(Sergio Briguglio 20/9/2007)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/83/CE
(recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)
Definizioni
Ai
fini dell'applicazione del Decreto legislativo, si intende
á
per "Paese
d'origine", il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione
e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora
abituale;
á
per "domanda di
protezione internazionale" si intende una domanda di protezione presentata
secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le
domande di asilo[1];
á
per "danno
grave",
á
per "protezione
sussidiaria", lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o
apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato,
rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno
nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e
che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale paese
á
per "familiari"
del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, i
seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel
territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione
alla domanda di protezione internazionale:
Valutazione
delle domande di protezione internazionale
Esame
dei fatti
Il
richiedente e' tenuto a presentare, insieme alla domanda di protezione
internazionale o, comunque, appena disponibili, tutti gli elementi e la
documentazione a sostegno della domanda stessa, inclusi dichiarazioni e
documentazione relativi ad eta', identita', cittadinanza, alla condizione
sociale propria e, se rilevante, dei congiunti, ai precedenti luoghi di
soggiorno, alle domande di asilo pregresse, ai documenti di identita' e di
viaggio.
L'esame
della domanda e' effettuato in cooperazione col richiedente e prevede la
valutazione
á
di tutti i fatti
pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la
decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione;
á
della dichiarazione e
della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere
noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne;
á
della situazione
personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se,
in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave;
á
dell'eventualita' che
le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano
state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o
danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una
domanda di protezione internazionale;
á
dell'eventualita' che
si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione
di altro Paese del quale possa dichiararsi cittadino.
Il
fatto di aver gia' subito persecuzione o danni gravi o minacce dirette di
persecuzione o di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del
timore di subire persecuzioni o del rischio di subire danni gravi, salvo che vi
siano elementi per ritenere che persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno,
e purche' non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
paese d'origine[5].
Qualora
alcuni aspetti della dichiarazione del richiedente non siano suffragati da
prove, essi sono considerati veritieri a condizione che
á
il richiedente ha
compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
á
ha prodotto tutti gli
elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi
significativi[6];
á
le dichiarazioni del
richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le
informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone;
á
la domanda e' stata
presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per
l'eventuale ritardo;
á
dai riscontri
effettuati, il richiedente appare attendibile.
Bisogno
di protezione internazionale insorto dopo la partenza
La
domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti
verificatisi dopo la partenza del richiedente dal paese d'origine o da
attivita' da lui svolte successivamente a tale partenza[7]
(in particolare, quando si accerti che queste attivita' sono espressione e
continuazione di convinzioni o orientamenti gia' manifestati nel paese
d'origine).
Responsabili
della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione
Ai
fini della protezione internazionale sono rilevanti le persecuzioni o i danni
gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o
organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio, ovvero da agenti non statuali, se ne' i soggetti precedenti ne' le
organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire protezione contro
persecuzioni o danni gravi.
La
protezione consiste
á
nell'adozione di
adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o
danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di
individuare, perseguire penalmente e punire tali atti;
á
nella possibilita', per
il richiedente, di accedere a tali misure.
Ai
fini dell'esame della domanda di protezione si valuta la possibilita' di
protezione[8]
da parte dello Stato o dei partiti o organizzazioni, comprese quelle
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio[9].
Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una
parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, si tiene conto
degli orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione
europea e, se opportuno, delle valutazioni di altre organizzazioni
internazionali competenti e, in particolare, dell'ACNUR.
Status
di rifugiato
Atti
di persecuzione
Ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione
devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
á
rappresentare, per
natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in
particolare, dei diritti assolutamente inderogabili ai sensi dell'art. 15,
paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo[10];
á
costituire la somma di
diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti
sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti
umani fondamentali.
