DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I

Delle fonti del diritto

Art. 1 Indicazione delle

Sono fonti del diritto:

1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);

2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);

3) (*)

4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

Art. 2 Leggi

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).

Art. 3 Regolamenti

Il potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il potere regolamentare di altre autorit esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformit delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari

I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

[Art. 5 Norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive".

[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".

[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti".

Art. 8 Usi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).

(*)

(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".

Art. 9 Raccolte di usi

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).

(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO II

Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10 Inizio dell'obbligatoriet delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3 comma) (*).

(**)

(*) Cfr. anche art. 15, 5 comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.

(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).

I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.

Art. 12 Interpretazione  legge

Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative] (*)

(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch la nuova legge regola l'intera materia gi regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero

Lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).

(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

[Artt. 17 - 31] (*)

(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31 riportato qui di seguito:

Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit delle persone e dei rapporti di famiglia

Lo stato e la capacit delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternit accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Art. 21 Legge regolatrice della tutela

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della propriet e degli altri diritti sulle cose

Il possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.

Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volont delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se comune.

Le forme di pubblicit degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 27 Legge regolatrice del processo

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge

Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Art. 29 Apolidi

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Art. 30 Rinvio ad altra legge

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.







LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA







TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE








Art. 1 Capacit giuridica

La capacit giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito  <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto2.html>sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).

(3 comma abrogato).

Art. 2 Maggiore et. Capacit di agire

La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una et diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore in materia di capacit a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4 Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalit dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).

L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pi giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, pu essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorit giudiziaria, su richiesta dell'interessato, pu disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.



TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE





CAPO I

Disposizioni generali








Art. 11 Persone giuridiche pubbliche

Le Province e i Comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).

Art. 12 Persone giuridiche private

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivit nell'ambito della Provincia, il Governo pu delegare ai prefetti la facolt di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).

Art. 13 Societ

Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).



CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni








Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).

La fondazione pu essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivit dell'opera da lui disposta.

La facolt di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorit governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredit e legati

La persona giuridica non pu acquistare beni immobili, n accettare donazioni o eredita, n conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilit degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' per esente da responsabilit quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met degli associati. In seconda convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilit contro gli amministratori

Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, pu sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume pu essere sospesa anche dall'autorit governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purch sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato pu ricorrere all'autorit giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, n hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorit governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; pu sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit devono essere autorizzate dall'autorit governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attivit e unificazione di amministrazione

L'autorit governativa pu disporre il coordinamento della attivit di pi fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto possibile, la volont del fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo stato raggiunto o divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione dichiarata dall'autorit governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorit governativa, anzich dichiarare estinta la fondazione, pu provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont del fondatore.

La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorit, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformit dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorit governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorit governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorit governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali attribuita la rappresentanza.

La registrazione pu essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, bench riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorit governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalit stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, n pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilit degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilit dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato pu stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia pi attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorit governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).

La residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non pu essere opposto ai terzi di buona fede, se non stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

Art. 47 Elezione di domicilio

Si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).



TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA





CAPO I

Dell'assenza








Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non pi comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno pi notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, pu nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).

Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non pu fare.

Art. 49 Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale pu stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualit delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, pu ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entit del patrimonio dell'assente.

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 53 Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalit delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 54 Limiti alla disponibilit dei beni

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessit o utilit evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, pu escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza e stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Art. 57 Prova della morte dell'assente

Se durante il possesso temporaneo provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, pu con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore et dell'assente.

Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza

L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, pu essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

l) quando alcuno scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si comunque trovato presente, senza che si abbiano pi notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit;

2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilit;

3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno pi notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.

Art. 61 Data della morte presunta

Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 pu essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, pu dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario

Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge pu contrarre nuovo matrimonio (68, 117).

Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).

Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 68 Nullit del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui stata dichiarata la morte presunta

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.

Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredit (533 e seguenti) n gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).

La restituzione dei frutti non dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale stata dichiarata la morte presunta

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.



TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'








Art. 74 Parentela

La parentela il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinit

L'affinit il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei due coniugi, egli affine dell'altro coniuge.

L'affinit non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.



TITOLO VI

DEL MATRIMONIO





CAPO I

Della promessa di matrimonio








Art. 79 Effetti

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ci che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni

Il promittente pu domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non stato contratto (785, 2694).

La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).

Lo stesso risarcimento dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).



CAPO II

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato








Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformit del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.



CAPO III

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile





SEZIONE I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio








Art. 84 Et

I minori di et non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturit psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, pu con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.

Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermit di mente

Non pu contrarre matrimonio l'interdetto per infermit di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).

Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il pubblico ministero pu richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non pu aver luogo finch la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libert di stato

Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinit, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinit deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione pu essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinit deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio quando inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza terminata.

Art. 90 Assenza del minore

Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 91 Diversit di razza o di nazionalit (abrogato)

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE II

Delle formalit preliminari del matrimonio








Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonch ogni altro documento necessario a provare la libert degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potest debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilit, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinit a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).

Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non pu essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine dichiarata nella pubblicazione.

Pu anche autorizzare, con le stesse modalit, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notoriet con il quale quattro persone, ancorch parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notoriet la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravit delle possibili conseguenze.

Quando stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo pu procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo richiesto, purch gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).



SEZIONE III

Delle opposizioni al matrimonio








Art. 102 Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermit di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'et, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).

Art. 103 Atto di opposizione

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualit che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 104 Effetti dell'opposizione

L'opposizione fatta da chi ne ha facolt, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, pu essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE IV

Della celebrazione del matrimonio








Art. 106 Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).

Art. 107 Forma della celebrazione

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, d lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108 Inapponibilit di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non pu essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non pu procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ci nonostante il matrimonio celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (138).

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso

Quando vi necessit o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermit o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, nell'impossibilit di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111 Celebrazione per procura

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura pu anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non pu essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112 Rifiuto della celebrazione

L'ufficiale dello stato civile non pu rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).

Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualit di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualit.

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)



SEZIONE V

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato








Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero

Il cittadino soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).

La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorit competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).



SEZIONE VI

Della nullit del matrimonio








Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88

Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 pu essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).

Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 pu essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento pu essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore et. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore et ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volont del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non pu essere impugnato finch dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non pu essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullit del matrimonio previsto dall'art. 68.

Art. 118 (abrogato)

Art. 119 Interdizione

Il matrimonio di chi stato interdetto per infermit di mente pu essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gi sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione stata pronunziata posteriormente ma l'infermit esisteva al tempo del matrimonio. Pu essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non pu essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi stata coabitazione per un anno.

Art. 120 Incapacit di intendere o di volere

Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolt mentali.

Art. 121 (abrogato)

Art. 122 Violenza ed errore

Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio pu altres essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato dato per effetto di errore sull'identit della persona o di errore essenziale su qualit personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualit personali essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purch l'errore riguardi:

l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non pu essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non pu essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purch vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza stata portata a termine.

L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Art. 123 Simulazione

Il matrimonio pu essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non pu essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio

Il coniuge pu in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullit del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).

Art. 125 Azione del pubblico ministero

L'azione di nullit non pu essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando proposta domanda di nullit del matrimonio, il Tribunale pu, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; pu ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 Intrasmissibilit dell'azione

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio gi pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 Matrimonio putativo

Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullit, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonch rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullit.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullit dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento consentito.

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice pu disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.

Art. 129 bis Responsabilit del coniuge in mala fede e del terzo

Il coniuge al quale sia imputabile la nullit del matrimonio, tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennit, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennit deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altres a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullit del matrimonio tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio annullato, l'indennit prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullit del matrimonio solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennit.



SEZIONE VII

Delle prove della celebrazione del matrimonio








Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio

Nessuno pu reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 131 Possesso di stato

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio pu essere provata a norma dell'art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non stato inserito nei registri a ci destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.



SEZIONE VIII

Disposizioni penali








Art. 134 Omissione di pubblicazione

Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138 Altre infrazioni

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139 Cause di nullit note a uno dei coniugi

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullit del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, punito, se il matrimonio annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 141 Competenza

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.

Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato pi grave.



CAPO IV

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio








Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelt, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis Cognome della moglie

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art. 143 ter (abrogato)

Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145 Intervento del giudice

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi pu chiedere, senza formalit, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene pi adeguata alle esigenze dell'unit e della vita della famiglia.

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice pu, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.

Art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacit, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacit di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimit, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinch possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, pu ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.



CAPO V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi








Art. 149 Scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 Separazione personale

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione pu essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 Separazione giudiziale

La separazione pu essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volont di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 152-153 (abrogati)

Art. 154 Riconciliazione

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gi proposta.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli

Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonch le modalit di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potest su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e pu ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice d inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potest sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice pu per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilit, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potest su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalit del contributo.

NOTA Il quarto comma dellart.155 stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).

Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entit di tale somministrazione determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione pu imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice pu disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, pu disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 156 bis Cognome della moglie

Il giudice pu vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e pu parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione pu essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158 Separazione consensuale

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, pu rifiutare allo stato l'omologazione.



CAPO VI

Del regime patrimoniale della famiglia

SEZIONE I

Disposizioni generali








Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

Art. 160 Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare, n ai diritti n ai doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio.

Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullit.

La scelta del regime di separazione pu anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalit dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163 Modifica delle convenzioni

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione pu essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.

Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali

E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali (1417).

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Art. 165 Capacit del minore

Il minore ammesso a contrarre matrimonio pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli assistito dai genitori esercenti la potest su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.

Art. 166 Capacit dell'inabilitato

Per la validit delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale stato promosso giudizio di inabilitazione, necessaria l'assistenza del curatore gi nominato. Se questi non stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote

E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.



SEZIONE II

Del fondo patrimoniale








Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione pu essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione pu essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo

La propriet dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

Art. 169 Alienazione dei beni del fondo

Se non stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessit o di utilit evidente.

Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non pu aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 171 Cessazione del fondo

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore et dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice pu dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice pu altres attribuire ai figli, in godimento o in propriet, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Art. 172-176 (abrogati)



SEZIONE III

Della comunione legale








Art. 177 Oggetto della comunione

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attivit separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179 Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalit o nel testamento non specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonch la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacit lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purch ci sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonch la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Art. 181 Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso richiesto, l'altro coniuge pu rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della comunione.

Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Matta/Trib4-97.htm>

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), pu compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi pu essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivit dell'impresa.

Art. 183 Esclusione dall'amministrazione

Se uno dei coniugi minore o non pu amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge pu chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione pu chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.

L'azione pu essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non pu essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ci non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.

Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Art. 190 Responsabilit sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Art. 191 Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione pu essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Art. 192 Rimborsi e restituzioni

Ciascuno dei coniugi tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.

E' tenuto altres a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessit della famiglia.

Ciascuno dei coniugi pu richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice pu autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore pu chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Art. 193 Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni pu essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Pu altres essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacit di lavoro.

La separazione pu essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali (2653).

Art. 194 Divisione dei beni della comunione

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessit della prole e all'affidamento di essa, pu costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Art. 195 Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notoriet, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non pu farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la propriet individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonch sugli altri beni di lui.

Art. 198-209 (abrogati)



SEZIONE IV

Della comunione convenzionale








Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purch i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.

I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di propriet del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Art. 212-214 (abrogati)

SEZIONE V Del regime di separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarit esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 216 (abrogato)

Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).

Art. 219 Prova della propriet dei beni

Il coniuge pu provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la propriet esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi pu dimostrare la propriet esclusiva sono di propriet indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Art. 220-230 (abrogati)



SEZIONE VI

Dell'impresa familiare








Art. 230-bis Impresa familiare

Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivit di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantit alla qualit del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonch quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacit di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potest su di essi.

Il lavoro della donna considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso pu essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altres in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento pu avvenire in pi annualit, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.



TITOLO VII

DELLA FILIAZIONE

CAPO I

Dello Stato di figlio legittimo

SEZIONE I

Dello stato di figlio legittimo








Art. 231 Paternit del marito

Il marito padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternit.

Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio pu proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.

Art. 235 Disconoscimento di paternit

L'azione per il disconoscimento di paternit del figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei casi seguenti:

l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternit.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternit.

L'azione di disconoscimento pu essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore et in tutti i casi in cui pu essere esercitata dal padre.



SEZIONE II

Delle prove della filiazione legittima








Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualit al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualit dalla famiglia.

Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato

Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno pu reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si pu contestare la legittimit di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.

Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorch vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio pu reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.

Parimenti si pu contestare la legittimit del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio

La legittimit del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non pu essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimit sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 241 Prova con testimoni

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione pu darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non pu essere ammessa che quando vi un principio di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

Art. 242 Principio di prova per iscritto

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

Art. 243 Prova contraria

La prova contraria pu darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternit.



SEZIONE III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimit









Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento

L'azione di disconoscimento della paternit da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito pu disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui nato il figlio o in cui la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternit pu essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore et o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione pu essere altres promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di et inferiore.

NOTA Il secondo comma stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).

Art. 245 Sospensione del termine

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternit si trova in stato di interdizione per infermit di mente (414), la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione pu tuttavia essere promossa dal tutore.

Art. 246 Trasmissibilit dell'azione

Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternit muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore et da parte di ciascuno dei discendenti.

Art. 247 Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti minore o interdetta, l'azione proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimit. Imprescrittibilit

L'azione per contestare la legittimit spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione imprescrittibile.

Quando l'azione proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).

Art. 249 Reclamo della legittimit

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed morto in et minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore et, pu essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121).

L'azione imprescrittibile riguardo al figlio.



CAPO II

Della filiazione naturale e della legittimazione





SEZIONE I

Della filiazione naturale





1 Del riconoscimento dei figli naturali








Art. 250 Riconoscimento

Il figlio naturale pu essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gi uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento pu avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non pu avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gi effettuato il riconoscimento.

Il consenso non pu essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non pu essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi

I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinit (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinit. Quando uno solo dei genitori stato in buona fede, il riconoscimento del figlio pu essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessit di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima

Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori pu essere autorizzato dal giudice qualora ci non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et e siano conviventi, nonch dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gi convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

E' altres richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.

Art. 253 Inammissibilit del riconoscimento

In nessun caso ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.

Art. 254 Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio naturale fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volont di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto

Pu anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 256 Irrevocabilit del riconoscimento

Il riconoscimento irrevocabile. Quando contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento stato revocato.

Art. 257 Clausole limitatrici

E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258 Effetti del riconoscimento

Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non pu contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Art. 259-260 (abrogati)

Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

Art. 262 Cognome del figlio

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale pu assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore et del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit

Il riconoscimento pu essere impugnato per difetto di veridicit dall'autore del riconoscimento, da colui che stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).

L'azione imprescrittibile.

Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto

Colui che stato riconosciuto non pu, durante la minore et o lo stato d'interdizione per infermit di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di et, pu dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).

Art. 265 Impugnazione per violenza

Il riconoscimento pu essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza cessata.

Se l'autore del riconoscimento minore, l'azione pu essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'et maggiore (267).

Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Il riconoscimento pu essere impugnato per l'incapacit che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).

Art. 267 Trasmissibilit dell'azione

Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, lazione pu essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.

Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio

Quando impugnato il riconoscimento, il giudice pu dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.



2 Della dichiarazione giudiziale della paternit e della maternit naturale








Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternit e maternit

La paternit e la maternit naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento ammesso.

La prova della paternit e della maternit pu essere data con ogni mezzo.

La maternit dimostrata provando la identit di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternit naturale.

Art. 270 Legittimazione attiva e termine

L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternit o la maternit naturale imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa pu essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, pu essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Art. 271-272 (abrogati)

Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternit o la maternit naturale pu essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potest prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore per deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale pu anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'et di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione pu essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Art. 274 Ammissibilit dell'azione

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit naturale ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilit il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si pu proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicit e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolt di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, pu, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 275 (abrogato)

Art. 276 Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternit o di maternit naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).

Alla domanda pu contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 277 Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti).

Il giudice pu anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Art. 278 Indagini sulla paternit o maternit

Le indagini sulla paternit o sulla maternit non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi vietato.

Possono essere ammesse dal giudice quando vi stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).

Art. 279 Responsabilit per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non pu proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit, il figlio naturale pu agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno pu agire per ottenere gli alimenti.

L'azione ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.

L'azione pu essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potest.



SEZIONE II

Della legittimazione dei figli naturali








Art. 280 Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che nato fuori del matrimonio la qualit di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.

Art. 281 Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).

Art. 282 Legittimazione dei figli premorti

La legittimazione dei figli premorti pu anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo avvenuto dopo il matrimonio.

Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione pu essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'et indicata nel quinto comma dell'art. 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilit o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente unito in matrimonio e non legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gi riconosciuto.

La legittimazione pu essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.

Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volont di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.

Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) pu in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volont in contrasto con quella di legittimare (att. 124).

Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Nei casi in cui consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice pu essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pot essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione necessario che dalla procura risulti la volont di riconoscerli o di legittimarli.

Art. 288 Procedura

La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda annotata in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione

La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione pu essere promossa soltanto dal coniuge del quale mancato l'assenso.

Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purch la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.



TITOLO VIII

Dell'adozione di persone maggiori di et






CAPO I

Dell'adozione di persone maggiori di et e dei suoi effetti










Art. 291 Condizioni

L'adozione permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'et di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale pu autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'et di trent'anni, ferma restando la differenza di et di cui al comma precedente.

Art. 292 Divieto di adozione per diversit di razza (abrogato)

Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 294 Pluralit di adottati o di adottanti

E' ammessa l'adozione di pi persone anche con atti successivi.

Nessuno pu essere adottato da pi di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295 Adozione da parte del tutore

Il tutore non pu adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).

Art. 296 Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).

Se l'adottando non ha compiuto la maggiore et il consenso dato dal suo legale rappresentante.

Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori

Per l'adozione necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, pu, ove ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potest o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale pu pronunziare l'adozione quando impossibile ottenere l'assenso per incapacit o irreperibilit delle persone chiamate ad esprimerlo.

Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finch il decreto non emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si pu procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Art. 299 Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato n tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).

Art. 301-303 (abrogati)

Art. 304 Diritti di successione

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).

Art. 305 Revoca dell'adozione

L'adozione si pu revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127).

Art. 306 Revoca per indegnit dell'adottato

La revoca dell'adozione pu essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libert personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione pu essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredit in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307 Revoca per indegnit dell'adottante

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca pu essere pronunziata su domanda dell'adottato.

Art. 308 (abrogato)

Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e seguenti.).

Art. 310 (abrogato)



CAPO II

Delle forme dell'adozione di persone di maggiore et









Art. 311 Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.

L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 pu essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 312 Accertamenti del tribunale

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

Art. 313 Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalit di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, ladottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 314 Pubblicit

Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altres trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorit giudiziaria pu inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.



TITOLO IX

DELLA POTESTA' DEI GENITORI








Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori

Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finch convive con essa.

Art. 316 Esercizio della potest dei genitori

Il figlio soggetto alla potest dei genitori sino all'et maggiore o alla emancipazione (2, 390)

La potest esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori pu ricorrere senza formalit al giudice indicando i provvedimenti che ritiene pi idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre pu adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene pi utili nell'interesse del figlio e dell'unit familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il pi idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacit o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potest, questa esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potest comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potest regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.

Art. 317-bis Esercizio della potest

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potest su di lui.

Se il riconoscimento fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potest spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potest spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, pu disporre diversamente; pu anche escludere dall'esercizio della potest entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potest ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 318 Abbandono della casa del genitore

Il figlio non pu abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potest n la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 319 (abrogato)

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredit o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione n promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessit o utilit evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non pu essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi pu consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potest, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potest, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 321 Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potest 1155), non possono o non vogliono compiere uno o pi atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, pu nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potest o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323 Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potest sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potest non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).

Art. 324 Usufrutto legale

I genitori esercenti la potest hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potest o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione per non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);

4) i beni pervenuti al figlio per eredit, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volont dei genitori esercenti la potest. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale

Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).

Art. 326 Inalienabilit dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L'usufrutto legale non pu essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca n di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne titolare esclusivo non pu aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori

Il genitore che esercita in modo esclusivo la potest il solo titolare dell'usufrutto legale.

Art. 328 Nuove nozze

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330 Decadenza dalla potest sui figli

Il giudice pu pronunziare la decadenza della potest quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice pu ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Art. 331 (abrogato)

Art. 332 Reintegrazione nella potest

Il giudice pu reintegrare nella potest il genitore che ne decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze pu adottare i provvedimenti convenienti e pu anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 334 Rimozione dall'amministrazione

Quando il patrimonio del minore male amministrato, il tribunale pu stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o pu rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione affidata ad un curatore, se disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale pu essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).

Art. 336 Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessit il tribunale pu adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potest e per l'amministrazione dei beni.

Art. 338-341 (abrogati)

Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)



TITOLO X

DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

CAPO I

Della tutela dei minori








Art. 343 Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potest dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).

Se il tutore domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela pu essere ivi trasferita con decreto del tribunale.



SEZIONE I

Del giudice tutelare








Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare pu chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).



SEZIONE II

Del tutore e del protutore








Art. 345 Denunzie al giudice tutelare

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in et minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).

Art. 347 Tutela di pi fratelli

E' nominato un solo tutore a pi fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di pi tutori. Se vi conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potest dei genitori. La designazione pu essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'et di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto nell'art. 147.

(5 comma abrogato).

Art. 349 Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelt e diligenza.

Art. 350 Incapacit all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potest;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale pu essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potest o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) abrogato;

2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;

3) i membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Assemblee legislative:

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353):

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) abrogato;

4) i militari in attivit di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

6) chi ha pi di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi impedito di esercitare la tutela da infermit permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, pu essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (355-2)

E' tuttavia in facolt del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o I'entit dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi soggetto alla patria potest, pu nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.



SEZIONE III

Dell'esercizio della tutela








Art. 357 Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).

Art. 358 Doveri del minore

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non pu abbandonare la casa o I'istituto al quale stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Art. 359 (abrogato)

Art. 360 Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo in opposizione con l'interesse del tutore (380).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e pu fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361 Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice pu procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362 Inventario

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolt di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

Art. 363 Formazione dell'inventario

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ci delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice pu consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerit.

Art. 364 Contenuto dell'inventario

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalit stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Art. 365 Inventario di aziende

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell'inventario generale.

Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unir all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).

Art. 368 Omissione della dichiarazione

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, pu essere rimosso dalla tutela (384).

Art. 369 Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).

Art. 370 Amministrazione prima dell'inventario

Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

Art. 371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalit e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare pu consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).

Art. 372 Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, pu autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)

Art. 373 Titoli al portatore

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non pu senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):

l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredit o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore et;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 Autorizzazione del tribunale

Il tutore non pu senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione data su parere del giudice tutelare.

Art. 376 Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)

Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.

Art. 379 Gratuit della tutela

L'ufficio tutelare gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entit del patrimonio e le difficolta dell'amministrazione, pu assegnare al tutore un'equa indennit. Pu altres, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilit, da una o pi persone stipendiate.

Art. 380 Contabilit dell'amministrazione

Il tutore deve tenere regolare contabilit della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).

Il giudice pu sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381 Cauzione

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entit del patrimonio, pu imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalit (att. 131).

Egli pu anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382 Responsabilit del tutore e del protutore

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilit incorre il protutore per ci che riguarda i doveri del proprio ufficio.



SEZIONE IV

Della cessazione del tutore dall'ufficio








Art. 383 Esonero dall'ufficio

Il giudice tutelare pu sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore

Il giudice tutelare pu rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non pu rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; pu tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).



SEZIONE V

Del rendimento del conto finale








Art. 385 Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi pu concedere una proroga (att. 46-1).

Art. 386 Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarit o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorit giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore et o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore et o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).

Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore pu aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).

La convenzione pu essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 389 Registro delle tutele

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere d comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.



CAPO II

Dell'emancipazione








Art. 390 Emancipazione di diritto

Il minore di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 391 (abrogato)

Art. 392 Curatore dell'emancipato

Curatore del minore sposato con persone maggiore di et il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di et, il giudice tutelare pu nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'et, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altres negli atti previsti nell'art. 165.

Art. 393 Incapacit o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).

Art. 394 Capacit dell'emancipato

L'emancipazione conferisce al minore la capacit di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).

Il minore emancipato pu con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e pu stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).

Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore pu ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).

Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Il minore emancipato pu esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).

L'autorizzazione pu essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, pu compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 398-399 (abrogati)



TITOLO XI

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO








Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori

L'assistenza dei minori regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilit di provvedere al loro allevamento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potest o della tutela sia impedito. Resta salva la facolt del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potest, l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403 Intervento della pubblica autorit a favore dei minori

Quando il minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralit, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorit, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 404-413 (abrogati)



TITOLO XII

DELL'INFERMITA' DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE








Art. 414 Persone che devono essere interdette

Il maggiore di et e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermit di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate

Il maggiore di et infermo di mente, lo stato del quale non talmente grave da far luogo all'interdizione, pu essere inabilitato (417 e seguenti, 429).

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalit (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono s e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore et

Il minore non emancipato pu essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore et. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'et maggiore (421).

Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potest o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non pu essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell'autorit giudiziaria

Promosso il giudizio d'interdizione, pu essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermit di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Non si pu pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).

Il giudice pu in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Pu anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, pu essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, pu disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 423 Pubblicit

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).

Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di et che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di et o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L'inabilitato pu continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).

L'autorizzazione pu essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).

Art. 426 Durata dell'ufficio

Nessuno tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalit, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).

L'annullamento dei contratti non pu essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualit del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto stato compiuto (2953).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).

Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Art. 430 Pubblicit

Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

L'autorit giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacit, pu revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca esclusa con sentenza passata in giudicato.



TITOLO XIII

DEGLI ALIMENTI








Art. 433 Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

l) quando la persona che ha diritto agli alimenti passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinit, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 435 (abrogato)

Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato

L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Art. 437 Obbligo del donatario

Il donatario (769 e seguenti) tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).

Art. 438 Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto per riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.

Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorit giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore in condizione di poterli somministrare, l'autorit giudiziaria non pu liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 441 Concorso di obbligati

Se pi persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorit giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 442 Concorso di aventi diritto

Quando o pi persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorit giudiziaria d i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimit della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilit che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorit giudiziaria pu per, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessit, l'autorit giudiziaria pu altres porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare

L'assegno alimentare prestato secondo le modalit stabilite non pu essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 445 Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).

Art. 446 Assegno provvisorio

Finch non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o presi dente del tribunale pu, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di pi obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 447 Inammissibilit di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non pu essere ceduto (1260, 2751).

L'obbligo agli alimenti non pu opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).



TITOLO XIV

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE








Art. 449 Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformit delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 450 Pubblicit dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altres compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 451 Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ci che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte pu essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Art. 453 Annotazioni

Nessuna annotazione pu essere fatta sopra un atto gi iscritto nei registri se non disposta per legge ovvero non e ordinata dall'autorit giudiziaria.

Art. 454 Rettificazioni

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione

La sentenza di rettificazione non pu essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

 

LIBRO SECONDO

DELLE SUCCESSIONI




TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO I

Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredit










Art. 456 Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ. 4, 58 e seguenti), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43, 45).

Art. 457 Delazione dell'eredit

L'eredit si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti) o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4 comma).

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).

Art. 458 Divieto di patti successori <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>

E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4 comma). E del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (Cod. Civ. 557 2 comma, 2823).

Art. 459 Acquisto dell'eredit

L'eredit si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).

Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Il chiamato all'eredit pu esercitare le azioni possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).

Egli inoltre pu compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e pu farsi autorizzare dall'autorit giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).

Non pu il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si provveduto alla nomina di un curatore dell'eredit a norma dell'art. 528.

Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Se il chiamato rinunzia all'eredit (Cod. Civ.519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredit.


CAPO II

Della capacit di succedere









Art. 462 Capacit delle persone fisiche

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e seguenti, 600, 784).

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, bench non ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).


CAPO III

Dell'indegnit










Art. 463 Casi d'indegnit

E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466 e seguenti):

l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purch non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilit a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);

4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza (Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (**).

(*) Si omette il riferimento alla pena di morte, soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948, n.21)

(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della successione della persona offesa".

Art. 464 Restituzione dei frutti

L'indegno obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ. 820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535, 1148).

Art. 465 Indegnit del genitore

Colui che escluso per indegnit dalla successione (Cod. Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e seguenti) che la legge accorda ai genitori .

Art. 466 Riabilitazione dell'indegno

Chi incorso nell'indegnit (Cod. Civ. 463) ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587, 2699).

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnit, ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (Cod. Civ. 1444).


CAPO IV

Della rappresentazione









Art. 467 Nozione (*)

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3 comma, 740), in tutti i casi in cui questi non pu (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole (Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredit o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredit o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

(*) Articolo cos modificato dalla riforma del diritto di famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,

Art. 468 Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonch dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredit della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).

Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicit di stirpe (Cod. Civ. 564 3 comma).

Quando vi rappresentazione la divisione si fa per stirpi (Cod. Civ 726 2 comma).

Se uno stipite ha prodotto pi rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.


CAPO V

Dell'accettazione dell'eredit


SEZIONE I

Disposizioni generali









Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

L'eredit pu essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484 e seguenti).

L'accettazione col beneficio d'inventario pu farsi nonostante qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).

Art. 471 Eredit devolute a minori o interdetti

Non si possono accettare le eredit devolute ai minori (Cod. Civ. 2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472 Eredit devolute a minori emancipati o a inabilitati

I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredit, se non col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell'art. 394.

Art. 473 Eredit devolute a persone giuridiche

L'accettazione delle eredit devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non pu farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa (*).

Questo articolo non si applica alle societ (Cod. Civ. 2247).

(*) L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Art. 474 Modi di accettazione

L'accettazione pu essere espressa o tacita.

Art. 475 Accettazione espressa

L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all'eredit ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).

E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2 comma).

Parimenti nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredit (Cod. Civ. 1326 5 comma).

Art. 476 Accettazione tacita

L'accettazione tacita quando il chiamato all'eredit compie un atto che presuppone necessariamente la sua volont di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualit di erede (Cod. Civ. 477, 478, 527, 2648 3 comma).

Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione, che il chiamato all'eredit faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredit.

Art. 478 Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2 comma).

Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredit muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredit acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).

La rinunzia all'eredit propria del trasmittente include rinunzia all'eredit che al medesimo devoluta (Cod. Civ. 468 2 comma).

Art. 480 Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredit si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.

(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3 comma in cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.

Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse pu chiedere che l'autorit giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredit. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di accettare (Cod. Civ.488).

Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredit si pu impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).

Art. 483 Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredit non si pu impugnare se viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso oltre il valore dell'eredit, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gi soddisfatti per intero, contro di loro data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredit incombe all'erede (Cod. Civ. 2697).


SEZIONE II

Del beneficio d'inventario









Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2 comma, 509 2 comma, 2648).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Se l'inventario fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l'inventario fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso stato compiuto.

(*) Parole cos sostituite dall'art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 485 Chiamato all'eredit che nel possesso di beni

Il chiamato all'eredit, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della notizia della devoluta eredit. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, pu ottenere dal tribunale (*) del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 749).

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredit considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod. Civ. 519 e seguenti) all'eredit. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .

(*) Parola cos sostituita dall'art. 144, d. lgs 19 febbraio 1998, n. 51

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, pu stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredit.

Se non compare, l'autorit giudiziaria nomina un curatore all'eredit affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).

Art. 487 Chiamato all'eredit che non nel possesso di beni

Il chiamato all'eredit, che non nel possesso di beni ereditari, pu fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non prescritto (Cod. Civ. 480).

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorit giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredit.

Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorit giudiziaria

Il chiamato all'eredit che non nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, considerato erede puro e semplice.

L'autorit giudiziaria pu accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749 4 comma).

Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore et o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941, n. 5, L. fall. 12 1 comma).

Conseguentemente:

l) l'erede conserva verso l'eredit tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);

2) l'erede non tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);

3) i creditori dell'eredit e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi per non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi rinunzi.

Art. 491 Responsabilit dell'erede nell'amministrazione

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496, 531).

Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi nell'inventario, per i frutti (Cod. Civ. 820) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L'erede decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).

