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61974J0067

Sentenza della Corte del 26 febbraio 1975.

Carmelo Angelo Bonsignore contro Oberstadtdirektor der Stadt Kšln.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Kšln - Germania.

Ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Causa 67-74.

  raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 00297
  edizione speciale greca pagina 00111
  edizione speciale portoghese pagina 00125
  edizione speciale spagnola pagina 00137
  edizione speciale svedese pagina 00455
  edizione speciale finlandese pagina 00463

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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

 

++++

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - PARITA DI TRATTAMENTO - DEROGHE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - ATTENTATO ALL' ORDINE PUBBLICO NAZIONALE - CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO - ESPULSIONE - COMPORTAMENTO PERSONALE - PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE GENERALE - DIVIETO

( TRATTATO CEE, ARTT . 48 E 56; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221, ART . 3, NN . 1 E 2 )

Massima

 

LA DIRETTIVA N . 64/221 MIRA A COORDINARE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, TUTELA CONTEMPLATA DAGLI ARTT . 48-56 DEL TRATTATO, ONDE CONCILIARE L' APPLICAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITA E L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO, TRA I CITTADINI NAZIONALI E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

DATO CHE LE DEROGHE ALLE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COSTITUISCONO DELLE ECCEZIONI DA INTERPRETARSI IN SENSO RESTRITTIVO, LA NOZIONE DI " COMPORTAMENTO PERSONALE " STA A SIGNIFICARE CHE UN PROVVEDIMENTO D' ESPULSIONE PUO' VENIR ADOTTATO SOLTANTO PER MINACCE ALL' ORDINE PUBBLICO ED ALLA PUBBLICA SICUREZZA CHE POTREBBERO ESSERE POSTE IN ATTO DALL' INDIVIDUO NEI CUI CONFRONTI IL PROCEDIMENTO STESSO E STATO EMANATO .

NE CONSEGUE CHE L' ART . 3, NN . 1 E 2, DELLA DIRETTIVA N . 64/221, OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA QUESTO PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI, CIOE QUALORA ESSO SIA FONDATO SU CONSIDERAZIONI DI " PREVENZIONE GENERALE ".

Parti

 

NEL PROCEDIMENTO 67-74,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL " VERWALTUNGSGERICHT " ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI COLONIA, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA :

CARMELO ANGELO BONSIGNORE, OPERAIO NEL SETTORE CHIMICO, RESIDENTE IN COLONIA,

E

" OBERSTADTDIREKTOR " ( CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE ) DELLA CITTA DI COLONIA, CON L' INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COLONIA,

Oggetto della causa

 

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 3, NN . 1 E 2, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964, N . 64/221 " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ",

Motivazione della sentenza

 

1 CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 14 SETTEMBRE SEGUENTE, IL " VERWALTUNGSGERICHT " ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI COLONIA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI RELATIVE ALL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964, N . 64/221, " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO ED IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA " ( GU DEL 4 . 4 . 1964, PAG . 850 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UN' AZIONE ESPERITA DA UN CITTADINO ITALIANO, RESIDENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AVVERSO UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE, ADOTTATO NEI DI LUI CONFRONTI DALLA COMPETENTE AUTORITA DI POLIZIA ( UFFICIO STRANIERI ), A SEGUITO DI UNA CONDANNA SUBITA PER CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE SULLE ARMI ED OMICIDIO COLPOSO . RISULTA DALL' ORDINANZA DI RIMESSIONE CHE L' ATTORE NELLA CAUSA DI MERITO, ENTRATO ILLEGALMENTE IN POSSESSO DI UN' ARMA DA FUOCO, A SEGUITO DELL' IMPRUDENTE MANEGGIO DELLA STESSA AVEVA FORTUITAMENTE PROVOCATO LA MORTE DEL FRATELLO . PER QUESTO MOTIVO IL GIUDICE PENALE COMPETENTE LO CONDANNAVA AD UN' AMMENDA PER CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE SULLA DETENZIONE DELLE ARMI . ESSO LO DICHIARAVA INOLTRE RESPONSABILE DI OMICIDIO COLPOSO, SENZA TUTTAVIA INFLIGGERGLI ALCUNA PENA, CONSIDERANDO CHE L' APPLICAZIONE DI UNA PENA, DATE LE CIRCOSTANZE, SAREBBE APPARSA INOPPORTUNA, TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLA SOFFERENZA MORALE PATITA DALL' IMPUTATO PER LE CONSEGUENZE DEL SUO ATTO COLPOSO .

