DISPOSIZIONI SULLA
LEGGE IN GENERALE
CAPO I
Delle fonti del
diritto
Art. 1 Indicazione delle
Sono fonti del diritto:
1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod.
Civ. 2, 10 e seguenti);
2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);
3) (*)
4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).
(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme
corporative".
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del
Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere
costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo disciplinato da
leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988,
n. 400).
Il potere regolamentare di altre autorit esercitato
nei limiti delle rispettive competenze, in conformit delle leggi particolari
(prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere
norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art.
3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
[Art. 5 Norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le
ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi
di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie
collettive".
[Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme
corporative] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e l'efficacia
delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in
leggi particolari".
[Art. 7 Limiti della disciplina corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non
possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei
regolamenti".
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli
usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).
(*)
(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative
prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo
che in esse sia diversamente disposto".
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e
degli organi a ci autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria
(*).
(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27
gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi
provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.
CAPO II
Dell'applicazione
della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatoriet delle leggi e dei
regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel
decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia
altrimenti disposto (Cost. 73, 3 comma) (*).
(**)
(*) Cfr. anche art. 15, 5 comma, legge 23 agosto
1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in
sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla
pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti,
d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.
(**) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono
obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in
esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha
effetto retroattivo (Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e
seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla
pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione legge
Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non pu essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princpi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
[Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle
norme corporative] (*)
(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre
1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere
applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse
contemplati".
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole
generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perch la nuova legge regola l'intera materia
gi regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero ammesso a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit e salve le disposizioni
contenute in leggi speciali (*).
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche
straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).
(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme
sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n.
416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal
d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
[Artt. 17 - 31] (*)
(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati
abrogati dall'art. 73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema
italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il
testo degli articoli 17-31 riportato qui di seguito:
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit
delle persone e dei rapporti di famiglia
Lo stato e la capacit delle persone e i rapporti di
famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un
atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato
capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino,
salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte,
di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra
coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza
sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il
matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo
della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali
tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla
legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce
sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla
nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e
figli
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge
nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternit
accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla
legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela
La tutela e gli altri istituti di protezione degli
incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della
propriet e degli altri diritti sulle cose
Il possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose
mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si
trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa
di morte
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque
siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della
morte, la persona della cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del
donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate
dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del
luogo nel quale il contratto stato conchiuso. E' salva in ogni caso la
diversa volont delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla
legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima
volont regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto compiuto o da
quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del
disponente o da quella dei contraenti, se comune.
Le forme di pubblicit degli atti di costituzione, di
trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge
del luogo in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla
legge del luogo in cui il processo si svolge
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica
obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge
del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che
precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve
applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa
senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal
buon costume
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in
nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti
di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni
possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari
all'ordine pubblico o al buon costume.
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E
DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacit giuridica
La capacit giuridica si acquista dal momento della
nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto2.html>sono
subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3 comma abrogato).
Art. 2 Maggiore et. Capacit di agire
La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo
anno. Con la maggiore eta si acquista la capacit di compiere tutti gli atti
per i quali non sia stabilita una et diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et
inferiore in materia di capacit a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.
Art. 3
(abrogato)
Art. 4
Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza
di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si
considerano morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando
siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
(1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le per legge
attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al
nome, se non nei casi e con le formalit dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del
proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente
ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento dei danni (2563).
L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia
pubblicata in uno o pi giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu
essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni
familiari degne d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia
acquistato l'importanza del nome, pu essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del
coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorit giudiziaria, su richiesta dell'interessato, pu disporre
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO II
DELLE PERSONE
GIURIDICHE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonch gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli
usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il
riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
attivit nell'ambito della Provincia, il Governo pu delegare ai prefetti la
facolt di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Societ
Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel
libro V (2247 e seguenti).
CAPO II
Delle associazioni e
delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite
con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione pu essere disposta anche con testamento
(600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore
fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non
abbia fatto iniziare l'attivit dell'opera da lui disposta.
La facolt di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonch le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche
determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli
associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di
fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere
le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio,
e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
devono essere approvate dall'autorit governativa nelle forme indicate nell'art.
12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di
donazioni, eredit e legati
La persona giuridica non pu acquistare beni immobili, n
accettare donazioni o eredita, n conseguire legati senza l'autorizzazione
governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione
non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilit degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo
le norme del mandato (1710 e seguenti). E' per esente da responsabilit quello
degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non
risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere
opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353,
2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata
dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne
ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono,
la convocazione pu essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la met degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in
essi non altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilit contro gli
amministratori
Le azioni di responsabilit contro gli amministratori
delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e
sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori dell'associazione, pu sospendere, su istanza di
colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione
impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve
essere motivato ed notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine
pubblico o al buon costume pu essere sospesa anche dall'autorit governativa
(att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non
ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto
con lo scadere dell'anno in corso, purch sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata
dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato pu ricorrere all'autorit
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la
deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi
o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
ripetere i contributi versati, n hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni
L'autorit governativa esercita il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni
contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; pu sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit dello
statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti
la loro responsabilit devono essere autorizzate dall'autorit governativa e
sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attivit e unificazione di
amministrazione
L'autorit governativa pu disporre il coordinamento
della attivit di pi fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione,
rispettando, per quanto possibile, la volont del fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e
nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo stato
raggiunto o divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli
associati sono venuti a mancare.
L'estinzione dichiarata dall'autorit governativa, su
istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di
scarsa utilit, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorit
governativa, anzich dichiarare estinta la fondazione, pu provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi
darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di
estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e
dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate
a vantaggio soltanto di una o pi famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni,
appena stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della
persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorit, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena stata adottata
dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.
Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit personale e
solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o
disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita
la liquidazione, sono devoluti in conformit dell'atto costitutivo o dello
statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione,
provvede l'autorit governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno
fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano,
provvede nello stesso modo l'autorit governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto
valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni
sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in
proporzione e nei limiti di ci che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione
particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente,
al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da
quello proprio dell'ente, l'autorit governativa devolve tali beni, con lo
stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle
persone giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto
costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo,
il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona
giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli
ai quali attribuita la rappresentanza.
La registrazione pu essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione
non registrata, bench riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente,
insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate
dall'autorit governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi
secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai
quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il
cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non
possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a
conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le
iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalit
stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti
con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli
accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o
la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, n pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati
promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e
simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito
nelle leggi speciali.
Art. 40 Responsabilit degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei
fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilit dei componenti. Rappresentanza
in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit
giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle
obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le
oblazioni promesse.
Il comitato pu stare in giudizio nella persona del
Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo,
o questo non sia pi attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di
fondi, l'autorit governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non
stata disciplinata al momento della costituzione.
TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale.
Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non pu essere opposto
ai terzi di buona fede, se non stato denunciato nei modi prescritti dalla
legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e
la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si
considera trasferito pure il domicilio, se non si fatta una diversa
dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della
residenza.
Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e
dell'interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in
cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della
famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non
hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale
convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla
residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in
cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art.
16 o la sede risultante dal registro diversa da quella effettiva, i terzi
possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).
Art. 47 Elezione di domicilio
Si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o
affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto
(1350).
TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non pi comparsa nel luogo del suo
ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno pi
notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza
degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico
ministero, pu nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o
nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni
in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla
nomina del curatore. Se vi un procuratore, il tribunale provvede soltanto per
gli atti che il medesimo non pu fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima
notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono
domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia
dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza,
il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico
ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente, se vi
sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro
rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo
dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali
spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di
essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero
liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati
dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari
previste dall'art. 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio
temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve
dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado
di darla il tribunale pu stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualit
delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge
dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per
effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, pu
ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da
determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entit del patrimonio
dell'assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel possesso
temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere
preceduto dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro
successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in
giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell'articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel
possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalit delle
rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilit dei beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se
non per necessit o utilit evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa
l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto,
al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o
eguale a quello del possessore, pu escludere questo dal possesso o farvisi
associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della
domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua
esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o
provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza,
salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del
patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma
fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i
vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti
ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non giustificata,
l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla
norma dell'art. 53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo provata la morte
dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della
morte erano i suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del
secondo comma dell'articolo precedente.
CAPO II Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale
l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza
del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50, pu con sentenza dichiarare presunta la morte
dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non
sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore et dell'assente.
Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia
mancata la dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere
riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, pu essere
dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
l) quando alcuno scomparso in operazioni belliche alle
quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle
quali si comunque trovato presente, senza che si abbiano pi notizie di lui,
e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in
mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le
ostilit;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o
da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi
due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo,
tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit, senza che si
siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero
dopo la cessazione delle ostilit;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si
hanno pi notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il
giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il
mese conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente,
la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il
giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta
si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di
morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati
dall'art. 60 pu essere domandata quando non si e potuto procedere
agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del
tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate
nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza
di dichiarazione di morte presunta, pu dichiarare l'assenza dello scomparso
(49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta
dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58,
coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei
diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono
l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle
obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari
indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che
sono state imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e inventario
Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei
beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro
successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando
diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare
precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni
coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi
indicati dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte
presunta, il coniuge pu contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui
stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta,
se ritorna o ne provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si
trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso
sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se provata la data della sua morte, il diritto previsto
nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero
stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento
delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e
delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento
della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e
stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere
sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato,
in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullit del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 nullo,
qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia
accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato
nullo (128).
La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui
accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del
matrimonio (117).
CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla
persona di cui si ignora l'esistenza o di cui stata dichiarata la morte
presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si
ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona
di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il
diritto e nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la
persona di cui si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata
in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e
devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona,
salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi
tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e
devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona
di cui si ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non
pregiudicano la petizione di eredit (533 e seguenti) n gli altri diritti
spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi
causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione
(1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non dovuta se non dal giorno
della costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona
della quale stata dichiarata la morte presunta
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata
in tutto o in parte una persona di cui stata dichiarata la morte presunta (58
e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono
innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona
di cui stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta
ritorna o ne provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione,
essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita
(533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i
beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo
di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato
investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.
71.
TITOLO V
DELLA PARENTELA E
DELL'AFFINITA'
Art. 74 Parentela
La parentela il vincolo tra le persone che discendono
da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una
discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite
comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante
sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo
discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il
sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinit
L'affinit il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei
due coniugi, egli affine dell'altro coniuge.
L'affinit non cessa per la morte, anche senza prole, del
coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati
(434). Cessa se il matrimonio dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art.
87, n. 4.
TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di
matrimonio
Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad
eseguire ci che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente pu domandare la restituzione dei doni
fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non stato contratto
(785, 2694).
La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in
cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di
uno dei promittenti.
Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto
pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et o dal minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante
dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto
motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per
le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il
danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento dovuto dal promittente che con
la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del
rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).
CAPO II
Del matrimonio
celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello stato
Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del
culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto
cattolico e regolato in conformit del Concordato con la Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei
culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti
ammessi nello Stato regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo
quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
CAPO III
Del matrimonio
celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
SEZIONE I
Delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Et
I minori di et non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la
sua maturit psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il tutore, pu con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici
anni.
Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli
sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con
ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile,
emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando decorso il termine
previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermit di mente
Non pu contrarre matrimonio l'interdetto per infermit
di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il
pubblico ministero pu richiedere che si sospenda la celebrazione del
matrimonio; in tal caso la celebrazione non pu aver luogo finch la sentenza
che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).
Art. 86 Libert di stato
Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un
matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinit, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,
legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o
uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche
nel caso in cui l'affinit deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o
per il quale stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e
il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili
all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se
il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
o di filiazione naturale. L'autorizzazione pu essere accordata anche nel caso
indicato dal n. 4 quando l'affinit deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'art. 84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone
delle quali l'una stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu
ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando
non pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo
trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in
cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f),
della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio quando
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza
passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei
trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art.
87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza
terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale
o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Art. 91 Diversit di razza o di nazionalit (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE II
Delle formalit
preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta
della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la
professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano
maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrare il
matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome
della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione
(115, 138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale
dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed fatta
nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione
deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la
pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali
la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della
casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive
(100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue
gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare
all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita
di entrambi gli sposi, nonch ogni altro documento necessario a provare la
libert degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potest
debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilit, che gli
sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a
norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso
la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente resa e
sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.
Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo
comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante
esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o
di affinit a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti
necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n.
423 e successivamente dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter
procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale, che
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ.
737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non pu essere celebrato prima del quarto
giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni
successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto
non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
pu ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso
la riduzione del termine dichiarata nella pubblicazione.
Pu anche autorizzare, con le stesse modalit, per cause
gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di
notoriet con il quale quattro persone, ancorch parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli
sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la
professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla
loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87,
88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notoriet la
lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro
attestazione e sulla gravit delle possibili conseguenze.
Quando stata autorizzata la omissione della
pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo pu procedere alla celebrazione
del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo
richiesto, purch gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di
matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav.
204, 834).
SEZIONE III
Delle opposizioni al
matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i
collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio
dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi soggetto a tutela (343 e seguenti) o
a cura (390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore
o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della
persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art.
89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu
sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu
dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al
matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermit di
mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'et, non possa
essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualit che
attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione
(Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del
comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facolt, per causa
ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con
sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione respinta, l'opponente, che non sia un
ascendente o il pubblico ministero, pu essere condannato al risarcimento dei
danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE IV
Della celebrazione
del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella
casa comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta
la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato
civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, d lettura agli sposi
degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una
dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente
dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilit di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente
in marito e in moglie non pu essere sottoposta ne a termine ne a condizione
(1353).
Se le parti aggiungono un termine o una condizione,
l'ufficiale dello stato civile non pu procedere alla celebrazione del
matrimonio. Se ci nonostante il matrimonio celebrato, il termine e la
condizione si hanno per non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi necessit o convenienza di celebrare il
matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale
dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art.
99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta menzionata nell'atto di celebrazione e in
esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio,
l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione,
copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermit o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, nell'impossibilit di recarsi
alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede
alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si
trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il
matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura pu anche
farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da
valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con
la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i
militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra,
possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non pu essere celebrato quando sono
trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione
del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non pu rifiutare la
celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con
l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale che
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ.
737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente
ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato
civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza
avere la qualit di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente
le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione,
abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualit.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE V
Del matrimonio dei
cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino soggetto alle disposizioni contenute nella
sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese
straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma
degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la
pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato
deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione
dell'autorit competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le
leggi a cui sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato
deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice
(93 e seguenti).
SEZIONE VI
Della nullit del
matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli
artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87
e 88 pu essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e
attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 pu essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La
relativa azione di annullamento pu essere proposta personalmente dal minore
non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore et. La domanda, proposta
dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in
pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore et ovvero vi sia
stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volont del
minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non pu
essere impugnato finch dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare
l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il
matrimonio non pu essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si
applica anche nel caso di nullit del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi stato interdetto per infermit di
mente pu essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gi
sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione
stata pronunziata posteriormente ma l'infermit esisteva al tempo del
matrimonio. Pu essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione non pu essere proposta se, dopo revocata
l'interdizione, vi stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacit di intendere o di volere
Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi
che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o
di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio.
L'azione non pu essere proposta se vi stata
coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza
delle facolt mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi
il cui consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravit derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio pu altres essere impugnato da quello dei
coniugi il cui consenso stato dato per effetto di errore sull'identit della
persona o di errore essenziale su qualit personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualit personali essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non
avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purch
l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una
anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita
coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto
non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non pu essere proposta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato
condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due
anni. L'azione di annullamento non pu essere proposta prima che la condanna
sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal
soggetto caduto in errore, purch vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art.
233, se la gravidanza stata portata a termine.
L'azione non pu essere proposta se vi stata
coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che
hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio pu essere impugnato da ciascuno dei
coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di
non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non pu essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano
convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge pu in qualunque tempo impugnare il matrimonio
dell'altro coniuge; se si oppone la nullit del primo matrimonio, tale
questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullit non pu essere promossa dal pubblico
ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del
giudizio
Quando proposta domanda di nullit del matrimonio, il
Tribunale pu, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione
temporanea durante il giudizio; pu ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilit dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette
agli eredi se non quando il giudizio gi pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del
matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che
pronunzia la nullit, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede,
oppure quando il loro consenso stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravit derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche
rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo,
nonch rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente
alla sentenza che dichiara la nullit.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano
per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei
figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da
entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati
o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullit dipenda da bigamia o
incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui
confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato
di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si
verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice pu disporre a carico di
uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di
corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a
favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia
passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai
figli, si applica l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilit del coniuge in mala fede e
del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullit del
matrimonio, tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora
il matrimonio sia annullato, una congrua indennit, anche in mancanza di prova
del danno sofferto. L'indennit deve comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altres a prestare gli
alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullit del
matrimonio tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio
annullato, l'indennit prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei
coniugi nel determinare la nullit del matrimonio solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennit.
SEZIONE VII
Delle prove della
celebrazione del matrimonio
Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno pu reclamare il titolo di coniuge e gli effetti
del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri
dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i
coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione
del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri
dello stato civile l'esistenza del matrimonio pu essere provata a norma dell'art.
452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del
pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non
stato inserito nei registri a ci destinati, la prova dell'esistenza del
matrimonio ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme
possesso di stato.
Art. 133 Prova della celebrazione risultante da
sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da
sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile
assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti
riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
SEZIONE VIII
Disposizioni penali
Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli
sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che
la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e
seguenti).
Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza
documenti
E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000
l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un
matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno
dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.
Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello
stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla
celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di
cui egli ha notizia, punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato
civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000
l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era
competente (106).
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato
civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza
dei testimoni.
Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale
dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt.
93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi
altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139 Cause di nullit note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione
una causa di nullit del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro,
punito, se il matrimonio annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L.
1.000.000.
Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove
nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art.
89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 200.000.
Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di
competenza del tribunale.
NOTA Le contravvenzioni indicate negli articoli
precedenti sono diventati illeciti amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti
disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano
quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato pi grave.
CAPO IV
Dei diritti e dei
doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelt,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacit di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e
lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi pu chiedere,
senza formalit, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la
fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne
sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con
provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene pi adeguata alle
esigenze dell'unit e della vita della famiglia.
Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto
dall'art. 143 sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi
(Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di
tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di
annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza
familiare.
Il giudice pu, secondo le circostanze, ordinare il
sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacit,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacit di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimit, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinch
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su
istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, pu ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro
coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il
terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.
L'opposizione regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere,
con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.
CAPO V
Dello scioglimento
del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art. 149 Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi
e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente
trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Art. 150 Separazione personale
E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione pu essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o
l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione pu essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volont di uno o di entrambi i coniugi, fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio.
Art. 152-153 (abrogati)
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono
della domanda di separazione personale gi proposta.
Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale
dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo
con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonch le modalit di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potest su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il
diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e pu
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e
ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice d inoltre disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potest sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al
godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice pu per gravi motivi ordinare che
la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilit, in un
istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei
figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle
domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi
prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potest su di essi e le disposizioni
relative alla misura e alle modalit del contributo.
NOTA Il quarto comma dellart.155 stato dichiarato in
parte illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora
egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entit di tale somministrazione determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione pu imporre al
coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che
egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti
commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice pu disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente
agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su
istanza di parte, pu disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti.
Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice pu vietare alla moglie l'uso del cognome del
marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e pu parimenti
autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa
derivarle grave pregiudizio.
Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli
effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento
del giudice, con un'espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco
che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione pu essere pronunziata nuovamente soltanto
in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158 Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha
effetto senza l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l'accordo dei coniugi relativamente
all'affidamento e al mantenimento dei figli in contrasto con l'interesse di
questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, pu
rifiutare allo stato l'omologazione.
CAPO VI
Del regime
patrimoniale della famiglia
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza
di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo.
Art. 160 Diritti inderogabili
Gli sposi non possono derogare, n ai diritti n ai
doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio.
Art. 161 Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro
rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali
non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il
contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per
atto pubblico sotto pena di nullit.
La scelta del regime di separazione pu anche essere
dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,
ferme restando le disposizioni dell'art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai
terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data
del contratto, il notaio rogante e le generalit dei contraenti, ovvero la
scelta di cui al secondo comma.
Art. 163 Modifica delle convenzioni
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o
successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non stipulato
col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni
medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto
pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione del giudice. L'omologazione pu essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro
eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione
hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne fatta annotazione in margine
all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma
degli artt. 2643 e seguenti.
Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle
convenzioni matrimoniali (1417).
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei
confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza
ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle
convenzioni matrimoniali.
Art. 165 Capacit del minore
Il minore ammesso a contrarre matrimonio pure capace di
prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali
sono valide se egli assistito dai genitori esercenti la potest su di lui o
dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art. 166 Capacit dell'inabilitato
Per la validit delle stipulazioni e delle donazioni,
fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il
quale stato promosso giudizio di inabilitazione, necessaria l'assistenza
del curatore gi nominato. Se questi non stato ancora nominato, si provvede
alla nomina di un curatore speciale.
Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote
E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla
costituzione di beni in dote.
SEZIONE II
Del fondo
patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un
terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o
titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi,
effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione pu essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione pu essere fatta anche durante il
matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli
nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
La propriet dei beni costituenti il fondo patrimoniale
spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale
sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo
patrimoniale regolata dalle norme relative all'amministrazione della
comunione legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
Se non stato espressamente consentito nell'atto di
costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i
coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice,
con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessit o
di utilit evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non
pu aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito
dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento
della maggiore et dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice pu dettare, su
istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei
figli ed ogni altra circostanza, il giudice pu altres attribuire ai figli, in
godimento o in propriet, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo
scioglimento della comunione legale.
Art. 172-176 (abrogati)
SEZIONE III
Della comunione
legale
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attivit separata di ciascuno dei coniugi
se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite
dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei
coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei
coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono
al momento dello scioglimento di questa.
Art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni
personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per
effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalit o nel
testamento non specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun
coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del
coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della
comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
nonch la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacit
lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei
beni personali sopraelencati o col loro scambio, purch ci sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati
nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, escluso dalla
comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche
l'altro coniuge.
Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione dei beni della comunione e la
rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano
disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, nonch la stipula dei contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per
le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la
stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti
per cui il consenso richiesto, l'altro coniuge pu rivolgersi al giudice per
ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto
necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lett.
d) dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei
coniugi
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Matta/Trib4-97.htm>
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei
coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico
(2699) o da scrittura privata autenticata (2703), pu compiere, previa
autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite,
gli atti necessari per i quali richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso
di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi
pu essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari
all'attivit dell'impresa.
Art. 183 Esclusione dall'amministrazione
Se uno dei coniugi minore o non pu amministrare ovvero
se ha male amministrato, l'altro coniuge pu chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione pu chiedere al
giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge
interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario
consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se
riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione pu essere proposta dal coniuge il cui consenso
era necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto
non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza
prima dello scioglimento della comunione l'azione non pu essere proposta oltre
l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli
indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione
nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ci non sia
possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca
della ricostituzione della comunione.
Art. 185 Amministrazione dei beni personali del
coniuge
All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione
o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo
e quarto dell'art. 217.
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento
dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per
l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai
coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai
coniugi.
Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art.
189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio.
Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o
successioni
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art.
189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla
comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai
coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla
quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono
soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio,
da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il
credito sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota
del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori
della comunione.
Art. 190 Responsabilit sussidiaria dei beni personali
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni
personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa
gravanti.
Art. 191 Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza
o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo
scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la
separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento
convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo
scioglimento della comunione pu essere deciso, per accordo dei coniugi,
osservata la forma prevista dall'art. 162.
Art. 192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi tenuto a rimborsare alla comunione
le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento
delle obbligazioni previste dall'art. 186.
E' tenuto altres a rimborsare il valore dei beni di cui
all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessit della famiglia.
Ciascuno dei coniugi pu richiedere la restituzione delle
somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti
del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento
dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice pu autorizzarli in un
momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore pu chiedere di
prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di
dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro,
quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193 Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni pu essere pronunziata
in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di
cattiva amministrazione della comunione.
Pu altres essere pronunziata quando il disordine degli
affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione
dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della
famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa
in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacit di lavoro.
La separazione pu essere chiesta da uno dei coniugi o
dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al
giorno in cui stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il
regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo,
salvi i diritti dei terzi.
La sentenza annotata a margine dell'atto di matrimonio
e sull'originale delle convenzioni matrimoniali (2653).
Art. 194 Divisione dei beni della comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua
ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessit della prole e
all'affidamento di essa, pu costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto
su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Art. 195 Prelevamento dei beni mobili
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di
prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della
comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o
donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione.
Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza
delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi
eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono
ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notoriet, salvo che la
mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra
causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non
pu farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la propriet individuale dei beni
non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o
ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonch sugli altri beni di lui.
Art. 198-209 (abrogati)
SEZIONE IV
Della comunione
convenzionale
Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale
dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni
purch i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179
non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale
relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
matrimonio
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei
beni di propriet del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far
parte della comunione dei beni.
Art. 212-214 (abrogati)
SEZIONE V Del regime di separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi
la titolarit esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216 (abrogato)
Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei
beni di cui titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi stata conferita la procura ad
amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli
tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con
procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a
richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e
non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro,
amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge soggetto
a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).
Art. 219 Prova della propriet dei beni
Il coniuge pu provare con ogni mezzo nei confronti
dell'altro la propriet esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi pu dimostrare la propriet
esclusiva sono di propriet indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220-230 (abrogati)
SEZIONE VI
Dell'impresa
familiare
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare
che presta in modo continuativo la sua attivit di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai
beni acquistati con essi nonch agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantit alla qualit del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonch quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacit di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potest su di essi.
Il lavoro della donna considerato equivalente a quello
dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari
indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso pu
essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altres in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento pu avvenire in pi annualit, determinate, in difetto di accordo,
dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione
sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione
dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le
precedenti norme.
TITOLO VII
DELLA FILIAZIONE
CAPO I
Dello Stato di figlio
legittimo
SEZIONE I
Dello stato di figlio
legittimo
Art. 231 Paternit del marito
Il marito padre del figlio concepito durante il
matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento durante il
matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato
quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e
non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla
pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice
quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del
giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta
giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio reputato legittimo se uno dei
coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternit.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che
il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stato concepito durante
il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la
convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero
dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono
stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione
o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio pu proporre azione per reclamare
lo stato di legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternit
L'azione per il disconoscimento di paternit del figlio
concepito durante il matrimonio consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso
fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da
impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o
ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In
tali casi il marito ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o
ogni altro fatto tendente ad escludere la paternit.
La sola dichiarazione della madre non esclude la
paternit.
L'azione di disconoscimento pu essere esercitata anche
dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore et in tutti i casi in
cui pu essere esercitata dal padre.
SEZIONE II
Delle prove della
filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita
iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo
dello stato di figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che
nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di
parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del padre
che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia
provveduto in questa qualit al mantenimento, alla educazione e al collocamento
di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualit dalla
famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e
239, nessuno pu reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono
l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto
stesso.
Parimenti non si pu contestare la legittimit di colui
il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di
neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di
sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorch vi sia un atto di
nascita conforme al possesso di stato, il figlio pu reclamare uno stato
diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti
e secondo le regole dell'art. 241.
Parimenti si pu contestare la legittimit del figlio
dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra
indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio
La legittimit del figlio di due persone, che hanno
pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non pu essere
contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del
matrimonio (130), qualora la stessa legittimit sia provata da un possesso di
stato (237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato,
o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da
genitori ignoti, la prova della filiazione pu darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non pu essere ammessa che quando vi un
principio di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli
indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti
di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli
atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella
controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella
controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria pu darsi con tutti i mezzi atti a
dimostrare che il reclamante non figlio della donna che egli pretende di
avere per madre, oppure che non figlio del marito della madre, quando risulta
provata la maternit.
SEZIONE III
Dell'azione di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimit
Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternit da parte
della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del
figlio.
Il marito pu disconoscere il figlio nel termine di un
anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo
in cui nato il figlio o in cui la residenza familiare (144) se egli ne era
lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in
detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternit pu essere
proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore et o dal
momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile il disconoscimento.
L'azione pu essere altres promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si
tratta di minore di et inferiore.
NOTA Il secondo comma stato dichiarato in parte illegittimo
dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di
disconoscimento della paternit si trova in stato di interdizione per infermit
di mente (414), la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente
sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione
pu tuttavia essere promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilit dell'azione
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della
paternit muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine,
sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i
discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto
padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i
discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal
raggiungimento della maggiore et da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono
litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti minore o interdetta, l'azione
proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al
quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti un minore emancipato o un maggiore
inabilitato, l'azione proposta contro la stessa assistita da un curatore
parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti
l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione
della legittimit. Imprescrittibilit
L'azione per contestare la legittimit spetta a chi
dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia
interesse.
L'azione imprescrittibile.
Quando l'azione proposta nei confronti di persone
premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori
(Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimit
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al
figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed morto in et minore o nei cinque
anni dopo aver raggiunto la maggiore et, pu essere promossa dai discendenti
di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro
mancanza, contro i loro eredi (att. 121).
L'azione imprescrittibile riguardo al figlio.
CAPO II
Della filiazione
naturale e della legittimazione
SEZIONE I
Della filiazione
naturale
1 Del riconoscimento
dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale pu essere riconosciuto, nei modi
previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gi uniti
in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento
pu avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici
anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici
anni non pu avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gi
effettuato il riconoscimento.
Il consenso non pu essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi opposizione, su
ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore
in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non pu essere fatto dai genitori che
non abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo
di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in
linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinit (78) in
linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori,
salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra
di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinit.
Quando uno solo dei genitori stato in buona fede, il riconoscimento del
figlio pu essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento autorizzato dal giudice, avuto
riguardo all'interesse del figlio ed alla necessit di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo
inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide
in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela
del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella
famiglia legittima di uno dei genitori pu essere autorizzato dal giudice
qualora ci non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il
consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di et e siano conviventi, nonch dell'altro genitore naturale
che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le
condizioni che il genitore cui il figlio affidato deve osservare e quelle cui
deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente
al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima subordinato al
consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gi convivente con il
genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del
figlio naturale.
E' altres richiesto il consenso dell'altro genitore
naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilit del riconoscimento
In nessun caso ammesso un riconoscimento in contrasto
con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale fatto nell'atto
di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice
tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma
di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volont di legittimarlo espressa
dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Pu anche aver luogo il riconoscimento del figlio
premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali
riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilit del riconoscimento
Il riconoscimento irrevocabile. Quando contenuto in
un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il
testamento stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del
riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al
genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non pu
contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora
siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello
stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con
l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono
essere cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal
riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti
dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per
primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome
del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio naturale pu assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore et del figlio, il giudice decide
circa l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicit
Il riconoscimento pu essere impugnato per difetto di
veridicit dall'autore del riconoscimento, da colui che stato riconosciuto e
da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione ammessa anche dopo la legittimazione
(280 e seguenti).
L'azione imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui che stato riconosciuto non pu, durante la minore
et o lo stato d'interdizione per infermit di mente, impugnare il
riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di
consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore
che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia
compiuto il sedicesimo anno di et, pu dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento pu essere impugnato per violenza
dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la
violenza cessata.
Se l'autore del riconoscimento minore, l'azione pu
essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'et maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto
di interdizione giudiziale
Il riconoscimento pu essere impugnato per l'incapacit
che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante
dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del
riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilit dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del
riconoscimento morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto
il termine, lazione pu essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o
dagli eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando impugnato il riconoscimento, il giudice pu
dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni
nell'interesse del figlio.
2 Della
dichiarazione giudiziale della paternit e della maternit naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternit e
maternit
La paternit e la maternit naturale possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento ammesso.
La prova della paternit e della maternit pu essere
data con ogni mezzo.
La maternit dimostrata provando la identit di colui
che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale
si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di
rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternit naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente
la paternit o la maternit naturale imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa pu essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
(258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, pu essere
proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o
dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
la paternit o la maternit naturale pu essere promossa, nell'interesse del
minore, dal genitore che esercita la potest prevista dall'art. 316 o dal
tutore. Il tutore per deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale pu
anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'et di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione pu essere promossa dal tutore
previa autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilit dell'azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit o
di maternit naturale ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze
tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilit il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi
intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte
le informazioni del caso. Contro il decreto si pu proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo
senza alcuna pubblicit e deve essere mantenuta segreta. Al termine
dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in
cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro
quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolt di
esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, pu, se
trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale
che la rappresenti in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternit o di
maternit naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o,
in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda pu contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce
gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti).
Il giudice pu anche dare i provvedimenti che stima utili
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternit o maternit
Le indagini sulla paternit o sulla maternit non sono
ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento
dei figli incestuosi vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi stato
ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento
(Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).
Art. 279 Responsabilit per il mantenimento e
l'educazione
In ogni caso in cui non pu proporsi l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit, il figlio naturale pu
agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il
figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno pu agire per ottenere gli
alimenti.
L'azione ammessa previa autorizzazione del giudice ai
sensi dell'art. 274.
L'azione pu essere promossa nell'interesse del figlio
minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico
ministero o del genitore che esercita la potest.
SEZIONE II
Della legittimazione
dei figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che nato fuori
del matrimonio la qualit di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del
figlio naturale o per provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono
essere riconosciuti (251).
Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti pu anche aver luogo
in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali
riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per
susseguente matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano
i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati
riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente,
oppure dal giorno del riconoscimento se questo avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione pu essere concessa con provvedimento
del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se
concorrono le seguenti condizioni:
l) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi
e che il genitore abbia compiuto l'et indicata nel quinto comma dell'art.
250;
2) che per il genitore vi sia l'impossibilit o un
gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il
richiedente unito in matrimonio e non legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha
compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il
figlio minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gi riconosciuto.
La legittimazione pu essere chiesta anche in presenza di
figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve
ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la
morte dei genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un
atto pubblico la volont di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo
la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione
prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli
ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi
parenti, del genitore entro il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
riconosciuto (250, 277) pu in caso di morte del genitore essere fatta da uno
degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una
volont in contrasto con quella di legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il
matrimonio
Nei casi in cui consentito di celebrare il matrimonio
per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per
susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento
del giudice pu essere domandata in base alla procura a contrarre il
matrimonio, se questo non pot essere celebrato per la sopravvenuta morte del
mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la
legittimazione necessario che dalla procura risulti la volont di
riconoscerli o di legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti
giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la
sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in
camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati
gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda
annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non
impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio
legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art.
284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione
dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284
la contestazione pu essere promossa soltanto dal coniuge
del quale mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per
provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce
gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto
dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la
legittimazione stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del
genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purch la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.
TITOLO VIII
Dell'adozione di
persone maggiori di et
CAPO I
Dell'adozione di
persone maggiori di et e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L'adozione permessa alle persone che non hanno
discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'et di coloro che essi intendono
adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il
tribunale pu autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'et
di trent'anni, ferma restando la differenza di et di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per diversit di razza
(abrogato)
Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del
matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere
adottati dai loro genitori.
Art. 294 Pluralit di adottati o di adottanti
E' ammessa l'adozione di pi persone anche con atti
successivi.
Nessuno pu essere adottato da pi di una persona, salvo
che i due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non pu adottare la persona (414) della quale
ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua
amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le
obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro
adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e
dell'adottando (298, 311 e seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la maggiore et il
consenso dato dal suo legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l'adozione necessario l'assenso dei genitori
dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se
coniugati e non legalmente separati.
Quando negato l'assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, pu, ove
ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei
genitori esercenti la potest o del coniuge, se convivente, dell'adottante o
dell'adottando. Parimenti il tribunale pu pronunziare l'adozione quando
impossibile ottenere l'assenso per incapacit o irreperibilit delle persone
chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto
che la pronunzia.
Finch il decreto non emanato, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e
prima dell'emanazione del decreto, si pu procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte
memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone
al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei
propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore
che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il
figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione compiuta da coniugi, l'adottato assume il
cognome del marito.
Se l'adozione compiuta da una donna maritata,
I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di
lei.
Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la
sua famiglia di origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla
legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra
l'adottante e la famiglia dell'adottato n tra l'adottato e i parenti
dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di
successione (567).
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante
sono regolati dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell'adozione
L'adozione si pu revocare soltanto nei casi preveduti
dagli articoli seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnit dell'adottato
La revoca dell'adozione pu essere pronunziata dal
tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla
vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia
reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libert personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la
revoca dell'adozione pu essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredit in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnit dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono
stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca pu essere pronunziata su
domanda dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando
passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca pronunziata dopo la morte
dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II
Delle forme
dell'adozione di persone di maggiore et
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale
rappresentante di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente
del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297
pu essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni,
verifica:
l) se tutte le condizioni della legge sono state
adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e omessa ogni altra formalit di procedura, provvede con decreto
motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, ladottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale
con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
Art. 314 Pubblicit
Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo,
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere
altres trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato.
L'autorit giudiziaria pu inoltre ordinare la pubblicazione
del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che
ritiene opportuni.
TITOLO IX
DELLA POTESTA' DEI
GENITORI
Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e
deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finch convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potest dei genitori
Il figlio soggetto alla potest dei genitori sino
all'et maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potest esercitata di comune accordo da entrambi
(155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori pu ricorrere senza formalit al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene pi idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio
per il figlio, il padre pu adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili
(322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore
degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene pi utili
nell'interesse del figlio e dell'unit familiare. Se il contrasto permane il
giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il pi idoneo a curare l'interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacit o di altro
impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della
potest, questa esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potest comune dei genitori non cessa quando, a
seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.
L'esercizio della potest regolato, in tali casi, secondo quanto disposto
nell'art. 155.
Art. 317-bis Esercizio della potest
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta
la potest su di lui.
Se il riconoscimento fatto da entrambi i genitori,
I'esercizio della potest spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano
conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori
non convivono l'esercizio della potest spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, pu disporre
diversamente; pu anche escludere dall'esercizio della potest entrambi i
genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potest ha il potere di
vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio
minore.
Art. 318 Abbandono della casa del genitore
Il figlio non pu abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la potest n la dimora da essi assegnatagli.
Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo
ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potest, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti
gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano
diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da
ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio
difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in
pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredit o legati, accettare donazioni, procedere allo
scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o
compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione n promuovere,
transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per
necessit o utilit evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice
tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza
autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non pu
essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del
giudice tutelare. Questi pu consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa,
fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli
soggetti alla stessa potest, o tra essi e i genitori o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potest, il giudice tutelare nomina ai figli un
curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la potest, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente
all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o
quello di essi che esercita in via esclusiva la potest 1155), non possono o
non vogliono compiere uno o pi atti di interesse del figlio, eccedente
l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del
pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i
genitori, pu nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al
compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti
articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori
esercenti la potest o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potest sui figli non possono,
neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel
comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei
suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potest non possono diventare
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potest hanno in comune
l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della
famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del
proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per
intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i
genitori esercenti la potest o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la
condizione per non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per eredit, legato o
donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volont dei genitori
esercenti la potest. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione,
I'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri
dell'usufruttuario (1001).
Art. 326 Inalienabilit dell'usufrutto legale.
Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non pu essere oggetto di alienazione,
di pegno o di ipoteca n di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei
creditori dei genitori o di quello di essi che ne titolare esclusivo non pu
aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potest
il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto
legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto
risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, I'istruzione e
l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione
dell'usufrutto legale
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato
a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza
opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti
al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potest sui figli
Il giudice pu pronunziare la decadenza della potest
quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa
inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice pu ordinare
l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potest
Il giudice pu reintegrare nella potest il genitore che
ne decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza stata
pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non
tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze pu adottare i provvedimenti convenienti e pu anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione dall'amministrazione
Quando il patrimonio del minore male amministrato, il
tribunale pu stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi
nell'amministrazione o pu rimuovere entrambi o uno solo di essi
dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto
legale.
L'amministrazione affidata ad un curatore, se
disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell'esercizio
dell'amministrazione
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente
privato dell'usufrutto legale pu essere riammesso dal tribunale nell'esercizio
dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore
interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc.
Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui
il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessit il tribunale pu adottare,
anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle
condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potest e per
l'amministrazione dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano
(abrogato)
TITOLO X
DELLA TUTELA E
DELL'EMANCIPAZIONE
CAPO I
Della tutela dei
minori
Art. 343 Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la potest dei genitori, si apre la tutela presso la pretura
del mandamento dove la sede principale degli affari e interessi del minore
(att. 129).
Se il tutore domiciliato o trasferisce il domicilio in
altro mandamento, la tutela pu essere ivi trasferita con decreto del
tribunale.
SEZIONE I
Del giudice tutelare
Art. 344 Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle
tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare pu chiedere l'assistenza degli
organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).
SEZIONE II
Del tutore e del
protutore
Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la
dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in et minore
ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il
notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la
designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare
entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione
o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.
I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al
giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci
giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta
anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da
quello in cui ha avuto notizia della designazione.
Art. 346 Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da
cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del
protutore (348, 354, 360, 389).
Art. 347 Tutela di pi fratelli
E' nominato un solo tutore a pi fratelli e sorelle,
salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di pi tutori. Se vi
conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice
tutelare nomina ai minori un curatore speciale.
Art. 348 Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata
dal genitore che ha esercitato per ultimo la potest dei genitori. La
designazione pu essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si
oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini
(74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore,
deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'et di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea
all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e
istruire il minore conformemente a quanto prescritto nell'art. 147.
(5 comma abrogato).
Art. 349 Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al
giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelt e diligenza.
Art. 350 Incapacit all'ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati
nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129):
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria
potest;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una
lite, per effetto della quale pu essere pregiudicato lo stato del minore o una
parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria
potest o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non stato cancellato dal registro dei
falliti.
Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) abrogato;
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) i Presidenti delle Assemblee legislative:
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto
al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352 Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda
dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353):
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi
nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
aventi cura d'anime;
3) abrogato;
4) i militari in attivit di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6) chi ha pi di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi impedito di esercitare la tutela da infermit
permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o
risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del
tribunale dove costituita la tutela.
Art. 353 Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate
nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio
fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro
domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, pu
essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha
domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402).
L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a
esercitare le funzioni di tutela (355-2)
E' tuttavia in facolt del giudice tutelare di nominare
un tutore al minore quando la natura o I'entit dei beni o altre circostanze lo
richiedono.
Art. 355 Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite
per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo
comma dell'art. 354.
Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a
favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di
un minore, anche se questi soggetto alla patria potest, pu nominargli un
curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti,
il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375
per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art.
384.
SEZIONE III
Dell'esercizio della
tutela
Art. 357 Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo
rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).
Art. 358 Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non
pu abbandonare la casa o I'istituto al quale stato destinato, senza il
permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha
diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 359 (abrogato)
Art. 360 Funzioni del protutore
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui
l'interesse di questo in opposizione con l'interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi
col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore tenuto a promuovere la nomina di un nuovo
tutore nel caso in cui il tutore venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio.
Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e pu fare
tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361 Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le
proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su
richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per
conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice pu procedere, occorrendo,
all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante
qualsiasi dispensa.
Art. 362 Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha
avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei
beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta
giorni, salva al giudice tutelare la facolt di prorogare il termine se le
circostanze lo esigono (382).
Art. 363 Formazione dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del cancelliere della
pretura o di un notaio a ci delegato dal giudice tutelare, con l'intervento
del protutore e, se possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni
sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i
parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice pu consentire che l'inventario sia fatto
senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del
patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario depositato presso la pretura.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne
dichiarano con giuramento la sincerit.
Art. 364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i
crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo
stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalit stabilite nel
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Art. 365 Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali
o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria
alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento
delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari
inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo e
riportato nell'inventario generale.
Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del
patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione stata deferita a
un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di
tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unir all'inventario
generale.
Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei
conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia
esonerato.
Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso
il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario.
Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di
notaio, il tutore interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della
dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).
Art. 368 Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni,
espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato
fedelmente il proprio debito, pu essere rimosso dalla tutela (384).
Art. 369 Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito
al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso
un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare,
salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non tenuto a depositare le somme occorrenti per le
spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di
amministrazione (357).
Art. 370 Amministrazione prima dell'inventario
Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione
del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).
Art. 371 Provvedimenti circa l'educazione e
l'amministrazione
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta
del tutore e sentito il protutore, delibera:
l) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul
suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione,
sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando
opportuno, I'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei
minorenni;
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e
l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi
d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o
liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e
sulle relative modalit e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per
il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve
domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del
tribunale il giudice tutelare pu consentire l'esercizio provvisorio
dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art. 372 Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del
giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti
nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o
presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice,
sentito il tutore e il protutore, pu autorizzare il deposito presso altri
istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento
diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)
Art. 373 Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al
portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il
giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non pu senza l'autorizzazione del giudice
tutelare (377; att. 45-1):
l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per
l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio
(357);
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di
ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste
riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredit o rinunciarvi, accettare donazioni o
legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il
novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il
raggiungimento della maggiore et;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di
nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e
di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375 Autorizzazione del tribunale
Il tutore non pu senza l'autorizzazione del tribunale
(Cod. Proc. Civ. 732):
l) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti
a facile deterioramento (376);
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione data su parere del giudice tutelare.
