Onorevole Commissione Affari Costituzionali

del Senato della Repubblica

 

Oggetto: Osservazioni circa la conformit ai principi costituzionali della

normativa introdotta con D.L. 1 novembre 2007 n.181 in materia di

allontanamento dei cittadini comunitari dal territorio dello stato.

 

Al di l di ogni giudizio circa lopportunit politica e la ragionevolezza

delle norme contenute nel D.L. 1 novembre 2007 n.181, modificativo del

D.lgs. n.30 del 6 febbraio 2007, lUnione Camere Penali Italiane intende

sottoporre allesame della Commissione Affari Costituzionali taluni profili

di illegittimit costituzionale presenti nella normativa.

 

1) La genericit dei motivi imperativi di pubblica sicurezza

 

I motivi imperativi di pubblica sicurezza che legittimano limmediata

esecuzione da parte del Questore del provvedimento di allontanamento

adottato dal Prefetto sono cos definiti: quando il cittadino dellUnione o

un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto

comportamenti che compromettono la tutela della dignit umana e dei diritto

fondamentali della persona ovvero lincolumit pubblica, rendendo la sua

permanenza sul territorio nazionale incompatibile con lordinaria

 convivenza (art. 20 comma 7 ter D.Lgs. n.30/2007 come modificato dallart.

1, lett.e) del D.L. n.181/2007).

Lassoluta genericit di tali motivi e la discrezionalit (ai limiti dell

arbitrio) insiti nella formula normativa si pongono in palese contrasto con

la previsione dellart. 13 comma 3 della Costituzione, che legittima l

adozione di provvedimenti provvisori, limitativi della libert personale, da

parte dellautorit di pubblica sicurezza soltanto in casi eccezionali di

necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge.

Il principio costituzionale di tassativit, introdotto proprio in ragione

della eccezionalit dellattribuzione allautorit di pubblica sicurezza di

siffatti poteri, impone certamente che le ipotesi legittimanti un simile

eccezionale potere siano normativamente definite in maniera specifica,

dettagliata, ed ancorata a parametri certi. Cos per esempio nelle ipotesi

gi regolate dal D. Lgs. n.286/1998 allart. 13 comma 2, laddove lesercizio

in via provvisoria di poteri limitativi della libert personale vincolato

alla ricorrenza di fattispecie precisamente determinate e oggettivamente

verificabili.

 

 

2) La rilevanza del comportamento del familiare

 

Fra i motivi imperativi di pubblica sicurezza che legittimano limmediata

esecuzione del provvedimento di allontanamento il decreto legge attribuisce

rilevanza ai comportamenti tenuti dal familiare del soggetto

destinatario del provvedimento (art. 20 comma 7 ter D.Lgs. n.30/2007 come

modificato dallart. 1, lett.e) del D.L. n.181/2007).

 

Una simile previsione viola apertamente il principio di personalit

legittimante ogni compressione del bene primario della libert personale,

talch non possono darsi limitazioni di essa in ragione di comportamenti

tenuti da soggetti diversi dal destinatario del provvedimento di

allontanamento.

 

 

3) La mancanza di ogni vaglio giurisdizionale nelle ipotesi previste dai

commi 8 e 9 dellart. 20 del D.Lgs. n.30/2007

 

I commi 8 e 9 dellart. 20 prevedono che qualora il destinatario di un

provvedimento di allontanamento rientri nel territorio nazionale sia

nuovamente allontanato con provvedimento immediato; quando il medesimo si

trattenga nel territorio dello stato oltre il termine portato dalla

intimazione, il questore disponga lesecuzione immediata del provvedimento

di allontanamento dellinteressato dal territorio nazionale.

In entrambe le ipotesi limmediata esecuzione del provvedimento di

allontanamento, esercitabile tramite laccompagnamento coattivo alla

frontiera, non presidiata da alcun controllo giurisdizionale.

