Ric. n.1773/2007                                                         Sent.n.3367/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso  di Deposito

del

a norma dellart. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con lintervento dei signori magistrati:

     Angelo De Zotti                  Presidente                                                   

    Rita De Piero                                  Consigliere, relatore         

    Angelo Gabbricci               Consigliere

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1773/2007, proposto da ---   omissis   ---, rappresentato e difeso dallavv. Stefano Azzari, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellart. 33 del R.D. 26.3.24 n. 1054;

CONTRO

    lAmministrazione dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

    del provvedimento Cat. A.12/2007- Imm. (rb) n. 172, emesso dal Questore di Treviso, in data 20.7.2007, notificato in data 24.7.2007, con cui stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per motivi di lavoro subordinato;

     visto il ricorso, notificato il 20 settembre 2007 e depositato presso la Segreteria il 28 settembre 2007, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito, alludienza camerale del 10 ottobre 2007 (relatore il consigliere De Piero), lavv. Azzari, per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso delludienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, allesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. - il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, ha presentato documentazione falsa, avendo a suo tempo dichiarato - quanto al requisito dellattivit lavorativa - di prestare la propria attivit alle dipendenze della Ditta ---   omissis   --- di Villorba (TV). Allo stato, la Ditta di cui trattasi risulta indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per aver fornito a diversi cittadini extracomunitari documentazione falsamente attestante lesistenza di un rapporto di lavoro, al fine di consentirne la legalizzazione; ed il ricorrente stato deferito allA.G. per il reato di cui allart. 5, comma 8, del D.Lg. 286/98 (contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno);  per tale reato, peraltro, a tuttoggi, non essere stata emessa nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna, anche non definitiva.

2. - Queste circostanze, ad avviso del Collegio, non precludono allAmministrazione di assumere provvedimenti amministrativi che presuppongano detta falsificazione, materiale od ideologica (che evidentemente altro dalla responsabilit penale per la falsificazione stessa), purch venga fornita unadeguata giustificazione dei motivi per cui si sia ritenuta ed accertata - nel caso concreto - lesistenza del falso medesimo.

3. - Ci posto, va peraltro rilevato che, come questo Tribunale ha gi avuto modo di stabilire nella sentenza n. 2588/07, la mera produzione di documentazione falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove linteressato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto - nel periodo di riferimento - adeguato e lecito reddito), non viceversa sufficiente per denegare - in presenza di determinate condizioni, che verranno di prosieguo esposte - il rinnovo del permesso di soggiorno medesimo.

Detto diniego, infatti, non pu farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui allart. 5, comma 8 bis,  del D.Lg. 286/98 che la norma penale incriminatrice (senza immediata valenza amministrativa); n dallart. 4, comma 2, (che dispone che la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, l'inammissibilit della domanda) in quanto trattasi di norma (introdotta con la riforma di cui alla L. 189/02) di natura sanzionatoria (quindi a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di ingresso, cui non pare potersi attribuire portata generale, applicabile anche al rinnovo, in presenza di tali convergenti indici di specialit.

Lo stesso deve dirsi della previsione di automatica decadenza di cui allart. 2, comma 2, del D.P.R. 394/99, riferito espressamente ai soli stati, fatti e qualit personalidocumentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero.

4. - Ci posto, in mancanza di una condanna penale, lunica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (salvo, in casi del tutto particolari, che ci possa costituire, in uno con ulteriori elementi di fatto,  indice di pericolosit sociale), che la stessa documentazione inutilizzabile: sicch, se determinante, ne segue che lo straniero, il quale lha prodotta, non ha documentato il possesso dei requisiti (in specie di reddito) per ottenere il beneficio, almeno nel momento in cui la domanda stessa stata presentata.

5. - Tuttavia, se vero che lo svolgimento di attivit lavorativa da cui derivino leciti mezzi di sussistenza va prioritariamente riferito al momento in cui viene chiesto il rinnovo del permesso, altrettanto vero che, secondo consolidata giurisprudenza (anche della Sezione, a sua volta derivante da quella della Suprema Corte), bisogna anche tener conto - ex art. 5, V comma, dello stesso D.Lg. 286/98 - degli elementi sopraggiunti.

La valutazione dei requisiti, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, infatti, non va riferita solo al momento in cui lo straniero ha presentato la sua domanda, bens anche a quello in cui l'Autorit amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero (Cass., 3 febbraio 2006, n. 2417).

6. - Nella fattispecie, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento - notificato il 5.12.06 - per la reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, lodierno ricorrente ha trasmesso allAmministrazione  una memoria, con documenti, da cui si evince che lo stesso  ha iniziato a prestare attivit lavorativa  alle dipendenze di ---   omissis   --- dal 23.10.06, con contratto a termine per somministrazione di lavoro (ex art. 20 D.Lg. 276/03). Successivamente, listante ha ininterrottamente (e senza soluzione di continuit) lavorato con la medesima Societ, con contratti a termine regolarmente rinnovati. Questi fatti documentati, a parere del Collegio, avrebbero dovuto condurre la P.A. a verificare se (a prescindere da quanto falsamente attestato) fossero effettivamente sopraggiunti quei nuovi elementi che  consentono il rilascio del permesso di soggiorno, ex art. 5, comma 5, del T.U. 286/98.

7. -  Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dellobbligo, per lAmministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto degli elementi offerti dallinteressato nel corso del procedimento.

8. - La relativa novit della questione induce a disporre lintegrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per leffetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2007.

Il Presidente                                                                            lEstensore

 

Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..n.

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione