Se il rapporto di lavoro non
viene confermato dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nullaosta al lavoro, lo straniero
che ha fatto ingresso regolarmente può chiedere
un permesso per attesa occupazione. Nel
dettaglio, il cittadino straniero giunto in
Italia con regolare visto di ingresso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di nulla osta
al lavoro e che non riesce a formalizzare il
rapporto occupazionale per sopravvenuta
indisponibilità del datore di lavoro, può
richiedere il rilascio di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione. Lo comunica il
ministero dell’Interno con una circolare emessa
il 20 agosto 2007.
Per il rilascio del permesso per attesa
occupazione, lo straniero dovrà allegare alla
domanda una apposita dichiarazione firmata dal
responsabile dello Sportello unico
dell’immigrazione (nel caso del Trentino dal
responsabile del Servizio lavoro della Provincia
autonoma), dalla quale risulti la mancata
disponibilità del datore di lavoro a
formalizzare l’assunzione. Il problema della
mancata assunzione dello straniero appena giunto
in Italia con un visto di ingresso per lavoro ha
già costituito oggetto della circolare n. 2570
del 7 luglio 2007, limitatamente però alle
ipotesi di decesso del datore di lavoro o di
cessazione dell’attività dell’azienda.
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