Per i beni mobili l'autorizzazione non necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Art. 494 Omissioni o infedelt nell'inventario

Dal beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505, 509, 564) l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredit (Cod. Civ. 762), o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivit non esistenti (Cod. Civ. 527).

Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorit (Cod. Civ. 2741, 2830).

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorch di cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).

Art. 496 Rendimento del conto

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).

Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L'erede non pu essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

Dopo la liquidazione del conto, non pu essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui debitore.

Art. 498 Liquidazione dell'eredit in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non pu eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve provvedere alla liquidazione (Cod. Civ. 503) dell'eredit nell'interesse di tutti i creditori e legatari (Cod. Civ. 499 e seguenti).

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3 comma).

Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attivit ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ. 2808), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ. 649), sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie preferito agli altri legatari.

Art. 500 Termine per la liquidazione

L'autorit giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, pu assegnare un termine all'erede per liquidare le attivit ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).

Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2 comma), il notaio ne d avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami (Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ. 501) o passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformit dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ. 1179).

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 495).

Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede

Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede pu valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).

Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi .di questa procedura.

Art. 504 Liquidazione nel caso di pi eredi

Se vi sono pi eredi con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 510), ciascuno pu promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505 Decadenza dal beneficio

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli stato prefisso a norma dell'art. 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2 comma) .

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario pu essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).

Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari (Cod. Civ. 1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, pu rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (Cod. Civ. 1977 e seguenti).

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali noto il domicilio o la residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).

Dal momento in cui trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2649).

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilit per i debiti ereditari (Cod. Civ. 1177, 2930).

Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perch provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ. 1387).

Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).

Le attivit che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione (Cod. Civ.499 2 comma), spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.

(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4 comma), il tribunale (*) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, pu nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non pu pi essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).

(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.

Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511 Spese

Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredit.


CAPO VI

Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede









Art. 512 Oggetto della separazione

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Art. 513 Separazione contro i legatari di specie

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).

Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).

Quando la separazione esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).

Art. 515 Cessazione della separazione

L'erede pu impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure contestato.

Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 517 Separazione riguardo ai mobili

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e d le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili gi alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 518 Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).


CAPO VII

Della rinunzia all'eredit










Art. 519 Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all'eredit deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finch, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale

E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).

Art. 521 Retroattivit della rinunzia

Chi rinunzia all'eredit considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante pu tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.

Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredit si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Se taluno rinunzia, bench senza frode, a un'eredit con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredit in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).

Art. 525 Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l'eredit non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non gi stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredit.

Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all'eredit si pu impugnare solo se l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).

Art. 527 Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all'eredit, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredit stessa, decadono dalla facolt di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.


CAPO VIII

Dell'eredit giacente









Art. 528 Nomina del curatore

Quando il chiamato non ha accettato l'eredit e non e nel possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredit.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).

Art. 529 Obblighi del curatore

Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredit, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredit o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore pu provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).

Se per alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non pu procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).

Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredit giacente, esclusa la limitazione della responsabilit per colpa (491).

Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredit

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredit stata accettata.

Art. 533 Nozione

L'erede pu (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualit ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).

Art. 534 Diritti dei terzi

L'erede pu agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).

Art. 535 Possessore di beni ereditari

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredit, solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).

E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).


CAPO X

Dei legittimari

SEZIONE I

Dei diritti riservati ai legittimari









Art. 536 Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredit o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali

Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi riservata la met del patrimonio.

Se i figli sono pi, loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.

Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi

Se chi muore non lascia figli legittimi n naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.

In caso di pluralit di ascendenti, la riserva ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.

Art. 539 (abrogato)

Art. 540 Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge (459) riservata la met del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Art. 541 (abrogato)

Art. 542 Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono pi di uno, ad essi complessivamente riservata la met del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'art. 537.

Art. 543 (abrogato)

Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge

Quando chi muore non lascia n figli legittimi n figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo riservata la met del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralit di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.

Art. 545-547 (abrogati)

Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato

Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualit e al numero degli eredi legittimi, e non comunque di entit superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non pu imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).

Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai quali stata assegnata la nuda propriet della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda propriet della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualit di erede (588).

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda propriet di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono pi, occorre l'accordo di tutti perch la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda propriet stato disposto con donazione.

Art. 551 Legato in sostituzione di legittima

Se a un legittimario lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli pu rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualit di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolt di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se per il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima

Il legittimario che rinunzia all'eredit (519 e seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), pu sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredit, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.


SEZIONE II

Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari









Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali per devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in virt di donazioni o di legati.

Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).

Art. 555 Riduzione delle donazioni

Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui stato disposto per testamento.

Art. 556 Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse cos formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).

Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non pu essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finch vive il donante n con dichiarazione espressa, n prestando il loro assenso alla donazione (458).

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, n approfittarne. Non possono chiederla n approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).

Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 559 Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre un immobile (812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ci pu avvenire comodamente (720).

Se la separazione non pu farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredit, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario pu ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che legittimario pu ritenere tutto l'immobile, purch il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 561 Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario pu averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).

I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).

Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non pu essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della donazione che non si pu recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Se i donatari contro i quali stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, pu chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti pu anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).

Il terzo acquirente pu liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

Il legittimario che non ha accettato l'eredit col beneficio d'inventario (484 e seguenti) non pu chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorch abbiano rinunziato all'eredit. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne decaduto (439 e seguenti).

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).

Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, esente da collazione, pure esente da imputazione.


TITOLO II

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME









Art. 565 Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredit si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.


CAPO I

Della successione dei parenti









Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'art. 537.

Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).

Art. 568 Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, n fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una met gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.

Se per gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredit devoluta al pi vicino senza distinzione di linea.

Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, n genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono per la met della quota che conseguono i germani.

Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purch in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della met.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la met della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della met in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

Art. 572 Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, n altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).

Art. 573 Successione dei figli naturali

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto disposto dall'art. 580.

Art. 574-576 (abrogati)

Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non pu o non vuole accettare l'eredit, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, n altri parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).

Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole n coniuge, la sua eredit devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale stato dichiarato figlio (250 e seguenti).

Se stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredit spetta per met a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro escluso dalla successione.

Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredit si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredita devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili

Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredit alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.


CAPO II

Della successione del coniuge









Art. 581 Concorso del coniuge con i figli

Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla met dell'eredit, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredit se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredit.

Art. 583 Successione del solo coniuge

In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredit.

Art. 584 Successione del coniuge putativo

Quando il matrimonio stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altres la disposizione del secondo comma dell'art. 540.

Egli per escluso dalla successione, quando la persona della cui eredit si tratta legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 585 Successione del coniuge separato

Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548.


CAPO III

Della successione dello stato









Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredit devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non pu farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.


TITOLO III

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 587 Testamento

Il testamento un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avr cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualit di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalit o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualit di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco

Non si pu fare testamento da due o pi persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).

Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullit della disposizione testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non pu essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullit, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).


CAPO II

Della capacit di disporre per testamento









Art. 591 Casi d'incapacit

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

l) coloro che non hanno compiuto la maggiore et;

2) gli interdetti per infermit di mente (414);

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacit preveduti dal presente articolo il testamento pu essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).


CAPO III

Della capacit di ricevere per testamento









Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento pi di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere pi di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Art. 593 (abrogato)

Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Art. 595 (abrogato)

Art. 596 Incapacit del tutore e del protutore

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).

Sono per valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art. 597 Incapacit del notaio, dei testimoni e dell'interprete

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

Art. 598 Incapacit di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto stato consegnato in plico non sigillato.

Art. 599 Persone interposte

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).

NOTA Il primo comma stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

Art. 600 Enti non riconosciuti

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento eseguibile (620 e seguenti, 640) non fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).


CAPO IV

Della forma dei testamenti

SEZIONE I

Dei testamenti ordinari









Art. 601 Forme

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio pubblico o segreto.

Art. 602 Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non fatta indicando nome e cognome, tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verit della data ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacit del testatore (591), della priorit di data tra pi testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).

Art. 603 Testamento pubblico

Il testamento pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volont, la quale ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalit fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non pu sottoscrivere, o pu farlo solo con grave difficolt, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604 Testamento segreto

Il testamento segreto pu essere scritto dal testatore o da un terzo. Se scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se scritto in tutto o in parte da altri, o se scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altres dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ci si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non pu leggere non pu fare testamento segreto.

Art. 605 Formalit del testamento segreto

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire n estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta cos sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta contenuto il suo testamento. Il testatore, se muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalit.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non pu, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ci deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 606 Nullit del testamento per difetto di forma

Il testamento nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento pu essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607 Validit del testamento segreto come olografo

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto il testamento olografo che stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non pu sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento depositato in un pubblico archivio, il verbale redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.


SEZIONE II

Dei testamenti speciali









Art. 609 Malattie contagiose, calamit pubbliche o infortuni

Quando il testatore non pu valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perch si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di et non inferiore a sedici anni.

Il testamento redatto e sottoscritto da chi lo riceve; sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Art. 610 Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui stato ricevuto.

Art. 611 Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento pu essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante pu essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612 Forme

Il testamento indicato dall'articolo precedente redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 613 Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorit consolare, il comandante tenuto a consegnare all'autorit medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorit marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Art. 614 Verbale di consegna

L'autorit marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 615 Termine di efficacia

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.

Il testamento ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorit marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorit aeronautiche.

Il testamento annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).

Art. 617 Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato pu essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al pi presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43).

Art. 618 Casi e termini d'efficacia

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 619 Nullit

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (590).


SEZIONE III

Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti









Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).

Chiunque crede di avervi interesse pu chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).

Nel caso in cui il testamento stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione eseguita dal notaio depositario (685).

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).

Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore pu disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorit giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse pu chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.

Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).

Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).


CAPO V

Dell'istituzione di erede e dei legati

SEZIONE I

Disposizioni generali









Art. 624 Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria pu essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti).

L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Se la persona dell'erede o del legatario stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (628).

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione stata erroneamente indicata o descritta, ma certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Art. 626 Motivo illecito

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).

Art. 627 Disposizione fiduciaria

Non ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realt riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non pu agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta

E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.

Il testatore pu designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non pu o non vuole accettare l'incarico.

Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredit (590).

Tuttavia valida la disposizione a titolo particolare (588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra pi persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra pi enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate pi persone in modo alternativo e non stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non pu o non vuole fare la scelta, questa fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).

Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui

E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantit del legato (590).

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantit.


SEZIONE II

Delle disposizioni condizionali, a termine e modali









Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva

Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).

Art. 634 Condizioni impossibili o illecite

Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto stabilito dall'art. 626 (1354).

Art. 635 Condizione di reciprocit

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).

Art. 636 Divieto di nozze

E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).

Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non pu goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Art. 637 Termine

Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (459).

Art. 638 Condizione di non fare o di non dare

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volont del testatore.

Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva

Se la disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva, l'autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunit, pu imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredit o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Se a taluno lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato pu essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia pu essere imposta anche al legatario quando il legato a termine finale.

Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finch questa condizione non si verifica o non certo che non si pu pi verificare, dato all'eredit un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi il diritto di accrescimento (674 e seguenti).

Se non prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).

In ogni caso l'autorit giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, pu provvedere altrimenti.

Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredit una persona diversa.

Se chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).

Art. 644 Obblighi e facolt degli amministratori

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredit giacente (528 e seguenti).

Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato sospensiva potestativa e non indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorit giudiziaria perch fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749).

Art. 646 Retroattivit della condizione

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).

Art. 647 Onere

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato pu essere apposto un onere (629).

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunit, pu imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (1179).

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 648 Adempimento dell'onere

Per l'adempimento dell'onere pu agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99).

Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorit giudiziaria pu pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la risoluzione stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (2652).


SEZIONE III

Dei legati









Art. 649 Acquisto del legato

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolt di rinunziare.

Quando oggetto del legato e la propriet di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la propriet o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648).

Il legatario per deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne stato espressamente dispensato dal testatore.

Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse pu chiedere che l'autorit giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facolt di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare (481).

Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato obbligato (1137) ad acquistare la propriet della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma in sua facolt di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).

Se per la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in propriet del testatore al momento della sua morte, il legato valido.

Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volont del testatore di legare la cosa per intero, in conformit dell'articolo precedente (1480).

Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata

E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).

Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantit determinata, il legato ha effetto per la quantit che vi si trova.

Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perch erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Art. 656 Legato di cosa del legatario

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gi di propriet del legatario nullo, se la cosa si trova in propriet di lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in propriet del testatore, il legato valido ed altres valido se in questo tempo la cosa si trova in propriet dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).

Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato senza effetto in conformit dell'art. 686.

Se dopo la confezione del testamento la cosa legata stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.

Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito

Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).

Art. 659 Legato a favore del creditore

Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Art. 660 Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Art. 661 Prelegato

Il legato a favore di uno dei coeredi a carico di tutta l'eredit si considera come legato per l'intero ammontare.

Art. 662 Onere della prestazione del legato

Il testatore pu porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o pi legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Art. 663 Legato imposto a un solo erede

Se l'obbligo di adempiere il legato stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo tenuto a soddisfarlo (483, 1315).

Se stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volont del testatore.

Art. 664 Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non affidata al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi obbligato a dar cose di qualit non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolt n pu essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualit; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredit, il legatario pu scegliere la migliore.

Se il terzo non pu o non vuole fare la scelta, questa fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).

Art. 665 Scelta nel legato alternativo

Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).

Art. 666 Trasmissione all'erede della facolt di scelta

Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facolt di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta irretrattabile (1286).

Art. 667 Accessioni della cosa legata

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gi al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilit del secondo comma dell'art. 686.

Se il fondo legato stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purch siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unit economica.

Art. 668 Adempimento del legato

Se la cosa legata gravata da una servit (1027 e seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne sopportato dal legatario.

Se la cosa legata vincolata per una rendita semplice (1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredit, o anche di un terzo, l'erede tenuto al pagamento delle annualit o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (756).

Art. 669 Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (821).

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantit, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Art. 670 Legato di prestazioni periodiche

Se stata legata una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorch fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato per non pu esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si pu tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti (660).

Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario

Il legatario tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932).

Art. 672 Spese per la prestazione del legato

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.

Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilit della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).


SEZIONE IV

Del diritto di accrescimento









Art. 674 Accrescimento tra coeredi

Quando pi eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalit dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.

Se pi eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volont del testatore (688).

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).

Art. 675 Accrescimento tra collegatari

L'accrescimento ha luogo anche tra pi legatari ai quali stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volont e salvo sempre il diritto di rappresentazione (467).

Art. 676 Effetti dell'accrescimento

L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Art. 677 Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).

Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto

Quando a pi persone legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982).

Se non vi diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la propriet.


SEZIONE V

Della revocazione delle disposizioni testamentarie









Art. 679 Revocabilit del testamento

Non si pu in alcun modo rinunziare alla facolt di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (458).

Art. 680 Revocazione espressa

La revocazione espressa pu farsi soltanto con un.nuovo testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Art. 681 Revocazione della revocazione

La revocazione totale o parziale di un testamento pu essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Art. 682 Testamento posteriore

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

Art. 683 Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perch l'erede istituito o il legatario premorto al testatore, o incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredit o al legato.

Art. 684 Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto

Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria pu valere come testamento olografo (607).

Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa legata

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ci che stato alienato, anche quando l'alienazione annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in propriet del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667).

E' ammessa la prova di una diversa volont del testatore.

Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare (588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, bench postumo, o legittimato (280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti).

La revocazione ha luogo anche se il figlio stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se gi stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo effetti.


CAPO VI

Delle sostituzioni

SEZIONE I

Della sostituzione ordinaria









Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore pu sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredit (70, 72, 463, 523).

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volont.

Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Possono sostituirsi pi persone a una sola e una sola a pi .

La sostituzione pu anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Art. 690 Obblighi dei sostituiti

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volont sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).

Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati.


SEZIONE II

Della sostituzione fedecommissaria









Art. 692 Sostituzione fedecommissaria

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di et, se trovasi nelle condizioni di abituale infermit di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverr la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralit di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore et del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione nulla.

Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e pu stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli pu altres compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario (981 e seguenti).

Art. 694 Alienazione dei beni

L'autorit giudiziaria pu consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilit evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Pu anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Art. 695 Diritti dei creditori personali dell'istituito

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Art. 696 Devoluzione al sostituito

L'eredit si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Art. 698 Usufrutto successivo

La disposizione, con la quale lasciato a pi persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualit, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (796).

Art. 699 Premi di nuzialit, opere di assistenza e simili

E' valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialit o di natalit, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilit, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualit possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).


CAPO VII

Degli esecutori testamentari









Art. 700 Facolt di nomina e di sostituzione

Il testatore pu nominare uno o pi esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati pi esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore pu autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Art. 701 Persone capaci di essere nominate

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacit di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).

Anche un erede o un legatario pu essere nominato esecutore testamentario.

Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della pretura nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).

L'accettazione non pu essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorit giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, pu assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volont del defunto.

A tal fine, salvo contraria volont del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non pu durare pi di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorit giudiziaria, per motivi di evidente necessit, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potr mai superare un altro anno.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (1176) e pu compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando necessario alienare beni dell'eredit, ne chiede l'autorizzazione all'autorit giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredit (519 e seguenti) o ad accettarla col beneficio d'inventario (484 e seguenti).

Art. 704 Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredit devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facolt d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e pu esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario

L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati all'eredit vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredit in presenza dei chiamati all'eredit o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Il testatore pu disporre che l'esecutore testamentario, quando non un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredit. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Art. 707 Consegna dei beni all'erede

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredit che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non pu rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volont del testatore, o di legati condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli gi soddisfatti, od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Art. 708 Disaccordo tra pi esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorit giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).

Art. 709 Conto della gestione

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).

Egli tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703).

Gli esecutori testamentari, quando sono pi, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune.

Il testatore non pu esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilit della gestione.

Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l'autorit giudiziaria pu esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarit nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneit all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorit giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l'esecutore e pu disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).

Art. 711 Retribuzione

L'ufficio dell'esecutore testamentario gratuito. Tuttavia il testatore pu stabilire una retribuzione a carico dell'eredit.

Art. 712 Spese

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredit.


TITOLO IV

DELLA DIVISIONE

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 713 Facolt di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).

Quando per tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di et, il testatore pu disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore et dell'ultimo nato.

Egli pu anche disporre che la divisione dell'eredit o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorit giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, pu, su istanza di uno o pi coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 714 Godimento separato di parte dei beni

Pu domandarsi la divisione anche quando uno o pi coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).

Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi un concepito (462), la divisione non pu aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non pu aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla legittimit (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, n pu aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).

L'autorit giudiziaria pu tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorit giudiziaria pu attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

Art. 716 (abrogato)

Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorit giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, pu sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredit o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).

Art. 718 Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede pu chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredit, salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114).

Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a pi della met dell'asse concordano nella necessit della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).

Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita pu seguire tra i soli condividenti e senza pubblicit, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).

Art. 720 Immobili non divisibili

Se nell'eredit vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non pu effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di pi coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi a ci disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).

Art. 721 Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorit giudiziaria.

Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredit vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).

Art. 723 Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredit e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Art. 724 Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ci che stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Art. 725 Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).

I prelevamenti, per quanto possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualit di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 726 Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ci che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantit di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualit, in proporzione dell'entit di ciascuna quota (1114).

Si deve tuttavia evitare per quanto possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Art. 728 Conguagli in danaro

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro (2817, n. 2).

Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si pu procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).

Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456).

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorit giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

Art. 731 Suddivisione tra stirpi

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 732 Diritto di prelazione

Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finch dura lo stato di comunione ereditaria (1502).

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono pi, la quota assegnata a tutti in parti uguali.

Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore pu disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorit giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volont del testatore o manifestamente iniqua.

Art. 734 Divisione fatta dal testatore

Il testatore pu dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volont del testatore.

Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (536) o degli eredi istituiti nulla.

Il coerede che stato leso nella quota di riserva pu esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).

Art. 736 Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una propriet che stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la propriet divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredit si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi contrasto nella scelta, la persona determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.


CAPO II

Della collazione









Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ci che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ci dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).

Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

L'erede non tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorch succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno discendente del donante, la sola porzione a questo donata soggetta a collazione.

Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede

Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ci che stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredit di questo.

Art. 741 Collazione di assegnazioni varie

E' soggetto a collazione ci che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attivit produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Art. 742 Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (809).

Non sono soggette a collazione le liberalit previste dal secondo comma dell'art. 770.

Art. 743 Societ contratta con l'erede

Non dovuta collazione di ci che si conseguito per effetto di societ contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).

Art. 744 Perimento della cosa donata

Non soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).

Art. 745 Frutti e interessi

I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si aperta la successione (456).

Art. 746 Collazione d'immobili

La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Se l'immobile stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 747 Collazione per l'imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione (456).

Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione (456, 1150).

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura pu ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti (1152).

Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l'immobile stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750 Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).

Se si tratta di cose delle quali non si pu far uso senza consumarle, e il donatario le ha gi consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Art. 751 Collazione del danaro

La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantit del danaro che si trova nell'eredit, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e seguenti).

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.


CAPO III

Del pagamento dei debiti









Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).

Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredit sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), pu chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorit giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredit nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.

Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente pu ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art. 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti).

Il coerede conserva la facolt di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).


CAPO IV

Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote









Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai avuto la propriet degli altri beni ereditari (2646, 2825).

Art. 758 Garanzie tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).

La garanzia non ha luogo, se stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 759 Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione (att. 140).

Se uno dei coeredi insolvente, la parte per cui obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Art. 760 Inesigibilit di crediti

Non dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza sopravvenuta soltanto dopo che stata fatta la divisione (1267).

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.


CAPO V

Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione









Art. 761 Annullamento per violenza o dolo

La divisione pu essere annullata quando l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o in cui il dolo stato scoperto (1442).

Art. 762 Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o pi beni dell'eredit non d luogo a nullit della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Art. 763 Rescissione per lesione

La divisione pu essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).

La rescissione ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi inferiore di oltre un quarto all'entit della quota ad esso spettante.

L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.

Art. 764 Atti diversi dalla divisione

L'azione di rescissione anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorch non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

L'azione di rescissione non ammessa contro la vendita del diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (14484).

Art. 766 Stima dei beni

Per conoscere se vi lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 767 Facolt del coerede di dare il supplemento

Il coerede contro il quale promossa l'azione di rescissione pu troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1450).

Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non pi ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.


TITOLO V

DELLE DONAZIONI

CAPO I

Disposizioni generali









Art. 769 Definizione

La donazione il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalit, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 770 Donazione rimuneratoria

E' donazione anche la liberalit fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).

Non costituisce donazione la liberalit che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformit agli usi (742, 809).

Art. 771 Donazione di beni futuri

La donazione non pu comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri, nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).

Qualora oggetto della donazione sia un'universalit di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di s, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volont.

Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volont.

Art. 773 Donazione a pi donatari

La donazione fatta congiuntamente a favore di pi donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volont.

E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non pu o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).


CAPO II

Della capacit di disporre e di ricevere per donazione









Art. 774 Capacit di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacit di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).

Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione stata fatta, pu essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).

L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione stata fatta (428, 1442 e seguenti).

Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, pu essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che stato promosso il giudizio d'inabilitazione (427).

Il curatore dell'inabilitato per prodigalit (415) pu chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalit in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Art. 778 Mandato a donare

E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolt di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglier tra pi persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determiner tra pi cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore

E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Art. 780 (abrogato)

Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalit, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).


CAPO III

Della forma e degli effetti della donazione









Art. 782 Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullit. Se ha per oggetto cose mobili, essa non valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione pu essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione fatta a una persona giuridica, il donante non pu revocare la sua dichiarazione dopo che gli stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorit governativa l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione pu essere revocata.

Art. 783 Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) valida anche se manca l'atto pubblico, purch vi sia stata la tradizione.

La modicit deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784 Donazione a nascituri

La donazione pu essere fatta anche a favore di chi soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione bench non ancora concepiti (462).

L'accettazione della donazione a favore di nascituri, bench non concepiti, regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione fatta a favore di un nascituro gi concepito. Se fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finch non segua il matrimonio (805).

L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullit della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullit del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Art. 787 Errore sul motivo della donazione

La donazione pu essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed il solo che ha determinato il donante alla liberalit (1428 e seguenti).

Art. 788 Motivo illecito

Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed il solo che ha determinato il donante alla liberalit (1345, 1418 e seguenti).

Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione

Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si riservata la facolt di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facolt non pu essere esercitata dagli eredi.

Art. 791 Condizione di riversibilit

Il donante pu stipulare la riversibilit delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione fatta con generica indicazione della riversibilit, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilit che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792 Effetti della riversibilit

Il patto di riversibilit produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793 Donazione modale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Trust/PeneVidari.html>

La donazione pu essere gravata da un onere.

Il donatario tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere pu agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, pu essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).

Art. 794 Onere illecito o impossibile

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. (788).

Art. 795 Divieto di sostituzione

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volont (688 e seguenti).

La nullit delle sostituzioni non importa nullit della donazione.

Art. 796 Riserva di usufrutto

E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di pi persone, ma non successivamente (698).

Art. 797 Garanzia per evizione

Il donante tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi pu soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):

l) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entit delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798 Responsabilit per vizi della cosa

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).

Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullit della donazione da qualunque causa dipenda, non pu essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullit, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).


CAPO IV

Della revocazione delle donazioni









Art. 800 Cause di revocazione

La donazione pu essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801 Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine non pu essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).

Art. 802 Termini e legittimazione ad agire

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).

Se il donatario si reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).

Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione pu essere domandata anche se il figlio donante era gi concepito al tempo della donazione.

Art. 804 Termine per l'azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

Il donante non pu proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 805 Donazioni irrevocabili

Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).

Art. 806 Inammissibilit della rinunzia preventiva

Non valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 807 Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163).

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalit

Le liberalit, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonch a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).

Questa disposizione non si applica alle liberalit previste dal secondo comma dell'art. 770 e aquelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

LIBRO TERZO

DELLA PROPRIETA'




TITOLO I

DEI BENI

CAPO I

Dei beni in generale



Art. 810 Nozione

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.


SEZIONE I

Dei beni nell'ordine corporativo



[Art. 811 Disciplina corporativa] (*)

(*) Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.


SEZIONE II

Dei beni immobili e mobili



Art. 812 Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ci che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).

Art. 813 Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).

(*) Per ci che concerne le miniere, il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili" e l'art. 23, 2 comma, dispone che "sono considerati come mobili imateriali estratti, le provviste, gli arredi".

Art. 814 Energie

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico (*).

(*) In materia di coltivazione delle risprse geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).

Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Art. 816 Universalit di mobili

E' considerata universalit di mobili la pluralit di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Cod. Civ. 727, 2 comma, 771, 2 comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3).

Le singole cose componenti l'universalit possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Art. 817 Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (*).

La destinazione pu essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).

(*) Per ci che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. art. 23, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 818 Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477, 2811, 2912), se non diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (*).

La cessazione della qualit di pertinenza non opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2 comma, 863).

(*) Per ci che concerne i parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 5 comma, legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente dall'unit immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.

Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704), quando la cosa principale un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1 comma, 863).


SEZIONE II

Dei frutti



Art. 820 Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finch non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si pu tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti).

Art. 821 Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477, 1775), salvo che la loro propriet sia attribuita ad altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la propriet si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.


CAPO II

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici



Art. 822 Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).

Spetta all'autorit amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolt sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della propriet (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.

Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilit di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilit ne sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed tutelata nell'interesse della comunit nazionale.

Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libert, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3 - In conformit di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.

E' altres vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".

Art. 827 Beni immobili vacanti

I beni immobili che non sono in propriet di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorit amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformit delle leggi che li riguardano.


TITOLO II

DELLA PROPRIETA'

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 832 Contenuto del diritto

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 833 Atti d'emulazione

Il proprietario non pu fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno pu essere privato in tutto o in parte dei beni di sua propriet, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennit (Costit. 42, 43).

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Art. 835 Requisizioni

Quando ricorrono gravi e urgenti necessit pubbliche, militari o civili, pu essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario dovuta una giusta indennit.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei

Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorit amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, pu sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole (Costit. 44).

Art. 837 Ammassi

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi (2617).

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonch (le norme dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, pu farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorit amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennit (att. 56).

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citt o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanit pubblica.

Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico

Le cose di propriet privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.


CAPO II

Della propriet fondiaria

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

La propriet del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ci che vi si contiene, e il proprietario pu fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichit e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti).

Il proprietario del suolo non pu opporsi ad attivit di terzi che si svolgano a tale profondit nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).

Art. 841 Chiusura del fondo

Il proprietario pu chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).

Art. 842 Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non pu impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli pu sempre opporsi a chi non munito della licenza rilasciata dall'autorit.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843 Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, dovuta un'adeguata indennit.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario pu impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

Art. 844 Immissioni

Il proprietario di un fondo non pu impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilit, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell'applicare questa norma l'autorit giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della propriet. Pu tener conto della priorit di un determinato uso.

Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse

La propriet fondiaria soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.


SEZIONE II

Del riordinamento della propriet rurale



Art. 846 Minima unit colturale

Nei trasferimenti di propriet, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unit colturale.

S'intende per minima unit colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Art. 847 Determinazione della minima unit colturale

L'estensione della minima unit colturale sar determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorit amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].

Art. 848 Sanzione dell'inosservanza

Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorit giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto (att. 57).

Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unit fondiarie

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unit colturale, pu domandare che gli sia trasferita la propriet di questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unit fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorit giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).

Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

Quando pi terreni contigui e inferiori alla minima unit colturale (846) appartengono a diversi proprietari, pu, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorit amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica (862).

Art. 851 Trasferimenti coattivi

Il consorzio indicato dall'articolo precedente pu predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).

Per la migliore sistemazione delle unit fondiarie pu procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; pu anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti

Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarit di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualit.

Art. 853 Trasferimento dei diritti reali

Nei trasferimenti coattivi le servit prediali (1027) sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.

Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile espropriato per intero e il credito collocato, secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.

Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).

Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento

Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di propriet e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servit imposte nel piano stesso (1032).

Art. 856 Competenza dell'autorit giudiziaria

Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti salva la competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorit giudiziaria non pu tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma pu procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo privilegiato a norma delle leggi speciali.


SEZIONE III

Della bonifica integrale



Art. 857 Terreni soggetti a bonifica

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attivit coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Art. 859 Opere di competenza dello Stato

Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).

Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861 Opere di competenza dei privati

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformit del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a pi fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862 Consorzi di bonifica

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica pu provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a pi fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attivit secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a pi fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorit amministrativa.

Art. 864 Contributi consorziali

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria (2775).

Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, pu farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.

L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).


SEZIONE IV

Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali



Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilit o turbare il regime delle acque.

L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualit delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua

I proprietari d'immobili situati in prossimit di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.


SEZIONE V

Della propriet edilizia



Art. 869 Piani regolatori

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870 Comparti

Quando prevista la formazione di comparti, costituenti unit fabbricabili con speciali modalit di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, pu procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altres le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localit sismiche.

Art. 872 Violazione delle norme di edilizia

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Colui che per effetto della violazione ha subto danno deve esserne risarcito, salva la facolt di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate (2933).


SEZIONE VI

Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi



Art. 873 Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali pu essere stabilita una distanza maggiore.

Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui pu chiederne la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purch lo faccia per tutta l'estensione della sua propriet. Per ottenere la comunione deve pagare la met del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la met del valore del suolo su cui il muro costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Art. 875 Comunione forzosa del muro che non sul confine

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della met di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino pu chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della met del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volont entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Art. 876 Innesto nel muro sul confine

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennit per l'innesto.

Art. 877 Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, pu costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

Art. 878 Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.

Esso, quando posto sul confine, pu essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purch non preesista al di l un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), n gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non pu neppure usare della facolt concessa dall'art. 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommit e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere pi alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Art. 881 Presunzione di propriet esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la met della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o pi di essi sono da una parte, e uno o pi dalla parte opposta, il muro reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Art. 882 Riparazioni del muro comune

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

Il comproprietario di un muro comune pu esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purch il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune pu rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

Il comproprietario di un muro comune pu fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e pu immettervi travi, purch le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla met del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario pu anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non pu fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilit o che in altro modo lo danneggi.

Art. 885 Innalzamento del muro comune

Ogni comproprietario pu alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa pu dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.

Se il muro non atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di propriet comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della met del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

Art. 886 Costruzione del muro di cinta

Ciascuno pu costringere il vicino a contribuire per met nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per met sul terreno del fondo inferiore e per met sul terreno del fondo superiore.

Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese

Il vicino si pu esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la met del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro di propriet di colui che l'ha costruito, salva la facolt del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo per di pagare la met del valore del suolo su cui il muro stato costruito.

Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto pi vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali pu sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidit, salubrit e sicurezza (Cod. Pen. 675).

Art. 891 Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondit del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda pi vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).

Art. 892 Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere per di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purch le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommit del muro.

Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di propriet privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894 Alberi a distanza non legale

Il vicino pu esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non pu sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino pu in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e pu egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi per in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

Art. 897 Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

Se uno o pi di tali segni sono da una parte e uno o pi dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 Comunioni di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorit giudiziaria abbia riconosciuto la necessit o la convenienza del taglio.


SEZIONE VII

Delle luci e delle vedute



Art. 900 Specie di finestre

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Art. 901 Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari pu aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune pu aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).

Art. 904 Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo n di costruire in aderenza (874 e seguenti) .

Chi acquista la comunione del muro non pu chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi

Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.

Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal pi vicino lato della finestra o dal pi vicino sporto.

Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute

Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non pu fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.


SEZIONE VIII

Dello stillicidio



Art. 908 Scarico delle acque piovane

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non pu farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinch le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.


SEZIONE IX

Delle acque



Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli pu anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non pu divertirle in danno d'altri fondi.

Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, pu, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Art. 912 Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica pu essere utile, l'autorit giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua destinata o si vuol destinare.

L'autorit giudiziaria pu assegnare un'indennit ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Art. 913 Scolo delle acque

Il fondo inferiore soggetto a ricevere le acque che dal fondo pi elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non pu impedire questo scolo, n il proprietario del fondo superiore pu renderlo pi gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, dovuta un'indennit al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorit amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, pu costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921 (863 e seguenti).

Art. 915 Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno pu provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 918 Consorzi volontari

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725).

Il regolamento del consorzio deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.

Art. 919 Scioglimento del consorzio

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa domandata da uno degli interessati.

Art. 920 Norme applicabili

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100 e seguenti).

Art. 921 Consorzi coattivi

Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio pu anche essere costituito d'ufficio dall'autorit amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).

Il consorzio pu anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennit (865).


CAPO III

Dei modi di acquisto della propriet




Art. 922 Modi di acquisto

La propriet si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.


SEZIONE I

Dell'occupazione e dell'invenzione



Art. 923 Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili che non sono propriet di alcuno si acquistano con l'occupazione (827).

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo lart. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato].

Art. 924 Sciami di api

Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennit per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, pu prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Art. 925 Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennit per il danno (843).

Essi appartengono a chi se ne impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purch non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Art. 927 Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Acquisto di propriet della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Cos il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappi solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

Art. 932 Tesoro

Tesoro qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno pu provare d'essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro trovato nel fondo altrui, purch sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per met al proprietario del fondo e per met al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).

Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).


SEZIONE II

Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione



Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).

Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non pu farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se e in colpa grave.

In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri

Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (1150).

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi pu inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non pu obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).

La rimozione non pu essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi pu rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione pu ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e seguenti) al pagamento di una indennit pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali pu anche esigere tale indennit dal proprietario del suolo, ancorch in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Pu altres chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.

Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorit giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, pu (2908) attribuire al costruttore la propriet dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 939 Unione e commistione

Quando pi cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la propriet della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la propriet ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

Quando per una delle cose si pu riguardare come principale o di molto superiore per valore, ancorch serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la propriet del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Art. 940 Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la propriet pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Art. 941 Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).

Art. 943 Laghi e stagni

Il terreno che l'acqua copre quando essa all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorch il volume dell'acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Art. 944 Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la propriet. Deve per pagare all'altro proprietario un'indennit nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Art. 945 Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).

(Se l'isola si formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui avvenuto il distacco, ne conserva la propriet).

(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola).

NOTA La parte fra parentesi stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 946 Alveo abbandonato

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivit antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivit antropica.

In ogni caso esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


CAPO IV

Delle azioni a difesa della propriet




Art. 948 Azione di rivendicazione

Il proprietario pu rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e pu proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della propriet da parte di altri per usucapione (1158 e seguenti).

Art. 949 Azione negatoria

Il proprietario pu agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079).

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario pu anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170).

Art. 950 Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi incerto, ciascuno dei proprietari pu chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Art. 951 Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.


TITOLO III

DELLA SUPERFICIE



Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario pu costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la propriet (934, 1350, 2643).

Del pari pu alienare la propriet della costruzione gi esistente, separatamente dalla propriet del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie

L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.

I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine (999).

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti, 2816).

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840).

Art. 956 Divieto di propriet separata delle piantagioni

Non pu essere costituita o trasferita la propriet delle piantagioni (821) separatamente dalla propriet del suolo.


TITOLO IV

DELL'ENFITEUSI (*)

(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce Contratti e controversie agrarie.

Art. 957 Disposizioni inderogabili

L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).

Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non pu tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2 comma, 961, 2 comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Art. 958 Durata

L'enfiteusi pu essere perpetua o a tempo (2815).

L'enfiteusi temporanea non pu essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Art. 959 Diritti dell'enfiteuta

L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformit delle disposizioni delle leggi speciali (840).

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810).

Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo pu consistere in una somma di danaro ovvero in una quantit fissa di prodotti naturali.

L'enfiteuta non pu pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilit del fondo o perdita di frutti.

Art. 961 Pagamento del canone

L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finch dura la comunione.

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Art. 962 Revisione del canone (abrogato)

Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, pu chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).

La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).

Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennit e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennit si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964 Imposte e altri pesi

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virt del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non pu eccedere l'ammontare del canone.

Art. 965 Disponibilit del diritto dell'enfiteuta

L'enfiteuta pu disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volont (587, 2648).

Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non dovuta alcuna prestazione al concedente (att. 145).

Nell'atto costitutivo pu essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni (1379).

Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.

Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)

Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta obbligato solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

Il precedente enfiteuta non liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non pu pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione (1264).

Art. 968 Subenfiteusi

La subenfiteusi non ammessa.

Art. 969 Ricognizione

Il concedente pu richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio (2720).

Per atto di ricognizione non dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti).

Art. 971 Affrancazione

Se pi sono gli enfiteuti, l'affrancazione pu promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalit. In questo caso l'affrancante subentra (1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se pi sono i concedenti, l'affrancazione pu effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (1284). Le modalit sono stabilite da leggi speciali (att. 58).

Art. 972 Devoluzione

Il conducente pu chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653, n. 2):

l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

2) se l'enfiteuta in mora nel pagamento di due annualit di canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655), ancorch di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).

La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.

Art. 973 Clausola risolutiva espressa

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.

Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).

I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).

Art. 975 Miglioramenti e addizioni

Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

Se in giudizio stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non soddisfatto il suo credito.

Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo (att. 157).

Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta

Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.

Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.


TITOLO V

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE

CAPO I

Dell'usufrutto

SEZIONE I

Disposizioni generali



Art. 978 Costituzione

L'usufrutto stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volont dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Pu anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).

Art. 979 Durata

La durata dell'usufrutto non pu eccedere la vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non pu durare pi di trenta anni (999, 1014).

Art. 980 Cessione dell'usufrutto

L'usufruttuario pu cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ci non vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finch non sia stata notificata, l'usufruttuario solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).


SEZIONE II

Dei diritti nascenti dall'usufrutto



Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli pu trarre dalla cosa ogni utilit che questa pu dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Art. 982 Possesso della cosa

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto disposto dall'art. 1002.

Art. 983 Accessioni

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti).

Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorit.

Art. 984 Frutti

I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (820 s )

Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso (199; att. 150).

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).

Art. 985 Miglioramenti

L'usufruttuario ha diritto a un'indennit per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att. 157).

L'indennit si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, pu disporre che il pagamento della indennit prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc. Civ. 119).

Art. 986 Addizioni

L'usufruttuario pu eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ci possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennit pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157).

Art. 987 Miniere, cave e torbiere

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) gi aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolt di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se il permesso stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennit corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Art. 988 Tesoro

Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore (932).

Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario pu procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario pu servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Art. 991 Alberi fruttiferi

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni

L'usufruttuario pu prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Art. 993 Semenzai

L'usufruttuario pu servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi

Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantit dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Art. 995 Cose consumabili

Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.

Mancando la stima, e in facolt dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualit e quantit (1258).

Art. 996 Cose deteriorabili

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Art. 997 Impianti, opifici e macchinari

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario, al termine dell'usufrutto, tenuto a corrispondergli una congrua indennit (2651).

Art. 998 Scorte vive e morte

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantit e qualit. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario

Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purch constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51).

Art. 1000 Riscossione di capitali

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (1998), necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorit giudiziaria (1998).


SEZIONE III

Degli obblighi nascenti dall'usufrutto



Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto disposto dall'art. 995 (2930).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).

Art. 1002 Inventario e garanzia

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).

Egli tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario dispensato dal fare l'inventario, questo pu essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario tenuto a prestare garanzia.

L'usufruttuario non pu conseguire il possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.

Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolt all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorit giudiziaria (att. 59);

il danaro collocato a interesse (1000-2);

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorit giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo parimenti collocato a interesse (1000-2).

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario pu chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario pu nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

Art. 1005 Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilit dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facolt dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).

Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario

L'usufruttuario tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984).

Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario

Al pagamento dei carichi imposti sulla propriet durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Art. 1010 Passivit gravanti su eredit in usufrutto

L'usufruttuario di un'eredit o di una quota di eredit (588) obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualit e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredit stessa sia gravata.

Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e in facolt dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.

Se l'usufruttuario non pu o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario pu pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o pu vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.

Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorit giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att. 152).

Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servit

Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L'usufruttuario pu far riconoscere (2653) l'esistenza delle servit a favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).

Art. 1013 Spese per le liti

Le spese delle liti che riguardano tanto la propriet quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.


SEZIONE IV

Estinzione e modificazioni dell'usufrutto



Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto stabilito dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue:

l) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);

2) per la riunione dell'usufrutto e della propriet nella stessa persona (2814);

3) per il totale perimento della cosa su cui costituito (1016 e seguenti).

Art. 1015 Abusi dell'usufruttuario

L'usufrutto pu anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).

L'autorit giudiziaria pu, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire (2900).

Art. 1016 Perimento parziale della cosa

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ci che rimane.

Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

Se il perimento della cosa non conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit dovuta dal responsabile del danno.

Art. 1018 Perimento dell'edificio

Se l'usufrutto stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.

La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, per, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi (1284) sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.

Art. 1019 Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa gi assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit dovuta dall'assicuratore.

Se perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennit, l'usufruttuario non pu opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se per la somma impiegata nella ricostruzione maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio limitato in proporzione di quest'ultima.

Art. 1020 Requisizione o espropriazione

Se la cosa requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit relativa (1000).


CAPO II

Dell'uso e dell'abitazione



Art. 1021 Uso

Chi ha il diritto d'uso di una cosa, pu servirsi di essa e, se fruttifera, pu raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

Art. 1022 Abitazione

Chi ha il diritto di abitazione di una casa pu abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Art. 1023 Ambito della famiglia

Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era gi sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153).

Art. 1024 Divieto di cessione

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere (853) o dare in locazione.

Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario (1004 e seguenti).

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ci che gode.

Art. 1026 Applicabilit delle norme sull'usufrutto

Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.


TITOLO VI

DELLE SERVITU' PREDIALI

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 1027 Contenuto del diritto

La servit prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilit di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).

Art. 1028 Nozione dell'utilit

L'utilit pu consistere anche nella maggiore comodit o amenit del fondo dominante. Pu del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).

Art. 1029 Servit per vantaggio futuro

E' ammessa la costituzione di una servit per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E' ammessa altres a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio costruito o il fondo acquistato (1472).

Art. 1030 Prestazioni accessorie

Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servit da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e seguente).

Art. 1031 Costituzione delle servit

Le servit prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e seguente).


CAPO II

Delle servit coattive



Art. 1032 Modi di costituzione

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servit, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Pu anche essere costituita con atto dell'autorit amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).

La sentenza stabilisce le modalit della servit e determina l'indennit dovuta.

Prima del pagamento della indennit il proprietario del fondo servente pu opporsi all'esercizio della servit.


SEZIONE I

Dell'acquedotto e dello scarico coattivo



Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque

Il proprietario tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non pu far defluire le acque negli acquedotti gi esistenti e destinati al corso di altre acque.

Il proprietario del fondo soggetto alla servit pu tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti gi esistenti, qualora ci non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto dovuta un'indennit da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

La facolt indicata dal comma precedente non consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 1035 Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui pu attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purch esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).

Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servit

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che pu disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e il pi conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Art. 1038 Indennit per l'imposizione della servit

Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennit per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o pi parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

Per i terreni, per, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la met del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente pu fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purch tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Art. 1039 Indennit per il passaggio temporaneo

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennit indicati dall'articolo precedente ristretto alla sola met, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Il passaggio temporaneo pu essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra met con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio stato praticato; scaduto il termine, non si tiene pi conto di ci che stato pagato per la concessione temporanea.

Art. 1040 Uso dell'acquedotto

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non pu immettervi maggiore quantit d'acqua, se l'acquedotto non ne capace o ne pu venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggior quantit d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualit e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038.

La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.

Art. 1041 Letto dell'acquedotto

E' sempre in facolt del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se per di tale facolt egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la met delle spese occorrenti.

Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui

Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.

Art. 1043 Scarico coattivo

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico pu essere anche domandato per acque impure, purch siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Art. 1044 Bonifica

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennit e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.

Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorit giudiziaria d le disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, pu essere assegnata una congrua indennit a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo precedente, hanno facolt di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gi risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gi eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gi fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.


SEZIONE II

Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa



Art. 1047 Contenuto della servit

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi pu, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo per di pagare la indennit e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).

Art. 1048 Obblighi degli utenti

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.


SEZIONE III

Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo



Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessit anzidette.

Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualit. Si devono altres sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.

In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalit della derivazione e l'indennit dovuta (2908, 2932).

Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione pu essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.

Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.


SEZIONE IV

Del passaggio coattivo



Art. 1051 Passaggio coattivo

Il proprietario, il cui fondo circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica n pu procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica e pi breve e riesce di minore danno al fondo sul quale consentito. Esso pu essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ci sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.

Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non pu essere ampliato.

Il passaggio pu essere concesso dall'autorit giudiziaria (2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria.

Art. 1053 Indennit

Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennit proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.

Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

Se il fondo divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennit (att. 154).

La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).

Art. 1055 Cessazione dell'interclusione

Se il passaggio cessa di essere necessario, pu essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorit giudiziaria pu disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servit e al danno sofferto. Se l'indennit fu convenuta in annualit, la prestazione cessa dall'anno successivo.


SEZIONE V

Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche



Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche

Ogni proprietario tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformit delle leggi in materia.

Art. 1057 Passaggio di vie funicolari

Ogni proprietario parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformit delle leggi in materia.


CAPO III

Delle servit volontarie



Art. 1058 Modi di costituzione

Le servit prediali possono essere costituite per contratto (1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).

Art. 1059 Servit concessa da uno dei comproprietari

La servit concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente (1108).

La concessione, per, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.

Art. 1060 Servit costituite dal nudo proprietario

Il proprietario pu, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servit che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).


CAPO IV

Delle servit acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia



Art. 1061 Servit non apparenti

Le servit non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).

Non apparenti sono le servit quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servit.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servit, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.


CAPO V Dell'esercizio delle servit




Art. 1063 Norme regolatrici

L'estensione e l'esercizio delle servit sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Art. 1064 Estensione del diritto di servit

Il diritto di servit comprende tutto ci che necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servit che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servit non pu usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalit di esercizio, la servit deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Art. 1066 Possesso delle servit

Nelle questioni di possesso delle servit si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servit esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.

Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servit

Il proprietario del fondo dominante non pu fare innovazioni che rendano pi gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non pu compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servit o a renderlo pi incomodo.

Art. 1068 Trasferimento della servit in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non pu trasferire l'esercizio della servit in luogo diverso da quello nel quale stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto pi gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente pu offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non pu ricusarlo (1350, 2643).

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servit si pu del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L'autorit giudiziaria pu anche disporre che la servit sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purch l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Art. 1069 Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servit, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).

Se per le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 1070 Abbandono del fondo servente

Il proprietario del fondo servente, quando tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della servit (1030), pu sempre liberarsene, rinunziando alla propriet del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).

Nel caso in cui l'esercizio della servit sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia pu limitarsi alla parte stessa.

Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Se il fondo dominante viene diviso, la servit dovuta a ciascuna porzione, senza che per si renda pi gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servit ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.


CAPO VI

Dell'estinzione delle servit




Art. 1072 Estinzione per confusione

La servit si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la propriet del fondo dominante con quella del fondo servente.

Art. 1073 Estinzione per prescrizione

La servit si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti).

Il termine decorre dal giorno in cui si cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servit negativa o di servit per il cui esercizio non necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

Nelle servit che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servit si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servit non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a pi persone in comune, l'uso della servit fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

Art. 1074 Impossibilit di uso e mancanza di utilit

L'impossibilit di fatto di usare della servit e il venir meno dell'utilit della medesima non fanno estinguere la servit, se non decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 1075 Esercizio limitato della servit

La servit esercitata in modo da trarne un'utilit minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).

Art. 1076 Esercizio della servit non conforme al titolo o al possesso

L'esercizio di una servit in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

Art. 1077 Servit costituite sul fondo enfiteutico

Le servit costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).

Art. 1078 Servit costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Le servit costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servit costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).


CAPO VII

Delle azioni a difesa delle servit




Art. 1079 Accertamento della servit e altri provvedimenti di tutela

Il titolare della servit pu farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (949) e pu far cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Pu anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).


CAPO VIII

Di alcune servit in materia di acque

SEZIONE I

Della servit di presa o di derivazione di acqua



Art. 1080 Presa d'acqua continua

Il diritto alla presa d'acqua continua si pu esercitare in ogni istante.

Art. 1081 Modulo d'acqua

Nelle servit in cui convenuta ed espressa una costante quantit di acqua, la quantit deve esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo l'unit di misura dell'acqua corrente.

Esso un corpo d'acqua che scorre nella costante quantit di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore

Quando, per la derivazione di una data e costante quantit di acqua corrente, stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Se la forma non stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.

In mancanza di titolo o di possesso, la forma determinata dall'autorit giudiziaria.

Art. 1083 Determinazione della quantit d'acqua

Quando la quantit d'acqua non stata determinata, ma la derivazione stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantit necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse pu in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.

Se per stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.

Art. 1084 Norme regolatrici della servit

Per l'esercizio della servit di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli usi locali.

In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.

Art. 1085 Tempo d'esercizio della servit

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio di autunno a quello di primavera.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si incominciato a possedere.

Art. 1086 Distribuzione per ruota

Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti

Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purch tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non pu, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Art. 1090 Manutenzione del canale

Nella servit di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente pu domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante (1030).

Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinch la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.

Art. 1092 Deficienza dell'acqua

La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.

Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso pi recente, e tra utenti in parit di condizione dall'ultimo utente.

Tuttavia l'autorit giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), pu modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantit di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua destinata.

Il concedente dell'acqua tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennit in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorit giudiziaria.

Art. 1093 Riduzione della servit

Se la servit d diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volont del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo pu chiedere una riduzione della servit, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennit al proprietario del fondo dominante.


SEZIONE II

Della servit degli scoli e degli avanzi di acqua



Art. 1094 Servit attiva degli scoli

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servit a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Art. 1095 Usucapione della servit attiva degli scoli

Nella servit attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.

Quando sul fondo servente aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purch non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo aperto.

Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente

La servit degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione.

Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua

Quando l'acqua concessa, riservata o posseduta (1066) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ci che ne sopravanza, tale uso non pu variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e dovuta.

Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non pu deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantit di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalit a favore del fondo dominante (1069).

Art. 1099 Sostituzione di acqua viva

Il proprietario del fondo soggetto alla servit degli scoli o degli avanzi d'acqua pu sempre liberarsi da tale servit mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantit determinata dall'autorit giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.


TITOLO VII

DELLA COMUNIONE

CAPO I

Della comunione in generale



Art. 1100 Norme regolatrici

Quando la propriet o altro diritto reale spetta in comune a pi persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).

Art. 1101 Quote dei partecipanti

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1102 Uso della cosa comune

Ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non pu estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).

Art. 1103 Disposizioni della quota

Ciascun partecipante pu disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI (2825).

Art. 1104 Obblighi dei partecipanti

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolt di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105 Amministrazione

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106).

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validit delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu ricorrere alla autorit giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e pu anche nominare un amministratore (872).

Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, pu essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione pu essere delegata ad uno o pi partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Art. 1107 Impugnazione del regolamento

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu impugnare davanti all'autorit giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorit giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne pi comodo o redditizio il godimento, purch esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.

E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L'ipoteca pu essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu impugnare davanti all'autorit giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).

L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorit giudiziaria pu ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110 Rimborso di spese

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111 Scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorit giudiziaria pu stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento pu pregiudicare gli interessi degli altri (717).

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorit giudiziaria pu ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112 Cose non soggette a divisione

Lo scioglimento della comunione non pu essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gi eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perch la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virt di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione pu opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).

Art. 1114 Divisione in natura

La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).

Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti

Ciascun partecipante pu esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116 Applicabilit delle norme sulla divisione ereditaria

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredit (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.


CAPO II

Del condominio negli edifici



Art. 1117 Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di propriet comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non pu, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).

Art. 1119 Indivisibilit

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere pi incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.

Art. 1120 Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso pi comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non possibile, l'innovazione non consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di propriet comune

Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua propriet, non pu eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.

Art. 1123 Ripartizione delle spese

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno pu farne.

Qualora un edificio abbia pi scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit (att. 63).

Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa ripartita tra essi, per met in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra met in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).

Al fine del concorso nella met della spesa, che ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di propriet comune.

Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68 e seguenti).

Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio pu elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolt spetta a chi proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altres opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennit pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio

Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini pu richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L'indennit corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva propriet, secondo la stima che ne sar fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore

Quando i condomini sono pi di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina fatta dall'autorit giudiziaria, su ricorso di uno o pi condomini.

L'amministratore dura in carica un anno e pu essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

Pu altres essere revocato dall'autorit giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit (att. 64).

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).

Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore

L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Art. 1131 Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Pu essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorit amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo pu essere revocato (att. 64) ed tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, pu separare la propria responsabilit in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ci che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorit giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

Art. 1134 Spese fatte dal condomino

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (1110).

Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini

Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede (att. 66):

1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;

2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.

L'amministratore non pu ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validit delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non pu deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonch le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entit devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non pu deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi:

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere architettoniche);

- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei condomini);

- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici);

       Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).

Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente pu fare ricorso all'autorit giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorit stessa (1109).

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Art. 1138 Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti, 155)

Ciascun condomino pu prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso pu essere impugnato a norma dell'art. 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).

Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).


TITOLO VIII

DEL POSSESSO

CAPO I

Disposizioni generali



Art. 1140 Possesso

Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivit corrispondente all'esercizio della propriet o di altro diritto reale.

Si pu possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non pu acquistare il possesso finch il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ci vale anche per i successori a titolo universale.

Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo pi remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144 Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio

Il possesso delle cose di cui non si pu acquistare la propriet senza effetto.

Tuttavia nei rapporti tra privati concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).

Se trattasi di esercizio di facolt, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altres l'azione di manutenzione (1170).

Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione (456, 460).

Il successore a titolo particolare pu unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147 Possesso di buona fede

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535).

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

CAPO II Degli effetti del possesso


SEZIONE I

Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa



Art. 1148 Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).

Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Il possessore che tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821 (1282).

Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni

Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennit per i miglioramenti recati alla cosa, purch sussistano al tempo della restituzione.

L'indennit si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore di buona fede; se il possessore di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

Se il possessore tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore di buona fede, e dovuta una indennit nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).

Art. 1151 Pagamento delle indennit

L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, pu disporre che il pagamento delle indennit previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).

Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede pu ritenere la cosa finch non gli siano corrisposte le indennit dovute, purch queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).

Egli ha lo stesso diritto finch non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorit giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.


SEZIONE II

Del possesso di buona fede di beni mobili



Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne proprietario, ne acquista la propriet mediante il possesso, purch sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della propriet.

La propriet si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).

Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a pi persone un bene mobile

(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso preferita alle altre, anche se il suo titolo di data posteriore.

Art. 1156 Universalit di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalit di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).

Art. 1157 Possesso di titoli di credito

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV (1944)


SEZIONE III

Dell'usucapione



Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La propriet dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato per venti anni.

Art. 1159 Usucapione decennale

Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola propriet rurale

La propriet dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virt del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalit e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di propriet.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Art. 1160 Usucapione delle universalit di mobili

L'usucapione di un'universalit di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virt del possesso continuato per venti anni.

Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Art. 1161 Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo (922), la propriet dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Colui che acquista in buona fede da chi non proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).

Art. 1163 Vizi del possesso

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinit e cessata.

Art. 1164 Interversione del possesso

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non pu usucapire la propriet della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso stato mutato.

Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).

Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione interrotta (2945) quando il possessore stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se stata proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo stato ricuperato.

CAPO III Delle azioni a difesa del possesso

Art. 1168 Azione di reintegrazione

Chi stato violentemente od occultamente spogliato del possesso pu, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione concessa altres a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalit.

Se lo spoglio clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notoriet del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio

La reintegrazione si pu domandare anche contro chi nel possesso in virt di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Art. 1170 Azione di manutenzione

Chi stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalit di mobili (816) pu, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione pu nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinit cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino pu chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.


TITOLO IX

DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO



Art. 1171 Denunzia di nuova opera

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu denunziare all'autorit giudiziaria la nuova opera, purch questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L'autorit giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, pu vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

Art. 1172 Denunzia di danno temuto

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu denunziare il fatto all'autorit giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

L'autorit giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.

 

LIBRO QUARTO

DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO I

Disposizioni preliminari







Art. 1173 Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformit dell'ordinamento giuridico.

Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente, 1411 e seguenti).

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).


CAPO II

Dell'adempimento delle obbligazioni

SEZIONE I

Dell'adempimento in generale


















Art. 1176 Diligenza nell'adempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivit professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivit esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

Art. 1177 Obbligazione di custodire

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Art. 1178 Obbligazione generica

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualit non inferiore alla media (Cod. Civ. 664).

Art. 1179 Obbligo di garanzia

Chi tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, pu prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).

Art. 1180 Adempimento del terzo

L'obbligazione pu essere adempiuta da un terzo, anche contro la volont del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore pu rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1181 Adempimento parziale

Il creditore pu rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1182 Luogo dell'adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non determinato dalla convenzione o dagli usi e non pu desumersi dalla natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorta (1510).

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio diverso da quello che il creditore aveva quando sorta l'obbligazione ci rende pi gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).

Art. 1183 Tempo dell'adempimento

Se non determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore pu esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virt degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, stabilito dal giudice (1331, 1817).

Se il termine per l'adempimento rimesso alla volont del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se rimesso alla volont del creditore, il termine pu essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Art. 1184 Termine

Se per l'adempimento fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).

(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1185 Pendenza del termine

Il creditore non pu esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non pu ripetere (2034) ci che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso per egli pu ripetere, nei limiti della perdita subita, ci di cui il creditore si arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).

Art. 1186 Decadenza dal termine

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore pu esigere immediatamente la prestazione se il debitore divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).

Art. 1187 Computo del termine

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Art. 1188 Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).

Art. 1189 Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1190 Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ci che fu pagato stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).

Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non pu impugnare il pagamento a causa della propria incapacit (193-3, 1950, 2034).

Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non pu impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui pu disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede pu impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).

Art. 1193 Imputazione del pagamento

Chi ha pi debiti della medesima specie verso la stessa persona pu dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra pi debiti scaduti, a quello meno garantito; tra pi debiti ugualmente garantiti, al pi oneroso per il debitore; tra i pi debiti ugualmente onerosi, al pi antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).

Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non pu imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1195 Quietanza con imputazione

Chi, avendo pi debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non pu pretendere un'imputazione diversa, se non vi stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).

Art. 1196 Spese del pagamento

Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).

Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore non pu liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della propriet o di un altro diritto, il debitore tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Quando in luogo dell'adempimento ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volont delle parti (2928).

E' salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200 Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilit.


SEZIONE II

Del pagamento con surrogazione


















Art. 1201 Surrogazione per volont del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, pu surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202 Surrogazione per volont del debitore

Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, pu surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non pu rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203 Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorch chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o pi creditori a favore dei quali l'immobile ipotecato (2866);

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).

Art. 1204 Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Art. 1205 Surrogazione parziale

Se il pagamento parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto, salvo patto contrario.


SEZIONE III

Della mora del creditore


















Art. 1206 Condizioni

Il creditore in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto necessario affinch il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).

Art. 1207 Effetti

Quando il creditore in mora, a suo carico l'impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore.

Art. 1208 Requisiti per la validit dell'offerta

Affinch l'offerta sia valida necessario:

l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolt di ricevere per lui (1188 e seguenti);

2) che sia fatta da persona che pu validamente adempiere;

3) che comprenda la totalit della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ci autorizzato (att. 73 e seguenti).

Il debitore pu subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilit (1200; Cod. Proc. Civ. 678).

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).

Art. 1210 Facolt di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore pu eseguire il deposito (att. 77, 78).

Eseguito il deposito, quando questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non pu pi ritirarlo ed liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, pu farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).

Art. 1212 Requisiti del deposito

Per la validit del deposito necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sar depositata (att. 744);

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro pu eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).

Art. 1213 Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non pu pi rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, n valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).

Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anzich in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215 Spese

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, pu ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).

Art. 1217 Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).

L'intimazione pu essere fatta nelle forme d'uso (2931).


CAPO III

Dell'inadempimento delle obbligazioni


















Art. 1218 Responsabilit del debitore

Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

Art. 1219 Costituzione in mora

Il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

Non necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 1220 Offerta non formale

Il debitore non pu essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221 Effetti della mora sul rischio

Il debitore che in mora non liberato per la sopravvenuta impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per s inadempimento.

Art. 1223 Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cos la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non dovuto se stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Art. 1225 Prevedibilit del danno <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui sorta l'obbligazione.

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno

Se il danno non pu essere provato nel suo preciso ammontare, liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e l'entit delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).

Art. 1228 Responsabilit per fatto degli ausiliari

Salva diversa volont delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilit

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).

E' nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).


CAPO IV

Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

SEZIONE I

Della novazione


















Art. 1230 Novazione oggettiva

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volont di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231 Modalit che non importano novazione

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).

Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234 Inefficacia della novazione

La novazione senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).

Art. 1235 Novazione soggettiva

Quando un nuovo debitore sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).


SEZIONE II

Della remissione


















Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).

Se il titolo del credito in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).

Art. 1238 Rinunzia alle garanzie

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239 Fideiussori

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.


SEZIONE III

Della compensazione


















Art. 1241 Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantit corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).

Art. 1242 Effetti della compensazione

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non pu rilevarla d'ufficio.

La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantit di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice pu dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e pu anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244 Dilazione

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).

Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168);

2) di credito per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);

3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).

Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti

Il fideiussore pu opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale (1945).

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).

Art. 1248 Inopponibilit della compensazione

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non pu opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249 Compensazione di pi debiti

Quando una persona ha verso un'altra pi debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).

Art. 1251 Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non pu pi valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252 Compensazione volontaria

Per volont delle parti pu avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.


SEZIONE IV

Della confusione


















Art. 1253 Effetti della confusione

Quando le qualit di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).

Art. 1255 Riunione delle qualit di fideiussore e di debitore

Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purch il creditore vi abbia interesse.


SEZIONE V

Dell'impossibilit sopravvenuta per causa non imputabile al debitore


















Art. 1256 Impossibilit definitiva e impossibilit temporanea

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti).

Se l'impossibilit solo temporanea, il debitore, finch essa perdura, non responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilit perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non pu pi essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha pi interesse a conseguirla (1174).

Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1258 Impossibilit parziale

Se la prestazione divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che rimasta possibile (1464, 2175).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subto un deterioramento, o quando residua alcunch dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).

Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilit (1203), e pu esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).


CAPO V

Della cessione dei crediti

(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.

Art. 1260 Cedibilit dei crediti

Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purch il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).

Le parti possono escludere la cedibilit del credito; ma il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261 Divieti di cessione

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali sorta contestazione davanti l'autorit giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullit e dei danni (1421 e seguenti, 2043).

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1262 Documenti probatori del credito

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se stata ceduta solo una parte del credito, il cedente tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.

