SENTENZA
N. 2592/2007
REG.
RIC. N. 1195/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione Mista
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
119512007, proposto da MOOROOGIAH GOINSAMY e NAICK NILAMBA VENGIDASAMJ,
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Angiolini, dall'avv. Marco Cunibert
e dall'avv. Sangiovanni, con domicilio eletto in Bari, via Napoli n. 138,
presso lo studio dell'avv. Tiziana Sangiovanni,
CONTRO
- la Questura
di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e
presso di questa domiciliata ex lege in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
- il Ministero dell'Interno, in
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari e presso di questa domiciliato ex lege in Bari, alla via
Melo da Bari n. 97,
e nei confronti di
Poste
Italiane SpA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma, viale
Europa n. 190,
non
costituito;
avverso il silenzio
dell'Amministrazione
sulle istanze presentate dei
ricorrenti in data 5 febbraio 2007, volte ad ottenere il rilascio, per i
richiedenti e per il figlio minore, della carta di soggiorno (ora
"permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo") in base
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. e per
l'accertamento dell'obbligo della stessa Amministrazione di provvedere in
merito alle istanze; nonch
per l'accertamento
della fondatezza delle medesime istanze, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno e della Questura di Bari;
Vista la memoria dei ricorrenti; Relatore il cons. Giuseppina Adamo;
Uditi nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 l'avv. Angiolini,
l'avv. Sangiovanni e 1'avv, dello
Stato F. Manzari;
Visti gli atti tutti
della causa,
Ritenuto in fatto e in diritto guanto segue:
FATTO E DIRITTO
I signori Mooroogiah Goinsarny e
Naick Nilamba Vengidasamj, regolarmente residenti da molti anni in Italia, hanno chiesto, ai sensi dellĠarticolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
il rilascio della carta di soggiorno (denominata, a seguito del decreto
legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 -di recepimento della direttiva comunitaria n.
10912003 -, "permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo"). In concreto, i medesimi hanno presentato due istanze, inserite
in un'unica busta, presso l'ufficio postale di Bari centro (piazza Cesare
Battisti) in data 5 febbraio 2007. LĠufficio ha rilasciato regolare ricevuta
recante il nome di Mooroogiah Goinsamy.
Nonostante il tempo trascorso, non hanno ricevuto
risposta; inoltre sull'apposito portale informatico del Ministero dell'Interno
(www.portalemigrazione.it), accessibile attraverso il numero della pratica,
assegnato in sede di consegna e risultante dalla ricevuta, risulta la sola
domanda della sig. Naick Nilamba Vengidasamj.
I richiedenti hanno pertanto proposto azione dinanzi a
questo Tribunale, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 1034/1971, alla
stregua dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'articolo 2 della legge n.
241/1990; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge;
2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dellĠarticolo 2 della legge n. 241/1990;
obbligo dell'Amministrazione di provvedere, nel termine di legge, sulla domanda
presentata dal coniuge, contestualmente al richiedente principale, e sulla
domanda presentata per il figlio minore; eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza e disparit di trattamento; violazione dei principi
costituzionali di imparzialit e buon andamento dell'azione amministrativa;
3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286/1998; richiesta di accertamento della fondatezza
dell'istanza presentata dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
della legge n. 241 del 1990.
La Questura di Bari, costituitasi, senza avanzare
specifiche contestazioni sulle modalit di compilazione e d'inoltro delle domande, ovvero sui
requisiti posseduti dai ricorrenti, si limitato a riportare che nellĠapposito
"Portale Questure" non risulta alcuna delle due domande concludendo
che "alla luce di quanto esposto non vi
da imputare alcun silenzio
da parte di questa Amministrazione perch per i Sigg.ri Mooroogiah e Naick agli
atti di questo Ufficio non risulta presentata alcuna istanza di Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Verosimilmente, non imputabile a questa Amministrazione
il silenzio invocato dai ricorrenti nel ricorso presentato al T.A.R. Puglia -
Sez. Bari" (nota del 5 settembre 2007).
Alla camera di consiglio del 26 settembre 2007 la causa stata
riservata per la decisione.
Le censure dedotte sono fondate e il ricorso dev'essere accolto, nei
limiti in prosieguo specificati.
A norma dell'art. 9, 1 comma, del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286, "Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,
di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la disponibilit
di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso
di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i
parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unit sanitaria locale competente per
territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti d lungo periodo, per s e per i familiari di cui all'articolo
29, comma 1Ó.
Per il caso concreto
devono essere formulate alcuni osservazioni.
