(Sergio Briguglio 8/10/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE

(recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

 

Disposizioni generali

 

Definizioni

 

Ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo, si applicano le stesse definizioni di cui al Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/83/CE sullo status, oltre alla seguente:

á      paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

 

 

Autorita' competenti

 

Sono autorita' competenti

á      per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione territoriale;

á      per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura;

á      per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno.

 

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato assumono il nome di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Le Commissioni territoriali sono fissate in numero massimo di dieci. Sedi e circoscrizioni di competenza sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

 

Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono composte da

á      un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente;

á      un funzionario della polizia di Stato;

á      un rappresentante dellÕente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta';

á      un rappresentante dell'ACNUR.

 

Per ogni membro e' nominato un supplente.

 

La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del Ministero degli affari esteri.

 

I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni.

 

A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti[1]; in caso di parita', prevale il voto del presidente[2].

 

La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti o trattenuti in centri di accoglienza richiedenti asilo o in CPT, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro.

 

 

Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di

á      indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali;

á      formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali;

á      costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo;

á      costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti

á      monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

La Commissione nazionale mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e i collegamenti internazionali relativi all'attivita' svolta.

 

La Commissione nazionale e' nominata con decrto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri. E' presieduta da un prefetto e composta da

á      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

á      un funzionario della carriera diplomatica

á      un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

á      un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

 

Ciascuna amministrazione designa un supplente.

 

L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.

 

Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive.

 

La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno.

 

La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti[3].

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. Si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni.

 

 

Principi fondamentali e garanzie

 

Accesso alla procedura

 

La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.[4]

 

La domanda si intende estesa agli eventuali figli minori non coniugati presenti nel territorio dello Stato con il richiedente all'atto della presentazione.

 

 

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

 

Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

á      debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo;

á      debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale;

á      debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale.

 

 

Criteri applicabili all'esame delle domande

 

La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente.

 

La decisione e' assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale, sulla base di un congruo esame effettuato ai sensi del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/83/CE.

 

La domanda e' esaminata alla luce delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, raccolte dalla Commissione nazionale o da quella territoriale. La Commissione nazionale aggiorna le informazioni sulla base dei dati forniti dall'ACNUR e dal Ministero degli affari esteri, e le mette a disposizione, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, delle commissioni territoriali e degli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi.

 

 

Criteri applicabili alle decisioni

 

Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto e, se negative, accompagnate da motivazione di fatto e di diritto e dall'indicazione delle modalita' di impugnazione.

 

 

Garanzie per il richiedente

 

La Commissione nazionale redige, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione, un opuscolo informativo che illustra

á      fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

á      principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia;

á      prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso;

á      indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

 

All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia competente alla sua ricezione informa il richiedente riguardo alla procedura, a diritti e doveri, a tempi e mezzi a disposizione per l'allegazione di elementi utili all'esame, e gli consegna l'opuscolo redatto dalla Commissione nazionale[5].

 

Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare l'ACNUR e le principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

 

Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.

 

Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate nella prima lingua indicata dal richiedente o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dal richiedente stesso.

 

In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza[6] di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

 

Le stesse garanzie previste per il procedimento di esame della domanda sono assicurate al richiedente in caso di ricorso, durante lo svolgimento del giudizio.

 

 

Obblighi del richiedente

 

Il richiedente ha l'obbligo di

á      cooperare con le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai fini di fornire tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili all'esame della domanda;

á      informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio;

á      agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

 

In caso di mancata comunicazione del cambiamento di residenza o di domicilio, le comunicazioni al richiedente concernenti il procedimento effettuate presso l'ultimo domicilio indicato si considerano validamente effettuate.

 

 

Colloquio

 

L'audizione del richiedente e' disposta, dalla Commissione territoriale o da quella nazionale, tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

 

La Commissione puo' decidere, su richiesta motivata dell'interessato, che il colloquio si svolga alla presenza di un solo componente della commissione e, se possibile, dello stesso sesso[7] del richiedente.

 

La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente nei seguenti casi:

á      quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

á      quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale[8].

 

Il colloquio puo' essere rinviato

á      qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile;

á      qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi.

