Onorevole Commissione Affari Costituzionali
del Senato della Repubblica
Oggetto: Osservazioni circa la conformit ai principi costituzionali della
normativa introdotta con D.L. 1 novembre 2007 n.181 in materia di
allontanamento dei cittadini comunitari dal territorio dello stato.
Al di l di ogni giudizio circa lopportunit politica e la ragionevolezza
delle norme contenute nel D.L. 1 novembre 2007 n.181, modificativo del
D.lgs. n.30 del 6 febbraio 2007, lUnione Camere Penali Italiane intende
sottoporre allesame della Commissione Affari Costituzionali taluni profili
di illegittimit costituzionale presenti nella normativa.
1) La genericit dei motivi imperativi di pubblica sicurezza
I motivi imperativi di pubblica sicurezza che legittimano limmediata
esecuzione da parte del Questore del provvedimento di allontanamento
adottato dal Prefetto sono cos definiti: quando il cittadino dellUnione o
un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto
comportamenti che compromettono la tutela della dignit umana e dei diritto
fondamentali della persona ovvero lincolumit pubblica, rendendo la sua
permanenza sul territorio nazionale incompatibile con lordinaria
convivenza (art. 20 comma 7 ter D.Lgs. n.30/2007 come modificato dallart.
1, lett.e) del D.L. n.181/2007).
Lassoluta genericit di tali motivi e la discrezionalit (ai limiti dell
arbitrio) insiti nella formula normativa si pongono in palese contrasto con
la previsione dellart. 13 comma 3 della Costituzione, che legittima l
adozione di provvedimenti provvisori, limitativi della libert personale, da
parte dellautorit di pubblica sicurezza soltanto in casi eccezionali di
necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge.
Il principio costituzionale di tassativit, introdotto proprio in ragione
della eccezionalit dellattribuzione allautorit di pubblica sicurezza di
siffatti poteri, impone certamente che le ipotesi legittimanti un simile
eccezionale potere siano normativamente definite in maniera specifica,
dettagliata, ed ancorata a parametri certi. Cos per esempio nelle ipotesi
gi regolate dal D. Lgs. n.286/1998 allart. 13 comma 2, laddove lesercizio
in via provvisoria di poteri limitativi della libert personale vincolato
alla ricorrenza di fattispecie precisamente determinate e oggettivamente
verificabili.
2) La rilevanza del comportamento del familiare
Fra i motivi imperativi di pubblica sicurezza che legittimano limmediata
esecuzione del provvedimento di allontanamento il decreto legge attribuisce
rilevanza ai comportamenti tenuti dal familiare del soggetto
destinatario del provvedimento (art. 20 comma 7 ter D.Lgs. n.30/2007 come
modificato dallart. 1, lett.e) del D.L. n.181/2007).
Una simile previsione viola apertamente il principio di personalit
legittimante ogni compressione del bene primario della libert personale,
talch non possono darsi limitazioni di essa in ragione di comportamenti
tenuti da soggetti diversi dal destinatario del provvedimento di
allontanamento.
3) La mancanza di ogni vaglio giurisdizionale nelle ipotesi previste dai
commi 8 e 9 dellart. 20 del D.Lgs. n.30/2007
I commi 8 e 9 dellart. 20 prevedono che qualora il destinatario di un
provvedimento di allontanamento rientri nel territorio nazionale sia
nuovamente allontanato con provvedimento immediato; quando il medesimo si
trattenga nel territorio dello stato oltre il termine portato dalla
intimazione, il questore disponga lesecuzione immediata del provvedimento
di allontanamento dellinteressato dal territorio nazionale.
In entrambe le ipotesi limmediata esecuzione del provvedimento di
allontanamento, esercitabile tramite laccompagnamento coattivo alla
frontiera, non presidiata da alcun controllo giurisdizionale.
