SENTENZA N. 2592/2007

REG. RIC. N. 1195/2007

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari - Sezione Mista

 

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 119512007, proposto da MOOROOGIAH GOINSAMY e NAICK NILAMBA VENGIDASAMJ, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Angiolini, dall'avv. Marco Cunibert’ e dall'avv. Sangiovanni, con domicilio eletto in Bari, via Napoli n. 138, presso lo studio dell'avv. Tiziana Sangiovanni,

 

                                                                          CONTRO

- la Questura di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso di questa domiciliata ex lege in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso di questa domiciliato ex lege in Bari, alla via Melo da Bari n. 97,

e nei confronti di

 

Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma, viale Europa n. 190,

 

non costituito;

 

avverso il silenzio dell'Amministrazione

sulle istanze presentate dei ricorrenti in data 5 febbraio 2007, volte ad ottenere il rilascio, per i richiedenti e per il figlio minore, della carta di  soggiorno (ora "permesso di soggiorno per

soggiornanti di lungo periodo") in base all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. e per l'accertamento dell'obbligo della stessa Amministrazione di provvedere in merito alle istanze; nonchŽ

per l'accertamento

della fondatezza delle medesime istanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno e della Questura di Bari;

Vista la memoria dei ricorrenti; Relatore il cons. Giuseppina Adamo;

Uditi nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 l'avv. Angiolini, l'avv. Sangiovanni e 1'avv, dello Stato F. Manzari;

 

Visti gli atti tutti della causa,

Ritenuto in fatto e in diritto guanto segue:

FATTO E DIRITTO

I signori Mooroogiah Goinsarny e Naick Nilamba Vengidasamj, regolarmente residenti da molti anni in Italia, hanno chiesto, ai sensi dellĠarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il rilascio della carta di soggiorno (denominata, a seguito del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 -di recepimento della direttiva comunitaria n. 10912003 -, "permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo"). In concreto, i medesimi hanno presentato due istanze, inserite in un'unica busta, presso l'ufficio postale di Bari centro (piazza Cesare Battisti) in data 5 febbraio 2007. LĠufficio ha rilasciato regolare ricevuta recante il nome di Mooroogiah Goinsamy.

Nonostante il tempo trascorso, non hanno ricevuto risposta; inoltre sull'apposito portale informatico del Ministero dell'Interno (www.portalemigrazione.it), accessibile attraverso il numero della pratica, assegnato in sede di consegna e risultante dalla ricevuta, risulta la sola domanda della sig. Naick Nilamba Vengidasamj.

I richiedenti hanno pertanto proposto azione dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 1034/1971, alla stregua dei seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'articolo 2 della legge n. 241/1990; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge;

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dellĠarticolo 2 della legge n. 241/1990; obbligo dell'Amministrazione di provvedere, nel termine di legge, sulla domanda presentata dal coniuge, contestualmente al richiedente principale, e sulla domanda presentata per il figlio minore; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparitˆ di trattamento; violazione dei principi costituzionali di imparzialitˆ e buon andamento dell'azione amministrativa;

3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998; richiesta di accertamento della fondatezza dell'istanza presentata dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990.

La Questura di Bari, costituitasi, senza avanzare specifiche contestazioni sulle modalitˆ di compilazione e  d'inoltro delle domande, ovvero sui requisiti posseduti dai ricorrenti, si  limitato a riportare che nellĠapposito "Portale Questure" non risulta alcuna delle due domande concludendo che "alla luce di quanto esposto non vi Ž da imputare alcun silenzio da parte di questa Amministrazione perchŽ per i Sigg.ri Mooroogiah e Naick agli atti di questo Ufficio non risulta presentata alcuna istanza di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Verosimilmente, non  imputabile a questa Amministrazione il silenzio invocato dai ricorrenti nel ricorso presentato al T.A.R. Puglia - Sez. Bari" (nota del 5 settembre 2007).

Alla camera di consiglio del 26 settembre 2007 la causa  stata riservata per la decisione.

Le censure dedotte sono fondate e il ricorso dev'essere accolto, nei limiti in prosieguo specificati.

A norma dell'art. 9, 1 comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio, pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti d“ lungo periodo, per sŽ e per i familiari di cui all'articolo 29, comma  1Ó.

Per il caso concreto devono essere formulate alcuni osservazioni.