 

In caso di mancata presentazione al colloquio di un richiedente regolarmente convocato che non abbia chiesto il rinvio[9], la Commissione nazionale o territoriale decidono sulla base della documentazione disponibile.

 

 

Criteri applicabili al colloquio

 

Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, e senza la presenza dei familiari[10], salvo che la Commissione ritenga che la presenza di familiari sia necessaria per un esame adeguato della domanda.

 

Se il richiedente e' portatore di esigenze particolari, come nel caso di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

 

Il colloquio del minore e' effettuato in presenza del genitore che esercita la potesta' o del tutore.

 

Se il richiedente e' assistito da un legale, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.

 

 

Verbale del colloquio

 

Dell'audizione e' redatto verbale contenente tutti gli elementi forniti dal richiedente a sostegno della domanda a sostegno della domanda stessa, inclusi dichiarazioni e documentazione relativi ad eta', identita', cittadinanza, alla condizione sociale propria e, se rilevante, dei congiunti, ai precedenti luoghi di soggiorno, alle domande di asilo pregresse, ai documenti di identita' e di viaggio.

 

Il verbale e' sottoscritto dal richiedente. L'eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale e' registrato nel verbale unitamente ai motivi del rifiuto, ma non osta a che sia assunta una decisione sulla domanda.

 

Copia del verbale e' rilasciata al richiedente.

 

 

Formazione delle commissioni territoriali e del personale

 

La Commissione nazionale cura la formazione e l'aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali, affinche' i colloqui si svolgano con la dovuta attenzione al contesto in cui nasce la domanda. La Commissione nazionale cura anche la formazione degli interpreti, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, e quella del personale di supporto delle commissioni territoriali.

 

 

Diritto ad assistenza e rappresentanza legali[11]

 

Il richiedente puo' farsi assistere a proprie spese da un avvocato.

 

In caso di ricorso giurisdizionale il cittadino e' assistito da un avvocato, ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal DPR 115/2002[12].

 

 

Ambito di applicazione di assistenza e rappresentanza legali

 

Al richiedente o al suo rappresentante legale, e all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso, con le modalita' di cui alla L. 241/1990, a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o nazionale.

 

 

Applicazione della L. 241/1990

 

Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internezionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai Capi I (escluso l'art. 2, co. 2[13]), II, IV-bis e V, e agli artt. 7, 8 e 10 del Capo III della L. 241/1990.

 

 

Garanzie per i minori non accompagnati[14]

 

Al minore non accompagnato che esprime la volonta' di presentare domanda di protezione internazionale e' fornita l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda ed e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda.

 

Se sussistono dubbi riguardo all'eta', il minore non accompagnato puo', in qualunque fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari dell'eta' di carattere non invasivo. In caso di esito incerto di tali accertamenti si applicano le garanzie previste per i minori non accompagnati.

 

Il minore non accompagnato deve essere informato della possibilita' che la sua eta' sia determinata attraverso visita medica, sul tipo della visita e sulle conseguenze di tale visita ai fini dell'esame della domanda[15]. Il rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita non costituisce impedimento per l'adozione di una decisione sulla domanda ne' per il suo accoglimento.

 

Il minore non accompagnato e' assistito dal tutore durante il colloquio, ed e' adeguatamente informato del significato e delle eventuali conseguenze del colloquio personale.[16]

 

 

Casi di accoglienza

 

Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

 

Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei casi seguenti:

á      quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

á      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera[17];

á      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale;

á      quando ha presentato la domanda dopo che a suo carico e' stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento, incluso il caso in cui sia gia' trattenuto in un CPT.

 

Nel caso di incertezze su nazionalita' o identita', il richiedente e' ospitato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi e, in ogni caso, per non piu' di venti giorni; negli altri casi, il richiedente e' ospitato per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e, in ogni caso, per non piu' di trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza, al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.

 

La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti la domanda del richiedente ne' sulla sua vita privata, salvo il rispetto delle regole di convivenza previste dal regolamento attuativo. Tali regole garantiscono comunque la possibilita' di uscita dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, un permesso temporaneo di allonanamento dal centro per un periodo diverso da quello previsto dal regolamento o di durata superiore, compatibilmente con i tempi della procedura per l'esame della domanda. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato nella prima lingua da lui indicata o, se non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall'interessato stesso.