Tali
atti di persecuzione possono assumere, tra le altre, una delle seguenti forme[11]:
á
atti di violenza fisica
o psichica, inclusa la violenza sessuale;
á
provevdimenti
legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura
o per modalita' di attuazione;
á
azioni giudiziarie o
sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
á
rifiuto di accesso ai
mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o
discriminatorio della sanzione;
á
azioni giudiziarie o
sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un
conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la
pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le
clausole di esclusione dallo status di rifugiato;
á
atti specificamente
diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
Motivi
di persecuzione
Ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi cui gli atti di
persecuzione devono essere riconducibili sono cosi' caratterizzati:
á
razza: si riferisce, in
particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza
o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;
á
religione: include, in
particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a
riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita',
l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o
sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
á
nazionalita': oltre che
al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza
ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da
comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro
Stato[12];
á
appartenenza ad un
determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo
costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia
comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi'
fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una
persona a rinunciarvi, ovvero[13]
ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche'
percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione della situazione
del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita
dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la
commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana[14];
á
opinione politica: si
riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione
su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai
loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale
opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
Nell'esaminare
la fondatezza del timore di persecuzione, qualora il potenziale responsabile di
atti persecutori attribuisca al richiedente una caratteristica razziale,
religiosa, nazionale, sociale o politica atta a motivare la persecuzione, il
fatto che il richiedente la possegga effettivamente e' irrilevante.
Cessazione
dello status di rifugiato
Uno
straniero cessa di essere rifugiato quando verifichi una delle seguenti
condizioni:
á
si sia nuovamente e
volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
á
avendo perso la
cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
á
abbia acquistato la
cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale
paese;
á
si sia volontariamente
ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno[15]
per timore di essere perseguitato;
á
non puo' piu'
rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide,
puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno,
in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di rifugiato.
La
cessazione dello status di rifugiato e' dichiarata sulla base di una
valutazione individuale della situazione dello straniero.
Esclusione
dallo status di rifugiato
Lo
straniero e' escluso dallo status di rifugiato[16]
á
se rientra nel campo di
applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra, relativo alla
protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite
diversi dall'ACNUR. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque
motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in
conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della
Nazioni unite, l'interessato accede[17]
alle forme di protezione previste dal presente Decreto legislativo;
á
quando sussistono
fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a
commettere
Riconoscimento
dello status di rifugiato
La
domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello
status di rifugiato se ne sussistono i presupposti, senza che sussistano cause
di esclusione o di cessazione.
Diniego
dello status di rifugiato
Lo
status di rifugiato non e' riconosciuto quando, sulla base di una valutazione
individuale, risulta verificata una delle seguenti condizioni:
á
non sussitono i
presupposti;
á
sussiste una delle
cause di esclusione;
á
sussistono fondati
motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza
dello Stato[19];
á
lo straniero
costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato
condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2,
lettera a), c.p.p.[20].
Revoca
dello status di rifugiato
Lo status di rifugiato e'
revocato, su base individuale, quando si accerti che sussiste una delle cause
di diniego dello status[21]
o che il riconoscimento e' stato determinato, in modo esclusivo[22],
dall'aver omesso dei fatti o dall'averli presentati in modo erroneo o con
ricorso a documentazione falsa.
Protezione sussidiaria
Cessazione
dello status di protezione sussidiaria
La cessazione della protezione
sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in modo non meramente
temporaneo e in misura tale da rendere tale protezione non piu' necessaria. La
cessazione della protezione sussidiaria non e' dichiarata qualora sussistano
gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno dell'interessato nel paese
d'origine[23].
Esclusione
dallo status di protezione sussidiaria
Lo
straniero e' escluso dal riconoscimento dello status di protezione sussidiaria[24]
quando sussistono fondati motivi per ritenere che[25]
á
abbia commesso ovvero
istigato o concorso a commettere
á
costituisca un pericolo[26]
per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica[27].
Riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria
La
domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento della
protezione sussidiaria se ne sussistono i presupposti, senza che sussistano
cause di esclusione o di cessazione[28].
