D. LGS. 286/1998
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati
come stranieri.
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono
fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere.
Art.2
(Diritti
e doveri dello straniero)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2;
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione.
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24
giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani.
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci
non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di
essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina
del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libert personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini
degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o
limitare le immigrazioni clandestine.
9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allĠosservanza
degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
ÒArticolo 2-bis
(Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio)
1. EĠ istituito
il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ
2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo
tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunit e delle
politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivit produttive,
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
allĠattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui allĠarticolo 3, comma 1.
4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.
3
(Politiche
migratorie)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e
nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il
documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2.
Il documento programmatico indica
le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli
altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altres le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge.
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi
di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit
e delle identit culturali delle
persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre
dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per lĠanno precedente.
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana.
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto
con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di Consigli
territoriali per lĠimmigrazione,
in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e
di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO
Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del
visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilit penali, lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera.
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi
per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ
sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Lo
straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
4.
LĠingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a
norme comunitarie.
5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore.
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7.
L'ingresso comunque subordinato
al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento
di attuazione.
Art.
5
(Permesso
di soggiorno)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di
validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso di
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente
ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di
emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di
culto nonch ai soggiorni in case
di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto dĠingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) (É);
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il
permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) (É);
e) superiore
alle necessit specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
3-bis. Il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non pu superare:
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno.
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di
due anni.
3-ter. Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla
base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il
visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero
dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento nellĠarchivio
previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellĠinterno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo
29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,
si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di
cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il
soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea
ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600
mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante
lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identit e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque
contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno,
un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,
di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne
un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da
un pubblico ufficiale.
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico.
Articolo
5 bis
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide,
contiene (É):
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a)
e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto
in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore
di lavoro o dove avr luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.
Art.
6
(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148)
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione.
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative
a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a
sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da lavoro o
da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per mezzo
della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli
stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo
della forza pubblica.
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit
da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art.
7
(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro)
(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, (...) ovvero cede allo stesso la propriet
o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza.
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle dello
straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione dovuta .
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.
Art.
8
(Disposizioni
particolari)
(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art.
9
(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)
1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in
corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai
familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria
accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta;
d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione;
e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla
convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in
relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai
delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini
dellĠadozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata
del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente
dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato:
a) se stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa
comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle
lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit di cui
al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a
tre anni.
9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.
155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet dellĠinteressato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con
il Paese di origine.
12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo pu:
a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non richiesta
la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.;
c) usufruire
delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle
relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso
lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale
pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare
alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente
normativa.
13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso
da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un
pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Art. 9-bis
(Stranieri in possesso di un
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro
Stato membro)
1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso di
validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi, al fine di:
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di
cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione;
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa;
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno.
2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno secondo
le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del soggiornante
di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3.
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22.
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza
dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in
relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai
delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. NellĠadottare il
provvedimento si tiene conto dellĠet dellĠinteressato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per
lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali
nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento di
espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento
effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo
3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione adottata
sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea.
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio
informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno
CE per soggiornati di lungo periodo.
CAPO
II
CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED
ESPULSIONE
Art.
10
(Respingimento)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato.
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allĠingresso o subito dopo;
b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso.
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera.
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza.
Art.
11
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali .
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di coordinamento
tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e
le autorit europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai
sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre
1993, n. 388.
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e
sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004
e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano.
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina
dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005,
alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili
ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno
della zona di transito.
Art.
12
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave
reato, chiunque in violazione
delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a
procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto
anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con
la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. (...)
3-bis. Le
pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui
ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena
risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione
o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch dallĠarticolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,Ò.
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e'
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit
dello straniero o nellĠambito
delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre,
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno
degli stranieri trasportati. Nei casi pi gravi
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana
inerenti allĠattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine,
disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e
nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale
regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e
di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e
delle ispezioni redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono
i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza
delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile
o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo
nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ.
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo
di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della
Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo.
Art.
13
(Espulsione
amministrativa)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero:
a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;
b)
si trattenuto nel territorio dello Stato in assenza
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato
revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne
stato chiesto il rinnovo;
c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e
b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le
modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo
14.
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la
misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5,
del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3.
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide
sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento
immediatamente comunicato al questore.
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima
ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.
3
sexies. (...)
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5.
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da
pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione
contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera
dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano le disposizioni di cui
al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui
allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non
osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal
territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore
entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.
6.
(É).
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14,
nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione,
sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalit di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in
cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche
personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero
ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo
straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato
dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonch ove necessario, da un interprete.
9.
(É).
10
(É).
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero
espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con
la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai
sensi dell'articolo 29.
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione
da uno a cinque anni.
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia.
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu
adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.
Art.
l3-bis
(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di
pace fissa l'udienza in camera di consiglio
con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini
e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento.
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma
4.
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.
Art.
14
(Esecuzione
dellĠespulsione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo
e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza
del centro di permanenza temporanea ed assistenza di
cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e
della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5 bis. Quando
non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza
temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5 ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata disposta
per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da sei
mesi ad un anno se lĠespulsione stata disposta percheĠ il permesso di
soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,
che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione da uno a quattro anni.