Art. 1263 Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli altri accessori.

Il cedente non pu trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno (1204).

Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).

Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).

Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di pi cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che stata prima accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorch essa sia di data posteriore (2559).

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).

Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione a titolo oneroso, il cedente tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia pu essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione a titolo gratuito, la garanzia dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (797).

Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilit del cedente senza effetto (1421 e seguente).

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (1198).


CAPO VI

Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo


















Art. 1268 Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non pu rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Art. 1269 Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi pu obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non tenuto ad accettare l'incarico, ancorch sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.

Art. 1270 Estinzione della delegazione

Il delegante pu revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato pu assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacit del delegante.

Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato

Il delegato pu opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non pu opporre al delegatario, bench questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non pu neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Art. 1272 Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si convenuto diversamente, il terzo non pu opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Pu opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non pu opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273 Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore pu aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ci costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e pu opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione avvenuta (1413).

Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Art. 1275 Estinzione delle garanzie

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).

Art. 1276 Invalidit della nuova obbligazione

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non pu valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).


CAPO VII

Di alcune specie di obbligazioni

SEZIONE I

Delle obbligazioni pecuniarie


















Art. 1277 Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha pi corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolt di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).

Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cos stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprech la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se per la moneta non reperibile, o non ha pi corso, o ne alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Art. 1281 Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princpi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Art. 1283 Anatocismo

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).

Art. 1284 Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).

NOTA Articolo cos modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.


SEZIONE II

Delle obbligazioni alternative


















Art. 1285 Obbligazione alternativa

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non pu costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).

Art. 1286 Facolt di scelta

La scelta spetta al debitore, se non stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).

La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta fatta da un terzo (666).

Se la scelta deve essere fatta da pi persone, il giudice pu fissare loro un termine. Se la scelta non fatta nel termine stabilito, essa fatta dal giudice (att. 81).

Art. 1287 Decadenza dalla facolt di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolt di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa fatta dal giudice (631, 664; att. 81).

Art. 1288 Impossibilit di una delle prestazioni

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).

Art. 1289 Impossibilit colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilit deve rispondere il debitore, il creditore pu scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno (1223).

Art. 1290 Impossibilit sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi pu domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono pi di due.

Art. 1292 Nozione della solidariet

L'obbligazione e in solido quando pi debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno pu essere costretto all'adempimento per la totalit e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293 Modalit varie dei singoli rapporti

La solidariet non esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalit diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalit diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294 Solidariet tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).

Art. 1295 Divisibilit tra gli eredi

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).

Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).

Art. 1297 Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non pu opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non pu opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 1299 Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito pu ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).

Se uno di questi insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).

Art. 1300 Novazione

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora per si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).

Art. 1301 Remissione

La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non pu esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Art. 1302 Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido pu opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore pu opporre in compensazione ci che gli dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Art. 1303 Confusione

Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualit di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Art. 1304 Transazione

La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Art. 1305 Giuramento

Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale stato deferito.

Art. 1306 Sentenza

La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi pu opporre a ciascuno di essi.

Art. 1307 Inadempimento

Se l'adempimento dell'obbligazione divenuto impossibile per causa imputabile a uno o pi condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore pu chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Art. 1308 Costituzione in mora

La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 1309 Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1310 Prescrizione

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Art. 1311 Rinunzia alla solidariet

Il creditore che rinunzia alla solidariet a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidariet:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidariet

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidariet verso alcuno dei debitori, se uno degli altri insolvente, la sua parte di debito ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidariet.


SEZIONE IV

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili


















Art. 1314 Obbligazioni divisibili

Se pi sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non solidale (1292), ciascuno dei creditori non pu domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 1315 Limiti alla divisibilit tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione (752) non pu essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che stato incaricato di eseguire la prestazione o che in possesso della cosa dovuta, se questa certa e determinata.

Art. 1316 Obbligazioni indivisibili

L'obbligazione indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 1318 Indivisibilit nei confronti degli eredi

L'indivisibilit opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 1319 Diritto di esigere l'intero

Ciascuno dei creditori pu esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).

Art. 1320 Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e confusione (1253, 1303).


TITOLO II

DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO I

Disposizioni preliminari


















Art. 1321 Nozione

Il contratto l'accordo di due o pi parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 Autonomia contrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purch siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorch non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).


CAPO II

Dei requisiti del contratto


















Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);

2) la causa (1343 e seguenti);

3) l'oggetto (1346 e seguenti);

4) la forma, quando risulta che prescritta dalla legge sotto pena di nullit (1350 e seguenti).


SEZIONE I

Dell'accordo delle parti


















Art. 1326 Conclusione del contratto

Il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente pu ritenere efficace l'accettazione tardiva, purch ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, tenuto al risarcimento del danno.

Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta pu essere revocata finch il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione pu essere revocata, purch la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 1329 Proposta irrevocabile

Se il proponente si obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacit (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

Art. 1330 Morte o incapacit dell'imprenditore

La proposta o l'accettazione, quando fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Art. 1331 Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolt di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non stato fissato un termine, questo pu essere stabilito dal giudice (1183).

Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalit dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.

Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale destinata.

Il destinatario pu rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto concluso.

Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1335 Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilit di averne notizia.

Art. 1336 Offerta al pubblico

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 1337 Trattative e responsabilit precontrattuale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).

Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidit

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidit del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validit del contratto (1308).

Art. 1339 Inserzione automatica di clausole

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).

Art. 1340 Clausole d'uso

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorit giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.


SEZIONE II

Della causa del contratto


















Art. 1343 Causa illecita

La causa illecita quando contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).

Art. 1344 Contratto in frode alla legge

Si reputa altres illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 1345 Motivo illecito

Il contratto illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).


SEZIONE III

Dell'oggetto del contratto


















Art. 1346 Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).

Art. 1347 Possibilit sopravvenuta dell'oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 1348 Cose future

La prestazione di cose future (820,1472, 2823) pu essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).

Art. 1349 Determinazione dell'oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa manifestamente iniqua o erronea, la determinazione fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si pu impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto nullo (1421 e seguenti).

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.


SEZIONE IV

Della forma del contratto


















Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullit:

1) i contratti che trasferiscono la propriet di beni immobili (812, 2643)

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);

3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servit prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);

9) i contratti di societ (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);

12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).

Art. 1351 Contratto preliminare <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>

Il contratto preliminare nullo (1421 e seguenti), se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932).

Art. 1352 Forme convenzionali

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validit di questo (2725).


CAPO III

Della condizione nel contratto


















Art. 1353 Contratto condizionale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili

E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se sospensiva; se risolutiva, si ha come non apposta (634).

Se la condizione illecita o impossibile apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto disposto dall'art. 1419.

Art. 1355 Condizione meramente potestativa

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volont dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Art. 1356 Pendenza della condizione

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto pu 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva pu, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente pu compiere atti conservativi.

Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva pu disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza

Colui che si obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).

Art. 1359 Avveramento della condizione

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Art. 1360 Retroattivit della condizione

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui stato concluso il contratto, salvo che, per volont delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).

Se per la condizione risolutiva apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gi eseguite (1465, 2655).

Art. 1361 Atti di amministrazione

L'avveramento della condizione non pregiudica la validit degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si avverata (646).


CAPO IV

Dell'interpretazione del contratto


















Art. 1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).

Art. 1364 Espressioni generali

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Indicazioni esemplificative

Quando in un contratto si espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, pu estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Interpretazione di buona fede <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).

Art. 1367 Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzich in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).

Art. 1368 Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica generalmente nel luogo in cui la sede dell'impresa.

Art. 1369 Espressioni con pi sensi

Le espressioni che possono avere pi sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso pi conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371 Regole finali

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se a titolo oneroso.


CAPO V

Degli effetti del contratto

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1372 Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non pu essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).

Art. 1373 Recesso unilaterale

Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 1374 Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equit.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).

Art. 1376 Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la propriet o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).

Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorch, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).

Art. 1379 Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non valido se non contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (1260).

Art. 1380 Conflitto tra pi diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).

Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.


SEZIONE II

Della clausola penale e della caparra


















Art. 1382 Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non stata convenuta la risarcibilit del danno ulteriore (1223).

La penale dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383 Divieto di cumulo

Il creditore non pu domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384 Riduzione della penale

La penale pu essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).

Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte d all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantit di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218), l'altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra pu recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se per la parte che non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1386 Caparra penitenziale

Se nel contratto stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.


CAPO VI

Della Rappresentanza


















Art. 1387 Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.

Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>, nei limiti delle facolt conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Art. 1389 Capacit del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza conferita dall'interessato, per la validit del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacit di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validit del contratto concluso dal rappresentante necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390 Vizi della volont

Il contratto annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se viziata la volont del rappresentante. Quando per il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto annullabile solo se era viziata la volont di questo.

Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti

Nei casi in cui rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che in mala fede pu giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Art. 1392 Forma della procura

La procura non ha effetto se non conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).

Art. 1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante

Il terzo che contratta col rappresentante pu sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

Art. 1394 Conflitto d'interessi

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato pu essere annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395 Contratto con se stesso

E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilit di conflitto d'interessi (1735).

L'impugnazione pu essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).

Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Art. 1397 Restituzione del documento della rappresentanza

Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Art. 1398 Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolt conferitegli, responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validit del contratto (1338, 1890, 2822).

Art. 1399 Ratifica

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto pu essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente pu invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).

La facolt di ratifica si trasmette agli eredi (588).

Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).


CAPO VII

Del contratto per persona da nominare


















Art. 1401 Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto (1326) una parte pu riservarsi la facolt di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Art. 1402 Termine e modalit della dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Art. 1403 Forme e pubblicit

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto richiesta a determinati effetti una forma di pubblicit (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina

Quando la dichiarazione di nomina stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Se la dichiarazione di nomina non fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).


CAPO VIII

Della cessione del contratto


















Art. 1406 Nozione

Ciascuna parte pu sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purch l'altra parte vi consenta.

Art. 1407 Forma

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione efficace nei suoi confronti dal momento in cui le stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, pu agire contro di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si verificato; in mancanza tenuto al risarcimento del danno (1223).

Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Il contraente ceduto pu opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario

Il cedente tenuto a garantire la validit del contratto (1325, 1266).

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).


CAPO IX

Del contratto a favore di terzi


















Art. 1411 Contratto a favore di terzi

E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

Questa per pu essere revocata o modificata dallo stipulante, finch il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volont delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi pu revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purch il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Il promittente pu opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.


CAPO X

Della simulazione


















Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purch ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).

Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi

La simulazione (164) non pu essere opposta n dalle parti contraenti, n dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).

Art. 1416 Rapporti con i creditori

La simulazione non pu essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e seguenti).

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito anteriore (2704) all'atto simulato.

Art. 1417 Prova della simulazione

La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceit del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se proposta dalle parti (164).


CAPO XI

Della nullit del contratto


















Art. 1418 Cause di nullit del contratto

Il contratto nullo quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullit del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceit della causa (1343), l'illiceit dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto altres nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Art. 1419 Nullit parziale

La nullit parziale di un contratto o la nullit di singole clausole importa la nullit dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che colpita dalla nullit.

La nullit di singole clausole non importa la nullit del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).

Art. 1420 Nullit nel contratto plurilaterale

Nei contratti con pi di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullit che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullit del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullit

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullit pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e pu essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 1422 Imprescrittibilit dell'azione di nullit

L'azione per far dichiarare la nullit non soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).

Art. 1423 Inammissibilit della convalida

Il contratto nullo non pu essere convalidato (1444), se la legge non dispone diversamente (799).

Art. 1424 Conversione del contratto nullo

Il contratto nullo pu produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullit (1367).


CAPO XII

Dell'annullabilit del contratto

SEZIONE I

Dell'incapacit



















Art. 1425 Incapacit delle parti

Il contratto annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).

Art. 1426 Raggiri usati dal minore

Il contratto non annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore et (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non di ostacolo all'impugnazione del contratto.


SEZIONE II

Dei vizi del consenso


















Art. 1427 Errore, violenza e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, pu chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).

Art. 1428 Rilevanza dell'errore

L'errore causa di annullamento del contratto quando essenziale ed riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 1429 Errore essenziale

L'errore essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identit dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualit dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identit o sulle qualit della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);

4) quando, trattandosi di errore di diritto, stato la ragione unica o principale del contratto (1969).

Art. 1430 Errore di calcolo

L'errore di calcolo non d luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantit, sia stato determinante del consenso.

Art. 1431 Errore riconoscibile

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualit dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.

Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non pu domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalit del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato (2706).

Art. 1434 Violenza

La violenza causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435 Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'et, al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436 Violenza diretta contro terzi

La violenza causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437 Timore riverenziale

Il solo timore riverenziale non causa di annullamento del contratto.

Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto

La minaccia di far valere un diritto pu essere causa di annullamento del contratto solo quando diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439 Dolo

Il dolo causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440 Dolo incidente

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto valido, bench senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).


SEZIONE III

Dell'azione di annullamento


















Art. 1441 Legittimazione

L'annullamento del contratto pu essere domandato solo dalla parte nel cui interesse stabilito dalla legge.

L'incapacit del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442 Prescrizione

L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).

Quando l'annullabilit dipende da vizio del consenso o da incapacit legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui cessata la violenza, stato scoperto l'errore o il dolo, cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore et (2).

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).

L'annullabilit pu essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se prescritta l'azione per farla valere.

Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto annullato per incapacit (1425) di uno dei contraenti, questi non tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).

Art. 1444 Convalida

Il contratto annullabile pu essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilit, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilit.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non in condizione di concludere validamente il contratto (1423,1451).

Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi

L'annullamento che non dipende da incapacit legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).

Art. 1446 Annullabilit nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilit che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


CAPO XIII

Della rescissione del contratto


















Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessit, nota alla controparte, di salvare s o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), pu essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, pu, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione

Se vi sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata pu domandare la rescissione del contratto.

L'azione non ammissibile se la lesione non eccede la met del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).

Art. 1449 Prescrizione

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilit del contratto non pu essere opposta in via di eccezione quando l'azione prescritta.

Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale domandata la rescissione pu evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equit.

Art. 1451 L'inammissibilit della convalida

Il contratto rescindibile non pu essere convalidato.

Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652).


CAPO XIV

Della risoluzione del contratto

SEZIONE I

Della risoluzione per inadempimento


















Art. 1453 Risolubilit del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro pu a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione pu essere domandata anche quando il giudizio stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non pu pi chiedersi l'adempimento quando stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non pu pi adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Alla parte inadempiente l'altra pu intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intender senz'altro risoluto (1662,1901).

Il termine non pu essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo risoluto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si pu risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalit stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458 Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni gi eseguite (1360).

La risoluzione, anche se stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).

Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1460 Eccezione d'inadempimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

Tuttavia non pu rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede (1375).

Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente pu sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).

Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilit di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non pu opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullit (1418 e seguenti), di annullabilit (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.

Nei casi in cui la clausola efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, pu tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).


SEZIONE II

Dell'impossibilit sopravvenuta


















Art. 1463 Impossibilit totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit della prestazione dovuta (1256) non pu chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gi ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1464 Impossibilit parziale

Quando la prestazione di una parte divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e pu anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).

Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la propriet di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorch la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa stata individuata (1378).

L'acquirente in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossilit sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).

Art. 1466 Impossibilit nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 impossibilit della prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


SEZIONE III

Dell'eccessiva onerosit



















Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).

La risoluzione non pu essere domandata se la sopravvenuta onerosit rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale domandata la risoluzione pu evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).

Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa pu chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalit di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equit.

Art. 1469 Contratto aleatorio

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879) o per volont delle parti (1448, 1472).






CAPO XIV- BIS

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE (*)

1469-bis Clausole vessatorie <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm> nel contratto tra professionista e consumatore.

Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obbblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. il professionista la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivit imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilit da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volont;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio della somma corrisposta se quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt di recedere dal contratto, nonch consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilit di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformit del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilit del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalit;
16) limitare o escludere l'opponibilit dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a s un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorit giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volont del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista pu, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista pu modificare, senza prevviso, semprech vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonch la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalit di variazione siano espressamente descritte.

1469-ter. Accertamento della vessatoriet delle clausole <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>. La vessatoriet di una clausola valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, n all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purch tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione pi favorevole al consumatore.

1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale, o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto la possibilit di conoscere prima della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e pu essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilit al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento pi stretto con il territorio di uno stato membro dell'Unione europea.

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivit ai sensi del presente capo.
L'inibitoria pu essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice pu ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o pi giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52, in attuazione della direttiva 93/13/CEE





TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

Della vendita

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1470 Nozione

La vendita il contratto che ha per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).

Art. 1471 Divieti speciali di comprare

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, n direttamente n per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorit amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto nullo (1421 e seguenti); negli altri annullabile (1441 e seguenti).

Art. 1472 Vendita di cose future

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della propriet si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propriet si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non pu accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).

Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, n hanno convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della pubblica autorit (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza pi vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).

Art. 1475 Spese della vendita

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).

1 Delle obbligazioni del venditore

Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la propriet della cosa o il diritto, se l'acquisto non effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477 Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla propriet e all'uso della cosa venduta (1527).

Art. 1478 Vendita di cosa altrui

Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di propriet del venditore, questi obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la propriet dal titolare di essa (att. 171).

Art. 1479 Buona fede del compratore

Il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di propriet del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la propriet.

Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa diminuita di valore o deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).

Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di propriet del venditore era solo in parte di propriet altrui, il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non divenuto proprietario (1419); altrimenti pu solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).

Art. 1481 Pericolo di rivendica

Il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).

Il pagamento non pu essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore pu altres sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli pu inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non liberata, il contratto risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.

Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non pu chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Art. 1483 Evizione totale della cosa

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Art. 1484 Evizione parziale

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).

Art. 1485 Chiamata in causa del venditore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

Art. 1486 Responsabilit limitata dal venditore

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore pu liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altres pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).

Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia

Quando esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore pu pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore esente anche da quest'obbligo quando la vendita stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Se la cosa venduta gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza pu domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia

Non dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore pu domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non pu domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altres risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, pu sempre far valere la garanzia, purch il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

Art. 1496 Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).

Art. 1497 Mancanza di qualit

Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purch il difetto di qualit ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).

2 Delle obbligazioni del compratore

Art. 1498 Pagamento del prezzo

Il compratore tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (1182).

Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta consegnata al compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non ancora esigibile.

3 Del riscatto convenzionale

Art. 1500 Patto di riscatto

Il venditore pu riservarsi il diritto di riavere la propriet della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.

Art. 1501 Termini

Il termine per il riscatto non pu essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge perentorio (2964) e non si pu prorogare.

Art. 1502 Obblighi del riscattante

Il venditore che esercita il diritto di riscatto tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della cosa (1150).

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, pu accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).

Art. 1503 Esercizio del riscatto

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2725).

Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore pu ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).

Se l'alienazione stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Art. 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purch abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Art. 1506 Riscatto di parte indivisa

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore (1111).

Se la cosa non comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Se pi persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna pu esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato pi eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, pu esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto pu esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Art. 1508 Vendita separata di cosa indivisa

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non pu valersi della facolt prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore

Qualora il compratore abbia lasciato pi eredi, il diritto di riscatto si pu esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta tuttora indivisa.

Se l'eredit stata divisa e la cosa venduta stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non pu esercitarsi contro di lui che per la totalit.


SEZIONE II

Della vendita di cose mobili

1 Disposizioni generali


















Art. 1510 Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).

Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualit apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).

Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, pu assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).

Art. 1513 Accertamento dei difetti

In caso di divergenza sulla qualit o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, pu ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonch la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identit e lo stato.

Art. 1514 Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).

Art. 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sar eseguita.

Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorit (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita pu essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551, 1686).

Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione (1476), il compratore pu fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83). Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno (1223,1536, 1551).

Art. 1517 Risoluzione di diritto

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti).

Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Art. 1519 Restituzione di cose non pagate

Se la vendita stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, pu riprendere il possesso delle cose vendute, finch queste si trovano presso il compratore (1156), purch la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si pu esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.

2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione

Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti).

Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

Art. 1521 Vendita a prova

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualit pattuite o sia idonea all'uso a cui destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalit stabiliti dal contratto o dagli usi.

Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione

Se la vendita fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualit della merce, e in tal caso qualsiasi difformit attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto (1453).

Qualora, per, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualit, si pu domandare la risoluzione soltanto se la difformit dal campione sia notevole (1455).

In ogni caso l'azione soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).

3 Della vendita con riserva della propriet


Art. 1523 Passaggio della propriet e dei rischi

Nella vendita a rate con riserva della propriet, il compratore acquista la propriet della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1524 Opponibilit della riserva di propriet nei confronti di terzi

La riserva della propriet opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo superiore alle lire trentamila, la riserva della propriet opponibile anche al terzo acquirente, purch il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina, e questa, quando acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).

Art. 1525 Inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non d luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).

Art. 1526 Risoluzione del contratto

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennit, il giudice, secondo le circostanze, pu ridurre l'indennit convenuta (1384).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la propriet della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).

4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti

Art. 1527 Consegna

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

1528 Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non pu rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualit e allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino gi dimostrate.

Art. 1529 Rischi

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non pu rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).

La banca che ha confermato il credito al venditore pu opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarit dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

5 Della vendita a termine di titoli di credito

Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).

Art. 1532 Diritto di opzione

Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).

Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolt di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantit corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio della estrazione.

Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati (1550).

Art. 1535 Proroga dei contratti a termine

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Art. 1536 Inadempimento

In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.


SEZIONE III

Della vendita di cose immobili


















Art. 1537 Vendita a misura

Quando un determinato immobile (812) venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unit di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolt di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

Art. 1538 Vendita a corpo

Nei casi in cui il prezzo determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

Art. 1539 Recesso dal contratto

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).

Art. 1540 Vendita cumulativa di pi immobili

Se due o pi immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantit minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformit delle disposizioni sopra stabilite.

Art. 1541 Prescrizione

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).


SEZIONE IV

Della vendita di eredit



















Art. 1542 Garanzia

Chi vende un'eredit senza specificarne gli oggetti non tenuto a garantire che la propria qualit di erede (477, 588).

Art. 1543 Forme

La vendita di un'eredit deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullit (1350, 2643).

Il venditore tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredit.

Art. 1544 Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredit, tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.

Art. 1545 Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredit, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredit medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Art. 1546 Responsabilit per debiti ereditari

Il compratore, se non vi patto contrario, obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).

Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredit

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredit a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia regolata dall'art. 797.


CAPO II

Del riporto


















Art. 1548 Nozione

Il riporto il contratto per il quale il riportato trasferisce in propriet al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Art. 1549 Perfezione del contratto

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e 1534.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att. 177).

Art. 1551 Inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ci che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.


CAPO III

Della permuta


















Art. 1552 Nozione

La permuta il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della propriet di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (1376).

Art. 1553 Evizione

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).

Art. 1554 Spese della permuta

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555 Applicabilit delle norme sulla vendita

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili (1470 e seguenti).


CAPO IV

Del contratto estimatorio


















Art. 1556 Nozione

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o pi cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557 Impossibilit di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrit divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1218).

Art. 1558 Disponibilit delle cose

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finch non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non pu disporne fino a che non gli siano restituite.


CAPO V

Della somministrazione


















Art. 1559 Nozione

La somministrazione il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 1560 Entit della somministrazione

Qualora non sia determinata l'entit della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l'entit della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione tenuto per la quantit corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Art. 1561 Determinazione del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

Art. 1562 Pagamento del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo pagato secondo le scadenze d'uso.

Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184).

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolt di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.

Art. 1564 Risoluzione del contratto

In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra pu chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Art. 1565 Sospensione della somministrazione

Se la parte che ha diritto alla somministrazione inadempiente e l'inadempimento di lieve entit, il somministrante non pu sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).

Art. 1566 Patto di preferenza

Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, valido purch la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791).

Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non pu ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, n, salvo patto contrario, pu provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione

Se la clausola di esclusiva pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non pu compiere nella zona per cui l'esclusiva concessa e per la durata del contratto, n direttamente n indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato

Se la durata della somministrazione non stabilita, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Art. 1570 Rinvio

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.


CAPO VI

Della locazione


















SEZIONI I Disposizioni generali

Art. 1571 Nozione

La locazione il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).

Art. 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione

Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).

Sono altres atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).

Art. 1573 Durata della locazione

Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non pu stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo pi lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.

Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unit di tempo a cui commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unit di tempo a cui commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).

Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).

Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art. 1577 Necessit di riparazioni

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Art. 1578 Vizi della cosa locata

Se al momento della consegna la cosa locata affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneit all'uso pattuito, il conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Art. 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilit

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilit del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 1580 Cose pericolose per la salute

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore pu ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).

Art. 1581 Vizi sopravvenuti

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

Art. 1582 Divieto d'innovazione

Il locatore non pu compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entit del mancato godimento.

Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1585 Garanzia per molestie

Il locatore tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt di agire contro di essi in nome proprio (1168).

Art. 1586 Pretese da parte di terzi

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).

Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore

Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che pu altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilit del conduttore verso il locatore limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilit del conduttore in confronto del locatore, se questi indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Art. 1590 Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformit del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.

Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 1591 Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).

Art. 1592 Miglioramenti

Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennit per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se per vi stato il consenso del locatore, questi tenuto a pagare un'indennit corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennit, il valore dei miglioramenti pu compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Art. 1593 Addizioni

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ci possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennit pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolt di sublocare la cosa locatagli, ma non pu cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406).

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non pu opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullit (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).

Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del termine

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).

Art. 1597 Rinnovazione tacita del contratto

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Se stata data licenza, il conduttore non pu opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont del locatore di rinnovare il contratto.

Art. 1598 Garanzie della locazione

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Art. 1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

Il contratto di locazione opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).

L'acquirente in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).

Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore anteriore al trasferimento, l'acquirente non tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Se il conduttore stato licenziato dall'acquirente perch il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).

Art. 1602 Effetti dell'opponibilit della locazione al terzo acquirente

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Art. 1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facolt deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (2923).

Art. 1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto non pu esercitare la facolt di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e seguenti).

Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non pu opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si pu in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformit degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non stata trascritta (2643 n. 9, 2644), pu essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio gi trascorso, pu essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).

Art. 1606 Estinzione del diritto del locatore

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purch siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.


SEZIONE II

Della locazione di fondi urbani (l)




















Art. 1607 Durata massima della locazione di case

La locazione di una casa per abitazione pu essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)

Art. 1608 Garanzie per il pagamento della pigione

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino pu essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetust o da caso fortuito (2764).

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine a carico del locatore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da pi inquilini

Se si tratta di casa occupata da pi inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore

Il locatore che si riservata la facolt di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)

Art. 1613 Facolt di recesso degli impiegati pubblici

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purch questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facolt si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Art. 1614 Morte dell'inquilino

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per pi di un anno ed stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.


SEZIONE III

Dell'affitto

1 Disposizioni generali


















Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformit della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilit della cosa.

Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse pu recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.

Art. 1617 Obblighi del locatore

Il locatore tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui destinata.

Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario

Il locatore pu chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

Art. 1619 Diritto di controllo

Il locatore pu accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Art. 1620 Incremento della produttivit della cosa

L'affittuario pu prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purch esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Art. 1621 Riparazioni

Il locatore tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).

Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni

Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario pu domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorit riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, pu essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento dell'autorit.

Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto

L'affittuario non pu subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.

La facolt di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facolt di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.

Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Se si convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'art. 1616.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 1626 Incapacit o insolvenza dell'affittuario

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Art. 1627 Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.

Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

2 Dell'affitto di fondi rustici

Art. 1628 Durata minima dell'affitto

(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo cos stabilito).

Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento

L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento pu essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo

L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinch l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

Se il fondo non soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).

L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.

(Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative).

Art. 1631 Estensione del fondo

Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).

Artt. 1632-1634 (abrogati)

Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

Se, durante l'affitto convenuto per pi anni, almeno la met dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario pu domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice pu dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.

La riduzione non pu mai eccedere la met del fitto.

In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento equiparata la mancata produzione dei frutti.

Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si verificata la perdita per caso fortuito di almeno la met dei frutti, l'affittuario pu essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla met.

Art. 1637 Accollo di casi fortuiti

L'affittuario pu, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennit a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Art. 1639 Canone di affitto

Il fitto pu consistere anche in una quota ovvero in una quantit fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Art. 1640 Scorte morte

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualit e quantit, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualit e quantit e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non pu essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la propriet, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle parti.

Art. 1641 Scorte vive

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti diversi.

Art. 1642 Propriet del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit, dell'et e del peso, anche se ne stata fatta stima, la propriet di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario pu disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame

Il rischio della perdita del bestiame a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non stato diversamente pattuito (1637).

Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).

Il letame per deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 1645 Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualit, et e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualit o di quantit contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altres la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.

Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.

Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.

3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)

(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)

Art. 1647 Nozione

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative) (2079).

Art. 1648 Casi fortuiti ordinari

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, pu disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la met dei frutti del fondo.

Art. 1649 Subaffitto

Se il locatore consente il subaffitto, questo considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Artt. 1650-1651 (abrogati)

Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284).

Artt. 1653-1654 (abrogati)


CAPO VII

Dell'appalto


















Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656 Subappalto

L'appaltatore non pu dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non stato autorizzato dal committente (1670).

Art. 1657 Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo n hanno stabilito il modo di determinarla, essa calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, determinata dal giudice (2225).

Art. 1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).

Art. 1659 Variazioni concordate del progetto

L'appaltatore non pu apportare variazioni alle modalit convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto

Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore pu recedere dal contratto e pu ottenere, secondo le circostanze, un equa indennit.

Se le variazioni sono di notevole entit, il committente pu recedere dal contratto ed tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente

Il committente pu apportare variazioni al progetto, purch il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente pu fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1664 Onerosit o difficolt dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione pu essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).

Se nel corso dell'opera si manifestano difficolt di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente pi onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorch non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera accettata dal committente (att. 181).

Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pu chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore pu domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).

Art. 1667 Difformit e vizi dell'opera

L'appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformit o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformit o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento pu sempre far valere la garanzia, purch le difformit o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).

Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).

Se per le difformit o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

Art. 1670 Responsabilit lei subappaltatori

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente pu recedere dal contratto (16603), anche se stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purch tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).

Art. 1672 Impossibilit di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perch l'esecuzione dell'opera divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gi compiuta, nei limiti in cui per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto a carico dell'appaltatore.

Art. 1674 Morte dell'appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente pu sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennit, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).

Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivit per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).

Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).


CAPO VIII

Del trasporto

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1678 Nozione

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro (1378).

Art. 1679 Pubblici servizi di linea

Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore obbligato ad applicarle a parit di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).

Art. 1680 Limiti di applicabilit delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.


SEZIONE II

Del trasporto di persone


















Art. 1681 Responsabilit del vettore

Salva la responsabilit per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con s, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2951).

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilit del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951).

Art. 1682 Responsabilit del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.


SEZIONE III

Del trasporto di cose


















Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantit e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarit dei documenti.

Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).

Art. 1685 Diritti del mittente

Il mittente pu sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non pu disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non pu disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).

Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore pu depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Art. 1687 Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalit indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Art. 1688 Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati pi termini parziali determinato dalla somma di questi.

Art. 1689 Diritti del destinatario

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.

Il destinatario non pu esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (att. 251).

Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.

Se sorge controversia tra pi destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore pu depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).

Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).

In tal caso il vettore esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

Art. 1692 Responsabilit del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non pu rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario (2951).

Art. 1693 Responsabilit per perdita e avaria

Il vettore responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 1694 Presunzioni di fortuito

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).

Art. 1695 Calo naturale

Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).

Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identit e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.

Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purch in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).

Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).

Art. 1700 Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da pi vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio pu agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non avvenuto nel proprio percorso.

Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

CAPO IX

Del mandato




SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1703 Nozione

Il mandato il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dell'altra.

Art. 1704 Mandato con rappresentanza

Se al mandatario stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti).

Art. 1705 Mandato senza rappresentanza

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, pu esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ci possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 1706 Acquisti del mandatario

Il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183).

Art. 1707 Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att. 183).

Art. 1708 Contenuto del mandato

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Art. 1709 Presunzione di onerosit

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non stabilita dalle parti, determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza determinata dal giudice.

1 Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1710 Diligenza del mandatario

Il mandatario tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore.