Revoca
dello status di protezione sussidiaria
Lo protezione sussidiaria e'
revocata, su base individuale, quando si accerti che sussiste una delle cause
di esclusione dallo status[29]
o che il riconoscimento e' stato determinato, in modo esclusivo[30],
dall'aver omesso dei fatti o dall'averli presentati in modo erroneo o con
ricorso a documentazione falsa.
Contenuto della protezione
internazionale
Disposizioni generali
Le diposizioni del Decreto
legislativo[31] non
pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
Nell'attuazione delle
disposizioni relative al contenuto della protezione si tiene conto, sulla base
di una valutazione individuale, della situazione delle persone particolarmente
vulnerabili, inclusi minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori
singoli con figli minori, persone che hanno subito torture o stupri o altre
forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale.
Limiti relativi all'espulsione
Fermo restando il divieto di allontanamento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione, il titolare dello status di
protezione internazionale e' espulso quando[32]
á
sussistono motivi per
ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
á
rappresenta un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza
definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non
inferiore a quattro anni nel minimo o dieci anni nel massimo.
Informazione
Unitamente
alla decisione che riconosce la protezione internazionale, all'interessato e'
consegnato un opuscolo[33],
redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o, comunque, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. Un'informazione preliminare su diritti e doveri
connessi allo status e' fornita in sede di audizione del richiedente[34].
Tutela dell'unita' familiare
E'
tutelata l'unita' del nucleo familiare dei titolari dello status di protezione
internazionale.
I
familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno
individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al
titolare dello status[35].
Ai
familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul
territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e'
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 30 D. Lgs.
286/1998[36].
Lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento
familiare alle condizioni previste da art. 29 D. Lgs. 286/1998.
Queste
disposizioni relative ai familiari non si applicano ai familiari che sono o che
sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria a
causa della sussistenza di una delle cause di esclusione dallo status di
rifugiato[37] o di
diniego dello stesso[38]
ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria.
Permesso di soggiorno
Al
titolare dello status di rifugiato e' rilasciato un permesso di soggiorno per
asilo della durata di cinque anni, rinnovabile.
Al
titolare dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione sussidiaria della durata di tre anni, rinnovabile
previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il
riconoscimento dello status, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in
permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti.
Titolo di viaggio
Al
titolare dello status di rifugiato la questura rilascia un titolo di viaggio
conforme al modello allegato alla Convenzione di Ginevra, della durata di
cinque anni, rinnovabile. Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se
sussistono al riguardo gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico.
In
presenza di fondati motivi che impediscano al titolare dello status di
protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche
del paese di cui e' cittadino, la questura rilascia un titolo di viaggio per
stranieri[39]. Il titolo di
viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se sussistono ragionevoli
motivi per dubitare dell'identita' dell'interessato[40].
Diritti in materia di
occupazione, istruzione, assistenza sanitaria e sociale
Il
titolare dello status di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini
italiani in materia di
á
lavoro subordinato o
autonomo,
á
iscrizione agli albi
professionali,
á
formazione
professionale e tirocinio sul luogo di lavoro,
á
accesso al
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri[41],
á
assistenza sociale e
sanitaria.
Il
titolare dello status di rifugiato e' equiparato al cittadino dell'Unione
europea riguardo all'accesso al pubblico impiego[42].
I
minori titolari dello status di protezione internazionale sono equiparati ai
cittadini italiani riguardo all'accesso agli studi di ogni ordine e grado[43].
I
maggiorenni, titolari dello status di protezione internazionale accedono al
sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento
professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente
soggiornanti[44].
Minori non accompagnati
Se
a chiedere la protezione internazionale e' un minore non accompagnato, si
applicano gli articoli 343 e seguenti del c.c.[45].
Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti, il minore puo'
beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies L.
39/1990.
Se
viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia, la
competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non
accompagnato. In caso contrario, si procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L.
184/1983[46]. In tutti i
casi, i provvedimenti sono adottati nell'interesse prevalente del minore[47],
avendo cura di non separarlo da fratelli eventualmente presenti sul territorio
italiano e di limitare al minimo gli spostamenti sul territorio stesso. Il
minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza,
riservati a categorie vulnerabili, di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005.
