontanare e' assolutamente incompatibile con la tutela
dell'interesse fondamentale della societa' pregiudicato dal comportamento della
persona stessa.
3) Deve essere
stabilito che la sanzione amministrativa si applica solo nei casi in cui l'interessato venga trovato nel
territorio nazionale prima che sia trascorso un certo tempo (es.: tre mesi) e
non sia in grado di dimostrare in alcun modo di essersi, a seguito dell'ordine
precedente, allontanato dall'Italia. Una previsione di questo genere, tra
l'altro, non lascerebbe che la posizione del cittadino comunitario o del suo
familiare risulti svantaggiata rispetto a quanto previsto, dall'art. 11 Reg.
CE/562/2006, per lo straniero circolante per breve periodo che sia sospettato
di non soddisfare piu' le condizioni di soggiorno negli Stati membri (*).
Emendamenti
proposti:
Al comma 2
dell'articolo 20, sostituire le parole
"Paese di
cittadinanza dell'allontanato"
con le
seguenti:
"Paese di
cittadinanza o di provenienza dell'allontanato".
Sostitire il
nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:
2-bis. Qualora
il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul
territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di
allontanamento e prima che siano trascorsi tre mesi da tale termine e' punito con l'arresto da un mese a
sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, salvo che abbia provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 o sia in grado di
dimostrare con qualunque altro mezzo di prova di aver lasciato il territorio
dello Stato a seguito del provvedimento di allontanamento.
Cordiali
saluti
Sergio
Briguglio
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(*) Articolo
11 Reg. CE/562/2006
Presunzione in
ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il
documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro
d'ingresso, le autorita' nazionali competenti possono presumere che il titolare
non soddisfa o non soddisfa piu` le condizioni relative alla durata del
soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione
di cui al paragrafo 1 puo` essere confutata qualora il cittadino di paese terzo
fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di
viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati
membri, che dimostrino che lfinteressato ha rispettato le condizioni relative
alla durata di un soggiorno breve.