TAVOLO
NAZIONALE ASILO
Decreto
legislativo procedure
Ipotesi di
modifiche prioritarie
Risulta opportuno intervenire sui seguenti due aspetti:
1. sostituire lĠart. 4 comma 3 con il seguente:
ÒLe commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza di tutti i componenti effettivi o loro supplenti e deliberano a maggioranza. In caso di parit prevale il voto del presidenteÓ
2. Introdurre il seguente nuovo comma
Ò I componenti effettivi delle commissioni territoriali sono collocati in posizione di distacco dalle Amministrazioni di appartenenza. I componenti delle commissioni territoriali per tutta la durata dellĠincarico non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla commissione nazionale per il diritto di asiloÓ
Motivazione:
va rafforzata lĠautonomia dallĠEsecutivo e lĠindipendenza dellĠorgano giudicante
le istanze di asilo. In ragione della loro composizione eterogenea, la
commissione deve operare come collegio perfetto.
Accesso
alla procedura
AllĠart. 6 comma 1 dello schema di decreto legislativo andrebbe inserito dopo le parole Òla domanda di asilo presentata personalmenteÓ lĠinciso Òin qualsiasi formaÓ
Motivazione:
lĠinciso permetterebbe di conformare le disposizioni contenute nel decreto
legislativo alle disposizioni internazionali che raccomandano di prevedere che
la domanda di asilo possa essere espressa anche attraverso una modalit non
formale, considerata la particolare situazione del richiedente e la sua
estrazione socio-culturale
Accesso
alla procedura
LĠart. 10 comma 3 andrebbe integrato prevedendo la seguente formulazione:
Ò Al richiedente garantita, in ogni fase della procedura, la possibilit di contattare lĠACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo, anche prevedendo lĠattivazione di adeguati servizi di orientamento ed informazione nei valichi di frontiera, nelle questure delle citt in cui si registra un alto numero di domande di asilo e nelle aree di maggiore arrivoÓ
Motivazione:
importante che i servizi di informazione oggi presenti solo in alcuni valichi
di frontiera (Decreto MinInterno 16 marzo 2001 n. 63) vengano realizzati
laddove sono concretamente presenti i richiedenti asilo in numero elevato. In
particolare ben noto il fenomeno degli sbarchi che, ovviamente, non avviene
attraverso i valichi di frontiera ufficiali. Lo stesso Governo impegnato da
tempo a sostenere programmi sperimentali di assistenza nelle principali aree di
arrivo (Lampedusa, costa siciliana). Risulta opportuno che tali prassi positive
trovino un solido ancoraggio normativo.
Colloquio
personale
LĠart. 12 comma 4 dello schema di decreto suscita preoccupazione e andrebbe integrato come segue:
Ò Nel caso il richiedente asilo si renda successivamente reperibile o venga rintracciato sul territorio nazionale la commissione territoriale competente o la commissione nazionale dispone la riconvocazione dellĠinteressato secondo le modalit di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura. La medesima disposizione si applica anche nel caso il richiedente venga rinviato in Italia in applicazione del Regolamento (CE) n. 343/2003 (detto ÒReg. DublinoÓ) o di accordi internazionali in vigore per lĠItaliaÓ
2.
Conseguentemente lĠart. 22 comma 2 andrebbe modificato prevedendo lĠinserimento del seguente inciso alla fine del testo ÒÉ fatto salvo quanto disposto dallĠart. 12 comma 4Ó
Motivazione:
lĠaudizione dinnanzi alla commissione elemento essenziale della procedura
volta allĠaccertamento di un diritto soggettivo perfetto qual il diritto
dĠasilo. La norma deve quindi prevedere che il richiedente abbia comunque
diritto ad essere ascoltato dallĠorgano giudicante che pu, se ne ricorrono le
condizioni, assumere una decisione diversa da quella assunta in assenza del
richiedente (il quale pu non essersi presentato al colloquio per ragioni molto
diverse che nulla incidono sul suo status di rifugiato). LĠattuale formulazione
dellĠart. 12 comma 4 desta viva preoccupazione in quanto non prevede
esplicitamente tale possibilit
Gratuito patrocinio
Risulta opportuno modificare lĠart. 16 comma 2, come segue:
Ò Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero assistito da un avvocato ed ammesso al gratuito patrocinio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. I richiedenti accolti ai sensi dellĠart. 20 comma 2 lettera (c) [1] o trattenuti ai sensi dellĠart. 21 nei centri di cui allĠart. 14 del decreto legislativo 25.7.98 n. 286, sono comunque ammessi al gratuito patrocinio; ai fini dellĠammissione al gratuito patrocinio ogni richiedente non deve richiedere alcuna attestazione consolare di eventuali redditi prodotti allĠestero, dei quali non si deve tenere conto, ed tenuto soltanto ad esibire autocertificazione degli eventuali redditi percepiti in ItaliaÓ
Motivazione: anche se lĠart. 16 dello schema di decreto legislativo
gi positivamente prevede lĠaccesso al gratuito patrocinio per i richiedenti
asilo, vanno precisate alcune condizioni al fine di garantire una piena
effettivit di tale diritto. Va infatti ricordato che il Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che regola la materia non prevede
alcuna disposizione specifica sui richiedenti asilo ed alcune delle
disposizioni in esso contenute si prestano ad interpretazioni che potrebbero
escludere o limitare fortemente lĠaccesso dei richiedenti asilo al gratuito
patrocinio.
