Ufficio VII – Asilo e Immigrazione
Prot. n. 17272/7 Roma,
28 marzo 2008
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL
GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA
AOSTA
AI SIGG.RI
QUESTORI
LORO SEDI
OGGETTO: Problematiche
concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore
ultraquattordicenne, nonch la conversione del permesso di soggiorno e il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della
maggiore et.
Le
problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno ai minori det e
a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno hanno fatto emergere nel
tempo, anche a causa di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di
recenti innovazioni legislative, difformit di indirizzo e di linee
interpretative da parte dei competenti uffici sulle quali appare opportuno
intervenire al fine di garantire una pi omogenea applicazione dei principi di
legge che disciplinano la materia.
Ci
premesso, si illustrano le linee di indirizzo alle quali le SS.LL. vorranno
informare la loro attivit nelle tre fattispecie indicate in oggetto.
Lart.
31, comma 2 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, dispone che al minore straniero,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore
ovvero dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla
maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.
Lassertivit
della disposizione (che diversamente da altre non richiama una mera possibilit
ma ha carattere imperativo) tale da escludere che si possa condizionare il
rilascio del permesso citato allallegazione della fotocopia del passaporto o
di altro documento equipollente.
La
norma di cui al comma 2 del citato art. 31 non mira, infatti, a costituire una
nuova condizione giuridica soggettiva in capo al minore ma a riconoscere la
perdurante validit di quella preesistente, che ha determinato liscrizione del
minore nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori sulla base di una identificazione certa dello stesso.
Il
permesso di soggiorno di cui al citato comma 2 costituisce, pertanto, una mera
novazione ope legis del precedente titolo giuridico che ha come unico
presupposto il compimento dei quattordici anni e che attesta il diritto del
minore a soggiornare nel territorio dello Stato.
In
tal senso depone anche il preminente interesse del minore a non essere privato
dei diritti conseguenti al rilascio del titolo di soggiorno, nonch la sua non
espellibilit, come stabilito dallart. 19 del comma 2 del Testo Unico.
Le
SS.LL. vorranno pertanto rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per
motivi familiari al minore ultraquattordicenne subordinandolo alla sola
verifica degli accertamenti gi effettuati in occasione della precedente
iscrizione nel titolo di soggiorno del genitore.
Lart.
32, comma 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede che, oltre ai minori
stranieri regolarmente conviventi con il genitori o sottoposti allaffidamento
familiare, anche i minori stranieri comunque affidati ai sensi dellart. 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, al compimento della maggiore et, possano
ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, nonch per esigenze sanitarie o di cura.
La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha ritenuto che in tale norma
debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a tutela, in ragione
dellidentit dei fini perseguiti dagli istituti dellaffidamento e della
tutela.
Lo
stesso art. 32, negli ulteriori commi introdotti con la Legge 30.7.2002,
n. 189, rende possibile rilasciare un permesso di soggiorno delle
tipologie sopra specificate ai minori stranieri non accompagnati purch siano
presenti sul territorio nazionale da non meno di tre anni e abbiano seguito un
progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.
Sul
contenuto di tale articolo pi volte intervenuto il Consigli di Stato
(sentenze n. 1681/05 del 1.2.2005 e n. 564/07 del 28.11.2006) precisando che la
fattispecie descritta al comma 1 (finalizzata alla tutela dellunit del nucleo
familiare in cui il minore sia inserito naturaliter ovvero in virt di un
provvedimento di affido o di sottoposizione a tutela) non deve essere confusa
con la ulteriore e distinta fattispecie contenuta nei commi 1 bis e 1 ter.
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che il comma 1 dellart. 32 esige requisiti
alternativi a quelli stabiliti dai commi 1 bis e 1 ter e che, pertanto, il rilascio del
permesso di soggiorno non pu essere condizionato dal loro cumulo. Ed infatti
il comma 1 fa riferimento ai minori stranieri sottoposti a qualunque tipo di
affidamento o a tutela mentre i commi 1 bis e 1 ter si riferiscono ai minori stranieri
non accompagnati che versano in una diversa situazione e per i quali il
legislatore ha richiesto il requisito dellammissione al progetto di
integrazione sociale e civile.