 

Col regolamento di attuazione sono fissate le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire il rispetto della dignita' della persona e dell'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso ai centri e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati[18] e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati[19] con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Mininterno.

 

 

Casi di trattenimento

 

E' disposto il trattenimento in CPT del richiedente

á      che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F[20], della Convenzione di Ginevra

á      che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p.[21], o per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

á      e' destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali[22].

 

Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' previste dall'art. 14 D. Lgs. 286/1998[23]. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica[24] la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di esame prioritario della domanda.

 

L'accesso ai CPT e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati[25] e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati[26] con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Mininterno.

 

 

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

 

L'accoglienza dei richiedenti nei centri di accoglienza richiedenti asilo e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo che la Prefettura competente per territorio disponga per ragioni motivate il trasferimento in altro centro.

 

L'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo fa cessare le condizioni di accoglienza, e la Commissione territoriale decide sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

 

L'indirizzo del centro di accoglienza richiedenti asilo o del CPT in cui il richiedente e' ospitato o trattenuto e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza ai fini della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.

 

Al termine del periodo di accoglienza o di trattenimento, il richiedente e' tenuto a comunicare alla questura e alla Commissione territoriale il luogo di domicilio.

 

 

Ritiro della domanda

 

Se il richiedente decide di ritirare la domanda prima che l'audizione abbia avuto luogo, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale[27], che dichiara estinto il procedimento[28].

 

 

Ruolo dell'ACNUR

 

L'accesso ai centri di accoglienza richiedenti asilo e', in ogni caso, garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.[29]

 

L'ACNUR svolge attivita' di consulenza e di supporto, in relazione ai propri compiti istituzionali, in favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, della Commissione nazionale e delle commissioni territoriali[30].

 

 

Raccolta di informazioni su singoli casi

 

Le informazioni utili al procedimento non possono essere chieste in alcun caso dai presunti responsabili della persecuzione[31] ai danni del richiedente[32].

 

In nessun caso le commissioni territoriali e la Commissione nazionale forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente[33] ne' altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.[34]

 

 

Procedure di primo grado

 

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

 

La domanda di protezione internazionale e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora.

 

Se la domanda e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera, il richiedente e' inviato alla questura competente per territorio, per la verbalizzazione della domanda.

 

Se il richiedente e' di sesso femminile, alle operazioni di presentazione della domanda partecipa personale femminile[35].

 

La questura redige, sia per coloro che hanno presentato domanda direttamente in questura, sia per quelli che vi sono stati inviati dall'ufficio di polizia di frontiera, il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli predisposti dalla Commissione nazionale, cui e' allegata la documentazione prodotta dal richiedente.

 

Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente.

 

Al richiedente e' rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata.

 

Con esclusione dei casi in cui si debba dare luogo a trattenimento in CPT ovvero ad accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda da parte di un richiedente fermato in condizioni di ingresso o soggiorno illegali o destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, la questura, nei casi previsti dal Reg. CE/2003/343, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

 

Nei casi in cui si debba dare luogo a trattenimento in CPT ovvero ad accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo il questore avvia il richiedente al relativo centro e gli rilascia un attestato nominativo che certifica la qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno[36] della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale.

 

Se la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve

á      sospende il procedimento;

á      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni[37] e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c.;

á      informa il Comitato per i minori stranieri.

 

Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore entro quarantotto ore dalla comunicazione.

 

Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

 

L'autorita' che riceve la domanda del minore non accompagnato[38] informa il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture del Sistema, e ne da' comunicazione al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare[39]. In caso di impossibilita' di immediato inserimento in una tale struttura, accoglienza e assistenza del minore sono assicurate dall'autorita' del Comune in cui il minore si trova.

 

I minori non accompagnati non possono essere in alcun caso trattenuti nei centri di accoglienza richiedenti asilo[40] ne' nei CPT.

 

 

Procedure di esame

 

La Commissione territoriale effettua il colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda[41] e decide entro i tre giorni feriali successivi.

 

Se il termine di tre giorni per la decisione non puo' essere rispettato per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, la Commissione territoriale informa il richiedente e la questura competente.