Si dar dunque lipotesi di soggetto che, colpito da un provvedimento di
allontanamento con termine per adempiere (privo dunque di qualsivoglia
garanzia di giurisdizionalit), venga poi nuovamente rintracciato sul
territorio nazionale e dunque accompagnato coattivamente alla frontiera,
senza che, neppure in questo caso, sia attivato un controllo
giurisdizionale.
Sul punto noto lorientamento della Corte Costituzionale, la quale,
pronunciatasi pi volte (fra le tante si vedano Corte Cost. n.151 del 2001 e
n.222 del 2004) in materia di legittimit costituzionale del D. Lgs.
286/1998, ha ritenuto che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
investa la libert personale e pertanto richieda la piena operativit del
controllo giurisdizionale previsto dallart. 13 Cost.. In conseguenza di
tali pronunce lo stesso legislatore intervenuto sul testo sopra citato,
modificandolo nel senso di subordinare al pieno controllo giurisdizionale l
esecutivit del provvedimento di accompagnamento.
Consapevole di tale necessit la nuova normativa contempla, mediante il
richiamo allart. 13 comma 5 bis del D.Lgs. n.286/1998, il ricorso al
procedimento di convalida ivi previsto, ma si limita a rendere operativa
tale previsione nelle sole ipotesi previste dal comma 7 bis dellart.20.
Le ipotesi di accompagnamento immediato previste dai commi 8 e 9 dellart.
20 restano dunque prive di controllo giurisdizionale ed introducono pertanto
in capo alla autorit di pubblica sicurezza un potere di compressione della
libert personale (laccompagnamento alla frontiera) in aperta violazione
del dettato dellart. 13, comma 3, della Costituzione.
4) La irragionevolezza della attribuzione della competenza al Giudice di
Pace, contemplata dallart. 20, comma 7 bis, come modificato dallart. 1
lett. e) del D.L. 181/2007
Se vero che il giudice di pace autorit giudiziaria e dunque
astrattamente soddisfa i requisiti previsti dal dettato costituzionale, non
vi dubbio che lattribuzione a tale organo giudiziario dei poteri di
convalida del provvedimento immediatamente limitativo della libert
personale sia scelta assolutamente irragionevole (come gi lo era quella
operata con lart. 1 della Legge 12.11.2004 n.271, modificativa del D. Lgs.
n.286/1998) alla luce delle finalit sottostanti listituzione del giudice
di pace e lattribuzione ad esso di competenza in materia penale, nonch dei
limiti posti dalla normativa ai poteri sanzionatori esercitabili da tale
organo di giustizia.
Sotto il primo profilo non pu sottacersi come il giudice di pace nasca come
organo di composizione bonaria di conflitti fra privati e tale
caratteristica conservi anche laddove ad esso sia consentito lesercizio di
poteri giurisdizionali in materia penale. Un simile funzione, che permea il
ruolo di tale organo giudiziario (si consideri al riguardo non soltanto che
dinanzi al Giudice di Pace il legislatore ha previsto come obbligatorio il
tentativo di conciliazione, ma che tutti i delitti oggetto della competenza
per materia del G.d.P. sono caratterizzati dalla procedibilit a querela),
si connota di un carattere di assoluta eterogeneit rispetto a quella
attribuita ad esso dal Decreto Legge, la quale si esplica nellambito di una
categoria di controversie insorgenti tra la pubblica autorit nellesercizio
di funzioni pubblicistiche ed i privati, allinterno delle quali viene in
rilievo la categoria potere pubblico-soggezione e le cui situazioni non sono
nella disponibilit delle parti.
Ed irragionevole appare una simile attribuzione di competenza, destinata a
legittimare limmediato allontanamento dal territorio nazionale con il
necessario conseguente esercizio di poteri di coercizione della persona,
laddove si abbia a mente che al giudice di pace, nellambito della normativa
che ne delinea le funzioni in materia penale, non consentito infliggere
sanzioni che comportino un immediato potere di coazione fisica sulla
persona.
Con deferenza
Il Presidente
Oreste Dominioni