1.
Come pi volte evidenziato lĠorganizzazione dei servizi di accoglienza come delineata nellĠattuale schema di decreto legislativo desta notevoli perplessit. LĠart. 20 comma 2 andrebbe modificato come segue:
ÒIl richiedente asilo ospitato in un centro di prima accoglienza qualora ricorrono le seguenti condizioni :
a)
Nel caso in cui il
richiedente abbia presentato la domanda essendo gi destinatario di un
provvedimento di espulsione adottato ai sensi dallĠarticolo 13, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gi
trattenuto in uno dei centri di cui allĠarticolo 14 del medesimo decreto
legislativo ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo
10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inviato in un centro di
prima assistenza per richiedenti asilo.
b)
Negli altri casi
il richiedente asilo accolto presso una struttura del Sistema nazionale di
protezione, secondo le modalit di cui allĠart. 26 comma 4.
Le ipotesi di cui allĠart. 20 comma 2 lettere a,b,c ed il collegato comma 3 del medesimo articolo andrebbero pertanto cassate
2.
Il comma 4 verrebbe di conseguenza cos riformulato:
Nel caso di cui al
comma 2 lettera a) il richiedente ospitato nel centro di prima assistenza per
richiedenti asilo per il tempo strettamente necessario allĠesame della domanda
innanzi alla commissione territoriale e comunque per un periodo non superiore a
trentacinque giorni. Allo scadere di tale periodo il richiedente asilo
inviato in un centro di accoglienza del Sistema di protezione.
La residenza nel centro non incide sullĠesercizio delle garanzie inerenti la sua domanda, n sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 6, che garantiscono comunque la facolt di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente pu chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti allĠesame della domanda, fatta salva la compatibilit con i tempi della procedura per lĠesame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione allĠallontanamento motivato e comunicato allĠinteressato ai sensi dellĠarticolo 10 comma 4.
Motivazione:
come stato sollevato in pi occasioni dal Tavolo, lĠattuale formulazione
dellĠart. 20 non permette un effettivo superamento del sistema dei centri di
identificazione; al contrario prevede di inviare pressoch tutti i richiedenti
asilo in centri presso i quali gli ospiti siano comunque soggetti a limitazioni
della libert di movimento, prevedendo un utilizzo delle strutture di
accoglienza del sistema di protezione in casi del tutto residuali. Particolare
preoccupazione suscita lĠ'ipotesi di cui allĠattuale lettera a) dellĠart 20 comma
2 in quanto lĠipotesi della mancanza di documenti di viaggio o d'identit non
dovrebbe di per se determinare l'applicazione di una misura di limitazione
della libert di circolazione del richiedente asilo trattandosi dellĠipotesi
quasi ordinaria per la tipologia soggettiva di riferimento, quella di stranieri
che fuggono dal loro Paese di origine per fuggire ad asserite persecuzioni,
ovvero a condizioni di grave pericolo per la propria vita e sicurezza.
Parimenti la
assai discussa ipotesi, introdotta nel nostro ordinamento proprio con la L.
189/02, di prevedere la condizione di Òfermato per avere eluso i controlli di
frontieraÓ, norma che attualmente si applica a tutti gli ÒsbarchiÓ appare
eccessivamente generica ed in ultima analisi sembra sanzionare la stessa
condizione in s di richiedente asilo.
Risulta invece
necessario distinguere con maggiore chiarezza lĠipotesi dellĠaccoglienza di un
richiedente asilo precedentemente colpito da un provvedimento di espulsione,
rispetto al quale ricorrono le condizioni per applicare delle misure di
accoglienza maggiormente vigilate, dalla situazione di tutti gli altri
richiedenti asilo nei cui confronti non cĠ ragionevolezza alcuna nel prevedere
delle misure restrittive.
Il fatto che
lĠaccoglienza nei centri di accoglienza ipotizzati dallĠart. 20, comma 2
costituisca una misura limitativa della libert messa in evidenza proprio
dalla previsione, contenuta nel comma 3 di un periodo massimo di 20 o di 35
giorni di permanenza nel centro, decorso il quale allĠinteressato verrebbe
rilasciato un permesso di soggiorno. La previsione appare inoltre irragionevole
nella misura in cui non prevede che, decorso tale termine, il richiedente venga
comunque assistito fino a conclusione della procedura, come previsto dalle norma
comunitarie (Direttiva 2009/3 CE)
Istruttoria
della domanda
1.