Le
iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
titolare dello status di protezione internazionale sono assunte nell'ambito
delle convenzioni di cui all'art. 8 D. Lgs. 140/2005, da stipulare con
organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I
relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con obbligo
di assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e
dei suoi familiari.[48]
Liberta' di circolazione,
integrazione, accesso all'alloggio, rimpatrio assistito
Le
disposizioni sulla liberta' di circolazione nel territorio italiano degli
stranieri regolarmente soggiornanti si applicano anche ai titolari dello status
di protezione internazionale[49].
Nel'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 sull'integrazione degli
stranieri regolarmente soggiornanti si tiene conto delle esigenze relative
all'integrazione dei titolari dello status di protezione internazionale.
L'accesso
all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di protezione
internazionale secondo quanto disposto dall'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998[50].
L'assitenza
al rimpatrio volontario dei titolari dello status di protezione internazionale
e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'art. 1-sexies L.
39/1990.
Disposizioni
finali
Punto
di contatto; personale
Il
punto di contatto nazionale finalizzato alla cooperazione con gli altri Stati
membri e' costituito dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione.
Il
personale che provvede all'applicazione delle norme contenute nel Decreto
legislativo e' soggetto all'obbligo di riservatezza riguardo alle informazioni
sui titolari dello status di protezione internazionale apprese in base
all'attivita' svolta.
Norme
transitorie e finali
Le
lettere c) e d) di art. 1, co. 4 L. 39/1990 sono abrogate[51].
Fino
all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano secondo le
procedure di cui alla L. 39/1990 e al DPR 303/2004.
Tra
gli stranieri destinatari dei servizi di accoglienza di cui all'art. 1-sexies,
co. 1 L. 39/1990 e' incluso il titolare dello status di protezione sussidiaria.
Allo
straniero cui sia stato rilasciato un permesso per motivi umanitari di cui
all'art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 su richiesta della Commissione per il
riconoscimento dello status di rifugiato e' rilasciato, al momento del rinnovo
del permesso, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Allo
straniero titolare di tale permesso per motivi umanitari sono riconosciuti[52]
gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria.
[1] Dalla formulazione dell'art. 34, co. 2 del Decreto legislativo, formalmente stridente con la definizione in esame, si evince che il riferimento alle procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE. La Direttiva, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.).
[2] Sia la Direttiva, sia il Decreto legislativo aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine".
[3] La Direttiva include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri. Questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto.
[4] I minori affidati non sono contemplati dalla corrispondente definizione della Direttiva.
[5] Quest'ultima condizione non e' prevista dalla Direttiva. Verosimilmente e' stata inserita con lo scopo di tutelare il richiedente dal rinvio nel paese d'origine nel caso vi si oppongano gravi motivi umanitari. Sul piano letterale, pero', ha il significato opposto: quello cioe' del non doversi considerare persecuzioni o danni gravi pregressi quale indizio della fondatezza dei timori di future persecuzioni o dell'esistenza di rischio di danni gravi, in presenza di quei gravi motivi umanitari; quasi che la loro presenza, rendendo inattuabile il rientro nel paese d'origine, faccia cadere tutti i pericoli connessi col rientro stesso. La formulazione e' quindi a dir poco infelice.
[6] Verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi".
[7] La Direttiva prevede che lo Stato membro possa negare il riconoscimento dello status di rifugiato quando il rischio di persecuzione si basi su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese d'origine.
[8] Verosimilmente si deve intendere "l'effettivita' della protezione".
[9] Il Decreto legislativo non prende in considerazione la possibilita', contemplata dalla Direttiva all'art. 8, di negare la protezione in virtu' del fatto che il richiedente non debba temere persecuzione ne' corra rischi di subire danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine.
[10] Si tratta del diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali.
[11] Questa disposizione ha evidentemente carattere puramente esemplificativo.
[12] La formulazione e' ambigua. Dalla versione inglese della Direttiva, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso.