Art. 376 Vendita di beni
Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale
determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni
caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha
stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il
giudice tutelare (att. 45-1)
Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme
dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti
articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi
eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore (1471, n. 3).
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza
l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono
essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad
eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare
cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.
Art. 379 Gratuit della tutela
L'ufficio tutelare gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entit del
patrimonio e le difficolta dell'amministrazione, pu assegnare al tutore
un'equa indennit. Pu altres, se particolari circostanze lo richiedono,
sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilit, da una o pi
persone stipendiate.
Art. 380 Contabilit dell'amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilit della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice pu sottoporre il conto annuale all'esame del
protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare
natura ed entit del patrimonio, pu imporre al tutore di prestare una
cauzione, determinandone l'ammontare e le modalit (att. 131).
Egli pu anche liberare il tutore in tutto o in parte
dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382 Responsabilit del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con
la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni
danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilit incorre il protutore per ci
che riguarda i doveri del proprio ufficio.
SEZIONE IV
Della cessazione del
tutore dall'ufficio
Art. 383 Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare pu sempre esonerare il tutore
dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso
e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare pu rimuovere dall'ufficio il tutore
che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si
sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole
dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto
insolvente.
Il giudice non pu rimuovere il tutore se non dopo averlo
sentito o citato; pu tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi
che non ammettono dilazione (att. 129-2).
SEZIONE V
Del rendimento del
conto finale
Art. 385 Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la
consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi pu concedere una proroga
(att. 46-1).
Art. 386 Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore, il minore
divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel
conto irregolarit o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione
(att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata
la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorit giudiziaria nel
contraddittorio degli interessati (att. 45-3).
Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla
tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore
contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal
compimento della maggiore et o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore et o della morte
del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il
giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano
all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo
(2941-3).
Art. 388 Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto
maggiore pu aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela (596,
779).
La convenzione pu essere annullata su istanza del minore
o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 389 Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice
tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della
tutela, la nomina, I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le
risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano
modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e
seguenti).
Dell'apertura e della chiusura della tutela il
cancelliere d comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato
civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.
CAPO II
Dell'emancipazione
Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore dell'emancipato
Curatore del minore sposato con persone maggiore di et
il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di et, il giudice
tutelare pu nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa
dall'et, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei
genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui
il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altres
negli atti previsti nell'art. 165.
Art. 393 Incapacit o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli artt.
348 ultimo comma, 350 e 384 (att. 129-2).
Art. 394 Capacit dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacit di
compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato pu con l'assistenza del curatore
riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e pu stare in
giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
oltre il consenso del curatore (395), necessaria l'autorizzazione del giudice
tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione,
se curatore non il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del
giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il
curatore, nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
320 (396; att. 45-1).
Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il
minore pu ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il
rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento
dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite
nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o
dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art.
378.
Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale
Il minore emancipato pu esercitare un'impresa
commerciale senza l'assistenza del curatore, se autorizzato dal tribunale,
previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione pu essere revocata dal tribunale su
istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del
giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che autorizzato all'esercizio di
una impresa commerciale, pu compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod.
Proc. Civ. 75).
Art. 398-399 (abrogati)
TITOLO XI
DELL'AFFILIAZIONE E
DELL'AFFIDAMENTO
Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori regolata, oltre che dalle leggi
speciali, dalle norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n.
184, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai
minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali
riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilit di provvedere al
loro allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati
in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono
materiale o morale.
Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di
assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del
titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio
della patria potest o della tutela sia impedito. Resta salva la facolt del
giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio,
ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della
patria potest, l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento della pubblica autorit a favore
dei minori
Quando il minore moralmente o materialmente abbandonato
o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per
negligenza, immoralit, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere
all'educazione di lui, la pubblica autorit, a mezzo degli organi di protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in
modo definitivo alla sua protezione.
Art. 404-413 (abrogati)
TITOLO XII
DELL'INFERMITA' DI
MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE
Art. 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di et e il minore emancipato, i quali si
trovano in condizioni di abituale infermit di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di et infermo di mente, lo stato del quale
non talmente grave da far luogo all'interdizione, pu essere inabilitato (417
e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per
prodigalit (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono s e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco
dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo
anno di minore et
Il minore non emancipato pu essere interdetto o
inabilitato nell'ultimo anno della sua minore et. L'interdizione o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'et
maggiore (421).
Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo
grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ.
712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
patria potest o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non pu essere promossa che su istanza del genitore medesimo o
del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri dell'autorit giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione, pu essere
dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermit di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela
l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico
ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale
provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si pu pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione
senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando
(Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice pu in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Pu anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini
del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, pu essere
nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando
(Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in manicomio
(abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e
dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro
effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto
dall'art. 416 (776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore
provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o
d'inabilitazione, pu disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga
in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324).
Art. 423 Pubblicit
Il decreto di nomina del tutore o del curatore
provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e
comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela
dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla
curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche
nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore
provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per
l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di et
che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio
maggiore di et o la persona eventualmente designata dal genitore superstite
con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699,
2703).
Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte
dell'inabilitato
L'inabilitato pu continuare l'esercizio dell'impresa
commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare
(2198; att. 100).
L'autorizzazione pu essere subordinata alla nomina di un
institore (2203 e seguenti).
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno tenuto a continuare nella tutela
dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione
del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e
dall'inabilitato
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di
interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o
dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli
atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora
alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei
suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalit, dopo la
sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora
alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della
sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si
applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere
o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta,
si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono
essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti non pu essere pronunziato
se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla
persona incapace d'intendere o di volere o per la qualit del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui l'atto o il contratto stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591,
775,1195; att. 130).
Art. 429 Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione
Quando cessa la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei
parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore
dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico
ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la
causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia
venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Art. 430 Pubblicit
Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di
revoca
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione
produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della
sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca
esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca
dell'interdizione
L'autorit giudiziaria che pur riconoscendo fondata
l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia
riacquistato la piena capacit, pu revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma
dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione,
compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca esclusa con
sentenza passata in giudicato.
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti,
nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi,
e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e
quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto agli alimenti
passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinit, e i figli
nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo
con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) tenuto, con precedenza su
ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti
di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione
rimuneratoria (770. 785).
Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in
istato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno
di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non
devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando
(660, 1881), avuto per riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non tenuto oltre il valore della donazione
tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella
misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e
l'istruzione se si tratta di minore.
Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le
condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorit
giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le
circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata
o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli
obbligati di grado anteriore in condizione di poterli somministrare,
l'autorit giudiziaria non pu liberare l'obbligato di grado posteriore se non
quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli
alimenti.
Art. 441 Concorso di obbligati
Se pi persone sono obbligate nello stesso grado alla
prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa,
ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla
prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa posta in tutto o in parte a carico delle persone
chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla
distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede
l'autorit giudiziaria secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o pi persone hanno diritto agli alimenti nei
confronti di un medesimo obbligato, e questi non in grado di provvedere ai
bisogni di ciascuna di esse, l'autorit giudiziaria d i provvedimenti
opportuni, tenendo conto della prossimit della parentela e dei rispettivi
bisogni, e anche della possibilit che taluno degli aventi diritto abbia di
conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di
adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in
periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui
che vi ha diritto.
L'autorit giudiziaria pu per, secondo le circostanze,
determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessit, l'autorit giudiziaria pu
altres porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno
solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalit
stabilite non pu essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne
abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda
giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato (1219),
quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale
(2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finch non sono determinati definitivamente il modo e la
misura degli alimenti, il pretore o presi dente del tribunale pu, sentita
l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di
concorso di pi obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il
regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilit di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non pu essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti non pu opporre all'altra parte
la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte
dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza
(50, 63).
TITOLO XIV
DEGLI ATTI DELLO
STATO CIVILE
Art. 449 Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune
in conformit delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato
civile.
Art. 450 Pubblicit dei registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli
estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla
legge prescritte.
Essi devono altres compiere negli atti affidati alla
loro custodia le indagini domandate dai privati.
Art. 451 Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela
di falso (2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ci che l'ufficiale pubblico attesta
essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova
contraria (2697).
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di
registri
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti
o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la
registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte pu essere data
con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di
alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non
ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453 Annotazioni
Nessuna annotazione pu essere fatta sopra un atto gi
iscritto nei registri se non disposta per legge ovvero non e ordinata
dall'autorit giudiziaria.
Art. 454 Rettificazioni
La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza
di sentenza del tribunale passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la
quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto
esistente nei registri o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto
smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri.
Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione
La sentenza di rettificazione non pu essere opposta a
quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono
parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della
successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredit
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte (Cod. Civ.
4, 58 e seguenti), nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 43,
45).
Art. 457 Delazione dell'eredit
L'eredit si devolve per legge (Cod. Civ. 565 e seguenti)
o per testamento (Cod. Civ. 587 e seguenti; Cost. 42 4 comma).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando
manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i
diritti che la legge riserva ai legittimari (Cod. Civ. 536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Persons/Marella-1997/marella.htm>
E' nulla (Cod. Civ. 1418) ogni convenzione con cui taluno
dispone della propria successione (Cod. Civ. 679, 1412, 1920, 2122 4 comma).
E del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
(Cod. Civ. 557 2 comma, 2823).
Art. 459 Acquisto dell'eredit
L'eredit si acquista con l'accettazione (Cod. Civ. 470 e
seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si
aperta la successione (Cod. Civ. 456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredit pu esercitare le azioni
possessorie (Cod. Civ.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza
bisogno di materiale apprensione (Cod. Civ.1146).
Egli inoltre pu compiere atti conservativi (Cod. Proc.
Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (Cod. Civ. 486), e pu
farsi autorizzare dall'autorit giudiziaria a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747,
748).
Non pu il chiamato compiere gli atti indicati nei commi
precedenti, quando si provveduto alla nomina di un curatore dell'eredit a
norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredit (Cod. Civ.519 e
seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente
sono a carico dell'eredit.
CAPO II
Della capacit di
succedere
Art. 462 Capacit delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o
concepiti al tempo dell'apertura della successione (Cod. Civ. 1, 594 e
seguenti, 600, 784).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo
dell'apertura della successione chi nato entro i trecento giorni dalla morte
della persona della cui successione si tratta (Cod. Civ. 232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una
determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, bench non
ancora concepiti (Cod. Civ. 643, 715, 784).
CAPO III
Dell'indegnit
Art. 463 Casi d'indegnit
E' escluso dalla successione come indegno (Cod. Civ. 466
e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la
persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un
ascendente della medesima (Cod. Civ.801), purch non ricorra alcuna delle cause
che escludono la punibilit a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e
seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un
fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni
sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato
punibile (*) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel
minimo a tre anni, se la denunzia stata dichiarata calunniosa in giudizio
penale (Cod. Pen. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime
imputate dei predetti reati, se la testimonianza stata dichiarata, nei
confronti di lui, falsa in giudizio penale (Cod. Pen. 372);
4) chi ha indotto con dolo (Cod. Civ. 1439) o violenza
(Cod. Civ. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare
o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal
quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto
scientemente uso (**).
(*) Si omette il riferimento alla pena di morte,
soppressa sia per i delitti previsti dal codice penale (art.1, pt. I, d. lgs.
lgt. 10 agosto 1944, n. 224), sia per i delitti previsti dalle leggi speciali
diverse da quelle militari di guerra (art.1, pt. I, d. lgs. 22 gennaio 1948,
n.21)
(**) L'art. 609 del codice penale dispone che la condanna
per determinati reati a sfondo sessuale comporta "l'esclusione della
successione della persona offesa".
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno obbligato a restituire i frutti (Cod. Civ.
820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (Cod. Civ.535,
1148).
Art. 465 Indegnit del genitore
Colui che escluso per indegnit dalla successione (Cod.
Civ.463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i
diritti di usufrutto (Cod. Civ. 324) o di amministrazione (Cod. Civ. 320 e
seguenti) che la legge accorda ai genitori .
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi incorso nell'indegnit (Cod. Civ. 463) ammesso a
succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha
espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (Cod. Civ. 587,
2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e
stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa
dell'indegnit, ammesso a succedere nei limiti della disposizione
testamentaria (Cod. Civ. 1444).
CAPO IV
Della
rappresentazione
Art. 467 Nozione (*)
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi
o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (Cod. Civ. 564 3 comma,
740), in tutti i casi in cui questi non pu (Cod. Civ. 4, 463) o non vuole
(Cod. Civ. 459, 519) accettare l'eredit o il legato (Cod. Civ. 522, 523, 649).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria
(Cod. Civ. 674 e seguenti) quando il testatore non ha provveduto per il caso in
cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredit o il legato, e sempre
che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura
personale.
(*) Articolo cos modificato dalla riforma del diritto di
famiglia l. 19 maggio 1975, n.151,
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod.
Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod.
Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod.
Civ. 291 e seguenti), nonch dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ. 250
e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore
dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per
rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti)
all'eredit della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci
(Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa
(Cod. Civ. 740).
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione.
Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o
disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicit di
stirpe (Cod. Civ. 564 3 comma).
Quando vi rappresentazione la divisione si fa per
stirpi (Cod. Civ 726 2 comma).
Se uno stipite ha prodotto pi rami, la suddivisione
avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo
ramo.
CAPO V
Dell'accettazione
dell'eredit
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione
col beneficio d'inventario
L'eredit pu essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685)
puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 484 e seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario pu farsi
nonostante qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).
Art. 471 Eredit devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredit devolute ai minori
(Cod. Civ. 2, 320) e agli interdetti (Cod. Civ. 414), se non col beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472 Eredit devolute a minori emancipati o a
inabilitati
I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli
inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l'eredit, se non
col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell'art.
394.
Art. 473 Eredit devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredit devolute alle persone
giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non pu farsi che col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione
governativa (*).
Questo articolo non si applica alle societ (Cod. Civ.
2247).
(*) L'art. 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le
disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche,
associazioni e fondazioni.
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione pu essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico
(Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato
all'eredit ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede
(Cod. Civ. 2685).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione
(Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2 comma).
Parimenti nulla la dichiarazione di accettazione
parziale di eredit (Cod. Civ. 1326 5 comma).
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione tacita quando il chiamato all'eredit
compie un atto che presuppone necessariamente la sua volont di accettare e che
non avrebbe il diritto di fare se non nella qualit di erede (Cod. Civ. 477,
478, 527, 2648 3 comma).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di
successione
La donazione, la vendita (Cod. Civ. 1542) o la cessione,
che il chiamato all'eredit faccia dei suoi diritti di successione a un
estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell'eredit.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta
verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa
accettazione (Cod. Civ. 467, 519 2 comma).
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredit muore senza averla accettata,
il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare,
colui che accetta l'eredit acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi
ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).
La rinunzia all'eredit propria del trasmittente include
rinunzia all'eredit che al medesimo devoluta (Cod. Civ. 468 2 comma).
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredit si prescrive in dieci
anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della
successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d'istituzione condizionale (Cod. Civ.
633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353,
1359).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi
stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro
acquisto ereditario e venuto meno.
(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3 comma in
cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale
riconosciuto prima dell'entrata in vigore della legge deve far valere le
proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse pu chiedere che l'autorit
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato
dichiari se accetta o rinunzia all'eredit. Trascorso questo termine senza che
abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (Cod. Civ. 2964) di
accettare (Cod. Civ.488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredit si pu impugnare quando e
effetto di violenza o di dolo (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui
cessata la violenza o stato scoperto il dolo (Cod. Civ. 1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredit non si pu impugnare se
viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si
aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (Cod. Civ. 662 e seguente)
non tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso
oltre il valore dell'eredit, o con pregiudizio della porzione legittima che
gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a
soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in
altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gi soddisfatti per intero,
contro di loro data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredit incombe
all'erede (Cod. Civ. 2697).
SEZIONE II
Del beneficio
d'inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 490
e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350)
da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si
aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve
essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri
immobiliari del luogo in cui si aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459,
507 2 comma, 509 2 comma, 2648).
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita
dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario fatto prima della dichiarazione, nel
registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario fatto dopo la dichiarazione,
l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far
inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso stato compiuto.
(*) Parole cos sostituite dall'art.143, d. lgs 19
febbraio 1998, n.51.
Art. 485 Chiamato all'eredit che nel possesso di
beni
Il chiamato all'eredit, quando a qualsiasi titolo e nel
possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno
dell'apertura della successione (Cod. Civ. 456) o della notizia della devoluta
eredit. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di
completarlo, pu ottenere dal tribunale (*) del luogo in cui si e aperta la
successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre
mesi (Cod. Proc. Civ. 749).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
compiuto, il chiamato all'eredit considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di
quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per
deliberare se accetta (Cod. Civ. 470 e seguenti) o rinunzia (Cod. Civ. 519 e
seguenti) all'eredit. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato,
considerato erede puro e semplice (Cod. Civ. 476) .
(*) Parola cos sostituita dall'art. 144, d. lgs 19
febbraio 1998, n. 51
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per
fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri
indicati nell'art. 460, pu stare in giudizio come convenuto per
rappresentare l'eredit.
Se non compare, l'autorit giudiziaria nomina un curatore
all'eredit affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredit che non nel possesso
di beni
Il chiamato all'eredit, che non nel possesso di beni
ereditari, pu fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario,
fino a che il diritto di accettare non prescritto (Cod. Civ. 480).
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere
l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga
accordata dall'autorit giudiziaria a norma dell'art. 485; in
mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da
dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il
diritto di accettare l'eredit.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato
dall'autorit giudiziaria
Il chiamato all'eredit che non nel possesso di beni
ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481,
deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la
dichiarazione e non l'inventario, considerato erede puro e semplice.
L'autorit giudiziaria pu accordare una dilazione (Cod.
Proc. Civ. 749 4 comma).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414
e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 471,
472), se non al compimento di un anno dalla maggiore et o dal cessare dello
stato d'interdizione o d'inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener
distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (Cod. Civ. 2830, 2941,
n. 5, L. fall. 12 1 comma).
Conseguentemente:
l) l'erede conserva verso l'eredit tutti i diritti e
tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono
estinti per effetto della morte (Cod. Civ. 448);
2) l'erede non tenuto al pagamento dei debiti ereditari
e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (Cod. Civ.564, 1203);
3) i creditori dell'eredit e i legatari hanno preferenza
sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi per non sono
dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del
capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che
l'erede decada dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505) o vi
rinunzi.
Art. 491 Responsabilit dell'erede
nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde
dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave (Cod. Civ. 496,
531).
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono,
l'erede deve dare idonea garanzia (Cod. Civ. 1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il
valore dei beni mobili (Cod. Civ. 812) compresi nell'inventario, per i frutti
(Cod. Civ. 820) degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al
pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza
autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario (Cod. Civ. 494,
505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o
ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige relativamente a
questi beni senza l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedelt nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade (Cod. Civ. 493, 505,
509, 564) l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni
appartenenti all'eredit (Cod. Civ. 762), o che ha denunziato in mala fede,
nell'inventario stesso, passivit non esistenti (Cod. Civ. 527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art.
484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o
legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere
la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e
i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorit (Cod.
Civ. 2741, 2830).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti
insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorch di
cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del
valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno
dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod.
Civ. 2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua
amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un
termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod.
Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non pu essere costretto al pagamento con i
propri beni, se non quando stato costituito in mora (Cod. Civ. 1219) a
presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non pu essere costretto
al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui
debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredit in caso di
opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non pu
eseguire pagamenti (Cod. Civ. 502), ma deve provvedere alla liquidazione (Cod.
Civ. 503) dell'eredit nell'interesse di tutti i creditori e legatari (Cod.
Civ. 499 e seguenti).
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione
(Cod. Civ. 456), invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un
termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni
di credito.
L'invito spedito per raccomandata ai creditori e ai
legatari dei quali noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia (att. civ. 52 3 comma).
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le
dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a
liquidare le attivit ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni
necessarie (Cod. proc. civ. 747- 748). Se l'alienazione ha per oggetto beni
sottoposti a privilegio (Cod. Civ. 2745 e seguenti) o a ipoteca (Cod. Civ.
2808), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere
cancellate (Cod. Civ. 2882) sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel
modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati
nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo
stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti
di prelazione (Cod. Civ. 2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra
i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario ripartito in
proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere
nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (Cod. Civ. 649),
sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie
preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorit giudiziaria, su istanza di alcuno dei
creditori o legatari, pu assegnare un termine all'erede per liquidare le
attivit ereditarie e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501
Reclami
Compiuto lo stato di graduazione (Cod. Civ. 499 2 comma),
il notaio ne d avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui noto
il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello
stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami
(Cod. Proc. Civ. 778) i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo
stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (Cod. Civ.
501) o passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformit dello
stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede (Cod. Proc.
Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il
pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (Cod. Civ.
1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno
azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento
dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa
azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto
definitivo o passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami,
salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 495).
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di
legatari, l'erede pu valersi della procedura di liquidazione prevista dagli
articoli precedenti (att. Cod. Civ. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non
impedisce all'erede di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di pi eredi
Se vi sono pi eredi con beneficio d'inventario (Cod.
Civ. 510), ciascuno pu promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri
coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei
crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione
dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme
stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo
stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal
beneficio d'inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che,
nel caso previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori
di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia
definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli stato
prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di
pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2
comma) .
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario pu
essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ.
509).
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma
dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza
dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte
di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari
deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art.
499.
I crediti a termine diventano esigibili (Cod. Civ. 1186).
Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito di garanzia
reale (Cod. Civ. 2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda
necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa idonea ad
assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori
previsto dal terzo comma dell'art. 498 e sospeso il
decorso degl'interessi dei crediti chirografari (Cod. Civ. 1282). I creditori
tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli
interessi sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine
stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498), se non ha
provveduto ad alcun atto di liquidazione, pu rilasciare tutti i beni ereditari
a favore dei creditori e dei legatari (Cod. Civ. 1977 e seguenti).
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art.
498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali noto il domicilio o la
residenza (Cod. Civ. 43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel
registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla
trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e
trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si
trovano gli immobili ereditari (Cod. Civ. 2643) e presso gli uffici dove sono
registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
Dal momento in cui trascritta la dichiarazione di
rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2649).
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato
secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilit per i debiti ereditari (Cod. Civ. 1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*)
del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori
o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perch provveda alla
liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ.
1387).
Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53).
Le attivit che residuano, pagate le spese della curatela
e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione
(Cod. Civ.499 2 comma), spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma
dell'art. 502.
(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19 febbraio
1998, n.51.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei
creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare
le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o legatari la
fa valere (Cod. Civ. 505 4 comma), il tribunale (*) del luogo dell'aperta
successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, pu nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le
norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la
decadenza dal beneficio non pu pi essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli
uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili
ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed tenuto a
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo
trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori
e ai legatari (Cod. Civ. 2644).
(*) Parola cos sostituita dall'art.144, d. lgs 19
febbraio 1998, n.51.
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei
chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno
dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario compiuto da un
chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ.
752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione
con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredit.
CAPO VI
Della separazione dei
beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei
legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o
legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari
che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione
anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non
separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la
separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei
creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della
parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i
creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non
separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione;
ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si
aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a
ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente
ai creditori e ai legatari non separatisti (att. 54).
Quando la separazione esercitata da creditori e
legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti
di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e
seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede pu impedire o far cessare la separazione pagando
i creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il
cui diritto sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure
contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla
separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro
il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si
esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo
dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e
d le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili gi alienati dall'erede, il diritto
alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci
d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del
credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei
modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome
del defunto e quello dell'erede, se conosciuto, e dichiarando che
l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale
iscrizione non necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite
in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili
le norme sulle ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII
Della rinunzia
all'eredit
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredit deve farsi con dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si
aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52,
53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro
ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finch, a
cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma
precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o
solo per parte (475).
Art. 521 Retroattivit della rinunzia
Chi rinunzia all'eredit considerato come se non vi
fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante pu tuttavia ritenere la donazione o
domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione
disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che
rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo
comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredit si
devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha
disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di
rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a
norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a
norma dell'art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei
creditori
Se taluno rinunzia, bench senza frode, a un'eredit con
danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare
l'eredit in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui
beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni
dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredit non e
prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono
sempre accettarla, se non gi stata acquistata da altro dei chiamati, senza
pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredit.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredit si pu impugnare solo se
l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui
cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredit, che hanno sottratto o nascosto
beni spettanti all'eredit stessa, decadono dalla facolt di rinunziarvi e si
considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
CAPO VIII
Dell'eredit giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredit e non e nel
possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui
si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredit.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del
cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredit,
a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte
contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o
presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova
nell'eredit o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da
ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore pu provvedere al pagamento dei debiti
ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ.
783).
Se per alcuno dei creditori o dei legatari fa
opposizione, il curatore non pu procedere ad alcun pagamento, ma deve
provvedere alla liquidazione dell'eredit secondo le norme degli artt. 498 e
seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei
conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo
titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti
da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore
dell'eredit giacente, esclusa la limitazione della responsabilit per colpa
(491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione
dell'eredit
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredit
stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede pu (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della
qualit ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a
titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione
dei beni medesimi.
L'azione imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede pu agire anche contro gli aventi causa da chi
possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni
a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere
contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai
beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a
titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati
trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o
del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede
apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche
al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei
frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in
buona fede una cosa dell'eredit, solo obbligato a restituire all'erede il
prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo ancora
dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il
possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona
fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati
ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457,
549) una quota di eredit o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i
figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli
adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o
naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge
riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e
naturali
Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il
genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi
riservata la met del patrimonio.
Se i figli sono pi, loro riservata la quota dei due
terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni
immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze
personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi n naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di questi riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralit di ascendenti, la riserva
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) riservata la met del
patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso
di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati,
sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
(144), e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet del defunto o
comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non
sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed
eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio,
legittimo o naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo riservato un terzo del
patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono pi di uno, ad
essi complessivamente riservata la met del patrimonio e al coniuge spetta un
quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e
naturali, effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia n figli legittimi n figli
naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo
riservata la met del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralit di ascendenti, la quota di riserva
ad essi attribuita ai sensi del precedente comma ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma
dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato.
Il coniuge cui stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al
momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del
coniuge deceduto. L'assegno commisurato alle sostanze ereditarie e alla
qualit e al numero degli eredi legittimi, e non comunque di entit superiore
a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si
applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i
coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei
legittimari
Il testatore non pu imporre pesi o condizioni sulla
quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel
titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una
rendita vitalizia (1872) il cui reddito eccede quello della porzione
disponibile (556), i legittimari (536), ai quali stata assegnata la nuda
propriet della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire
tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda propriet della porzione
disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualit di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il
testatore ha disposto della nuda propriet di una parte eccedente la
disponibile.
Se i legittimari sono pi, occorre l'accordo di tutti
perch la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto,
della rendita o della nuda propriet stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario lasciato un legato in sostituzione
della legittima, egli pu rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la
legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto
di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a
quello della legittima, e non acquista la qualit di erede (588). Questa disposizione
non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario
la facolt di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla
porzione indisponibile. Se per il valore del legato eccede quello della legittima
spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredit (519 e
seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), pu sulla disponibile
ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non
vi stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la
legittima spettante agli eredi necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni,
fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione
se il legittimario accettasse l'eredit, e si riducono le donazioni e i legati
fatti a quest'ultimo.
SEZIONE II
Della reintegrazione
della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi
legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o
in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono
proporzionalmente nei limiti in cui necessario per integrare la quota
riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali per devono imputare a
questa, ai sensi dell'art. 564, quantohanno ricevuto dal defunto in
virt di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui
il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei
limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota
della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino
alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il
valore dei beni di cui stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto
poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto
al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente
i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore
determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse cos
formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti,
737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni
lesive della porzione di legittima non pu essere domandata che dai legittimari
e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finch vive
il donante n con dichiarazione espressa, n prestando il loro assenso alla
donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la
riduzione, n approfittarne. Non possono chiederla n approfittarne nemmeno i
creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha
accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene
proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione
deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce,
se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota
riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e
risalendo via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione
d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre
un immobile (812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte
occorrente per integrare la quota riservata, se ci pu avvenire comodamente
(720).
Se la separazione non pu farsi comodamente e il
legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto
della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredit,
salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se
l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario pu ritenere
tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che legittimario pu
ritenere tutto l'immobile, purch il valore di esso non superi l'importo della
porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione
sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario pu
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione
si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della
domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata perita per causa imputabile al
donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non pu
essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario in tutto o in parte
insolvente (2652), il valore della donazione che non si pu recuperare dal
donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le
ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il
donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali stata pronunziata la
riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del donatario, pu chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la
restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i
terzi acquirenti pu anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili,
oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e
seguenti).
Il terzo acquirente pu liberarsi dall'obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di
riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredit col
beneficio d'inventario (484 e seguenti) non pu chiedere la riduzione delle
donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a
persone chiamate come coeredi, ancorch abbiano rinunziato all'eredit. Questa
disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario
e che ne decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di
donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla
sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia
stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e
seguenti) deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa
dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari
anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II
del titolo IV di questo libro, esente da collazione, pure esente da
imputazione.
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI
LEGITTIME
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredit si devolve al
coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole
stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione dei
parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi
e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e
seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei
parenti dell'adottante (300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, n fratelli o
sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la
madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne
fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una met
gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della
linea materna.
Se per gli ascendenti non sono di eguale grado,
l'eredit devoluta al pi vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, n genitori, ne
altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono per la
met della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con
fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono
fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del
medesimo per capi, purch in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori
o uno di essi, sia minore della met.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di
essi consegue la met della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della met in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463,
521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi
si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, laquota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, n
altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si
apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di
linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto
grado (77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali
si applicano quando la filiazione stata riconosciuta o giudizialmente
dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto disposto dall'art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale
all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore che non pu o non vuole accettare l'eredit, se
l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, n altri parenti legittimi entro il terzo grado
(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969,
n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole n
coniuge, la sua eredit devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto
o del quale stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i
genitori, l'eredit spetta per met a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e
seguenti), l'altro escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne
genitori, sopravvive il coniuge, l'eredit si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita devoluta per due terzi
al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento,
all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un
assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredit alla
quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro
richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni
ereditari.
CAPO II
Della successione del
coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla met
dell'eredit, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli
altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti
legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredit se egli
concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali
(459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte
residua devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il
diritto a un quarto della eredit.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti,
di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredit.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio stato dichiarato nullo dopo la
morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota
attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altres la
disposizione del secondo comma dell'art. 540.
Egli per escluso dalla successione, quando la persona
della cui eredit si tratta legata da valido matrimonio al momento della
morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'art. 548.
CAPO III
Della successione
dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredit
devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di
accettazione e non pu farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
Il testamento un atto revocabile (679 e seguenti) con
il quale taluno dispone, per il tempo in cui avr cessato di vivere, di tutte
le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la
legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355,
424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del
testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere
patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo
particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale
(633, 637, 647) e attribuiscono la qualit di erede (1141, 1399), se
comprendono l'universalit o una quota dei beni del testatore. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualit di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di
beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta
che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si pu fare testamento da due o pi persone nel
medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di
disposizioni testamentarie nulle
La nullit della disposizione testamentaria (att. 137),
da qualunque causa dipenda, non pu essere fatta valere da chi, conoscendo la
causa della nullit, ha, dopo la morte del testatore, confermato la
disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (1444).
CAPO II
Della capacit di
disporre per testamento
Art. 591 Casi d'incapacit
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno compiuto la maggiore et;
2) gli interdetti per infermit di mente (414);
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere
stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di
volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacit preveduti dal presente articolo il
testamento pu essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata data esecuzione
alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).
CAPO III
Della capacit di
ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali,
quando la filiazione stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non
possono ricevere per testamento pi di quanto avrebbero ricevuto se la
successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione
risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere
pi di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero
conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in
proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui
all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabilitidall'art.
580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei
figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono
rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacit del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona
sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e
prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del
conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo
l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento
fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono per valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che ascendente, discendente, fratello, sorella o
coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacit del notaio, dei testimoni e
dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro
ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei
testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacit di chi ha scritto o ricevuto il
testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha
scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso
testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore
del notaio a cui il testamento segreto stato consegnato in plico non
sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone
incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i
discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati
congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma stato dichiarato illegittimo (Corte
Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non
hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento eseguibile
(620 e seguenti, 640) non fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non costituito possono essere
promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).
CAPO IV
Della forma dei
testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti
ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento
olografo e il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero,
datato e sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle
disposizioni. Se anche non fatta indicando nome e cognome, tuttavia valida
quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e
anno. La prova della non verit della data ammessa soltanto quando si tratta
di giudicare della capacit del testatore (591), della priorit di data tra pi
testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento (651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico ricevuto dal notaio in presenza
di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al
notaio la sua volont, la quale ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di
ciascuna di tali formalit fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del
ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non pu sottoscrivere, o pu farlo
solo con grave difficolt, deve dichiararne la causa, e il notaio deve
menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si
osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di
queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono
intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto pu essere scritto dal testatore o
da un terzo. Se scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla
fine delle disposizioni; se scritto in tutto o in parte da altri, o se
scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche
in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non
ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie
disposizioni, deve altres dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di
averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di
ci si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non pu leggere non pu fare testamento
segreto.
Art. 605 Formalit del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che
serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento
non si possa aprire n estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna
(685) personalmente al notaio la carta cos sigillata, o la fa sigillare nel
modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in
questa carta contenuto il suo testamento. Il testatore, se muto o
sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve
pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo stato
scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore scritto o involto il
testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui
debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il
fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta
dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalit.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio.
Se il testatore non pu, per qualunque impedimento,
sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che stabilito circa il testamento
per atto pubblico. Tutto ci deve essere fatto di seguito e senza passare ad
altri atti.
Art. 606 Nullit del testamento per difetto di forma
Il testamento nullo (1418 e seguenti) quando manca
l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca
la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del
testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per
atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento pu essere
annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di
annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui stata
data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 607 Validit del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo
proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i
requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto il testamento olografo che stato
depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del
notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione;
il verbale sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il
testatore non pu sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento depositato in un pubblico
archivio, il verbale redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in
margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
SEZIONE II
Dei testamenti
speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamit pubbliche o
infortuni
Quando il testatore non pu valersi delle forme ordinarie
(601 e seguenti), perch si trova in luogo dove domina una malattia reputata
contagiosa, o per causa di pubblica calamita o d'infortunio, il testamento
valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal
sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due
testimoni di et non inferiore a sedici anni.
Il testamento redatto e sottoscritto da chi lo riceve;
sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo
precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che
ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve
essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui
stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento pu essere
ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante pu essere ricevuto da colui
che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente redatto
in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto
dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il
testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo
che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento conservato tra i documenti di bordo (Cod.
Nav. 169 e seguenti), ed annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale
nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia
un'autorit consolare, il comandante tenuto a consegnare all'autorit
medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta
sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del
testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere
consegnati all'autorit marittima locale insieme con la copia della predetta
annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa
cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L'autorit marittima o consolare locale deve redigere
verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti
ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile,
secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina
militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito
di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio
notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella
forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi
dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove possibile fare testamento nelle
forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il
viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento ricevuto dal comandante, in presenza di
uno o, quando possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorit marittime a norma degli
artt. 613 e 614 spettano alle autorit aeronautiche.
Il testamento annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav.
772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito
delle forze armate dello Stato pu essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due
testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha
ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al pi presto trasmesso al
quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza
del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente
possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi
mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni
belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o
di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le
comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il
ritorno del testatore in un luogo dove possibile far testamento nelle forme
ordinarie.
Art. 619 Nullit
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418
e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del
testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del
testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del
secondo comma dell'art. 606 (590).
SEZIONE III
Della pubblicazione
dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del
testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse pu chiedere, con
ricorso al pretore del mandamento in cui si aperta la successione (456), che
sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale
nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa
menzione della sua apertura, se stato presentato chiuso con sigillo. Il
verbale sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e
dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto
di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli
atti di ultima volont dell'assente o della sentenza che dichiara la morte
presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione eseguita dal notaio depositario
(685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione (att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125)
di chiunque vi ha interesse, il pretore pu disporre che periodi o frasi di
carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie
che fossero richieste, salvo che l'autorit giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal
notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede
di avervi interesse pu chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui
si aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la
pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della
pretura, nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), copia in
carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento
pubblico (att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena
gli nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o
segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi
e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).
CAPO V
Dell'istituzione di
erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria pu essere impugnata da
chiunque vi abbia interesse quando l'effetto di errore, di violenza o di dolo
(1427 e seguenti).
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto,
causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo
risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui si avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del
legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario stata
erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del
testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore
voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma
oggetto della disposizione stata erroneamente indicata o descritta, ma
certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione
testamentaria, quando risulta dal testamento ed il solo che ha determinato il
testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non ammessa azione in giudizio per accertare che le
disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realt riguardano altra persona, anche se espressioni del
testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona
interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha
spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla
persona voluta dal testatore, non pu agire per la ripetizione, salvo che sia
un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al
caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta
persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che
sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora
siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a
tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o
del legatario, e si applica l'art. 648.
Il testatore pu designare una persona che curi
l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a
richiedere l'adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili,
espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a
cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in
cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono
devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la
persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto
non pu o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si
fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del
legatario, ovvero la determinazione della quota di eredit (590).
Tuttavia valida la disposizione a titolo particolare
(588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra pi
persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone
da lui determinate, ed pure valida la disposizione a titolo particolare a
favore di uno tra pi enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate
pi persone in modo alternativo e non stabilito chi deve fare la scelta,
questa si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non pu o non vuole fare la
scelta, questa fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in
cui si aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune
informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio
dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantit del legato
(590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per
i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la
quantit.
SEZIONE II
Delle disposizioni
condizionali, a termine e modali
Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588)
possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att. 139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non
apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto stabilito dall'art.
626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocit
E' nulla la disposizione a titolo universale o
particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta
avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o
le ulteriori (634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di
uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione
periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non pu
goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo
universale (588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o
cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che
l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo
indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva,
salvo che dal testamento risulti una contraria volont del testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria sottoposta a
condizione risolutiva, l'autorit giudiziaria, qualora ne ravvisi
l'opportunit, pu imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di
prestare idonea garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredit o il
legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a
condizione sospensiva o a termine
Se a taluno lasciato un legato sotto condizione
sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato pu essere costretto (Cod. Proc.
Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo che il testatore
abbia diversamente disposto.
La garanzia pu essere imposta anche al legatario quando
il legato a termine finale.
Art. 641 Amministrazione in caso di condizione
sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione
sospensiva, finch questa condizione non si verifica o non certo che non si
pu pi verificare, dato all'eredit un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il
legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due
articoli precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore
stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi,
quando tra essi e l'erede condizionale vi il diritto di accrescimento (674 e
seguenti).
Se non prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a
favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione
spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l'autorit giudiziaria, quando concorrono
giusti motivi, pu provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano
anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una
determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del
nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando
l'amministratore dell'eredit una persona diversa.
Se chiamato un concepito (462), l'amministrazione
spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facolt degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono
comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredit giacente (528 e
seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza
termine
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al
legato sospensiva potestativa e non indicato il termine per l'adempimento,
gli interessati possono adire l'autorit giudiziaria perch fissi questo
termine (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 646 Retroattivit della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo
(1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non
tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si
verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni
(2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato pu
essere apposto un onere (629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorit
giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunit, pu imporre all'erede o al
legatario gravato dall'onere una cauzione (1179).
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende
tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo
determinante.
Art. 648 Adempimento dell'onere
Per l'adempimento dell'onere pu agire qualsiasi
interessato (Cod. Proc. Civ. 99).
Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorit giudiziaria
pu pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria (677), se la
risoluzione stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha
costituito il solo motivo determinante della disposizione (2652).
SEZIONE III
Dei legati
Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione,
salva la facolt di rinunziare.
Quando oggetto del legato e la propriet di una cosa
determinata o altro diritto appartenente al testatore, la propriet o il
diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del
testatore (2648).
Il legatario per deve domandare all'onerato il possesso
della cosa legata, anche quando ne stato espressamente dispensato dal
testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse pu chiedere che l'autorit
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario
dichiari se intende esercitare la facolt di rinunziare. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il
diritto di rinunziare (481).
Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo nullo,
salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti
che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In
questo ultimo caso l'onerato obbligato (1137) ad acquistare la propriet
della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario (1478), ma in sua facolt
di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se per la cosa legata, pur appartenendo ad altri al
tempo del testamento, si trova in propriet del testatore al momento della sua
morte, il legato valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o
un diritto sulla medesima, il legato valido solo relativamente a questa parte
o a questo diritto salvo che risulti la volont del testatore di legare la cosa
per intero, in conformit dell'articolo precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere,
anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del
testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare,
o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il
legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al
tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo
della sua morte, ma non nella quantit determinata, il legato ha effetto per la
quantit che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto
soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia
effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si
trovano, in tutto o in parte, perch erano state rimosse temporaneamente dal
luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il
testamento era gi di propriet del legatario nullo, se la cosa si trova in
propriet di lui anche al tempo dell'apertura della successione (456).
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si
trova in propriet del testatore, il legato valido ed altres valido se in
questo tempo la cosa si trova in propriet dell'onerato o di un terzo, e dal
testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha
acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui
legata, il legato senza effetto in conformit dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata
stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo,
il legato senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il
legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze
indicate dall'art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un
debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al
tempo della morte del testatore.
L'erede soltanto tenuto a consegnare al legatario i
titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735),
fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il
legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto,
comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi a carico di tutta
l'eredit si considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore pu porre la prestazione del legato a carico
degli eredi ovvero a carico di uno o pi legatari. Quando il testatore non ha
disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in
proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non
ha diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato stato
particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo tenuto a soddisfarlo
(483, 1315).
Se stata legata una cosa propria di un coerede, i
coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni
ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una
contraria volont del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la
scelta, quando dal testatore non affidata al, egatario o a un terzo, spetta
all'onerato. Questi obbligato a dar cose di qualit non inferiore alla media
(1178); ma se nel patrimonio ereditario vi una sola delle cose appartenenti
al genere indicato, l'onerato non ha facolt n pu essere obbligato a
prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.
Se la scelta lasciata dal testatore al legatario o a un
terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualit; ma se cose del genere
indicato si trovano nell'eredit, il legatario pu scegliere la migliore.
Se il terzo non pu o non vuole fare la scelta, questa fatta
a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a
meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facolt di
scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo,
se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la
facolt di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e
seguenti), deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al
tempo della morte del testatore.
Se stato legato un fondo, sono comprese nel legato
anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gi al tempo della
confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso
l'applicabilit del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo legato stato accresciuto con acquisti posteriori,
questi sono dovuti al legatario, purch siano contigui al fondo e costituiscano
con esso una unit economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata gravata da una servit (1027 e
seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una
rendita fondiaria, il peso ne sopportato dal legatario.
Se la cosa legata vincolata per una rendita semplice
(1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredit, o anche di un terzo,
l'erede tenuto al pagamento delle annualit o degli interessi e della somma
principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia
diversamente disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato una cosa fruttifera, appartenente
al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti
al legatario da questo momento (821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651),
ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantit, i frutti o gli
interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui
la prestazione del legato stata promessa, salvo che il testatore abbia
diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se stata legata una somma di danaro o una quantit di
altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine
decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta
la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorch fosse in vita soltanto
al principio di esso. Il legato per non pu esigersi se non dopo scaduto il
termine.
Si pu tuttavia esigere all'inizio del termine il legato
a titolo di alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario tenuto all'adempimento del legato e di
ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata
(7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico
dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilit
della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata interamente
perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte
del testatore, la prestazione divenuta impossibile per causa a lui non
imputabile (1256 e seguenti).
SEZIONE IV
Del diritto di
accrescimento
Art. 674 Accrescimento tra coeredi
Quando pi eredi sono stati istituiti con uno stesso
testamento nell'universalit dei beni (558), senza determinazione di parti o in
parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia
accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.
Se pi eredi sono stati istituiti in una stessa quota,
l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento
risulta una diversa volont del testatore (688).
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467
e seguenti).
Art. 675 Accrescimento tra collegatari
L'accrescimento ha luogo anche tra pi legatari ai quali
stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento
risulti una diversa volont e salvo sempre il diritto di rappresentazione
(467).
Art. 676 Effetti dell'accrescimento
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica
l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il
legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677 Mancanza di accrescimento
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede
mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la porzione del legatario
mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi
che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di
obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di
risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648).
Art. 678 Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a pi persone legato un usufrutto (978) in modo
che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo
anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa
su cui cade l'usufrutto (982).
Se non vi diritto di accrescimento, la porzione del
legatario mancante si consolida con la propriet.
SEZIONE V
Della revocazione
delle disposizioni testamentarie
Art. 679 Revocabilit del testamento
Non si pu in alcun modo rinunziare alla facolt di
revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione
contraria non ha effetto (458).
Art. 680 Revocazione espressa
La revocazione espressa pu farsi soltanto con un.nuovo
testamento (587), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o
in parte, la disposizione anteriore.
Art. 681 Revocazione della revocazione
La revocazione totale o parziale di un testamento pu
essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo
precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore
Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso
i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso
incompatibili.
Art. 683 Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore
conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto perch
l'erede istituito o il legatario premorto al testatore, o incapace (592 e
seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero ha rinunziato all'eredit o al
legato.
Art. 684 Distruzione del testamento olografo
Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o
cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a
meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa
dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di
revocarlo.
Art. 685 Effetti del ritiro del testamento segreto
Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore,
dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (608),
non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria pu
valere come testamento olografo (607).
Art. 686 Alienazione e trasformazione della cosa
legata
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o
di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca
il legato riguardo a ci che stato alienato, anche quando l'alienazione
annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa
ritorna in propriet del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa
legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la
primitiva denominazione (667).
E' ammessa la prova di una diversa volont del testatore.
Art. 687 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588),
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o
discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un
figlio o discendente legittimo del testatore, bench postumo, o legittimato
(280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un
figlio naturale (250 e seguenti).
La revocazione ha luogo anche se il figlio stato
concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale
legittimato, anche se gi stato riconosciuto dal testatore prima del
testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore
abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti
da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e
non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti), la disposizione ha il suo
effetti.
CAPO VI
Delle sostituzioni
SEZIONE I
Della sostituzione
ordinaria
Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria
Il testatore pu sostituire all'erede istituito altra
persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredit
(70, 72, 463, 523).
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi,
si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo
che consti una sua diversa volont.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Possono sostituirsi pi persone a una sola e una sola a
pi .
La sostituzione pu anche essere reciproca tra i coeredi
istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra
le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella
sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti chiamata
un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i
sostituiti.
Art. 690 Obblighi dei sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli
istituiti, a meno che una diversa volont sia stata espressa dal testatore o si
tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).
Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche
ai legati.
SEZIONE II
Della sostituzione
fedecommissaria
Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea
retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio,
il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua
morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o
degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto
medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di
et, se trovasi nelle condizioni di abituale infermit di mente tali da far
presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverr la
pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralit di persone o enti di cui al primo
comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli
stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione priva di effetto nel caso in cui
l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due
anni dal raggiungimento della maggiore et del minore abitualmente infermo di
mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o
rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di
assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione nulla.
Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione
dei beni che formano oggetto della sostituzione, e pu stare in giudizio per
tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli pu altres compiere tutte le
innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le
norme concernenti l'usufruttuario (981 e seguenti).
Art. 694 Alienazione dei beni
L'autorit giudiziaria pu consentire l'alienazione dei
beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilit evidente,
disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Pu anche essere consentita, con
le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia
di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695 Diritti dei creditori personali
dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire
soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696 Devoluzione al sostituito
L'eredit si devolve al sostituito al momento della morte
dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura
dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la
porzione dei beni che spetterebbe loro devoluta ai successori legittimi
dell'incapace.
Art. 697 Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili
anche ai legati.
Art. 698 Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale lasciato a pi persone
successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualit, ha valore soltanto a
favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a
goderne (796).
Art. 699 Premi di nuzialit, opere di assistenza e
simili
E' valida la disposizione testamentaria avente per
oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per
premi di nuzialit o di natalit, sussidi per l'avviamento a una professione o
un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilit, a favore di
persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di
determinate famiglie. Tali annualit possono riscattarsi secondo le norme
dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
CAPO VII
Degli esecutori
testamentari
Art. 700 Facolt di nomina e di sostituzione
Il testatore pu nominare uno o pi esecutori
testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano
accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati pi esecutori testamentari, essi devono
agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un
bene o di un diritto ereditario.
Il testatore pu autorizzare l'esecutore testamentario a
sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701 Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro
che non hanno la piena capacit di obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32).
Anche un erede o un legatario pu essere nominato
esecutore testamentario.
Art. 702 Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o
la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria
della pretura nella cui giurisdizione si aperta la successione (456), e deve
essere annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53).
L'accettazione non pu essere sottoposta a condizione o a
termine.
L'autorit giudiziaria, su istanza di qualsiasi
interessato, pu assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione (Cod.
Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario
L'esecutore testamentario deve curare che siano
esattamente eseguite le disposizioni di ultima volont del defunto.
A tal fine, salvo contraria volont del testatore, egli
deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno
parte.
Il possesso non pu durare pi di un anno dalla
dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorit giudiziaria, per motivi di
evidente necessit, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potr
mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di
famiglia (1176) e pu compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando
necessario alienare beni dell'eredit, ne chiede l'autorizzazione all'autorit
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e
seguenti).
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non
pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredit (519 e seguenti) o
ad accettarla col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le
azioni relative all'eredit devono essere proposte anche nei confronti
dell'esecutore (Cod. Proc. Civ. 102). Questi ha facolt d'intervenire nei
giudizi promossi dall'erede e pu esercitare le azioni relative all'esercizio
del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli (Cod.
Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati all'eredit vi sono minori,
assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti) dei beni dell'eredit in presenza dei chiamati all'eredit
o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore
testamentario
Il testatore pu disporre che l'esecutore testamentario,
quando non un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei
beni all'eredit. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore
testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707 Consegna dei beni all'erede
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che
ne fa richiesta, i beni dell'eredit che non sono necessari all'esercizio del
suo ufficio.
Egli non pu rifiutare tale consegna a causa di
obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volont del testatore, o di
legati condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli gi soddisfatti,
od offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei
legati o degli oneri.
Art. 708 Disaccordo tra pi esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono
d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorit giudiziaria,
sentiti, se occorre, gli eredi (Cod. Proc. Civ. 750).
Art. 709 Conto della gestione
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua
gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del
testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (Cod. Proc. Civ. 263).
Egli tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei
danni verso gli eredi e verso i legatari (703).
Gli esecutori testamentari, quando sono pi, rispondono
solidalmente (1292), per la gestione comune.
Il testatore non pu esonerare l'esecutore testamentario
dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilit della gestione.
Art. 710 Esonero dell'esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l'autorit giudiziaria
pu esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarit
nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneit all'ufficio o per aver
commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorit giudiziaria, prima di provvede re, deve
sentire l'esecutore e pu disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ.
750).
Art. 711 Retribuzione
L'ufficio dell'esecutore testamentario gratuito.
Tuttavia il testatore pu stabilire una retribuzione a carico dell'eredit.
Art. 712 Spese
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per
l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredit.
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 713 Facolt di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e
seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando per tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi
sono minori di et, il testatore pu disporre che la divisione non abbia luogo
prima che sia trascorso un anno dalla maggiore et dell'ultimo nato.
Egli pu anche disporre che la divisione dell'eredit o
di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte
un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorit giudiziaria,
qualora gravi circostanze lo richiedano, pu, su istanza di uno o pi coeredi,
consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore
di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Pu domandarsi la divisione anche quando uno o pi
coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia
verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e
seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi un concepito
(462), la divisione non pu aver luogo prima della nascita del medesimo.
Parimenti la divisione non pu aver luogo durante la pendenza di un giudizio
sulla legittimit (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti)
di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, n pu aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma
dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (600).
L'autorit giudiziaria pu tuttavia autorizzare la
divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se
tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza
determinazione di quote, l'autorit giudiziaria pu attribuire agli altri
coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze,
disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del
giudice
L'autorit giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi,
pu sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la
divisione dell'eredit o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione
possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede pu chiedere la sua parte in natura dei
beni mobili e immobili dell'eredit, salve le disposizioni degli articoli
seguenti (1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti
ereditari
Se i coeredi aventi diritto a pi della met dell'asse
concordano nella necessit della vendita per il pagamento dei debiti e pesi
ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla
vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui
alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita
pu seguire tra i soli condividenti e senza pubblicit, salvo che vi sia
opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredit vi sono immobili non comodamente
divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della
pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non pu
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere
compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei
coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di pi
coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei
coeredi a ci disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod.
Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili,
qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorit
giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della
produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi
speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel
caso in cui nell'eredit vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse
della produzione nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli
immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla
formazione dello stato attivo e passivo dell'eredit e alla determinazione
delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i
condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di
questo titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ci che stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di
cui era debitore verso il defunto e quelle di cui debitore verso i coeredi in
dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750),
o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo
comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa
ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto possibile, si formano con
oggetti della stessa natura e qualit di quelli che non sono stati conferiti in
natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ci che
rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante
porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle
quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722, le
porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una
quantit di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualit, in
proporzione dell'entit di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto possibile, il
frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza
storica, scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si
compensa con un equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante
estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si
pu procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono
essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di
questo, in mancanza di accordo, fatta con decreto dal pretore del luogo
dell'aperta successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni,
esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorit
giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano
anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un
estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di
alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto
di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due
mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa, finch dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di
riscatto sono pi, la quota assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per
formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo
valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore pu disporre che la divisione si effettui
secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario
(706): la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se
l'autorit giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria
alla volont del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore pu dividere i suoi beni tra gli eredi
comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi
tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono
attribuiti conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una
diversa volont del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso
qualcuno dei legittimari (536) o degli eredi istituiti nulla.
Il coerede che stato leso nella quota di riserva pu
esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei
condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
assegnati.
I documenti di una propriet che stata divisa rimangono
a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri
condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
stessi documenti, se la propriet divisa in parti eguali, e quelli comuni
all'intera eredit si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli
interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro
domanda. Se vi contrasto nella scelta, la persona determinata con decreto
dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.
CAPO II
Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti
legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono
conferire ai coeredi tutto ci che hanno ricevuto dal defunto per donazione
direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ci dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei
limiti della quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico
valore fatte al coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge
dell'erede. Donazioni a coniugi
L'erede non tenuto a conferire le donazioni fatte ai
suoi discendenti o al coniuge, ancorch succedendo a costoro ne abbia
conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi
di cui uno discendente del donante, la sola porzione a questo donata
soggetta a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467)
deve conferire ci che stato donato all'ascendente anche nel caso in cui
abbia rinunziato all'eredit di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ci che il defunto ha speso a
favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per
avviarli all'esercizio di un'attivit produttiva o professionale, per
soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore
o per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e
di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per
abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione
artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono
notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del
defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalit previste dal
secondo comma dell'art. 770.
Art. 743 Societ contratta con l'erede
Non dovuta collazione di ci che si conseguito per
effetto di societ contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi
eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non soggetta a collazione la cosa perita per causa non
imputabile al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme
soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si aperta la
successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il
bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di
chi conferisce.
Se l'immobile stato alienato o ipotecato, la collazione
si fa soltanto con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al
valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario
il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al
tempo dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese
straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate
da sua colpa.
Il donatario dal suo canto obbligato per i
deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura pu
ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute
per spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile
alienato
Nel caso in cui l'immobile stato alienato dal
donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono
essere computati a norma dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione,
sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456,
att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si pu far uso senza
consumarle, e il donatario le ha gi consumate, si determina il valore che
avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta
successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il
loro valore al tempo dell'aperta successione stabilito con riguardo allo
stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato,
degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il
cui prezzo corrente stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di
borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo
una minore quantit del danaro che si trova nell'eredit, secondo il valore
legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca
dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole
conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili
ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
CAPO III
Del pagamento dei
debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli
eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti
e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredit sono
gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti),
pu chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si
proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone,
decide l'autorit giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredit nello stato in
cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui
si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale
corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della
rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da
corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita tenuto solo l'erede,
nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i
coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei
debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota
ereditaria (1295, 1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il
coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente pu ripetere dagli altri
coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'art.
752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e
seguenti).
Il coerede conserva la facolt di chiedere il pagamento
del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni
altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un
coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di
debito ipotecario ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei
debiti
Il legatario non tenuto a pagare i debiti ereditari,
salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e
l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha
estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del
creditore contro gli eredi (1203, 2866).
CAPO IV
Degli effetti della
divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede reputato solo e immediato successore in
tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche
per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai
avuto la propriet degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole
molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e
seguenti).
La garanzia non ha luogo, se stata esclusa con clausola
espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria
colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore
del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra
tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in
proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo
dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della
divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi insolvente, la parte per cui
obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto
l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilit di crediti
Non dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un
credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza sopravvenuta soltanto
dopo che stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita
(1864) dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
CAPO V
Dell'annullamento e
della rescissione in materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione pu essere annullata quando l'effetto di
violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni
dal giorno in cui cessata la violenza o in cui il dolo stato scoperto
(1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o pi beni dell'eredit non d luogo a
nullit della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione pu essere rescissa quando taluno dei
coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione ammessa anche nel caso di divisione fatta
dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno
dei coeredi inferiore di oltre un quarto all'entit della quota ad esso
spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla
divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione di rescissione anche ammessa contro ogni altro
atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni
ereditari.
L'azione non ammessa contro la transazione (1965 e
seguenti) con la quale si posto fine alle questioni insorte a causa della
divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorch non fosse al
riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al
coerede
L'azione di rescissione non ammessa contro la vendita
del diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei
coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di
essi (14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi lesione si procede alla stima dei beni
secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facolt del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale promossa l'azione di
rescissione pu troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il
supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli
altri coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di
essa non pi ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se
l'alienazione seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza
cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre
l'impugnazione, se la vendita limitata a oggetti di facile deterioramento o
di valore minimo in rapporto alla quota.
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 769 Definizione
La donazione il contratto (782, 1321 e seguenti) col
quale, per spirito di liberalit, una parte arricchisce l'altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una
obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalit fatta per riconoscenza o
in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805).
Non costituisce donazione la liberalit che si suole fare
in occasione di servizi resi o comunque in conformit agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non pu comprendere che i beni presenti del
donante (1348). Se comprende beni futuri, nulla rispetto a questi (1419 e
seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820).
Qualora oggetto della donazione sia un'universalit di
cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di s, si
considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono
successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volont.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si
estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa
volont.
Art. 773 Donazione a pi donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di pi
donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una
diversa volont.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se
uno dei donatari non pu o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli
altri (676).
CAPO II
Della capacit di
disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 Capacit di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena
capacit di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la
donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio
a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore
emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace
d'intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione stata fatta,
pu essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa
(428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in
cui la donazione stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore
alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, pu
essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che stato promosso il giudizio
d'inabilitazione (427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalit (415) pu
chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone
incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la
persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le
liberalit in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o
dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si
attribuisce ad altri la facolt di designare la persona del donatario o di
determinare l'oggetto della donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona che
un terzo sceglier tra pi persone designate dal donante o appartenenti i
determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate
dal donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una
cosa che un terzo determiner tra pi cose indicate dal donante o entro i
limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi
stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il
conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto
medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi (Art. dichiarato
illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno
all'altro alcuna liberalit, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
CAPO III
Della forma e degli
effetti della donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699),
sotto pena di nullit. Se ha per oggetto cose mobili, essa non valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione,
ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal
notaio.
L'accettazione pu essere fatta nell'atto stesso o con
atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non perfetta se non dal
momento in cui l'atto di accettazione notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione fatta a una persona giuridica, il
donante non pu revocare la sua dichiarazione dopo che gli stata notificata
la domanda diretta a ottenere dall'autorit governativa l'autorizzazione ad
accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che
l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione pu essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni
mobili (812) valida anche se manca l'atto pubblico, purch vi sia stata la
tradizione.
La modicit deve essere valutata anche in rapporto alle
condizioni economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione pu essere fatta anche a favore di chi
soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona
vivente al tempo della donazione bench non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di nascituri,
bench non concepiti, regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione
dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere
obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima
della nascita sono riservati al donatario se la donazione fatta a favore di
un nascituro gi concepito. Se fatta a favore di un non concepito, i frutti
sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro
matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a
favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si
perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finch non
segua il matrimonio (805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la
nullit della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi
di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullit del matrimonio. Il
coniuge di buona fede (128) non tenuto a restituire i frutti percepiti
anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace
per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio
putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha
efficacia, se entro un anno non notificata al donante l'istanza per ottenere
il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati
dall'ultimo comma dell'art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820)
maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione pu essere impugnata per errore sul motivo,
sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed il solo
che ha determinato il donante alla liberalit (1428 e seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando
risulta dall'atto ed il solo che ha determinato il donante alla liberalit
(1345, 1418 e seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'eseguire la donazione, responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si riservata la facolt di disporre
di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni
donati, e muore senza averne disposto, tale facolt non pu essere esercitata
dagli eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilit
Il donante pu stipulare la riversibilit delle cose
donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di
premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione fatta con generica
indicazione della riversibilit, questa riguarda la premorienza, non solo del
donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilit che a beneficio del solo
donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilit
Il patto di riversibilit produce l'effetto di risolvere
tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da
ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote
(2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del
coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione
stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve
pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e
seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Trust/PeneVidari.html>
La donazione pu essere gravata da un onere.
Il donatario tenuto all'adempimento dell'onere entro i
limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere pu agire, oltre il donante,
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta
nell'atto di donazione, pu essere domandata dal donante o dai suoi eredi
(2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto;
rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo
motivo determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non
nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volont (688 e
seguenti).
La nullit delle sostituzioni non importa nullit della
donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e
seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a
vantaggio di un'altra persona o anche di pi persone, ma non successivamente
(698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante tenuto a garanzia verso il donatario, per
l'evizione che questi pu soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei
casi seguenti (168, 180):
l) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale
di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al
donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia
dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entit delle
prestazioni ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilit per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si
estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e
seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di
donazioni nulle
La nullit della donazione da qualunque causa dipenda,
non pu essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che,
conoscendo la causa della nullit, hanno, dopo la morte di lui, confermato la
donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).
CAPO IV
Della revocazione
delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione pu essere revocata per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non pu
essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti
previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si reso
colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave
pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti
dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve
essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi
eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante venuto a conoscenza del
fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si reso responsabile di omicidio
volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la
donazione, il termine per proporre l'azione di un anno (2964) dal giorno in
cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere
figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate
per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del
donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio
naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si
provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del
figlio.
La revocazione pu essere domandata anche se il figlio
donante era gi concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve
essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita
dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza
del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio
naturale.
Il donante non pu proporre o proseguire l'azione dopo la
morte del figlio o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per
sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in
riguardo di un determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilit della rinunzia preventiva
Non valida la rinunzia preventiva alla revocazione
della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza
di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono
ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod.
Proc. Civ. 163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il
valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire
dal giorno della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda
di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e
seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della
diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri
atti di liberalit
Le liberalit, anche se risultano da atti diversi da
quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono
soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per
causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonch a
quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai
legittimari (553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalit
previste dal secondo comma dell'art. 770 e aquelle che a norma
dell'art. 742 non sono soggette a collazione.
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale
Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
SEZIONE I
Dei beni nell'ordine
corporativo
[Art. 811 Disciplina corporativa] (*)
(*) Articolo abrogato a norma dell'art. 3 d. lgs. lgt.
14 settembre 1944, n. 287.
SEZIONE II
Dei beni immobili e
mobili
Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al
suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ci che naturalmente o
artificialmente incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e
sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod.
Civ. 1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le
disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali
che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni
concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (*).
(*) Per ci che concerne le miniere, il Regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443 dispone all'art. 22 che "la miniera e le sue
pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli
immobili" e l'art. 23, 2 comma, dispone che "sono considerati come
mobili imateriali estratti, le provviste, gli arredi".
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno
valore economico (*).
(*) In materia di coltivazione delle risprse
geotermiche a scopo energetico, cfr. legge 9 dicembre 1986, n. 896 e relatiuvo
regolamento di attuazione (d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti
alle disposizioni che li riguardano (Cod. Civ. 507, 534, 609, 819, 1156, 1162,
2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914, 2915; Cod. Nav. 245 e seguenti, 861 e
seguenti) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816 Universalit di mobili
E' considerata universalit di mobili la pluralit di
cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria
(Cod. Civ. 727, 2 comma, 771, 2 comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784,
2914 n. 3).
Le singole cose componenti l'universalit possono formare
oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un'altra cosa (*).
La destinazione pu essere effettuata dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ.
952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).
(*) Per ci che concerne le pertinenze delle miniere,
cfr. art. 23, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la
cosa principale comprendono anche le pertinenze (Cod. Civ. 667, 817, 1477,
2811, 2912), se non diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o
rapporti giuridici (*).
La cessazione della qualit di pertinenza non
opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa
principale (Cod. Civ. 2643; Cod. Nav. 247, 2 comma, 863).
(*) Per ci che concerne i parcheggi, ai sensi
dell'art. 9, 5 comma, legge 214 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai
sensi dell'art. 9 della medesima legge non possono essere ceduti separatamente
dall'unit immobiliare cui sono legati da vincolo pertinenziale.
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento
di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei
terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non
risultano da scrittura avente data certa anteriore (Cod. Civ. 2704), quando la
cosa principale un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici
registri (Cod. Civ. 815, 2863; Cod. Nav. 247, 1 comma, 863).
SEZIONE II
Dei frutti
Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente
dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la
legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finch non avviene la separazione, i frutti formano parte
della cosa. Si pu tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771,
1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa
come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi
dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le
rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo
delle locazioni (1571 e seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa
che li produce (1477, 1775), salvo che la loro propriet sia attribuita ad
altri (181, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso
la propriet si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore,
rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in
ragione della durata del diritto.
CAPO II
Dei beni appartenenti
allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 822 Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio
pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti,
i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav.
28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e
seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all'autorit amministrativa la tutela dei beni che
fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolt sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della propriet (948
e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al
regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma
dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono
soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati
comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i
diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti
ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilit di
alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di
fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni
medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province
e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale
dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilit ne
sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza
della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra .
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli
edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri
beni destinati a pubblico servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968,
riportano quanto segue:
"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce
patrimonio indisponibile dello Stato ed tutelata nell'interesse della
comunit nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della
tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale
libert, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti
specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi,
orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le
regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non
si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Art. 3 - In conformit di quanto previsto dai precedenti
artt. 1 e 2 vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di
uccellagione.
E' altres vietata la cattura di uccelli con mezzi e per
fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente
legge".
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in propriet di alcuno
spettano al patrimonio dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono
e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
dello Stato deve essere dichiarato dall'autorit amministrativa. Dell'atto deve
essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato
nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali
sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle
leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico
servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di
culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme
del presente codice, in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali
che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto
cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla
loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformit delle leggi che li
riguardano.
TITOLO II
DELLA PROPRIETA'
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli
obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Art. 833 Atti d'emulazione
Il proprietario non pu fare atti i quali non abbiano
altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno pu essere privato in tutto o in parte dei beni
di sua propriet, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata,
e contro il pagamento di una giusta indennit (Costit. 42, 43).
Le norme relative all'espropriazione per causa di
pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessit pubbliche,
militari o civili, pu essere disposta la requisizione dei beni mobili o
immobili. Al proprietario dovuta una giusta indennit.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da
leggi speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorit
amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, pu
sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende
commerciali e agricole (Costit. 44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati
prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono
costituiti gli ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi
sono contenute in leggi speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la
produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia,
nonch (le norme dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari
concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la
conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la
produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della
produzione stessa, pu farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte
dell'autorit amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennit
(att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei
beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citt o alle ragioni
dell'arte, della storia o della sanit pubblica.
Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico
Le cose di propriet privata, immobili e mobili, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono
sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
CAPO II
Della propriet
fondiaria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La propriet del suolo si estende al sottosuolo, con
tutto ci che vi si contiene, e il proprietario pu fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a
quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del
pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichit e belle arti,
sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e
seguenti).
Il proprietario del suolo non pu opporsi ad attivit di
terzi che si svolgano a tale profondit nel sottosuolo o a tale altezza nello
spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario pu chiudere in qualunque tempo il fondo
(1054, 1064).
Art. 842 Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non pu impedire che vi si
entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di
danno.
Egli pu sempre opporsi a chi non munito della licenza
rilasciata dall'autorit.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del
proprietario del fondo.
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio
nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di
costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, dovuta un'adeguata
indennit.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi
vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi
si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario pu impedire l'accesso
consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non pu impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilit, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen.
674).
Nell'applicare questa norma l'autorit giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della propriet. Pu
tener conto della priorit di un determinato uso.
Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico
interesse
La propriet fondiaria soggetta a regole particolari
per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle
leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
SEZIONE II
Del riordinamento
della propriet rurale
Art. 846 Minima unit colturale
Nei trasferimenti di propriet, nelle divisioni (713,
1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni
destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei
trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a
frazionamenti che non rispettino la minima unit colturale.
S'intende per minima unit colturale l'estensione di
terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se
non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unit colturale
L'estensione della minima unit colturale sar
determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e
alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorit
amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le
funzioni delle associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli
degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell'inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono
essere annullati dall'autorit giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto (att.
57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unit fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto
dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi
appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unit
colturale, pu domandare che gli sia trasferita la propriet di questi ultimi
(2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione
delle unit fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorit giudiziaria,
sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che
giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando pi terreni contigui e inferiori alla minima unit
colturale (846) appartengono a diversi proprietari, pu, su istanza di alcuno
degli interessati o per iniziativa dell'autorit amministrativa, essere
costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a
una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni
stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme
stabilite per i consorzi di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall'articolo precedente pu
predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unit fondiarie pu
procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; pu anche procedersi a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo
precedente sono esclusi:
l) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile
o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti
dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito
di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o
ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione,
ubicazione o singolarit di coltura presentano caratteristiche di spiccata
individualit.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servit prediali (1027)
sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova
sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui
terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni
dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata
del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i
terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova
assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano
costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca
su una quota, l'immobile espropriato per intero e il credito collocato,
secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente
alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di
riordinamento
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente
portato a cognizione degli interessati, e contro di esso ammesso reclamo in
via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione
definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di
riordinamento
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano
i trasferimenti di propriet e degli altri diritti reali; sono anche costituite
le servit imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell'autorit giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti salva
la competenza dell'autorit giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti
degli interessati. L'autorit giudiziaria non pu tuttavia con le sue decisioni
provocare una revisione del piano di riordinamento, ma pu procedere alla
conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo privilegiato a norma delle leggi
speciali.
SEZIONE III
Della bonifica
integrale
Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici,
economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica
i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi
e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi
idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi
cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale
trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei
lavori e di attivit coordinate sono determinati e pubblicati a norma della
legge speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall'articolo precedente
stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per
l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio
che traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo
precedente sono obbligati a eseguire, in conformit del piano generale di
bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di
competenza privata che siano d'interesse comune a pi fondi o d'interesse
particolare a taluno di essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle
opere di bonifica pu provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari
interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse
comune a pi fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente
della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati
anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la
loro attivit secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono
essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e
l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a pi fondi e
indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti).
Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando,
per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle
loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di
interesse nazionale con provvedimento dell'autorit amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario
sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
(2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli
obblighi
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai
proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica,
pu farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al
proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se
questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si
obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).
SEZIONE IV
Dei vincoli
idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri
scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e
seguenti), i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere
sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni
stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilit o turbare il regime delle
acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro
trasformazione, la qualit delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli
sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle
leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere
sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro
speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe,
dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni
vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni
vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione
temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme
stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
I proprietari d'immobili situati in prossimit di corsi
d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a
manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un
piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il
regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
SEZIONE V
Della propriet
edilizia
Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati
piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle
costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando prevista la formazione di comparti, costituenti
unit fabbricabili con speciali modalit di costruzione e di adattamento, gli
aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro
reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono
anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di
accordo, pu procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite
dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altres le regole da
osservarsi per le costruzioni nelle localit sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della
violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da
leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subto danno
deve esserne risarcito, salva la facolt di chiedere la riduzione in pristino
quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente
o da questa richiamate (2933).
SEZIONE VI
Delle distanze nelle
costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali pu essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui pu
chiederne la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purch
lo faccia per tutta l'estensione della sua propriet. Per ottenere la comunione
deve pagare la met del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e
la met del valore del suolo su cui il muro costruito. Deve inoltre eseguire
le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non sul
confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore
di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della met di quella stabilita dai
regolamenti locali, il vicino pu chiedere la comunione del muro soltanto allo
scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della met
del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il
proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve
interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro
al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria
volont entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla
costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato
la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul
confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di
renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare
un'indennit per l'innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul
confine, pu costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza
appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art.
875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia
un'altezza superiore ai tre metri non considerato per il computo della
distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando posto sul confine, pu essere reso comune
anche a scopo d'appoggio, purch non preesista al di l un edificio a distanza
inferiore ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle
distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici
appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e
seguenti), n gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico,
archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non pu
neppure usare della facolt concessa dall'art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e
le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono
osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume
comune fino alla sua sommit e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in
cui uno degli edifici comincia ad essere pi alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di
divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di propriet esclusiva del muro
divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili,
giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il
piovente e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o
vani che si addentrano oltre la met della grossezza del muro, e gli uni e gli
altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al
proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia
soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o pi di essi sono da una parte, e uno o pi dalla
parte opposta, il muro reputato comune: in ogni caso la positura del piovente
prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro
comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del
diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di
uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune pu esimersi
dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione,
rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purch il muro comune non
sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle
riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro
comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto
da un muro comune pu rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le
riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni
danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel
muro comune
Il comproprietario di un muro comune pu fabbricare
appoggiandovi le sue costruzioni e pu immettervi travi, purch le mantenga a
distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto
dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla met del muro,
nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario pu anche attraversare il
muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza.
Egli tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non pu fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra
opera che ne comprometta la stabilit o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario pu alzare il muro comune, ma sono a
suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte
sopraedificata (903). Anche questa pu dal vicino essere resa comune a norma
dell'art. 874.
Se il muro non atto a sostenere la sopraedificazione,
colui che l'esegue tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il
maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo
proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del
vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di propriet
comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto
dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di
conseguire anche il valore della met del suolo occupato per il maggiore
spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della
parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa,
anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno pu costringere il vicino a contribuire per met
nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i
cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non
diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve
essere di tre metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno superiore e
l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per
intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta
all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per
tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per met sul terreno del
fondo inferiore e per met sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si pu esimere dal contribuire nelle spese di
costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso,
la met del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal
caso il muro di propriet di colui che l'ha costruito, salva la facolt del
vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo per
di pagare la met del valore del suolo su cui il muro stato costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di
concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve
osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto pi vicino
del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e
simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal
confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti
locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o
pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un
muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e
simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive,
ovvero impiantare macchinari, per i quali pu sorgere pericolo di danni, deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidit, salubrit e
sicurezza (Cod. Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se
non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una
distanza eguale alla profondit del fosso o canale. La distanza si misura dal
confine al ciglio della sponda pi vicina, la quale deve essere a scarpa
naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso
comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal
ciglio al lembo esteriore della via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare
le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli
uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze
dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle
distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le
querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre
metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive,
le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere per di un metro, qualora le
siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base
esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea
stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul
confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purch le piante siano
tenute ad altezza che non ecceda la sommit del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di
boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul
confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si
osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di propriet privata, i
regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino pu esigere che si estirpino gli alberi e le
siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli
articoli precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non
legale
Se si acquistato il diritto di tenere alberi a distanza
minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto,
il vicino non pu sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno
parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi
del vicino pu in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e pu egli stesso
tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi per in ambedue i
casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al
proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al
proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se
ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui
parte il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o pi di tali segni sono da una parte e uno o pi
dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta
a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi recinto, si presume che la siepe
appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte
si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono
comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella
siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che
l'autorit giudiziaria abbia riconosciuto la necessit o la convenienza del
taglio.
SEZIONE VII
Delle luci e delle
vedute
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di
due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non
permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando
permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la
sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano
maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due
metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e
aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai
piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due
metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che
sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione
dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per
le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di
prospetto considerata come luce, anche se non sono state osservate le
prescrizioni indicate dall'art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia
resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro
contiguo al fondo altrui.
Se il muro comune (874 e seguenti) nessuno dei
proprietari pu aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha
sopraelevato il muro comune pu aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino
non abbia voluto contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di
acquistare la comunione del muro medesimo n di costruire in aderenza (874 e
seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non pu chiudere le
luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e
balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo
chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di
questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi
e la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri
sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di
affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo
tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e
una via pubblica.
Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od
oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul
fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la
quale deve misurarsi dal pi vicino lato della finestra o dal pi vicino
sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette
verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non pu
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la
distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la
veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in
cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre
metri sotto la loro soglia.
SEZIONE VIII
Dello stillicidio
Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le
acque piovane scolino nel suo terreno e non pu farle cadere nel fondo del
vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinch le
acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i
regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
SEZIONE IX
Delle acque
Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le
acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le
acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli pu anche disporne a favore d'altri, qualora non
osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non pu
divertirle in danno d'altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano
un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da
un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha
diritto, pu, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi
terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e
gli avanzi al corso ordinario.
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte
e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali
o acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o
diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite
nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che
siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o
aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei
terreni o agli usi domestici o industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua
non pubblica pu essere utile, l'autorit giudiziaria deve valutare l'interesse
dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono
derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua destinata o
si vuol destinare.
L'autorit giudiziaria pu assegnare un'indennit ai
proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle
leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore soggetto a ricevere le acque che dal
fondo pi elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera
dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non pu impedire
questo scolo, n il proprietario del fondo superiore pu renderlo pi gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o
dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale
delle acque, dovuta un'indennit al proprietario del fondo a cui la
modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere
a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta
di acque, l'autorit amministrativa, su richiesta della maggioranza degli
interessati o anche d'ufficio, pu costituire un consorzio tra i proprietari
dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo
e del terzo comma dell'art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno
alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la
naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi
argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a
ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono
ricevere danno pu provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede
in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il
proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto
quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un
fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi
vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o
rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e
gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono
contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione
delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei
proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi
vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del
consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio deliberato dalla
maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando
deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la
divisione effettuare senza grave danno, essa domandata da uno degli
interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, si
applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la
comunione (1100 e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall'art. 918, il
consorzio pu anche essere costituito d'ufficio dall'autorit amministrativa,
allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si
osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio pu anche procedere all'espropriazione dei
singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennit (865).
CAPO III
Dei modi di acquisto
della propriet
Art. 922 Modi di acquisto
La propriet si acquista per occupazione (923 e
seguenti), per invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti),
per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158
e seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a
causa di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.
SEZIONE I
Dell'occupazione e
dell'invenzione
Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono propriet di alcuno si
acquistano con l'occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano
oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo lart. 1, L. 27 dicembre 1977, n.
968 (vedi nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio
indisponibile dello Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli
sul fondo altrui, ma deve indennit per il danno cagionato al fondo (843); se
non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni
d'inseguirli, pu prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal
proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a
indennit per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne impossessato (932), se
non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto
conoscenza del luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o
peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purch non vi siano stati
attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad
altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi
viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al
proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco
del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di
pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche
successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di propriet della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione
senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le
circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Cos il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la
cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al
ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della
cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il
premio per il sovrappi solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del
premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al
proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927
e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il
possessore e il detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o
sotterrata, di cui nessuno pu provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si
trova. Se il tesoro trovato nel fondo altrui, purch sia stato scoperto per
solo effetto del caso, spetta per met al proprietario del fondo e per met al
ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro scoperto in una
cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le
disposizioni delle leggi speciali (826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti
aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle
che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del
mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il
ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e
seguenti).
SEZIONE II
Dell'accessione,
della specificazione, dell'unione e della commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente
sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto
disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal
titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con
materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni,
piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la
separazione non chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non pu farsi
senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la
piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il
risarcimento dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non
ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono
state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha
diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a
sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure
l'aumento di valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte,
esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi pu
inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non pu obbligare il terzo a togliere le
piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e
senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non pu essere domandata trascorsi sei mesi
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e
seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state
fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi pu
rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione pu
ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non ammessa trascorsi sei mesi dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e
seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta
o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e
seguenti) al pagamento di una indennit pari al valore dei materiali stessi. Il
proprietario dei materiali pu anche esigere tale indennit dal proprietario
del suolo, ancorch in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse
ancora dovuto. Pu altres chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei
confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei
confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona
fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa
opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione,
l'autorit giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, pu (2908) attribuire
al costruttore la propriet dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore
e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della
superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando pi cose appartenenti a diversi proprietari sono
state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili
senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la propriet della cosa sua e
ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la propriet ne
diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando per una delle cose si pu riguardare come
principale o di molto superiore per valore, ancorch serva all'altra di
ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la propriet del
tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi
unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza avvenuta senza il suo
consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato
a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa
principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di
colpa grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli
apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere
la sua prima forma, ne acquista la propriet pagando al proprietario il prezzo
della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello
della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della
materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano
successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o
torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto disposto dalle
leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra,
appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta
possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti
i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni
abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al
demanio pubblico (822).
NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 1, Legge 5
gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l'acqua copre quando essa all'altezza
dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o
dello stagno, ancorch il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra
lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una
parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la
trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del
fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la propriet. Deve per
pagare all'altro proprietario un'indennit nei limiti del maggior valore recato
al fondo dall'avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei
fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l'isola si formata per avulsione, il proprietario
del fondo da cui avvenuto il distacco, ne conserva la propriet).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente,
formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un
proprietario confinante, facendone un'isola).
NOTA La parte fra parentesi stata abrogata dall'art. 2
della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto,
abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime
proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 della Legge 5
gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da
regolamento del loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano
ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall'attivit antropica, ivi comprendendo anche i terreni
abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'art. 941 non si
applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei
fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivit
antropica.
In ogni caso esclusa la sdemanializzazione tacita dei
beni del demanio idrico.
NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 della Legge 5
gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
CAPO IV
Delle azioni a difesa
della propriet
Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario pu rivendicare la cosa (1153, 1994,
2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene (1140) e pu proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto
proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto obbligato
a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo
possessore o detentore la restituzione della cosa, tenuto a restituire al
precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli
effetti dell'acquisto della propriet da parte di altri per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario pu agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di
temerne pregiudizio (1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario
pu anche chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al
risarcimento del danno (1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi incerto, ciascuno dei
proprietari pu chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al
confine delineato dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano
apposti o ristabiliti a spese comuni.
TITOLO III
DELLA SUPERFICIE
Art. 952 Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario pu costituire il diritto di fare e
mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne
acquista la propriet (934, 1350, 2643).
Del pari pu alienare la propriet della costruzione gi
esistente, separatamente dalla propriet del suolo.
Art. 953 Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo
determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il
proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).
Art. 954 Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del
termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I
diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le
ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.
I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la
costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine
(999).
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto
contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si
estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni
(2934 e seguenti, 2816).
Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in
cui e concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo
altrui (840).
Art. 956 Divieto di propriet separata delle
piantagioni
Non pu essere costituita o trasferita la propriet delle
piantagioni (821) separatamente dalla propriet del suolo.
TITOLO IV
DELL'ENFITEUSI (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali,
voce Contratti e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e
regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non pu
tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2 comma, 961, 2
comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958 Durata
L'enfiteusi pu essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non pu essere costituita per una
durata inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il
proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e
relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformit delle disposizioni
delle leggi speciali (840).
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817
e seguenti, 934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di
pagare al concedente un canone periodico. Questo pu consistere in una somma di
danaro ovvero in una quantit fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non pu pretendere remissione o riduzione del
canone per qualunque insolita sterilit del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava
solidalmente (1292 e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi
dell'enfiteuta finch dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga
goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli
obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente,
l'enfiteusi si estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone
risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le
circostanze, pu chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo
diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei
miglioramenti sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al
diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e
seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia
fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennit e ripartita tra il
concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834),
l'indennit si ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a
carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virt del titolo costitutivo sono a carico del
concedente, tale obbligo non pu eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilit del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta pu disporre del proprio diritto, sia per
atto tra vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volont
(587, 2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non dovuta
alcuna prestazione al concedente (att. 145).
Nell'atto costitutivo pu essere vietato all'enfiteuta di
disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un
tempo non maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto,
l'enfiteuta non liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e
tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del
concedente in caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta obbligato
solidalmente (1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non
soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non liberato dai suoi obblighi,
prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente,
l'acquirente non pu pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta
prima che a questo sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente pu richiedere la ricognizione del proprio
diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del
compimento del ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non dovuta alcuna prestazione
(2699, 2702). Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del
non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se pi sono gli enfiteuti, l'affrancazione pu
promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalit. In questo caso
l'affrancante subentra (1203) nei diritti del concedente verso gli altri
enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se pi sono i concedenti, l'affrancazione pu effettuarsi
per la quota che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una
somma (2815) risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base
dell'interesse legale (1284). Le modalit sono stabilite da leggi speciali
(att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente pu chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico
(2653, n. 2):
l) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie
all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta in mora nel pagamento di due
annualit di canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha
effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel
giudizio sentenza (2655), ancorch di primo grado, che abbia accolto la domanda
(att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il
diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.
971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola
risolutiva espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di
affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel
giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni (2900), valendosi
all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono
offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att.
149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro
l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai
quali questa non stata notificata in tempo utile per poter intervenire,
conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione
(2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso
dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per
effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della
riconsegna.
Se in giudizio stata fornita qualche prova della
sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione
del fondo fino a quando non soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono
essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve
pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono
separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la
disposizione del primo comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le
norme dell'art. 999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si
applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che
sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
TITOLO V
DELL'USUFRUTTO,
DELL'USO E DELL'ABITAZIONE
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 978 Costituzione
L'usufrutto stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti,
581, 1153) o dalla volont dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684).
Pu anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 979 Durata
La durata dell'usufrutto non pu eccedere la vita
dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).
L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica
non pu durare pi di trenta anni (999, 1014).
Art. 980 Cessione dell'usufrutto
L'usufruttuario pu cedere il proprio diritto per un
certo tempo o per tutta la sua durata, se ci non vietato dal titolo
costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finch
non sia stata notificata, l'usufruttuario solidalmente obbligato con il
cessionario verso il proprietario (1292).
SEZIONE II
Dei diritti nascenti
dall'usufrutto
Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve
rispettarne la destinazione economica.
Egli pu trarre dalla cosa ogni utilit che questa pu
dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982 Possesso della cosa
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso
della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto disposto dall'art. 1002.
Art. 983 Accessioni
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa
(817 e seguenti, 934 e seguenti).
Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il
consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme
impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o
piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorit.
Art. 984 Frutti
I frutti naturali e i frutti civili spettano
all'usufruttuario per la durata del suo diritto (820 s )
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel
godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo
di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e
l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso
(199; att. 150).
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico
del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma
precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti
L'usufruttuario ha diritto a un'indennit per i
miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att.
157).
L'indennit si deve corrispondere nella minor somma tra
l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto
dei miglioramenti.
L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze,
pu disporre che il pagamento della indennit prevista dai commi precedenti sia
fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc.
Civ. 119).
Art. 986 Addizioni
L'usufruttuario pu eseguire addizioni che non alterino
la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto,
qualora ci possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta
all'usufruttuario un'indennit pari alla minor somma tra l'importo della spesa
e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento
della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni
relative ai miglioramenti (att. 157).
Art. 987 Miniere, cave e torbiere
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) gi
aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facolt di aprirne
altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia
ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei
danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso stato ottenuto dal proprietario o da un
terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennit corrispondente al
diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
Art. 988 Tesoro
Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro
che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere
come ritrovatore (932).
Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui
ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna,
l'usufruttuario pu procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento
dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre,
alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei
tagli, l'usufruttuario tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai
regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto
sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o
periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per
accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario pu servirsi di essi
soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o
spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo
di sostituirne altri.
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
L'usufruttuario pu prendere nei boschi i pali occorrenti
per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre
la pratica costante della regione.
Art. 993 Semenzai
L'usufruttuario pu servirsi dei piantoni dei semenzai,
ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo
della estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle mandrie o dei greggi
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge,
l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente
quantit dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere
mancante del numero primitivo.
Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa
non imputabile all'usufruttuario, questi non obbligato verso il proprietario
che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502),
l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al
termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, e in facolt dell'usufruttuario di
pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto
o di restituirne altre in eguale qualit e quantit (1258).
Art. 996 Cose deteriorabili
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un
tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene
secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e soltanto
tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e macchinari
Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari
che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario tenuto a riparare e a
sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare
il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato
spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il proprietario,
al termine dell'usufrutto, tenuto a corrispondergli una congrua indennit
(2651).
Art. 998 Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere
restituite in eguale quantit e qualit. L'eccedenza o la deficienza di esse
deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine
dell'usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al
tempo della cessazione dell'usufrutto, purch constino da atto pubblico (2699)
o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata
stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza
del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno
e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto biennale o
triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in
cui cessa l'usufrutto (att. 51).
Art. 1000 Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale
gravato d'usufrutto (1998), necessario il concorso del titolare del credito e
dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non opponibile
all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260
e seguenti).
Il capitale riscosso dev'essere investito in modo
fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono
d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorit giudiziaria (1998).
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti
dall'usufrutto
Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della
diligenza
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano
oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto disposto
dall'art. 995 (2930).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del
buon padre di famiglia (1176).
Art. 1002 Inventario e garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si
trovano (982).
Egli tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni,
previo avviso al proprietario (Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario
dispensato dal fare l'inventario, questo pu essere richiesto dal proprietario
a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179).
Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno
l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati
il venditore e il donante con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi
cedano l'usufrutto, il cessionario tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non pu conseguire il possesso dei beni
(982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia
Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto,
si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione,
salva la facolt all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione
una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione affidata, con il consenso
dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune
accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo,
nominato dall'autorit giudiziaria (att. 59);
il danaro collocato a interesse (1000-2);
i titoli al portatore si convertono in nominativi a
favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano
presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito,
la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall'autorit giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo parimenti
collocato a interesse (1000-2).
In questi casi appartengono all'usufruttuario gli
interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso,
il proprietario pu chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo
come quello delle derrate. L'usufruttuario pu nondimeno domandare che gli
siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico
dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese
necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del
proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad
assicurare la stabilit dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle
travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai,
scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario,
durante l'usufrutto, l'interesse (1284) delle somme spese per le riparazioni
straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni
poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facolt
dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere
rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso
l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).
Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano
anche nel caso in cui, per vetusta o caso fortuito, rovini soltanto in parte
l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del
l'usufruttuario
L'usufruttuario tenuto per la durata del suo diritto,
ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri
pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine
dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e
l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984).
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del
proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla propriet durante
l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, tenuto il proprietario, ma
l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto
di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010 Passivit gravanti su eredit in usufrutto
L'usufruttuario di un'eredit o di una quota di eredit
(588) obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le
annualit e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredit stessa sia
gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati,
che si renda necessario durante l'usufrutto, e in facolt dell'usufruttuario di
fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse
alla fine dell'usufrutto.
Se l'usufruttuario non pu o non vuole fare questa
anticipazione, il proprietario pu pagare tale somma, sulla quale
l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o
pu vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza
della somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la
vendita dei beni, questa fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario,
salvo ricorso all'autorit giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione
forzata deve seguire contro ambedue.
Art. 1011 Ritenzione per le somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art.
1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di
ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma
a lui dovuta (att. 152).
Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni
relative alle servit
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul
fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e
tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, responsabile dei danni che
eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario pu far riconoscere (2653) l'esistenza
delle servit a favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle che si
pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi casi
chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102).
Art. 1013 Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la propriet
quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in
proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE IV
Estinzione e
modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto stabilito dall'art. 979 (328),
l'usufrutto si estingue:
l) per prescrizione per effetto del non uso durato per
venti anni (2934 e seguenti);
2) per la riunione dell'usufrutto e della propriet nella
stessa persona (2814);
3) per il totale perimento della cosa su cui costituito
(1016 e seguenti).
Art. 1015 Abusi dell'usufruttuario
L'usufrutto pu anche cessare per l'abuso (2561, 2814)
che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o
lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).
L'autorit giudiziaria pu, secondo le circostanze,
ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni
siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in
possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario,
durante l'usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel
giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e
dare garanzia per l'avvenire (2900).
Art. 1016 Perimento parziale della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto
perisce, l'usufrutto si conserva sopra ci che rimane.
Art. 1017 Perimento della cosa per colpa o dolo di
terzi
Se il perimento della cosa non conseguenza di caso
fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit dovuta dal responsabile del
danno.
Art. 1018 Perimento dell'edificio
Se l'usufrutto stabilito sopra un fondo, del quale fa
parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario
ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e
stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, per, il proprietario, se
intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di
valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli
interessi (1284) sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei
materiali.
Art. 1019 Perimento di cosa assicurata
dall'usufruttuario
Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della
cosa o al pagamento dei premi per la cosa gi assicurata, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennit dovuta dall'assicuratore.
Se perito un edificio e il proprietario intende di
ricostruirlo con la somma conseguita come indennit, l'usufruttuario non pu
opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito.
Se per la somma impiegata nella ricostruzione maggiore di quella spettante
in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio limitato in
proporzione di quest'ultima.
Art. 1020 Requisizione o espropriazione
Se la cosa requisita o espropriata per pubblico
interesse, l'usufrutto si trasferisce sull'indennit relativa (1000).
CAPO II
Dell'uso e
dell'abitazione
Art. 1021 Uso
Chi ha il diritto d'uso di una cosa, pu servirsi di essa
e, se fruttifera, pu raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai
bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione
sociale del titolare del diritto.
Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa pu abitarla
limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Art. 1023 Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che
cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il
diritto e sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono
inoltre i figli adottivi (291 e seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e
seguenti) e gli affiliati (404 e seguenti), anche se l'adozione, il
riconoscimento o l'affiliazione sono seguiti dopo che il diritto era gi sorto.
Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per
prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (att. 153).
Art. 1024 Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere
(853) o dare in locazione.
Art. 1025 Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o
chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle spese di
coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario (1004 e seguenti).
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa
che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ci che gode.
Art. 1026 Applicabilit delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto (978 e seguenti)
si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.
TITOLO VI
DELLE SERVITU'
PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servit prediale consiste nel peso imposto sopra un
fondo per l'utilit di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(1072, 1100).
Art. 1028 Nozione dell'utilit
L'utilit pu consistere anche nella maggiore comodit o
amenit del fondo dominante. Pu del pari essere inerente alla destinazione
industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servit per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servit per assicurare
a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altres a favore o a carico di un edificio da
costruire o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha
effetto se non dal giorno in cui l'edificio costruito o il fondo acquistato
(1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a
compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servit da parte
del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e
seguente, 1090 e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servit
Le servit prediali possono essere costituite
coattivamente (853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti).
Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di
famiglia (1061 e seguente).
CAPO II
Delle servit
coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha
diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione
di una servit, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza
(2908, 2643 n. 14, 2932). Pu anche essere costituita con atto dell'autorit
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalit della servit e
determina l'indennit dovuta.
Prima del pagamento della indennit il proprietario del
fondo servente pu opporsi all'esercizio della servit.
SEZIONE I
Dell'acquedotto e
dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario tenuto a dare passaggio per i suoi
fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha,
anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita
o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve
costruire il necessario acquedotto, ma non pu far defluire le acque negli
acquedotti gi esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servit pu
tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti
gi esistenti, qualora ci non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si
domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto dovuta un'indennit da
determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore
dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e
alle maggiori spese di manutenzione.
La facolt indicata dal comma precedente non consentita
al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui pu
attraversare al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti,
appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purch esegua le opere
necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare
strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i
regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servit
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve
dimostrare che pu disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il
passaggio; che la medesima sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare;
che il passaggio richiesto e il pi conveniente e il meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e
alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Art. 1038 Indennit per l'imposizione della servit
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi
vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la
stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri
carichi inerenti al fondo, oltre l'indennit per i danni, ivi compresi quelli
derivanti dalla separazione in due o pi parti o da altro deterioramento del
fondo da intersecare.
Per i terreni, per, che sono occupati soltanto per il
deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare
che la met del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e
degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del
fondo servente pu fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate,
purch tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua
riparazione.
Art. 1039 Indennit per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un
tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennit
indicati dall'articolo precedente ristretto alla sola met, ma con l'obbligo,
scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo pu essere reso perpetuo prima
della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra met con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio stato praticato;
scaduto il termine, non si tiene pi conto di ci che stato pagato per la
concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non pu
immettervi maggiore quantit d'acqua, se l'acquedotto non ne capace o ne pu
venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantit d'acqua esige
nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura
e la qualit e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i
danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il
passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte
canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell'acquedotto
E' sempre in facolt del proprietario del fondo servente
di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se per di tale facolt egli
non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la
met delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui
a fondi altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi
contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello
scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in
proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti
e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le
botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare
l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o
dall'usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per
il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine
di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel
suo fondo.
Lo scarico pu essere anche domandato per acque impure,
purch siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o
molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul
vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue
terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il
pagamento dell'indennit e col minor danno possibile, di condurre per fogne o
per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un
corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli
interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e
se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che
importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorit giudiziaria d le
disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo
alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, pu
essere assegnata una congrua indennit a coloro che al prosciugamento si sono
opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse
altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza
dell'articolo precedente, hanno facolt di servirsene per risanare i loro
fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi gi risanati e che essi
sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere gi eseguite,
affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e
inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese gi fatte e di quelle
richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli
precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033
e degli artt. 1035 e 1036.
SEZIONE II
Dell'appoggio e
dell'infissione di chiusa
Art. 1047 Contenuto della servit
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti,
rivi, canali, laghi o serbatoi pu, qualora sia necessario, appoggiare o
infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo per di pagare la indennit e
di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del
precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori
ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal
rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
SEZIONE III
Della somministrazione
coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua
necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il
proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di
sopravanzo nella misura indispensabile per le necessit anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore
dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualit. Si devono
altres sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si
applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le
modalit della derivazione e l'indennit dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni
originarie, la derivazione pu essere soppressa su istanza dell'una o
dell'altra parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano
anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le
acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non
si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione
amministrativa.
SEZIONE IV
Del passaggio
coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo circondato da fondi
altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica n pu procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul
fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in
cui l'accesso alla via pubblica e pi breve e riesce di minore danno al fondo
sul quale consentito. Esso pu essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ci sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del
fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui
taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di
ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servit le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non
intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono
applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica,
ma questo inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non pu essere
ampliato.
Il passaggio pu essere concesso dall'autorit
giudiziaria (2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle
esigenze dell'agricoltura o della industria.
Art. 1053 Indennit
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta
un'indennit proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario
occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il
proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il
passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal
primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o
di divisione
Se il fondo divenuto da ogni parte chiuso per effetto
di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere
dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennit (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, pu essere
soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o
del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
l'autorit giudiziaria pu disporre una riduzione della somma, avuto riguardo
alla durata della servit e al danno sofferto. Se l'indennit fu convenuta in
annualit, la prestazione cessa dall'anno successivo.
SEZIONE V
Dell'elettrodotto
coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario tenuto (2908) a dare passaggio per i
suoi fondi alle condutture elettriche, in conformit delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario parimenti tenuto a lasciar passare
sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie
a tale scopo, in conformit delle leggi in materia.
CAPO III
Delle servit
volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servit prediali possono essere costituite per
contratto (1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti,
2648).
Art. 1059 Servit concessa da uno dei comproprietari
La servit concessa da uno dei comproprietari di un fondo
indiviso non costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa
unitamente o separatamente (1108).
La concessione, per, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi
causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060 Servit costituite dal nudo proprietario
Il proprietario pu, senza il consenso
dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servit che non pregiudicano il
diritto di usufrutto (981, 1078).
CAPO IV
Delle servit
acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Art. 1061 Servit non apparenti
Le servit non apparenti non possono acquistarsi per
usucapione (1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servit quando non si hanno opere
visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che
questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servit.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso
proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servit, questa s'intende
stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati.
CAPO V Dell'esercizio
delle servit
Art. 1063 Norme regolatrici
L'estensione e l'esercizio delle servit sono regolati
dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servit
Il diritto di servit comprende tutto ci che
necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve
lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servit che renda
necessario il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servit non pu usarne se non
a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le
modalit di esercizio, la servit deve ritenersi costituita in guisa da
soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo
servente.
Art. 1066 Possesso delle servit
Nelle questioni di possesso delle servit si ha riguardo
alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servit esercitate a
intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo
godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio
della servit
Il proprietario del fondo dominante non pu fare
innovazioni che rendano pi gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non pu compiere
alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servit o a renderlo pi
incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servit in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non pu trasferire
l'esercizio della servit in luogo diverso da quello nel quale stata
stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto pi
gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o
miglioramenti, il proprietario del fondo servente pu offrire al proprietario
dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e
questi non pu ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servit si
pu del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del
fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorit giudiziaria pu anche disporre che la servit
sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo
che vi acconsenta, purch l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al
proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere
necessarie per conservare la servit, deve scegliere il tempo e il modo che
siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia
diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).
Se per le opere giovano anche al fondo servente, le
spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando tenuto in
forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a
conservazione della servit (1030), pu sempre liberarsene, rinunziando alla
propriet del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante
(1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servit sia limitato a
una parte del fondo, la rinunzia pu limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo
servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servit dovuta a
ciascuna porzione, senza che per si renda pi gravosa la condizione del fondo
servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servit ricade su
una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI
Dell'estinzione delle
servit
Art. 1072 Estinzione per confusione
La servit si estingue (853, 2812), quando in una sola
persona si riunisce la propriet del fondo dominante con quella del fondo
servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servit si estingue per prescrizione quando non se ne
usa per venti anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si cessato di
esercitarla; ma, se si tratta di servit negativa o di servit per il cui
esercizio non necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in
cui si verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servit che si esercitano a intervalli, il termine
decorre dal giorno in cui la servit si sarebbe potuta esercitare e non ne fu
ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo
per il quale la servit non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a pi persone in comune,
l'uso della servit fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a
tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941
e seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilit di uso e mancanza di utilit
L'impossibilit di fatto di usare della servit e il
venir meno dell'utilit della medesima non fanno estinguere la servit, se non
decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servit
La servit esercitata in modo da trarne un'utilit minore
di quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servit non conforme al
titolo o al possesso
L'esercizio di una servit in tempo diverso da quello
determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per
prescrizione.
Art. 1077 Servit costituite sul fondo enfiteutico
Le servit costituite dall'enfiteuta sul fondo
enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per
prescrizione o per devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servit costituite a favore del fondo
enfiteutico, dotale o in usufrutto
Le servit costituite dall'enfiteuta a favore del fondo
enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le
servit costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto
o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).
CAPO VII
Delle azioni a difesa
delle servit
Art. 1079 Accertamento della servit e altri
provvedimenti di tutela
Il titolare della servit pu farne riconoscere in
giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (949) e pu far cessare
gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Pu anche chiedere la
rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).
CAPO VIII
Di alcune servit in
materia di acque
SEZIONE I
Della servit di
presa o di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si pu esercitare
in ogni istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
Nelle servit in cui convenuta ed espressa una costante
quantit di acqua, la quantit deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo l'unit di misura dell'acqua corrente.
Esso un corpo d'acqua che scorre nella costante
quantit di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e
millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante
quantit di acqua corrente, stata determinata la forma della bocca e
dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per
eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga
da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso
correnti.
Se la forma non stata determinata, ma la bocca e
l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non
neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o
deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso
delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma
determinata dall'autorit giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantit d'acqua
Quando la quantit d'acqua non stata determinata, ma la
derivazione stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantit
necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse pu in ogni tempo fare
stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso
necessario e impedito l'eccesso.
Se per stata determinata la forma della bocca e
dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per
cinque anni la derivazione in una data forma, non ammesso reclamo delle parti,
se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servit
Per l'esercizio della servit di presa d'acqua, quando
non dispone il titolo o non possibile riferirsi al possesso (1066), si
osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei
tre articoli seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio della servit
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua
estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si
riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi regolato dalle
feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si
incominciato a possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega
l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo
carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque
sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono
trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o
permutare tra loro il turno, purch tale cambiamento non rechi danno agli
altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice
non pu, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il
corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servit di presa o di condotta d'acqua, quando il
titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente pu domandare
che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano
tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo
dominante (1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di
consegna dell'acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente
dell'acqua di una fonte o di un canale tenuto verso gli utenti a eseguire le
opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino
al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a
conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti
spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinch la derivazione e la regolare
condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell'acqua
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha
diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere
sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso pi recente, e tra
utenti in parit di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorit giudiziaria, con provvedimento in
camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), pu
modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni
necessarie in relazione alla quantit di acqua disponibile, agli usi e alle
colture a cui l'acqua destinata.
Il concedente dell'acqua tenuto a una proporzionale
diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per
causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennit
in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall'autorit giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servit
Se la servit d diritto di derivare acqua da un fondo e
per fatti indipendenti dalla volont del proprietario si verifica una
diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo
servente, il proprietario di questo pu chiedere una riduzione della servit,
avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e dovuta una congrua
indennit al proprietario del fondo dominante.
SEZIONE II
Della servit degli
scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servit attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo
possono costituire oggetto di servit a favore del fondo che li riceve,
all'effetto di impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servit attiva degli scoli
Nella servit attiva degli scoli il termine per
l'usucapione (1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del
fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061)
destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente aperto un cavo destinato a
raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle
sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo
dominante, purch non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere
costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servit degli scoli non toglie al proprietario del
fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo
fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in
parte l'irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua
Quando l'acqua concessa, riservata o posseduta (1066)
per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ci che ne
sopravanza, tale uso non pu variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e
dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi
d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione
degli scoli o degli avanzi d'acqua non pu deviarne una parte qualunque
adducendo di avervi introdotto una maggiore quantit di acqua viva o un diverso
corpo ma deve lasciarli discendere nella totalit a favore del fondo dominante
(1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servit degli
scoli o degli avanzi d'acqua pu sempre liberarsi da tale servit mediante la
concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la
cui quantit determinata dall'autorit giudiziaria, tenuto conto di tutte le
circostanze.
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
Della comunione in
generale
Art. 1100 Norme regolatrici
Quando la propriet o altro diritto reale spetta in
comune a pi persone, se il titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e
seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti (2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono
uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto
nei pesi della comunione, in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune,
purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine pu apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non pu estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a
mutare il titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun partecipante pu disporre del suo diritto e
cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si
osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI
(2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese
necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva
la facolt di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche
tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido
(1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune (1106).
Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore
delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validit delle deliberazioni della maggioranza si
richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se
la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante pu
ricorrere alla autorit giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e
pu anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di
amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato
dall'articolo precedente, pu essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione pu essere delegata
ad uno o pi partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli
obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu impugnare
davanti all'autorit giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorit giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte
(1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza
che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e
gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne pi comodo o redditizio il godimento, purch esse non pregiudichino il
godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente
gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli
atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca pu essere tuttavia consentita dalla
maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu
impugnare davanti all'autorit giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non stata osservata la disposizione del terzo
comma dell'art. 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del
primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorit giudiziaria pu ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo
scioglimento della comunione (1506); l'autorit giudiziaria pu stabilire una
congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento pu pregiudicare gli interessi degli altri (717).
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non
maggiore di dieci anni valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce
a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorit
giudiziaria pu ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non pu essere chiesto
quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui
sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione gi eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646)
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili,
l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perch la divisione
abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virt di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione
della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti
nascenti dalla comunione pu opporsi contro le persone indicate dal comma precedente,
eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e
seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante pu esigere che siano estinte le
obbligazioni in solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano
scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal
prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si
procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo
tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non
ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilit delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme
sulla divisione dell'eredit (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non
siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
CAPO II
Del condominio negli
edifici
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di propriet comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta
dal titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e
per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di propriet
esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non pu, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
(1104).
Art. 1119 Indivisibilit
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere pi incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso pi comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
(1108).
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non possibile,
l'innovazione non consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di propriet
comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
propriet, non pu eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet di
ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
pu farne.
Qualora un edificio abbia pi scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilit (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa ripartita tra essi, per met
in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra met
in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e
seguenti).
Al fine del concorso nella met della spesa, che
ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
propriet comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi
non comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (att. 68
e seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio pu
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
La stessa facolt spetta a chi proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non ammessa se le condizioni
statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altres opporsi alla sopraelevazione,
se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennit pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini pu richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea
dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio,
e ciascuno tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse.
L'indennit corrisposta per l'assicurazione relativa alle
parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla
ricostruzione dell'edificio tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i
suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva propriet, secondo la stima
che ne sar fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono pi di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina fatta
dall'autorit giudiziaria, su ricorso di uno o pi condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e pu essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Pu altres essere revocato dall'autorit giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarit (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini
e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto
della sua gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Pu essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorit amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto
a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo pu
essere revocato (att. 64) ed tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, pu separare la propria responsabilit
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha
avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ci
che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite stato favorevole al condominio,
il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte
soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei
suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all'autorit giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo,
se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non pu ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validit delle
deliberazioni
L'assemblea regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la met del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea non pu deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello
della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonch le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entit devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non pu deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e
1136 sono previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle
barriere architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei
parcheggi nei condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei
consumi energetici);
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del
patrimonio edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente pu fare ricorso
all'autorit giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorit stessa
(1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza
(2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa
l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonch le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti,
155)
Ciascun condomino pu prendere l'iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso pu
essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72,
155).
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non espressamente previsto da questo capo
(att. 156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in
un'attivit corrispondente all'esercizio della propriet o di altro diritto
reale.
Si pu possedere direttamente o per mezzo di altra
persona, che ha la detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di
fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come
detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non pu
acquistare il possesso finch il titolo non venga ad essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il
possessore. Ci vale anche per i successori a titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo pi
remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso
anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo
possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del
titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono
servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si pu acquistare la
propriet senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati concessa l'azione di
spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle
province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822,
824).
Se trattasi di esercizio di facolt, le quali possono
formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data
altres l'azione di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del
possesso
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura
della successione (456, 460).
Il successore a titolo particolare pu unire al proprio
possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di
ledere l'altrui diritto (535).
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa
grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al
tempo dell'acquisto.
CAPO II Degli effetti del possesso
SEZIONE I
Dei diritti e degli
obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali
separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati
fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della
cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda
giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la
diligenza di un buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il
raccolto dei frutti
Il possessore che tenuto a restituire i frutti
indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo
comma dell'art. 821 (1282).
Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al
rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennit per i miglioramenti recati
alla cosa, purch sussistano al tempo della restituzione.
L'indennit si deve corrispondere nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se
il possessore di buona fede; se il possessore di mala fede, nella minor
somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore tenuto alla restituzione dei frutti,
gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si
applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le
addizioni costituiscono miglioramento e il possessore di buona fede, e dovuta
una indennit nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att.
157).
Art. 1151 Pagamento delle indennit
L'autorit giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze,
pu disporre che il pagamento delle indennit previste dall'articolo precedente
sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona
fede
Il possessore di buona fede pu ritenere la cosa finch
non gli siano corrisposte le indennit dovute, purch queste siano state
domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita
una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti
(2756).
Egli ha lo stesso diritto finch non siano prestate le
garanzie ordinate dall'autorit giudiziaria nel caso previsto dall'articolo
precedente.
SEZIONE II
Del possesso di buona
fede di beni mobili
Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi
non ne proprietario, ne acquista la propriet mediante il possesso, purch
sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della propriet.
La propriet si acquista libera da diritti altrui sulla
cosa, se questi non risultano dal titolo e vi la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di
uso e di pegno (981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza
della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima
provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un
precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente
alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a pi persone
un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede
il possesso preferita alle altre, anche se il suo titolo di data
posteriore.
Art. 1156 Universalit di mobili e mobili iscritti in
pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si
applicano alle universalit di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (815 e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e
seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di
credito sono regolati dal titolo V del libro IV (1944)
SEZIONE III
Dell'usucapione
Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti
reali immobiliari
La propriet dei beni immobili e gli altri diritti reali
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato
per venti anni.
Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e
proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
propriet e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto
degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola
propriet rurale
La propriet dei fondi rustici con annessi fabbricati
situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virt del
possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non
proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet e
che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati,
situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in
suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalit e
le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di propriet.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non
classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti
fissati dalla legge speciale.
Art. 1160 Usucapione delle universalit di mobili
L'usucapione di un'universalit di mobili (816) o di
diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virt del possesso
continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e
proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso
di dieci anni.
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo (922), la propriet dei beni
mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano
in virt del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato
acquistato in buona fede.
Se il possessore di mala fede, l'usucapione si compie
con il decorso di venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in
pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non
proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav.
146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la propriet (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne
compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della
trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma
precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto
degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non
giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinit
e cessata.
Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un
diritto reale su cosa altrui non pu usucapire la propriet della cosa stessa,
se il titolo del suo possesso non mutato per causa proveniente da un terzo o
in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il
tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del
possesso stato mutato.
Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e
seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e
seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto
applicabili, rispetto all'usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di
sospensione rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al
terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne
l'impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di
sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le
cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili
al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni
da lui posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di
possesso
L'usucapione interrotta (2945) quando il possessore
stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se stata
proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo stato
ricuperato.
CAPO III Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi stato violentemente od occultamente spogliato del
possesso pu, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di
esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione concessa altres a chi ha la detenzione della
cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di
ospitalit.
Se lo spoglio clandestino, il termine per chiedere la
reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla
semplice notoriet del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente
consapevole dello spoglio
La reintegrazione si pu domandare anche contro chi nel
possesso in virt di un acquisto a titolo particolare (1321), fatto con la
conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi stato molestato nel possesso di un immobile, di un
diritto reale sopra un immobile o di un'universalit di mobili (816) pu, entro
l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod.
Proc. Civ. 703 e seguenti).
L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno,
continuo e non interrotto, e non stato acquistato violentemente o
clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o
clandestino, l'azione pu nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in
cui la violenza o la clandestinit cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o
clandestino pu chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le
condizioni indicate dal comma precedente.
TITOLO IX
DELLA DENUNZIA DI
NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di
godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova
opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare
danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu
denunziare all'autorit giudiziaria la nuova opera, purch questa non sia
terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorit giudiziaria, presa sommaria cognizione del
fatto, pu vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando
le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto
dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento
risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la
demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa
soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la
permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di
godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo
alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, pu
denunziare il fatto all'autorit giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e
seguenti).
L'autorit giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone
idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN
GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (Cod. Civ. 1321 e
seguenti), da fatto illecito (Cod. Civ. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto
o fatto idoneo a produrle (Cod. Civ. 433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033
e seguenti, 2041 e seguenti) in conformit dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore (Cod. Civ. 1256 e seguente,
1411 e seguenti).
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le
regole della correttezza (Cod. Civ. 1337, 1358).
CAPO II
Dell'adempimento
delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in
generale
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm>
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2,
1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di un'attivit professionale la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attivit esercitata (Cod. Civ. 1838 e seguente,
2104-1, 2174-2, 2236).
Art. 1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include
quella di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di
cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualit
non inferiore alla media (Cod. Civ. 664).
Art. 1179 Obbligo di garanzia
Chi tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano
determinati il modo e la forma, pu prestare a sua scelta un'idonea garanzia
reale o personale (Cod. Civ. 1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod.
Proc. Civ. 1 19).
Art. 1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione pu essere adempiuta da un terzo, anche
contro la volont del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore pu rifiutare l'adempimento
offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181 Adempimento parziale
Il creditore pu rifiutare un adempimento parziale anche
se la prestazione e divisibile (Cod. Civ. 1314 e seguenti, 1384), salvo che la
legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita
non determinato dalla convenzione o dagli usi e non pu desumersi dalla
natura della prestazione (Cod. Civ. 1774) o da altre circostanze, si osservano
le norme che seguono (att. Cod. Civ. 159).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata
deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione
sorta (1510).
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro
deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della
scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio diverso da quello che il
creditore aveva quando sorta l'obbligazione ci rende pi gravoso
l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di
eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al
domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).
Art. 1183 Tempo dell'adempimento
Se non determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita, il creditore pu esigerla immediatamente (1219-2). Qualora
tuttavia, in virt degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il
modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza
di accordo delle parti, stabilito dal giudice (1331, 1817).
Se il termine per l'adempimento rimesso alla volont
del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le
circostanze; se rimesso alla volont del creditore, il termine pu essere
fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184 Termine
Se per l'adempimento fissato un termine, questo si
presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del
creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1185 Pendenza del termine
Il creditore non pu esigere la prestazione prima della
scadenza (1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo
favore.
Tuttavia il debitore non pu ripetere (2034) ci che ha
pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo
caso per egli pu ripetere, nei limiti della perdita subita, ci di cui il
creditore si arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).
Art. 1186 Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore, il creditore pu esigere immediatamente la prestazione se il debitore
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva
date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844,
1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art. 1187 Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni
computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che
scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Art. 1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo
rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla
legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo
libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art. 1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, liberato se prova di
essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento tenuto alla restituzione
verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione
dell'indebito (2033 e seguenti).
Art. 1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo
(316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che
ci che fu pagato stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).
Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non pu
impugnare il pagamento a causa della propria incapacit (193-3, 1950, 2034).
Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore non pu impugnare il pagamento eseguito con
cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione
dovuta con cose di cui pu disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede
pu impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).
Art. 1193 Imputazione del pagamento
Chi ha pi debiti della medesima specie verso la stessa
persona pu dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto; tra pi debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra pi debiti ugualmente garantiti, al pi oneroso per il debitore;
tra i pi debiti ugualmente onerosi, al pi antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e
seguente, 1249, 2726).
Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore non pu imputare il pagamento al capitale,
piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del
creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi
deve essere imputato prima agli interessi.
Art. 1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo pi debiti, accetta una quietanza nella quale
il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non pu
pretendere un'imputazione diversa, se non vi stato dolo (1439) o sorpresa da
parte del creditore (2726).
Art. 1196 Spese del pagamento
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204,
672, 1215, 1245, 1475).
Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore non pu liberarsi eseguendo una prestazione
diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la
diversa prestazione eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della
propriet o di un altro diritto, il debitore tenuto alla garanzia per
l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e
seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la
prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198 Cessione di un credito in luogo
dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento ceduto un credito
(1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non
risulta una diversa volont delle parti (2928).
E' salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.
1267.
Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e
a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul
titolo, se questo non restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere
il pagamento degli interessi.
Art. 1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire
la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni
altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilit.
SEZIONE II
Del pagamento con
surrogazione
Art. 1201 Surrogazione per volont del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, pu
surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo
espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art. 1202 Surrogazione per volont del debitore
Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di
danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, pu surrogare il
mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente
data certa (2704);
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la
specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del
debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla
richiesta del debitore, il creditore non pu rifiutarsi di inserire nella
quietanza tale dichiarazione.
Art. 1203 Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorch
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in
ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino
alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o pi creditori a favore dei
quali l'immobile ipotecato (2866);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di
soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484
e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259,
1762, 1776, 1780, 1796, 1949).
Art. 1204 Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha
effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito garantito da pegno, si osserva la
disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Art. 1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento parziale, il terzo surrogato e il
creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro
dovuto, salvo patto contrario.
SEZIONE III
Della mora del
creditore
Art. 1206 Condizioni
Il creditore in mora quando, senza motivo legittimo,
non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o
non compie quanto necessario affinch il debitore possa adempiere
l'obbligazione (att. 160).
Art. 1207 Effetti
Quando il creditore in mora, a suo carico
l'impossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al
debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono pi dovuti gli interessi n i frutti
(820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore pure tenuto a risarcire i danni derivati
dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione
della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno
dell'offerta, se questa successivamente dichiarata valida con sentenza passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se accettata dal creditore.
Art. 1208 Requisiti per la validit dell'offerta
Affinch l'offerta sia valida necessario:
l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi
ha la facolt di ricevere per lui (1188 e seguenti);
2) che sia fatta da persona che pu validamente
adempiere;
3) che comprenda la totalit della somma o delle cose
dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le
spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del
creditore (1184);
5) che si sia verificata la condizione dalla quale
dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o
nel suo domicilio (1182);
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ci
autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore pu subordinare l'offerta al consenso del
creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri
vincoli che comunque ne limitano la disponibilit (1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di
credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta
deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo
diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta
mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione
(Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art. 1210 Facolt di deposito e suoi effetti
liberatori
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o
non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il
debitore pu eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito il deposito, quando questo accettato dal
creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore
non pu pi ritirarlo ed liberato dalla sua obbligazione.
Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il
debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, pu farsi
autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a
depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art. 1212 Requisiti del deposito
Per la validit del deposito necessario:
1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata
al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
la cosa offerta sar depositata (att. 744);
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli
interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato
dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo
verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da
parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del
deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il
processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa
depositata (att. 73).
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro pu
eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).
Art. 1213 Ritiro del deposito
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira
prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto
valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in
giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il
debitore ritiri il deposito, egli non pu pi rivolgersi contro i condebitori e
i fideiussori, n valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che
garantivano il credito (2878).
Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme
d'uso anzich in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della
mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art.
1212 (att. 73-1, 77), se questo accettato dal creditore o
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1215 Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese
occorse sono a carico del creditore.
Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un
immobile
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste
nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere
fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, pu
ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli
liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta
(att. 79).
Art. 1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore
costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di
compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att.
80).
L'intimazione pu essere fatta nelle forme d'uso (2931).
CAPO III
Dell'inadempimento
delle obbligazioni
Art. 1218 Responsabilit del debitore
Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la
prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova
(1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo
stato determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile (1256; att. 160).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore costituito in mora mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).
Non necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e
seguenti);
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non
volere eseguire l'obbligazione;
3) quando scaduto il termine, se la prestazione deve
essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo
la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante
intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni
dall'intimazione o dalla richiesta.
Art. 1220 Offerta non formale
Il debitore non pu essere considerato in mora, se
tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza
osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che
il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art. 1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore che in mora non liberato per la
sopravvenuta impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente
perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa
illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.
Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle
obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste
costituisce di per s inadempimento.
Art. 1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere cos la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056
e seguenti).
Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di
danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi
legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non
prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi
in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura.
Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno
maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non dovuto se stata
convenuta la misura degli interessi moratori.
Art. 1225 Prevedibilit del danno
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Alpa-1995/alpa.html>
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del
debitore, il risarcimento limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo
in cui sorta l'obbligazione.
Art. 1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno non pu essere provato nel suo preciso
ammontare, liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e
seguenti).
Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e l'entit
delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).
Art. 1228 Responsabilit per fatto degli ausiliari
Salva diversa volont delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche
dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilit
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita
preventivamente la responsabilit del debitore per dolo o per colpa grave
(1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto
preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il
fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).
CAPO IV
Dei modi di
estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE I
Della novazione
Art. 1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo
diverso.
La volont di estinguere l'obbligazione precedente deve
risultare in modo non equivoco.
Art. 1231 Modalit che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione,
l'apposizione o l'eliminazione di un termine ogni altra modificazione
accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito
originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di
mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni
solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei
debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il
pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui
beni del debitore che fa la novazione.
Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione senza effetto, se non esisteva
l'obbligazione originaria (2881).
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo
annullabile (1425 e seguenti), la novazione valida se il debitore ha assunto
validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).
Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore sostituito a quello originario
che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo
titolo (1268 e seguenti).
SEZIONE II
Della remissione
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito
estingue l'obbligazione quando comunicata al debitore (1334), salvo che
questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del
credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione
(2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo del credito in forma pubblica (2699), la
consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc.
Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa
presumere la remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i
fideiussori (1936, 1945).
La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera
gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri
fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per
l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla
garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha
ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per
l'adempimento dell'obbligazione.
SEZIONE III
Della compensazione
Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i
due debiti si estinguono per le quantit corrispondenti, secondo le norme degli
articoli che seguono (2917).
Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della
loro coesistenza. Il giudice non pu rilevarla d'ufficio.
La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la
compensazione, se non era compiuta quando si verificata la coesistenza dei
due debiti.
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che
hanno per oggetto una somma di danaro o una quantit di cose fungibili dello
stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non liquido ma
di facile e pronta liquidazione, il giudice pu dichiarare la compensazione per
la parte del debito che riconosce esistente, e pu anche sospendere la condanna
per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in
compensazione.
Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non
di ostacolo alla compensazione.
Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo,
si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo
dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il
proprietario sia stato ingiustamente spogliato (1168);
2) di credito per la restituzione di cose depositate
(1766 e seguenti) o date in comodato (1803 e seguenti);
3) di credito dichiarato impignorabile (1881, 1923-l;
Cod. Proc. Civ. 545);
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente
dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge (447, 248; 1272,
2271).
Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore pu opporre in compensazione il debito che
il creditore ha verso il debitore principale (1945).
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito
un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).
Art. 1248 Inopponibilit della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la
cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo (1263 e
seguente), non pu opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto
opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo
notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla
notificazione.
Art. 1249 Compensazione di pi debiti
Quando una persona ha verso un'altra pi debiti
compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo
comma dell'art. 1193.
Art. 1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi
che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art. 1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la
compensazione non pu pi valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e
delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza
di questo per giusti motivi.
Art. 1252 Compensazione volontaria
Per volont delle parti pu avere luogo compensazione
anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le
condizioni di tale compensazione.
SEZIONE IV
Della confusione
Art. 1253 Effetti della confusione
Quando le qualit di creditore e di debitore si
riuniscono (470, 490) nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i
terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Art. 1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che
hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito (2917).
Art. 1255 Riunione delle qualit di fideiussore e di
debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di
fideiussore (1936) e di debitore principale, la fideiussione resta in vita,
purch il creditore vi abbia interesse.
SEZIONE V
Dell'impossibilit
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art. 1256 Impossibilit definitiva e impossibilit
temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e
seguenti).
Se l'impossibilit solo temporanea, il debitore, finch
essa perdura, non responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilit perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore
non pu pi essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il
creditore non ha pi interesse a conseguirla (1174).
Art. 1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si
considera divenuta impossibile anche quando la cosa smarrita senza che possa
esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento della cosa, si
applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1258 Impossibilit parziale
Se la prestazione divenuta impossibile solo in parte,
il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte
che rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta
una cosa determinata, questa ha subto un deterioramento, o quando residua
alcunch dal perimento totale della cosa (994 e seguenti).
Art. 1259 Subingresso del creditore nei diritti del
debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata
divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti
spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilit
(1203), e pu esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia
conseguito a titolo di risarcimento (1780).
CAPO V
Della cessione dei
crediti
(vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi
Speciali, Factoring.
Art. 1260 Cedibilit dei crediti
Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito
il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purch il credito
non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti possono escludere la cedibilit del credito; ma
il patto non opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva
al tempo della cessione.
Art. 1261 Divieti di cessione
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i
procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta
persona, rendersi cessionari di diritti sui quali sorta contestazione davanti
l'autorit giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano
le loro funzioni, sotto pena di nullit e dei danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione del comma precedente non si applica alle
cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne a quelle fatte in pagamento di
debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art. 1262 Documenti probatori del credito
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso.
Se stata ceduta solo una parte del credito, il cedente
tenuto a dare al cessionario una copia autentica (2703) dei documenti.
Art. 1263 Accessori del credito
Per effetto della cessione, il credito trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali (2843) e con gli
altri accessori.
Il cedente non pu trasferire al cessionario, senza il consenso
del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso,
il cedente rimane custode del pegno (1204).
Salvo patto contrario, la cessione non comprende. i
frutti scaduti (820 e seguente).
Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto
quando questi l'ha accettata o quando gli stata notificata (967-2, 1248,
1407-1, 2914).
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (1978, 2559).
Art. 1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo credito ha formato oggetto di pi cessioni
a persone diverse, prevale la cessione notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per
prima al debitore, o quella che stata prima accettata dal debitore con atto
di data certa (2704), ancorch essa sia di data posteriore (2559).
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno (1978, 2914).
Art. 1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la cessione a titolo oneroso, il cedente
tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia
pu essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto
proprio.
Se la cessione a titolo gratuito, la garanzia dovuta
solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione (797).
Art. 1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente non risponde della solvenza del debitore,
salvo che ne abbia assunto la garanzia (2255). In questo caso egli risponde nei
limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi,
rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate
per escutere il debitore, risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare
la responsabilit del cedente senza effetto (1421 e seguente).
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore,
la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del
debitore dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso (1198).
CAPO VI
Della delegazione,
dell'espromissione e dell'accollo
Art. 1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il
quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di
liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del
terzo non pu rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un
terzo, questi pu obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia
vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non tenuto
ad accettare l'incarico, ancorch sia debitore del delegante. Sono salvi. gli
usi diversi.
Art. 1270 Estinzione della delegazione
Il delegante pu revocare la delegazione, fino a quando
il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non
abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato pu assumere l'obbligazione o eseguire il
pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta
incapacit del delegante.
Art. 1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato pu opporre al delegatario le eccezioni
relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato
non pu opporre al delegatario, bench questi ne fosse stato a conoscenza, le
eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il
rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non pu neppure opporre le eccezioni relative
al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno
fatto espresso riferimento.
Art. 1272 Espromissione
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne
assume verso il creditore il debito, obbligato in solido col debitore
originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare
quest'ultimo.
Se non si convenuto diversamente, il terzo non pu
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore
originario.
Pu opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe
potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e
non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non pu opporgli la
compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si
sia verificata prima dell'espromissione.
Art. 1273 Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il
debito dell'altro, il creditore pu aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore
originario solo se ci costituisce condizione espressa della stipulazione o se
il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi liberazione del debitore, questi rimane
obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo obbligato verso il creditore che
ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e pu
opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione avvenuta (1413).
Art. 1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato
il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene
insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui
assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non
liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore
ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore
originario era condizione espressa della stipulazione.
Art. 1275 Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore
originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha
prestate non consente espressamente a mantenerle (1232, 2878).
Art. 1276 Invalidit della nuova obbligazione
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il
creditore dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non pu
valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
CAPO VII
Di alcune specie di
obbligazioni
SEZIONE I
Delle obbligazioni
pecuniarie
Art. 1277 Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso
legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non
ha pi corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale
ragguagliata per valore alla prima.
Art. 1278 Debito di somma di monete non aventi corso
legale
Se la somma dovuta determinata in una moneta non avente
corso legale nello Stato, il debitore ha facolt di pagare in moneta legale al
corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il
pagamento (1182).
Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete
non aventi corso legale
La disposizione dell'articolo precedente non si applica,
se la moneta non avente corso legale nello Stato indicata con la clausola
"effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza
dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1280 Debito di specie monetaria avente valore
intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente
valore intrinseco, se cos stabilito dal titolo costitutivo del debito,
semprech la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu
assunta.
Se per la moneta non reperibile, o non ha pi corso, o
ne alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta
corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta
aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art. 1281 Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano
in contrasto con i princpi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti
pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro
producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni
(1639, 1587) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per
cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi
ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere
tenuto a render conto del godimento.
Art. 1283 Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Art. 1284 Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali del dieci per cento in
ragione di anno (att. 161).
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815,
1950, 2725).
NOTA Articolo cos modificato dall'art. 1, Legge 26
novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre 1990. Gli interessi legali,
precedentemente, erano del 5%.
SEZIONE II
Delle obbligazioni
alternative
Art. 1285 Obbligazione alternativa
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera
eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non pu
costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1181).
Art. 1286 Facolt di scelta
La scelta spetta al debitore, se non stata attribuita
al creditore o ad un terzo (665).
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una
delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata
all'altra parte, o ad entrambe se la scelta fatta da un terzo (666).
Se la scelta deve essere fatta da pi persone, il giudice
pu fissare loro un termine. Se la scelta non fatta nel termine stabilito,
essa fatta dal giudice (att. 81).
Art. 1287 Decadenza dalla facolt di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due
prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la
scelta spetta al creditore.
Se la facolt di scelta spetta al creditore e questi non
l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta
passa a quest'ultimo.
Se la scelta rimessa a un terzo e questi non la fa nel
termine assegnatogli, essa fatta dal giudice (631, 664; att. 81).
Art. 1288 Impossibilit di una delle prestazioni
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una
delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione (1346 e
seguenti) o se divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle
parti (1256 e seguenti).
Art. 1289 Impossibilit colposa di una delle
prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione
alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile
anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene
impossibile per colpa del creditore, il debitore liberato dall'obbligazione,
qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento
dei danni.
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore
liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile
per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra
prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilit deve rispondere il
debitore, il creditore pu scegliere l'altra prestazione o esigere il
risarcimento del danno (1223).
Art. 1290 Impossibilit sopravvenuta di entrambe le
prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute
impossibili (1257) e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli
deve pagare l'equivalente di quella che divenuta impossibile per l'ultima, se
la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi pu
domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art. 1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche
quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono pi di due.
Art. 1292 Nozione della solidariet
L'obbligazione e in solido quando pi debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno pu essere
costretto all'adempimento per la totalit e l'adempimento da parte di uno
libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di
chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da
uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art. 1293 Modalit varie dei singoli rapporti
La solidariet non esclusa dal fatto che i singoli
debitori siano tenuti ciascuno con modalit diverse, o il debitore comune sia
tenuto con modalit diverse di fronte ai singoli creditori.
Art. 1294 Solidariet tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal
titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682,
1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art. 1295 Divisibilit tra gli eredi
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide (1261,
1318) tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in
proporzione delle rispettive quote (752, 754).
Art. 1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro
dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essi con
domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 1297 Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non pu opporre al creditore
le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non pu opporre
le eccezioni personali agli altri creditori.
Art. 1298 Rapporti interni tra debitori o creditori
solidali
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide
tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta
nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta
diversamente.
Art. 1299 Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito pu
ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di questi insolvente, la perdita si ripartisce
per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento (754, 755).
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il
condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta (1203
n. 3).
Art. 1300 Novazione
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in
solido libera gli altri debitori. Qualora per si sia voluto limitare la
novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte
di quest'ultimo.
Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il
debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte
del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art. 1301 Remissione
La remissione (1236 e seguenti) a favore di uno dei
debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore
abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non
pu esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a
favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione fatta da uno dei creditori in solido,
essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante
al primo.
Art. 1302 Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido pu opporre in
compensazione (1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla
concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore pu opporre in
compensazione ci che gli dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la
parte di questo.
Art. 1303 Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono (1253) le qualit
di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si
estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualit di
debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di
questo.
Art. 1304 Transazione
La transazione (1965 e seguenti) fatta dal creditore con
uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se
questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se intervenuta tra uno dei creditori in
solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Art. 1305 Giuramento
Il giuramento (2736 e seguenti) sul debito e non sul
vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno
dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in
solido o dal debitore o uno dei creditori in solido, produce gli effetti
seguenti:
il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore,
ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri
condebitori o concreditori;
il giuramento prestato dal creditore o dal debitore,
ovvero ricusato dal condebitore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a
colui al quale stato deferito.