Si propone la seguente riformulazione dellĠart. 26 comma 4
ÒIl questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui allĠart. 20 dispone lĠinvio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente medesimo un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Nel caso ricorrano le ipotesi di cui allĠart. 21 il questore rilascia al richiedente un attestato nominativo che ne certifica la condizione di richiedente, valido fino alla definizione della procedura definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiariaÓ
Motivazione: Il
comma 4 prevede che al richiedente accolto nei centri di accoglienza di cui
all'art. 20 sia rilasciato Ò un attestato nominativo che certifica la sua
qualit di richiedente protezione internazionaleÓ . In tal modo il richiedente
ospite di tali centri non dispone di un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo, il quale viene rilasciato solo Ònegli altri casiÓ. La previsione appare
in contrasto con i principi generali di cui al D.Lgs 286/98, che regolano
l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Va
infatti considerato che il richiedente ha fatto ingresso nel territorio
nazionale in condizioni di esenzione ai requisiti ordinariamente richiesti per
gli stranieri ammessi per ragioni diverse da quelle legate all'applicazione
delle norme di protezione internazionale e, ad eccezione dell'ipotesi di cui al
comma 2 lettera d) si tratta di uno straniero non stato n espulso n
respinto. Deve pertanto ritenersi che la posizione del richiedente di cui
all'art. 20 comma 2 lettere a), b, c) non possa che essere quella di uno
straniero temporaneamente ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato per
l'esame della domanda di asilo. In pendenza dell'esame della domanda il
richiedente non pu pertanto essere assimilato ad un soggetto irregolarmente
presente e quindi va munito di un regolare permesso di soggiorno. Il fatto
che tale permesso di soggiorno sia di breve durata, sia rilasciato
esclusivamente per permettere
l'esame della domanda di asilo e non sia convertibile in altro titolo di
soggiorno nulla rileva sulla piena regolarit del soggiorno del richiedente.
L'irrazionalit della previsione contenuta nel citato comma 4 appare tanto pi
evidente qualora si consideri che la medesima bozza di D.Lgs prevede
correttamente, all'art. 35, che al richiedente asilo che ricorra avverso la
decisione di rigetto dell'istanza da parte della commissione territoriale, e al
quale garantita la prosecuzione dell'accoglienza presso il medesimo centro di
cui al comma 20, viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo. La disposizione va pertanto riformulata prevedendo che il richiedente
asilo che (ad eccezione di colui che non sia stato gi destinatario di un
provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del
procedimento e che pertanto munito del solo attestato nominativo) ha diritto
a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della
presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui pendente
l'esame dell'istanza, in via amministrativa nonch in sede di tutela
giurisdizionale.
2.
In conseguenza di quanto sopra si propongono le seguenti correlate modifiche:
AllĠart. 28 comma 1 la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente
ÒLa domanda presentata da un richiedente di cui stato disposto lĠaccoglienza o il trattenimento ai sensi dellĠart. 20 comma 2 lettere a) e b) e dellĠart. 21Ó
AllĠart. 36 comma 2 lĠattuale comma 2 andrebbe sostituito con il seguente:
Il richiedente asilo ospitato presso i centri di prima accoglienza o presso i centri di accoglienza dello SPRAR rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalit stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005 n.140 fino alla decorrenza del termine di cui allĠart. 35 comma 10.
Casi
di inammissibilit
Si suggerisce di aggiungere alla lettera (a) del comma 1 le seguenti parole Ò É e possano ancora avvalersi di unĠeffettiva protezioneÓ
Motivazione:
lĠattuale formulazione contrasta con le disposizioni contenute nella Direttiva
2005/85/CE che prevedono che ai fini dellĠinammissibilit della domanda non sia
sufficiente accertare che il richiedente risulti formalmente gi protetto in un
paese terzo, bens va verificato che egli possa effettivamente godere di tale
protezione.
Decisione
AllĠart. 32 comma 3, si suggerisce di modificare il testo cassando le parole da Òad esclusione delle ipotesiÉÓ fino a Ò del decreto legislativoÉÓ.
Motivazione: il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto come ipotesi
subordinata laddove non sia stata riconosciuta n la protezione prevista dalla
Convenzione di Ginevra n una protezione sussidiaria non pu essere soggetta
alle medesime clausole di esclusione previste per i riconoscimento della
protezione internazionale disciplinata dalla Direttiva comunitaria. In
proposito occorre ricordare che il vigente art. 1- quater del D. l. n.