[13] La Direttiva pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso.
[14] Alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana.
[15] Si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno".
[16] La Direttiva prevede, in modo non chiaro, l'esclusione dallo status di rifugiato anche quando le autorita' competenti del paese nel quale lo straniero ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
[17] La Direttiva chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico.
[18] Questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva.
[19] La Direttiva stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia negato il riconoscimento dello status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica gode, a condizione di essere presente nel territorio dello Stato membro, dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi. I diritti in questione sono i seguenti: il diritto a non essere discriminato in base a razza, religione o paese d'origine, il diritto di praticare la propria religione e di dare ai figli un'istruzione religiosa, il diritto di adire i tribunali, il diritto di accesso alla scuola primaria e, in condizioni di parita con gli altri stranieri, alla scuola secondaria, il diritto a non essere sanzionati per l'ingresso e il soggiorno illegali e il diritto a una sostanziale liberta' di circolazione (salvo che nelle more dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione), il diritto al ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione (adottabile solo per motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato) e il diritto a fruire di un tempo adeguato per farsi ammettere in altro Stato, il diritto a non essere allontanati verso un paese dove la vita o la liberta' dell'interessato siano minacciate per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche (salvo che in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato o, a causa della commisisone di un grave reato, per la sicurezza pubblica). Il Decreto legislativo trascura questa disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa. Verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si trova nel territorio dello Stato membro".
[20] Si tratta dei seguenti: delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale.
[21] La Direttiva stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia revocato lo status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica gode, a condizione di essere presente nel territorio dello Stato membro, dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi. I diritti in questione sono i seguenti: il diritto a non essere discriminato in base a razza, religione o paese d'origine, il diritto di praticare la propria religione e di dare ai figli un'istruzione religiosa, il diritto di adire i tribunali, il diritto di accesso alla scuola primaria e, in condizioni di parita con gli altri stranieri, alla scuola secondaria, il diritto a non essere sanzionati per l'ingresso e il soggiorno illegali e il diritto a una sostanziale liberta' di circolazione (salvo che nelle more dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione), il diritto al ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione (adottabile solo per motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato) e il diritto a fruire di un tempo adeguato per farsi ammettere in altro Stato, il diritto a non essere allontanati verso un paese dove la vita o la liberta' dell'interessato siano minacciate per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche (salvo che in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato o, a causa della commisisone di un grave reato, per la sicurezza pubblica). Il Decreto legislativo trascura questa disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa. Verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si trova nel territorio dello Stato membro".
[22] La formulazione adottata dal Decreto legislativo differisce da quella della Direttiva, che fa riferimento al fatto che l'erronea presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito "un fattore determinante" per l'ottenimento dello status di rifugiato. Quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo al caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore "esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la formulazione del Decreto legislativo.
[23] Questa disposizione non e' prevista dalla Direttiva, ma e' compatibile con essa, in quanto norma piu' favorevole.
[24] Il Decreto legislativo qui usa l'espressione imprecisa: "lo status di protezione sussidiaria e' escluso".
[25] La Direttiva consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti. Il Decreto legislativo non prevede questa causa di esclusione.
[26] Diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' qui considerato causa di esclusione anziche' di diniego. Alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa.
[27] La formulazione qui adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p..
[28] La Direttiva adopera, in proposito, una formulazione che rinvia alla definizione di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria". Da tale definizione, ripresa anche dal Decreto legislativo, si desume che il fatto che una domanda di protezione internazionale abbia come esito il riconoscimento della protezione sussidiaria e' comunque subordinato alla condizione che il richiedente non possegga i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
[29] In base alla corrispondente disposizione della Direttiva (art. 19, co. 3, lettera a), la revoca dovrebbe essere adottata sia nel caso in cui la causa di esclusione sussistesse, senza essere rilevata, prima del riconoscimento, sia nel caso in cui tale causa si concretizzi successivamente al riconoscimento.