Art. 1306 Sentenza
La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei
debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha
effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo
che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore, gli altri creditori
possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che
questi pu opporre a ciascuno di essi.
Art. 1307 Inadempimento
Se l'adempimento dell'obbligazione divenuto impossibile
per causa imputabile a uno o pi condebitori (1218), gli altri condebitori non
sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della
prestazione dovuta. Il creditore pu chiedere il risarcimento del danno
ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1308 Costituzione in mora
La costituzione in mora (1219) di uno dei debitori in
solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei
creditori in solido giova agli altri.
Art. 1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in
solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei
confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Art. 1310 Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la
prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in
solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti) contro il comune debitore,
hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
La sospensione della prescrizione (2941 e seguente) nei
rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto
riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha
regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.
La rinunzia alla prescrizione (2937) fatta da uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di
uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato
alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in
conseguenza della prescrizione medesima.
Art. 1311 Rinunzia alla solidariet
Il creditore che rinunzia alla solidariet a favore di
uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.
Rinunzia alla solidariet:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza
per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno
dei debitori per la parte di lui se questi ha aderito alla domanda, o se
stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 1312 Pagamento separato dei frutti o degli
interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva,
la parte dei frutti o degli interessi che a carico di uno dei debitori perde
contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma
la conserva per quelli futuri.
Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidariet
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidariet verso
alcuno dei debitori, se uno degli altri insolvente, la sua parte di debito
ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato
liberato dalla solidariet.
SEZIONE IV
Delle obbligazioni
divisibili e indivisibili
Art. 1314 Obbligazioni divisibili
Se pi sono i debitori o i creditori di una prestazione
divisibile e l'obbligazione non solidale (1292), ciascuno dei creditori non
pu domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno
dei debitori non tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Art. 1315 Limiti alla divisibilit tra gli eredi del
debitore
Il beneficio della divisione (752) non pu essere opposto
da quello tra gli eredi del debitore, che stato incaricato di eseguire la
prestazione o che in possesso della cosa dovuta, se questa certa e
determinata.
Art. 1316 Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione indivisibile, quando la prestazione ha
per oggetto una cosa o un fatto che non suscettibile di divisione per sua
natura o per il modo in cui stato considerato dalle parti contraenti.
Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme
relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili,
salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 1318 Indivisibilit nei confronti degli eredi
L'indivisibilit opera anche nei confronti degli eredi
del debitore o di quelli del creditore.
Art. 1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno dei creditori pu esigere l'esecuzione della
intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l'erede del creditore, che
agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a
garanzia dei coeredi (1179).
Art. 1320 Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito (1236
e seguenti) o ha consentito a ricevere un'altra il debitore non liberato verso
gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione
indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di
colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di
transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione (1241, 1302) e
confusione (1253, 1303).
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN
GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art. 1321 Nozione
Il contratto l'accordo di due o pi parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 Autonomia contrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Business/Frignani-1997/Mendel.htm>
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purch siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorch non appartengano ai tipi che
hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute
in questo titolo.
Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano
i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra
vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).
CAPO II
Dei requisiti del
contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che prescritta dalla legge
sotto pena di nullit (1350 e seguenti).
SEZIONE I
Dell'accordo delle
parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto
la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da
lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente pu ritenere efficace l'accettazione
tardiva, purch ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una
forma determinata, l'accettazione non ha effetto se data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a
nuova proposta.
Art. 1327 Esecuzione prima della risposta
dell'accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una
preventiva risposta, il contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte
dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, tenuto al risarcimento del danno.
Art. 1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta pu essere revocata finch il contratto non
sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede
l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del
contratto.
L'accettazione pu essere revocata, purch la revoca
giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si obbligato a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo, la revoca senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la
sopravvenuta incapacit (414) del proponente non toglie efficacia alla
proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale
efficacia.
Art. 1330 Morte o incapacit dell'imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando fatta
dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia
se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del
contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331 Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga
vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolt di accettarla o
meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per
gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non stato fissato un termine,
questo pu essere stabilito dal giudice (1183).
Art. 1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono
determinate le modalit dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo
che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso,
a tutti i contraenti originali.
Art. 1333 Contratto con obbligazioni del solo
proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui
derivino obbligazioni solo per il proponente irrevocabile appena giunge a
conoscenza della parte alla quale destinata.
Il destinatario pu rifiutare la proposta nel termine
richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il
contratto concluso.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento
in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel
momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilit di averne notizia.
Art. 1336 Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi
essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta, salvo
che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se fatta nella stessa forma
dell'offerta o in forma equipollente, efficace anche in confronto di chi non
ne ha avuto notizia.
Art. 1337 Trattative e responsabilit precontrattuale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Musy-1995/musy1.htm>
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375,
2208).
Art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidit
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza
di una causa d'invalidit del contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato
notizia all'altra parte tenuta a risarcire il danno da questa risentito per
avere confidato, senza sua colpa, nella validit del contratto (1308).
Art. 1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815,
1932).
Art. 1340 Clausole d'uso
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se
non risulta che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt
di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti),
limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libert
contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o
deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorit giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o
formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al
formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate
(1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
SEZIONE II
Della causa del
contratto
Art. 1343 Causa illecita
La causa illecita quando contraria a norme
imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art. 1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa altres illecita la causa quando il contratto
costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Art. 1345 Motivo illecito
Il contratto illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad
entrambe (788, 14182).
SEZIONE III
Dell'oggetto del
contratto
Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile (1418).
Art. 1347 Possibilit sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a
termine (1814) valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene
possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348 Cose future
La prestazione di cose future (820,1472, 2823) pu essere
dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (179, 458, 771).
Art. 1349 Determinazione dell'oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in
contratto deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi
al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca
la determinazione del terzo o se questa manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non
si pu impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione
del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto nullo
(1421 e seguenti).
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto
anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto
eventualmente abbia riferimento.
SEZIONE IV
Della forma del
contratto
Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per
scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullit:
1) i contratti che trasferiscono la propriet di beni
immobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o
trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il
diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e
dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e
seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servit
prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di
abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico
(971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti di locazione di beni immobili per una
durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di societ (2247 e seguenti) o di
associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove
anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e
seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle
rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri
diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per
oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14,
47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403,
1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518,
2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278,
328, 565, 852, 857).
Art. 1351 Contratto preliminare
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Nivarra/prelim.htm>
Il contratto preliminare nullo (1421 e seguenti), se
non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto
definitivo (2932).
Art. 1352 Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una
determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la
forma sia stata voluta per la validit di questo (2725).
CAPO III
Della condizione nel
contratto
Art. 1353 Contratto condizionale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Condiz.htm>
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione
del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Art. 1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale apposta
una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione impossibile rende nullo il contratto se
sospensiva; se risolutiva, si ha come non apposta (634).
Se la condizione illecita o impossibile apposta a un
patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le
disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto disposto dall'art. 1419.
Art. 1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla
mera volont dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Art. 1356 Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di
un diritto pu 2900 e seguenti; Cod. Proc. Civ.670).
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva
pu, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente pu compiere
atti conservativi.
Art. 1357 Atti di disposizione in pendenza della
condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o
risolutiva pu disporne in pendenza di questa (2852); ma gli effetti di ogni
atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 Comportamento delle parti nello stato
dipendenza
Colui che si obbligato o che ha alienato un diritto
sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede
per conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375).
Art. 1359 Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata
per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento
di essa.
Art. 1360 Retroattivit della condizione
Gli effetti dell'avveramento della condizione
retroagiscono al tempo in cui stato concluso il contratto, salvo che, per
volont delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o
della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (646).
Se per la condizione risolutiva apposta a un contratto
ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di
patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gi eseguite (1465,
2655).
Art. 1361 Atti di amministrazione
L'avveramento della condizione non pregiudica la validit
degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della
condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa
pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si
avverata (646).
CAPO IV
Dell'interpretazione
del contratto
Art. 1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia
stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle
parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione
del contratto.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per
mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell'atto (1419).
Art. 1364 Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel
contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono
proposte di contrattare.
Art. 1365 Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si espresso un caso al fine di
spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali,
secondo ragione, pu estendersi lo stesso patto.
Art. 1366 Interpretazione di buona fede
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lordi1.html>
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede
(1337,1371,1375).
Art. 1367 Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzich in quello
secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art. 1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si
pratica generalmente nel luogo in cui il contratto stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti un imprenditore
(2082), le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica
generalmente nel luogo in cui la sede dell'impresa.
Art. 1369 Espressioni con pi sensi
Le espressioni che possono avere pi sensi devono, nel
dubbio, essere intese nel senso pi conveniente alla natura e all'oggetto del
contratto.
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della
clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto (1341) o in moduli o formulari (1342) predisposti da uno dei
contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1371 Regole finali
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute
in questo capo (1362 e seguenti), il contratto rimanga oscuro, esso deve essere
inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel
senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se a
titolo oneroso.
CAPO V
Degli effetti del
contratto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non pu essere sciolto che per mutuo consenso o per cause
ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1373 Recesso unilaterale
Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere
dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia
avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale
facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e
seguenti, 1671, 2227).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione
eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1374 Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equit.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
(1337,1358,1366, 1460).
Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della propriet di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di
un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la propriet o il
diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520 e seguenti, 2644,
2684, 2808-2).
Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento una determinata massa
di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo
precedente, ancorch, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate,
pesate o misurate.
Art. 1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel
genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di
cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con
l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti
(1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un
altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e
seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1379 Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto
solo tra le parti, e non valido se non contenuto entro convenienti limiti
di tempo (965) e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti
(1260).
Art. 1380 Conflitto tra pi diritti personali di
godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a
diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa,
il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento,
preferito quello che ha il titolo di data certa (2704) anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della
trascrizione (2644 e seguenti).
Art. 1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del
terzo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un
terzo tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.
SEZIONE II
Della clausola penale
e della caparra
Art. 1382 Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218), uno dei contraenti
tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non stata convenuta la risarcibilit del danno
ulteriore (1223).
La penale dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.
Art. 1383 Divieto di cumulo
Il creditore non pu domandare insieme la prestazione
principale e la penale, se questa non stata stipulata per il semplice
ritardo.
Art. 1384 Riduzione della penale
La penale pu essere diminuita equamente dal giudice, se
l'obbligazione principale stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della
penale manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il
creditore aveva all'adempimento (1181, 1526-2, att. 163).
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto una
parte d all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantit di
altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218),
l'altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra pu recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se per la parte che non inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il
risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att.
164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto stipulato il diritto di recesso per
una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve
restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
CAPO VI
Della Rappresentanza
Art. 1387 Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza conferito dalla legge (48,
320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc. Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art. 1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse
del rappresentato <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Edmondo-1997/nota.htm>,
nei limiti delle facolt conferitegli (19), produce direttamente effetto nei
confronti del rappresentato.
Art. 1389 Capacit del rappresentante e del
rappresentato
Quando la rappresentanza conferita dall'interessato,
per la validit del contratto concluso dal rappresentante basta che questi
abbia la capacit di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il
rappresentato (1471).
In ogni caso, per la validit del contratto concluso dal
rappresentante necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art. 1390 Vizi della volont
Il contratto annullabile(1427 e seguenti,1441 e
seguenti) se viziata la volont del rappresentante. Quando per il vizio
riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto annullabile
solo se era viziata la volont di questo.
Art. 1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui rilevante lo stato di buona o di mala
fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla
persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal
rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che in mala fede pu
giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Art. 1392 Forma della procura
La procura non ha effetto se non conferita con le forme
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (1350 e
seguenti, 1396 e seguenti).
Art. 1393 Giustificazione dei poteri del
rappresentante
Il terzo che contratta col rappresentante pu sempre
esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da
un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
Art. 1394 Conflitto d'interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato pu essere annullato (1441 e seguenti) su domanda
del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 Contratto con se stesso
E' annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di
un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da
escludere la possibilit di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione pu essere proposta soltanto dal
rappresentato (1471).
Art. 1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere
portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione del contratto (19, 2266).
Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza
conferito dall'interessato (1722 e seguenti) non sono opponibili ai terzi che
le hanno senza colpa ignorate.
Art. 1397 Restituzione del documento della
rappresentanza
Il rappresentante e tenuto a restituire il documento dal
quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne
i poteri o eccedendo i limiti delle facolt conferitegli, responsabile del
danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa
nella validit del contratto (1338, 1890, 2822).
Art. 1399 Ratifica
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il
contratto pu essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme
prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i
diritti dei terzi.
Il terzo colui che ha contrattato come rappresentante
possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente pu invitare l'interessato a
pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel
silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).
La facolt di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art. 1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese
agricole e commerciali sono regolate dal libro V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII
Del contratto per
persona da nominare
Art. 1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto (1326) una
parte pu riservarsi la facolt di nominare successivamente la persona che deve
acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Art. 1402 Termine e modalit della dichiarazione di
nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata
all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se
le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non accompagnata
dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore
al contratto.
Art. 1403 Forme e pubblicit
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione
della persona nominata non hanno effetto (2725) se non rivestono la stessa
forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla
legge.
Se per il contratto richiesta a determinati effetti una
forma di pubblicit (2643 e seguenti), deve agli stessi effetti essere resa
pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di
procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art. 1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina stata validamente
fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Art. 1405 Effetti della mancata dichiarazione di
nomina
Se la dichiarazione di nomina non fatta validamente nel
termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi
effetti tra i contraenti originari (1762).
CAPO VIII
Della cessione del
contratto
Art. 1406 Nozione
Ciascuna parte pu sostituire a se un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purch l'altra parte vi consenta.
Art. 1407 Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra
sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione
efficace nei suoi confronti dal momento in cui le stata notificata (Cod. Proc.
Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata (1264).
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un
documento nel quale inserita la clausola "all'ordine" o altra
equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del
giratario nella posizione del girante.
Art. 1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente liberato dalle sue obbligazioni verso il
contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei
confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non
liberare il cedente, pu agire contro di lui qualora il cessionario non adempia
(1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente
ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro
quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si verificato; in mancanza
tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art. 1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto pu opporre al cessionario tutte le
eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col
cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha
consentito alla sostituzione.
Art. 1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente tenuto a garantire la validit del contratto
(1325, 1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del
contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente
ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO IX
Del contratto a
favore di terzi
Art. 1411 Contratto a favore di terzi
E' valida la stipulazione a favore di un terzo (1875,
1920), qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della stipulazione.
Questa per pu essere revocata o modificata dallo
stipulante, finch il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del
promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del
terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo
che diversamente risulti dalla volont delle parti o dalla natura del
contratto.
Art. 1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello
stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la
morte dello stipulante, questi pu revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di
volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia
rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi
del terzo se questi premuore allo stipulante, purch il beneficio non sia stato
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art. 1413 Eccezioni opponibili dal promittente al
terzo
Il promittente pu opporre al terzo le eccezioni fondate
sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate
su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X
Della simulazione
Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso
da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purch ne
sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti
unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo
tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione (164) non pu essere opposta n dalle
parti contraenti, n dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante,
ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare
apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
(2652).
I terzi possono far valere la simulazione in confronto
delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).
Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non pu essere opposta dai contraenti ai
creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di
esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (2910 e
seguenti).
I creditori del simulato alienante possono far valere la
simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro
credito anteriore (2704) all'atto simulato.
Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni (2721 e seguenti) della
simulazione ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da
creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceit del
contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se proposta dalle parti
(164).
CAPO XI
Della nullit del
contratto
Art. 1418 Cause di nullit del contratto
Il contratto nullo quando contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullit del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceit della
causa (1343), l'illiceit dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto altres nullo negli altri casi stabiliti
dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261,
1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1419 Nullit parziale
La nullit parziale di un contratto o la nullit di
singole clausole importa la nullit dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che
colpita dalla nullit.
La nullit di singole clausole non importa la nullit del
contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art. 1420 Nullit nel contratto plurilaterale
Nei contratti con pi di due parti, in cui le prestazioni
di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullit che
colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullit del contratto,
salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi
essenziale.
Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullit
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullit pu
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e pu essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilit dell'azione di nullit
L'azione per far dichiarare la nullit non soggetta a
prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della
prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art. 1423 Inammissibilit della convalida
Il contratto nullo non pu essere convalidato (1444), se
la legge non dispone diversamente (799).
Art. 1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo pu produrre gli effetti di un
contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che
esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullit (1367).
CAPO XII
Dell'annullabilit
del contratto
SEZIONE I
Dell'incapacit
Art. 1425 Incapacit delle parti
Il contratto annullabile se una delle parti era
legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni
stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona
incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art. 1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto non annullabile, se il minore ha con
raggiri occultato la sua minore et (2); ma la semplice dichiarazione da lui
fatta di essere maggiorenne non di ostacolo all'impugnazione del contratto.
SEZIONE II
Dei vizi del consenso
Art. 1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e
seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con dolo, pu
chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le disposizioni
seguenti (122, 624).
Art. 1428 Rilevanza dell'errore
L'errore causa di annullamento del contratto quando
essenziale ed riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale
L'errore essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identit dell'oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualit dello stesso che, secondo il comune
apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del
consenso;
3) quando cade sull'identit o sulle qualit della
persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state
determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, stato la
ragione unica o principale del contratto (1969).
Art. 1430 Errore di calcolo
L'errore di calcolo non d luogo ad annullamento del
contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla
quantit, sia stato determinante del consenso.
Art. 1431 Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione
al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualit dei
contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto rilevarlo.
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte in errore non pu domandare l'annullamento del
contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di
eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalit del contratto che
quella intendeva concludere.
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua
trasmissione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione
stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato
incaricato (2706).
Art. 1434 Violenza
La violenza causa di annullamento del contratto, anche se
esercitata da un terzo.
Art. 1435 Caratteri della violenza
La violenza deve essere di tal natura da far impressione
sopra una persona sensata da farle temere di esporre se o i suoi beni a un
male ingiusto notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'et, al sesso
e alla condizione delle persone.
Art. 1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza causa di annullamento del contratto anche
quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone,
l'annullamento del contratto rimesso alla prudente valutazione delle
circostanze da parte del giudice.
Art. 1437 Timore riverenziale
Il solo timore riverenziale non causa di annullamento
del contratto.
Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia di far valere un diritto pu essere causa di
annullamento del contratto solo quando diretta a conseguire vantaggi
ingiusti.
Art. 1439 Dolo
Il dolo causa di annullamento del contratto quando i
raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il
contratto annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il
consenso, il contratto valido, bench senza di essi sarebbe stato concluso a
condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni (2056).
SEZIONE III
Dell'azione di
annullamento
Art. 1441 Legittimazione
L'annullamento del contratto pu essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse stabilito dalla legge.
L'incapacit del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di
interdizione legale pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
Art. 1442 Prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque
anni (428, 761, 775).
Quando l'annullabilit dipende da vizio del consenso o da
incapacit legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui
cessata la violenza, stato scoperto l'errore o il dolo, cessato lo stato
d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la
maggiore et (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della
conclusione del contratto (428, 775, 1326).
L'annullabilit pu essere opposta dalla parte convenuta
per l'esecuzione del contratto, anche se prescritta l'azione per farla
valere.
Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto annullato per incapacit (1425) di uno
dei contraenti, questi non tenuto a restituire all'altro la prestazione
ricevuta se non nei limiti in cui stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e
seguenti).
Art. 1444 Convalida
Il contratto annullabile pu essere convalidato dal
contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilit, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto pure convalidato, se il contraente al
quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione
conoscendo il motivo di annullabilit.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non in
condizione di concludere validamente il contratto (1423,1451).
Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei
terzi
L'annullamento che non dipende da incapacit legale non
pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi
gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 2377,
2652, 2824; att. 165).
Art. 1446 Annullabilit nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilit
che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del
contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
CAPO XIII
Della rescissione del
contratto
Art. 1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a
condizioni inique, per la necessit, nota alla controparte, di salvare s o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), pu essere
rescisso sulla domanda (2652) della parte che si obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, pu, secondo
le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera
prestata.
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi sproporzione tra la prestazione (att.166) di una
parte e quella dell'altra, e la sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di
una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte
danneggiata pu domandare la rescissione del contratto.
L'azione non ammissibile se la lesione non eccede la
met del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata
aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda
proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i
contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione
della divisione (761 e seguenti).
Art. 1449 Prescrizione
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla
conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica
l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilit del contratto non pu essere opposta in
via di eccezione quando l'azione prescritta.
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale domandata la rescissione
pu evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo
ad equit.
Art. 1451 L'inammissibilit della convalida
Il contratto rescindibile non pu essere convalidato.
Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di rescissione (2652).
CAPO XIV
Della risoluzione del
contratto
SEZIONE I
Della risoluzione per
inadempimento
Art. 1453 Risolubilit del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno
dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro pu a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652),
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione pu essere domandata anche quando il
giudizio stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non pu pi chiedersi
l'adempimento quando stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di
risoluzione l'inadempiente non pu pi adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Alla parte inadempiente l'altra pu intimare per iscritto
di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente
detto termine, il contratto s'intender senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine non pu essere inferiore a quindici giorni,
salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto
o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato
adempiuto, questo risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si pu risolvere se l'inadempimento di
una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra
(1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia
adempiuta secondo le modalit stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517)
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della
clausola risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle
parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza
del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto
anche se non stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o
periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le
prestazioni gi eseguite (1360).
La risoluzione, anche se stata espressamente pattuita,
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).
Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento
di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle
altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/DellaValle.html>
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non
adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino
dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non pu rifiutarsi l'esecuzione se, avuto
riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei
contraenti
Ciascun contraente pu sospendere l'esecuzione della
prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono
divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della
controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877,
1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilit di
eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non
pu opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non
ha effetto per le eccezioni di nullit (1418 e seguenti), di annullabilit
(1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.
Nei casi in cui la clausola efficace, il giudice, se
riconosce che concorrono gravi motivi, pu tuttavia sospendere la condanna,
imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE II
Dell'impossibilit
sopravvenuta
Art. 1463 Impossibilit totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilit della prestazione dovuta (1256) non
pu chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gi
ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e
seguenti).
Art. 1464 Impossibilit parziale
Quando la prestazione di una parte divenuta solo parzialmente
impossibile (1258), l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione
della prestazione da essa dovuta, e pu anche recedere dal contratto qualora
non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (1181).
Art. 1465 Contratto con effetti traslativi o
costitutivi
Nei contratti che trasferiscono la propriet di una cosa
determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il
perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante non libera
l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorch la cosa
non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un
termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa
determinata solo nel genere, l'acquirente non liberato dall'obbligo di
eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa
stata individuata (1378).
L'acquirente in ogni caso liberato dalla sua
obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e
l'impossilit sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).
Art. 1466 Impossibilit nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art. 1420 impossibilit
della prestazione (1256) di una delle parti non importa scioglimento
del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba,
secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
SEZIONE III
Dell'eccessiva
onerosit
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero
a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti divenuta
eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu domandare la risoluzione
del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non pu essere domandata se la
sopravvenuta onerosit rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale domandata la risoluzione pu
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962,
1623, 1664, 1923).
Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni,
questa pu chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una
modificazione nelle modalit di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad
equit.
Art. 1469 Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai
contratti aleatori per loro natura (1879) o per volont delle parti (1448,
1472).
CAPO XIV- BIS
DEI CONTRATTI DEL
CONSUMATORE (*)
1469-bis Clausole vessatorie
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm>
nel contratto tra professionista e consumatore.
Nel contratto concluso tra il consumatore e il
professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obbblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contrattto di cui al primo comma, il consumatore la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attivit imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. il professionista la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivit
imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono clausole vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno
per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilit da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volont;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista, il doppio
della somma corrisposta se quest'ultimo a non concludere il contratto oppure
a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento,
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o
altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt di
recedere dal contratto, nonch consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilit di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformit del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli
il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilit del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalit;
16) limitare o escludere l'opponibilit dell'eccezione d'inadempimento da parte
del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a s un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorit giudiziaria,
limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volont del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista pu, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo
comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista pu modificare, senza prevviso, semprech vi sia un giustificato
motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che
ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12), 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa
o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonch
la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalit di variazione siano espressamente descritte.
1469-ter. Accertamento della vessatoriet delle
clausole <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Pargolesi-1995.html>.
La vessatoriet di una clausola valutata tenendo conto della natura del
bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole
del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, n all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purch tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
1469-quater. Forma e interpretazione. Nel caso di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al
consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo
chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione pi
favorevole al consumatore.
1469-quinquies. Inefficacia. Le clausole
considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilit del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione
del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale,
o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto la possibilit di conoscere prima della conclusione del
contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e pu essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilit al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento pi stretto con il territorio di
uno stato membro dell'Unione europea.
1469-sexies. Azione inibitoria. Le
associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che
inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivit ai sensi del
presente capo.
L'inibitoria pu essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice pu ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o pi
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
(*) Capo aggiunto dall'art.25, l. 6 febbraio 1996, n.52,
in attuazione della direttiva 93/13/CEE
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1470 Nozione
La vendita il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della propriet di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473
e seguente, 1498).
Art. 1471 Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica,
n direttamente n per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni,
delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro
cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono
venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica
autorit amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e
seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati
incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto nullo (1421 e seguenti);
negli altri annullabile (1441 e seguenti).
Art. 1472 Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348),
l'acquisto della propriet si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.
Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la propriet
si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un
contratto aleatorio, la vendita nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473 Determinazione del prezzo affidata a un
terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a
un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non pu accettare l'incarico,
ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione,
la nomina, su richiesta di una delle parti, fatta dal presidente del
tribunale del luogo in cui stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Art. 1474 Mancanza di determinazione espressa del
prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore
vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, n hanno
convenuto il modo di determinarlo, n esso stabilito per atto della pubblica
autorit (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto
riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di
mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza pi vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto
prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo,
determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo
precedente (1561).
Art. 1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie
(1510) sono a carico del compratore, se non stato pattuito diversamente
(1196, 1539, 554).
1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la propriet della cosa o
il diritto, se l'acquisto non effetto immediato del contratto (1376 e
seguenti);
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai
vizi della cosa.
Art. 1477 Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si
trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere
consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e
seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti
relativi alla propriet e all'uso della cosa venduta (1527).
Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non
era di propriet del venditore, questi obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il
venditore acquista la propriet dal titolare di essa (att. 171).
Art. 1479 Buona fede del compratore
Il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto
(1453), se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di propriet del
venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la
propriet.
Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore
tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa diminuita
di valore o deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il
deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si
deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore inoltre tenuto a rimborsare al compratore
le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche
quelle voluttuarie (att. 171).
Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di propriet del
venditore era solo in parte di propriet altrui, il compratore pu chiedere la
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo
precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe
acquistato la cosa senza quella parte di cui non divenuto proprietario
(1419); altrimenti pu solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al
risarcimento del danno (1233; att. 131).
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo,
quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere
rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia
(1119).
Il pagamento non pu essere sospeso se il pericolo era noto
al compratore al tempo della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri
vincoli
Il compratore pu altres sospendere il pagamento del
prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal
compratore stesso ignorati.
Egli pu inoltre far fissare dal giudice un termine, alla
scadenza del quale, se la cosa non liberata, il contratto risoluto con
obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra
indicati era nota al compratore, questi non pu chiedere la risoluzione del
contratto, e il venditore tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per
effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore
tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore
dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale evitto, le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto
rimborsare all'attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le
disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma
dell'articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere
diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo
faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto
alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far
respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il
diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non
esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486 Responsabilit limitata dal venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante
il pagamento di una somma di danaro, il venditore pu liberarsi da tutte le
conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e
di tutte le spese.
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale
della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti
della garanzia e possono altres pattuire che il venditore non sia soggetto a
garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il
venditore sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E'
nullo ogni patto contrario (1266).
Art. 1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando esclusa la garanzia, non si applicano le
disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore
pu pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il
rimborso delle spese.
Il venditore esente anche da quest'obbligo quando la
vendita stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di
godimento di terzi
Se la cosa venduta gravata da oneri o da diritti reali
o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono
stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza
pu domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo
secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le
disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia
immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non
ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della
cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non dovuta la garanzia (1490) se al momento del
contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non dovuta, se
i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore
abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore
pu domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti)
ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi
escludano la risoluzione.
La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda
giudiziale.
Se la cosa consegnata perita in conseguenza dei vizi,
il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece perita per
caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o
trasformata, egli non pu domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve
restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non
perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i
vizi della cosa.
Il venditore deve altres risarcire al compratore i danni
derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non
denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il
diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto,
pu sempre far valere la garanzia, purch il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla
consegna (1522; att. 172).
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi
regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure
questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art. 1497 Mancanza di qualit
Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero
quelle essenziali per l'uso a cui destinata, il compratore ha diritto di
ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purch il difetto di qualit
ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione soggetto
alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del prezzo
Il compratore tenuto a pagare il prezzo nel termine e
nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il
pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si
esegue (1477).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della
consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore (1182).
Art. 1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta
consegnata al compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477),
decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non ancora
esigibile.
3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore pu riservarsi il diritto di riavere la
propriet della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi
stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello
stipulato per la vendita nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non pu essere maggiore di due
anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella
di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine
maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge perentorio (2964) e
non si pu prorogare.
Art. 1502 Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto tenuto
a rimborsare al compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e,
nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il valore della cosa
(1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il
compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso
delle spese utili, pu accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le
opportune cautele (1151, 1179).
Art. 1503 Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il
termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653)
e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle
spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali
rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia
offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di
riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2725).
Art. 1504 Effetti del riscatto rispetto ai
subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto
di riscatto nei confronti del compratore pu ottenere il rilascio della cosa
anche dai successivi acquirenti, purch il patto sia ad essi opponibile (2653,
n. 3).
Se l'alienazione stata notificata al venditore, il
riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto
riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata
(2653 n. 3); ma tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purch
abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai
tre anni.
Art. 1506 Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte
indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre
la domanda anche in confronto del venditore (1111).
Se la cosa non comodamente divisibile e si fa luogo
all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente
all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo
stesso compratore.
Art. 1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se pi persone hanno venduto congiuntamente, mediante un
solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna pu esercitare il diritto di riscatto
solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha
lasciato pi eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, pu esigere che
tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di
riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto pu esercitarsi
soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per
intero.
Art. 1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta
congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi
possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro
spettava, e il compratore non pu valersi della facolt prevista dall'ultimo
comma dell'articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato pi eredi, il
diritto di riscatto si pu esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte
che gli spetta, anche quando la cosa venduta tuttora indivisa.
Se l'eredit stata divisa e la cosa venduta stata
assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non pu esercitarsi contro
di lui che per la totalit.
SEZIONE II
Della vendita di cose
mobili
1 Disposizioni
generali
Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna
della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della
vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il
venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve
essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo
della consegna rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo
spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del
compratore (1475).
Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da
trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un
altro, il termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualit
apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).
Art. 1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il
buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario,
deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni
dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si
prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, pu assegnare al
venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne
il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia
di buon funzionamento dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art. 1513 Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualit o condizione della
cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi
stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc.
Civ. 125) della parte interessata, pu ordinare il deposito (att. 77) o il
sequestro della cosa stessa, nonch la vendita per conto di chi spetta,
determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve,
in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identit e lo stato.
Art. 1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa
acquistata, il venditore pu depositarla, per conto e a spese del compratore
medesimo, in un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale
idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere
fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
deposito eseguito (1689 e seguente).
Art. 1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del
compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il
prezzo (1498), il venditore pu far vendere senza ritardo la cosa per conto e a
spese di lui.
La vendita fatta all'incanto a mezzo di una persona
autorizzata a tali atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la
vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore
deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
cui la vendita sar eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto
della pubblica autorit (o da norme corporative), ovvero risultante da listini
di borsa o da mercuriali, la vendita pu essere fatta senza incanto, al prezzo
corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario
nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta
notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo
convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior
danno (1536, 1551, 1686).
Art. 1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del
venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un
prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il
venditore non adempie la sua obbligazione (1476), il compratore pu fare
acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle
persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83).
Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare
della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento
del maggior danno (1223,1536, 1551).
Art. 1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente
che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle
forme di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498),
se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del
venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il
compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si
presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione
disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro
otto giorni (2964) dalla scadenza del termine; in mancanza di tale
comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento
(1453 e seguenti).
Art. 1518 Normale determinazione del risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo
corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si
risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento costituito
dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel
giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del
danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno
fissati per le singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di cose non pagate
Se la vendita stata fatta senza dilazione per il
pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, pu riprendere il
possesso delle cose vendute, finch queste si trovano presso il compratore
(1156), purch la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e
le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si
pu esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765,
salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella
casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia,
conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a
favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le
cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento,
conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a
campione
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte
del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia
comunicato al venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore,
questi liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito
dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal
venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si
pronunzia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione
sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualit pattuite o sia idonea
all'uso a cui destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le
modalit stabiliti dal contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita fatta su campione, s'intende che questo
deve servire come esclusivo paragone per la qualit della merce, e in tal caso
qualsiasi difformit attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del
contratto (1453).
Qualora, per, dalla convenzione o dagli usi risulti che
il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la
qualit, si pu domandare la risoluzione soltanto se la difformit dal campione
sia notevole (1455).
In ogni caso l'azione soggetta alla decadenza e alla
prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
3 Della vendita con riserva della propriet
Art. 1523 Passaggio della propriet e dei rischi
Nella vendita a rate con riserva della propriet, il
compratore acquista la propriet della cosa col pagamento dell'ultima rata di
prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilit della riserva di propriet nei
confronti di terzi
La riserva della propriet opponibile ai creditori del
compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore
al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo
superiore alle lire trentamila, la riserva della propriet opponibile anche
al terzo acquirente, purch il patto di riservato dominio sia trascritto in
apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
del quale collocata la macchina, e questa, quando acquistata dal terzo, si
trovi ancora nel luogo dove la trascrizione stata eseguita (2762; att. 254 e
seguente).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili
iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).
Art. 1525 Inadempimento del compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una
sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non d luogo alla
risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento
del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto
a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno
(1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino
acquisite al venditore a titolo d'indennit, il giudice, secondo le
circostanze, pu ridurre l'indennit convenuta (1384).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il
contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di
esso, la propriet della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
4 Della vendita su documenti e con pagamento contro
documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera
dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo
della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in
mancanza, dagli usi.
1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e
degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la
consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non pu
rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualit e
allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino gi dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i
documenti consegnati al compratore compresa la polizza di assicurazione per i
rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova
esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al
tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e
le ha in mala fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di
una banca, il venditore non pu rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto
opposto dalla banca stessa constatato all'atto della presentazione dei
documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La banca che ha confermato il credito al venditore pu
opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarit dei
documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli
interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima
della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al
compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il
diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att.
177).
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a
termine spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia
richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il
diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi
gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il
venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del
compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (1550;
att. 251).
Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione
per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano
al compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al
giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma
precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica
dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha
facolt di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una
quantit corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima
dell'inizio della estrazione.
Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due
giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti
richiesti sui titoli non liberati (1550).
Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di
prorogare l'esecuzione del contratto, dovuta la differenza tra il prezzo
originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza
degli usi diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d'inadempimento della vendita a termine di
titoli, si osservano le norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti
di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE III
Della vendita di cose
immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) venduto con
l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto
per ogni unit di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la
misura effettiva dell'immobile inferiore a quella indicata nel contratto
(att. 166).
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel
contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facolt di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima
parte della misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo determinato in relazione al
corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata,
non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura
reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel
contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di
prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere
il supplemento.
Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il
venditore tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto
(1475).
Art. 1540 Vendita cumulativa di pi immobili
Se due o pi immobili sono stati venduti con lo stesso
contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di
ciascuno di essi, e si trova che la quantit minore nell'uno e maggiore
nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto
al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformit delle
disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del
compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si
prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).
SEZIONE IV
Della vendita di
eredit
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredit senza specificarne gli oggetti non
tenuto a garantire che la propria qualit di erede (477, 588).
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredit deve farsi per atto scritto,
sotto pena di nullit (1350, 2643).
Il venditore tenuto a prestarsi agli atti che sono
necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la
trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredit.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o
riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene
dell'eredit, tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto
questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredit, e deve corrispondergli quanto
gli sarebbe dovuto dall'eredit medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilit per debiti ereditari
Il compratore, se non vi patto contrario, obbligato
in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredit
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme
di alienazione di un'eredit a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia
regolata dall'art. 797.
CAPO II
Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto il contratto per il quale il riportato
trasferisce in propriet al riportatore titoli di credito (1992) di una data
specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di
trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di
altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che pu
essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai
titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli
dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt.
1531, 1532,1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al
riportatore (att. 177).
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano
le disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa
l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie
obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e
ciascuna parte ritiene ci che ha ricevuto al tempo della stipulazione del
contratto.
CAPO III
Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta il contratto (1321) che ha per oggetto il
reciproco trasferimento della propriet di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro (1376).
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende
riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme
stabilite per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento
del danno (1223).
Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre
accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555 Applicabilit delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla
permuta, in quanto siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
CAPO IV
Del contratto
estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o pi
cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che
restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilit di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non liberato dall'obbligo di
pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrit divenuta
impossibile per causa a lui non imputabile (1218).
Art. 1558 Disponibilit delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha
ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a
sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finch non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non pu disporne fino a
che non gli siano restituite.
CAPO V
Della
somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione il contratto (1321) con il quale
una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entit della somministrazione
Qualora non sia determinata l'entit della somministrazione,
s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che
vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e
quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni,
spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti
suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entit della somministrazione deve determinarsi in
relazione al fabbisogno ed stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto
alla somministrazione tenuto per la quantit corrispondente al fabbisogno se
questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il
prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha
riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui
queste devono essere eseguite.
Art. 1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo
corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di
esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo
pagato secondo le scadenze d'uso.
Art. 1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si
presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti (1184).
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolt
di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicare la data
al somministrante con un congruo preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del contratto
In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti
relativo a singole prestazioni, l'altra pu chiedere la risoluzione del
contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione
inadempiente e l'inadempimento di lieve entit, il somministrante non pu
sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455,
1460).
Art. 1566 Patto di preferenza
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione
si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un
successivo contratto per lo stesso oggetto, valido purch la durata
dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se convenuto un termine
maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al
somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve
dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in
quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto
di preferenza (att. 1791).
Art. 1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto pattuita la clausola di esclusiva a
favore del somministrante, l'altra parte non pu ricevere da terzi prestazioni
della stessa natura, n, salvo patto contrario, pu provvedere con mezzi propri
alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla
somministrazione
Se la clausola di esclusiva pattuita a favore
dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non pu compiere
nella zona per cui l'esclusiva concessa e per la durata del contratto, n
direttamente n indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che
formano oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume
l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui
ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che
sia stato fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo indeterminato
Se la durata della somministrazione non stabilita,
ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dando preavviso nel termine
pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo
avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili
con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il
contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI
Della locazione
SEZIONI I Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione il contratto col quale una parte si
obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo
(1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti
l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove
anni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8,
2923).
Sono altres atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a
un anno (1605).
Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione
non pu stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un
periodo pi lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della
locazione (1616), questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di
locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio,
per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati,
per la durata corrispondente all'unit di tempo a cui commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata
corrispondente all'unit di tempo a cui commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per
l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in
buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione
(1585 e seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono stato
locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a
carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e
di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Necessit di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non
sono a carico del conduttore, questi tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu
eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch ne dia contemporaneamente avviso
al locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata affetta da
vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneit all'uso pattuito, il
conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del
corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili.
Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni
derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi
stessi al momento della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali della responsabilit
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilit
del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se
il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali
da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa
espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o
dipendenti, il conduttore pu ottenere la risoluzione del contratto, anche se i
vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in
quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso
della locazione.
Art. 1582 Divieto d'innovazione
Il locatore non pu compiere sulla cosa innovazioni che
diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di
riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il
conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di
parte della cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di
riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un
sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il
conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata
all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entit del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle
riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che necessaria per
l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore pu ottenere,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore tenuto a garantire il conduttore dalle
molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi
che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non
pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt di agire contro di
essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere
diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al
locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore
tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore
deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha
interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza
del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel
contratto o per l'uso che pu altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento
della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da
incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
(1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento
cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al
godimento della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata
assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilit del
conduttore verso il locatore limitata alla differenza tra l'indennizzo
corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione
stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilit del
conduttore in confronto del locatore, se questi indennizzato
dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto
di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore
nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformit della descrizione che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall'uso della cosa in conformit del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore
abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del
deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono
state consegnate.
Art. 1591 Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la
cosa tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla
riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc.
Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi,
il conduttore non ha diritto a indennit per i miglioramenti apportati alla
cosa locata. Se per vi stato il consenso del locatore, questi tenuto a
pagare un'indennit corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e
il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a
indennit, il valore dei miglioramenti pu compensare i deterioramenti che si
sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata
ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ci possa avvenire
senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennit
pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al
tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della
cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo
precedente.
Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolt di
sublocare la cosa locatagli, ma non pu cedere il contratto senza il consenso
del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere
autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo
della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda
giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni
derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non pu opporgli pagamenti anticipati,
salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso
il sublocatore, la nullit (1418) o la risoluzione del contratto di locazione
ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra
locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 Fine della locazione per lo spirare del
termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa
con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se
prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non
comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme
corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi
(954).
Art. 1597 Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine
di essa, il conduttore rimane ed lasciato nella detenzione della cosa locata
o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non stata comunicata la
disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione regolata dalle stesse condizioni
della precedente, ma la sua durata quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato (1574).
Se stata data licenza, il conduttore non pu opporre la
tacita rinnovazione, salvo che consti la volont del locatore di rinnovare il
contratto.
Art. 1598 Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle
obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a titolo particolare della
cosa locata
Il contratto di locazione opponibile al terzo
acquirente, se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla
locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne
ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono
opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio
della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente in ogni caso tenuto a rispettare la
locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del
conduttore anteriore al trasferimento, l'acquirente non tenuto a rispettare
la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le
locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del danno al conduttore
licenziato
Se il conduttore stato licenziato dall'acquirente
perch il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al
trasferimento, il locatore tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 Effetti dell'opponibilit della locazione al
terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione
subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni
derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 Clausola di scioglimento del contratto in
caso di alienazione
Se si convenuto che il contratto possa sciogliersi in
caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale
facolt deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso
stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario (2923).
Art. 1604 Vendita della cosa locata con patto di
riscatto
Il compratore con patto di riscatto non pu esercitare la
facolt di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e
seguenti).
Art. 1605 Liberazione o cessione del corrispettivo
della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della
locazione non ancora scaduto non pu opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al
trasferimento. Si pu in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in
conformit degli usi locali.
Se la liberazione o la cessione stata fatta per un
periodo eccedente i tre anni e non stata trascritta (2643 n. 9, 2644), pu
essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio gi
trascorso, pu essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del
trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art. 1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata
si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data
certa (2704) sono mantenute, purch siano state fatte senza frode e non
eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE II
Della locazione di
fondi urbani (l)
Art. 1607 Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione pu essere
convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni
successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi
Speciali)
Art. 1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino pu
essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non
presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art. 1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art.
1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti
da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetust o da
caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono
determinate dagli usi locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine a carico del
locatore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata da pi inquilini
Se si tratta di casa occupata da pi inquilini, tutti
sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588),
proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il
locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da
lui occupata (1589).
La disposizione del comma precedente non si applica se si
prova che l'incendio cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini,
ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non potuto cominciare nella
sua abitazione.
Art. 1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si riservata la facolt di recedere dal
contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata
nel termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente
abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1613 Facolt di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono,
nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento,
purch questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facolt si esercita mediante disdetta motivata, e il
recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data
della disdetta.
Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve
ancora durare per pi di un anno ed stata vietata la sublocazione, gli eredi
possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta
comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
SEZIONE III
Dell'affitto
1 Disposizioni
generali
Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una
cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in
conformit della destinazione economica della cosa e dell'interesse della
produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilit della cosa.
Art. 1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto,
ciascuna di esse pu recedere dal contratto dando all'altra un congruo
preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che
dispongano diversamente.
Art. 1617 Obblighi del locatore
Il locatore tenuto a consegnare la cosa, con i suoi
accessori e le sue pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla
produzione a cui destinata.
Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore pu chiedere la risoluzione del contratto, se
l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la
gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta
stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di controllo
Il locatore pu accertare in ogni tempo, anche con
accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della produttivit della cosa
L'affittuario pu prendere le iniziative atte a produrre
un aumento di reddito della cosa, purch esse non importino obblighi per il
locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della
produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore tenuto ad eseguire a sue spese, durante
l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico
dell'affittuario (1576).
Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del
locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del
reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del
reddito complessivo, l'affittuario pu domandare una riduzione del fitto in
ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto
contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una
norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorit riguardanti la gestione
produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo
che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, pu
essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo
le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge (della
norma corporativa) o del provvedimento dell'autorit.
Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario non pu subaffittare la cosa senza il
consenso del locatore.
La facolt di cedere l'affitto comprende quella di
subaffittare; la facolt di subaffittare non comprende quella di cedere
l'affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in
caso di alienazione
Se si convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso
di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve
osservare la disposizione dell'art. 1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la
licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine
dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626 Incapacit o insolvenza dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione,
l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al
locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli
obblighi dell'affittuario.