 

 

Esame prioritario

 

La Commissione territoriale esamina in via prioritaria le domande di protezione internazionale nei casi seguenti:

á      la domanda e' palesemente fondata;

á      il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005[42];

á      e' stato disposto, per il richiedente, il trattenimento in CPT ovvero l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali o all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento[43].

 

Nei casi in cui si debba dar luogo a trattenimento in CPT, il questore lo dispone immediatamente e trasmette contestualmente la documentazione necessaria alla Commissione territoriale. La Commissione provvede all'audizione entro sette giorni dalla data di ricevimento della documentazione, e adotta la decisione entro i successivi due giorni[44].

 

Lo Stato italiano e' competente per l'esame della domanda presentata da un richiedente per il quale sia stato disposto il trattenimento in CPT ovvero l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali o all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

 

Casi di inammissibilita' della domanda

 

La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda, e non la esamina, nei casi seguenti:

á      il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra[45];

á      il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa[46], senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine.

 

 

Casi soggetti alla procedura di cui al Regolamento Dublino II

 

Nei casi in cui si da' luogo alla procedura per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda[47]. Ove sia accertata la competenza di altro Stato, la Commissione dichiara estinto il procedimento.

 

 

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

 

Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

Se la domanda viene reiterata dal richiedente prima che sia stata presa una decisione da parte della Commissione sulla precedente domanda, gli elementi alla base della nuova domanda sono valutati nell'ambito dell'esame della precedente.

 

 

Decisione

 

Salvi i casi di procedimento di esame estinto e di inammissibilita' della domanda, la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

á      riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

á      rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/83/CE.

 

In caso di provenienza del richiedente da un paese d'origine sicuro, la domanda non puo' essere respinta prima che siano stati esaminati i gravi motivi invocati dal richiedente per non ritenere sicuro quel paese con riferimento alle circostanze specifiche in cui egli si trova. Tra questi motivi possono essere compresi gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti, riferiti al richiedente, che in Italia non costituiscono reato e risultano oggettivamente perseguibili nel paese d'origine.[48]

 

In caso di rigetto della domanda adottato per mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale[49], la Commissione territoriale puo' chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, con le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione[50].

 

In caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento di esame per ritiro della domanda o di dichiarazione di inammissibilita' della domanda, il richiedente e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato una volta scaduti i termini per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno. A questo fine, si provvede[51]

á      con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CPT;

á      con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, o con accompagnamento nei casi in cui il prefetto rilevi il rischio di elusione dell'intimazione, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

 

Revoca, cessazione e rinuncia

 

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

 

Nel procedimento o di revoca dello status di protezione internazionale l'interessato deve godere delle garanzie seguenti:

á      essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame;

á      avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta[52] i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status.

 

Si applicano, in quanto compatibili, le garanzie previste per il primo esame della domanda.

 

In caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale la Commissione nazionale puo' chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, con le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione[53].

 

 

Rinuncia agli status riconosciuti

 

La rinuncia espressa allo status di protezione internazionale determina la decadenza dallo status[54].

 

 

Procedure di impugnazione

 

Impugnazione

 

Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale stessa.

 

Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ottenendo solo il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria[55].

 

Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

Al ricorso e' allegata copia del provvedimento impugnato.

 

Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o cessazione dello status di protezione internazionale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che aveva riconosciuto lo status[56].

 

Le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria.

 

Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizine monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

 

Entro cinque giorni dal deposito del ricorso fissa l'udienza, con decreto apposto in calce al ricorso. Ricorso e decreto sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla commissione che ha adottato la decisione impugnata.

 

La proposizione del ricorso avverso la decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che nei casi seguenti:

á      la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo;

á      a carico del richiedente e' stato disposto[57] il trattenimento in CPT ovvero l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provevdimento impugnato quando si tratti

á      decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo;

á      decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da un richiedente per il quale sia stato disposto[58] il trattenimento in CPT ovvero l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

á      di dichiarazione di inammissibilita' della domanda.

 

Nei casi in cui il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere, contestualmente alla proposizione del ricorso, la sospensione del provvedimento al Tribunale per gravi e fondati motivi. Il Tribunale decide entro cinque giorni, con ordinanza non impugnabile apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.

