REPUBBLICA ITALIANA

N. 9717/2007               Reg. dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.                  Reg. ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater) 

ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2425/2006, proposto da POZO CUSANGUA Hector Manuel, nato a Tulcan (Ecuador) il 4.1.1969, rappresentato e difeso dallĠavv. Mario Antonio Angelelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Carso, n. 23;

contro

il MINISTERO dellĠINTERNO, in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

la QUESTURA di Roma, in persona del Questore pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per lĠannullamento

previa sospensiva:

-       del decreto del Questore di Roma del 24.11.2005, notificato al ricorrente il 22.12.2005, con il quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, avanzata in data 26.1.2005;

-       nonchŽ di ogni altro  connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione  in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore allĠudienza pubblica del 3 luglio 2007 il consigliere Renzo CONTI;

Uditi ai preliminari, lĠavv. Anna Novara, delegata dallĠavv. M. A. Angelelli, e lĠavv. dello Stato Massarelli per la Questura di Roma;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 15 febbraio 2006 e depositato il successivo 16 marzo, il ricorrente indicato in epigrafe espone:

-       di essere cittadino ecuadoregno, titolare del permesso di soggiorno n. A284980, con scadenza al 7.11.2004;

-       che in data 7.11.2004 si recava presso la Questura di Roma per inoltrare richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno;

-       che questĠultima, con lĠimpugnato decreto, respingeva la richiesta poichŽ lo straniero risultava giˆ essere in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ci˜ esposto, ha chiesto lĠannullamento del predetto decreto, previa sua sospensione, deducendo al riguardo il seguente articolato motivo, cos“ dallo stesso ricorrente paragrafato:

- eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dellĠart. 37, comma 6, del D.P.R. 394/1999; ingiustizia manifesta; violazione dellĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

Con il medesimo ricorso  stato, altres“, chiesto il risarcimento del danno che si assume subito in conseguenza dellĠimpugnato diniego.

Si  costituito per resistere il Ministero dellĠInterno, depositando gli atti del procedimento.

Con ordinanza collegiale n. 2138, pubblicata il 12.4.2006, la richiesta di sospensione dellĠatto impugnato  stata accolta ai fini del riesame dello stesso atto.

La causa  stata quindi chiamata e posta in decisione allĠudienza pubblica del 3 luglio 2007.

DIRITTO

Il ricorso  volto ad ottenere lĠannullamento del decreto del 24.11.2005 della Questura di Roma, con il quale  stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. A284980 con validitˆ fino al 7.11.2004, richiesto dal ricorrente il 26.1.2005,  nonchŽ il risarcimento del danno che si assume subito in conseguenza del richiamato provvedimento

LĠimpugnato decreto risulta adottato sul presupposto che lĠinteressato, che  stato giˆ in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione,  non ha prodotto un contratto di lavoro, ma unicamente una promessa di assunzione della Societˆ cooperativa ÒWorld TruckÓ.

Il ricorso, nella parte nella parte in cui si chiede lĠannullamento del decreto di diniego del permesso di soggiorno,   fondato - come giˆ anticipato con ordinanza collegiale cautelare n. 2138/2006 - in accoglimento dellĠassorbente motivo con il quale si contesta il citato presupposto sotto i profili della violazione di legge e del difetto di istruttoria, sullĠassunto che la Questura, in violazione dellĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, non avrebbe verificato che, nelle more del procedimento, erano sopraggiunti nuovi elementi che legittimavano il rilascio del richiesto rinnovo, rappresentati dal contratto di lavoro stipulato il 17.10.2005, erroneamente qualificato nel ricorso come promessa di assunzione.

Ai sensi della richiamata disposizione, infatti, il permesso di soggiorno, ovvero il suo rinnovo, possono essere rifiutati Ósempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabiliÓ.

Tale specifica previsione legislativa sulla rilevanza degli elementi sopravvenuti,  stata interpretata dalla giurisprudenza, richiamata dal ricorrente (cfr. Cass.Civ., I, 3.2.2006, n. 2417), condivisa dal Collegio, nel senso che la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rinnovo Òva riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autoritˆ amministrativa  chiamata a pronunciarsi. In altri termini occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attualiÓ.

Come emerge dagli atti depositati (v. docc. n. 6 di parte ricorrente), lo stesso  stato assunto, con contratto di lavoro a progetto dalla ÒCSS soc. coop. a r.l.Ó stipulato il 17.10.2005 e, quindi, in data anteriore a quella di adozione del provvedimento impugnato, per il periodo 17.10.2005/16.12.2005, successivamente prorogato al 31.12.2006.

Risulta, pertanto, dimostrata in atti lĠesistenza di un contratto di lavoro, quanto meno anteriormente alla data (24.11.2005) di adozione del provvedimento impugnato ed in corso di validitˆ alla medesima data.

A tale stregua, lĠimpugnato provvedimento risulta illegittimo per carenza di istruttoria e violazione del richiamato dellĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, non avendo lĠAmministrazione previamente verificato che, nelle more del procedimento, il ricorrente era comunque divenuto titolare di un contratto di lavoro, presupposto questo indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno da attesa occupazione.

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, lĠimpugnato decreto si palesa illegittimo.

Il ricorso, pertanto, nella parte in cui  rivolto ad ottenere lĠannullamento del predetto decreto deve essere accolto e, per lĠeffetto, va annullato lĠimpugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠAmministrazione.

Il medesimo ricorso, nella parte in cui si richiede il risarcimento del danno, che si assume subito in conseguenza della illegittimitˆ dellĠimpugnato decreto - rispetto al quale, peraltro, lĠistante non ha insistito nella sua memoria conclusionale - risulta infondato e va, conseguentemente respinto, in quanto lo stesso non ha fornito, al riguardo, alcun principio di prova.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2425/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie nella parte in cui si impugna il decreto indicato in epigrafe e, per lĠeffetto annulla  detto decreto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione e lo respinge quanto alla richiesta di risarcimento dei danni.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 3 luglio 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Luigi TOSTI                                                                - Presidente

Renzo CONTI                                                              - Consigliere, estensore

Floriana RIZZETTO                                                    - Primo Referendario

IL PRESIDENTE                                   IL CONSIGLIERE ESTENSORE