[30] La formulazione adottata dal Decreto legislativo differisce da quella della Direttiva, che fa riferimento al fatto che l'erronea presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito "un fattore determinante" per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo al caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore "esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la formulazione del Decreto legislativo.
[31] La Direttiva consentirebbe di ridurre i benefici di cui gode il titolare dello status di protezione internazionale, se il riconoscimento di questo e' stato determinato in conseguenza di attivita' svolte con il fine esclusivo o principale di ottenere il riconoscimento stesso. Il Decreto legislativo non prevede tale riduzione.
[32] Si noti che le circostanze che costituiscono causa di espulsione costituiscono, prima ancora, da un punto di vista logico, causa di revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La disposizione in esame disciplina quindi formalmente l'espulsione di un titolare dello status di protezione internazionale solo se si puo' adottare un provvedimento di espulsione senza farlo precedere dall'adozione di quello, di per se' meno grave, di revoca.
[33] Contenente - stando alla corrispondente disposizione della Direttiva - informazioni su diritti e doveri connessi allo status riconosciuto.
[34] Questa disposizione non e' prevista dalla Direttiva.
[35] Il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del Decreto legislativo, a coniuge, e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente, purche' presenti sul territorio in connessione con la richesta di protezione internazionale e appartenenti al nucleo familiare gia' nel paese d'origine. Risulta pero' difficile immaginare che possano ricevere un trattamento differente i figli minori nati successivamente all'ingresso in Italia o gli altri familiari entrati a seguito di ricongiungimento. L'art. 23, co. 5 della Direttiva consente l'estensione dei diritti anche ai familiari entrati con successivo ricongiungimento.
[36] Si tratta qui del rilascio di un permesso di soggiorno a soggetti che, altrimenti, potrebbero non avere titolo per ottenerlo.
[37] Il riferimento a tutte le cause di esclusione e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del Decreto legislativo (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR.
[38] Il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame). Da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del Decreto legislativo - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
[39] Non e' specificata la durata del titolo di viaggio.
[40] Questa causa di rifiuto del titolo di viaggio non e' contemplata dalla Direttiva.
[41]Il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica dell'articolo in esame ("Accesso all'istruzione").
[42]
Rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.
[43]
Questa disposizione rientra, come caso
particolare, in quella di cui all'art. 45, co. 1 DPR 394/1999: ". L'iscrizione
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei
modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.".
[44] Anche questa disposizione sembra del tutto pleonastica, trattandosi di stranieri regolarmente soggiornanti. Va intesa, verosimilmente, come parificazione, ai fini dell'accesso, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la piu' favorevole, cioe', tra le condizioni degli stranieri).
[45] Si tratta delle norme relative alla apertura della tutela e alle funzioni del tutore. La Direttiva prevede, all'art. 30, co. 2, che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze.
[46] Si tratta delle disposizioni relative all'affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di ambiente familiare idoneo.
[47] L'art. 30, co. 3 della Direttiva prevede che le decisioni in materia siano adottate tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il suo grado di maturita'.
[48] La Direttiva prevede, all'art. 30, co. 6, che al personale che si occupa di minori non accompagnati debba essere fornita una specifica formazione in merito alle esigenze dei minori stessi.
[49] Disposizione pleonastica.
[50]
Formulazione imprecisa: l'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998 disciplina solo l'accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione. Niente impedisce che i titolari dello status di protezione
internazionale accedano all'alloggio anche per altra via, in base ad art. 2,
co. 2 D. Lgs. 286/1998. Quanto all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs.
286/1998 ai titolari di status di protezione internazionale, non e' chiaro se
questi godano dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitino attivita'
di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame
sarebbe assolutamente pleonastica) o se siano trattati nello stesso modo dei
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - senza,
cioe', imposizione di ulteriori condizioni.
[51]
Si tratta di due cause di inammissibilita'
della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato (e ora, piu' in
generale, dello status di protezione internazionale), relative allo straniero
che
"c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia
per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero
risulti appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli
stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.".
[52] Anche prima, quindi, che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.