Avis juridique important
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
Mappa del sito | LexAlert | FAQ | Guida | Per contattarci | Collegamenti
Sentenza della Corte del 26 febbraio 1975.
Carmelo Angelo Bonsignore contro
Oberstadtdirektor der Stadt Kšln.
Domanda di pronuncia pregiudiziale:
Verwaltungsgericht Kšln - Germania.
Ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Causa 67-74.
raccolta della giurisprudenza 1975
pagina 00297
edizione speciale greca pagina 00111
edizione speciale portoghese pagina 00125
edizione speciale spagnola pagina 00137
edizione speciale svedese pagina 00455
edizione speciale finlandese pagina 00463
ES |
CS |
DA |
DE |
ET |
EL |
EN |
FR |
IT |
LV |
LT |
HU |
MT |
NL |
PL |
PT |
SK |
SL |
FI |
SV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Massima
Parti
Oggetto
della causa
Motivazione
della sentenza
Decisione
relativa alle spese
Dispositivo
++++
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - INTERPRETAZIONE
RESTRITTIVA - ATTENTATO ALL' ORDINE PUBBLICO NAZIONALE - CITTADINO DI UNO STATO
MEMBRO - ESPULSIONE - COMPORTAMENTO PERSONALE - PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE
GENERALE - DIVIETO
(
TRATTATO CEE, ARTT . 48 E 56; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221, ART . 3, NN .
1 E 2 )
LA DIRETTIVA N . 64/221 MIRA A COORDINARE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, TUTELA CONTEMPLATA DAGLI ARTT . 48-56 DEL TRATTATO, ONDE CONCILIARE L' APPLICAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITA E L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO, TRA I CITTADINI NAZIONALI E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
DATO CHE LE DEROGHE ALLE NORME RELATIVE ALLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COSTITUISCONO DELLE ECCEZIONI DA
INTERPRETARSI IN SENSO RESTRITTIVO, LA NOZIONE DI " COMPORTAMENTO PERSONALE
" STA A SIGNIFICARE CHE UN PROVVEDIMENTO D' ESPULSIONE PUO' VENIR ADOTTATO
SOLTANTO PER MINACCE ALL' ORDINE PUBBLICO ED ALLA PUBBLICA SICUREZZA CHE
POTREBBERO ESSERE POSTE IN ATTO DALL' INDIVIDUO NEI CUI CONFRONTI IL
PROCEDIMENTO STESSO E STATO EMANATO .
NE CONSEGUE CHE L' ART . 3, NN . 1 E 2, DELLA
DIRETTIVA N . 64/221, OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO,
QUALORA QUESTO PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI
STRANIERI, CIOE QUALORA ESSO SIA FONDATO SU CONSIDERAZIONI DI "
PREVENZIONE GENERALE ".
NEL PROCEDIMENTO 67-74,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA
PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE,
DAL " VERWALTUNGSGERICHT " ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI COLONIA,
NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA :
CARMELO ANGELO BONSIGNORE, OPERAIO NEL SETTORE
CHIMICO, RESIDENTE IN COLONIA,
E
" OBERSTADTDIREKTOR " ( CAPO DELL'
AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE ) DELLA CITTA DI COLONIA, CON L' INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COLONIA,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART .
3, NN . 1 E 2, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964, N . 64/221
" PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL
TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE
PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ",
1 CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1974, PERVENUTA IN
CANCELLERIA IL 14 SETTEMBRE SEGUENTE, IL " VERWALTUNGSGERICHT " (
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI COLONIA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA
DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE
DELL' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964, N .
64/221, " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL
TRASFERIMENTO ED IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE
PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA " ( GU DEL 4 . 4 .
1964, PAG . 850 ).