 

Fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale sia in corso il trattenimento in CPT o l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento permane nel centro in cui si trova.

 

Nel caso in cui il Tribunale adotti l'ordinanza di sospensione del provvedimento, il questore rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per richiesta asilo e ne dispone l'accoglienza in un centro accoglienza richiedenti asilo.

 

All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato della commissione che ha adottato il provvedimento impugnato. La stessa commisione puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

 

Il tribunale, sentite le parti e acquisiti tutti gli elementi di prova, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, rigettando il ricorso o riconoscendo lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La sentenza e' notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla commissione interessata.

 

Avverso la sentenza del tribunale puo' essere proposto reclamo alla Corte d'appello da parte del ricorrente o del pubblico ministero, con ricorso da depositarsi presso la cancelleria della Corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

 

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata. La Corte d'appello, su istanza del ricorrente e con ordinanza non impugnabile[59], puo' pero' disporre, quando ricorrano gravi e fondati motivi, che l'esecuzione della sentenza sia sospesa[60].

 

Si applicano anche al procedimento dinanzi alla corte d'appello le disposizioni relative

á      alla fissazione dell'udienza;

á      alla partecipazione della commissione interessata al procedimento;

á      all'adozione della sentenza.

 

Avverso la sentenza della Corte d'apello puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, a pena di decadenza[61]. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, allo straniero interessato, al Pubblico ministero e alla commissione interessata[62], unitamente al decreto di fissazione dell'udienza n camera di consiglio. La Corte di Cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

 

 

Accoglienza del ricorrente

 

Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale[63] accede al lavoro, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno, e, se inserito nei servizi di accoglienza di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990, puo' frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo[64].

 

Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale[65] ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo rimane ospitato nella stessa struttura con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005[66].

 

Il richiedente asilo trattenuto in CPT che abbia ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005[67].

 

 

Disposizioni finali e transitorie

 

Riservatezza

 

Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati dal decreto in esame  sono tenuti alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

 

 

Regolamenti di attuazione

 

Le modalita' di attuazione del Decreto in esame sono definite con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi di art. 17, co. 1 L. 400/1988 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

 

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, restano in vigore, in quanto applicabilile disposizioni di cui al DPR 303/2004. I riferimenti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato si intendono sostituiti da riferiementi alla domanda di protezione internazionale.[68]

 

 

Abrogazioni

 

Sono abrogati

á      art. 1, co. 4, 5 e 6 L. 39/1990

á      artt. 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies L. 39/1990

á      DPR 303/2004, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti[69] di attuazione del decreto in esame.



[1] Questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti. Sarebbe molto piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti.

[2] Se e' necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque.

[3] Questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti. Sarebbe molto piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti.

[4] Non sembra che si tenga nella dovuta considerazione l'art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata.

[5] Non e' chiaro se il compito di informazione debba considerarsi assolto con la semplice consegna dell'opuscolo.

[6] Coerentemente con quanto disposto dalla Direttiva 2005/85/CE, si deve intendere che gli oneri derivanti da tale assistenza sono a carico dello Stato.

[7] Non e' chiaro se anche questa condizione debba essere richiesta dal richiedente o se sia attuata d'ufficio.

[8] In base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato. Se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio. Sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni. Si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale.

[9] Non e' chiaro se ad evitare che la Commissione decida sulla base della documentazione disponibile basti l'aver richiesto il rinvio o se sia necessario l'averlo ottenuto.

[10] Salvo il caso del minore.

[11] Nota che nell'articolo corrispondente non si fa cenno alla questione della rappresentanza legale, che invece e' presa in considerazione da art. 15, co. 3 Direttiva 2005/85/CE.

[12] Si tratta dei requisiti di reddito di cui agli artt. 76(L) e 77(L) del DPR 115/2002.

[13] Si tratta della disposizione relativa alla determinazione, da parte dell'amministrazione, del termine entro il quale il procedimento deve concludersi.

[14] La Direttiva 2005/85/CE stabilisce, all'art. 17, co. 6, che il superiore interesse del minore costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione delle disposizioni a garanzia dei minori non accompagnati. Questo principio non e' esplicitamente richiamato dal Decreto in esame.