Art. 1627 Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli
eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal
contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei
mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta
ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di
preavviso.
2 Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628 Durata minima dell'affitto
(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo
di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata
inferiore si estende al periodo minimo cos stabilito).
Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento
pu essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a
rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinch
l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di
avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non soggetto ad avvicendamento di colture,
l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti
(820).
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle
parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi.
(Sono salve le diverse disposizioni delle norme
corporative).
Art. 1631 Estensione del fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione
della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo
rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono
determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).
Artt. 1632-1634 (abrogati)
Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti
pluriennali
Se, durante l'affitto convenuto per pi anni, almeno la
met dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario
pu domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei
precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti
raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il
conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice pu
dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto
in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione non pu mai eccedere la met del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che
l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita
sofferta.
Al perimento equiparata la mancata produzione dei
frutti.
Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti
annuali
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si
verificata la perdita per caso fortuito di almeno la met dei frutti,
l'affittuario pu essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in
misura non superiore alla met.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario pu, con patto espresso, assumere il
rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto
riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano
ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale
l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di
occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere
dal locatore la parte d'indennit a questo corrisposta per i frutti non
percepiti o per il mancato raccolto.
Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto pu consistere anche in una quota ovvero in una
quantit fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che
sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con
determinazione della specie, qualit e quantit, devono, anche se stimate
essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie,
qualit e quantit e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi,
nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in
danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione
necessaria non pu essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze
delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se,
all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti
il valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di
restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola
indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la propriet, e, alla fine
dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un
corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della
riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme
corporative o) le diverse pattuizioni delle parti.
Art. 1641 Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento,
costituente la dotazione del fondo, stato in tutto o in parte fornito dal
locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme
corporative o) i patti diversi.
Art. 1642 Propriet del bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato
determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit,
dell'et e del peso, anche se ne stata fatta stima, la propriet di esso
rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario pu disporre dei singoli capi, ma
deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643 Rischio della perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame a carico
dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non stato
diversamente pattuito (1637).
Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del
bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame per deve essere impiegato esclusivamente nella
coltivazione del fondo.
Art. 1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine
del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie,
numero, sesso, qualit, et e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di
qualit o di quantit contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto
riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire
bestiame di uguale valore. Se vi eccedenza o deficienza nel valore del
bestiame, ne fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al
tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se,
all'inizio dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma
che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altres la disposizione del terzo comma
dell'art. 1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i
patti diversi.
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e
subentrante
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi
gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi
occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare
al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo
dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra
l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni
delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.
3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi
Speciali)
Art. 1647 Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che
l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua
famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i
limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere
determinati dalle norme corporative) (2079).
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche
dell'affittuario, pu disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso
fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico,
si verifica la perdita di almeno la met dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo
considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651 (abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il
locatore tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura
corrispondente al saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654 (abrogati)
CAPO VII
Dell'appalto
Art. 1655 Nozione
L'appalto (2222 e seguenti) il contratto col quale una
parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro.
Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non pu dare in subappalto l'esecuzione
dell'opera o del servizio, se non stato autorizzato dal committente (1670).
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del
corrispettivo n hanno stabilito il modo di determinarla, essa calcolata con
riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, determinata dal
giudice (2225).
Art. 1658 Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere
fornita dall'appaltatore, se non diversamente stabilito dalla convenzione o
dagli usi (2223).
Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non pu apportare variazioni alle modalit
convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate,
l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera stato determinato globalmente,
non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa
pattuizione.
Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte
necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta
al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative
variazioni del prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore pu recedere dal contratto e pu ottenere,
secondo le circostanze, un equa indennit.
Se le variazioni sono di notevole entit, il committente
pu recedere dal contratto ed tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente pu apportare variazioni al progetto,
purch il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se
il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano
notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento
dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua
esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola
d'arte, il committente pu fissare un congruo termine entro il quale
l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il
termine stabilito, il contratto risoluto, salvo il diritto del committente al
risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art. 1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore tenuto a dare pronto avviso al
committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel
corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 Onerosit o difficolt dell'esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera,
tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione pu essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell'opera si manifestano difficolt di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle
parti, che rendano notevolmente pi onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto
di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il
committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero
non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera
accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna
dell'opera, questa si considera accettata ancorch non si sia proceduto alla
verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore
ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera accettata dal
committente (att. 181).
Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno
dei contraenti pu chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In
tal caso l'appaltatore pu domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti
(att. 181).
Art. 1667 Difformit e vizi dell'opera
L'appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e
i vizi dell'opera (1668). La garanzia non dovuta se il committente ha
accettato l'opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964),
denunziare all'appaltatore le difformit o i vizi entro sessanta giorni dalla
scoperta. La denunzia non necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le
difformit o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni
dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento
pu sempre far valere la garanzia, purch le difformit o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due
anni dalla consegna (att. 181).
Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto
dell'opera
Il committente pu chiedere che le difformit o i vizi
siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore (1223).
Se per le difformit o i vizi dell'opera sono tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente pu chiedere
la risoluzione del contratto (2226; att. 181).
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi
aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno
dalla denunzia.
Art. 1670 Responsabilit lei subappaltatori
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei
subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia
entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente pu recedere dal contratto (16603), anche
se stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio,
purch tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e
del mancato guadagno (1372, 2227).
Art. 1672 Impossibilit di esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perch l'esecuzione
dell'opera divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad
alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gi
compiuta, nei limiti in cui per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito
per l'opera intera.
Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti,
l'opera perisce o deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima
che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la
materia.
Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal
committente, il perimento o il deterioramento dell'opera a suo carico per
quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto a carico
dell'appaltatore.
Art. 1674 Morte dell'appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte
dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata
motivo determinante del contratto. Il committente pu sempre recedere dal
contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona
esecuzione dell'opera o del servizio.
Art. 1675 Diritti e obblighi degli eredi
dell'appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte
dell'appaltatore, il committente tenuto a pagare agli eredi il valore delle
opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere
eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso
una congrua indennit, dei materiali preparati e dei piani in via di
esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art. 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato
la loro attivit per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono
proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art. 1677 Prestazione continuativa o periodica di
servizi
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o
periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo
capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo (2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un
luogo a un altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597)
esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono
obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i
mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o
autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle
richieste; in caso di pi richieste simultanee, deve essere preferita quella di
percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni,
il vettore obbligato ad applicarle a parit di condizioni a chiunque ne
faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni
generali, qualunque deroga alle medesime nulla (1421 e seguenti), e alla
clausola difforme sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).
Art. 1680 Limiti di applicabilit delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai
trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in
quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del trasporto di
persone
Art. 1681 Responsabilit del vettore
Salva la responsabilit per il ritardo e per
l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore
risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il
viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con
s, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
(2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilit del
vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei
contratti di trasporto gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilit del vettore nei trasporti
cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde
nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del
viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere
forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il
nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la
quantit e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari
per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari
documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le
cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano
dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o
irregolarit dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una
lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni
enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato
della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli stata
rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse
indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della
lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la
clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente pu sospendere il trasporto e chiedere la
restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso
da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal
contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un
duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non
pu disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore
il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste
devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non pu disporre delle cose trasportate dal
momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del
trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono
impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi
deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia
delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di
istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore pu
depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a
rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore
deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il
trasporto stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in
proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia
dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a
disposizione (1177) del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalit
indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il
destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose
trasportate.
Se dal mittente stata rilasciata una lettera di
vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati pi termini
parziali determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il
vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il
destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario non pu esercitare i diritti nascenti dal
contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto
(2761) e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui
l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare
la differenza contestata presso un istituto di credito (att. 251).
Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario irreperibile ovvero rifiuta o
ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve
domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni
dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra pi destinatari o circa il
diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero
se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore pu
depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a
rapido deterioramento, pu farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto
dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del
deposito o della vendita (att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico
all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato
della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i
diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante
girata del titolo (2009 e seguenti).
In tal caso il vettore esonerato dall'obbligo di dare
avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un
domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato
della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura
all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al
vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilit del vettore nei confronti del
mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui gravata la cosa, o senza
esigere il deposito della somma controversa, responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non pu rivolgersi a
quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il
destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilit per perdita e avaria
Il vettore responsabile della perdita e dell'avaria
delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello
in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria
derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro
imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza
riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di
caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle
condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono
soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore
risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che
il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non avvenuta in
conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non
poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni
collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di
avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola
secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della
riconsegna (15153).
Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese,
prima della riconsegna, l'identit e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve
rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e
l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del
vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col
pagamento di quanto dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti
dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le
azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della
riconsegna, purch in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena
conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose
trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza
farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di
destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie
linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da pi
vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e
seguenti) per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino
al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio
pu agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o
cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno
dei vettori, questi tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al
risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi,
esclusi quei vettori che provino che il danno non avvenuto nel proprio
percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori
successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare,
nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare
al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si
presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di
vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo
vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la
riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del
privilegio, responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute,
salva l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato il contratto col quale una parte si obbliga
a compiere uno o pi atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario stato conferito il potere di agire in
nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di
questo libro (1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche
se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia
il mandante, sostituendosi al mandatario, pu esercitare i diritti di credito
derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ci possa pregiudicare i diritti
attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante pu rivendicare le cose mobili acquistate per
suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti
acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario
obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le
norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1,
2932; att. 183).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro
ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in
nome proprio, purch, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato
risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento,
ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di
ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att.
183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosit
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso
(2761), se non stabilita dalle parti, determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza determinata dal giudice.
1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario tenuto a eseguire il mandato (2392-1,
2407-1) con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato
gratuito, la responsabilit per colpa valutata con minor rigore.
Il mandatario tenuto a rendere note al mandante le
circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione
del mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non pu eccedere i limiti fissati nel
mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il
mandante non lo ratifica.
Il mandatario pu discostarsi dalle istruzioni ricevute
qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante
avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante
l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto
tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si
discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo
operato e rimettergli tutto ci che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc.
Civ. 263 e seguenti).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha
effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa
grave (1229).
Art. 1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli
interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la
spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilit per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce
in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso
che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della
conclusione del contratto.
Art. 1716 Pluralit di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone
designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non accettato da tutte.
Se nel mandato non dichiarato che i mandatari devono
agire congiuntamente, ciascuno di essi pu concludere l'affare (2203). In
questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia
agli altri mandatari; in mancanza tenuto a risarcire i danni derivanti
dall'omissione o dal ritardo.
Se pi mandatari hanno comunque operato congiuntamente,
essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato,
sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia
necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona
sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza
indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella
scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite
al sostituto.
Il mandante pu agire direttamente contro la persona
sostituita dal mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del
mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose
che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di
quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi urgenza, il mandatario pu procedere alla vendita
delle cose a norma dell'art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della
merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se
il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale
incarico rientri nell'attivit professionale del mandatario.
2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, tenuto a
somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e
per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte
in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le
anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state
fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il
mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti
pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui
creditori di questo (2761).
3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da
parte del mandatario, dell'affare per il quale stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e
seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto
il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se
l'esercizio dell'impresa continuato, salvo il diritto di recesso delle parti
o degli eredi (att. 184).
Art. 1723 Revocabilit del mandato
Il mandante pu revocare il mandato; ma se era stata
pattuita l'irrevocabilit, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta
causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario
o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia
diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si
estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacit (1425) del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o
il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e
producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e
seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo
determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i
danni (1223 e seguenti), se fatta prima della scadenza del termine o del
compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato a tempo indeterminato, la revoca obbliga
il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo
che ricorra una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato stato conferito da pi persone con unico
atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non
sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato
deve risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato a tempo
indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa tenuto al
risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in
tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacit del mandante o del
mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacit
sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione
deve continuarla, se vi pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per
sopravvenuta incapacit (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero
colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono
avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i
provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere
l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi
eredi (1396).
Art. 1730 Estinzione del mandato conferito a pi
mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a pi persone
designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione
concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE II
Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e
seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere
dilazioni di pagamento in conformit degli usi del luogo in cui compie
l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento,
malgrado il divieto del committente o quando non autorizzato dagli usi, il
committente pu esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del
commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento
deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso;
altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il
disposto del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario,
se non stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui
compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equit.
Art. 1734 Revoca della commissione
Il committente pu revocare l'ordine di concludere
l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta
al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto
delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli,
divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal
terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha diversamente
disposto, il commissionario pu fornire al prezzo suddetto le cose che deve
comperare, o pu acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni
caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il
commissionario che acquista per s non pu praticare un prezzo inferiore a
quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo superiore al
prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che
deve comprare non pu praticare un prezzo superiore a quello corrente, se
questo inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virt di patto o di uso,
tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti del committente
per l'esecuzione dell'affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un
compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si
determina secondo gli usi del luogo in cui compiuto l'affare. In mancanza di
usi, provvede il giudice secondo equit.
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione un mandato (1703 e seguenti)
col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e
per conto del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le
operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finch lo spedizioniere non abbia concluso il contratto
di trasporto col vettore, il mittente pu revocare l'ordine di spedizione,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo
compenso per l'attivit prestata (1725).
Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalit di
trasporto della merce, lo spedizioniere tenuto a osservare le istruzioni del
committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del
medesimo (1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli
usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione
delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti
dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto
contrario.
Art. 1740 Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere
per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione,
secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in
cui avviene la spedizione (2761, 2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni
accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti
giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente
convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume
l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del
vettore (1683 e seguenti).
CAPO X
Del contratto di
agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul
Commercio).
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la
conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una
copia del contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1,
Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non pu valersi contemporaneamente di pi
agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivit, n l'agente pu
assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari
di pi imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facolt di riscuotere i crediti del
preponente. Se questa facolt gli stata attribuita, egli non pu concedere
sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del
contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente pu chiedere i provvedimenti cautelari (Cod.
Proc. Civ. 670 e seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami
che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformit delle istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e
ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altres osservare gli obblighi che incombono al
commissionario (1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del
contratto di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell'agente
L'agente che non in grado di eseguire l'incarico
affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza obbligato
al risarcimento del danno (1223).
Art. 1748 Diritti dell'agente ed obblighi del
preponente
L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per
gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione
parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione dovuta anche per gli affari conclusi
direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata
all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari
conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione effetto
soprattutto dell'attivit da lui svolta.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire
all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in
particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena
preveda che il volume delle operazioni commerciali sar notevolmente inferiore
a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve
inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o
del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle
provvigioni dovute al pi tardi l'ultimo giorno del mese successivo al
trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto
indica gli elementi essenziali in base ai quali stato effettuato il calcolo
delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite
tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili,
necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3 comma in poi stata aggiunta
dall'art. 2, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione spetta all'agente anche per affari che non
hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in
tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle norme
corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit (2751).
Art. 1750 Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui
ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti pu recedere dal contratto stesso dandone preavviso
all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non pu comunque essere inferiore
ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo
anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il
quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e
per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di
maggiore durata, ma il preponente non pu osservare un termine inferiore a
quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del
termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di
calendario.
NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 3 Decr. Lgs 10
settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994. Precedente testo
dell'art. 1750: "Art. 1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di
agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal
contratto (1373), dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle
norme corporative o) dagli usi.
Il termine di preavviso pu essere sostituito dal
pagamento di una corrispondente indennit".
Art. 1751 Indennit in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente
tenuto a corrispondere all'agente un'indennit se ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o
abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il
preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti;
il pagamento di tale indennit sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente
perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennit non dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per
un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravit, non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il
recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da
circostanze attribuibili all'agente, quali et, infermit o malattia, per le
quali non pu pi essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell'attivit;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virt del
contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennit non pu superare una cifra
equivalente ad un'indennit annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto
risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennit non priva comunque l'agente
del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennit prevista dal
presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto,
omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo cos sostituito dall'art. 4 Decr. Lgs 10
settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1993. Precedente testo
dell'art. 1751: "Art. 1751 - Indennit per lo scioglimento del contratto -
All'atto dello scioglimento del contratto a tempo
indeterminato, il preponente tenuto a corrispondere all'agente un'indennit
proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del
contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai
contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equit
(2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).
Da tale indennit deve detrarsi quanto l'agente ha
diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal
preponente (2123).
L'indennit dovuta anche se il rapporto di agenzia
sciolto per invalidit permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennit spetta agli
eredi (2122)".
Art. 1751 bis Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente
dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve
riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali
era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non pu eccedere i
due anni successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall'art. 5, Decr.Lgs 10 settembre
1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
nell'ipotesi in cui all'agente conferita dal preponente la rappresentanza per
la conclusione dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche
agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme
corporative o) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura
dell'attivit assicurativa (1903).
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o pi parti
per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna
delle parti (2950), se l'affare concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui
questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe
professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equit.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al
rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l'affare non stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o
invalidi
Se il contratto sottoposto a condizione sospensiva, il
diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto sottoposto a condizione risolutiva, il
diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353
e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche
quando il contratto annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e
seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidit.
Art. 1758 Pluralit di mediatori
Se l'affare concluso per l'intervento di pi mediatori,
ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilit del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a
lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticit della
sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il
suo tramite (2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli
deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra
campione (1522), finch sussista la possibilit di controversia sull'identit
della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli
negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli
estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare
alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del mediatore
Il mediatore pu essere incaricato da una delle parti di
rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso
con il suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome
dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha
eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e
seguenti).
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non
nominato si manifesta all'altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei
contraenti pu agire direttamente contro l'altro, ferma restando la
responsabilit del mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore pu prestare fideiussione per una delle
parti (936 e seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art.
1760 punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione
amministrativa).
Nei casi pi gravi pu essere aggiunta la sospensione
dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35)
Alle stesse pene soggetto il mediatore che presta la
sua attivit nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale
conosce lo stato d'incapacit.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in
generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito il contratto col quale una parte riceve
dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in
natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuit
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualit
professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una
diversa volont delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del
buon padre di famiglia (1176, 2051).
Se il deposito gratuito, la responsabilit per colpa
valutata con minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilit del depositario incapace
Il depositario incapace responsabile della
conservazione della cosa nei limiti in cui pu essere tenuto a rispondere per
fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la
restituzione della cosa finch questa si trova presso il depositario;
altrimenti pu pretendere il rimborso di ci che sia stato rivolto a vantaggio
di quest'ultimo (2041 e seguente).
Art. 1770 Modalit della custodia
Il depositario non pu servirsi della cosa depositata ne
darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario pu
esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al
depositante appena possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare
la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il
depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositario (1184, 2930).
Il depositario pu richiedere in qualunque tempo che il
depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse
del depositante (1184). Anche se non stato convenuto un termine, il giudice
pu concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralit di depositanti e di depositari
Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si
accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit
stabilite dall'autorit giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante
succedono pi eredi, se la cosa non divisibile (1314 e seguenti).
Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di
chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve
darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel deposito
Se la cosa stata depositata anche nell'interesse di un
terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione
(1411), il depositario non pu liberarsi restituendo la cosa al depositante
senza il consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa
deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del
depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
Il depositario obbligato a restituire i frutti della
cosa che egli abbia percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona
fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, obbligato soltanto a
restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non stato ancora pagato, il
depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o
alla persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non pu esigere che il
depositante provi di esserne proprietario.
Se convenuto in giudizio da chi rivendica la propriet
della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del
risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e pu
ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la
persona del medesimo (1586). In questo caso egli pu anche liberarsi
dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal
giudice, a spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un
reato e gli nota la persona alla quale stata sottratta, deve denunziarle il
deposito fatto presso di s.
Il depositario liberato se restituisce la cosa al
depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata
notificata opposizione (2906).
Art. 1779 Cosa propria del depositario
Il depositario liberato da ogni obbligazione, se risulta
che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto
(1253 e seguenti).
Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione
della cosa
Se la detenzione della cosa tolta al depositario in
conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli liberato dall'obbligazione
di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento
del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto
la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ci che, in
conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei
diritti spettanti a quest'ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del depositario
Il depositante obbligato a rimborsare il depositario
delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite
cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art. 1782 Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantit di danaro o di
altre cose fungibili, con facolt per il depositario di servirsene, questi ne
acquista la propriet ed tenuto a restituirne altrettante della stessa specie
e qualit (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme
relative al mutuo (1813 e seguenti).
SEZIONE II
Del deposito in
albergo
Art. 1783 Responsabilit per le cose portate in
albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il
cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante
il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua
famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori
dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo
a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilit di cui al presente articolo limitata
al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino
all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per
giornata.
Art. 1784 Responsabilit per le cose consegnate e
obblighi dell'albergatore
La responsabilit dell'albergatore illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che
aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori,
il danaro contante e gli oggetti di valore; egli pu rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza
e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura
ingombrante.
L'albergatore pu esigere che la cosa consegnatagli sia
contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilit
L'albergatore non responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono
al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilit per colpa
dell'albergatore
L'albergatore responsabile, senza che egli possa
invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in
albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente
non potr valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore
con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullit
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad
escludere o a limitare preventivamente la responsabilit dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti di applicazione
Le disposizioni della presente sezione non si applicano
ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, n agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli
alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli
imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti
balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
SEZIONE III
Del deposito nei
magazzini generali
Art. 1787 Responsabilit dei magazzini generali
I magazzini generali sono responsabili della
conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il
calo o l'avaria derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero
da vizi di esse o dell'imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci
depositate e di ritirare i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante,
possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto,
le merci non sono ritirate o non rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi
di deposito a tempo indeterminato, quando decorso un anno dalla data del
deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la
vendita si osservano le modalit stabilite dall'art. 1515 (att. 83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto
altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli
aventi diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono
rilasciare una fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il
domicilio (43) del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantit delle cose depositate e gli
altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e
se essa stata assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito unita la nota di pegno, sulla
quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere
staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi
al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili,
sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di
pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha
altres diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise
in pi partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito
distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di
pegno sulle cose depositate (2784 e seguenti).
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto
alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate
dall'art. 1795; egli pu valersi della facolt concessa dall'art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di
pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonch la
scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta
sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare
del credito vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il
valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo
possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta,
l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di
mala fede della nota di pegno.
Art. 1795 Diritti del possessore della sola fede di
deposito
Il possessore della sola fede di deposito pu ritirare le
cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite
in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza
al creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilit dei magazzini generali, quando si
tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito pu
ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una
somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e
alla quantit delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore della nota di pegno
insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato
soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge
cambiaria, pu far vendere le cose depositate in conformit dell'art. 1515,
decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore
della nota di pegno surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e pu
procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza
(1515; att. 83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei confronti dei giranti
Il possessore della nota di pegno non pu agire contro il
girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i
giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in
cui avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di
regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro
quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose
depositate.
Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della
fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni
(2934 e seguenti)
CAPO XIII
Del sequestro
convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale il contratto col quale due o
pi persone affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralit di cose,
rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perch la custodisca e la
restituisca a quella a cui spetter quando la controversia sar definita
(1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del
sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario
sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del
sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose
affidategli, soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi imminente pericolo di perdita o di grave
deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario pu alienarle,
dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure
l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato
(1703 e seguenti).
Il sequestratario non pu consentire locazioni per durata
superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario
non pu essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802 Compenso e rimborso delle spese al
sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si
pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni
altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa
(2761).
CAPO XIV
Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato il contratto col quale una parte consegna
all'altra una cosa mobile o immobile, affinch se ne serva per un tempo o per
un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la
cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non pu
servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non pu concedere a un terzo il godimento della cosa
senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il
comodante pu chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario responsabile se la cosa perisce per un
caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se,
potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o
per un tempo pi lungo di quello a lui consentito, responsabile della perdita
avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe
perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita
a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa stata stimata al tempo del contratto, il suo
perimento a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non
imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui
stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese
straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per servirsi della cosa.
Egli per ha diritto di essere rimborsato delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie
e urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario obbligato a restituire (1246, 2930) la
cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se
ne servito in conformit del contratto.
Se per, durante il termine convenuto o prima che il
comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e
impreveduto bisogno al comodante, questi pu esigerne la restituzione
immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non stato convenuto un termine n questo risulta
dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario tenuto a
restituirla non appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, bench
sia stato convenuto un termine, pu esigere dagli eredi l'immediata
restituzione della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi
se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i
vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
CAPO XV
Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo il contratto col quale una parte consegna
all'altra una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra
si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit (1782).
Art. 1814 Trasferimento della propriet
Le cose date a mutuo passano in propriet del mutuatario
(1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volont delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi
si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e
seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura
legale (1284, 1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle
parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a
favore di entrambe le parti e, se il mutuo a titolo gratuito, a favore del
mutuatario (1184).
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal
giudice
Se non fissato un termine per la restituzione, questo
stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando
potr, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilit o notevole difficolt di
restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la
restituzione divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non
imputabile al debitore, questi tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al
tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva
eseguire.
Art. 1819 Restituzione rateale
Se stata convenuta la restituzione rateale delle cose
mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola
rata, il mutuante pu chiedere, secondo le circostanze, l'immediata
restituzione dell'intero.
Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento
degli interessi, il mutuante pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e
seguenti).
Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al
mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli
ignorati senza colpa.
Se il mutuo gratuito, il mutuante responsabile solo
nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822 Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo pu rifiutare
l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la
restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
CAPO XVI
Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente il contratto col quale le parti si
obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto esigibile alla scadenza stabilita.
Se non e richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di
un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono
suscettibili di compensazione (1243 e seguenti).
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e
seguenti), s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive
imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura
stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale
(1282, 1284).
Art. 1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di
commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle
rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude
l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito
deriva.
Se l'atto dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato
(1425 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la
relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti
iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una
garanzia reale (1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale
(1936 e seguenti), il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il
saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza
del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito
esiste un coobbligato solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volont delle parti,
l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la
clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non
soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di
eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha
fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto anche dopo aver
infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o
pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro
correntista non pu, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore
(2917). Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti
sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo
fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al
termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del conto
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro
s'intende approvato, se non contestato nel termine pattuito o in quello
usuale, o altrimenti nel termine che pu ritenersi congruo secondo le
circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di
impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per
duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza
(2964 e seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di
raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti pu recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso
almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e
seguenti), d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli
eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel
conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non pu richiedersi che alla
scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE I
Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca,
questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa
specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta
del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle
parti o dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si
eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio,
i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della
banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca
e depositante.
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito pagabile al portatore, la
banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del
possessore liberata, anche se questi non il depositante (1777,1992, 2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il
libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una
determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838 Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in
amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,
verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di
capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale
provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono
essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al
versamento di decimi (2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione
(2441), la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve
eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza
d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante
a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita
dalla convenzione o dagli usi, nonch il rimborso delle spese necessarie da
essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca
dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176,
1229).
SEZIONE II
Del servizio bancario
delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca
risponde (1176) verso l'utente per l'idoneit e la custodia dei locali e per
l'integrit della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta intestata a pi persone, l'apertura di
essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa
pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli
intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non pu consentire
l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o
secondo le modalit stabilite dall'autorit giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa
intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, pu
chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione pu
farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio
all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore pu dare le disposizioni necessarie per la
conservazione degli oggetti rinvenuti e pu ordinare la vendita di quella parte
di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni
e spese.
SEZIONE III
Dell'apertura di
credito bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario il contratto col quale
la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di
danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non convenuto altrimenti, l'accreditato pu
utilizzare in pi volte il credito, secondo le forme di uso, e pu con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilit.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si
eseguono presso la sede della banca dove costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito data una garanzia reale
(1960 e seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e
seguenti), questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo
fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca pu
chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850,
1867, 1877, 2743). Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca pu
ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o
recedere dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non pu recedere dal
contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del
credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la
restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine
stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici
giorni.
SEZIONE IV
Dell'anticipazione
bancaria
Art. 1846 Disponibilit delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci
(2784 e seguenti), la banca non pu disporre delle cose ricevute in pegno, se
ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792). Il
patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891)
all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o
l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al
rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo
che ne abbia acquistato la disponibilit.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto,
pu ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso
proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca
secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo
risulti insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un
decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca pu chiedere
al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che,
in mancanza, si proceder alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno
(1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca pu procedere
alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non
soddisfatto col ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o pi crediti, sono vincolati
depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i
quali sia stata conferita alla banca la facolt di disporre, la banca deve
restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono
l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al
valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
SEZIONE V
Delle operazioni
bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre
operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista pu
disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva
l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di pi rapporti o
pi conti
Se tra la banca e il correntista esistono pi rapporti o
pi conti, ancorch in monete differenti, i saldi attivi e passivi si
compensano reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a pi persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a pi persone, con
facolt per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli
intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto
(1292 e seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, dandone
preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici
giorni.
Art. 1856 Esecuzione d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e
seguenti) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro
cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non
esistono filiali della banca, questa pu incaricare dell'esecuzione un'altra
banca o un suo corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano
le norme degli artt. 1826, 1829 e 1832.
SEZIONE VI
Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto il contratto col quale la banca, previa
deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso
terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di
assegno bancario (2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento,
oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione
della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla
cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di
clausole "senza accettazione".
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla
merce lo stesso privilegio del mandatario finch il titolo rappresentativo in
suo possesso (2761).
CAPO XVIII
Della rendita
perpetua
Art. 1861 Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce
all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di
una somma di danaro o di una certa quantit di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua pu essere costituita anche quale
onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un
capitale (793).
Art. 1862 Norme applicabili
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso,
soggetta alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito
soggetta alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).
Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione
di un immobile. E' semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca
(2808) sopra un immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.
Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua redimibile a volont del debitore,
nonostante qualunque convenzione contraria.
Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non
possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine,
il quale non pu eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni
nella rendita fondiaria.
Pu anche stipularsi che il debitore non esegua il
riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario.
Il termine di preavviso non pu eccedere l'anno.
Se sono convenuti termini pi lunghi, essi si riducono
nei limiti sopra stabiliti.
Art. 1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita
fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla
capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).
Le modalit del riscatto sono stabilite dalle leggi
speciali.
Art. 1867 Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua pu essere costretto
al riscatto:
1) se in mora nel pagamento di due annualit di rendita
(1219);
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o
se, venendo a mancare quelle gi date, non ne sostituisce altre di uguale
sicurezza (1461,1844, 1850);
3) se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e
seguenti) o di divisione (713 e seguenti), il fondo su cui garantita la
rendita diviso fra pi di tre persone.
Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso
d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui
era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si
dichiari pronto ad assumerlo.
Art. 1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868
si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi
titolo, anche per atto di ultima volont.
Art. 1870 Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione
annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese
al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove
anni dalla data del precedente (att. 186).
Art. 1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle
rendite emesse dallo Stato.
CAPO XIX
Della rendita
vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) pu essere costituita a
titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante
cessione di capitale (1350).
La rendita vitalizia pu essere costituita anche per
donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso
si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti,
782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia pu costituirsi per la durata della
vita del beneficiario o di altra persona.
Essa pu costituirsi anche per la durata della vita di
pi persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di pi persone
Se la rendita e costituita a favore di pi persone, la
parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo
patto contrario (674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo
(1411 e seguenti), quantunque importi per questo una liberalit, non richiede
le forme stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone gi defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e
costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto,
aveva gi cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio
oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo
oneroso pu chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il
promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita
scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non pu
domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma pu far
sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni
del suo debitore affinch col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una
somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi
Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosit sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non pu
liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale,
anche se rinunzia alla ripetizione delle annualit pagate.
Egli tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per
il quale stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione
(1469).
Art. 1880 Modalit del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto
dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla
vita del quale e costituita.
Se per stato convenuto di pagarla a rate anticipate,
ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo
gratuito, si pu disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a
sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno
alimentare del creditore (433).
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore,
verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non pu essere esercitata che
da un istituto di diritto pubblico o da una societ per azioni e con
l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884 Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del
presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2546 e
seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della
navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono
disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non regolato dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi
speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma
(1329) per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una
visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione
della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per
iscritto (2725).
L'assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la
polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e
a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu
esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione all'ordine o al
portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso
l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore liberato se senza dolo o colpa
grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della
polizza, anche se questi non l'assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza
all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli
all'ordine (2016 e seguenti; att. 187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui
senza averne il potere, l'interessato pu ratificare il contratto anche dopo la
scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi
derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia
della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso
nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della
ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto
di chi spetta
Se l'assicurazione stipulata per conto altrui o per
conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano
all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non pu
farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si
possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle
spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione
(2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo
o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente,
relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero
stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto
quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto
d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di
volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni
caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima
che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non tenuto a
pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda pi persone o pi cose, il
contratto valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza
dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del
contratto, ma l'assicuratore pu recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che
questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se
questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni
degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895 Inesistenza del rischio
Il contratto nullo (1418 e seguenti) se il rischio non
mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante
l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio
cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore
ha diritto al pagamento dei premi finch la cessazione del rischio non gli sia
comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo
di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza
(1335) sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere
inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio
cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che
producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al
momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di
un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della
rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non pu esigere che il
minor premio, ma ha facolt di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal
giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo
un mese (1932; att. 187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore
al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio pi elevato
(1926).
L'assicuratore pu recedere dal contratto, dandone
comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in
cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335)
dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se
l'aggravamento tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio
tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di
recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i
termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe
consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento
del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).
Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno
della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le
parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolt di recedere
dal contratto, con preavviso di sei mesi, che pu darsi anche mediante
raccomandata.
Il contratto pu essere tacitamente prorogato una o pi
volte, ma ciascuna proroga tacita non pu avere una durata superiore a due anni
(1932; att. 187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa
grave dell'assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore non obbligato per i sinistri cagionati
da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore obbligato per il sinistro cagionato da
dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve
rispondere (2047 e seguenti).
Egli obbligato altres, nonostante patto contrario, per
i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del
beneficiario, compiuti per dovere di solidariet umana o nella tutela degli
interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di
premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi
successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il
contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non
agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del
premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e
seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione
coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra pi imprese
assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il
contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che
incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si
osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi
e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ci che riguarda il
privilegio a favore della massa degli assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di
assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la
risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che
sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in
giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorit giudiziaria del
luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il contratto
(1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
SEZIONE II
Dell'assicurazione
contro i danni
Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni nullo
(1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non
esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei
limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in
conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e
espressamente obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei
danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato
denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo
patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo
carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la
cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni
in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si pu attribuire alle cose
perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del
sinistro.
Il valore delle cose assicurate pu essere tuttavia
stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata
per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle
cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si
determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della
maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore
delle cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale
della cosa assicurata non valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da
parte dell'assicurato; l'assicuratore, se in buona fede, ha diritto ai premi
del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il
contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa
assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una
proporzionale riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente
pi assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di
tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennit.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno
il nome degli altri. L'assicurato pu chiedere a ciascun assicuratore
l'indennit dovuta secondo il rispettivo contratto, purch le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso
contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennit
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di
rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra pi assicuratori per quote
determinate, ciascun assicuratore tenuto al pagamento dell'indennit
assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il
contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti
popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non obbligato per
i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da
tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro
all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si verificato o l'assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato
alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalit del bestiame
l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli possibile per evitare
o diminuire il danno (1227).
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a
carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,
unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e
raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state
fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente
derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati
adoperati inconsideratamente (1900-3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle
cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se
richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del
valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di
salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo
dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennit.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale
obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennit in ragione del
pregiudizio sofferto (att. 187).
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennit surrogato
(1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il
danno causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti
o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
NOTA Il secondo comma stato dichiarato illegittimo
dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ci che riguarda il non
annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non ammessa la
surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilit civile
Nell'assicurazione della responsabilit civile
l'assicuratore e obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare
a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952).
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore ha facolt, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennit dovuta,
ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del
danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato
una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono
tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in
causa l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione
obbligatoria).
Art. 1918 Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non causa di
scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore
l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di
assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente
alla data dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano
all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di
assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo
all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non
intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi
relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha
avuto notizia dell'avvenuta alienazione, pu recedere dal contratto con
preavviso di quindici giorni, che pu essere dato anche mediante raccomandata.
Se stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al
portatore (2003, 1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data
all'assicuratore, e cos quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere
dal contratto.
SEZIONE III
Dell'assicurazione
sulla vita
Art. 1919 Assicurazione sulla vita propria o di un
terzo
L'assicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o
su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un
terzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso
alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo
(1411 e seguenti).
La designazione del beneficiario pu essere fatta nel
contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche
se il beneficiario determinato solo genericamente. Equivale a designazione
l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una
determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un
diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario revocabile con le
forme con le quali pu essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca
non pu tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, n dopo che,
verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del
beneficio (1411).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di
revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al
contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto
all'assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile,
non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se la designazione e irrevocabile ed stata fatta a
titolo di liberalit, essa pu essere revocata nei casi previsti dall'art.
800 (att. 188).
Art. 1923 Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
(Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni
relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
(2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti),
all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo
anno, l'assicuratore pu agire per l'esecuzione del contratto nel termine di
sei mesi dal giorno in cui il premio scaduto. La disposizione si applica
anche se il premio ripartito in pi rate, fermo restando il disposto dei
primi due commi dell'art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla
scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine
di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti
giorni dalla scadenza, il contratto risoluto di diritto (1453 e seguenti), e
i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma
assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di
riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato
sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto
o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926 Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti di professione o di attivit
dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non
aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito
al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione
(1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore
avrebbe consentito l'assicurazione per un premio pi elevato, il pagamento
della somma assicurata ridotto in proporzione del minor premio convenuto in
confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato d notizia dei suddetti cambiamenti
all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far
cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare
il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il
contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni
successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e
risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il
silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi
precedenti possono farsi anche mediante raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che
siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non
tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non nemmeno obbligato se, essendovi
stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non
sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.
SEZIONE IV
Della riassicurazione
Art. 1928 Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una
serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti
generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere
provati secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra
l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali
sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di
liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del
riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennit dovuta al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e
seguenti; att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla
fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a pi
contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att.
187).
SEZIONE V
Disposizioni finali
Art. 1932 Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897,
1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915
secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se
non in senso pi favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole
all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di
legge (1339, 1419).
CAPO XXI
Del giuoco e della
scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di
giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non
proibiti.
Il perdente tuttavia non pu ripetere quanto abbia
spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non
vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il
perdente un incapace (414 e seguente, 1191).
Art. 1934 Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo
precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi
che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra
competizione sportiva.
Tuttavia il giudice pu rigettare o ridurre la domanda,
qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora
siano state legalmente autorizzate.
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione efficace anche se il debitore non ne ha
conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volont
La volont di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o
condizionali
La fideiussione pu essere prestata anche per
un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo
caso dell'importo massimo garantito.
NOTA Comma cos sostituito dall'art. 10 della Lelle 17
febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validit della fideiussione
La fideiussione non valida se non valida
l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione
assunta da un incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione pu essere prestata cos per il debitore
principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non pu eccedere ci che dovuto al
debitore, n pu essere prestata a condizioni pi onerose.
Pu prestarsi per una parte soltanto del debito o a
condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a
condizioni pi onerose valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti
gli accessori del debito principale, nonch alle spese per la denunzia al
fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve
presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire
l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della
corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne
dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona
voluta dal creditore.
SEZIONE II
Dei rapporti tra
creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore
principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti per possono convenire che il fideiussore non
sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad
esecuzione (2268).
Salvo patto contrario, il fideiussore tenuto ad
anticipare le spese necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore pu opporre contro il creditore tutte le
eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante
dall'incapacit (1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da pi persone
Se pi persone hanno prestato fideiussione per un
medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e
obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della
divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se stato stipulato il beneficio della divisione, ogni
fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito pu esigere
che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui
un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi obbligato per
tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle
insolvenze sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non obbligato verso il
creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori
di questo siano insolventi, o siano liberati perch incapaci.
SEZIONE III
Dei rapporti tra
fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del
creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito surrogato nei
diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il
debitore principale, bench questi non fosse consapevole della prestata
fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le
spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale
le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali
sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva
interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha
diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore incapace (414 e seguente, 1939), il
regresso del fideiussore ammesso solo nei limiti di ci che sia stato rivolto
a suo vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro pi debitori principali
Se vi sono pi debitori principali obbligati in solido,
il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per
ripetere integralmente ci che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore
principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore
principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore
ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al
debitore principale, questi pu opporgli le eccezioni che avrebbe potuto
opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi fatta salva al fideiussore l'azione
per la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, pu agire
contro il debitore perch questi gli procuri la liberazione o, in mancanza,
presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle
eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
1) quando convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore divenuto insolvente;
3) quando il debitore si obbligato di liberarlo dalla
fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito divenuto esigibile per la scadenza
del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione
principale non ha un termine, purch essa non sia di tal natura da non potersi
estinguere prima di un tempo determinato.
SEZIONE IV
Dei rapporti fra pi
fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se pi persone hanno prestato fideiussione per un
medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha
regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno
di questi insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art.
1299 (1239).
SEZIONE V
Dell'estinzione della
fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del
creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del
creditore, non pu avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti
(1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei
privilegi (2745 e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938)
liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha
fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo
erano divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento
del credito (1461, 1844, 1850, 1877).
Non valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad
avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n.
154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purch il creditore entro sei mesi (2964; att.
190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine
dell'obbligazione principale.
In questo caso per l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
CAPO XXIII
Del mandato di
credito
Art. 1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha
conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio,
quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro
(1938).
Colui che ha accettato l'incarico non pu rinunziarvi, ma
chi l'ha conferito pu revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223)
all'altra parte.
Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del
terzo
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni
patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da
rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha
accettato l'incarico non pu essere costretto ad eseguirlo (1461).
Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.
CAPO XXIV
Dell'anticresi
Art. 1960 Nozione
L'anticresi il contratto col quale il debitore o un
terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito,
affinch il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se
dovuti e quindi al capitale (1194).
Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non stato convenuto diversamente,
obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in
anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare
il fondo da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere
prelevate dai frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, pu,
in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purch non abbia rinunziato a
tale facolt.
Art. 1962 Durata dell'anticresi
L'anticresi dura finch il creditore sia stato
interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato
in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non pu avere una durata
superiore a dieci anni (att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si
riduce al termine suddetto.
Art. 1963 Divieto del patto commissorio
E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche
posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la propriet
dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito
(2744).
Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell'art. 1448, valido il
patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli
interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore pu in ogni tempo
estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).
CAPO XXV
Della transazione
Art. 1965 Nozione
La transazione il contratto col quale le parti,
facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gi incominciata o
prevengono una lite che pu sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare
o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della
pretesa e della contestazione delle parti.
Art. 1966 Capacit a transigere e disponibilit dei
diritti
Per transigere le parti devono avere la capacit di
disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493).
La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o
per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilit delle
parti (2113).
Art. 1967 Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il
disposto del n. 12 dell'art. 1350 (2725).
Art. 1968 Transazione sulla falsit di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc.
Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal
tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art. 1969 Errore di diritto
La transazione non pu essere annullata per errore di
diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le
parti (1429).
Art. 1970 Lesione
La transazione non pu essere impugnata per causa di
lesione (1447 e seguenti).
Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della parti era consapevole della temerariet
della sua pretesa, l'altra pu chiedere l'annullamento della transazione (1425
e seguenti).
Art. 1972 Transazione su un titolo nullo
E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un
contratto illecito (1343 e seguenti), ancorch le parti abbiano trattato della
nullit di questo.
Negli altri casi in cui la transazione stata fatta relativamente
a un titolo nullo, l'annullamento di essa pu chiedersi solo dalla parte che
ignorava la causa di nullit del titolo.
Art. 1973 Annullabilit per falsit di documenti
E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in
tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati
riconosciuti falsi.
Art. 1974 Annullabilit per cosa giudicata
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gi
decisa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le
parti o una di esse non avevano notizia.
Art. 1975 Annullabilit per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente
sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non pu impugnarsi per il
fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le
erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati
dall'altra parte.
La transazione annullabile (1442), quando non riguarda
che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che
una delle parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976 Risoluzione della transazione per
inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non
pu essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione
(1230 e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato
espressamente stipulato (1453 e seguenti).
CAPO XXVI
Della cessione dei
beni ai creditori
Art. 1977 Nozione
La cessione dei beni ai creditori il contratto col
quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte
o alcune sue attivit e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento
dei loro crediti.
Art. 1978 Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto
pena di nullit (1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le
disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori
cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale
relative ai beni medesimi (att. 193).
Art. 1980 Effetti della cessione
Il debitore non pu disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno
partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per
oggetto solo alcune attivit del debitore, non possono agire esecutivamente
sulle altre attivit prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).
Art. 1981 Spese
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno
aderito (1332) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e
hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982 Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate
in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il
residuo spetta al debitore (att. 193).
Art. 1983 Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di
averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se
la gestione dura pi di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ.
109, 178, 193).
Se stato nominato un liquidatore, questi deve rendere
il conto anche al debitore.