Il mandatario tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 1711 Limiti del mandato

Il mandatario non pu eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario pu discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Art. 1713 Obbligo di rendiconto

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ci che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti).

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).

Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1715 Responsabilit per le obbligazioni dei terzi

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Art. 1716 Pluralit di mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non accettato da tutte.

Se nel mandato non dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi pu concludere l'affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se pi mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.

Art. 1717 Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi urgenza, il mandatario pu procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515 (att. 83).

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivit professionale del mandatario.

2 Delle obbligazioni del mandante

Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato

Il mandante, salvo patto contrario, tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Art. 1720 Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761).

3 Dell'estinzione del mandato

Art. 1722 Cause di estinzione

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).

Art. 1723 Revocabilit del mandato

Il mandante pu revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilit, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacit (1425) del mandante.

Art. 1724 Revoca tacita

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).

Art. 1725 Revoca del mandato oneroso

La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e seguenti), se fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1726 Revoca del mandato collettivo

Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).

Art. 1727 Rinunzia del mandatario

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.

Art. 1728 Morte o incapacit del mandante o del mandatario

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacit sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacit (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).

Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a pi mandatari

Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.


SEZIONE II

Della commissione


















Art. 1731 Nozione

Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Art. 1732 Operazioni a fido

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformit degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non autorizzato dagli usi, il committente pu esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Art. 1733 Misura della provvigione

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equit.

Art. 1734 Revoca della commissione

Il committente pu revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Art. 1735 Commissionario contraente in proprio

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario pu fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o pu acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per s non pu praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non pu praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo inferiore al prezzo fissato dal committente.

Art. 1736 Star del credere

Il commissionario che, in virt di patto o di uso, tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare.

In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equit.




SEZIONE III

Della spedizione


















Art. 1737 Nozione

Il contratto di spedizione un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).

Art. 1738 Revoca

Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente pu revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attivit prestata (1725).

Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalit di trasporto della merce, lo spedizioniere tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711).

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740 Diritti dello spedizioniere

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761, 2951).

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741 Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e seguenti).


CAPO X

Del contratto di agenzia

(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).

Art. 1742 Nozione

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).

Art. 1743 Diritto di esclusiva

Il preponente non pu valersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivit, n l'agente pu assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di pi imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).

Art. 1744 Riscossioni

L'agente non ha facolt di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolt gli stata attribuita, egli non pu concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 1745 Rappresentanza dell'agente

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente pu chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 1746 Obblighi dell'agente

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformit delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Egli deve altres osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

Art. 1747 Impedimento dell'agente

L'agente che non in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza obbligato al risarcimento del danno (1223).

Art. 1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente

L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.

La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione effetto soprattutto dell'attivit da lui svolta.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sar notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al pi tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.

NOTA La parte dal 3 comma in poi stata aggiunta dall'art. 2, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.

Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto

La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2751).

Art. 1750 Durata del contratto o recesso

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non pu comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non pu osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994. Precedente testo dell'art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli usi.

Il termine di preavviso pu essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennit".

Art. 1751 Indennit in caso di cessazione del rapporto

All'atto della cessazione del rapporto il preponente tenuto a corrispondere all'agente un'indennit se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennit sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennit non dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravit, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali et, infermit o malattia, per le quali non pu pi essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivit;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virt del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennit non pu superare una cifra equivalente ad un'indennit annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennit non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennit prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1993. Precedente testo dell'art. 1751: "Art. 1751 - Indennit per lo scioglimento del contratto -

All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente tenuto a corrispondere all'agente un'indennit proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).

Da tale indennit deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente (2123).

L'indennit dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidit permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennit spetta agli eredi (2122)".

Art. 1751 bis Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non pu eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

NOTA Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.

Art. 1752 Agente con rappresentanza

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).

Art. 1753 Agenti di assicurazione

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivit assicurativa (1903).


CAPO XI

Della mediazione


















Art. 1754 Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o pi parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755 Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equit.

Art. 1756 Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non stato concluso.

Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidit.

Art. 1758 Pluralit di mediatori

Se l'affare concluso per l'intervento di pi mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 Responsabilit del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticit della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).

Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finch sussista la possibilit di controversia sull'identit della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761 Rappresentanza del mediatore

Il mediatore pu essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762 Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti pu agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilit del mediatore.

Art. 1763 Fideiussione del mediatore

Il mediatore pu prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).

Art. 1764 Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa).

Nei casi pi gravi pu essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)

Alle stesse pene soggetto il mediatore che presta la sua attivit nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacit.

Art. 1765 Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


CAPO XII

Del deposito

SEZIONE I

Del deposito in generale


















Art. 1766 Nozione

Il deposito il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 1767 Presunzione di gratuit

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualit professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volont delle parti.

Art. 1768 Diligenza nella custodia

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051).

Se il deposito gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore (1710).

Art. 1769 Responsabilit del depositario incapace

Il depositario incapace responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui pu essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finch questa si trova presso il depositario; altrimenti pu pretendere il rimborso di ci che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).

Art. 1770 Modalit della custodia

Il depositario non pu servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario pu esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena possibile.

Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184, 2930).

Il depositario pu richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante (1184). Anche se non stato convenuto un termine, il giudice pu concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

Art. 1772 Pluralit di depositanti e di depositari

Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit stabilite dall'autorit giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono pi eredi, se la cosa non divisibile (1314 e seguenti).

Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Art. 1773 Terzo interessato nel deposito

Se la cosa stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il depositario non pu liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

Art. 1775 Restituzione dei frutti

Il depositario obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821,1779).

Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).

Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non pu esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se convenuto in giudizio da chi rivendica la propriet della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e pu ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli pu anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

Art. 1778 Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli nota la persona alla quale stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di s.

Il depositario liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).

Art. 1779 Cosa propria del depositario

Il depositario liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e seguenti).

Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli liberato dall'obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ci che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo (1259).

Art. 1781 Diritti del depositario

Il depositante obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).

Art. 1782 Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantit di danaro o di altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualit (1834).

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).


SEZIONE II

Del deposito in albergo


















Art. 1783 Responsabilit per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilit di cui al presente articolo limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilit per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilit dell'albergatore illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli pu rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore pu esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 Limiti di responsabilit

L'albergatore non responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

Art. 1785-bis Responsabilit per colpa dell'albergatore

L'albergatore responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.

Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potr valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater Nullit

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilit dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, n agli animali vivi.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.


SEZIONE III

Del deposito nei magazzini generali


















Art. 1787 Responsabilit dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio (1218).

Art. 1788 Diritti del depositante

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Art. 1789 Vendita delle cose depositate

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalit stabilite dall'art. 1515 (att. 83).

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Art. 1790 Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantit delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa stata assicurata.

Art. 1791 Nota di pegno

Alla fede di deposito unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).

Art. 1793 Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altres diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in pi partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate (2784 e seguenti).

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli pu valersi della facolt concessa dall'art. 1788.

Art. 1794 Prima girata della nota di pegno

La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonch la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito pu ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio (1771).

Sotto la responsabilit dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito pu ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantit delle merci ritirate.

Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, pu far vendere le cose depositate in conformit dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e pu procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att. 83).

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti

Il possessore della nota di pegno non pu agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e seguenti)


CAPO XIII

Del sequestro convenzionale


















Art. 1798 Nozione

Il sequestro convenzionale il contratto col quale due o pi persone affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralit di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perch la custodisca e la restituisca a quella a cui spetter quando la controversia sar definita (1773).

Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).

Se vi imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario pu alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e seguenti).

Il sequestratario non pu consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Art. 1801 Liberazione del sequestratario

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non pu essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa (2761).


CAPO XIV

Del comodato


















Art. 1803 Nozione

Il comodato il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinch se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non pu servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non pu concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante pu chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo pi lungo di quello a lui consentito, responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).

Art. 1806 Stima

Se la cosa stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli per ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne servito in conformit del contratto.

Se per, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi pu esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non stato convenuto un termine n questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1811 Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, bench sia stato convenuto un termine, pu esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.


CAPO XV

Del mutuo


















Art. 1813 Nozione

Il mutuo il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit (1782).

Art. 1814 Trasferimento della propriet

Le cose date a mutuo passano in propriet del mutuatario (1782).

Art. 1815 Interessi

Salvo diversa volont delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).

Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).

Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non fissato un termine per la restituzione, questo stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potr, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice (1183).

Art. 1818 Impossibilit o notevole difficolt di restituzione

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva

eseguire.

Art. 1819 Restituzione rateale

Se stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante pu chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.

Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).

Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo gratuito, il mutuante responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Art. 1822 Promessa di mutuo

Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo pu rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).


CAPO XVI

Del conto corrente


















Art. 1823 Nozione

Il conto corrente il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto esigibile alla scadenza stabilita. Se non e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.

Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione (1243 e seguenti).

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Art. 1825 Interessi

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).

Art. 1826 Spese e diritti di commissione

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto

L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa partita si elimina dal conto.

Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale (1292).

Art. 1829 Crediti verso terzi

Se non risulta una diversa volont delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non pu, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Art. 1831 Chiusura del conto

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Art. 1832 Approvazione del conto

L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che pu ritenersi congruo secondo le circostanze.

L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Art. 1833 Recesso dal contratto

Se il contratto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non pu richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.


CAPO XVII

Dei contratti bancari

SEZIONE I

Dei depositi bancari


















Art. 1834 Depositi di danaro

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.

Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.

Art. 1836 Legittimazione del possessore

Se il libretto di deposito pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore liberata, anche se questi non il depositante (1777,1992, 2003).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 1837 (abrogato)

Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonch il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).


SEZIONE II

Del servizio bancario delle cassette di sicurezza


















Art. 1839 Cassette di sicurezza

Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176) verso l'utente per l'idoneit e la custodia dei locali e per l'integrit della cassetta, salvo il caso fortuito.

Art. 1840 Apertura della cassetta

Se la cassetta intestata a pi persone, l'apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non pu consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalit stabilite dall'autorit giudiziaria.

Art. 1841 Apertura forzata della cassetta

Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, pu chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione pu farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.

Il pretore pu dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e pu ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.


SEZIONE III

Dell'apertura di credito bancario


















Art. 1842 Nozione

L'apertura di credito bancario il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 1843 Utilizzazione del credito

Se non convenuto altrimenti, l'accreditato pu utilizzare in pi volte il credito, secondo le forme di uso, e pu con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilit.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove costituito il rapporto.

Art. 1844 Garanzia

Se per l'apertura di credito data una garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca pu chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca pu ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Art. 1845 Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l'apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.


SEZIONE IV

Dell'anticipazione bancaria


















Art. 1846 Disponibilit delle cose date in pegno

Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e seguenti), la banca non pu disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 1847 Assicurazione delle merci

La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Art. 1848 Spese di custodia

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilit.

Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, pu ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito (1795).

Art. 1850 Diminuzione della garanzia

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca pu chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si proceder alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno (1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca pu procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

Se, a garanzia di uno o pi crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolt di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.


SEZIONE V

Delle operazioni bancarie in conto corrente


















Art. 1852 Disposizione da parte del correntista

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista pu disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Art. 1853 Compensazione tra i saldi di pi rapporti o pi conti

Se tra la banca e il correntista esistono pi rapporti o pi conti, ancorch in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).

Art. 1854 Conto corrente intestato a pi persone

Nel caso in cui il conto sia intestato a pi persone, con facolt per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e seguenti).

Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato

Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Art. 1856 Esecuzione d'incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa pu incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (1717).

Art. 1857 Norme applicabili

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli artt. 1826, 1829 e 1832.


SEZIONE VI

Dello sconto bancario


















Art. 1858 Nozione

Lo sconto il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).

Art. 1859 Sconto di cambiali

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza accettazione".

Art. 1860 Sconto di tratte documentate

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finch il titolo rappresentativo in suo possesso (2761).


CAPO XVIII

Della rendita perpetua


















Art. 1861 Nozione

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una somma di danaro o di una certa quantit di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua pu essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale (793).

Art. 1862 Norme applicabili

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, soggetta alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito soggetta alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).

Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice

E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 1864 Garanzia della rendita semplice

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.

Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua

La rendita perpetua redimibile a volont del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non pu eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Pu anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario.

Il termine di preavviso non pu eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini pi lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Art. 1866 Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).

Le modalit del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1867 Riscatto forzoso

Il debitore di una rendita perpetua pu essere costretto al riscatto:

1) se in mora nel pagamento di due annualit di rendita (1219);

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gi date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844, 1850);

3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui garantita la rendita diviso fra pi di tre persone.

Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si dichiari pronto ad assumerlo.

Art. 1869 Altre prestazioni perpetue

Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volont.

Art. 1870 Ricognizione

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni dalla data del precedente (att. 186).

Art. 1871 Rendite dello Stato

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.


CAPO XIX

Della rendita vitalizia


















Art. 1872 Modi di costituzione

La rendita vitalizia (2057) pu essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).

La rendita vitalizia pu essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).

Art. 1873 Determinazione della durata

La rendita vitalizia pu costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa pu costituirsi anche per la durata della vita di pi persone.

Art. 1874 Costituzione a favore di pi persone

Se la rendita e costituita a favore di pi persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).

Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti), quantunque importi per questo una liberalit, non richiede le forme stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).

Art. 1876 Rendita costituita su persone gi defunte

Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gi cessato di vivere.

Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).

Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non pu domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma pu far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinch col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).

Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosit sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non pu liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualit pagate.

Egli tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).

Art. 1880 Modalit del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita.

Se per stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.

Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si pu disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (433).


CAPO XX

Dell'assicurazione

SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1882 Nozione

L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni

L'impresa di assicurazione non pu essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societ per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Art. 1884 Assicurazioni mutue

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2546 e seguenti).

Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non regolato dal codice della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).

Art. 1886 Assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Art. 1887 Efficacia della proposta

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta (1932).

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).

L'assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).

Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).

Tuttavia l'assicuratore liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non l'assicurato (1992).

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).

Art. 1890 Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato pu ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).

Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non pu farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda pi persone o pi cose, il contratto valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore pu recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).

Art. 1895 Inesistenza del rischio

Il contratto nullo (1418 e seguenti) se il rischio non mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finch la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non pu esigere che il minor premio, ma ha facolt di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio pi elevato (1926).

L'assicuratore pu recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolt di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che pu darsi anche mediante raccomandata.

Il contratto pu essere tacitamente prorogato una o pi volte, ma ciascuna proroga tacita non pu avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).

Egli obbligato altres, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidariet umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).

Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

La fusione e la concentrazione di aziende tra pi imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ci che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati (att. 187).

Art. 1903 Agenti di assicurazione

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorit giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il contratto (1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).


SEZIONE II

Dell'assicurazione contro i danni


















Art. 1904 Interesse all'assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 1905 Limiti del risarcimento

L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.

Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si pu attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate pu essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennit.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato pu chiedere a ciascun assicuratore l'indennit dovuta secondo il rispettivo contratto, purch le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennit dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1911 Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra pi assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore tenuto al pagamento dell'indennit assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalit del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli possibile per evitare o diminuire il danno (1227).

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennit.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennit in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennit surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

NOTA Il secondo comma stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ci che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilit civile

Nell'assicurazione della responsabilit civile l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).

L'assicuratore ha facolt, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennit dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in causa l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)

(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).

Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate

L'alienazione delle cose assicurate non causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, pu recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che pu essere dato anche mediante raccomandata.

Se stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cos quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.


SEZIONE III

Dell'assicurazione sulla vita


















Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L'assicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo

E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).

La designazione del beneficiario pu essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche se il beneficiario determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).

Art. 1921 Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario revocabile con le forme con le quali pu essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non pu tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, n dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio (1411).

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore (att. 188).

Art. 1922 Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).

Se la designazione e irrevocabile ed stata fatta a titolo di liberalit, essa pu essere revocata nei casi previsti dall'art. 800 (att. 188).

Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.

Art. 1924 Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore pu agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio scaduto. La disposizione si applica anche se il premio ripartito in pi rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato

I cambiamenti di professione o di attivit dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio pi elevato, il pagamento della somma assicurata ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l'assicurato d notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).

Art. 1927 Suicidio dell'assicurato

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.


SEZIONE IV

Della riassicurazione


















Art. 1928 Prova

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).

Art. 1929 Efficacia del contratto

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennit dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e seguenti; att. 187).

Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a pi contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).


SEZIONE V

Disposizioni finali


















Art. 1932 Norme inderogabili

Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso pi favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339, 1419).


CAPO XXI

Del giuoco e della scommessa


















Art. 1933 Mancanza di azione

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non pu ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente un incapace (414 e seguente, 1191).

Art. 1934 Competizioni sportive

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice pu rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935 Lotterie autorizzate

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.


CAPO XXII

Della fideiussione




SEZIONE I

Disposizioni generali


















Art. 1936 Nozione

E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937 Manifestazione della volont

La volont di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione pu essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito.

NOTA Comma cos sostituito dall'art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1939 Validit della fideiussione

La fideiussione non valida se non valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore

La fideiussione pu essere prestata cos per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione

La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose.

Pu prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni pi onerose valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonch alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).

Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.


SEZIONE II

Dei rapporti tra creditore e fideiussore


















Art. 1944 Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).

Le parti per possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).

Salvo patto contrario, il fideiussore tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore pu opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacit (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da pi persone

Se pi persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione

Se stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito pu esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perch incapaci.


SEZIONE III

Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale


















Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, bench questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).

Se il debitore incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore ammesso solo nei limiti di ci che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro pi debitori principali

Se vi sono pi debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ci che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi pu opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

In entrambi i casi fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, pu agire contro il debitore perch questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:

1) quando convenuto in giudizio per il pagamento;

2) quando il debitore divenuto insolvente;

3) quando il debitore si obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

4) quando il debito divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purch essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.


SEZIONE IV

Dei rapporti fra pi fideiussori


















Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori

Se pi persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299 (1239).


SEZIONE V

Dell'estinzione della fideiussione


















Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non pu avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877).

Non valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

(Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purch il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267).

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso per l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).


CAPO XXIII

Del mandato di credito


















Art. 1958 Effetti del mandato di credito

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).

Colui che ha accettato l'incarico non pu rinunziarvi, ma chi l'ha conferito pu revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223) all'altra parte.

Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non pu essere costretto ad eseguirlo (1461).

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.


CAPO XXIV

Dell'anticresi


















Art. 1960 Nozione

L'anticresi il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinch il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti e quindi al capitale (1194).

Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico

Il creditore, se non stato convenuto diversamente, obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, pu, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purch non abbia rinunziato a tale facolt.

Art. 1962 Durata dell'anticresi

L'anticresi dura finch il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non pu avere una durata superiore a dieci anni (att. 191).

Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Art. 1963 Divieto del patto commissorio

E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la propriet dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito (2744).

Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi

Salva la disposizione dell'art. 1448, valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore pu in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).


CAPO XXV

Della transazione


















Art. 1965 Nozione

La transazione il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gi incominciata o prevengono una lite che pu sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art. 1966 Capacit a transigere e disponibilit dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacit di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493).

La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilit delle parti (2113).

Art. 1967 Prova

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350 (2725).

Art. 1968 Transazione sulla falsit di documenti

La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).

Art. 1969 Errore di diritto

La transazione non pu essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (1429).

Art. 1970 Lesione

La transazione non pu essere impugnata per causa di lesione (1447 e seguenti).

Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria

Se una della parti era consapevole della temerariet della sua pretesa, l'altra pu chiedere l'annullamento della transazione (1425 e seguenti).

Art. 1972 Transazione su un titolo nullo

E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito (1343 e seguenti), ancorch le parti abbiano trattato della nullit di questo.

Negli altri casi in cui la transazione stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa pu chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullit del titolo.

Art. 1973 Annullabilit per falsit di documenti

E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Art. 1974 Annullabilit per cosa giudicata

E' pure annullabile la transazione fatta su lite gi decisa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Art. 1975 Annullabilit per scoperta di documenti

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non pu impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

La transazione annullabile (1442), quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento

La risoluzione della transazione per inadempimento non pu essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione (1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato (1453 e seguenti).


CAPO XXVI

Della cessione dei beni ai creditori


















Art. 1977 Nozione

La cessione dei beni ai creditori il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attivit e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Art. 1978 Forma

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2649, 2687).

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).

Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi (att. 193).

Art. 1980 Effetti della cessione

Il debitore non pu disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivit del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivit prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).

Art. 1981 Spese

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

Art. 1982 Riparto

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta al debitore (att. 193).

Art. 1983 Controllo del debitore

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura pi di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193).

Se stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Art. 1984 Liberazione del debitore

Se non vi patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (att. 193).

Art. 1985 Recesso dal contratto

Il debitore pu recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).

Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione pu essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivit o ha simulato passivit inesistenti.

La cessione pu essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 e seguenti).


TITOLO IV

DELLE PROMESSE UNILATERALI


















Art. 1987 Efficacia delle promesse

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).

Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 1989 Promessa al pubblico

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, vincolato dalla promessa non appena questa e resa pubblica.

Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Art. 1990 Revoca della promessa

La promessa pu essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purch la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca pu avere effetto se la situazione prevista nella promessa si gi verificata o se l'azione gi stata compiuta.

Art. 1991 Cooperazione di pi persone

Se l'azione e stata compiuta da pi persone separatamente, oppure se la situazione comune a pi persone, la prestazione promessa, quando unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.


TITOLO V

DEI TITOLI Dl CREDITO




CAPO I

Disposizioni generali


















Art. 1992 Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purch sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, liberato anche se questi non e il titolare del diritto.

Art. 1993 Eccezioni opponibili

Il debitore pu opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonch quelle che dipendono da falsit della propria firma, da difetto di capacit o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore pu opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147, 1153), in conformit delle norme che ne disciplinano la circolazione, non soggetto a rivendicazione (948).

Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Art. 1996 Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).

Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito

Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Art. 1998 Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilit aleatorie prodotte dal titolo (981).

Il premio investito a norma dell'art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si estende ai premi e alle altre utilit aleatorie prodotte dal titolo.

Art. 1999 Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilit sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identit e la propria capacit a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in pi titoli di taglio minore.

Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali

Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.


CAPO II

Dei titoli al portatore


















Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo (1994).

Il possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).

Art. 2004 Limitazione della libert di emissione

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non pu essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2005 Titolo deteriorato

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia pi idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo

Salvo disposizioni di leggi speciali, non ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante pu essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.

E salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Art. 2007 Distruzione del titolo

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.


CAPO III

Dei titoli all'ordine




















Art. 2008 Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992, 283).

Art. 2009 Forma della girata

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 2010 Girata condizionale o parziale

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

E nulla la girata parziale.

Art. 2011 Effetti della girata

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).

Se il titolo girato in bianco, il possessore pu riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero pu girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Art. 2012 Obblighi del girante

Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Art. 2013 Girata per incasso o per procura

Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non pu girare il titolo, fuorch per procura.

L'emittente pu opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacit del girante.

Art. 2014 Girata a titolo di pegno

Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non pu opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine

L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).

Art. 2016 Procedura d'ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore pu farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).

Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verit dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purch nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 2017 Opposizione del detentore

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.

L'opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione e respinta, il titolo consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente pu compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto o pagabile a vista, pu esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 2019 Effetti dell'ammortamento

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha pi efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, pu esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, pu ottenere un duplicato.

Art. 2020 Leggi speciali

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.


CAPO IV

Dei titoli nominativi


















Art. 2021 Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo nominativo legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Art. 2022 Trasferimento

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identit e la propria capacit di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilit dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilit, salvo il caso di colpa.

Art. 2023 Trasferimento mediante girata

Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo pu essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Art. 2024 Vincoli sul credito

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro (1997).

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

Art. 2025 Usufrutto

Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Art. 2026 Pegno

La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo pu farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente (2014).

Il giratario in garanzia non pu trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (2013).

Art. 2027 Ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso pu farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformit delle norme relative ai titoli all'ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente pu esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).


TITOLO VI

DELLA GESTIONE DI AFFARI


















Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, tenuto a continuarla e a condurla a termine finch l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente.

Art. 2029. Capacit del gestore

Il gestore deve avere la capacit di contrattare (1425).

Art. 2030 Obbligazioni del gestore

Il gestore soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (1703 e seguenti).

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, pu moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e seguenti).

Art. 2031 Obblighi dell'interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 2032 Ratifica dell'interessato

La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.


TITOLO VII

DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO


















Art. 2033 Indebito oggettivo <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cisano2.html>

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ci che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).

Art. 2034 Obbligazioni naturali

Non ammessa la ripetizione di quanto e stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ci che e stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).

Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non pu ripetere quanto ha pagato.

Art. 2036 Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, pu ripetere ci che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).

Quando la ripetizione non ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).

Art. 2037 Restituzione di cosa determinata

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata tenuto a restituirla.

Se la cosa perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l'ha ricevuta in mala fede tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l'ha data pu chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennit per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorch dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito pu per esigere il corrispettivo dell'alienazione e pu anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non tenuto che nei limiti in cui ci che ha ricevuto stato rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).

Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti

Colui al quale restituita la cosa tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152.


TITOLO VIII

DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA


















Art. 2041 Azione generale di arricchimento <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Administrative/Baratto1.htm>

Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di un'altra persona tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione

L'azione di arricchimento non proponibile quando il danneggiato pu esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).


TITOLO IX

DEI FATTI ILLECITI


















Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Menuen.html>

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cadorna1999/cadorna.html> (Cod. Pen. 185).

Art. 2044 Legittima difesa

Non responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di s o di altri (Cod. Pen. 52).

Art. 2045 Stato di necessit

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi stato costretto dalla necessit di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato dovuta un'indennit, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).

Art. 2046 Imputabilit del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacit d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacit derivi da sua colpa.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, pu condannare l'autore del danno a un'equa indennit.

Art. 2048 Responsabilit dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilit soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilit dei padroni e dei committenti <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 Responsabilit per l'esercizio di attivit pericolose <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Students/Imarisio/PRIM-PAG.HTML>

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).

Art. 2052 Danno cagionato da animali <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Resta-1997/resta.htm>

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, responsabile dei danni cagionati dall'animale <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).

Art. 2053 Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).

Art. 2054 Circolazione di veicoli

Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volont.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2055 Responsabilit solidale

Se il fatto dannoso imputabile a pi persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravit della rispettiva colpa e dall'entit delle conseguenze che ne sono derivate (1299).

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.

Il lucro cessante valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione pu essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato pu chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice pu disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

Art. 2059 Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).

 

LIBRO QUINTO

DEL LAVORO

TITOLO I

DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2060 Del lavoro

Il lavoro tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).

Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali

L'ordinamento delle categorie professionali stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorit governativa (e dagli statuti delle associazioni professionali).

Art. 2062 Esercizio professionale delle attivit economiche

L'esercizio professionale delle attivit economiche disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).


CAPO II

Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Capo da considerarsi interamente abrogato




Art. 2063-2066 (omissis)


CAPO III

Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate




Art. 2067 Soggetti

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorit in conformit della legge.

Sono altres sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e seguenti).

[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].

Art. 2069 Efficacia

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070 Criteri di applicazione

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivit effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).

Se l'imprenditore esercita distinte attivit aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivit.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attivit organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivit.

Art. 2071 Contenuto

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072-2076 (omissis)

Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni pi favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).

Art. 2078 Efficacia degli usi

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi pi favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081 (omissis)


TITOLO II

DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I

Dell'impresa in generale

SEZIONE I

Dell'imprenditore




Art. 2082 Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivit economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2085 Indirizzo della produzione

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro

L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2088-2092 (omissis)

Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.


SEZIONE II

Dei collaboratori dell'imprenditore




Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato

E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).

Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma cos sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n.390).

Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.


SEZIONE III

Del rapporto di lavoro

1 Della costituzione del rapporto di lavoro




Art. 2096 Assunzione in prova

(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennit. Se per la prova stabilita per un tempo minimo necessario, la facolt di recesso non pu esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianit del prestatore di lavoro.

Art. 2097 Durata del contratto di lavoro

Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro pu essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).

La domanda di annullamento proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).

2 Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2099 Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro pu essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalit e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro pu anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).

Art. 2100 Obbligatoriet del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).

Art. 2101 Tariffe di cottimo

(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative).

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altres comunicare i dati relativi alla quantit di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 2102 Partecipazione agli utili

Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).

Art. 2103 Mansioni del lavoratore

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivit svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non pu essere trasferito da una unit produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario nullo.

Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105 Obbligo di fedelt

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, n divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti pu dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravit dell'infrazione (e in conformit delle norme corporative) (att. 97).

Art. 2107 Orario di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non pu superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative).

Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative).

Art. 2109 Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equit (att. 98).

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non pu essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennit nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equit (att. 98).

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equit.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianit di servizio.

Art. 2111 Servizio militare

(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve ("sospende", secondo lart. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative).

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 2112 Trasferimento dell'azienda

I primi tre commi sono stati cos sostituiti dall art.47 della Legge 29 dicembre 1990, n.428.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore pu consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).

Art. 2113 Rinunzie e transazioni

Cos sostituito dallart.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533

Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volont.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.

3 Della previdenza e dell'assistenza

Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie

Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886).

Art. 2115 Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419).

Art. 2116 Prestazioni

Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro (2751).

4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro

Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equit (att. 98).

In mancanza di preavviso, il recedente tenuto verso l'altra parte a un'indennit equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennit dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art. 2119 Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennit indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonch in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, pu chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessit di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per s o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione pu essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione detratta dall'indennit prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altres stabilire criteri di priorit per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Art. 2121 Computo dell'indennit di mancato preavviso

Cos sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.

L'indennit di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennit suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

Art. 2122 Indennit in caso di morte

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennit indicate dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (73, 78).

La ripartizione delle indennit, se non vi accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennit sono attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).

E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennit (458).

Art. 2123 Forme di previdenza

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza pu dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Art. 2124 Certificato di lavoro

Se non obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 2125 Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attivit del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non pu essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198).

5 Disposizioni finali

Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge

La nullit o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullit derivi dall'illiceit dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti).

Se il lavoro stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo

E vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 2128 Lavoro a domicilio

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialit del rapporto.

Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge (att. 982).


SEZIONE IV

Del tirocinio




Art. 2130 Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio non pu superare i limiti stabiliti (dalle norme corporative o) dagli usi.

Art. 2131 Retribuzione

La retribuzione dell'apprendista non pu assumere la forma del salario a cottimo.

Art. 2132 Istruzione professionale

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialit professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 2133 Attestato di tirocinio

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialit del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).


CAPO II

Dell'impresa agricola

Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali.


SEZIONE I

Disposizioni generali




Art. 2135 Imprenditore agricolo

E imprenditore agricolo chi esercita un'attivit diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivit connesse.

Si reputano connesse le attivit dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 2136 Inapplicabilit delle norme sulla registrazione

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200.

Art. 2137 Responsabilit dell'imprenditore agricolo

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi.

Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi

Tra piccoli imprenditori agricoli ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2140 (abrogato)


SEZIONE II

Della mezzadria




Art. 2141 Nozione

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivit connesse al fine di dividerne a met i prodotti e gli utili. E valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Art. 2142 Famiglia colonica

Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15 settembre.

La composizione della famiglia colonica non pu volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non stata comunicata disdetta almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica (2765).

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dallart. 6, Legge 756 del 15 settembre).

Art. 2146 Conferimento delle scorie

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Art. 2147 Obblighi del mezzadro

Il mezzadro obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessit della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivit. Egli deve altres custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia (1176), e non pu senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivit a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

Art. 2149 Divieto di subconcessione

Il mezzadro non pu cedere la mezzadria, n affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.

Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma tacitamente abrogato).

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se

non hanno prestato espressa garanzia.

Art. 2151 Spese per la coltivazione

Articolo tacitamente abrogato

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivit connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.

Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel precedente comma.

Art. 2152 Miglioramenti

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacit lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione

Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono (2765).

Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765).

Il giudice, con riguardo alle circostanze, pu disporre il rimborso rateale.

Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non pu iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione).

Art. 2156 Vendita dei prodotti

Articolo tacitamente abrogato

(La vendita dei prodotti, che in conformit degli usi non si dividono in natura, fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente

Articolo tacitamente abrogato

(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parit di condizioni, preferire il concedente).

Art. 2158 Morte di una delle parti

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purch assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ci non possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non coltivato con la dovuta diligenza (2147), il concedente pu fare eseguire a sue spese i lavori necessari, (salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).