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura.
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri.
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni
con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
Art.
15
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lĠesecuzione dellĠespulsione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lĠespulsione
dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
Art.
16
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellĠarticolo
14, comma 1, del presente testo unico,
pu sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita dal
questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui
allĠarticolo 13, comma 4.
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore
nel massimo a due anni.
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente.
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto.
6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma 5
il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
8.
La pena estinta alla scadenza del termine di dieci
anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero
non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo
stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena.
9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19.
Art.17
(Diritto di difesa)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a
procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua
presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del difensore.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO
Art.
18
(Soggiorno
per motivi di protezione sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,
il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il
parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata
di sei mesi e pu essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale,
o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, lĠinteressato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere
altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato
prova concreta di partecipazione a
un programma di assistenza e integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che
si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo.
7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.
Art.19
(Divieti
di espulsione e di respingimento)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo
9;
c) degli
stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalit italiana;
d) delle
donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Art.
20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente
testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi non
appartenenti allĠUnione Europea.
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO
III
DISCIPLINA
DEL LAVORO
Art.
21
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e
art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di
cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote
i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati
che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale
quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno
e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione.
NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro dei paesi di provenienza.
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro.
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo.
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta delle liste, per il successivo inoltro
agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro
degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano
fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero
lĠapprovazione di domande di enti
pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per
altri Paesi.
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dallĠanno 1998.
Art.
22
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11
legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui
ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione
lavorativa:
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero;
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone
iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche
per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente
una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto
dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautorit consolare
competente ed al centro per lĠimpiego competente.
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a
2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione competente il
prefetto.
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato
di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base
a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario
competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per
lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste
di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
punito con lĠarresto da tre mesi
ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per
ogni lavoratore impiegato.
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335. (...)
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attivit di lavoro in Italia.
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 23
(Titoli
di prelazione)
1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata:
a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato;
b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1.
Art.
24
(Lavoro
stagionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit
previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
lĠimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale
disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma
3.
2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo
di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
allĠaccoglienza..
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito
ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12.
Art.
25
(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit :
a) assicurazione
per lĠinvalidit, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione
contro le malattie;
d) assicurazione
di maternit.
2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45.
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2.
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri
sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit lavorativa.
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art.
26
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani,
o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea.
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellĠautorit competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dellĠautorizzazione o della
licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere.
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É).
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in
vigore per lĠItalia.
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione.
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del
rilascio.
7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno
dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
Art.
27
(Ingresso
per lavoro in casi particolari)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per
ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti
o personale altamente specializzato di
societ aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che
abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellĠUnione
europea;
b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o unĠattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori
e interpreti;
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare
lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di
attuazione;
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto
di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto
delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l)
lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;
m)
personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;
n)
ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o)
artisti
da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellĠambito
di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p)
stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva
professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91;
q)
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r)
persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate Òalla pariÓ;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte
del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato
membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione
e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit.
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti.
5 bis. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e
del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale
dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
Art. 27-bis
(Ingresso e soggiorno per volontariato)
1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro
il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli
stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del
presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i
30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio
di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi
di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro
per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove
necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda
la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione
della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno
del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio
di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per
le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano
stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente
per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello,
acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi
all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza
dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali
e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del
nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di
norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base
di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il
permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del
programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne'
convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata
superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo
9-bis.
TITOLO
IV
DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art.
28
(Diritto
all'unit familiare)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi
familiari.
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione
Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle pi favorevoli
del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176.
Art.29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge
(...);
b) figli
minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
(...), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del
loro stato di salute;
d) genitori
a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di
origine o di provenienza.
d) (...)
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento.
I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:
a) di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei
requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria
locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di et inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento
di due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni
caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno
sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile
attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit
di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
(...)
5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a quanto
previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore,
rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il
minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivit lavorativa ma
non pu essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo
sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza
dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio nazionale, di
cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lĠesistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di
diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il
quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana,
della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
et o lo stato di salute.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il matrimonio
o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la
sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20;
c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6.
Art.
29-bis
Ricongiungimento
familiare dei rifugiati
1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari
e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano, in tal
caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3.
2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti
rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto
ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti
probatori
3.
Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lĠingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado.
Art.30
(Permesso
di soggiorno per motivi familiari)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b)
agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani
o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti;
c)
al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in
Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il
genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale secondo la
legge italiana.
1-bis. Il
permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita lĠeffettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il
permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato
di soggiornare nel territorio dello Stato.
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di
lavoro.
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo.
4.
(...)
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno
pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.
Art.
31
(Disposizioni
a favore dei minori)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di
uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la
pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole.
LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione.
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che
si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che
ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di
un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal
Tribunale per i minorenni.
Art.
32
(Disposizioni
concernenti minori affidati
al
compimento della maggiore et)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui allĠarticolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul territorio nazionale
da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni,
ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla
legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.
Art. 33
(Comitato
per i minori stranieri )
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivit delle
amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia,
del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e da
due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti
la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono
stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed
il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri (É)in eta'
superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane,
nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli
enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1
con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.