1) 1 ricorrenti hanno fornito la prova della presentazione della domanda presso l'ufficio postale di Bari centro (piazza Cesare Battisti) in data 5 febbraio 2007, attraverso la ricevuta loro rilasciata. recante il nome di Mooroogiah Goinsamy; hanno altres“ esibito la ricevuta di pre-accettazione pratica, rilasciata dal patronato INCA (come da istruzioni anche nell'apposito portale www.portalemigrazione.it), in data 2 febbraio 2007, contenente i codici "numero istanza" e "codice pratica", nonchŽ copia della schermata del portale da cui risulta la domanda del capofamiglia; essi, cio, hanno fornito tutte le prove nella loro disponibilitˆ, sufficienti a dimostrare l'avvenuta presentazione delle istanze.

2) E' evidente perci˜ che lĠAmministrazione non ha rispettato il generale termine di 90 giorni, previsto dallĠarticolo 2 della legge 241/1990 (per lĠipotesi che non sia normativamente un diverso termine per la singola procedura) e ribadito nella circolare ministeriale del 16 febbraio 2007, sub. 1, pag. 2.

 3) E' parimenti evidente che le argomentazioni della Questura, contenute nella nota del 5 settembre 2007, non possono modificare la disciplina pubblicistica del procedimento, per la quale tale Ufficio  competente al rilascio della carta di soggiorno e responsabile del relativo procedimento. Invece, gli eventuali addebiti per i ritardi alla convenzionata Poste Italiana (cui  affidata semplicemente la ricezione e la trasmissione delle domande, in vista di una semplificazione e velocizzazione delle procedure, attraverso la loro informatizzazione) potranno in definitiva valere esclusivamente nell'ambito del rapporto convenzionale con il Ministero dell'Interno.

 

4) La domanda di entrambi dovrˆ in ogni caso essere valutata, ai fini della concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che comprende, a norma del richiamato articolo 9, sia il richiedente sia i suoi familiari.

In conclusione, alla stregua delle sopraesposte circostanze e in applicazione dell'art. 21 bis della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 2 della legge n. 205/2000, questo Tribunale ordina alla Questura di Bari di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa, con l'avvertenza che, qualora l'Amministrazione resti inadempiente, questo Giudice, su istanza di parte, potrˆ nominare un commissario che provveda in luogo della stessa.

Non pu˜ essere invece accolta la domanda di accertamento della fondatezza delle medesime istanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, della legge n.  241/1990.

Com' noto, l'originario articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241  stato modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35); in base alla novellata norma, in caso di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, "Il giudice amministrativo pu˜ conoscere della fondatezza dell'istanza".

E' stato chiarito che, non avendo il legislatore modificato la procedura di cui all'art. 21 bis, la locuzione "pu˜ conoscere della fondatezza dell'istanza" deve essere interpretata nel senso che ci˜  in effetti consentito quando i profili di discrezionalitˆ dell'atto da emanare siano ristretti e, in generale,

del tutto inconciliabile con il rito assai concentrato, delineato dall'art. 21 bis, evidentemente inadatto a tale scopo (tra le tante: Tar Toscana, sez. I, 20 giugno 2005 n. 3044; Tar Lombardia, Brescia, 13 dicembre 2006 n. 1581). Nel caso in esame le condizioni per tale accertamento sono giˆ in sŽ escluse dal tenore del comma IV dell'art. 9, 1 comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per il quale "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel -valutare la pericolositˆ si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altres“ della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

 

La complessitˆ e la delicatezza degli accertamenti e l'ampiezza della discrezionalitˆ accordata

 

all'Autoritˆ si presentano quindi incompatibili con  la struttura dello specifico processo; sicchŽ la

 

pronuncia non pu˜ che decidere esclusivamente sull'obbligo formale a provvedere.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione mista, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimitˆ del silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina alla Questura d“ Bari di provvedere sulle istanze presentate dai ricorrenti, entro il termine di trenta giorni. Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento di euro 2000,00 (duemila), pi CAP. IVA e CU, come per legge, a favore dei ricorrenti, a titolo di spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bar“, nella camera di consiglio del 26 settembre 2007, con l'intervento dei signori:

Corrado Allegretta - Presidente

 

Giuseppina Adamo - Cons., estensore

 

Concetta Anastasi - Cons.

 

L'ESTENSORE                                                                                                            IL PRESIDENTE

 

 

Pubblicata mediante deposito in

Segreteria il 19 ottobre 2007