Art. 2159 Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti pu chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non comunicato al meno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilit sussidiaria dell'originario concedente.

Art. 2161 Libretto colonico

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsit e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualit e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantit e qualit, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantit, qualit e stato d'uso.


SEZIONE III

Della colonia parziaria






Art. 2164 Nozione

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o pi coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivit connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409).

Art. 2165 Durata

La colonia parziaria contratta per il tempo necessario affinch il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non pu avere una durata inferiore a due anni.

Art. 2166 Obblighi del concedente

Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale destinato.

Art. 2167 Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessit della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivit; deve altres custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).

Art. 2168 Morte di una delle parti

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Art. 2169 Rinvio

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonch quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.


SEZIONE IV

Della soccida






Art. 2170 Nozione

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantit di bestiame e per l'esercizio delle attivit connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

2 Della soccida semplice

Art. 2171 Nozione

Nella soccida semplice il bestiame conferito dal soccidante

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la propriet al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualit, il sesso, il peso e l'et del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

Art. 2172 Durata del contratto

Se nel contratto non stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964) prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.

Se non data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.

Art. 2174 Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).

Art. 2175 Perimento del bestiame

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1256 e seguenti).

Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima met del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi pu chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualit, del sesso, del peso e dell'et.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario pu recedere dal contratto.

Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame

Se la propriet o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilit sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario pu, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.

E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Art. 2179 Morte di una delle parti

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Art. 2180 Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti pu chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualit e all'et, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida (2171). Il di pi si divide a norma dell'art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

3 Della soccida parziaria

Vedere anche Leggi Speciali

Art. 2182 Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima met del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

Se convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2185 Rinvio

Per quanto non disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

4 Della soccida con conferimento di pascolo

Vedere anche Leggi Speciali

Art. 2186 Nozione e norme applicabili

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.


SEZIONE V

Disposizione finale




Art. 2187 Usi

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di questo Capo, per quanto non espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).


CAPO III

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni

SEZIONE I

Del registro delle imprese




Art. 2188 Registro delle imprese

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge (att. 99 e seguenti).

Il registro tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro pubblico.

Art. 2189 Modalit dell'iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticit della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. (questi pu ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 2190 Iscrizione d'ufficio

Se un iscrizione obbligatoria non stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro pu ordinarla con decreto.

Art. 2191 Cancellazione d'ufficio

Se un'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione pu ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non pu essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).

Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione

Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione amministrativa).


SEZIONE II

Dell'obbligo di registrazione




Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attivit di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

4) un'attivit bancaria o assicurativa;

5) altre attivit ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivit e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivit indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).

Art. 2196 Iscrizione dell'impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivit commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;

2) la ditta (2563 e seguenti);

3) l'oggetto dell'impresa;

4) la sede dell'impresa;

5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Art. 2197 Sedi secondarie

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale istituita la sede secondaria, indicando altres la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).

Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale iscritto (att. 100).

Art. 2200 Societ

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societ costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le societ cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attivit commerciale.

L'iscrizione delle societ nel registro delle imprese (att. 100) regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.

Art. 2201 Enti pubblici

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivit commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).

Art. 2202 Piccoli imprenditori

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083).


SEZIONE III

Disposizioni particolari per le imprese commerciali

1 Della rappresentanza




Art. 2203 Preposizione institoria

E institore colui che preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione pu essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti pi institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto (1716).

Art. 2204 Poteri dell'institore

L'institore pu compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non pu alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non stato a ci espressamente autorizzato.

L'institore pu stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui preposto (Cod. Proc. Civ. 772).

Art. 2205 Obblighi dell'institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali preposto l'institore tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206 Pubblicit della procura

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (att. 100).

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).

Art. 2207 Modificazione e revoca della procura

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

Art. 2208 Responsabilit personale dell'institore

L'institore personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo pu agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui preposto.

Art. 2209 Procuratori

Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, n concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ci espressamente autorizzati (2211).

Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).

Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altres legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.

Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

2 Delle scritture contabili

Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'imprenditore che esercita un'attivit commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altres tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere ricevute, nonch le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti).

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083).

Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali (att. 200).

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono (2710).

Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale

Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere).

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

Art. 2217 Redazione dell'inventario

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivit e delle passivit relative all'impresa, nonch delle attivit e delle passivit dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verit gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societ per azioni, in quanto applicabili (2425).

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).

Art. 2218 Bollatura facoltativa

Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .

L'imprenditore pu far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).

Art. 2219 Tenuta della contabilit

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilit, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).

Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (2312).

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )

3 Dell'insolvenza

Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo

Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.


TITOLO III

DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

Art. 2223 Prestazione della materia

Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal prestatore d'opera (1658), purch le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).

Art. 2224 Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente pu fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente pu recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).

Art. 2225 Corrispettivo

Il corrispettivo, se non convenuto dalle parti e non pu essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).

Art. 2226 Difformit e vizi dell'opera

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilit per difformit o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purch in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformit e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).

I diritti del committente nel caso di difformit o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente pu recedere dal contratto, ancorch sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).

Art. 2228 Impossibilit sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilit della parte dell'opera compiuta (1672).


CAPO II

Delle professioni intellettuali




Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attivit professionale condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non iscritto non gli d azione per il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilit del lavoro compiuto.

Art. 2232 Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Pu tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilit, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri consentita dal contratto o dagli usi e non incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233 Compenso

Il compenso (2751), se non convenuto dalle parti e non pu essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dellOrdine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullit (1418 e seguenti) e dei danni.

Art. 2234 Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235 Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non pu ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).

Art. 2236 Responsabilit del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).

Art. 2237 Recesso <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Cassazione.htm>

Il cliente pu recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera pu recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238 Rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivit organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).


TITOLO IV

DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI

CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2239 Norme applicabili

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).


CAPO II

Del lavoro domestico




Art. 2240 Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico regolato dalle disposizioni di questo Capo (att. 203) e, in quanto pi favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi (2068).

Art. 2241 Periodo di prova

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermit di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243 Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo), ad un periodo di ferie retribuito, che non pu essere inferiore a otto giorni.

Art. 2244 Recesso

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non pu essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianit di servizio superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245 Indennit di anzianit

In caso di cessazione del contratto dovuta al prestatore di lavoro un'indennit proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L'ammontare dell'indennit determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l'indennit dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l'indennit di anzianit "in caso di licenziamento o di dimissioni").

Art. 2246 Certificato di lavoro

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.


TITOLO V

DELLE SOCIETA


CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2247 Contratto di societ

Con il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attivit economica allo scopo di dividerne gli utili.

Art. 2248 Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o pi cose regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti).

Art. 2249 Tipi di societ

Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di un'attivit commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.

Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di un'attivit diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.

Sono salve le disposizioni riguardanti le societ cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della societ secondo un determinato tipo.

Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Negli atti e nella corrispondenza delle societ soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede della societ e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa iscritta e il numero di iscrizione.

Il capitale delle societ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilit limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle societ previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societ e in liquidazione (2627).

Negli atti e nella corrispondenza delle societ a responsabilit limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).


CAPO II

Della societ semplice

SEZIONE I

Disposizioni generali




Art. 2251 Contratto sociale

Nella societ semplice (att. 204) il contratto non soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643).

Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale pu essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente.


SEZIONE II

Dei rapporti tra i soci




Art. 2253 Conferimenti

Il socio obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti

Per le cose conferite in propriet la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e seguenti, 1529).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento regolata dalle norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).

Art. 2255 Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali

Il socio non pu servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societ.

Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societ spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a pi soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Art. 2258 Amministrazione congiuntiva

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a pi soci, necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societ.

Art. 2259 Revoca della facolt di amministrare

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti).

La revoca per giusta causa pu in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societ (1292 e seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilit non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2261 Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societ sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Art. 2262 Utili

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equit.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite pu essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).

La determinazione del terzo pu essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti). L'impugnazione non pu essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

Art. 2265 Patto leonino

E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o pi soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.


SEZIONE III

Dei rapporti con i terzi




Art. 2266 Rappresentanza della societ

La societ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.

Art. 2267 Responsabilit per le obbligazioni sociali

I creditori della societ possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della societ e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilit o l'esclusione della solidariet non opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204).

Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali pu domandare, anche se la societ in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Art. 2269 Responsabilit del nuovo socio

Chi entra a far parte di una societ gi costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualit di socio.

Art. 2270 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finch dura la societ, pu far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio pu inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societ.

Art. 2271 Esclusione della compensazione

Non ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la societ e il credito che egli ha verso un socio.


SEZIONE IV

Dello scioglimento della societ





Art. 2272 Cause di scioglimento

La societ si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilit di conseguirlo;

3) per la volont di tutti i soci;

4) quando viene a mancare la pluralit dei soci, se nel termine di sei mesi questa non ricostituita;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

Art. 2273 Proroga tacita

La societ tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Avvenuto lo scioglimento della societ, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Art. 2275 Liquidatori

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione fatta da uno o piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volont di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o pi soci (2259).

Art. 2276 Obblighi e responsabilit dei liquidatori

Gli obblighi e la responsabilit dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452).

Art. 2277 Inventario

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).

Art. 2278 Poteri dei liquidatori

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).

Essi rappresentano la societ anche in giudizio.

Art. 2279 Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi (2452).

Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finch non siano pagati i creditori della societ o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilit e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori (2740).

Art. 2282 Ripartizione dell'attivo

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo destinato al rimborso dei conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro determinato secondo la valutazione che ne stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Art. 2283 Ripartizione di beni in natura

Se convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e seguenti, 1111 e seguenti).


SEZIONE V

Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio




Art. 2284 Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societ ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art. 2285 Recesso del socio

Ogni socio pu recedere dalla societ quando questa contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Pu inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900).

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2286 Esclusione

L'esclusione di un socio pu avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonch per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella societ la propria opera o il godimento di una cosa pu altres essere escluso per la sopravvenuta inidoneit a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti pu essere escluso il socio che si obbligato con il conferimento a trasferire la propriet di una cosa, se questa perita prima che la propriet sia acquistata dalla societ (1465, att. 208).

Art. 2287 Procedimento di esclusione

L'esclusione deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine (2964) il socio escluso pu fare opposizione davanti al tribunale, il quale pu sospendere l'esecuzione.

Se la societ si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Art. 2288 Esclusione di diritto

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale della societ nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Art. 2290 Responsabilit del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.


CAPO III

Della societ in nome collettivo




Art. 2291 Nozione

Nella societ in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2292 Regime sociale

La societ in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o pi soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 2567).

La societ pu conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att. 207).

Art. 2293 Norme applicabili

La societ in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.

Art. 2294 Incapace

La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla societ in nome collettivo subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).

Art. 2295 Atto costitutivo

L'atto costitutivo della societ deve (1350, 2643) indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societ;

4) la sede della societ e le eventuali sedi secondarie;

5) l'oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della societ.

Art. 2296 Pubblicazione

L'atto costitutivo della societ, con sottoscrizione autenticata (2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio pu provvedervi a spese della societ, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione avvenuta per atto pubblico, obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).

Art. 2297 Mancata registrazione

Fino a quando la societ non iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la societ e i terzi, ferma restando la responsabilit illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla societ semplice.

Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la societ abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 2298 Rappresentanza della societ

L'am amministratore che ha la rappresentanza della societ pu compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193).

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).

Art. 2299 Sedi secondarie

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo in cui la societ istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197, 2626).

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta la societ e la data dell'iscrizione.

Presso l'ufficio del registro in cui iscritta la sede secondaria (2197) deve essere altres depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e iscritta la societ (2626).

Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla societ, dei quali obbligatoria l'iscrizione (2626).

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finch non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (2193; att. 211).

Art. 2301 Divieto di concorrenza

Il socio non pu, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attivit concorrente con quella della societ, n partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra societ concorrente.

Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivit o la partecipazione ad altra societ preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societ ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.

Art. 2302 Scritture contabili

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 (att. 200).

Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili

Non pu farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti (2621).

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non pu farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 2304 Responsabilit dei soci

I creditori sociali, anche se la societ in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (2268, 2471).

Art. 2305 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finch dura la societ, non pu chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Art. 2306 Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, pu essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purch entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).

Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societ di un'idonea garanzia (1179).

Art. 2307 Proroga della societ

Il creditore particolare del socio pu fare opposizione alla proroga della societ, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).

Se l'opposizione accolta, la societ deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente (2289).

In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio pu sempre recedere dalla societ, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio pu chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).

Art. 2308 Scioglimento della societ

La societ si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorit governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attivit non commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).

Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).

I liquidatori devono altres depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe.

Art. 2310 Rappresentanza della societ di liquidazione

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societ, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).

Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621).

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e seguenti).

In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore pu chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore pu restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (2452).

Art. 2312 Cancellazione della societ

Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della societ i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della societ dal registro delle imprese (att. 218).


CAPO IV

Della societ in accomandita semplice




Art. 2313 Nozione

Nella societ in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2314 Ragione sociale

La societ agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societ in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564, 2567).

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 2315 Norme applicabili

Alla societ in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societ in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 2316 Atto costitutivo

L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Art. 2317 Mancata registrazione

Fino a quando la societ non iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la societ e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

Art. 2318 Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societ in nome collettivo.

L'amministrazione della societ pu essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 2320 Soci accomandatari

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, n trattare o concludere affari in nome della societ, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilit illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e pu essere escluso a norma dell'art. 2286.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della societ.

Art. 2321 Utili percepiti in buona fede

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Art. 2322 Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota pu essere ceduta, con effetto verso la societ, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Art. 2323 Cause di scioglimento

La societ si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprech nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che venuto meno (2711).

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualit di socio accomandatario.

Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societ possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (att. 218).


CAPO V

Della societ per azioni

SEZIONE I

Disposizioni generali




Art. 2325 Nozione

Nella societ per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societ con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti).

Art. 2326 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societ per azioni (2564, 2567).

Art. 2327 Ammontare minimo del capitale

La societ per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).

Art. 2328 Atto costitutivo

La societ deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonch il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (2355);

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (2337, 2431);

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societ (2383);

10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);

11) la durata della societ;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societ, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).

Art. 2329 Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della societ necessario

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;

3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societ, in relazione al suo particolare oggetto.

Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della societ nel registro delle imprese. L'istituto di credito responsabile nei confronti della societ e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.

Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).

NOTA La costituzione di societ con capitale superiore a 10 miliardi subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno 1985, n. 281).

Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societ

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonch le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della societ.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio pu provvedervi a spese della societ o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della societ, e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della societ nel registro.

Il decreto del tribunale soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

Se la societ istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.

Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343.

Art. 2331 Effetti dell'iscrizione

Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la societ acquista la personalit giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della societ prima dell'iscrizione sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti) responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475).

L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della societ sono nulle (1421 e seguenti).

Art. 2332 Nullit della societ

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullit della societ pu essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancanza dell'atto costitutivo;

2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;

3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo

4) illiceit o contrariet all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;

5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della societ, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;

7) incapacit di tutti i soci fondatori;

8) mancanza della pluralit dei fondatori.

La dichiarazione di nullit non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societ dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullit nomina i liquidatori.

La nullit non pu essere dichiarata quando la causa di essa stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (2475).


SEZIONE II

Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione




Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni

La societ pu essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329.

Decorso inutilmente questo termine, in facolt dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facolt, non pu procedersi alla costituzione della societ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori

L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societ

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea validamente costituita con la presenza della met dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validit delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Eseguito quanto prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).


SEZIONE III

Dei promotori e dei soci fondatori




Art. 2337 Promotori

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.

Art. 2338 Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societ.

La societ tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, semprech siano state necessarie per la costituzione della societ o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la societ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Art. 2339 Responsabilit dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la societ e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societ;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformit della relazione giurata indicata nell'art. 2343;

3) per la veridicit delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societ (2621).

Sono del pari solidalmente responsabili verso la societ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualit di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Art. 2341 Soci fondatori

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.


SEZIONE IV

Dei conferimenti




Art. 2342 Conferimenti

Se nell'atto costitutivo non stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonch l'attestazione che il valore attribuito non inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societ, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1 comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societ.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societ deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente pu versare la differenza in danaro o recedere dalla societ.

Art. 2343-bis Acquisto della societ da promotori, fondatori, soci e amministratori

L'acquisto da parte della societ, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societ nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonch l'attestazione che tale valore non inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della societ durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della societ ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorit giudiziaria o amministrativa.

Art. 2344 Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non pu esercitare il diritto di voto.

Art. 2345 Prestazioni accessorie

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo pu stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalit e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative) applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.


SEZIONE V

Delle azioni




Art. 2346 Emissione delle azioni

Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale (2630, 2438).

Art. 2347 Indivisibilit delle azioni

Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di compropriet di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societ a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 2348 Categorie di azioni

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (2521).

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 2436 e seguenti).

Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro

In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla societ, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente (2521).

Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.

Art. 2351 Diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo pu tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della societ abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la met del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).

Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni

Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio pu vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a pi persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.

Art. 2353 Azioni di godimento

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Art. 2354 Contenuto delle azioni

Le azioni (2521) devono indicare:

1) la denominazione, la sede e la durata della societ;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la societ iscritta;

3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purch l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove iscritta la societ.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi (2633).

Art. 2355 Azioni nominative e al portatore

Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finch non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo pu sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di societ per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali".

Art. 2356 Responsabilit in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non pu essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.

Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni

La societ non pu acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalit, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti pu eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societ controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalit da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, 2 comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societ, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione di tre anni.

Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalit.

Finch le azioni restano in propriet della societ, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonch le azioni non siano trasferite o annullate.

Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

In nessun caso la societ pu sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societ, azioni di quest'ultima considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni

La societ non pu accordare prestiti, n fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La societ non pu, neppure per tramite di societ fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societ o di quelli di societ controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 2359 Societ controllate e societ collegate

Sono considerate societ controllate:

1) le societ in cui un'altra societ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le societ in cui un'altra societ dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le societ che sono sotto influenza dominante di un'altra societ in virt di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l comma si computano anche i voti spettanti a societ controllate, a societ fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societ sulle quali un'altra societ esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria pu essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societ ha azioni quotate in borsa.

Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di societ controllate

La societ controllata non pu acquistare azioni o quote della societ controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti pu eccedere la decima parte del capitale della societ controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societ controllante e dalle societ da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societ controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finch le azioni o quote non siano trasferite.

La societ controllata da altra societ non pu esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societ controllante

Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono essere alienate secondo modalit da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la societ controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societ controllante

Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357 bis.

Le azioni o quote cos acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalit da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis superato per effetto di circostanzesopravvenute, la societ controllante, entro tre anni dal momento in cui si verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societ, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societ controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.

Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della societ controllante

La societ controllata non pu sottoscrivere azioni o quote della societ controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societ controllata, azioni o quote della societ controllante considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societ controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni

E' vietato alle societ di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2361 Partecipazioni

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).

Art. 2362 Unico azionista

In caso d'insolvenza della societ, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).


SEZIONE VI

Degli organi sociali




1 Dell'assemblea

Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea convocata dagli amministratori nella sede della societ, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

L'assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 2364 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio (2432 e seguenti);

2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del collegio sindacale (2398);

3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se non stabilito nell'atto costitutivo;

4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della societ riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonch sulla responsabilit degli amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo pu stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

Art. 2365 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera altres sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e 2452.

Art. 2366 Formalit per la convocazione

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (2393).

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalit suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti pu opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (2630-2 n. 2).

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).

Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validit delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la met del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza pi elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo pu stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza pi elevata.

Art. 2369 Seconda convocazione

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea pu essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non pu aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza pi elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societ (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate (2348).

Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione

L'assemblea straordinaria delle societ con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, pu essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza pi elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi di un terzo del capitale sociale.

Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 2371 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non necessaria quando il verbale dell'assemblea redatto da un notaio.

Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societ.

La rappresentanza pu essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non pu essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante pu farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non pu essere conferita n agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societ, n alle societ da essa controllate (2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, n ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non pu rappresentare in assemblea pi di dieci soci o, se si tratta di societ con azioni quotate in borsa, pi di cinquanta soci se la societ ha capitale non superiore ai dieci miliardi, pi di cento soci se la societ ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e pi di duecento soci se la societ ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Art. 2373 Conflitto d'interessi

Il diritto di voto non pu essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societ

In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla societ, impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilit (2393).

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non pu essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).

Art. 2374 Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

Questo diritto non pu esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 2376 Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 2377 Invalidit delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformit della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorch non intervenuti o dissenzienti (2437).

Le deliberazioni che non sono prese in conformit della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altres dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilit. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non pu aver luogo, se la liberazione impugnata sostituita con altra presa in conformit della legge e dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).

Art. 2378 Procedimento d'impugnazione

L'impugnazione proposta davanti al tribunale del luogo dove la societ ha sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il presidente del tribunale pu disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, pu sospendere. se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).

Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilit o illiceit dell'oggetto

Alle deliberazioni nulle per impossibilit o illiceit dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209).

2 Degli amministratori

Art. 2380 Amministrazione della societ

L'amministrazione della societ pu essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione affidata a pi persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (2388).

Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non nominato dall'assemblea.

Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati

Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, pu delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o pi dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.

Art. 2382 Cause d'ineleggibilit e di decadenza

Non pu essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacit ad esercitare uffici direttivi (2641).

Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione per i primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459.

La nomina degli amministratori non pu essere fatta per un periodo superiore a tre anni (att. 213).

Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della societ devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

La pubblicit prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui attribuita la rappresentanza della societ hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).

Le cause di nullit o annullabilit della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societ non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicit di cui al quarto e quinto comma, salvo che la societ provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 2384 Poteri di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societ possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societ (2487).

Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale

L'estraneit all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della societ non pu essere opposta ai terzi in buona fede.

Art. 2385 Cessazione degli amministratori

L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale (2626) pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata (2330, 2457).

Art. 2386 Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o pi amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori cos nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perch provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale pu compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (2487).

Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)

Art. 2388 Validit delle deliberazioni del consiglio

Per la validit delle deliberazioni del consiglio di amministrazione necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non pu essere dato per rappresentanza.

Art. 2389 Compensi degli amministrativi

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209).

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformit dell'atto costitutivo stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630; att. 209).

Art. 2390 Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualit di soci illimitatamente responsabili in societ concorrenti, n esercitare un'attivit concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore pu essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 2391 Conflitto d'interessi

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della societ, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa (1394, 2631).

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla societ dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla societ, pu, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (att 2091).

Art. 2392 Responsabilit verso la societ

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono solidalmente (1292) responsabili verso la societ (2621) dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o pi amministratori (2381).

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilit per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).

Art. 2393 Azione sociale di responsabilit

L'azione di responsabilit contro gli amministratori promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societ in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilit degli amministratori pu essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se non indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).

La deliberazione dell'azione di responsabilit importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui proposta, purch sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).

La societ pu rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilit e pu transigere, purch la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purch non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale (2407).

Art. 2394 Responsabilit verso i creditori sociali

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrit del patrimonio sociale (2407).

L'azione pu essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societ, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.

La rinunzia all'azione da parte della societ non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione pu essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).

Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (2487; att. 209).

Art. 2396 Direttori generali

Le disposizioni che regolano la responsabilit degli amministratori (2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati (att. 209).

3 Del collegio sindacale

Art. 2397 Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2398 Presidenza del collegio

Il presidente del collegio sindacale nominato dall'assemblea.

Art. 2399 Cause d'ineleggibilit e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societ o alle societ da questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).

Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328) e successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

Art. 2401 Sostituzione

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i supplenti in ordine d'et. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco pi anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perch provveda all'integrazione del collegio medesimo (att. 209).

Art. 2402 Retribuzione

La retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nell'atto costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina (2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).

Art. 2403 Doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societ, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilit sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altres accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di propriet sociale o ricevuti dalla societ in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale pu chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421 (att. 209)

Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco

Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilit e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilit e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La societ pu rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (att. 209).

Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo (2381).

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209).

Art. 2406 Omissioni degli amministratori

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori (2363, 2626; att. 209).

Art. 2407 Responsabilit

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario (1710), sono responsabili della verit delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformit degli obblighi della loro carica (2621).

L'azione di responsabilit contro i sindaci regolata dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).

Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale

Ogni socio pu denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

Se la denunzia fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi urgente necessit di provvedere (2632, 2634; att. 209).

Art. 2409 Denunzia al tribunale

Se vi fondato sospetto di gravi irregolarit nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, pu ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della societ a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).

Se le irregolarit denunziate sussistono, il tribunale pu disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi pi gravi pu revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (2636).

L'amministratore giudiziario pu proporre l'azione di responsabilit contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societ (2636).

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della societ (2488; att. 103, 209).


SEZIONE VII

Delle obbligazioni




Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni

La societ pu emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato (att. 210).

Tale somma pu essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di propriet sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualit o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualit o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societ pu essere autorizzata, con provvedimento dell'autorit governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalit e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societ.

Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione

La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese (2436).

Il decreto del tribunale soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

La deliberazione non pu essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

Art. 2412 Riduzione del capitale

La societ che ha emesso obbligazioni non pu ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni

Le obbligazioni devono indicare (2633):

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societ, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societ iscritta (2330);

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite.

Art. 2414 Costituzione delle garanzie

L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalit necessarie per la costituzione delle garanzie medesime (2831).

Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti

L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validit delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la met delle obbligazioni emesse e non estinte.

La societ, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non pu partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (att. 210).

Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista pu impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformit della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.

L'impugnazione proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societ ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (att. 210).

Art. 2417 Rappresentante comune

Il rappresentante comune pu essere scelto al di fuori degli obbligazionisti. Se non nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o pi obbligazionisti o degli amministratori della societ (att. 104). Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societ debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e pu essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese (2634; att. 210).

Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societ e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci (2370).

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della societ debitrice (att. 210).

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).

Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullit, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio (att. 210).

Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni

L'assemblea straordinaria pu deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalit della conversione. La deliberazione non pu essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la societ deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societ non pu deliberare n la riduzione del capitale esuberante, n la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facolt, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalit della conversione.

Art. 2420 ter Delega agli amministratori

L'atto costitutivo pu attribuire agli amministratori la facolt di emettere in una o pi volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societ nel registro delle imprese.

Tale facolt pu essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2411.


SEZIONE VIII

Dei libri sociali




Art. 2421 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societ deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375);

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (2388);

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (2404);

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (2381);

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni

I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.

Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo (att. 209).


SEZIONE IX

Del bilancio




Art. 2423 Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire.

Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivit;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Salve le disposizioni di leggi speciali per le societ che esercitano particolari attivit, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, irrilevante ai fini indicati nel 2 comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivit esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilit e l'adattamento o l'impossibilit di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformit al seguente schema.

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gi richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante:

I Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo:

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III Attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale

IV Disponibilit liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I Capitale

II Riserva da sopraprezzo delle azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale

V Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI Riserve statutarie

VII Altre riserve, distintamente indicate

VIII Utili (perdite) portati a nuovo

IX Utile (perdite) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale

E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto pi voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ci sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonch di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 3 comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o pi esercizi, l'entit dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 2425 Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformit al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15-16-17).

D) Rettifiche di valore di attivit finanziaria:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) (risultato dell'esercizio);

24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie);

25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);

26) utile (perdita) dell'esercizio.

Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonch delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Art. 2426 Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Pu comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene pu essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui utilizzazione limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilit di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non pu essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovr essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o pi tra dette imprese, anzich secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonch quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.

Quando la partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata pu essere iscritto nell'attivo, purch ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit aventi utilit pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento pu essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purch esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non pu essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili pu essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, semprech non si abbiano variazioni sensibili nella loro entit, valore e composizione.

E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit", nonch le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile nonch la composizione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societ specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivit e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societ e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societ sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societ specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

Art. 2428 Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della societ e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attivit di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ controllanti possedute dalla societ, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societ controllanti acquistate o alienate dalla societ, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societ con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale per le societ e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della societ

Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilit, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societ controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societ collegate, deve restare depositato in copia nella sede della societ, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finch. sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societ controllate prescritto dal comma precedente pu essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Art. 2429 bis Relazione degli amministratori

La relazione degli amministratori prescritta dal 3 comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la societ ha operato, anche attraverso altre societ da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennit di anzianit e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicit e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le societ controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;

8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla societ, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla societ nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societ con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societ e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto).

2430 Riserva legale

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni

Le somme percepite dalla societ per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.

Art. 2432 Partecipazione agli utili

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2).

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non pu farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2446).

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art. 2433 bis Acconti sui dividendi

La distribuzione di acconti sui dividendi consentita solo alle societ il cui bilancio assoggettato per legge alla certificazione da parte di societ di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non pu superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societ consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della societ fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorch sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformit con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Art. 2434 Azione di responsabilit

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilit incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).

Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari di diritti su azioni

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societ per azioni e a responsabilit limitata.

Il bilancio pu essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societ non quotate in mercato regolamentato sono tenute altres a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonch dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata

Le societ possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unit.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le societ indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.


SEZIONE X

Delle modificazioni dell'atto costitutivo




Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.

Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).

Art. 2437 Diritto di recesso

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societ, o il trasferimento della sede sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla societ e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188; att. 100).

E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende pi gravoso l'esercizio.

Art. 2438 Aumento di capitale

Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate (2630).

Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societ almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2 e 3 comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2 e 3 comma, e 2343.

Art. 2441 Diritto di opzione

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (2420).

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione purch ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della societ, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della societ lo esige, il diritto di opzione pu essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la met del capitale sociale, anche se la deliberazione presa in assemblea di seconda o terza convocazione (2369 e seguenti).

Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del 4 o del 5 comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruit del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4 comma devono restare depositati nella sede della societ durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finch questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso n limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o societ finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la societ e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della societ in conformit con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della societ e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie pu essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societ. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.

Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale

L'assemblea pu aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gi possedute.

L'aumento di capitale pu attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Art. 2443 Delega agli amministratori

L'atto costitutivo pu attribuire agli amministratori la facolt di aumentare in una o pi volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societ nel registro delle imprese (2381).

Tale facolt pu essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436.

Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale stato eseguito (att. 100).

L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non pu essere menzionato negli atti della societ (2250).

Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante

La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, pu (2412) aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalit della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalit tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione pu essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purch entro questo termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (2623, n 1).

Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societ di un'idonea garanzia (1179, 2623).

2446 Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630). All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societ, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societ durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perch i soci possano prenderne visione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att. 209).

Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societ (2448, 2498).


SEZIONE XI

Dello scioglimento e della liquidazione




Art. 2448 Cause di scioglimento

La societ per azioni si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilit di conseguirlo;

3) per l'impossibilit di funzionamento o per la continuata inattivit dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo quanto disposto dall'art. 2447;

5) per deliberazione dell'assemblea;

6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La societ si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorit governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societ ha per oggetto un'attivit commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2449 Effetti dello scioglimento

Gli amministratori, quando si verificato un fatto che determina lo scioglimento della societ, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilit illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.

Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.

Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della societ deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilit di funzionamento o la continuata inattivit dell'assemblea.

Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorit governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata (2626).

Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori

La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente).

Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non raggiunta, la nomina dei liquidatori fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2626).

I liquidatori devono altres depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe.

I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata della deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.

Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione

Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilit dei liquidatori

Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625).

I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni

Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicit della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.

Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (2626).

Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio pu proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Art. 2456 Cancellazione della societ

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.

Dopo la cancellazione della societ i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento dipeso da colpa di questi.

Art. 2457 Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societ devono essere depositati (2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque pu esaminarli, anticipando le spese.


SEZIONE XI BIS




Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle societ per azioni e a responsabilit limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Gli amministratori e, se la societ in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.

Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata

Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societ provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilit di averne conoscenza.

In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata, quest'ultimo non pu essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la societ provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).


SEZIONE XII

Delle societ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici




Art. 2458 Societ con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societ per azioni, l'atto costitutivo pu ad essi conferire la facolt di nominare uno o pi amministratori o sindaci (2400).

Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o pi amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale

Qualora uno o pi sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.


SEZIONE XIII

Delle societ d'interesse nazionale




Art. 2461 Norme applicabili

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle societ per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali societ una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilit delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.


CAPO VI

Della societ in accomandita per azioni




Art. 2462 Nozione

Nelle societ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (2250).

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti).