In
tutte le fattispecie sopra indicate si pu presumere, infatti, che esista un
percorso di integrazione – compiuto o in corso di evoluzione – del
minore straniero nella comunit nazionale e che una sua eventuale interruzione
sarebbe causa di disagio ed esclusione, oltre a determinare una situazione di
irregolarit per lo straniero neo-maggiorenne.
Premesso
quanto sopra, le SS.LL. vorranno adeguare la propria attivit provvedimentale
alle riferite interpretazioni giurisprudenziali, al fine di garantire
lomogenea applicazione delle previsioni del predetto art. 32.
Pertanto, nel caso in cui un minore
straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o
tutela, le SS.LL., al compimento della maggiore et, potranno rilasciare allo
stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua
presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di
integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di non luogo a
procedere al rimpatrio.
Nellipotesi
in cui ad un minore straniero che, al compimento del diciottesimo anno di et,
risulti inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti dagli Enti
locali e sia presente da almeno tre anni sul territorio nazionale, potr essere
rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno
del minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela.
Resta
fermo che, in entrambi i casi il rilascio del titolo sar subordinato allaccertamento
della sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti
per lo specifico tipo di permesso richiesto.
Il
D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede (art. 31, comma 2) che al minore
straniero di quattordici anni, gi iscritto nel permesso o nella carta di
soggiorno del genitore, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari, valido fino ai diciotto anni, al compimento dei quali (art. 32,
comma 1) pu essergli rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per le seguenti
motivazioni: di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura.
Pu
accadere, tuttavia, che il giovane straniero regolarmente soggiornante,
raggiunta la maggiore et, abbia ancora incertezze sul proprio futuro di studio
o lavorativo e, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado
di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi
citati.
La
questione merita di essere risolta avendo a mente che la Corte di Cassazione ha
pi volte esaminato casi di permanenza del figlio, seppure maggiorenne, presso
i genitori (Sez. I, 03/04/2002, n. 4765; Sez I, 30/08/1999, n. 9109; Sez.
I, 08/09/1998, n. 8868; Sez. I, 07/05/1998, n. 4616) precisando che, fin quando
il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una
appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno lobbligo
di mantenerlo.
Tale
orientamento si inquadra nel pi generale dovere/diritto dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dallart. 30 della
Costituzione e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 28 del
12/19 gennaio 1995; Sentenza n. 203 del 17/26 giugno 1996) quale diritto
fondamentale della persona e, in quanto tale, spettante anche ai cittadini
stranieri. In questottica lart. 2, comma 2 del citato Testo Unico
sullImmigrazione (n. 286/1998) estende i diritti in materia civile allo
straniero regolarmente soggiornante.
E
inoltre importante considerare che lo stesso Testo Unico, allart. 5, comma 5,
impone anche di tutelare lunit, lintegrit e la salvaguardia della famiglia
e dei suoi legami. Ed il pi recente D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 prevede che ai
fini del diniego di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare,
ovvero dellespulsione della persona gi ricongiunta, si debba tenere conto
della natura e della effettivit dei vincoli familiari dellinteressato oltre
che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale.
Alla
luce di quanto sopra, si ritiene che i riferimenti normativi richiamati
consentano di interpretare la fattispecie in esame attraverso il ricorso
allart. 30, comma 3 del Testo Unico ove si stabilisce che il permesso di
soggiorno per motivi familiari abbia la stessa durata del permesso di soggiorno
del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dellart. 29 ed rinnovabile insieme con questultimo.
Pertanto,
oltre a quanto previsto dal citato art. 32, comma 1, agli stranieri che, al
compimento del diciottesimo anno di et, siano titolari di un permesso di
soggiorno per motivi familiari, potr essere rinnovato il proprio titolo di
soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purch questultimo
soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il
ricongiungimento familiare dal comma 3 dellart. 29 del predetto Testo Unico.
Nel
sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni esaminate,
si invitano le SS.LL. a voler impartire le opportune disposizioni atte a
garantire lapplicazione delle presenti direttive e si ringrazia per la
consueta collaborazione.
IL MINISTRO