[15] Deve considerarsi sottinteso, coerentemente con art. 17, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che l'informazione deve essere effettuata in una lingua che si possa supporre comprensibile per il minore.

[16] L'art. 17, co. 1 Direttiva 2005/85/CE stabilisce anche che al rappresentante del minore deve essere concesso di porre domande e fare osservazioni, durante il colloquio. L'art. 17, co. 4 Direttiva 2005/85/CE stabilisce poi che il colloquio con un minore non accompanato deve essere tenuto da persona con competenza adeguata e che analoga preparazione e' richiesta al funzionario che redige la decisione sulla domanda di un minore non accompagnato. Queste disposizioni non sembrano adeguatamente recepite dal Decreto in esame.

[17] Il Decreto legislativo aggiunge: "o subito dopo". L'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione.

[18] Verosimilmente, agli avvocati che assistono richiedenti ospitati nel centro.

[19] Piu' propriamente, il riferimento dovrebbe essere agli enti e organismi di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

[20] Si tratta delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

[21] Si tratta dei delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere.

[22] Verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale (ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente).

[23] Relative alla individuazione del CPT da utilizzare, alla comunicazione all'interesato, alla trasmisisone degli atti al Giudice di pace o, in certi casi, al Tribunale in composizione monocratica.

[24] Sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso dirichiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace.

[25] Verosimilmente, agli avvocati che assistono richiedenti ospitati nel CPT.

[26] Piu' propriamente, il riferimento dovrebbe essere agli enti e organismi di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

[27] Non e' chiaro da parte di chi debbano essere effettuate la formalizzazione e la comunicazione.

[28] Questa disposizione non sembra recepire correttamente quella di cui all'art. 19, co. 1 Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale la Commissione dovrebbe sospendere l'esame o respingere la domanda (a seguito di un esame vero e proprio - si direbbe).

[29] Non si capisce cosa questo aggiunga rispetto a quanto gia' affermato da una precedente disposizione. Non sembra recepita invece la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a), Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese.

[30] Il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione.

[31] Con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da coloro che possono recare un danno grave al richiedente.

[32] Scopo di questa disposizione, stando alla corrispondente disposizione della Direttiva 2005/85/CE, e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente o dei suoi familiari, piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili.

[33] Non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

[34] La formulazione delle disposizioni relative al divieto di attingere informazioni e a quello di fornirne e' asimmetrica, figurando in una sola delle disposizioni il riferimento alle persone a carico e ai familiari. Curiosamente, l'asimmetria che caratterizza le disposizioni del Decreto in esame e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni di cui all'art. 22 Direttiva 2005/85/CE.

[35] Sarebbe piu' sensato prevedere che tale personale partecipi alle operazioni di verbalizzazione.

[36] Verosimilmente, per richiesta di asilo.

[37] La comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento.

[38] Verosimilmente, il riferimento e' alla conferma della domanda.

[39] Logica vorrebbe che la comunicazione concernesse l'avvenuto inserimento o, in caso di impossibilita', la sistemazione alternativa adottata.

[40] Verosimilmente, il divieto riguarda anche l'accoglienza in tali centri.

[41] Si noti come non sia prevista in alcun punto, se non nel caso di richiedente che debba essere trattenuto obbligatoriamente, la trasmissione della domanda e della documentazione allegata alla Commissione territoriale.

[42] Sono indicate le seguenti categorie: minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

[43] Sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CPT e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m), Direttiva 2005/85/CE (per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico), come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j) o l), Direttiva 2005/85/CE (per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda).

[44] Verosimilmente, almeno questo secondo termine fa riferimento a giorni feriali.

[45] Il combinato disposto di art. 25, co. 2, lettere a) e b), e art. 26 Direttiva 2005/85/CE richiede, perche' la domanda sia considerata inammissibile (rectius, irricevibile) che tale Stato sia uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero che il richiedente possa ancora avvalersi della protezione dello Stato in questione e che vi sia effettivamente riammesso. Il recepimento di tale disposizione appare quindi inadeguato.

[46] Verosimilmente, da parte di una qualunque altra Commissione territoriale. L'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da quello di recepimento della Direttiva 2004/83/CE.