2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO
DI UN' AZIONE ESPERITA DA UN CITTADINO ITALIANO, RESIDENTE NELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, AVVERSO UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE, ADOTTATO NEI DI
LUI CONFRONTI DALLA COMPETENTE AUTORITA DI POLIZIA ( UFFICIO STRANIERI ), A
SEGUITO DI UNA CONDANNA SUBITA PER CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI ED
OMICIDIO COLPOSO . RISULTA DALL' ORDINANZA DI RIMESSIONE CHE L' ATTORE NELLA
CAUSA DI MERITO, ENTRATO ILLEGALMENTE IN POSSESSO DI UN' ARMA DA FUOCO, A
SEGUITO DELL' IMPRUDENTE MANEGGIO DELLA STESSA AVEVA FORTUITAMENTE PROVOCATO LA
MORTE DEL FRATELLO . PER QUESTO MOTIVO IL GIUDICE PENALE COMPETENTE LO
CONDANNAVA AD UN' AMMENDA PER CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE SULLA DETENZIONE DELLE
ARMI . ESSO LO DICHIARAVA INOLTRE RESPONSABILE DI OMICIDIO COLPOSO, SENZA
TUTTAVIA INFLIGGERGLI ALCUNA PENA, CONSIDERANDO CHE L' APPLICAZIONE DI UNA
PENA, DATE LE CIRCOSTANZE, SAREBBE APPARSA INOPPORTUNA, TENUTO CONTO IN
PARTICOLARE DELLA SOFFERENZA MORALE PATITA DALL' IMPUTATO PER LE CONSEGUENZE
DEL SUO ATTO COLPOSO .
3 A SEGUITO DELLA CONDANNA PENALE, LA COMPETENTE
AUTORITA DI POLIZIA HA EMANATO NEI CONFRONTI DELL' ATTORE UN PROVVEDIMENTO DI
ESPULSIONE, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI, 28
APRILE 1965 ( BUNDESGESETZBLATT TEIL I, PAG . 353 ) E DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1969, RELATIVA AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DI CITTADINI DI ALTRI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( BUNDESGESETZBLATT, TEIL I, PAG . 927
), ADOTTATA PER L' APPLICAZIONE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA
DIRETTIVA N . 64/221 .
4 IL " VERWALTUNGSGERICHT " DINANZI AL
QUALE E STATO IMPUGNATO TALE PROVVEDIMENTO, HA RITENUTO CHE, DATE LE
PARTICOLARI CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE, L' ESPULSIONE NON POTREBBE VENIR
GIUSTIFICATA DA MOTIVI DI " PREVENZIONE SPECIFICA " BASATI SUI FATTI
CHE HANNO DATO LUOGO ALLA CONDANNA PENALE O SUL COMPORTAMENTO, ATTUALE E
FUTURO, DELL' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE . ESSO SOSTIENE INOLTRE CHE IL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO POTREBBE ESSERE EVENTUALMENTE GIUSTIFICATO SOLO DA
MOTIVI DI " PREVENZIONE GENERALE " FATTI VALERE TANTO DALLA
COMPETENTE AUTORITA DI POLIZIA, QUANTO DAL PUBBLICO MINISTERO, ED INERENTI ALL'
EFFETTO DISUASIVO CHE DEVE SUSCITARE NELL' AMBIENTE DEGLI IMMIGRATI, DI FRONTE
AD UNA RECRUDESCENZA DELLA VIOLENZA NEI GRANDI CENTRI URBANI, L' ESPULSIONE DI
UNO STRANIERO TROVATO IN POSSESSO ILLEGALE DI UN' ARMA .
DETTO TRIBUNALE, DOVENDO APPLICARE LE DISPOSIZIONI
DI LEGGE - IN PARTICOLARE IL PAR 12 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1969 - ADOTTATE PER
L' ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA DELLA COMUNITA, RITIENE NECESSARIO CHE LA CORTE
SI PRONUNCI SULL' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DI QUESTA
DIRETTIVA, ONDE GARANTIRE ALLA LEGGE NAZIONALE UN' APPLICAZIONE CONFORME AL
DIRITTO COMUNITARIO .