Art. 1984 Liberazione del debitore
Se non vi patto contrario, il debitore e liberato verso
i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul
ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (att. 193).
Art. 1985 Recesso dal contratto
Il debitore pu recedere dal contratto offrendo il
pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o
che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del
pagamento.
Il debitore tenuto al rimborso delle spese di gestione
(att. 193).
Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione pu essere annullata (1425) se il debitore,
avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di
essi, ovvero se ha occultato passivit o ha simulato passivit inesistenti.
La cessione pu essere risoluta per inadempimento secondo
le regole generali (1453 e seguenti).
TITOLO IV
DELLE PROMESSE
UNILATERALI
Art. 1987 Efficacia delle promesse
La promessa unilaterale di una prestazione non produce
effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (2821).
Art. 1988 Promessa di pagamento e ricognizione di
debito
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito
dispensa colui a favore del quale e fatta dall'onere di provare (2697) il
rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 1989 Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una
prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione, vincolato dalla promessa non appena questa e resa
pubblica.
Se alla promessa non e apposto un termine, o questo non
risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente
cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato
l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella
promessa.
Art. 1990 Revoca della promessa
La promessa pu essere revocata prima della scadenza del
termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purch la
revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
In nessun caso la revoca pu avere effetto se la
situazione prevista nella promessa si gi verificata o se l'azione gi
stata compiuta.
Art. 1991 Cooperazione di pi persone
Se l'azione e stata compiuta da pi persone
separatamente, oppure se la situazione comune a pi persone, la prestazione
promessa, quando unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al
promittente.
TITOLO V
DEI TITOLI Dl CREDITO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla
prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purch sia
legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del possessore, liberato anche se questi non e il
titolare del diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore pu opporre al possessore del titolo soltanto
le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate
sul contesto letterale del titolo, nonch quelle che dipendono da falsit della
propria firma, da difetto di capacit o di rappresentanza al momento dell'emissione,
o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore pu opporre al possessore del titolo le
eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto
se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno
del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo
di credito (1147, 1153), in conformit delle norme che ne disciplinano la
circolazione, non soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i
diritti accessori che sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al
possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate,
il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del
titolo (1684, 1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento
(Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul
diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate
non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di
credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre
utilit aleatorie prodotte dal titolo (981).
Il premio investito a norma dell'art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia
garanzia non si estende ai premi e alle altre utilit aleatorie prodotte dal
titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere
convertiti dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese
del possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilit sia stata
espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere
convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che
dimostri la propria identit e la propria capacit a norma del secondo comma
dell'art. 2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere
riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in
pi titoli di taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non
sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli
altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli
impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti
che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a
consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie
della cessione.
CAPO II
Dei titoli al
portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione
del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la
consegna del titolo (1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del
titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libert di emissione
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare
una somma di danaro non pu essere emesso al portatore se non nei casi
stabiliti dalla legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia pi
idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto
di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del
primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non ammesso
l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la
sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla
prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione
del titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del
possessore del titolo prima del termine suddetto liberato, salvo che si provi
che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore
(2346 e seguenti), il denunziante pu essere autorizzato dal tribunale, previa
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti
alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non
vengano presentati da altri.
E salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del
denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la
distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o
di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non raggiunta, si
osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
CAPO III
Dei titoli all'ordine
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di
girate (1992, 283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta
dal girante.
E valida la girata anche se non contiene l'indicazione
del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non
scritta.
E nulla la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo
(1995).
Se il titolo girato in bianco, il possessore pu
riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero pu
girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o
senza apporne una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola
contraria risultante dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento
della prestazione da parte dell'emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa
conferimento di una procura per incasso, il giratario pu esercitare tutti i
diritti inerenti al titolo, ma non pu girare il titolo, fuorch per procura.
L'emittente pu opporre al giratario per procura soltanto
le eccezioni opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la
morte o per la sopravvenuta incapacit del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa
costituzione di pegno, il giratario pu esercitare tutti i diritti inerenti al
titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente non pu opporre al giratario in garanzia le
eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il
giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno
dell'emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso
dalla girata produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d'ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
titolo, il possessore pu farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento
del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo
pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti
essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a
identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni
accertamenti sulla verit dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con
decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purch nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla
data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il termine per il
pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137)
al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore
prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti
al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi
(Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non e ammissibile senza il deposito del
titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione e respinta, il titolo consegnato a chi
ha ottenuto l'ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine
per l'opposizione
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente
pu compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il
titolo e scaduto o pagabile a vista, pu esigerne il pagamento mediante
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art.
2016, il titolo non ha pi efficacia, salve le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del
decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non
fu interposta opposizione, pu esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in
bianco o non sia ancora scaduto, pu ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa sezione si applicano ai titoli
all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano
diversamente.
CAPO IV
Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo legittimato
all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a
suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante
l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente
o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio
deve essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di
un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve
provare la propria identit e la propria capacit di disporre, mediante
certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il
rilascio richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e
dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a
cura e sotto la responsabilit dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati
dal presente articolo e esonerato da responsabilit, salvo il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo
nominativo pu essere trasferito anche mediante girata (2009) autenticata
(2703) da un notaio o da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e
contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato,
e necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei
confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro.
Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua
di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro
dell'emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti
dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione
sul titolo e nel registro (1997).
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo
comma dell'art. 2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito
menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da
quello del proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo
nominativo pu farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola
"in garanzia" o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non pu trasmettere ad altri il
titolo se non mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
titolo, l'intestatario o il giratario di esso pu farne denunzia all'emittente
e chiedere l'ammortamento del titolo in conformit delle norme relative ai
titoli all'ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di
azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 2016 il ricorrente
pu esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione
di una cauzione.
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le
ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).
TITOLO VI
DELLA GESTIONE DI
AFFARI
Art. 2028 Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la
gestione di un affare altrui, tenuto a continuarla e a condurla a termine
finch l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se
l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa
provvedere direttamente.
Art. 2029. Capacit del gestore
Il gestore deve avere la capacit di contrattare (1425).
Art. 2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore soggetto alle stesse obbligazioni che
deriverebbero da un mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze
che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, pu moderare il risarcimento
dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e
seguenti).
Art. 2031 Obblighi dell'interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata,
l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome
di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome
proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi
(1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione
eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032 Ratifica dell'interessato
La ratifica (1339) dell'interessato produce,
relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato
(1703 e seguenti), anche se la gestione e stata compiuta da persona che credeva
di gestire un affare proprio.
TITOLO VII
DEL PAGAMENTO
DELL'INDEBITO
Art. 2033 Indebito oggettivo
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cisano2.html>
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ci che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e
agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in
mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda
(Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 2034 Obbligazioni naturali
Non ammessa la ripetizione di quanto e stato
spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per
cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ci che e stato
spontaneamente pagato, non producono altri effetti (627-2, 1933, 2331, 2940).
Art. 2035 Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche
da parte sua, costituisca offesa al buon costume non pu ripetere quanto ha
pagato.
Art. 2036 Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in
base a un errore scusabile, pu ripetere ci che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie
del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito anche tenuto a restituire i
frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era
in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona
fede (1147).
Quando la ripetizione non ammessa, colui che ha pagato
subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).
Art. 2037 Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata
tenuto a restituirla.
Se la cosa perita, anche per caso fortuito (1218,
1256), chi l'ha ricevuta in mala fede tenuto a corrisponderne il valore; se
la cosa e soltanto deteriorata, colui che l'ha data pu chiedere l'equivalente,
oppure la restituzione e un'indennit per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde
del perimento o del deterioramento di essa, ancorch dipenda da fatto proprio,
se non nei limiti del suo arricchimento.
Art. 2038 Alienazione della cosa ricevuta
indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l'ha
alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e tenuto a restituire il
corrispettivo conseguito. Se questo ancora dovuto, colui che ha pagato
l'indebito subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti). Nel caso di
alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente obbligato, nei limiti del
suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo
aver conosciuto l'obbligo di restituirla, obbligato a restituirla in natura o
a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito pu per esigere il
corrispettivo dell'alienazione e pu anche agire direttamente per conseguirlo.
Se l'alienazione stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora
l'alienante sia stato inutilmente escusso e obbligato, nei limiti
dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala
fede, non tenuto che nei limiti in cui ci che ha ricevuto stato rivolto a
suo vantaggio (1190, 1443).
Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale restituita la cosa tenuto a rimborsare
il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150,
1151 e 1152.
TITOLO VIII
DELL'ARRICCHIMENTO
SENZA CAUSA
Art. 2041 Azione generale di arricchimento
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Administrative/Baratto1.htm>
Chi, senza una giusta causa, si arricchito a danno di
un'altra persona tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa
determinata, colui che l'ha ricevuta tenuto a restituirla in natura, se
sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non proponibile quando il
danneggiato pu esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del
pregiudizio subto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
TITOLO IX
DEI FATTI ILLECITI
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Menuen.html>
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/cadorna1999/cadorna.html>
(Cod. Pen. 185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non responsabile chi cagiona il danno per legittima
difesa di s o di altri (Cod. Pen. 52).
Art. 2045 Stato di necessit
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi stato
costretto dalla necessit di salvare se o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona (1447), e il pericolo non stato da lui
volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al
danneggiato dovuta un'indennit, la cui misura e rimessa all'equo
apprezzamento del giudice (att. 194).
Art. 2046 Imputabilit del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non
aveva la capacit d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso
(Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacit derivi da sua
colpa.
Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace
d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento dovuto da
chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere
il risarcimento da chi tenuto alla sorveglianza, il giudice, in
considerazione delle condizioni economiche delle parti, pu condannare l'autore
del danno a un'equa indennit.
Art. 2048 Responsabilit dei genitori; dei tutori, dei
precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e
seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e
seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si
applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilit soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art. 2049 Responsabilit dei padroni e dei
committenti <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilit per l'esercizio di attivit
pericolose
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Students/Imarisio/PRIM-PAG.HTML>
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un'attivit pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e
tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose
che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
Art. 2052 Danno cagionato da animali
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Resta-1997/resta.htm>
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il
tempo in cui lo ha in uso, responsabile dei danni cagionati dall'animale
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto1.html>, sia che
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione
responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa
non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod.
Pen. 677).
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione
del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario
(978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e
seguenti), responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volont.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo.
Art. 2055 Responsabilit solidale
Se il fatto dannoso imputabile a pi persone, tutte
sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravit della rispettiva
colpa e dall'entit delle conseguenze che ne sono derivate (1299).
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare
secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante valutato dal giudice con equo
apprezzamento delle circostanze del caso.
Art. 2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la
liquidazione pu essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle
parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e
seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato pu chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice pu disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei
casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro tutelato in tutte le sue forme organizzative
ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali stabilito
dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorit governativa (e
dagli statuti delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attivit
economiche
L'esercizio professionale delle attivit economiche
disciplinato dalle leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
CAPO II
Delle ordinanze
corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi
interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III
Del contratto
collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle
associazioni professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto
collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i
rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica
autorit in conformit della legge.
Sono altres sottratti alla disciplina del contratto
collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale
o domestico (2240 e seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha
giudicata illegittima la parte in cui si fa riferimento a prestazioni di
carattere domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione
della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese
o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e
obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati
dalle associazioni stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini
dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivit
effettivamente esercitata dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attivit aventi
carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei
contratti collettivi corrispondenti alle singole attivit.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente
un'attivit organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i
rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivit.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni
occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di
questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi
degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive
mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si
riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul
contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti
alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono
uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali
preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto
da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni
pi favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto
collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi pi favorevoli ai prestatori
di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di
lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di
affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si
applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo
II (2141 e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo
(1647 e seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non
deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al
periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di
miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di
affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le
clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante
lo svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (omissis)
TITOLO II
DEL LAVORO
NELL'IMPRESA
CAPO I
Dell'impresa in
generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente
un'attivit economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo
(1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La legge determina le categorie d'imprese il cui
esercizio subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse
categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli
scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale esercitato
dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit fisica e la personalit
morale dei prestatori di lavoro.
Art. 2088-2092 (omissis)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti
pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le
disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II
Dei collaboratori
dell'imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
(2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in
dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma cos sostituito dalla
Legge 13 maggio 1985, n.390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione
a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa,
determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III
Del rapporto di
lavoro
1 Della
costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative),
l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da
atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono
rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto
del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti pu
recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennit. Se per la
prova stabilita per un tempo minimo necessario, la facolt di recesso non pu
esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene
definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianit del prestatore di
lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei
prestatori di lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle
disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro
pu essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento proposta dal pubblico
ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data
dell'assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro pu essere
stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura
determinata (dalle norme corporative), con le modalit e nei termini in uso nel
luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le
parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra,
del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro pu anche essere retribuito in
tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o
con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatoriet del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il
sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro,
vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la
valutazione della sua prestazione fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e
i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e
stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di
cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate
soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e
in ragione degli stessi. (In questo caso la sostituzione o la variazione della
tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito
dalle norme corporative).
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai
prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa
di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve
altres comunicare i dati relativi alla quantit di lavoro eseguita e al tempo
impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di
lavoro(2554) e determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le
imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491,
2516), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato
e pubblicato (2433 e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attivit svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non
pu essere trasferito da una unit produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di
questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedelt
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, n divulgare
notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due
articoli precedenti pu dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravit dell'infrazione (e in conformit delle norme corporative)
(att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di
lavoro non pu superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme
corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il
prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un
aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni
periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro
diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro
straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della
maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo
ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio
(lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di
ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo stabilita dalla legge, (dalle
norme corporative) dagli usi o secondo equit (att. 98).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non pu essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell'art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennit nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equit (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha
diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il
periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo
equit.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause
anzidette deve essere computato nell'anzianit di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva
risolve ("sospende", secondo lart. 1 del D. lgs.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle
norme corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le
disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 2112 Trasferimento dell'azienda
I primi tre commi sono stati cos sostituiti dall art.47
della Legge 29 dicembre 1990, n.428.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per
tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore pu
consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in
caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Cos sostituito dallart.6 della Legge 11 agosto 1973, n.
533
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volont.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc.
Civ.
3 Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i
casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e
prestazioni relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme
corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti
eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore responsabile (2753) del versamento del
contributo, anche per la parte che a carico del prestatore di lavoro, salvo
il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi
relativi alla previdenza o all'assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute
al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha
versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di
assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme
corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le
istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare
contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le
prestazioni dovute, l'imprenditore responsabile del danno che ne deriva al
prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e
l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che
l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di
lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non
possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore
o del prestatore di lavoro (2751).
4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi
stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equit (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente tenuto verso
l'altra parte a un'indennit equivalente all'importo della retribuzione che
sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennit dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti pu recedere dal contratto prima
della scadenza del termine, se il contratto a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per
giusta causa compete l'indennit indicata nel secondo comma dell'articolo
precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonch in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5
per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e
quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, pu chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui
avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessit di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per s o per i
figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione pu essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione detratta dall'indennit prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai
contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altres stabilire criteri di priorit per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.
Art. 2121 Computo dell'indennit di mancato preavviso
Cos sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennit di cui all'art. 2118 deve
calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni
agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro retribuito in tutto o in
parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennit suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi
tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto
e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122 Indennit in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennit indicate
dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e
agli affini entro il secondo grado (73, 78).
La ripartizione delle indennit, se non vi accordo tra
gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le
indennit sono attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e
seguenti).
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte
del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennit
(458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto
volontariamente atti di previdenza pu dedurre dalle somme da lui dovute a
norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto
di percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo
dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria
quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto
della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve
rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il
prestatore di lavoro stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni
esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento
dell'attivit del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione
del contratto, nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non pattuito
un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non
contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non pu essere superiore a cinque
anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se pattuita
una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att.
198).
5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullit o l'annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo
che la nullit derivi dall'illiceit dell'oggetto o della causa (1343 e
seguenti).
Se il lavoro stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla
retribuzione.
Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a
cottimo
E vietato all'imprenditore di affidare a propri
dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore
risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi
stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le
disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialit del
rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti
pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai
prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia
diversamente regolato dalla legge (att. 982).
SEZIONE IV
Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non pu superare i limiti
stabiliti (dalle norme corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista non pu assumere la
forma del salario a cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista
frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai
lavori attinenti alla specialit professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il
quale non obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un
attestato del tirocinio compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione
precedente, in quanto siano compatibili con la specialit del rapporto e non
siano derogate da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
CAPO II
Dell'impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra
le Leggi Speciali.
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
E imprenditore agricolo chi esercita un'attivit diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e
attivit connesse.
Si reputano connesse le attivit dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Art. 2136 Inapplicabilit delle norme sulla
registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle
imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo
quanto e disposto dall'art. 2200.
Art. 2137 Responsabilit dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo
altrui, soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme
corporative) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio
dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati
per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in
mancanza), dagli usi.
Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli ammesso lo scambio di
mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio
e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un
podere e per l'esercizio delle attivit connesse al fine di dividerne a met i
prodotti e gli utili. E valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti
si dividono in proporzioni diverse.
Art. 2142 Famiglia colonica
Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756
del 15 settembre.
La composizione della famiglia colonica non pu
volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i
casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La
composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal
libretto colonico.
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta
per la durata di un anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme
corporative) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non stata
comunicata disdetta almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi
fissati (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto
alla scadenza del termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo
precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato
di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la
famiglia colonica (2765).
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale
deve osservare le norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato
dallart. 6, Legge 756 del 15 settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e
dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (delle norme
corporative,) della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei
rispettivi conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro obbligato a prestare, secondo le direttive
del concedente e le necessit della coltivazione, il lavoro proprio e quello
della famiglia colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni
(delle norme corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano
d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel
podere con la famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale
stato di produttivit. Egli deve altres custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia (1176),
e non pu senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere
attivit a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non pu cedere la mezzadria, n affidare ad
altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro
rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica
(Comma tacitamente abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio
della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia
colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni,
se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Articolo tacitamente abrogato
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio
delle attivit connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste
dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in
parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente
deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso,
le spese indicate nel precedente comma.
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul
podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano
forniti della necessaria capacit lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo
verso compenso.
La misura del compenso, se non stabilita (dalle norme
corporative,) dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice,
(sentite, ove occorra, le associazioni professionali) e tenuto conto
dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,)
della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di
piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui
egli e la famiglia colonica si servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla
famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per
scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non sufficiente ai bisogni
alimentari della famiglia colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il
concedente deve somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento
della famiglia colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei
prodotti e degli utili spettanti al mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, pu disporre
il rimborso rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non pu iniziare le operazioni di raccolta
senza il consenso del concedente ed obbligato a custodire i prodotti sino
alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con
l'intervento delle parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,)
della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del
concedente la quota a questo assegnata nella divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformit degli usi non
si dividono in natura, fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in
mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita,
dedotte le spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in
natura, deve, a parit di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie
alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi
sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si
accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro avvenuta negli ultimi quattro
mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere
che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purch
assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta
entro due mesi (2964) dalla morte del mezzadro, o, se ci non possibile, prima
dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non coltivato con la
dovuta diligenza (2147), il concedente pu fare eseguire a sue spese i lavori
necessari, (salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti
per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti pu chiedere lo
scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la
prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del
fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la
mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il
mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere
dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in
corso o di quello successivo, se non comunicato al meno tre mesi prima della
fine dell'anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro
risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del
fondo, salva per i debiti la responsabilit sussidiaria dell'originario
concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da
tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi
gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con
indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario,
essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al
concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto
colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro
non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal
concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa
fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova
contro chi le ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale
del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono
essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsit e
duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al
mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della
mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,)
della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della
mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il
sesso, il numero, la qualit e il peso, ovvero, in mancanza di tali
determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il
tempo del conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantit
e qualit, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato
nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie,
quantit, qualit e stato d'uso.
SEZIONE III
Della colonia
parziaria
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o pi coloni
si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivit
connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili
stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc.
Civ. 409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria contratta per il tempo necessario
affinch il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di
rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non
pu avere una durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di
servire alla produzione alla quale destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le
direttive del concedente e le necessit della coltivazione (2147) (vedere anche
Leggi Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale
stato di produttivit; deve altres custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (1176,
2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del
concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli
eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate
per la mezzadria negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149,
2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonch quelle
concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora
le parti l'abbiano d'accordo istituito.
SEZIONE IV
Della soccida
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano
per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantit di bestiame e per
l'esercizio delle attivit connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del
bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti,
quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del
contratto.
2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame conferito dal
soccidante
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne
trasferisce la propriet al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualit,
il sesso, il peso e l'et del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La
stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il
soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non stabilito un termine, la soccida
ha la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di
diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei
mesi (2964) prima della scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Se non data disdetta, il contratto s'intende rinnovato
di anno in anno.
Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano
d'opera
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale
deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia
del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando
secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del
soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del
soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame
affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi
di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore
(1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere
perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti
recuperabili (1256 e seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre
anni, qualora durante la prima met del periodo contrattuale perisca la maggior
parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al
soccidario, questi pu chiederne la reintegrazione con altri capi di valore
intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto,
tenuto conto del numero, della razza, della qualit, del sesso, del peso e
dell'et.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il
soccidario pu recedere dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la propriet o il godimento del bestiame dato a
soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e
i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in
proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilit
sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del
bestiame, il soccidario pu, nel termine di un mese da quando ha avuto
conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine
dell'anno in corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si
dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite (dalle norme
corporative) dalla convenzione o dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba
sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel
guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto
applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e
quarto comma dell'art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti
per inadempimento (1453 e seguenti), ciascuna delle parti pu chiedere lo
scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire
la prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del
contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima
del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un
complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso,
alla qualit e all'et, sia corrispondente alla consistenza del bestiame
apportato all'inizio della soccida (2171). Il di pi si divide a norma dell'art.
2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima
iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da
entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione
del rispettivo conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre
anni, qualora durante la prima met del periodo contrattuale perisca per causa
non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di
essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto
con la fine dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto diviso fra le parti nella
proporzione indicata nell'art. 2184.
Se convenuto che nella divisione del bestiame da farsi
alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota
maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere
ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli
utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al
termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione
stabilita (dalle norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non disposto dagli articoli precedenti, si
applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida
semplice.
4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame
conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e
al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V
Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle
Sezioni II, III e IV di questo Capo, per quanto non espressamente disposto,
si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).
CAPO III
Delle imprese
commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
SEZIONE I
Del registro delle
imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni
previste dalla legge (att. 99 e seguenti).
Il registro tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro pubblico.
Art. 2189 Modalit dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda
sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro
deve accertare l'autenticit della sottoscrizione e il concorso delle
condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con
raccomandata al richiedente. (questi pu ricorrere entro otto giorni (2964) al
giudice del registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d'ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non stata richiesta,
l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla
entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice
del registro pu ordinarla con decreto.
Art. 2191 Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione avvenuta senza che esistano le
condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito
l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del
registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma
degli articoli precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla
comunicazione pu ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del
registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto
d'ufficio nel registro.
Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non
sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi obbligato a
richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto
conoscenza (2436/2).
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione
non pu essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge
(2297).
Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette
di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge,
punito con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione
amministrativa).
SEZIONE II
Dell'obbligo di
registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivit industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivit di trasporto per terra, o per acqua o per
aria;
4) un'attivit bancaria o assicurativa;
5) altre attivit ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivit e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente,
a tutte le attivit indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano (att 100, 200).
Art. 2196 Iscrizione dell'impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa
l'imprenditore che esercita un'attivit commerciale deve chiedere l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la
sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
la cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare
la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione
dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la
cessazione si verificano.
Art. 2197 Sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato
sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni,
chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove
la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta
all'ufficio del luogo nel quale istituita la sede secondaria, indicando
altres la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto
alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo
ufficio la sua firma autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche
all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con
rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne
l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una
impresa commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato
(425; att. 199) o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un
interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata
devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella
corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale
iscritto (att. 100).
Art. 2200 Societ
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese le societ costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III
e seguenti del Titolo V e le societ cooperative (2511 e seguenti), anche se
non esercitano un'attivit commerciale.
L'iscrizione delle societ nel registro delle imprese
(att. 100) regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o
principale un'attivit commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083).
SEZIONE III
Disposizioni
particolari per le imprese commerciali
1 Della rappresentanza
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che preposto dal titolare
all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione pu essere limitata all'esercizio di una
sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti pi institori, questi possono agire
disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art. 2204 Poteri dell'institore
L'institore pu compiere tutti gli atti pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui preposto, salve le limitazioni contenute
nella procura. Tuttavia non pu alienare o ipotecare i beni immobili del
preponente, se non stato a ci espressamente autorizzato.
L'institore pu stare in giudizio in nome del preponente
per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a
cui preposto (Cod. Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali preposto
l'institore tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle
disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta
delle scritture contabili.
Art. 2206 Pubblicit della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata
deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro
delle imprese (att. 100).
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa
generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova
che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o
revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro
delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca
non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell'affare.
Art. 2208 Responsabilit personale dell'institore
L'institore personalmente obbligato (1337) se omette di
far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo pu
agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che
siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano
anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il
potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni
contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli
atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono
incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle
quali non facciano la consegna, n concedere dilazioni o sconti che non sono
d'uso, salvo che siano a ci espressamente autorizzati (2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di
contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti
in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non
sono muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari
conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi
dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le
dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi
alle inadempienze contrattuali.
Sono altres legittimati a chiedere i provvedimenti
cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa
possono esigere il prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla
riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il
prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata
dall'imprenditore.
2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture
contabili
L'imprenditore che esercita un'attivit commerciale
(2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altres tenere le altre scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle lettere ricevute, nonch le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori (2083).
Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali (att. 200).
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono (2710).
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre
1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489
(vedere).
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio
dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la
valutazione delle attivit e delle passivit relative all'impresa, nonch delle
attivit e delle passivit dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei
profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verit gli
utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societ
per azioni, in quanto applicabili (2425).
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini delle imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30
dicembre 1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n.
489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre
1991, n. 413, e poi cos sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .
L'imprenditore pu far bollare e vidimare nei modi
indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).
Art. 2219 Tenuta della contabilit
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme
di un'ordinata contabilit, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza
trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni
dalla data dell'ultima registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,
sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni
momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
3 Dell'insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un'attivit commerciale,
esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso
d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve
le disposizioni delle leggi speciali.
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare
nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la
materia e fornita dal prestatore d'opera (1658), purch le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le
norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione
dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
committente pu fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore
d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente
pu recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223,
1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non convenuto dalle parti e non
pu essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, stabilito
dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformit e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il
prestatore d'opera dalla responsabilit per difformit o per vizi della
medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o
facilmente riconoscibili, purch in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le
difformit e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964)
dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla
consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformit o di
vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente pu recedere dal contratto, ancorch sia
iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilit sopravvenuta dell'esecuzione
dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa
non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un
compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilit della parte
dell'opera compiuta (1672).
CAPO II
Delle professioni
intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi
o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato,
salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione
dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la
perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso
ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera
intellettuale regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto
compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del
Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attivit professionale
condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non iscritto non gli d azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto
in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese
incontrate e a un compenso adeguato all'utilit del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente
l'incarico assunto. Pu tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilit, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri
consentita dal contratto o dagli usi e non incompatibile con l'oggetto della
prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non convenuto dalle parti e non
pu essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dellOrdine) a
cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non
possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun
patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro
patrocinio, sotto pena di nullit (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al
prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e
corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non pu ritenere le cose e i
documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela
dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilit del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficolt, il prestatore d'opera non risponde dei danni,
se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Bacin-1998/Cassazione.htm>
Il cliente pu recedere dal contratto, rimborsando al
prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera pu recedere dal contratto per
giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al
compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile
che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato
in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di
un'attivit organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni
del Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione
intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle
Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
TITOLO IV
DEL LAVORO
SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti
all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II,
III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialit del
rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
CAPO II
Del lavoro domestico
Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione
di servizi di carattere domestico regolato dalle disposizioni di questo Capo
(att. 203) e, in quanto pi favorevoli al prestatore di lavoro, dalla
convenzione e dagli usi (2068).
Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare
ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le
infermit di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di
previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale
secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso
illegittimo), ad un periodo di ferie retribuito, che non pu essere inferiore a
otto giorni.
Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le
norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e
2119.
Il periodo di preavviso non pu essere inferiore a otto
giorni o, se l'anzianit di servizio superiore a due anni, a quindici giorni.
Art. 2245 Indennit di anzianit
In caso di cessazione del contratto dovuta al
prestatore di lavoro un'indennit proporzionale agli anni di servizio, salvo il
caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennit determinato sulla base
dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno
di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennit dovuta anche
nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339
prevede l'indennit di anzianit "in caso di licenziamento o di dimissioni").
Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha
diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni
disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
TITOLO V
DELLE SOCIETA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di societ
Con il contratto di societ due o pi persone
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attivit economica
allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del
godimento di una o pi cose regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III
(1100 e seguenti).
Art. 2249 Tipi di societ
Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di
un'attivit commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati
nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di
un'attivit diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societ semplice, a
meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo uno degli altri
tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le societ
cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio
di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della societ
secondo un determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella
corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle societ soggette
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere
indicati la sede della societ e l'ufficio del registro delle imprese presso il
quale questa iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle societ per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilit limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societ previste dal primo
comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che
la societ e in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle societ a
responsabilit limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio
(Comma aggiunto dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
CAPO II
Della societ
semplice
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella societ semplice (att. 204) il contratto non
soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni
conferiti (1350, 2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale pu essere modificato soltanto con
il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i
soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio obbligato a eseguire i conferimenti
determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i
soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto necessario
per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in propriet la garanzia dovuta dal
socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465,
1478 e seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a
carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento regolata
dalle norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della
insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso
di assunzione convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non pu servirsi, senza il consenso degli altri
soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli
della societ.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della
societ spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a pi soci,
ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a pi soci,
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle
operazioni sociali.
Se convenuto che per l'amministrazione o per
determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si
determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli
amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia
urgenza di evitare un danno alla societ.
Art. 2259 Revoca della facolt di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto
sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato revocabile
secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa pu in ogni caso essere chiesta
giudizialmente da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono
regolati dalle norme sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso
la societ (1292 e seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti
dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilit non si estende
a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto (2623) di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli
affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di
ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societ sono
stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno,
i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di
ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di
percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite
si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non
determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria
opera, se non determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo
equit.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun
socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la
partecipazione alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite
rimessa alla determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei
guadagni e nelle perdite pu essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo pu essere impugnata soltanto
nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi
dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto
comunicazione (2964 e seguenti). L'impugnazione non pu essere proposta dal
socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o pi
soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III
Dei rapporti con i
terzi
Art. 2266 Rappresentanza della societ
La societ acquista diritti e assume obbligazioni per
mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona
dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la
rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli
atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di
rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
Art. 2267 Responsabilit per le obbligazioni sociali
I creditori della societ possono far valere i loro
diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre
personalmente (2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in
nome e per conto della societ e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilit o l'esclusione
della solidariet non opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza
(att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali pu
domandare, anche se la societ in liquidazione (2274 e seguenti), la
preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il
creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilit del nuovo socio
Chi entra a far parte di una societ gi costituita
risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto
della qualit di socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finch dura la
societ, pu far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e
compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota
spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a
soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio pu inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota
deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo
scioglimento della societ.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non ammessa compensazione (1246) fra il debito che un
terzo ha verso la societ e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV
Dello scioglimento
della societ
Art. 2272 Cause di scioglimento
La societ si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilit di conseguirlo;
3) per la volont di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralit dei soci, se nel
termine di sei mesi questa non ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La societ tacitamente prorogata a tempo indeterminato
quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
operazioni sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo
scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della societ, i soci
amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari
urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il
patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la
liquidazione fatta da uno o piu liquidatori, nominati con il consenso di
tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volont di
tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o
pi soci (2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilit dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilit dei liquidatori sono
regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto
non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale
(2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i
beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione
relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i
documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal
quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario
deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la
liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere
anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la societ anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e
solidalmente (1292 e seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure
parzialmente, i beni sociali, finch non siano pagati i creditori della societ
o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme
necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilit e in proporzione della
parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i
soci il debito del socio insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno
diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o
deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al
risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro
gli amministratori (2740).
Art. 2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo destinato al
rimborso dei conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza ripartita tra i soci
in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme
di danaro determinato secondo la valutazione che ne stata fatta nel
contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui
furono eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in
natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e
seguenti, 1111 e seguenti).
SEZIONE V
Dello scioglimento
del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in
caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi,
a meno che preferiscano sciogliere la societ ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio pu recedere dalla societ quando questa
contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Pu inoltre recedere nei casi previsti nel contratto
sociale ovvero quando sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere
comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio pu avere luogo per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto
sociale (2301, 2320), nonch per l'interdizione, l'inabilitazione del socio
(414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella societ la propria opera
o il godimento di una cosa pu altres essere escluso per la sopravvenuta
inidoneit a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a
causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti pu essere escluso il socio che si obbligato
con il conferimento a trasferire la propriet di una cosa, se questa perita
prima che la propriet sia acquistata dalla societ (1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione deliberata dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi
trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso pu fare
opposizione davanti al tribunale, il quale pu sospendere l'esecuzione.
Se la societ si compone di due soci, l'esclusione di uno
di essi pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato
fallito.
Parimenti escluso di diritto il socio nei cui confronti
un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma
dell'art. 2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una
somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla
situazione patrimoniale della societ nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi
partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento
della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in
cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilit del socio uscente o dei suoi
eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi
per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei
terzi con mezzi idonei; in mancanza non opponibile ai terzi che lo hanno
senza colpa ignorato.
CAPO III
Della societ in nome
collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella societ in nome collettivo tutti i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei
terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La societ in nome collettivo agisce sotto una ragione
sociale costituita dal nome di uno o pi soci con l'indicazione del rapporto
sociale (2563, 2567).
La societ pu conservare nella ragione sociale il nome
del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio
defunto vi consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La societ in nome collettivo e regolata dalle norme di
questo Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo
precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla
societ in nome collettivo subordinata in ogni caso all'osservanza delle
disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della societ deve (1350, 2643)
indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza
della societ;
4) la sede della societ e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi
attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della societ.
Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della societ, con sottoscrizione autenticata
(2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione
avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato
per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l'ufficio del
registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui
circoscrizione stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel
termine indicato nel comma precedente, ciascun socio pu provvedervi a spese
della societ, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione avvenuta per atto pubblico,
obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la societ non iscritta nel registro
delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la societ e i terzi, ferma
restando la responsabilit illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati
dalle disposizioni relative alla societ semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la
societ abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che
attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i
poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della societ
L'am amministratore che ha la rappresentanza della
societ pu compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve
le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le
limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro
delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto
conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale
devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso
l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e
seguenti) del luogo in cui la societ istituisce sedi secondarie con una
rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime
(2197, 2626).
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il
quale e iscritta la societ e la data dell'iscrizione.
Presso l'ufficio del registro in cui iscritta la sede
secondaria (2197) deve essere altres depositata la firma autografa del
rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata
per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo
dove e iscritta la societ (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di
trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti),
l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti
relativi alla societ, dei quali obbligatoria l'iscrizione (2626).
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da
deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626,
2703).
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finch non sono
iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano
a conoscenza (2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non pu, senza il consenso degli altri soci,
esercitare per conto proprio o altrui una attivit concorrente con quella della
societ, n partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra
societ concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivit o la
partecipazione ad altra societ preesisteva al contratto sociale, e gli altri
soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma
la societ ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art.
2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre
scritture contabili prescritti dall'art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non pu farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se
non per utili realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non pu
farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilit dei soci
I creditori sociali, anche se la societ in
liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo
l'escussione del patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finch dura la
societ, non pu chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante
rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo
di ulteriori versamenti, pu essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purch entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che
l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societ di
un'idonea garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della societ
Il creditore particolare del socio pu fare opposizione
alla proroga della societ, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione
di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione accolta, la societ deve, entro tre
mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio pu sempre
recedere dalla societ, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il
creditore particolare del socio pu chiedere la liquidazione della quota del
suo debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della societ
La societ si scioglie, oltre che per le cause indicate
dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorit governativa nei casi
stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attivit non
commerciale (2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i
liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei
liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altres depositare presso lo stesso
ufficio le loro firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della societ di liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la
rappresentanza della societ, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att.
218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di
riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere
il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di
riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono
approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla
comunicazione (2964 e seguenti).
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di
riparto, il liquidatore pu chiedere che le questioni relative alla
liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione,
alle quali il liquidatore pu restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono
liberati di fronte ai soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della societ
Approvato il bilancio finale di liquidazione i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ dal registro delle
imprese.
Dalla cancellazione della societ i creditori sociali che
non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei
confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai
singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere
conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della societ dal
registro delle imprese (att. 218).
CAPO IV
Della societ in accomandita
semplice
Art. 2313 Nozione
Nella societ in accomandita semplice i soci
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (2740) per le
obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota
conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La societ agisce sotto una ragione sociale costituita
dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societ in
accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292
(2564, 2567).
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia
compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente
(2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni
sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla societ in accomandita semplice si applicano le
disposizioni relative alla societ in nome collettivo, in quanto siano
compatibili con le norme seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci
accomandatari e i soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la societ non iscritta nel registro
delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la societ e i terzi si
applicano le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti
rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle
operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei
soci della societ in nome collettivo.
L'amministrazione della societ pu essere conferita
soltanto a soci accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la
nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo
comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci
accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la
maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di
amministrazione, n trattare o concludere affari in nome della societ, se non
in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilit illimitata (2740) e solidale
(1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e pu essere escluso a
norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro
opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo
consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere
atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione
annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della societ.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione
degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante
trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la
quota pu essere ceduta, con effetto verso la societ, con il consenso dei soci
che rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La societ si scioglie, oltre che per le cause previste
nell'art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci
accomandanti o soci accomandatari, semprech nel termine di sei mesi non sia
stato sostituito il socio che venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il
periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualit di socio accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la
liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art.
2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali
che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societ possono far
valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente
alla quota di liquidazione (att. 218).
CAPO V
Della societ per
azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella societ per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societ con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni (2346 e seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societ per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La societ per azioni deve costituirsi (2445) con un
capitale non inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La societ deve costituirsi per atto pubblico (2643,
2699, 2725). L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonch il
numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se
queste sono nominative o al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
(2343 e seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti (2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata
ai promotori o ai soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societ (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397
e seguenti);
11) la durata della societ;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese
per la costituzione poste a carico della societ.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento
della societ, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della societ
necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att.
251) almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le
altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della
societ, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente
non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta
iscrizione della societ nel registro delle imprese. L'istituto di credito
responsabile nei confronti della societ e dei terzi per l'inosservanza del
presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto
luogo , le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai
sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di societ con capitale superiore a
10 miliardi subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro
(Legge 4 giugno 1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
della societ
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di
beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonch le
eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della
societ.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al
deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio pu provvedervi a spese della societ o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge per la costituzione della societ, e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione della societ nel registro.
Il decreto del tribunale soggetto a reclamo davanti
alla corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la societ istituisce sedi secondarie, si applica l'art.
2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati
nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del
deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata
nell'art. 2343.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la
societ acquista la personalit giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della societ prima
dell'iscrizione sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e
seguenti) responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione e la vendita delle azioni prima
dell'iscrizione della societ sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullit della societ
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la
nullit della societ pu essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma
di atto pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330
relative al controllo preventivo
4) illiceit o contrariet all'ordine pubblico
dell'oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni
indicazione riguardante la denominazione della societ, o i conferimenti, o
l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'art.
2329, n. 2;
7) incapacit di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralit dei fondatori.
La dichiarazione di nullit non pregiudica l'efficacia
degli atti compiuti in nome della societ dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti
fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullit nomina i liquidatori.
La nullit non pu essere dichiarata quando la causa di
essa stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo
iscritta nel registro delle imprese (2475).
SEZIONE II
Della costituzione
mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La societ pu essere costituita anche per mezzo di
pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e
il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il
quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei
promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un
notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve
indicare il cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il
numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata
o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un
termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2
dell'art. 2329.
Decorso inutilmente questo termine, in facolt dei
promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli
dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima
facolt, non pu procedersi alla costituzione della societ prima che siano
collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i
promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento
prescritto dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea
dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle
materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la
costituzione della societ
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili
fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio
sindacale.
L'assemblea validamente costituita con la presenza
della met dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque
sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validit delle deliberazioni
si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel
programma necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto
costitutivo
Eseguito quanto prescritto nell'articolo precedente,
gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori
assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
SEZIONE III
Dei promotori e dei
soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica
sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art.
2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e
seguenti, 2691) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la
societ.
La societ tenuta a rilevare i promotori dalle
obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, semprech siano
state necessarie per la costituzione della societ o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la societ non si costituisce, i
promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilit dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e
seguenti, 2691) verso la societ e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e
per i versamenti richiesti per la costituzione della societ;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in
conformit della relazione giurata indicata nell'art. 2343;
3) per la veridicit delle comunicazioni da essi fatte al
pubblico per la costituzione della societ (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societ
e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo,
indipendentemente dalla loro qualit di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un
periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro
beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica
sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare
la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale,
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonch
l'attestazione che il valore attribuito non inferiore al valore nominale,
aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del
conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei
mesi dalla costituzione della societ, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel 1 comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono
state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e
devono restare depositate presso la societ.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti
era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la
societ deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le
azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente pu versare la
differenza in danaro o recedere dalla societ.
Art. 2343-bis Acquisto della societ da promotori,
fondatori, soci e amministratori
L'acquisto da parte della societ, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della societ nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei
beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti, nonch l'attestazione che tale valore non inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
societ durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono
prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente
del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione
nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle
operazioni correnti della societ ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il
controllo dell'autorit giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute,
gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo
rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
credito (att. 251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio,
trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio
moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non pu esercitare il
diritto di voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo pu
stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalit e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative)
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il
consenso degli amministratori.
Se non diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli
obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
SEZIONE V
Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al
loro valore nominale (2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilit delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di
compropriet di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune.
Se il rappresentante comune non stato nominato, le
comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societ a uno dei comproprietari
sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente
(1292) delle obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono
ai loro possessori uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di
diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo
(2369, 2436 e seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti dalla societ, possono essere emesse, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari
riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli
azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura
corrispondente (2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di
liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte
proporzionale degli utili netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di
azioni a norma degli articoli precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto costitutivo pu tuttavia stabilire che le azioni
privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo
scioglimento della societ abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni
previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono
superare la met del capitale sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle
azioni (1997 e seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione
contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441),
questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964)
prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del
diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di
pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre
giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio pu vendere
le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a pi persone, si applica il
secondo comma dell'art. 2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le
azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno
diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili
che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo
pari all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione
del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro
valore nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della societ;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione,
e l'ufficio del registro delle imprese dove la societ iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale
sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non
interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli
amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica
della firma, purch l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese ove iscritta la societ.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei
titoli definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att.
109), a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono
essere nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finch non
siano interamente liberate.
L'atto costitutivo pu sottoporre a particolari
condizioni l'alienazione delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono
inefficaci le clausole degli atti costitutivi di societ per azioni, le quali
subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di
organi sociali".
Art. 2356 Responsabilit in caso di trasferimento di
azioni non liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono
obbligati solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei
versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non pu essere ad essi domandato se non nel
caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La societ non pu acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalit, indicando in particolare il numero massimo di
azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate
a norma dei commi precedenti pu eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societ controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalit da determinarsi dall'assemblea, entro
un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
2 comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si
applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di
riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della societ, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il
limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma
dei numeri 2), 3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il
quale deve avvenire l'alienazione di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione
dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalit.
Finch le azioni restano in propriet della societ, il
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente
alle altre azioni. Il diritto di voto sospeso, ma le azioni proprie sono
tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni
proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
nonch le azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle
proprie azioni
In nessun caso la societ pu sottoscrivere azioni
proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto
stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere
liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi
dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto
della societ, azioni di quest'ultima considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono
solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori,
i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli
amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La societ non pu accordare prestiti, n fornire garanzie
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La societ non pu, neppure per tramite di societ
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano
alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della societ o di quelli di societ controllanti o controllate. In
questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2359 Societ controllate e societ collegate
Sono considerate societ controllate:
1) le societ in cui un'altra societ dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societ in cui un'altra societ dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societ che sono sotto influenza dominante di un'altra
societ in virt di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l comma si
computano anche i voti spettanti a societ controllate, a societ fiduciarie e
a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societ sulle quali
un'altra societ esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria pu essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la societ ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di
societ controllate
La societ controllata non pu acquistare azioni o quote
della societ controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma
del secondo comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote
acquistate a norma dei commi precedenti pu eccedere la decima parte del
capitale della societ controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o
quote possedute dalla medesima societ controllante e dalle societ da essa
controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni
o quote della societ controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve
essere costituita e mantenuta finch le azioni o quote non siano trasferite.