Si dar dunque lipotesi di soggetto che, colpito da un provvedimento di

allontanamento con termine per adempiere (privo dunque di qualsivoglia

garanzia di giurisdizionalit), venga poi nuovamente rintracciato sul

territorio nazionale e dunque accompagnato coattivamente alla frontiera,

senza che, neppure in questo caso, sia attivato un controllo

giurisdizionale.

Sul punto noto lorientamento della Corte Costituzionale, la quale,

pronunciatasi pi volte (fra le tante si vedano Corte Cost. n.151 del 2001 e

n.222 del 2004) in materia di legittimit costituzionale del D. Lgs.

286/1998, ha ritenuto che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera

investa la libert personale e pertanto richieda la piena operativit del

controllo giurisdizionale previsto dallart. 13 Cost.. In conseguenza di

tali pronunce lo stesso legislatore intervenuto sul testo sopra citato,

modificandolo nel senso di subordinare al pieno controllo giurisdizionale l

esecutivit del provvedimento di accompagnamento.

Consapevole di tale necessit la nuova normativa contempla, mediante il

richiamo allart. 13 comma 5 bis del D.Lgs. n.286/1998, il ricorso al

procedimento di convalida ivi previsto, ma si limita a rendere operativa

tale previsione nelle sole ipotesi previste dal comma 7 bis dellart.20.

Le ipotesi di accompagnamento immediato previste dai commi 8 e 9 dellart.

20 restano dunque prive di controllo giurisdizionale ed introducono pertanto

in capo alla autorit di pubblica sicurezza un potere di compressione della

libert personale (laccompagnamento alla frontiera) in aperta violazione

del dettato dellart. 13, comma 3, della Costituzione.

 

 

4) La irragionevolezza della attribuzione della competenza al Giudice di

Pace, contemplata dallart. 20, comma 7 bis, come modificato dallart. 1

lett. e) del D.L. 181/2007

 

Se vero che il giudice di pace autorit giudiziaria e dunque

astrattamente soddisfa i requisiti previsti dal dettato costituzionale, non

vi dubbio che lattribuzione a tale organo giudiziario dei poteri di

convalida del provvedimento immediatamente limitativo della libert

personale sia scelta assolutamente irragionevole (come gi lo era quella

operata con lart. 1 della Legge 12.11.2004 n.271, modificativa del D. Lgs.

n.286/1998) alla luce delle finalit sottostanti listituzione del giudice

di pace e lattribuzione ad esso di competenza in materia penale, nonch dei

limiti posti dalla normativa ai poteri sanzionatori esercitabili da tale

organo di giustizia.

Sotto il primo profilo non pu sottacersi come il giudice di pace nasca come

organo di composizione bonaria di conflitti fra privati e tale

caratteristica conservi anche laddove ad esso sia consentito lesercizio di

poteri giurisdizionali in materia penale. Un simile funzione, che permea il

ruolo di tale organo giudiziario (si consideri al riguardo non soltanto che

dinanzi al Giudice di Pace il legislatore ha previsto come obbligatorio il

tentativo di conciliazione, ma che tutti i delitti oggetto della competenza

per materia del G.d.P. sono caratterizzati dalla procedibilit a querela),

si connota di un carattere di assoluta eterogeneit rispetto a quella

attribuita ad esso dal Decreto Legge, la quale si esplica nellambito di una

categoria di controversie insorgenti tra la pubblica autorit nellesercizio

di funzioni pubblicistiche ed i privati, allinterno delle quali viene in

rilievo la categoria potere pubblico-soggezione e le cui situazioni non sono

nella disponibilit delle parti.

Ed irragionevole appare una simile attribuzione di competenza, destinata a

legittimare limmediato allontanamento dal territorio nazionale con il

necessario conseguente esercizio di poteri di coercizione della persona,

laddove si abbia a mente che al giudice di pace, nellambito della normativa

che ne delinea le funzioni in materia penale, non consentito infliggere

sanzioni che comportino un immediato potere di coazione fisica sulla

persona.

 

Con deferenza

 

Il Presidente

Oreste Dominioni