416/1989, conv. in legge n. 39/1990, introdotto dalla Legge n. 189/2002 prevede gi che Ò nellĠesaminare le
domande di asilo le commissioni territoriali valutano, per i provvedimenti di
cui allĠart. 5 comma 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
286/1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui lĠItalia firmataria e in particolare,
dellĠart. 3 della CEDU, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848.Ó.
Impugnazione
1.
Come pi volte evidenziato dal Tavolo in pi occasioni le procedure di impugnazione contenute nello schema di decreto, pur affermando il principio della piena effettivit della tutela giurisdizionale, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Europea sui diritti dellĠUomo, abbisognano di alcune precisazioni per essere pienamente efficaci:
Si propongo le seguenti modifiche allĠart. 35 comma 1
ÒAvverso la decisione della commissione territoriale ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte dĠappello in cui il ricorrente ha eletto il proprio domicilio allĠatto della presentazione della domanda di asilo. Il ricorso ammesso anche nel caso in cui lĠinteressato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso proposto, a pena di inammissibilit, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso allegata copia del provvedimento impugnatoÓ
Motivazione: Il
criterio prescelto nei commi 1 e 2 per individuare la competenza territoriale del giudice ordinario devono essere
modificati per dare effettiva attuazione allĠobbligo previsto dallĠart. 39
della direttiva a carico dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad
un ricorso efficace. Infatti si tratta di dare attuazione ad un diritto
soggettivo dello straniero o dellĠapolide e non alle esigenze organizzative
dellĠamministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato. Perci il
giudice dovrebbe essere individuato nel luogo pi possibile vicino a quello in
cui lo straniero o lĠapolide si trova, cio nel luogo in cui allo straniero
consegnata la decisione impugnata, pur essendo ragionevole mantenerlo presso il
tribunale del capoluogo del distretto della corte dĠappello, per esigenze
organizzative degli uffici giudiziari connessi anche ad eventuali necessit
connesse al reperimento di traduttori ed interpreti.
Per la medesima
necessit di assicurare allo straniero un ricorso efficace il termine di 15
giorni a pena di inammissibilit, per proporre ricorso, andrebbe modificato
prevedendo un termine non inferiore almeno a giorni 30. La previsione del
termine di 15 giorni di cui all'art. 35 comma 1 non sembra infatti tenere nella
dovuta attenzione fattori che possono avere un grande peso sull'effettivit
dell'accesso dello straniero alla tutela giurisdizionale, quali la mancanza di
padronanza della lingua, la non conoscenza del territorio italiano, la
possibile lontananza del tribunale competente, la necessit di reperire in
tempi brevissimi un legale di fiducia, la brevit del tempo a disposizione per
valutare gli elementi da porre a fondamento dell'azione giurisdizionale, la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
Regolamenti
di attuazione
AllĠart. 38 comma 1 si suggerisce di modificare le parole Ò entro dodici mesiÓ andrebbero sostituiti con le parole Òentro 180 giorniÓ
Motivazione: La
previsione suscita dubbi in relazione alla sua legittimit per possibile
violazione del termine del 1 dicembre 2007 previsto dallĠart. 43 della
direttiva per mettere in vigore tutte le disposizioni, incluse quelle
regolamentari ed amministrative, necessarie allĠattuazione della direttiva. In ogni caso la previsione di 12 mesi per lĠemanazione del
Regolamento di attuazione del Decreto legislativo appare eccessivamente lungo
anche perch rischia di rinviare al 2009 la concreta attuazione delle misure
del decreto; tali misure risultano, al contrario, estremamente urgenti
considerata la grave situazione attuale caratterizzata da evidenti vuoti
normativi e da una generale incertezza giuridica sulla condizione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, ed in particolare dei titolari della
protezione sussidiaria.
Decreto
legislativo qualifiche
Ipotesi di
modifiche prioritarie
Mantenimento
dellĠunit familiare
Si suggerisce di aggiungere quanto segue alla formulazione dellĠart. 22, comma 4
1.
Nel caso in cui lo straniero che intenda ricongiungersi con lo straniero titolare di protezione sussidiaria non sia in grado, per giustificato motivo, di fornire documentazione ufficiale comprovante i suoi vincoli di parentela, si applicano le disposizioni di cui allĠart. 29 bis comma 2 del decreto legislativo 286/98
2.
Il minore non accompagnato ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento famigliare ai sensi dellĠart. 29bi commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 286/98
Motivazione: le ragioni
di maggior debolezza soggettiva ed oggettiva in cui si trovano i titolari di
protezione sussidiaria e i loro familiari esigono proprio quelle forme e
condizioni agevolate e semplificate di ricongiungimento familiare. Risulta
pertanto ragionevole applicare anche ai titolari di protezione sussidiaria il
medesimo trattamento riservato ai rifugiati.
Nel caso dei minori stranieri non
accompagnati cui stata
riconosciuta la protezione sussidiaria risulta infine di grande importanza
favorire il ricongiungimento di tali minori con i propri famigliari