COSI' STANDO LE COSE, IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HA
SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE DUE QUESTIONI COSI' FORMULATE :
1 . SE L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO CEE 25 FEBBRAIO 1974, N . 64/221/CEE " PER IL COORDINAMENTO DEI
PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI
STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E
DI SANITA PUBBLICA " ( GU DELLE CC.EE . DEL 4 APRILE 1964, PAG . 850 )
VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO DI UNO STATO
MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE DAL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NON PUO'
AVERE COME FINE DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI DAL COMMETTERE REATI DELLA STESSA
INDOLE DI QUELLI CONTESTATI ALLA PERSONA ESPULSA OVVERO ALTRE INFRAZIONI DELL'
ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( PREVENZIONE GENERALE ).
2 . SE IL SUDDETTO ARTICOLO DELLA DIRETTIVA NON
IMPLICHI CHE SI PUO' ALLONTANARE DAL TERRITORIO DELLO STATO IL CITTADINO DI UN
ALTRO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE SOLTANTO QUALORA VI SIANO FONDATI
MOTIVI DI RITENERE CHE DETTO CITTADINO STRANIERO, CONDANNATO PER UN DETERMINATO
REATO, SARA RECIDIVO O COMUNQUE VIOLERA L' ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA
PUBBLICA DI UNO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE ( PREVENZIONE SPECIFICA ).
5 A TERMINI DELL' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA
DIRETTIVA N . 64/221, " I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA
SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO
PERSONALE DELL' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE ESSI SONO APPLICATI " E "
LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO' AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE L'
ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI ". TALI DISPOSIZIONI VANNO INTERPRETATE
ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA, CHE MIRA IN PARTICOLARE A COORDINARE
I PROVVEDIMENTI MIRANTI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA
PUBBLICA, TUTELA CONTEMPLATA DAGLI ARTT . 48-56 DEL TRATTATO, ONDE CONCILIARE
L' APPLICAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITA E L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI
DISCRIMINAZIONE, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO, TRA I CITTADINI
NAZIONALI E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
6 IN QUESTA PROSPETTIVA, DA UNA DISAMINA DELL' ART .
3 DELLA DIRETTIVA RISULTA CHE NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE, NEI
CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA, PER QUANTO CONCERNE
I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA
SICUREZZA, I MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO, COME PURE RISULTA FRA L'
ALTRO DA UNA DISAMINA DEL N . 1, IN FORZA DEL QUALE E " ESCLUSIVAMENTE
" DETERMINANTE IL " COMPORTAMENTO PERSONALE " DI COLORO NEI CUI
CONFRONTI I PROVVEDIMENTI VENGONO APPLICATI .
DATO CHE LE DEROGHE ALLE NORME RELATIVE ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COSTITUISCONO DELLE ECCEZIONI DA INTERPRETARSI IN
SENSO RESTRITTIVO, LA NOZIONE DI " COMPORTAMENTO PERSONALE " STA A
SIGNIFICARE CHE UN PROVVEDIMENTO D' ESPULSIONE PUO' VENIR ADOTTATO SOLTANTO PER
MINACCE ALL' ORDINE PUBBLICO ED ALLA PUBBLICA SICUREZZA CHE POTREBBERO ESSERE
POSTE IN ATTO DALL' INDIVIDUO NEI CUI CONFRONTI IL PROCEDIMENTO STESSO E STATO
EMANATO .
7 LE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE VANNO
QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221
OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA QUESTO
PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI, CIOE
QUALORA ESSO SIA FONDATO, SECONDO I TERMINI USATI DAL GIUDICE A QUO, SU
CONSIDERAZIONI DI " PREVENZIONE GENERALE ".
8 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO
OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI
DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO
NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COLONIA,
CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL "
VERWALTUNGSGERICHT " DI COLONIA, CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1974, AFFERMA PER
DIRITTO :
L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
25 FEBBRAIO 1964, N . 64/221, " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI
SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI,
GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA
PUBBLICA " OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO,
QUALORA QUESTO PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI
STRANIERI .