3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art.
34
(Assistenza
per gli stranieri
iscritti
al Servizio sanitario nazionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata in
Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale :
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato
fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nellĠanno precedente in Italia e allĠestero.
L'ammontare del contributo determinato con decreto del Ministro della sanit
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta:
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio ;
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo
europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo le
modalit previsti dal decreto di cui al comma 3.
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico.
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste
dal regolamento di attuazione.
Art.
35
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri
non
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono
essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le
tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallĠItalia.
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le
norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con
le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del
decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini
italiani ;
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli
interventi di profilassi internazionale;
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani.
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni
con il cittadino italiano.
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art.
36
(Ingresso
e soggiorno per cure mediche)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch
documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per lĠaccompagnatore
e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate.
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE
E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art.
37
(Attivit
professionali)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, consentita, in
deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono
usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai
corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in
Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione.
4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento retributivo
e previdenziale con i cittadini italiani.
Art.
38
(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36)
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunit scolastica.
2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e
dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed iniziative
per lĠapprendimento della lingua italiana.
3.
La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla
realizzazione di attivit interculturali comuni.
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata,
anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli
interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) lĠaccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;
b) la
realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dellĠobbligo ;
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore ;
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia.
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione:
a) delle
modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei
paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e
delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche
con lĠausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei
criteri per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;
d) dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art.
39
(Accesso
ai corsi delle universit)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi per
il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e
il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al presente
articolo.
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza.
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :
a)
gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso
e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit
di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad
un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto
ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di
lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale
permesso;
c)
lĠerogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da
anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocit;
d)
i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dellĠuniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e)
la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere allĠistruzione universitaria in Italia;
f)
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero.
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti allĠestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per
lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta giorni.
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per
studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto
iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore,
puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza
necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o
per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i
requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e
qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi
di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha
svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da
svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia'
svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
5.
é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari
e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per
studio.
Art. 39-bis
(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale)
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini
stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto
del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli
affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero
dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA
SOCIALE
Art.
40
(Centri
di accoglienza. Accesso allĠabitazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. (É)
1-bis. LĠaccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia.
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e lĠinserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e
strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel
territorio in cui vive lo straniero.
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nellĠattesa del
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5.
(...)
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e
al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione.
Art.
41
(Assistenza
sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO
IV
DIPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE
MIGRATORIE
Art.
42
(Misure
di integrazione sociale)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2)
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono:
a) le
attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti
nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la
diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in
particolare riguardante i loro diritti
e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo,
nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dellĠimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei
Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie
strutture di stranieri, titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due
anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;
e) lĠorganizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori
degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1
istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge.
4.
Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli
immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch dellĠesame delle problematiche
relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro;
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e
delle pari opportunit;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro (CNEL);
g
bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente.
6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle
eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica
amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti
organi.
Art.
43
(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il
godimento o lĠesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle
libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica.
2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessit che nellĠesercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque
imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit;
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire
lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia,
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit;
e) il
datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente allĠadozione
di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dellĠattivit lavorativa.
3.
Il presente articolo e lĠarticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellĠUnione europea presenti in
Italia.
Art.
44
(Azione
civile contro la discriminazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce
una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il
giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,
nella cancelleria del tribunale in composizione
monocratica del luogo di domicilio dellĠistante.
3.
Il tribunale in composizione monocratica,
sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4.
Il tribunale in composizione monocratica provvede
con ordinanza allĠaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5.
Nei casi di urgenza il tribunale in composizione
monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di
comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici
giorni, assegnando allĠistante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6.
Contro i provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
allĠarticolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu altres condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8.
Chiunque elude lĠesecuzione di provvedimenti del
tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di
cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale.
9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allĠassegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dellĠazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui allĠarticolo 2729, primo comma, del codice civile.
10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza
che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo
43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o
enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellĠapplicazione
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Art.
45
(Fondo
nazionale per le politiche migratorie)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale
per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997,
in lire 58.000 milioni per lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno
1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dellĠarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che
sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lĠesame, lĠerogazione,
la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivit concernenti lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e
completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione e
di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma.
3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque
da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche
del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per lĠintero
ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1Ħ gennaio 2000.
Art.
46
(Commissione
per le politiche di integrazione)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la
commissione per le politiche di integrazione.
2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per lĠintegrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet
sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lĠorganizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu
affidare lĠeffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
allĠacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6.
Per lĠadempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO
VI
NORME
FINALI
Art.
47
(
Abrogazioni)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli
articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellĠart. 3;
c) il
comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) lĠarticolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;
c) lĠarticolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;
e) gli
articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3.
AllĠart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le
parole:
Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine
degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellĠambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ.
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo
V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art.
48
(Copertura
finanziaria)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1.
AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a)
quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto
a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
49
(Disposizioni finali e
transitorie)
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il
sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione
del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi
ivi indicati. Per gli anni
successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3,
comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza
dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano
le misure previste dal presente testo unico.
2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per
lĠanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allĠarticolo 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale
delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.