[47] Non e' previsto in alcun punto che il questore comunichi alla Commissione territoriale l'avvio della procedura per la determinazione dello Stato competente.

[48] Questa specificazione appare priva di rilevanza, dal momento che nessuna disposizione del Decreto legislativo consente di considerare infondate le domande presentate da richiedenti provenienti da paesi d'origine sicuri.

[49] Il riferimento agli artt. 10, 11, 16 e 17 del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/83/CE, quali articoli relativi alle cause di cessazione e di esclusione dalla protezione internazionale, e' impreciso.

[50] Non e' chiaro se tali modalita' riguardino la richiesta di rilascio del permesso o il rilascio stesso.

[51] Non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione. La cosa sarebbe priva di senso nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti ne' il trattenimento in CPT, ne' l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo.

[52] Verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato.

[53] Non e' chiaro se tali modalita' riguardino la richiesta di rilascio del permesso o il rilascio stesso.

[54] Non e' chiaro come debba essere formalizzata tale rinuncia espressa.

[55] In realta', non e' previsto che la domanda di asilo specifichi il tipo di status richiesto. Tuttavia, la sostanza della disposizione e' corretta.

[56] Ovvero, verosimilmente, dinanzi al tribunale che ha riconosciuto lo status a seguito di impugnazione.

[57] Non e' chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il trattenimento siano ancora in corso. Non e' chiaro, cioe', se rientri in questa previsione anche il richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano cessati per decorrenza dei termini.

[58] Non e' chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il trattenimento siano ancora in corso. Non e' chiaro, cioe', se rientri in questa previsione anche il richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano cessati per decorrenza dei termini.

[59] Verosimilmente, e' non impugnabile anche l'eventuale ordinanza con cui viene respinta l'istanza di sospensione.

[60] Non sono stabiliti termini per la proposizione dell'istanza ne' per l'adozione dell'ordinanza da parte della Corte dappello. Verosimilmente, la prima va presentata contestualmente al reclamo, mentre l'ordinanza deve essere apposta in calce al decreto che fissa l'udienza.

[61] E' escluso, verosimilmente qualunque possibilita' di sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello.

[62] Il riferimento al comma 6 dell'art. 35 e' errato: si tratta del comma 5.

[63] Verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa.

[64] Piu' propriamente, si applica l'art. 11 D. Lgs. 140/2005. Verosimilmente, si applica quindi anche la disposizione in base alla quale il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza erogate dai servizi di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Tale possibilita' appare pero' in contrasto con la disposizione di cui all'art. 5 D. Lgs. 140/2005 (non abrogata dal Decreto in esame), che consente la fruizione dell'accoglienza da parte del ricorrente solo finche' questi non matura il diritto di accedere ad attivita' lavorativa, ovvero nei casi in cui le condizioni fisiche non gli precludano tale attivita'.

[65] Verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del Tribunale, la Corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa.

[66] Gli elementi piu' rilevanti sono i seguenti. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e dell'integrita' del nucleo familiare. Nei centri di accoglienza sono ammessi gli avvocati e i rappresentanti dell'ACNUR e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati. L'iscrizione al SSN dei richiedenti asilo e dei loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza e' effettuata dal gestore del servizio di accoglienza. I minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico.

[67] Gli elementi piu' rilevanti sono i seguenti. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e dell'integrita' del nucleo familiare. Nei centri di accoglienza sono ammessi gli avvocati e i rappresentanti dell'ACNUR e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati. L'iscrizione al SSN dei richiedenti asilo e dei loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza e' effettuata dal gestore del servizio di accoglienza. I minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico.

[68] L'art. 44 Direttiva 2005/85/CE impone che le disposizioni nazionali che recepiscono quelle della Direttiva stessa si applichino a tutte le domande di asilo presentate dopo l'1/12/2007 e a tutte le procedure di revoca dello status di rifugiato avviate dopo tale data, a prescindere - si direbbe - dal fatto che il recepimento della Direttiva abbia avuto luogo nei termini. In altri termini, per quelle domande e per quelle procedure, le disposizioni della Direttiva dovrebbero essere immediatamente applicabili anche nelle more del recepimento.

[69] Il testo recita, in modo impreciso: "del regolamento".