1) 1 ricorrenti hanno fornito la
prova della presentazione della domanda presso l'ufficio postale di Bari centro
(piazza Cesare Battisti) in data 5 febbraio 2007, attraverso la ricevuta loro
rilasciata. recante il nome di Mooroogiah Goinsamy; hanno altres esibito la
ricevuta di pre-accettazione pratica, rilasciata dal patronato INCA (come da
istruzioni anche nell'apposito portale www.portalemigrazione.it), in data 2
febbraio 2007, contenente i codici "numero istanza" e "codice
pratica", nonch copia della schermata del portale da cui risulta la domanda
del capofamiglia; essi, cio, hanno fornito tutte le prove nella loro
disponibilit, sufficienti a dimostrare l'avvenuta presentazione delle istanze.
2) E' evidente perci che lĠAmministrazione non ha
rispettato il generale termine di 90 giorni, previsto dallĠarticolo 2 della
legge 241/1990 (per lĠipotesi che non sia normativamente un diverso termine per
la singola procedura) e ribadito nella circolare ministeriale del 16 febbraio
2007, sub. 1, pag. 2.
3) E'
parimenti evidente che le argomentazioni della Questura, contenute nella nota
del 5 settembre 2007, non possono modificare la disciplina pubblicistica del
procedimento, per la quale tale Ufficio competente al rilascio della carta di
soggiorno e responsabile del relativo procedimento. Invece, gli eventuali
addebiti per i ritardi alla convenzionata Poste Italiana (cui affidata
semplicemente la ricezione e la trasmissione delle domande, in vista di una
semplificazione e velocizzazione delle procedure, attraverso la loro
informatizzazione) potranno in definitiva valere esclusivamente nell'ambito del
rapporto convenzionale con il Ministero dell'Interno.
4) La domanda di entrambi dovr in ogni caso essere
valutata, ai fini della concessione del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, che comprende, a norma del richiamato articolo
9, sia il richiedente sia i suoi familiari.
In conclusione, alla stregua delle sopraesposte
circostanze e in applicazione dell'art. 21 bis della legge n. 1034/1971, come
modificato dall'art. 2 della legge n. 205/2000, questo Tribunale ordina alla
Questura di Bari di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione della presente decisione o dalla sua comunicazione in via
amministrativa, con l'avvertenza che, qualora l'Amministrazione resti inadempiente,
questo Giudice, su istanza di parte, potr nominare un commissario che provveda
in luogo della stessa.
Non
pu essere invece accolta la
domanda di accertamento della fondatezza delle medesime istanze, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 241/1990.
Com' noto, l'originario articolo 2 della legge 7
agosto 1990 n. 241 stato modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35); in
base alla novellata norma, in caso di ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, "Il giudice amministrativo pu conoscere della fondatezza
dell'istanza".
E' stato chiarito che, non avendo il
legislatore modificato la procedura di cui all'art. 21 bis, la locuzione
"pu conoscere della fondatezza dell'istanza" deve essere
interpretata nel senso che ci in effetti consentito quando i profili di
discrezionalit dell'atto da emanare siano ristretti e, in generale,
del tutto inconciliabile con il rito assai concentrato,
delineato dall'art. 21 bis, evidentemente inadatto a tale scopo (tra le tante:
Tar Toscana, sez. I, 20 giugno 2005 n. 3044; Tar Lombardia, Brescia, 13
dicembre 2006 n. 1581). Nel caso in esame le condizioni per tale accertamento
sono gi in s escluse dal tenore del comma IV dell'art. 9, 1
comma, del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286, per il quale "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non
pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato. Nel -valutare la pericolosit si tiene conto
anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonch,
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai
fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altres della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero".
La complessit e la delicatezza degli accertamenti
e l'ampiezza della discrezionalit accordata
all'Autorit si presentano quindi incompatibili
con la struttura dello specifico processo; sicch la
pronuncia non pu che decidere esclusivamente sull'obbligo formale a
provvedere.
Le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate come da dispositivo.
P.
Q. M.
il Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione mista, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l'effetto, dichiara l'illegittimit del silenzio serbato dall'Amministrazione e
ordina alla Questura d Bari di provvedere sulle istanze presentate dai
ricorrenti, entro il termine di trenta giorni. Condanna il Ministero dell'Interno,
in persona del Ministro p.t., al pagamento di euro 2000,00 (duemila), pi CAP.
IVA e CU, come per legge, a favore dei ricorrenti, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit
amministrativa.
Cos deciso in Bar, nella camera di consiglio del 26 settembre 2007,
con l'intervento dei signori:
Corrado Allegretta -
Presidente
Giuseppina Adamo -
Cons., estensore
Concetta Anastasi -
Cons.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Pubblicata
mediante deposito in
Segreteria
il 19 ottobre 2007