Art. 2463 Denominazione sociale

La denominazione della societ costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societ in accomandita per azioni (2564 e seguenti).

Art. 2464 Norme applicabili

Alla societ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societ per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Art. 2465 Soci accomandatari

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle societ per azioni (2380 e seguenti), (escluso quello della cauzione).

NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non pi previsto per gli amministratori di S p A.

Art. 2466 Revoca degli amministratori

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societ per azioni (2368 e seguente).

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2467 Sostituzione degli amministratori

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralit di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualit di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la societ si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualit di socio accomandatario.

Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilit

I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilit (2392).

Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della societ per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Art. 2471 Responsabilit degli accomandatari verso i terzi

La responsabilit dei soci accomandatari verso i terzi regolata dall'art. 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societ sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.


CAPO VII

Della societ a responsabilit limitata




SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 2472 Nozione

Nella societ a responsabilit limitata (att. 216) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societ con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Art. 2473 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societ a responsabilit limitata (2564 e seguenti).

Art. 2474 Capitale sociale

La societ deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire (2250, 2496).

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).

Se la quota di conferimento superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Art. 2475 Costituzione

La societ deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale (2620, 2630);

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti

6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);

7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societ (2384);

8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;

9) la durata della societ;

10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ.

Si applicano alla societ a responsabilit limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.

La societ pu essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della societ prima della sua iscrizione responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.

Art. 2475 bis Pubblicit

Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralit dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessi di essere tale pu provvedere alla pubblicit prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote

Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della societ da fondatori, soci ed amministratori

Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della societ di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.

In caso di costituzione della societ con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralit dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.

Art. 2477 Mancato pagamento delle quote

Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota venduta all'incanto.

Se la vendita non pu aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio in mora nei versamenti non pu esercitare il diritto di voto.

Art. 2478 Prestazioni accessorie

L'atto costitutivo pu prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 2345.

Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).

Art. 2479 Trasferimento della quota

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla societ dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale

Art. 2479 bis Pubblicit dei trasferimenti a causa di morte

Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societ per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario.

Art. 2480 Espropriazione della quota

La quota pu formare oggetto di espropriazione.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla societ a cura del creditore.

Se la quota non liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societ presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.

Art. 2481 Responsabilit dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della quota l'alienante obbligato solidalmente (1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non pu essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso rimasta infruttuosa.

Art. 2482 Divisibilit della quota

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purch siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.

Se una quota sociale diventa propriet comune di pi persone, si applica l'art. 2347.

Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote

In nessun caso la societ pu acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione

Art. 2484 Convocazione dell'assemblea

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 2485 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire.

Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.

Alla societ a responsabilit limitata non e consentita l'emissione di obbligazioni.

Art. 2487 Amministrazione

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della societ deve essere affidata a uno o pi soci.

Si applicano all'amministrazione della societ gli artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.

Art. 2488 Collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale obbligatoria se il capitale sociale non inferiore a duecento milioni di lire o se stabilita nell'atto costitutivo.

E' altres obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti.

Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.

Art. 2489 Controllo individuale del socio

Nelle societ in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623).

E' nullo ogni patto contrario.

Art. 2490 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societ deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonch le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 2490 bis Contratti con il socio unico

I contratti tra la societ e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non stata attuata la pubblicit di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.

I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della societ non sono assistiti da cause legittime di prelazione.

Art. 2491 Bilancio

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a 2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.

Art. 2492 Ripartizione degli utili

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.

Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali

Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.

SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento

Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni degli artt. 2436 e 2437.

Art. 2495 Aumento del capitale

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, ultimo comma.

Art. 2496 Riduzione del capitale

La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le societ per azioni (2445 e seguenti).

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, quello indicato nell'art. 2474.

ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).

Art. 2497 Scioglimento e liquidazione

Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della societ si applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria.

In caso di insolvenza della societ, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente.

a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societ di capitali;

b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicit prescritta dall'art. 2475 bis.

Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata

Si applicano alla societ a responsabilit limitata le disposizioni degli artt. 2157 bis e ter.


CAPO VIII

Della trasformazione, della fusione e della scissione delle societ





SEZIONE I Della trasformazione delle societ


Art. 2498 Trasformazione in societ aventi personalit giuridica

La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una societ in nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in societ per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e seguenti) o a responsabilit limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di societ adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di societ adottato.

La societ acquista personalit giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

Art. 2499 Responsabilit dei soci

La trasformazione di una societ non libera i soci a responsabilit illimitata (2291, 2313) dalla responsabilit per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla comunicazione.

Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote

Nella trasformazione in societ per azioni o in accomandita per azioni di una societ di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella trasformazione di una societ di altro tipo in societ a responsabilit limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.

SEZIONE II Della fusione delle societ


Art. 2501 Forme di fusione

La fusione di pi societ (att. 211) pu eseguirsi mediante la costituzione di una societ nuova, o mediante l'incorporazione in una societ di una o pi altre.

La partecipazione alla fusione non consentita alle societ sottoposte a procedure concorsuali n a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Art. 2501 bis Progetto di fusione

Gli amministratori delle societ partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societ partecipanti alla fusione;

2) l'atto costitutivo della nuova societ risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonch l'eventuale conguaglio in denaro;

4) le modalit di assegnazione delle azioni o delle quote della societ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societ partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societ partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non pu essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societ partecipanti alla fusione.

Se alla fusione partecipano societ regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione altres pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.

Art. 2501 ter Situazione patrimoniale

Gli amministratori delle societ partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societ stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione depositato nella sede della societ.

La situazione patrimoniale redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale pu essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Art. 2501 quater Relazione degli amministratori

Gli amministratori delle societ partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolt di valutazione.

Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti

Uno o pi esperti per ciascuna societ devono redigere una relazione sulla congruit del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficolt di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale, le societ partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societ risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o pi esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societ partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle societ partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.

La relazione, quanto alle societ quotate in borsa, redatta da societ di revisione.

Art. 2501 sexies Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle societ partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finch la fusione sia deliberata:

1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501 quinquies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societ partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;

3) le situazioni patrimoniali delle societ partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 ter.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Art. 2502 Deliberazione di fusione

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societ che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.

Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione

La deliberazione di fusione delle societ previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altres per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

La deliberazione di fusione delle societ previste nei Capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la societ risultante dalla fusione o quella incorporante regolata dai Capi V, VI e VII.

Art. 2503 Opposizione dei creditori

La fusione pu essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, dalle deliberazioni delle societ che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societ di idonea garanzia.

Art. 2503 bis Obbligazioni

I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolt, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolt di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.

Art. 2504 Atto di fusione

La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societ risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove posta la sede delle societ partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societ incorporante.

Il deposito relativo alla societ risultante dalla fusione o di quella incorporante non pu precedere quelli relativi alle altre societ partecipanti alla fusione.

Se una delle societ partecipanti alla fusione ovvero la societ risultante dalla fusione o quella incorporante una societ per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilit limitata, l'atto di fusione deve essere altres pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.

Art. 2504 bis Effetti della fusione

La societ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societ estinte.

La fusione ha effetto quando stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione pu tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote

La societ che risulta dalla fusione non pu assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societ partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societ fiduciarie o di interposta persona, dalle societ medesime.

La societ incorporante non pu assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societ incorporate possedute, anche per il tramite di societ fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societ incorporante.

Art. 2504 quater Invalidit della fusione

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidit dell'atto di fusione non pu essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Art. 2504 quinquies Incorporazione di societ interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una societ in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater e 2501 quinquies.

Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale

Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.

SEZIONE III Della scissione delle societ


Art. 2504 septies Forme di scissione

La scissione di una societ si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a pi societ, preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una societ pu eseguirsi altres mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o pi societ, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non consentita alle societ sottoposte a procedure concorsuali n a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Art. 2504 octies Progetto di scissione

Gli amministratori delle societ partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle societ beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della societ scissa, e ripartito tra le societ beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, cos come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della societ solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societ trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societ beneficiarie, nel secondo la societ trasferente e le societ beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societ beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le societ interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501 bis.

Art. 2504 novies Norme applicabili

Gli amministratori delle societ partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformit agli artt. 2501 ter e 2501 quater.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle societ beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societ scissa.

La relazione degli esperti regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o pi nuove societ e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altres applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.

Art. 2504 decies Effetti della scissione

La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societ beneficiarie; pu essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societ nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna societ solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della societ scissa non soddisfatti dalla societ a cui essi fanno carico.


CAPO IX

Delle societ costituite all'estero od operanti all'estero




Art. 2505 Societ costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato

Le societ costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validit dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).

Art. 2506 Societ estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Le societ costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o pi sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicit degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non pu essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove situata la sede principale.

Le societ costituite all'estero sono altres soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societ costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altres indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Art. 2507 Societ estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le societ costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societ per azioni, per ci che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilit degli amministratori (2392 e seguenti).

Art. 2508 Responsabilit in caso di inosservanza delle formalit

Fino all'adempimento delle formalit sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societ rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 2509 Societ costituite nel territorio dello Stato con attivit all'estero

Le societ che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attivit all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana).

Art. 2510 Societ con prevalenti interessi stranieri

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivit da parte di societ nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.


TITOLO VI

DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I

Delle imprese cooperative




SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 2511 Societ cooperative

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come societ cooperative a responsabilit illimitata o limitata secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2512 Enti mutualistici

Gli enti mutualistici diversi dalle societ sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2513 Societ cooperative a responsabilit illimitata

Nelle societ cooperative a responsabilit illimitata per le obbligazioni sociali risponde la societ con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541 (att. 217).

Art. 2514 Societ cooperative a responsabilit limitata

Nelle societ cooperative a responsabilit limitata per le obbligazioni sociali risponde la societ con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo pu stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societ ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541 (att. 217).

Art. 2515 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societ cooperativa a responsabilit illimitata o di societ cooperativa a responsabilit limitata (2564, 2567).

L'indicazione di cooperativa non pu essere usata da societ che non hanno scopo mutualistico.

Art. 2516 Norme applicabili

Alle societ cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle societ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).

Art. 2517 Leggi speciali

Le societ cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societ cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societ cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

SEZIONE II Costituzione

Art. 2518 Atto costitutivo

La societ deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) se la societ a responsabilit illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale ripartito in azioni e l'eventuale responsabilit sussidiaria dei soci;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale ripartito in azioni, il valore nominale di queste;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;

9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve esse re data agli utili residui;

10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;

12) il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della societ;

14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societ, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societ

L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullit dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.

Art. 2520 Variabilit dei soci e del capitale

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della societ, anche se questa a responsabilit limitata, non e determinato in un ammontare prestabilito.

Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilit illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilit per una somma multipla dell'ammontare della propria quota (2626).

SEZIONE III Delle quote e delle azioni

Art. 2521 Quote ed azioni

Nelle societ cooperative nessun socio pu avere una quota superiore a L. 80 milioni, n tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (2532).

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non pu essere inferiore a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non pu essere superiore a L. 1 milione.

Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non indicato l'ammontare del ca pitale, n quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni

L'atto costitutivo pu autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della societ, purch l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 2523 Trasferibilit delle quote e delle azioni

Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societ, se la cessione non autorizzata dagli amministratori.

L'atto costitutivo pu vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societ, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societ (2526).

Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte pu, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.

Art. 2525 Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di un nuovo socio fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci (2626).

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2526 Recesso del socio

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societ e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 2527 Esclusione del socio

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societ, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, pu aver luogo negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio pu, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo pu sospendere l'esecuzione della deliberazione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori (2626).

Art. 2528 Morte del socio

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della societ con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 2530 Responsabilit del socio uscente o dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della societ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilit sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla societ si no al giorno in cui la cessazione della qualit di socio si verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societ e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 2531 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finch dura la societ, non pu agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore (2305).

In caso di proroga della societ il creditore particolare del socio pu fare opposizione a norma dell'art. 2307.

SEZIONE IV Degli organi sociali

Art. 2532 Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle societ cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo pu attribuire a queste pi voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarit della costituzione delle assemblee e per la validit delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo pu determinare le maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369.

Il voto pu essere dato per corrispondenza, se ci ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 2533 Assemblee separate

Se la societ cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attivit in pi comuni, l'atto costitutivo pu stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle localit nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perch i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altres essere stabilite le modalit per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonch per la validit delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle societ cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea

Il socio non pu farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non pu rappresentare pi di cinque soci.

Art. 2535 Amministratori e sindaci

Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo pu prevedere che uno o pi amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivit sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.

La nomina di uno o pi amministratori o sindaci pu essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci riservata all'assemblea dei soci (2518).

Art. 2536 Distribuzione degli utili

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalit previste dalla legge.

La quota di utili che non assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilit dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.

Art. 2538 Fusione e scissione

La fusione e la scissione di societ cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.

SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione

Art. 2539 Scioglimento

La societ cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448, escluso il n. 4, nonch per la perdita (2520) del capitale sociale (2711).

Art. 2540 Insolvenza

Qualora le attivit della societ, anche se questa in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorit governativa alla quale spetta il controllo sulla societ pu disporre la liquidazione coatta amministrativa (att. 105).

Sono tuttavia soggette al fallimento le societ cooperative che hanno per oggetto una attivit commerciale (2195), salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2541 Responsabilit sussidiaria dei soci

Nelle cooperative con responsabilit sussidiaria illimitata o limitata (2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi.

Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilit sussidiaria.

SEZIONE VII Dei controlli dell'autorit governativa

Art. 2542 Controllo sulle societ cooperative

Le societ cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2543 Gestione commissariale

In caso d'irregolare funzionamento delle societ cooperative, l'autorit governativa pu revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societ a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societ cooperativa lo richieda, l'autorit governativa pu nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorit governativa.

Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorit

Le societ cooperative, che a giudizio dell'autorit governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorit governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societ cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalit giuridica.

Se vi luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o pi commissari liquidatori.

Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori

In caso d'irregolarit o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societ cooperativa, l'autorit governativa pu sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorit giudiziaria, pu chiederne la sostituzione al tribunale.


CAPO II

Delle mutue assicuratrici




Art. 2546 Nozione

Nella societ di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si pu acquistare la qualit di socio, se non assicurandosi presso la societ (1884), e si perde la qualit di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.

Art. 2547 Norme applicabili

Le societ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme stabilite per le societ cooperative a responsabilit limitata, in quanto compatibili con la loro natura (att. 107).

Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

L'atto costitutivo pu prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennit, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualit di socio.

L'atto costitutivo pu attribuire a ciascuno dei soci sovventori pi voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.


TITOLO VII

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE




Art. 2549 Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o pi affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 2550 Pluralit di associazioni

Salvo patto contrario, l'associante non pu attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto pu determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per pi di un anno.

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.


TITOLO VIII

DELL'AZIENDA

CAPO I

Disposizioni generali




Art. 2555 Nozione

L'azienda il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2556 Imprese soggette a registrazione

Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

Art. 2557 Divieto di concorrenza

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125, 2596).

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti pi ampi di quelli previsti dal comma precedente valido, purch non impedisca ogni attivit professionale dell'alienante. Esso non pu eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivit ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 2558 Successione nei contratti

Se non pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (2112, 2610).

Il terzo contraente pu tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilit dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5).

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta

L'alienante non liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti).

Art. 2561 Usufrutto dell'azienda

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.

La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto (2112).

Art. 2562 Affitto dell'azienda

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti).


CAPO II

Della ditta e dell'insegna




Art. 2563 Ditta

L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto disposto dall'art. 2565 (att. 221).

Art. 2564 Modificazione della ditta

Quando la ditta uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e pu creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art. 2565 Trasferimento della ditta

La ditta non pu essere trasferita separatamente dall'azienda (2610).

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art. 2566 Registrazione della ditta

Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non conforme a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.

Art. 2567 Societ

La ragione sociale e la denominazione delle societ sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.

Art. 2568 Insegna

Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna.


CAPO III

Del marchio






Art. 2569 Diritto di esclusivit

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali stato registrato.

In mancanza di registrazione il marchio tutelato a norma dell'art. 2571.

Art. 2570 Marchi collettivi

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualit di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Art. 2571 Preuso

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e valso.

Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio

Il rivenditore pu apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non pu sopprimere il marchio del produttore.

Art. 2573 Trasferimento del marchio

Il marchio pu essere trasferito o concesso in licenza per la totalit o per una parte dei prodotti o servizi per i quali stato registrato, purch in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Art. 2574 Leggi speciali

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonch gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.


TITOLO IX

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.


CAPO I

Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche






Art. 2575 Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576 Acquisto del diritto

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577 Contenuto del diritto

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, pu rivendicare la paternit dell'opera e pu opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578 Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2579 Interpreti ed esecutori

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalit fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.

Art. 2580 Soggetti del diritto

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto personale e intrasmissibile.

Art. 2583 Leggi speciali

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.


CAPO II

Del diritto di brevetto per invenzioni industriali






Art. 2584 Diritto di esclusivit

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art. 2585 Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purch essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

Se il metodo o processo diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purch questo possa formare oggetto di brevetto.

Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non pu essere attuato n utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2588 Soggetti del diritto

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 2589 Trasferibilit

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali

Le condizioni e le modalit per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.


CAPO III

Del diritto di brevetto per modelli di utilit e per modelli e disegni ornamentali






Art. 2592 Modelli di utilit

Chi, in conformit della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodit di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali

Chi in conformit della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello attuato.

Art. 2594 Norme applicabili

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt. 2588, 2589 e 2590.

Le condizioni e le modalit per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.


TITOLO X

DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI

CAPO I

Della disciplina della concorrenza




SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 2595 Limiti legali della concorrenza

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative).

Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto (2725). Esso valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attivit, e non pu eccedere la durata di cinque anni (2125, 2557).

Se la durata del patto non determinata o stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto valido per la durata di un quinquennio (att. 222).

Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parit di trattamento.

SEZIONE II Della concorrenza sleale

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivit di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivit di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2599 Sanzioni

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e d gli opportuni provvedimenti affinch ne vengano eliminati gli effetti (2600).

Art. 2600 Risarcimento del danno

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore tenuto al risarcimento dei danni (2056).

In tale ipotesi pu essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601 Azione delle associazioni professionali

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale pu essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.


CAPO II

Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi




SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 2602 Nozione e norme applicabili

Con il contratto di consorzio pi imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).

Il contratto di cui al precedente comma regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2603 Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullit (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).

Esso deve indicare:

l) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o pi persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorit giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).

Art. 2604 Durata del consorzio

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo valido per dieci anni.

Art. 2605 Controllo sull'attivit dei singoli consorziati

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 2606 Deliberazioni consortili

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformit alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorit giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Art. 2607 Modificazioni del contratto

Il contratto, se non diversamente convenuto, non pu essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullit (1350, 1418 e seguenti 2725).

Art. 2608 Organi preposti al consorzio

La responsabilit verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).

Art. 2609 Recesso ed esclusione

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorch dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso (1726).

Art. 2610 Trasferimento dell'azienda

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal

consorzio.

Art. 2611 Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilit di conseguirlo;

3) per volont unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell'autorit governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

SEZIONE II Dei consorzi con attivit esterna

Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivit con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l'ufficio ha sede:

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Art. 2613 Rappresentanza in giudizio

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza attribuita ad altre persone.

Art. 2614 Fondo consortile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 2615 Responsabilit verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Art. 2615 bis Situazione patrimoniale

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societ per azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso iscritto e il numero di iscrizione.

SEZIONE II BIS

Art. 2615 ter Societ consortili

Le societ previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo pu stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

SEZIONE III Dei consorzi obbligatori

Art. 2616 Costituzione

Con provvedimento dell'autorit governativa (sentite le corporazioni interessate), pu essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivit economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente (att. 111).

Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali (837).

SEZIONE IV Dei controlli dell'autorit governativa

Art. 2618 Approvazione del contratto consortile

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorit governativa, (sentite le corporazioni interessate) (att. 111).

Art. 2619 Controllo sull'attivit del consorzio

L'attivit dei consorzi sottoposta alla vigilanza dell'autorit governativa (att. 111).

Quando l'attivit del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l'autorit governativa pu sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108) ovvero, nei casi pi gravi, pu disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle societ

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societ che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.

L'autorit governativa pu sempre disporre lo scioglimento della societ, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618 (att. 111).


TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI

CAPO I

Disposizioni generali per le societ soggette a registrazione




Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

Salvo che il fatto costituisca reato pi grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640):

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della societ o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformit da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (2433, 2632);

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1 comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5 comma, oppure in difformit da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto pu derivare pregiudizio alla societ, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.

Il delitto punibile su querela della societ.

Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:

l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra societ o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624 Prestiti e garanzie della societ

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societ che amministrano o con una societ che questa controlla o da cui controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali societ garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle societ che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

I liquidatori di societ che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societ costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata, nei casi in cui detta pubblicazione prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societ costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.


CAPO II

Disposizioni speciali per le societ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit limitata e per le societ cooperative




Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della societ

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della societ o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della societ

Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della societ previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della societ esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della societ che si trasforma.

Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346);

2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1 comma, 2358, 2359 bis, 1 comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;

3) assumono per conto della societ partecipazioni in altre imprese, che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361);

4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societ controllante

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1 comma, e .359 quinquies, 1 comma.

Art. 2631 Conflitto d'interessi

L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societ, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), punito con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.

Se dalla deliberazione o dall'operazione derivato un pregiudizio alla societ, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Art. 2633 Irregolarit dei titoli azionari o obbligazionari

Gli amministratori delle societ per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti

Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).


CAPO III

Disposizioni speciali per i consorzi




Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.


CAPO IV

Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi




Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi

Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonch ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'art. 2630.

Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo

Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.

Nei casi pi gravi pu inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorit di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.




CAPO V

Disposizioni comuni




Art. 2640 Circostanza aggravante

Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravit rilevante, la pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla met.

Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)

Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna

Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio comunicata, a cura del cancelliere dell'autorit giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.




LIBRO SESTO

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO I

DELLA TRASCRIZIONE

CAPO I

Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili





Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la propriet di beni immobili (812);

2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti);

3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti menzionati nei numeri precedenti

4) i contratti che costituiscono o modificano servit prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (1021 e seguenti);

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la propriet di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente (2896);

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni (2918);

10) i contratti di societ (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societ o dell'associazione eccede i nove anni o indeterminata (att. 231);

11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);

12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);

13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti (2932).

Art. 2644 Effetti della trascrizione

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi (2650).

Eseguita la trascrizione, non pu avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att. 225).

Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non richiesta o richiesta a effetti diversi (Cod. Proc. Civ. 555).

Art. 2646 Trascrizione delle divisioni

Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).

Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Art. 2648 Accettazione di eredit e acquisto di legato

Si devono trascrivere l'accettazione della eredit (470 e seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredit si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredit, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredit (476 e seguenti), si pu richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).

Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perch questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 225, 231).

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione stata trascritta.

Art. 2650 Continuit delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non stato trascritto l'atto.anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto a conguaglio (att. 225, 229).

Art. 2651 Trascrizione di sentenze

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643.

Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att. 225 e seguenti):

1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle donazioni (800 e seguenti), nonch quelle indicate dall'art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (1706, 2932).

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc. Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullit (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validit della trascrizione.

Se la domanda trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se per la domanda diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacit legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purch in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);

7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte (457).

Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).

Se la trascrizione eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227);

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti).

Alla domanda giudiziale equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):

1) le domande dirette a rivendicare la propriet (948 e seguente) o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227);

4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili (225).

La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231).

Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullit e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullit o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si avverata la condizione.

Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni gi compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.

L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, pu eseguirsi in virt della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si verificata (2692).

Art. 2656 Forme per l'annotazione

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.

Art. 2657 Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si pu eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).

Art. 2658 Atti da presentare al conservatore

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

Art. 2659 Nota di trascrizione

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonch il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societ previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societ semplici, anche delle generalit delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorit giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione (2665). Tale menzione non necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si verificata o la condizione risolutiva mancata ovvero il termine iniziale scaduto.

Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione devoluta per legge il vincolo che univa all'autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;

4) se la successione devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonch la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.

Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione stato gi trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti) se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati

Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verit.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purch risulti da regolare documento.

Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validit della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace

I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione pu anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non pu essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati n dai loro eredi.

Art. 2668 Cancellazione della trascrizione

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando debitamente consentita dalle parti interessate ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivit delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).

Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si verificata o la condizione risolutiva mancata ovvero il termine iniziale scaduto.

Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

La trascrizione pu essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorit giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).

(In tal caso per il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836).

Art. 2670 Spese della trascrizione

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.

Se pi sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui interessato.

Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel pi breve tempo possibile, ed tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).

Art. 2672 Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.


CAPO II

Della pubblicit dei registri immobiliari e della responsabilit dei conservatori





Art. 2673 Obblighi del conservatore

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne alcuna.

Deve altres permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

Il conservatore pu ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non pu riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non presentato con le modalit previste dall'art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).

In ogni altro caso il conservatore non pu ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonch di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testi moni.

Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilit di un atto o sulla iscrivibilit di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalit con riserva.

La parte a favore della quale stata eseguita la formalit con riserva deve proporre reclamo all'autorit giudiziaria.

Art. 2675 Responsabilit del conservatore (abrogato)

Art. 2676 Diversit tra registri, copie e certificati

Nel caso di diversit tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ci che risulta dai registri.

Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

Il conservatore non pu ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorch nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio aperto al pubblico.

Art. 2678 Registro generale

Il conservatore obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli rimesso perch sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cio se questa fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.

Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'art. 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine

Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorch per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessit, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)


CAPO III

Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

SEZIONE I

Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli





Art. 2683 Beni per i quali disposta la pubblicit

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti), osservate le altre forme di pubblicit stabilite dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la propriet (1480) o costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la propriet o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);

6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).

Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredit e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

Art. 2686 Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perch questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).

Art. 2688 Continuit delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

Art. 2689 Usucapione

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.

Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:

1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullit (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validit della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero la domanda diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacit legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di

buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purch in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (14451;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).

Se la trascrizione eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).

Alla domanda giudiziale equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalit stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Art. 2694 Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Art. 2695 Forme e modalit della trascrizione

Le forme e le modalit delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.


SEZIONE II

Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili





Art. 2696 Rinvio

Per gli altri beni mobili per cui disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.


TITOLO II

DELLE PROVE

CAPO I

Disposizioni generali





Art. 2697 Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova

Sono nulli i patti con i quali invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.


CAPO II

Della prova documentale

SEZIONE I

Dell'atto pubblico





Art. 2699 Atto pubblico

L'atto pubblico (2714) il documento redatto, con le richieste formalit, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto formato.

Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonch delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalit prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.


SEZIONE II

Della scrittura privata





Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ci autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identit della persona che sottoscrive.

Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilit fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorit della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata pu essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, pu ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).

Art. 2705 Telegramma

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione pu essere autenticata dal notaio.

Se l'identit della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria.

Il mittente pu fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.

Art. 2706 Conformit tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Art. 2707 Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.

Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, bench non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.


SEZIONE III

Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione





Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore

I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non pu scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).

Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 2711 Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza pu essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della societ, alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456).

Negli altri casi il giudice pu ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).

Pu ordinare altres l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.


SEZIONE IV

Delle riproduzioni meccaniche





Art. 2712 Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit ai fatti o alle cose medesime.


SEZIONE V

Delle taglie o tacche di contrassegno





Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.


SEZIONE VI

Delle copie degli atti





Art. 2714 Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ci autorizzati.

Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformit dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.

In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformit dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticit dell'originale mancante.

Art. 2717 Valore probatorio di altre copie

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 2719 Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformit con l'originale attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).


SEZIONE VII

Degli atti di ricognizione o di rinnovazione





Art. 2720 Efficacia probatoria

L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.


CAPO III

Della prova testimoniale





Art. 2721 Ammissibilit: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).

Tuttavia l'autorit giudiziaria pu consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualit delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).

Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

La prova per testimoni non ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea.

Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorit giudiziaria pu consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualit delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):

1) quando vi un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e stato nell'impossibilit morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Art. 2725 Atti per i quali richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge o la volont delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta richiesta sotto pena di nullit (1350 e seguenti).

Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).


CAPO IV

Delle presunzioni





Art. 2727 Nozione

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).

Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non pu essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Art. 2729 Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.


CAPO V

Della confessione





Art. 2730 Nozione

La confessione la dichiarazione che una parte fa della verit di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione giudiziale o stragiudiziale.

Art. 2731 Capacit richiesta per la confessione

La confessione non efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).

Art. 2732 Revoca della confessione

La confessione non pu essere revocata se non si prova che stata determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).

Art. 2733 Confessione giudiziale

E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purch non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrit se l'altra parte non contesta la verit dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Art. 2735 Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se fatta a un terzo o se contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non pu provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non ammessa dalla legge.


CAPO VI

Del giuramento





Art. 2736 Specie

Il giuramento di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);

1) decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si pu accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).

Art. 2737 Capacit delle parti

Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.

Art. 2738 Efficacia

Se stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne pu chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).

Pu tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non pu essere pronunziata perch il reato estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice civile pu conoscere del reato al solo fine del risarcimento.

In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti liberamente apprezzato dal giudice (1305).

Art. 2739 Oggetto

Il giuramento non pu essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, n sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validit del quale sia richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso (2700).

Il giuramento non pu essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non pu essere riferito qualora il fatto che ne l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.


TITOLO III

DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>

CAPO I

Disposizioni generali





Art. 2740 Responsabilit patrimoniale

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilit non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).

Art. 2742 Surrogazione dell'indennit alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennit della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorit giudiziaria pu, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando per si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servit coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 2743 Diminuzione della garanzia

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi pu chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, pu chiedere l'immediato pagamento del suo credito (1186).

Art. 2744 Divieto del patto commissorio

E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la propriet della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).


CAPO II

Dei privilegi

SEZIONE I

Disposizioni generali





Art. 2745 Fondamento del privilegio

Il privilegio (att. 234) accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio pu tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; pu anche essere subordinata a particolari forme di pubblicit.

2746 Distinzione dei privilegi

Il privilegio generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Art. 2747 Efficacia del privilegio

Il privilegio generale non pu esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale subordinato (2769), pu esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.

Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non pu esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Art. 2749 Estensione del privilegio

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (1284) fino alla data della vendita.

Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non diversamente disposto.


SEZIONE II

Dei privilegi sui mobili

1 Dei privilegi generali sui mobili





Art. 2751 Crediti per spese funebri d'infermit, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermit fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessit, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societ od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennit dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonch il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennit dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonch i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societ od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5 bis) i crediti delle societ cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non pu esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altres privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicit e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia e i superstiti

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonch gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

2 Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purch questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore pu ritenere la cosa soggetta al privilegio finch non soddisfatto del suo credito e pu anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si pu esercitare finch i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.

Art. 2758 Crediti per tributi indiretti

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).

Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorch appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Art. 2760 Crediti dell'albergatore

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finch queste rimangono presso di lui (1702).

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato (1721, 1860).

I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale (1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.

Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di propriet del compratore o di un terzo.

Il privilegio subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, preferito il creditore che ha trascritto per primo.

Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purch si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Art. 2764 Crediti del locatore di immobili

Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti) degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonch sopra tutto ci che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640 e seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finch si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si pu far valere anche nei confronti del subconduttore (1595).

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altres nei confronti dei terzi, finch le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purch ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio (1519).

Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finch questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).

Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)

Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato

Nel caso di assicurazione della responsabilit civile (1917), il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull'indennit dovuta dall'assicuratore (att. 235).

Art. 2768 Crediti dipendenti da reato

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).

Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale subordinata la sussistenza del privilegio, pu domandarne il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).


SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili





Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione

I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).

Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari

I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel comma precedente limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non pu esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Art. 2772 Crediti per tributi indiretti

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonch quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilit solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si pu esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si pu neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, n ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).

Art. 2773 (abrogato)

Art. 2774 Crediti per concessione di acque

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformit delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento

I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonch all'indennit di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal 3 comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.


SEZIONE IV

Dell'ordine dei privilegi





Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;

b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;

c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.

Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili

Salvo quanto disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali

compresi quelli sostitutivi o integrativi

che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766);

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonch i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati

dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 2759:

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonch gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;

9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766);

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762:

15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermit, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'art. 2752.

Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono pi crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;

5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.

Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234).

Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro pi crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).

Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunit europea del carbone e dell'acciaio

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunit europea del carbone e dell'acciaio, nonch dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

CAPO III

Del pegno

SEZIONE I

Disposizioni generali





Art. 2784 Nozione

Il pegno costituito a garanzia dell'obbligazione  <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalit di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2785 Rinvio a leggi speciali

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, n a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.