3 A SEGUITO DELLA CONDANNA PENALE, LA COMPETENTE AUTORITA DI POLIZIA HA EMANATO NEI CONFRONTI DELL' ATTORE UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI, 28 APRILE 1965 ( BUNDESGESETZBLATT TEIL I, PAG . 353 ) E DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1969, RELATIVA AL TRASFERIMENTO ED AL SOGGIORNO DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( BUNDESGESETZBLATT, TEIL I, PAG . 927 ), ADOTTATA PER L' APPLICAZIONE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

4 IL " VERWALTUNGSGERICHT " DINANZI AL QUALE E STATO IMPUGNATO TALE PROVVEDIMENTO, HA RITENUTO CHE, DATE LE PARTICOLARI CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE, L' ESPULSIONE NON POTREBBE VENIR GIUSTIFICATA DA MOTIVI DI " PREVENZIONE SPECIFICA " BASATI SUI FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA CONDANNA PENALE O SUL COMPORTAMENTO, ATTUALE E FUTURO, DELL' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE . ESSO SOSTIENE INOLTRE CHE IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO POTREBBE ESSERE EVENTUALMENTE GIUSTIFICATO SOLO DA MOTIVI DI " PREVENZIONE GENERALE " FATTI VALERE TANTO DALLA COMPETENTE AUTORITA DI POLIZIA, QUANTO DAL PUBBLICO MINISTERO, ED INERENTI ALL' EFFETTO DISUASIVO CHE DEVE SUSCITARE NELL' AMBIENTE DEGLI IMMIGRATI, DI FRONTE AD UNA RECRUDESCENZA DELLA VIOLENZA NEI GRANDI CENTRI URBANI, L' ESPULSIONE DI UNO STRANIERO TROVATO IN POSSESSO ILLEGALE DI UN' ARMA .

DETTO TRIBUNALE, DOVENDO APPLICARE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE - IN PARTICOLARE IL PAR 12 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1969 - ADOTTATE PER L' ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA DELLA COMUNITA, RITIENE NECESSARIO CHE LA CORTE SI PRONUNCI SULL' INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CORRISPONDENTI DI QUESTA DIRETTIVA, ONDE GARANTIRE ALLA LEGGE NAZIONALE UN' APPLICAZIONE CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO .

COSI' STANDO LE COSE, IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE DUE QUESTIONI COSI' FORMULATE :

1 . SE L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 25 FEBBRAIO 1974, N . 64/221/CEE " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA " ( GU DELLE CC.EE . DEL 4 APRILE 1964, PAG . 850 ) VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE DAL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NON PUO' AVERE COME FINE DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI DAL COMMETTERE REATI DELLA STESSA INDOLE DI QUELLI CONTESTATI ALLA PERSONA ESPULSA OVVERO ALTRE INFRAZIONI DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( PREVENZIONE GENERALE ).

2 . SE IL SUDDETTO ARTICOLO DELLA DIRETTIVA NON IMPLICHI CHE SI PUO' ALLONTANARE DAL TERRITORIO DELLO STATO IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE SOLTANTO QUALORA VI SIANO FONDATI MOTIVI DI RITENERE CHE DETTO CITTADINO STRANIERO, CONDANNATO PER UN DETERMINATO REATO, SARA RECIDIVO O COMUNQUE VIOLERA L' ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA PUBBLICA DI UNO STATO MEMBRO DELLE COMUNITA EUROPEE ( PREVENZIONE SPECIFICA ).

5 A TERMINI DELL' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221, " I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE ESSI SONO APPLICATI " E " LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO' AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE L' ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI ". TALI DISPOSIZIONI VANNO INTERPRETATE ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA, CHE MIRA IN PARTICOLARE A COORDINARE I PROVVEDIMENTI MIRANTI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, TUTELA CONTEMPLATA DAGLI ARTT . 48-56 DEL TRATTATO, ONDE CONCILIARE L' APPLICAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITA E L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO, TRA I CITTADINI NAZIONALI E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

6 IN QUESTA PROSPETTIVA, DA UNA DISAMINA DELL' ART . 3 DELLA DIRETTIVA RISULTA CHE NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE, NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA, PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA, I MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO, COME PURE RISULTA FRA L' ALTRO DA UNA DISAMINA DEL N . 1, IN FORZA DEL QUALE E " ESCLUSIVAMENTE " DETERMINANTE IL " COMPORTAMENTO PERSONALE " DI COLORO NEI CUI CONFRONTI I PROVVEDIMENTI VENGONO APPLICATI .

DATO CHE LE DEROGHE ALLE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE COSTITUISCONO DELLE ECCEZIONI DA INTERPRETARSI IN SENSO RESTRITTIVO, LA NOZIONE DI " COMPORTAMENTO PERSONALE " STA A SIGNIFICARE CHE UN PROVVEDIMENTO D' ESPULSIONE PUO' VENIR ADOTTATO SOLTANTO PER MINACCE ALL' ORDINE PUBBLICO ED ALLA PUBBLICA SICUREZZA CHE POTREBBERO ESSERE POSTE IN ATTO DALL' INDIVIDUO NEI CUI CONFRONTI IL PROCEDIMENTO STESSO E STATO EMANATO .

7 LE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA QUESTO PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI, CIOE QUALORA ESSO SIA FONDATO, SECONDO I TERMINI USATI DAL GIUDICE A QUO, SU CONSIDERAZIONI DI " PREVENZIONE GENERALE ".

Decisione relativa alle spese

 

8 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI COLONIA, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo

 

LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE DAL " VERWALTUNGSGERICHT " DI COLONIA, CON ORDINANZA 30 LUGLIO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

L' ART . 3, NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964, N . 64/221, " PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA " OSTA ALL' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA QUESTO PROVVEDIMENTO VENGA ADOTTATO NELL' INTENTO DI DISSUADERE ALTRI STRANIERI .