SEZIONE II

Del pegno dei beni mobili





Art. 2786 Costituzione

Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilit della cosa (1996).

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilit di disporne senza la cooperazione del creditore.

Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (2744).

La prelazione non si pu far valere se la cosa data in pegno non rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (2704, 2800).

Se per il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura pu essere accertata con ogni mezzo di prova (att. 237).

Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita.

Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (1168), pu anche esercitare l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al costituente.

Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).

Colui che ha costituito il pegno tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237).

Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera

Se data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolt di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non pu (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non pu darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2793 Sequestro della cosa

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente pu domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).

Art. 2794 Restituzione della cosa

Colui che ha costituito il pegno non pu esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).

Se il pegno stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Art. 2795 Vendita anticipata

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, pu chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente pu evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente pu del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente pu chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).

Art. 2796 Vendita della cosa

Il creditore per il conseguimento di quanto gli dovuto pu far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).

Art. 2797 Forme della vendita

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si proceder alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non proposta opposizione, o se questa rigettata, il creditore pu far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione determinato a norma dell'art. 163 bis Cod. Proc. Civ.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, pu limitare la vendita a quella tra pi cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse (2744).

Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore pu sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744).

Art. 2799 Indivisibilit del pegno

Il pegno indivisibile e garantisce il credito finch questo non integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno divisibile (1232).


SEZIONE III

Del pegno di crediti e di altri diritti





Art. 2800 Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero stata da questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).

Art. 2801 Consegna del documento

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente tenuto a consegnarlo al creditore.

Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche

Il creditore pignoratizio tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorit giudiziaria. Se il credito garantito scaduto, il creditore pu ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, pu farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.

Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto pu in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).

Se il credito non e ancora scaduto, egli pu anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno pu opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non pu opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.

Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti

Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti

Per tutto ci che non regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).


CAPO IV

Delle ipoteche

SEZIONE I

Disposizioni generali





Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).

L'ipoteca pu avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca legale, giudiziale o volontaria.

Art. 2809 Specialit e indivisibilit dell'ipoteca

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca

Sono capaci d'ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);

2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);

3) il diritto di superficie (952 e seguenti);

4) il diritto dell'enfiteuta quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Art. 2811 Miglioramenti e accessioni

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonch alle costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).

Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata

Le servit (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la costituzione (2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale pu far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione (978 e seguenti, 1021 e seguenti).

Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e seguenti) o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e seguenti).

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605), che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento (2924).

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente (att. 238).

Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore pu domandare all'autorit giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).

Art. 2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda propriet

Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda propriet da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.

Se la nuda propriet gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena propriet. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.

Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta

Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena propriet.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti) per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena propriet.

Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena propriet.

Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se per il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.


SEZIONE II

Dell'ipoteca legale





Art. 2817 Persone a cui compete

Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.


SEZIONE III

Dell'ipoteca giudiziale





Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva

Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).

Art. 2819 Sentenze arbitrali

Si pu iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).

Art. 2820 Sentenze straniere

Si pu parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorit giudiziarie straniere, dopo che ne stata dichiarata l'efficacia dall'autorit giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.


SEZIONE IV

Dell'ipoteca volontaria





Art. 2821 Concessione d'ipoteca

L'ipoteca pu essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullit.

Non pu essere concessa per testamento (587).

Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui

Se l'ipoteca concessa da chi non proprietario della cosa, l'iscrizione pu essere validamente presa solo quando la cosa acquistata dal concedente.

Se l'ipoteca concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualit, l'iscrizione pu essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente).

Art. 2823 Ipoteca su beni futuri

L'ipoteca su cosa futura pu essere validamente iscritta solo quando la cosa venuta a esistenza (458, 1348).

Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile

L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virt di un titolo annullabile (1425 e seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo.

2825 Ipoteca su beni indivisi

L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757, 1103).

Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purch l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento per non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, n l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli (2817 n. 2).

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite per del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione (757; att. 239).

Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonch dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

1 Dell'Iscrizione

Art. 2827 Luogo dell'iscrizione

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

Art. 2828 Immobili su cui pu iscriversi ipoteca giudiziale

L'ipoteca giudiziale si pu iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto pu eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se per risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredit beneficiata e dell'eredit giacente

Se l'eredit accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se si tratta di eredit giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all'ordine l'ipoteca iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (2845).

Artt. 2832-2833 (abrogati)

Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari (2663).

Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.

(Se non stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669)

Art. 2837 Atti formati all'estero

Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione eseguita

Se la somma di danaro non altrimenti determinata negli atti in base ai quali eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Art. 2839 Formalit per l'iscrizione dell'ipoteca

Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societ previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societ semplici, anche delle generalit delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione presa;

5) gli interessi e le annualit che il credito produce;

6) il tempo della esigibilit;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.

Art. 2840 Certificato dell'iscrizione

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto disposto dall'art. 2664.

Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validit dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne necessaria, o sull'identit dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si pu ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Art. 2842 Variazione del domicilio eletto

E in facolt del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote (linciso "o costituzione in dote" stato abrogato) del credito ipotecario, nonch per sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finch l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si pu cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.

Art. 2844 Azioni e notificazioni

Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorit giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non stata fatta elezione di domicilio o se morta la persona ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Se l'iscrizione presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome annotato in margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorit giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorit giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalit prescritte nel comma precedente.

Art. 2846 Spese d'iscrizione

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

2 Della Innovazione

Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non rinnovata prima che scada detto termine (att. 240).

Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore pu procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non pu essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).

Art. 2849 (abrogato)

Art. 2850 Formalit per la rinnovazione

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si pu presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.


SEZIONE VI

Dell'ordine delle ipoteche





Art. 2852 Grado dell'ipoteca

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gi esistente.

Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione

Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se pi persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ci si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.

Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione

L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purch sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purch ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorch sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualit; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, per soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita att. 2411.

Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o pi immobili, qualora si trovi perdente perch sul loro prezzo si in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, pu surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770 e seguenti).

Art. 2857 Limiti della surrogazione

La surrogazione non si pu esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente pu esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.


SEZIONE VII

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente





Art. 2858 Facolt del terzo acquirente

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), pu rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).

Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, pu opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altres che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette per non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

Art. 2860 Capacit per il rilascio

Pu procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacit di alienare.

Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.

Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servit e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servit e gli altri diritti reali che gi spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).

Del pari riprendono efficacia le servit che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.

Art. 2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione

Finch non sia avvenuta la vendita, il terzo pu ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivit delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).

Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti

Il terzo tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti (2827 e seguenti).

Egli non pu ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo

I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a decorrere dal giorno in cui stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformit dell'art. 2890.

Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennit verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e seguenti).

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformit dell'art. 2843.

Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente.

Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, debitore, in dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi pu obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non attualmente esigibile, o e minore o diverso da ci che dovuto ai detti creditori, questi, purch di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ci che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non pu evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante (2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni (2882 e seguenti).


SEZIONE VIII

Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore





Art. 2868 Beneficio di escussione

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non pu invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non stato convenuto (2910).

Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non pu avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1203).

Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore pu opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono pi debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti).

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione (1299) e pu esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.

SEZIONE IX

Della riduzione delle ipoteche





Art. 2872 Modalit della riduzione

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).

Questa restrizione pu aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere (att. 243).

Art. 2873 Esclusione della riduzione

Non ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantit dei beni n riguardo alla somma, se la quantit dei beni o la somma stata determinata per convenzione o per sentenza.

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali cos da estinguere almeno il quinto del debito originario, si pu chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.

Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni pu chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela (att. 243).

Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorit giudiziaria dichiara dovuta.

Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.

Art. 2876 Limiti della riduzione

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ci che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ci che riguarda il valore della cautela.

Art. 2877 Spese della riduzione

Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).


SEZIONE X

Dell'estinzione delle ipoteche





Art. 2878 Cause di estinzione

L'ipoteca si estingue (1232):

1) con la cancellazione dell'iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;

3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto stabilito dall'art. 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).

Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca

La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullit (1350).

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843.

Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti).

Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa estintiva dell'obbligazione dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non stata conservata, si pu procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (2852).


SEZIONE XI

Della cancellazione dell'iscrizione





Art. 2882 Formalit per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).

Art. 2883 Capacit per consentire la cancellazione

Chi non ha capacit (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il debitore non pu consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non assistito dalle persone il cui intervento necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorit competenti (Cod. Proc. Civ. 586).

Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione

Se stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non pu esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione stata adempiuta (499, 2675).

Art. 2886 Formalit per la cancellazione

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta fondata.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Art. 2888 Rifiuto di cancellazione

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente pu proporre reclamo all'autorit giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).


SEZIONE XII

Del modo di liberare i beni dalle ipoteche





Art. 2889 Facolt di liberare i beni dalle ipoteche

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolt di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto (att. 244).

Tale facolt spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti), purch nel termine di trenta giorni (2892) proceda in conformit dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792).

Art. 2890 Notificazione

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualit e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non pu essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purch adempia le condizioni che seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullit della richiesta.

Art. 2892 Divieto di proroga dei termini

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto

Se l'incanto non domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che stato depositato il prezzo e si provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).

Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilit del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Art. 2895 Desistenza del creditore

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non pu impedire l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc. Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto (2643).

Art. 2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto

Il terzo acquirente al quale stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ci che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita (2866).

Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende pi immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l'espropriazione non pu in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.


SEZIONE XIII

Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata





Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli stata atta la notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non pu rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili n astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con ci favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene, responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.


CAPO V

Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

SEZIONE I

Dell'azione surrogatoria





Art. 2900 Condizioni, modalit ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (2740), pu esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purch i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).


SEZIONE II

Dell'azione revocatoria





Art. 2901 Condizioni

Il creditore, anche se il credito soggetto a condizione (13531 o a termine, pu domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652) della domanda di revocazione.

Art. 2902 Effetti

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, pu promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non pu concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore stato soddisfatto.

Art. 2903 Prescrizione dell'azione

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (2934 e seguenti).

Art. 2904 Rinvio

Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).


SEZIONE III

Del sequestro conservativo





Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Il creditore pu chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).

Il sequestro pu essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Art. 2906 Effetti

Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformit delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).


TITOLO IV

DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

CAPO I

Disposizioni generali





Art. 2907 Attivit giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorit giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).

Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge, l'autorit giudiziaria pu costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Art. 2909 Cosa giudicata

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).


CAPO II

Dell'esecuzione forzata

SEZIONE I

Dell'espropriazione

1 Disposizioni generali





Art. 2910 Oggetto dell'esproprazione

Il creditore, per conseguire quanto gli dovuto, pu fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che stato revocato perch compiuto in pregiudizio del creditore.

Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non pu pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non pu parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.


2 Degli effetti del pignoramento





Art. 2912 Estensione del pignoramento

Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820) della cosa pignorata.

Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.

Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalit di mobili che non abbiano data certa (2704);

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Art. 2915 Atti che limitano la disponibilit dei beni pignorati

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano vincoli di indisponibilit (169, 187, 220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Art. 2916 Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:

1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Art. 2917 Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).

Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata

La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono per opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).

Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita una cosa mobile (812), coloro che avevano la propriet o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), n possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilit del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Art. 2921 Evizione

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, pu ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione gi avvenuta, pu ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilit del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l'acquirente non pu ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).

Essa non pu essere impugnata per causa di lesione (1448).

Art. 2923 Locazioni

Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (1599).

In ogni caso l'acquirente non tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).

Se nel contratto di locazione convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente pu intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.

Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformit degli usi locali.

Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la propriet possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolt spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Art. 2927 Evizione della cosa assegnata

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilit del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Art. 2928 Assegnazione di crediti

Se oggetto dell'assegnazione un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

Art. 2929 Nullit del processo esecutivo

La nullit degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.


SEZIONE II

Dell'esecuzione forzata in forma specifica





Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto pu ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).

Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Se non adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto pu ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).

Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, pu ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2908).

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non pu essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att. 246).

Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Se non adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto pu ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ci che stato fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).

Non pu essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto pu conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.


TITOLO V

DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA

CAPO I

Della prescrizione

SEZIONE I

Disposizioni generali





Art. 2934 Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).

Art. 2935 Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere.

Art. 2936 Inderogabilit delle norme sulla prescrizione

E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (1418 e seguenti).

Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione

Non pu rinunziare alla prescrizione chi non pu disporre validamente del diritto.

Si pu rinunziare alla prescrizione solo quando questa compiuta.

La rinunzia pu risultare da un fatto incompatibile con la volont di valersi della prescrizione (1310).

Art. 2938 Non rilevabilit d'ufficio

Il giudice non pu rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Art. 2939 Opponibilit della prescrizione da parte dei terzi

La prescrizione pu essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Pu essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).

Art. 2940 Pagamento del debito prescritto

Non ammessa la ripetizione di ci che stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).


SEZIONE II

Della sospensione della prescrizione





Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa (1310):

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la potest di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finch non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424);

5) tra l'erede e l'eredit accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti);

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione esercitata, finch non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finch sono in carica, per le azioni di responsabilit contro di essi (18, 2393, 2487);

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finch il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).

Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermit di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacit;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.


SEZIONE III

Dell'interruzione della prescrizione





Art. 2943 Interruzione da parte del titolare

La prescrizione interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).

E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito incompetente.

La prescrizione inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.

Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento

La prescrizione interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso pu essere fatto valere.

Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).

Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non pi impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.


SEZIONE IV

Del termine della prescrizione





1 Della prescrizione ordinaria

Art. 2946 Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).

2 Delle prescrizioni brevi

Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto considerato dalla legge come reato e per il reato stabilita una prescrizione pi lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato estinto per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile.

Art.2948 Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualit delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);

1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;

2) le annualit delle pensioni alimentari 33 e seguenti)

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571)

4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini pi brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);

5) le indennit spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118 e seguenti).

Art. 2949 Prescrizione in materia di societ

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societ iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilit che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).

Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (1755).

Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilit civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finch il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennit (1928 e seguenti).

Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione pi breve di dieci anni, quando riguardo ad essi intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci anni.

3 Delle prescrizioni presuntive

Art. 2954 Prescrizione di sei mesi

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Art. 2955 Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualit;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Art. 2956 Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo pi lungo di un mese.

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.

Art. 2958 Corso della prescrizione

La prescrizione decorre anche se vi stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L'eccezione rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non stata estinta.

Art. 2960 Delazione di giuramento

Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione stata opposta pu deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).

Il giuramento pu essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Art. 2961 Restituzione di documenti

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo pu essere deferito il giuramento perch dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

4 Del computo dei termini

Art. 2962 Compimento della prescrizione

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando compiuto l'ultimo giorno del termine.

Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione

I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.


CAPO II

Della decadenza





Art. 2964 Inapplicabilit di regole della prescrizione

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti (245, 489, 802).

Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente

E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.

Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza

La decadenza non impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza pu essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza

Nei casi in cui la decadenza impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).

Art. 2968 Diritti indisponibili

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza n possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilit delle parti.

Art. 2969 Rilievo d'ufficio

La decadenza non pu essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilit delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilit dell'azione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE






Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie


CAPO I

Disposizioni di attuazione

SEZIONE I

Disposizioni relative al Libro I






Art. 1

L'esercizio delle facolt attribuite all'autorit governativa nel titolo II del libro I del codice pu dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attivit nell'ambito di una provincia (Cod. Civ. 12, 2 comma).

Art. 2

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni pu essere concesso dall'autorit governativa anche d'ufficio.

Art. 3

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i quali si dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalit, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Pu anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessit, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).

Art. 4

La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3 comma) deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

[Art. 5] (*)

(*) Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Il precedente testo recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entit, le condizioni, l'opportunit dell'acquisto, nonch la destinazione dei beni.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volont, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attivit che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione data con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti".

Art. 6

L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non soggetto alla necessit dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

(*) La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Art. 7

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8

La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ. 2372).

Art. 9

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l'autorit governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).

Art. 10

Il provvedimento con il quale l'autorit governativa dichiara l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3 comma) o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 28) della persona giuridica comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).

Art. 11

Quando la persona giuridica dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l'associazione sciolta (Cod. Civ. 21, 3 comma), il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o pi commissari liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).

Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea, la nomina pu essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Art. 12

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 13

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna redatto inventario, di cui trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.

Art. 14

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non sufficiente al pagamento integrale delle passivit, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo annotato nel registro a cura dei liquidatori.

Art. 15

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorit governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando necessario, le disposizioni dell'autorit governativa (Cod. Civ. 31, 32).

Art. 16

Quando disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.

Art. 17

I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.

Art. 18

La pubblicit del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui tenuto il registro delle persone giuridiche.

Art. 19

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorit che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.

Art. 20

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Art. 21

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica.

Art. 22

Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale (*).

(*) Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33.

Art. 23

Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

L'iscrizione contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.

Ogni iscrizione contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art. 24

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*) della richiesta d'iscrizione.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 25

Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).

Quando il riconoscimento avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 26

Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 27

L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).

Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorit, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell'autorit governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione comunicata.

Art. 28

La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice pu essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice pu essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove tenuto il registro.

Art. 29

Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 30

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.

Art. 31

Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui fissata la nuova residenza.

Art. 32 (*)

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ. 167 e seguenti).

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 33 (*)

Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 34 (*)

Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 34-bis (*)

Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 163 del codice.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 35 (*)

Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.

Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione (Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) di minore di et provvede il tribunale per i minorenni (Cod. Civ. 314).

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 36 (*)

La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorit competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 37 (*)

L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve essere altres annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

Art. 38 (*)

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonch nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice civile (**).

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorit giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

(**) Comma cos sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Art. 39

L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice di competenza del tribunale per i minorenni (*).

(*) Articolo privo di di oggetto a seguito dell'abrogazione degli artt. 406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Art. 40

La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore et (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 41

I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica (*).

(*) Articolo cos sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 42

I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorit giudiziaria che li ha pronunziati.

Art. 43

I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento pu essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 44

Il giudice tutelare pu convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Art. 45

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorit giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Art. 46

Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro (*).

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 47

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e seguenti) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 400 e seguenti, 414 e seguenti).

Art. 48

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):

il giorno in cui si aperta la tutela;

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze dell'inventario e del conto annuale

l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto definitivo.

Art. 49

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;

il nome, il cognome, la condizione, l'et e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;

la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 50 (*)

Il cancelliere responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.

(*) Articolo cos sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo cos recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica."

Art. 51 (*)

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice (**).

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).

(**) Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983, n. 184, debbono essere altres annotati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).



SEZIONE II

Disposizioni relative al Libro II








Art. 51-bis (*)

I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1 comma, 508, 1 comma, 509, 1 comma, 517, 2 comma, 528, 1 comma, 529, 530, 1 comma, 620, 2 e 6 comma, 621, 1 comma, 730, 1 comma, e 736, 2 comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.

(*) Articolo cos introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 52

Presso la cancelleria di ogni tribunale tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni (*).

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2 comma, 508, 2 comma, 509, 2 comma, 519, 1 comma, 528, 2 comma, 702, 1 comma). L'inserzione fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredit con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredit beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3 comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredit (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredit giacenti (Cod. Civ. 528), nonch gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

(*) Comma cos sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo cos recitava: "Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni."

(**) Comma cos sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Il precedente testo cos recitava: "In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi."

Art. 53

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il cancelliere (**) indica il numero dei fogli di cui esso composto.

Il registro pu essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

(*) La parola "pretore" deve ritenersi sostituita con la parola "tribunale" in seguito al d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(**) Parola cos sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 54

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non pu cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

Art. 55

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

(*) Parola cos sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.



SEZIONE III

Disposizioni relative al Libro III






Art. 56

Il provvedimento dell'autorit amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale pu impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilit.

Art. 57

Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.

Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale (*), il quale pu delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).

(*) Le associazioni professionali sono state soppresse con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 57-bis

L'autorizzazione prevista nell'art.915, 1 comma, del codice data dal tribunale in composizione monocratica (*).

(*) Articolo cos introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 58

Le modalit e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).

Il prezzo di affrancazione pu essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.

(*) Sulle modalit e gli effetti attuali dell'affrancazione dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18 dicembre 1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.

Art. 59

La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte pi rilevante di essi.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.

Contro tale provvedimento si pu proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 60

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.

Art. 61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio pu essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorit giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.

Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore pu ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).

Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, pu sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Art. 64

Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale pu essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 65

Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio pu richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, pu essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria pu essere convocata a iniziativa di ciascun condmino.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 67

Ogni condmino pu intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in propriet indivisa a pi persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Art. 68

Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in propriet esclusiva ai singoli condomini.

I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.

Art. 69

I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.

Art. 70

Per le infrazioni al regolamento di condominio pu essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71

Il registro indicato dal 4 comma dell'art. 1129 e dal 3 comma dell'art. 1138 del codice tenuto presso l'associazione professionale (*) dei proprietari di fabbricati.

(*) L'associazione professionale stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 72

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.


SEZIONE IV

Disposizioni relative al Libro IV






Art. 73

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

Art. 73-bis (*)

I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1 comma, 1515, 3 comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica

(*) Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 74

Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformit delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.

Quando l'offerta accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, pu essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Art. 75

L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.

La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 76

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att. Cod. Civ. 251).

Art. 77

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod. Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, pu autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Art. 78

Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformit del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al depositario, nonch al creditore comparso, se la richiede.

Se il creditore non stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 79

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, nominato, se non vi giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.

La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

Art. 80

L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localit diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito pu essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).

Art. 81

Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorit giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 del codice di procedura civile.

Art. 82

L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.

La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

Art. 83

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2 comma):

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni (*), per le merci e le derrate.

La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicit commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d'incanto depositato nella cancelleria della pretura (**)del luogo in cui si proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e stato eseguito.

(*) Attualmente Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.

(**) La parola "pretura" deve intendersi sostituita con "tribunale" ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 84

Il contratto di vendita con riserva di propriet di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.

Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.


SEZIONE V

Disposizione relative al libro V






Art. 85-91 (*)

[...]

(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.

Art. 92

La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).

Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non pu compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.

Se, trattandosi di societ, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.

Il compenso dell'amministratore determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.

Art. 93

L'amministratore giudiziario , per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94

L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e pu essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 95

Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo.

Art. 96

L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

(*) Ora Ispettorato del lavoro.

(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le associazioni professionali.

Art. 97

Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98

Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative (*) o di usi pi favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennit sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennit di anzianit in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).

Le richiamate norme si applicano altres ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonch ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi pi favorevoli al prestatore di lavoro.

(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo

Art. 99

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilir altres la data di attuazione del registro delle imprese, nonch le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).

Art. 100

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5 comma, 424), gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie (Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonch gli atti e i fatti relativi alle societ, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3 comma, 2498 2 comma, 2502 2 comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalit stabilite dalle leggi anteriori (*).

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivit commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).

(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

(**) Articolo cos modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 101

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonch degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 101-bis (*)

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.

Art. 101-ter (*)

Ai fini della pubblicit prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la societ richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicit attuata nello Stato ove situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata (**).

(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

(**) L'art. 29, 1 comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata o nel Bollettino ufficiale delle siociet cooperative, assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".

Art. 101-quater (*)

Le societ soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunit economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato pi sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicit dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicit.

(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

Art. 102

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societ saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori (*).

(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.

Art. 103

I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle societ.

L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari stato soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 104

Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle societ. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle societ fiduciarie.

Art. 105

La liquidazione coatta amministrativa delle societ cooperative (Cod. Civ. 2540) regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle societ, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106

Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societ cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorit governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108

Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle societ presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.

Per le modalit dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le societ, in quanto applicabili.

Al commissario governativo, nominato dall'autorit governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.

Art. 109

Per le societ per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).

Art. 110

La competenza dell'autorit governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice determinata dalle leggi speciali.

Art. 111

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).

Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorit governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".


SEZIONE VI

Disposizioni relative al Libro VI






Art. 112 (*)

[...]

(*) Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n. 22.

Il testo originale recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale ammesso reclamo alla corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione".

Art. 113

Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente pu proporre reclamo alla corte d'appello.

Il tribunale o la corte pu ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Art. 113-bis (*)

Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte pu avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di procedura civile.

Dello stesso procedimento la parte pu avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

(*) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 113 ter (*)

Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalit, davanti al tribunale nella cui circoscrizione stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilit.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilit, anche al conservatore.

A margine della formalit eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non proposto o e rigettato definitivamente, la formalit perde ogni effetto.

(*) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.



CAPO II

Disposizioni transitorie

SEZIONE I

Disposizioni relative al Libro I






Art. 114

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.

Fino al 30 giugno 1942 non pu essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

Art. 115

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, ridotto a un mese.

Il capo primo della legge suddetta abrogato.

Art. 116 (*)

L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non pu essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1 luglio 1939.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1 luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono pi impugnare (Cod. Civ. 137).

(*) Si riporta il testo originale di questo e dei successivi articoli nonostante la modifica intervenuta dei corrispondenti articoli del codice civile.

Art. 117

Se il matrimonio stato annullato prima del 1 luglio 1939 ed stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Art. 118

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).

Art. 119

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.

Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

Art. 120

L'azione di disconoscimento di paternit soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando si tratta di impugnare la legittimit di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gi estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Art. 121

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda stata proposta prima del 1 luglio 1939 (Cod. Civ. 249).

Art. 122

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1 luglio 1939.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non pu essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1 luglio 1939, purch i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Art. 123

[...] (*)

[...] (*)

[...] (*)

Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit naturale (Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1 luglio 1939.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternit o di maternit naturale proposti prima del 1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gi ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

(*) I commi 1 , 2 e 3 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.

Nella loro versione originale, essi recitavano: "L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit pu essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione pu essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternit perch nati prima del 1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti".

Art. 124

La disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1 luglio 1939.

Art. 125

La disposizione dell'art. 287 del codice applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

Art. 126

La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice (*) applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939, a meno che siano state gi impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.

(*) Abrogato a norma dell'art. 67 l. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Art. 127

Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939.

Art. 128 (*)

[...]

(*) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Il precedente testo recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si verificata prima del 1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, pu privare il genirtore della patria potest sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e pu provvedere in conformit all'art. 342 del codice".

Art. 129

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1 luglio 1939.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gi nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacit previste dal codice stesso (Cod. Civ. 350, 393)

Art. 130

La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1 luglio 1939.

Art. 131

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.


SEZIONE II

Disposizioni relative al Libro II






Art. 132

L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) pu promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133

La rinunzia all'eredit (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorch si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).

Art. 134

La disposizione dell'art. 528 del codice applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non nel possesso di beni ereditari.

L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredit giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori gi nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135

Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purch la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

Art. 136

Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternit perch nati anteriormente al 1 luglio 1939 (*).

I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facolt di chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni gi aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

(*) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo dell'art. 580 Cod. Civ.

Art. 137

Non possono essere promosse n proseguite azioni per la dichiarazione di nullit, per vizio di forma, per incapacit a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullit ammessa anche da questo non pu essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138

Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140

Ancorch la divisione sia stata gi effettuata, si applica la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141

Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice applicabile anche se la causa di revocazione anteriore.


SEZIONE III

Disposizioni relative al Libro III






Artt. 142-149 (*)

[...]

(*) Articoli abrogati a norma dell'art. 18 l. 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 150

Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.

Art. 151

Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art. 152

Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Art. 153

La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

Art. 154

Se l'interclusione del fondo si verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non tenuto a dare il passaggio senza indennit (Cod. Civ. 1054).

Art. 155

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.

Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.

Art. 156

I condomini costituiti in forma di societ cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 157

Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.

Art. 158

Il termine per l'usucapione delle servit discontinue apparenti (Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.

La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servit non si compiuta prima del 28 ottobre 1941.


SEZIONE IV

Disposizioni relative al Libro IV






Art. 159

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformit dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 160

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ. 1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

Art. 161

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.

Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.

Art. 162

La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

Art. 163

Il giudice pu ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Art. 164

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gi iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

Art. 165

Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 166

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 167

Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.

Art. 168

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosit sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosit si siano verificati dopo.

Art. 169

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

Art. 170

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.

Art. 171

Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.

Art. 172

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualit della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purch la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 173

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita (Cod. Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

Art. 174

Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.

Art. 175

Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di propriet fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalit relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di propriet non pu essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

Art. 176

Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

Art. 177

Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 178

La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia gi decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.

Art. 179

I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.

Le modalit per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.

Art. 180

I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.

Art. 181

Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 182

Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 183

Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 184

Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.

Art. 185

La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 186

Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, pu pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.

Art. 187

Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.

Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e gi avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.

Art. 188

Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.

Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.

Art. 189

Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Art. 190

La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.

Se l'obbligazione gi scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.

Art. 191

La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 192

Il debitore pu valersi della facolt accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 193

Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.

Art. 194

Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilit del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.


SEZIONE V

Disposizioni relative al Libro V






Art. 195

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del codice stesso, il prestatore di lavoro pu recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

(*) L'art. 2097 Cod. Civ. stato abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 630.

Art. 197

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 198

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 199

L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non pu continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 200

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le societ soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1 gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 201

Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 202

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.

Art. 203

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 204

Le societ civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purch questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

Le societ civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societ semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1 luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.

Alle societ civili costituite in forma di societ per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societ (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 205

Le societ commerciali (Cod. Civ. 2195) e le societ cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalit stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.

Art. 206

Le societ commerciali e le societ cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 (*). Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 207

Non necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 208

L'incapace, che sia socio di una societ in nome collettivo o socio accomandatario di una societ in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace pu essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.

Art. 209

Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le societ esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonch le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).

Le societ, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformit delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 210

L'emissione di obbligazioni da parte di societ per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, regolata dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).

Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 211

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societ commerciali e delle societ cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonch la trasformazione e la fusione delle societ stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).

Art. 211-bis (*)

Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

(*) Articolo introdotto dall'art. 210, 5 comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 212

Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonch quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della societ emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

Dalla data predetta sono vietate anche per le societ esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3 comma). Sono nulle altres le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Art. 213

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle societ esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o pi amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 214

Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215

Le societ per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della societ per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.

Le societ per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 216

Le societ a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1 luglio 1945 (**) alle nuove disposizioni sulle societ a responsabilit limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).

(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.

(**) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 217

Le societ cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societ cooperative a responsabilit illimitata e per le societ cooperative a responsabilit limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.

Le societ cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 218

Le societ commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le societ commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219

I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 220

La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.

Art. 221

L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.

Art. 222

La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.

Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.

Art. 223

I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1 luglio 1945 (*).

Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorit giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.

(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.



SEZIONE VI

Disposizioni relative al Libro VI






Art. 224

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformit delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 225

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

Art. 226

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

Art. 227

Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 228

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredit (Cod. Civ. 2648).

Art. 229

Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorch trascritte successivamente.

Art. 230

Salvo quanto disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sar provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Art. 231

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);

3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);

4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 232

L'annotazione del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della comunione dei beni tra coniugi (Cod. Civ. 177 e seguenti) prevista dall'art. 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).

Art. 232-bis (*)

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilit per danni del conservatore dei registri immobiliari regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

(*) Articolo introdotto dall'art. 5 l. 21 gennaio 1983, n. 22. L'art. 6 della medesima legge dispone che "Il Ministero delle Finanze responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".

Art. 233

Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e seguenti) si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorch di primo grado.

La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244) per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 234

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati (Cod. Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi (Cod. Civ. 2777 e seguenti) e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748) si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

Art. 235

La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennit dovuta dall'assicuratore non stata ancora corrisposta.

Art. 236

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 237

Se il pegno stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del codice per ci che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 238

L'opponibilit ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 239

Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 240

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine pi breve.

Art. 241

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 242

Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facolt del terzo acquirente dell'immobile ipotecato subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

Art. 243

Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 244

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 245

Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 246

Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purch l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 247

Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).

Art. 248

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).


CAPO III

Disposizioni generali e finali






Art. 249 (*)

[...]

(*) Disposizione relativa allo stato delle persone appartenenti alla Famiglia Reale da ritenersi abrogato per incompatibilit con la forma repubblicana dello Stato.

Art. 250 (*)

[...]

(*) Disposizione da ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali.

Art. 251

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 252

Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine pi breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1 luglio 1939 se esso stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se stabilito dagli altri libri, purch, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto subordinato al decorso di un termine pi breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicit, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

Art. 254

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 255

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalit della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.

Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.

Il numero d'ordine della trascrizione quello progressivo del registro delle trascrizioni.

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 256

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.