La societ controllata da altra societ non pu
esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni
o quote della societ controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art.
2359 bis devono essere alienate secondo modalit da determinarsi
dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societ controllante deve procedere senza
indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con
rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la
riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di
possesso di azioni o quote della societ controllante
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si
applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo
comma dell'art. 2357 bis.
Le azioni o quote cos acquistate, che superino il limite
stabilito dal terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia
essere alienate, secondo modalit da determinarsi dall'assemblea entro tre anni
dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359
bis superato per effetto di circostanzesopravvenute, la societ controllante,
entro tre anni dal momento in cui si verificata la circostanza che ha
determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle
azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societ,
con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societ controllate
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446,
secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote
della societ controllante
La societ controllata non pu sottoscrivere azioni o
quote della societ controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma
precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli
amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto
della societ controllata, azioni o quote della societ controllante
considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori
della societ controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E' vietato alle societ di costituire o di aumentare il
capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di
societ fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se
prevista genericamente nell'atto costitutivo, non consentita, se per la
misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att.
209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d'insolvenza della societ, per le obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una
sola persona, questa risponde illimitatamenre (att. 209).
SEZIONE VI
Degli organi sociali
1 Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea convocata dagli amministratori nella sede
della societ, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio (2432 e seguenti);
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e
il presidente del collegio sindacale (2398);
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e
dei sindaci (2400), se non stabilito nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione
della societ riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti
al suo esame dagli amministratori, nonch sulla responsabilit degli
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'atto costitutivo pu stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni
caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dell'atto costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410
e seguenti). Delibera altres sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma
degli artt. 2450 e 2452.
Art. 2366 Formalit per la convocazione
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (2393).
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In mancanza delle formalit suddette, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando rappresentato l'intero capitale sociale
e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio
sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti pu opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo
l'assemblea, quando ne fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno
il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare (2630-2 n. 2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non
provvedono, la convocazione dell'assemblea ordinata con decreto del
presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla
(att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validit delle
deliberazioni
L'assemblea ordinaria regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la met del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza
assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza pi elevata.
Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo pu stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale sociale, se l'atto
costitutivo non richiede una maggioranza pi elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente
la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea pu essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non pu aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art.
2366 ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia
la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea
straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
pi del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una
maggioranza pi elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale
sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale,
la trasformazione della societ (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato
di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
di azioni privilegiate (2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza
convocazione
L'assemblea straordinaria delle societ con azioni
quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non
rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, pu essere
nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo
comma dell'art. 2366 ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino pi di un quinto del capitale
sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza pi elevata. Per
le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino pi di un terzo del capitale
sociale.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418)
iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni
presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di
convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea presieduta dalla persona indicata nell'atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il
presidente assistito da un segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza del segretario non necessaria quando il
verbale dell'assemblea redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i
soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla
societ.
La rappresentanza pu essere conferita soltanto per
singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non pu essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. Il rappresentante pu farsi sostituire solo da chi
sia espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non pu essere conferita n agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societ, n alle societ da
essa controllate (2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste,
n ad aziende o istituti di credito.
La stessa persona non pu rappresentare in assemblea pi
di dieci soci o, se si tratta di societ con azioni quotate in borsa, pi di
cinquanta soci se la societ ha capitale non superiore ai dieci miliardi, pi
di cento soci se la societ ha capitale superiore ai dieci miliardi e non
superiore ai cinquanta miliardi e pi di duecento soci se la societ ha
capitale superiore ai cinquanta miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si
applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
Il diritto di voto non pu essere esercitato dal socio
nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse
in conflitto con quello della societ
In caso d'inosservanza della disposizione del comma
precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla societ,
impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei
soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta
la necessaria maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilit (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non
pu essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale
rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente
informati su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non pu esercitarsi che una sola volta per
lo stesso oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale
devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
redatto da un notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le
deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie.
Art. 2377 Invalidit delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformit
della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorch non
intervenuti o dissenzienti (2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformit della
legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori,
dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea
ordinaria altres dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi
(2964 e seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa soggetta
ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a
tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti
provvedimenti, sotto la propria responsabilit. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non pu aver luogo, se
la liberazione impugnata sostituita con altra presa in conformit della legge
e dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione proposta davanti al tribunale del luogo
dove la societ ha sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno
una azione. Il presidente del tribunale pu disporre con decreto che il socio
opponente presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per
l'eventuale risarcimento dei danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima
deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza
La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo
comma dell'articolo precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori e i sindaci, pu sospendere. se ricorrono gravi
motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione
impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza
che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilit o
illiceit dell'oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilit o illiceit
dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486;
att. 209).
2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della societ
L'amministrazione della societ pu essere affidata anche
a non soci.
Quando l'amministrazione affidata a pi persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione (2388).
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la
determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri
il presidente, se questi non nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o
l'assemblea lo consentono, pu delegare le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o pi dei suoi membri,
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d'ineleggibilit e di decadenza
Non pu essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il
fallito, o chi stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacit ad esercitare uffici direttivi
(2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono, nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non pu essere fatta per
un periodo superiore a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese
indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli
amministratori che hanno la rappresentanza della societ devono depositare
presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente
deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a
responsabilit limitata.
La pubblicit prevista dai due commi precedenti deve
indicare se gli amministratori cui attribuita la rappresentanza della societ
hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le cause di nullit o annullabilit della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della societ non sono opponibili ai
terzi dopo l'adempimento della pubblicit di cui al quarto e quinto comma,
salvo che la societ provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della
societ possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale,
salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano
dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della societ (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto
sociale
L'estraneit all'oggetto sociale degli atti compiuti
dagli amministratori in nome della societ non pu essere opposta ai terzi in
buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del
collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento
in cui la maggioranza del consiglio si ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione stato
ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per
qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle
imprese a cura del collegio sindacale (2626) pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata (2330, 2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o pi
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata
dal collegio sindacale. Gli amministratori cos nominati restano in carica fino
alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
rimasti in carica devono convocare l'assemblea perch provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere
convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale pu compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione (2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validit delle deliberazioni del consiglio
Per la validit delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti
(2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421)
sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo.
Il voto non pu essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai
membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformit dell'atto costitutivo stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487,
2630; att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualit di
soci illimitatamente responsabili in societ concorrenti, n esercitare
un'attivit concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore pu
essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che in una determinata operazione ha,
per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della societ,
deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve
astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa
(1394, 2631).
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle
perdite che siano derivate alla societ dal compimento dell'operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare
danno alla societ, pu, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti),
essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se,
senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe
raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione (att 2091).
Art. 2392 Responsabilit verso la societ
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario
(1710), e sono solidalmente (1292) responsabili verso la societ (2621) dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o pi amministratori
(2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente
responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilit per gli atti o le omissioni degli
amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa,
abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilit
L'azione di responsabilit contro gli amministratori
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societ in
liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilit degli amministratori
pu essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se
non indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La deliberazione dell'azione di responsabilit importa la
revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui proposta, purch sia
presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo
caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).
La societ pu rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilit e pu transigere, purch la rinunzia e la transazione siano
approvate con espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purch non vi sia
il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale (2407).
Art. 2394 Responsabilit verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrit
del patrimonio sociale (2407).
L'azione pu essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
(att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa della societ, l'azione spetta al curatore del fallimento o al
commissario liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della societ non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La
transazione pu essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione
revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano
il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che
sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori
(2487; att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilit degli
amministratori (2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati
dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti
loro affidati (att. 209).
3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale nominato
dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilit e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori
entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societ o alle societ da
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo (2328) e successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto
degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono
essere revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di
essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio
e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni (2626;
att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a
responsabilit limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
sindaco. subentrano i supplenti in ordine d'et. I nuovi sindaci restano in
carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei
sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I
nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del
presidente, la presidenza assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco
pi anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio
sindacale, deve essere convocata l'assemblea perch provveda all'integrazione
del collegio medesimo (att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita
nell'atto costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della
nomina (2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione
della societ, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed
accertare la regolare tenuta della contabilit sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza
delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione
del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altres accertare almeno ogni
trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di
propriet sociale o ricevuti dalla societ in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale pu chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro
indicato nel n. 5 dell'art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al
controllo della regolare tenuta della contabilit e della corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci
possono avvalersi, sotto la propria responsabilit e a proprie spese, di
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'art. 2399.
La societ pu rifiutare agli ausiliari l'accesso a
informazioni riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni
trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo
verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e
sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere
prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di
amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle
riunioni del comitato esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione,
decadono dall'ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n.
2) ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da
parte degli amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilit
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza
del mandatario (1710), sono responsabili della verit delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori (1292 e seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformit
degli obblighi della loro carica (2621).
L'azione di responsabilit contro i sindaci regolata
dalle disposizioni degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio pu denunziare i fatti che ritiene censurabili
al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia fatta da tanti soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza
ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia
appare fondata e vi urgente necessit di provvedere (2632, 2634; att. 209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi fondato sospetto di gravi irregolarit
nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al
tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, pu ordinare (att. 103) l'ispezione
dell'amministrazione della societ a spese dei soci richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ.
119).
Se le irregolarit denunziate sussistono, il tribunale
pu disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per
le conseguenti deliberazioni. Nei casi pi gravi pu revocare gli
amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario pu proporre l'azione di
responsabilit contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione
della societ (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le
spese per l'ispezione sono a carico della societ (2488; att. 103, 209).
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La societ pu emettere obbligazioni al portatore (2003)
o nominative (2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato (att. 210).
Tale somma pu essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su
immobili di propriet sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
rispetto al capitale versato garantita da titoli nominativi emessi o
garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle
obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualit o sovvenzioni a carico
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le
annualit o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito,
per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e
l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni
emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societ pu essere autorizzata, con provvedimento
dell'autorit governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie
previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalit e
delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative
a particolari categorie di societ.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a
cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso
l'ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione
devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel
registro delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale soggetto a reclamo davanti
alla Corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non pu essere eseguita se non dopo
l'iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La societ che ha emesso obbligazioni non pu ridurre il
capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445).
Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di
perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare a
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione,
fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli
l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societ,
con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
societ iscritta (2330);
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento
dell'emissione;
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua
iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il
valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e
di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di
obbligazioni con le garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare
un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalit necessarie
per la costituzione delle garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie
alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando
ne fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo
dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti,
2375). Per la validit delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di
questo articolo necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole
degli obbligazionisti che rappresentino la met delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La societ, per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non pu partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli
amministratori ed i sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli
obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista pu impugnare le deliberazioni
che non sono prese in conformit della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione proposta innanzi al tribunale, nella cui
giurisdizione la societ ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti (att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune pu essere scelto al di fuori
degli obbligazionisti. Se non nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415, nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o
pi obbligazionisti o degli amministratori della societ (att. 104). Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti
della societ debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art.
2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore ad un triennio e pu essere rieletto. L'assemblea degli
obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della
sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese (2634; att. 210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli
interessi comuni di questi nei rapporti con la societ e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di
assistere all'assemblea dei soci (2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza
processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della societ debitrice (att. 210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono
le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano
incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullit, alla presenza del rappresentante comune o, in
mancanza, di un notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria pu deliberare l'emissione di
obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il
periodo e le modalit della conversione. La deliberazione non pu essere
adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la societ deve deliberare l'aumento del
capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle
azioni da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per
somma inferiore al loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori
provvedono all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno
chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli
amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la
conversione, la societ non pu deliberare n la riduzione del capitale
esuberante, n la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo
concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di
obbligazioni convertibili sia stata data la facolt, mediante avviso pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata
almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di
riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio
modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in
aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio
e le modalit della conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L'atto costitutivo pu attribuire agli amministratori la
facolt di emettere in una o pi volte obbligazioni, anche convertibili, fino
ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
di iscrizione della societ nel registro delle imprese.
Tale facolt pu essere attribuita anche mediante
modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato
e iscritto a norma dell'art. 2411.
SEZIONE VIII
Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'art. 2214, la societ deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il
numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative,
i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare
l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome
dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico (2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione (2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale (2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo, se questo esiste (2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura
degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale,
il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato
nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a
norma dell'art. 2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei
nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli
obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e
ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo
medesimo (att. 209).
SEZIONE IX
Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della societ e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in
una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivit;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati
da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le societ
che esercitano particolari attivit, nello stato patrimoniale e nel conto
economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci
previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e
dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, irrilevante ai fini indicati nel 2
comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del
bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere
distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e
2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate
quando lo esige la natura dell'attivit esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente del
l'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilit e
l'adattamento o l'impossibilit di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformit
al seguente schema.
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gi richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III Attivit finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale
IV Disponibilit liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio
su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto pi
voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ci sia
necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a
voci diverse da quella nella quale iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra
fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando
separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonch di controllanti e di imprese sottoposte al
controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal 3 comma dell'art. 2359 si presumono
immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art.
2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti
i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi
percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e
proventi, comuni a due o pi esercizi, l'entit dei quali varia in ragione del
tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformit al
seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilit liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli
da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attivit finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle
imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in
applicazione di norme tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in
applicazione di norme tributarie);
26) utile (perdita) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere
indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonch delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto
o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Pu comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento
dal quale il bene pu essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o
presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali. Ia cui utilizzazione limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro
residua possibilit di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non pu
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore
a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato,
al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovr essere
motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una
o pi tra dette imprese, anzich secondo il criterio indicato al n. 1, per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonch
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423
bis.
Quando la partecipazione iscritta per la prima volta in
base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata pu essere iscritto nell'attivo, purch ne
siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato
nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non
distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicit aventi utilit pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che
l'ammortamento non completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento pu essere iscritto nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del
costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque
anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purch esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del
prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivit finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non pu essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili pu essere calcolato col
metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato",
"primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il
valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla
chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di
beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole
certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie
prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un
valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di
scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, semprech non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entit, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e
di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicit", nonch le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente
o per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, in imprese
controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della
natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti
attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile
nonch la composizione della voce "altre riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la
cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societ specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate,
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivit e secondo aree
geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati
nell'art. 2425, n. 15, diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi
straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando
il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi
importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto
economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria
di azioni della societ e il numero e il valore nominale delle nuove azioni
della societ sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili
in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societ specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione della societ e sull'andamento della gestione,
nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivit di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societ controllanti possedute dalla
societ, anche per tramite di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societ controllanti acquistate o alienate
dalla societ, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societ fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre
mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle
societ con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale
una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti
della Commissione nazionale per le societ e la borsa con regolamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione
deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societ
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori
al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilit, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con
particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423,
comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio
delle societ controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle societ collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societ, insieme con le relazioni degli amministratori e dei
sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finch. sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societ controllate prescritto dal comma precedente pu essere sostituito, per
quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3 comma
dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della
gestione nei vari settori in cui la societ ha operato, anche attraverso altre
societ da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai
costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie
categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del
precedente esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli
accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del
precedente esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle
partite dell'attivo e del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli
accantonamenti per indennit di anzianit e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo
e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli
compresi nelle poste dell'attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese
di pubblicit e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di
produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del
relativo ammontare;
7) i rapporti con le societ controllanti, controllate e
collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e
debiti;
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie
possedute dalla societ, anche per tramite di societ fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie
acquistate o alienate dalla societ nel corso dell'esercizio, anche per tramite
di societ fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota
di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi
degli acquisti e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societ con azioni quotate in borsa
devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per
le societ e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei
termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma
precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla societ per l'emissione di
azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere
distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite
stabilito dall'art. 2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai
promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili
netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
distribuzione degli utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non
per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato
(2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non pu
farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona
fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi consentita
solo alle societ il cui bilancio assoggettato per legge alla certificazione
da parte di societ di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere
prevista dallo statuto ed deliberata dagli amministratori dopo la
certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Non consentita la distribuzione di acconti sui
dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all
'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non pu superare
la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per
obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti
sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai
quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
societ consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere
acquisito il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori
e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella
sede della societ fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.
I soci possono prenderne visione.
Ancorch sia successivamente accertata l'inesistenza
degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi
erogati in conformit con le altre disposizioni del presente articolo non sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilit
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non
implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci
per le responsabilit incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a
cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societ
per azioni e a responsabilit limitata.
Il bilancio pu essere pubblicato, oltre che in lire,
anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio;
tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le societ non quotate in mercato regolamentato
sono tenute altres a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonch dei soggetti diversi
dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione
del bilancio dell'esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le societ possono redigere il bilancio in forma
abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090
milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180
milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
unit.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere
maiuscole e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i
debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li,
15,16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art.
2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le societ indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art.
2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
SEZIONE X
Delle modificazioni
dell'atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo (att. 211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo,
secondo e terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel
BUSARL.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto
deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata il testo
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il
cambiamento dell'oggetto o del tipo della societ, o il trasferimento della
sede sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla societ e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo
semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione
del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla
chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964)
dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
(2188; att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il
diritto di recesso o ne rende pi gravoso l'esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle
emesse non siano interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla societ almeno i tre decimi del
valore nominale delle azioni sottoscritte. Se previsto un sopraprezzo, questo
deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non integralmente sottoscritto
entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2
e 3 comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di
beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2 e
3 comma, e 2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione
al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i
soci, sulla base del rapporto di cambio (2420).
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata. Per
l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purch ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non
optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati
devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della societ,
per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine
stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
liberate mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della societ lo esige, il diritto di
opzione pu essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di
capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la met del capitale
sociale, anche se la deliberazione presa in assemblea di seconda o terza
convocazione (2369 e seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del 4 o del 5 comma,
devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla
quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,
qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo
e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio
sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro
quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla
congruit del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata
dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal
4 comma devono restare depositati nella sede della societ durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finch questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le
azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso n limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni
di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o societ finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la societ e la borsa,
con obbligo di offrirle agli azionisti della societ in conformit con i primi
tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico
della societ e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza
richiesta per le assemblee straordinarie pu essere escluso il diritto di
opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste
sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societ. L'esclusione
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la
maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea pu aumentare il capitale imputando a
capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in
bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gi possedute.
L'aumento di capitale pu attuarsi anche mediante aumento
del valore nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L'atto costitutivo pu attribuire agli amministratori la
facolt di aumentare in una o pi volte il capitale fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione
della societ nel registro delle imprese (2381).
Tale facolt pu essere attribuita anche mediante
modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato
e iscritto a norma dell'art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle
azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale stato
eseguito (att. 100).
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art.
2457 bis.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta,
l'aumento del capitale non pu essere menzionato negli atti della societ
(2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta
esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, pu (2412) aver luogo sia
mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344),
sia medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327
e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le
ragioni e le modalit della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi
con modalit tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione pu essere eseguita soltanto dopo tre
mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purch
entro questo termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione (2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che
la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societ di
un'idonea garanzia (1179, 2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630).
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della societ, con le osservazioni del collegio sindacale. La
relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve
restare depositata in copia nella sede della societ durante gli otto giorni
che precedono l'assemblea, perch i soci possano prenderne visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante
decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso reclamo
alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att. 209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo
di riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra
non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societ (2448, 2498).
SEZIONE XI
Dello scioglimento e
della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La societ per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilit di conseguirlo;
3) per l'impossibilit di funzionamento o per la
continuata inattivit dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale (2327), salvo quanto disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La societ si scioglie inoltre per provvedimento
dell'autorit governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la
dichiarazione di fallimento se la societ ha per oggetto un'attivit
commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle
leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si verificato un fatto che
determina lo scioglimento della societ, non possono intraprendere nuove
operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilit
illimitata e solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare
l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione
dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la
deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della societ deve
essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art.
2411, primo, secondo e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle societ per azioni e a responsabilit limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata la deliberazione
del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di
scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere
iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente
del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci
accerti l'impossibilit di funzionamento o la continuata inattivit
dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo
comma, il provvedimento dell'autorit governativa e la sentenza dichiarativa di
fallimento devono, a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla
comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere
depositati in copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societ per
azioni e a responsabilit limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365),
salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per
l'assemblea straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la
maggioranza prescritta non raggiunta, la nomina dei liquidatori fatta con
decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori
o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con
le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o,
quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci
o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si
applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei
liquidatori
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto
del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo
che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a
cura dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese (2626).
I liquidatori devono altres depositare, presso lo stesso
ufficio, le loro firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici
giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata della
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo
comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale
(2363 e seguenti) si applicano anche durante la liquidazione, in quanto
compatibili con questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilit dei
liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori
sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo
comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma
dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per
l'assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente
ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo
comma, relative alla pubblicit della nomina dei liquidatori si applicano anche
alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere
il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella
divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato
dalla relazione dei sindaci, depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese (2626).
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto
deposito, ogni socio pu proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico
giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della
causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato
anche riguardo ai non intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati
proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i
loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio,
sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la
quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di
riparto, importa approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi
dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere
depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione del
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al
portatore.
Art. 2456 Cancellazione della societ
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ dal registro delle
imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino
ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata.
Dopo la cancellazione della societ i creditori sociali
non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino
alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento dipeso
da colpa di questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o
il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societ devono
essere depositati (2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del
registro delle imprese. Chiunque pu esaminarli, anticipando le spese.
SEZIONE XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle
societ per azioni e a responsabilit limitata e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Gli amministratori e, se la societ in liquidazione, i
liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle societ per azioni e a responsabilit limitata o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra
pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese
dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che
sia previsto un termine diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata, sono
opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societ
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilit di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto
depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata,
quest'ultimo non pu essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia,
valersene, salvo che la societ provi che i terzi erano a conoscenza del testo
iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).
SEZIONE XII
Delle societ con
partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2458 Societ con partecipazione dello Stato o di
enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in
una societ per azioni, l'atto costitutivo pu ad essi conferire la facolt di
nominare uno o pi amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma
precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati
dall'assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo
Stato o da enti pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a
enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno
o pi amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o pi sindaci siano nominati dallo Stato, il
presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIII
Delle societ
d'interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle
societ per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni
delle leggi speciali che stabiliscono per tali societ una particolare
disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilit delle azioni, il
diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
CAPO VI
Della societ in
accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle societ in accomandita per azioni i soci
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di
capitale sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni (2346 e seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della societ costituita dal nome di
almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di societ in accomandita
per azioni (2564 e seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla societ in accomandita per azioni sono applicabili
le norme relative alla societ per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto
compatibili con le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e
sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle societ per azioni (2380
e seguenti), (escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo
non pi previsto per gli amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con
la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria
della societ per azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore
revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo
precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha
cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralit di amministratori, la nomina
deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualit di socio
accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci
amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli
amministratori, la societ si scioglie se nel termine di sei mesi non si e
provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualit di socio
accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilit
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le
azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la
nomina e la revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di
responsabilit (2392).
Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono
essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della societ per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre
essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2471 Responsabilit degli accomandatari verso i
terzi
La responsabilit dei soci accomandatari verso i terzi
regolata dall'art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di
amministratore non risponde per le obbligazioni della societ sorte
posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.
CAPO VII
Della societ a
responsabilit limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella societ a responsabilit limitata (att. 216) per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la societ con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societ a responsabilit limitata (2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La societ deve costituirsi con un capitale non inferiore
a 20 milioni di lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di
diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento superiore al minimo, deve
essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata
mediante conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La societ deve costituirsi per atto pubblico. L'atto
costitutivo deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore
dei beni e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della societ (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art.
2488;
9) la durata della societ;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese
per la costituzione poste a carico della societ.
Si applicano alla societ a responsabilit limitata le
disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e
secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La societ pu essere costituita con atto unilaterale. In
tal caso, per le operazioni compiute in nome della societ prima della sua
iscrizione responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicit
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del
cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralit dei
soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale pu
provvedere alla pubblicit prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere
depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare la data di tale iscrizione.
SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della societ da
fondatori, soci ed amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da
parte della societ di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli
amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della societ con atto
unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi
dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale
eseguito nel periodo in cui vi un unico socio il conferimento in danaro deve
essere interamente versato al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralit dei soci, i versamenti ancora
dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel
termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad
eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori
possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il
valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di
preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota
venduta all'incanto.
Se la vendita non pu aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non pu esercitare il
diritto di voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo pu prevedere l'obbligo dei soci al
compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni
del primo e del terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni
anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori
(2479, 2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per
successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto
costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla
societ dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino
il trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicit dei trasferimenti a causa di
morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per
l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro
dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di
societ per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta
dell'erede o del legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota pu formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della
quota deve essere notificata alla societ a cura del creditore.
Se la quota non liberamente trasferibile e il creditore,
il debitore e la societ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita priva di effetto se, entro dieci
giorni dall'aggiudicazione, la societ presenta un altro acquirente che offra
lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche
nel caso di fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilit dell'alienante per i
versamenti ancora dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante obbligato
solidalmente (1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal
trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non pu essere domandato all'alienante se
non quando la richiesta al socio moroso rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilit della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le
quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di
alienazione, purch siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art. 2474.
Se una quota sociale diventa propriet comune di pi
persone, si applica l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la societ pu acquistare o accettare in
garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il
loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita
ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal
libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea.
Se la quota multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per
ogni mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'assemblea ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria
delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi
del capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni
degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e
2379.
Alla societ a responsabilit limitata non e consentita
l'emissione di obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
l'amministrazione della societ deve essere affidata a uno o pi soci.
Si applicano all'amministrazione della societ gli artt.
2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384,
2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e
2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale obbligatoria se il
capitale sociale non inferiore a duecento milioni di lire o se stabilita
nell'atto costitutivo.
E' altres obbligatoria se per due esercizi consecutivi
siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435
bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti
non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art.
2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art.
2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle societ in cui non esiste il collegio sindacale
(2488), ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far
eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'art. 2214, la societ deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il
nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonch le variazioni nelle
persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati
nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la societ e l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non stata attuata
la pubblicit di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti
nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare
da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente
responsabile nei confronti della societ non sono assistiti da cause legittime
di prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art.
da 2423 a 2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori
devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla
gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art.
2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la
ripartizione degli utili ai soci fatta in proporzione delle rispettive quote
di conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati
presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e
dello scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si
applicano le disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine
alle quote le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e
2474, ultimo comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi
prescritti per le societ per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt.
2445 e 2447, quello indicato nell'art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci
conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive
quote (2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della
societ si applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza
necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori quella richiesta dall'art.
2486 per l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della societ, per le obbligazioni
sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio,
questi risponde illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio
unico di altra societ di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo
comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicit
prescritta dall'art. 2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle societ per azioni e a responsabilit limitata
Si applicano alla societ a responsabilit limitata le
disposizioni degli artt. 2157 bis e ter.
CAPO VIII
Della trasformazione,
della fusione e della scissione delle societ
SEZIONE I Della trasformazione delle societ
Art. 2498 Trasformazione in societ aventi personalit
giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una
societ in nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e
seguenti) in societ per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni
(2462 e seguenti) o a responsabilit limitata (2472 e seguenti) deve risultare
da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge
per l'atto costitutivo del tipo di societ adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima
(2629) del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194)
essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per
l'atto costitutivo del tipo di societ adottato.
La societ acquista personalit giuridica con
l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i
diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilit dei soci
La trasformazione di una societ non libera i soci a
responsabilit illimitata (2291, 2313) dalla responsabilit per le obbligazioni
sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel
registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno
dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione
di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla
comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in societ per azioni o in
accomandita per azioni di una societ di altro tipo ciascun socio ha diritto
all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota
secondo l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una societ di altro tipo in
societ a responsabilit limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con
l'osservanza dell'art. 2474.
SEZIONE II Della fusione delle societ
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di pi societ (att. 211) pu eseguirsi
mediante la costituzione di una societ nuova, o mediante l'incorporazione in
una societ di una o pi altre.
La partecipazione alla fusione non consentita alle
societ sottoposte a procedure concorsuali n a quelle in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle societ partecipanti alla
fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso
risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede
delle societ partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societ risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonch
l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalit di assegnazione delle azioni o delle quote
della societ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano
agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
societ partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societ che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore
degli amministratori delle societ partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma
precedente non pu essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o
delle quote assegnate.
Il progetto di fusione depositato per l'iscrizione nel
registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societ partecipanti alla
fusione.
Se alla fusione partecipano societ regolate dai capi V,
VI e VII, il progetto di fusione altres pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data
fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta
iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente
comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle societ partecipanti alla
fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societ stesse, riferita
ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto
di fusione depositato nella sede della societ.
La situazione patrimoniale redatta con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale pu essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle societ partecipanti alla
fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il
profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficolt di valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o pi esperti per ciascuna societ devono redigere
una relazione sulla congruit del rapporto di cambio delle azioni o delle
quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del
rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno
di essi;
b) le eventuali difficolt di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del
rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi
nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
dal presidente del tribunale, le societ partecipanti alla fusione possono
richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societ
risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o pi esperti
comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societ
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di
procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societ
partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
La relazione, quanto alle societ quotate in borsa,
redatta da societ di revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle
societ partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea e finch la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli
amministratori indicate nell'art. 2501 quater e le relazioni degli
esperti indicate nell'art. 2501 quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societ
partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio
sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle societ partecipanti
alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle
societ che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della
deliberazione di fusione
La deliberazione di fusione delle societ previste nei
capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del
primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altres
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto
deve contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle societ previste nei
Capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il
deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411
se la societ risultante dalla fusione o quella incorporante regolata dai
Capi V, VI e VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione pu essere attuata solo dopo due mesi dalla
iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ove richiesta, dalle deliberazioni delle societ che vi partecipano, salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti
previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel
primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, pu disporre che
la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societ di idonea
garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a
norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata
dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolt, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla
pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolt di conversione devono essere assicurati diritti
equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la
modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'art. 2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per
l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societ risultante
dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove posta la sede delle societ
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societ
incorporante.
Il deposito relativo alla societ risultante dalla
fusione o di quella incorporante non pu precedere quelli relativi alle altre
societ partecipanti alla fusione.
Se una delle societ partecipanti alla fusione ovvero la
societ risultante dalla fusione o quella incorporante una societ per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilit limitata, l'atto di
fusione deve essere altres pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai
nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione
dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La societ che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societ estinte.
La fusione ha effetto quando stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione pu tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis,
nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o
quote
La societ che risulta dalla fusione non pu assegnare
azioni o quote in sostituzione di quelle delle societ partecipanti alla
fusione possedute, anche per il tramite di societ fiduciarie o di interposta
persona, dalle societ medesime.
La societ incorporante non pu assegnare azioni o quote
in sostituzione di quelle delle societ incorporate possedute, anche per il
tramite di societ fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate
medesime o dalla societ incorporante.
Art. 2504 quater Invalidit della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidit dell'atto di fusione non
pu essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di societ
interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una societ in
un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano
le disposizioni dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art.
2501 quater e 2501 quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli
atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano
per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
SEZIONE III Della scissione delle societ
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una societ si esegue mediante
trasferimento dell'intero suo patrimonio a pi societ, preesistenti o di nuova
costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la
scissione di una societ pu eseguirsi altres mediante trasferimento di parte
del suo patrimonio a una o pi societ, preesistenti o di nuova costituzione, e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non consentita alle
societ sottoposte a procedure concorsuali n a quelle in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle societ partecipanti alla
scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel
primo comma dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli
elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle societ beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero
patrimonio della societ scissa, e ripartito tra le societ beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse,
cos come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il
trasferimento del patrimonio della societ solo parziale, tale elemento
rimane in capo alla societ trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non
desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societ
beneficiarie, nel secondo la societ trasferente e le societ beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societ beneficiarie. Il progetto deve
prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a
tutte le societ interessate all'operazione in proporzione della sua quota di
partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
dell'ultimo comma dell'art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle societ partecipanti alla
scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in
conformit agli artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del
patrimonio netto trasferito alle societ beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societ scissa.
La relazione degli esperti regolata dall'art. 2501
quinquies. Tale relazione non e richiesta quando la scissione
avviene mediante la costituzione di una o pi nuove societ e non siano
previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello
proporzionale.
Sono altres applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502,
2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni
dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono
iscritte le societ beneficiarie; pu essere tuttavia stabilita una data
successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societ
nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire
date anche anteriori.
Ciascuna societ solidalmente responsabile, nei limiti
del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei
debiti della societ scissa non soddisfatti dalla societ a cui essi fanno
carico.
CAPO IX
Delle societ
costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Societ costituite all'estero con sede nel
territorio dello Stato
Le societ costituite all'estero, le quali hanno nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validit dell'atto
costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).
Art. 2506 Societ estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato
Le societ costituite all'estero, le quali stabiliscono
nel territorio dello Stato una o pi sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge
italiana sulla pubblicit degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare,
secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di
nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle
imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede
secondaria non pu essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi
precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove situata la sede
principale.
Le societ costituite all'estero sono altres soggette,
per quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano
l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie
di societ costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni
richieste dall'art. 2250; devono essere altres indicati l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale iscritta la sede secondaria e il
numero di iscrizione.
Art. 2507 Societ estere di tipo diverso da quelle
nazionali
Le societ costituite all'estero, che sono di tipo
diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della
societ per azioni, per ci che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione
degli atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la
responsabilit degli amministratori (2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilit in caso di inosservanza delle
formalit
Fino all'adempimento delle formalit sopra indicate,
coloro che agiscono in nome della societ rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali.
Art. 2509 Societ costituite nel territorio dello
Stato con attivit all'estero
Le societ che si costituiscono nel territorio dello
Stato, anche se l'oggetto della loro attivit all'estero, sono soggette alle
disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Societ con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che
vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate
attivit da parte di societ nelle quali siano rappresentati interessi
stranieri.
TITOLO VI
DELLE IMPRESE
COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I
Delle imprese
cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2511 Societ cooperative
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono
costituirsi come societ cooperative a responsabilit illimitata o limitata
secondo le disposizioni seguenti.
Art. 2512 Enti mutualistici
Gli enti mutualistici diversi dalle societ sono regolati
dalle leggi speciali.
Art. 2513 Societ cooperative a responsabilit
illimitata
Nelle societ cooperative a responsabilit illimitata per
le obbligazioni sociali risponde la societ con il suo patrimonio e, in caso di
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via
sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541
(att. 217).
Art. 2514 Societ cooperative a responsabilit
limitata
Nelle societ cooperative a responsabilit limitata per
le obbligazioni sociali risponde la societ con il suo patrimonio. Le quote di
partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo pu stabilire che in caso di
liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societ ciascun socio
risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria
quota a norma dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societ cooperativa a responsabilit illimitata o di
societ cooperativa a responsabilit limitata (2564, 2567).
L'indicazione di cooperativa non pu essere usata da
societ che non hanno scopo mutualistico.
Art. 2516 Norme applicabili
Alle societ cooperative si applicano in ogni caso le
disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e
seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e
seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il
bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle societ
per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle
delle leggi speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).
Art. 2517 Leggi speciali
Le societ cooperative che esercitano il credito, le casse
rurali ed artigiane, le societ cooperative per la costruzione e l'acquisto di
case popolari ed economiche e le altre societ cooperative regolate dalle leggi
speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto
compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE II Costituzione
Art. 2518 Atto costitutivo
La societ deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della societ e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la societ a responsabilit illimitata o limitata
e, in questo caso, se il capitale sociale ripartito in azioni e l'eventuale
responsabilit sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i
versamenti eseguiti e, se il capitale ripartito in azioni, il valore nominale
di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il
tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per
l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli
utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che
deve esse re data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si
deroghi alle disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della societ;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese
per la costituzione poste a carico della societ.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento
della societ, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
della societ
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro
trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio
che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullit dell'atto
costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.
Art. 2520 Variabilit dei soci e del capitale
La variazione del numero e delle persone dei soci non
importa modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della societ, anche se questa a
responsabilit limitata, non e determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un
elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilit illimitata o di
quelli che hanno assunto responsabilit per una somma multipla dell'ammontare
della propria quota (2626).
SEZIONE III Delle quote e delle azioni
Art. 2521 Quote ed azioni
Nelle societ cooperative nessun socio pu avere una
quota superiore a L. 80 milioni, n tante azioni il cui valore nominale superi
tale somma (2532).
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non pu
essere inferiore a L. 50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non pu
essere superiore a L. 1 milione.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt.
2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non indicato l'ammontare
del ca pitale, n quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate.
Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo pu autorizzare gli amministratori ad
acquistare o a rimborsare quote o azioni della societ, purch l'acquisto o il
rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2523 Trasferibilit delle quote e delle azioni
Le quote e le azioni non possono essere cedute con
effetto verso la societ, se la cessione non autorizzata dagli
amministratori.
L'atto costitutivo pu vietare la cessione delle quote o
delle azioni con effetto verso la societ, salvo in questo caso il diritto del
socio di recedere dalla societ (2526).
Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento
delle quote o delle azioni sottoscritte pu, previa intimazione da parte degli
amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci
L'ammissione di un nuovo socio fatta con deliberazione
degli amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a
cura degli amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota
o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun
esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti
dall'ultimo bilancio approvato.
Art. 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo
ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con
raccomandata alla societ e deve essere annotata nel libro dei soci a cura
degli amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura
dell'esercizio successivo.
Art. 2527 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della
societ, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, pu aver luogo
negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli
stabiliti dall'atto costitutivo.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente,
dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio pu, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al
tribunale. Questo pu sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli amministratori (2626).
Art. 2528 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo
disponga la continuazione della societ con gli eredi, questi hanno diritto
alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le
disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle
azioni del socio uscente
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la
liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al
socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del
bilancio stesso.
Art. 2530 Responsabilit del socio uscente o dei suoi
eredi
Il socio che cessa di far parte della societ risponde
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal
giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione
si verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente responsabile verso i
terzi, nei limiti della responsabilit sussidiaria stabiliti dall'atto
costitutivo (2513 e seguente), per le obbligazioni assunte dalla societ si no
al giorno in cui la cessazione della qualit di socio si verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili verso la societ e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
Art. 2531 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finch dura la
societ, non pu agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio
debitore (2305).
In caso di proroga della societ il creditore particolare
del socio pu fare opposizione a norma dell'art. 2307.
SEZIONE IV Degli organi sociali
Art. 2532 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che
risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della
quota o il numero delle azioni.
Tuttavia nelle societ cooperative con partecipazione di
persone giuridiche l'atto costitutivo pu attribuire a queste pi voti, ma non
oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al
numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste per la regolarit della
costituzione delle assemblee e per la validit delle deliberazioni sono
calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo pu
determinare le maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369.
Il voto pu essere dato per corrispondenza, se ci
ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione
dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Art. 2533 Assemblee separate
Se la societ cooperativa ha non meno di cinquecento soci
e svolge la propria attivit in pi comuni, l'atto costitutivo pu stabilire
che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali,
convocate nelle localit nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che
formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perch i delegati da
esse eletti possano partecipare a questa assemblea.
I delegati devono essere soci.
Nell'atto costitutivo devono altres essere stabilite le
modalit per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei
delegati all'assemblea generale, nonch per la validit delle deliberazioni
delle assemblee separate e di quella generale.
Le stesse disposizioni si applicano alle societ
cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non
inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo
comma.
Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea
Il socio non pu farsi rappresentare nelle assemblee se
non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio
non pu rappresentare pi di cinque soci.
Art. 2535 Amministratori e sindaci
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di
persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi
stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.
L'atto costitutivo pu prevedere che uno o pi
amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse
categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha
nell'attivit sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 2397.
La nomina di uno o pi amministratori o sindaci pu
essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli
amministratori e dei sindaci riservata all'assemblea dei soci (2518).
Art. 2536 Distribuzione degli utili
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,
deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti
annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalit previste dalla legge.
La quota di utili che non assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle
azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve
essere destinata a fini mutualistici.
SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilit dei
soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2499.
Art. 2538 Fusione e scissione
La fusione e la scissione di societ cooperative sono
regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2539 Scioglimento
La societ cooperativa si scioglie per le cause indicate
nell'art. 2448, escluso il n. 4, nonch per la perdita (2520) del
capitale sociale (2711).
Art. 2540 Insolvenza
Qualora le attivit della societ, anche se questa in
liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorit
governativa alla quale spetta il controllo sulla societ pu disporre la
liquidazione coatta amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le societ
cooperative che hanno per oggetto una attivit commerciale (2195), salve le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2541 Responsabilit sussidiaria dei soci
Nelle cooperative con responsabilit sussidiaria
illimitata o limitata (2513 e seguente) dei soci, questi, sia in caso di
liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il
pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle
perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o
dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci
insolventi.
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa
o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva
l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti
della loro responsabilit sussidiaria.
SEZIONE VII Dei controlli dell'autorit governativa
Art. 2542 Controllo sulle societ cooperative
Le societ cooperative sono sottoposte alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti
dalle leggi speciali.
Art. 2543 Gestione commissariale
In caso d'irregolare funzionamento delle societ
cooperative, l'autorit governativa pu revocare gli amministratori e i
sindaci, e affidare la gestione della societ a un commissario governativo,
determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societ cooperativa
lo richieda, l'autorit governativa pu nominare un vice commissario che
collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni
non sono valide senza l'approvazione dell'autorit governativa.
Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorit
Le societ cooperative, che a giudizio dell'autorit
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state
costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio
annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
provvedimento dell'autorit governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le
societ cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno
depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi
due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalit giuridica.
Se vi luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento
sono nominati uno o pi commissari liquidatori.
Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori
In caso d'irregolarit o di eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria di una societ cooperativa, l'autorit
governativa pu sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati
dall'autorit giudiziaria, pu chiederne la sostituzione al tribunale.
CAPO II
Delle mutue
assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella societ di mutua assicurazione le obbligazioni
sociali sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o
variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si pu acquistare la
qualit di socio, se non assicurandosi presso la societ (1884), e si perde la
qualit di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto
dall'art. 2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le societ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni,
alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali
sull'esercizio dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme stabilite
per le societ cooperative a responsabilit limitata, in quanto compatibili con
la loro natura (att. 107).
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di
garanzia
L'atto costitutivo pu prevedere la costituzione di fondi
di garanzia per il pagamento delle indennit, mediante speciali conferimenti da
parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualit di
socio.
L'atto costitutivo pu attribuire a ciascuno dei soci
sovventori pi voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del
conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in
ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
TITOLO VII
DELL'ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att.
219) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o pi affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto.
Art. 2550 Pluralit di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non pu attribuire
partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone
senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni
soltanto verso l'associante.
Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta
all'associante.
Il contratto pu determinare quale controllo possa
esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui
l'associazione stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto
dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae
per pi di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite
nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente
attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa,
senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori
di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.
TITOLO VIII
DELL'AZIENDA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L'azienda il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa.
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet (2565, 2573) o
il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto
(162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione
nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di
cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per
l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell'azienda ceduta (2125, 2596).
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti pi
ampi di quelli previsti dal comma precedente valido, purch non impedisca
ogni attivit professionale dell'alienante. Esso non pu eccedere la durata di
cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto indicata una durata maggiore o la durata
non e stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni
dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il
divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del
proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle
aziende agricole solo per le attivit ad esse connesse (2135), quando rispetto
a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti
Se non pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non
abbiano carattere personale (2112, 2610).
Il terzo contraente pu tuttavia recedere dal contratto
entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa,
salvo in questo caso la responsabilit dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e
dell'affitto.
Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e
seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5).
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di
usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante non liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta
che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195)
risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano
dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti).
Art. 2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la
ditta che la contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la
destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e
degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente
dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio
e al termine dell'usufrutto regolata in danaro, sulla base dei valori
correnti al termine dell'usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell'azienda
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti).
CAPO II
Della ditta e
dell'insegna
Art. 2563 Ditta
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della
ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il
cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto disposto dall'art. 2565
(att. 221).
Art. 2564 Modificazione della ditta
Quando la ditta uguale o simile a quella usata da un
altro imprenditore e pu creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il
luogo in cui questa esercitata, deve essere integrata o modificata con
indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo
dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel
registro delle imprese in epoca posteriore.
Art. 2565 Trasferimento della ditta
La ditta non pu essere trasferita separatamente dall'azienda
(2610).
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556)
la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la
ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566 Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro
delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa
non conforme a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o,
trattandosi di ditta derivata, se non depositata copia dell'atto in base al
quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
Art. 2567 Societ
La ragione sociale e la denominazione delle societ sono
regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art.
2564.
Art. 2568 Insegna
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano
all'insegna.
CAPO III
Del marchio
Art. 2569 Diritto di esclusivit
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un
nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene
in modo esclusivo per i prodotti o servizi per le quali stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio tutelato a
norma dell'art. 2571.
Art. 2570 Marchi collettivi
I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualit di determinati prodotti o servizi possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571 Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la
facolt di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta,
nei limiti in cui anteriormente se ne e valso.
Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore pu apporre il proprio marchio ai prodotti
che mette in vendita, ma non pu sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573 Trasferimento del marchio
Il marchio pu essere trasferito o concesso in licenza
per la totalit o per una parte dei prodotti o servizi per i quali stato
registrato, purch in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio costituito da un segno figurativo, da
una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il
diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574 Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli
atti di trasferimento dei medesimi, nonch gli effetti della registrazione sono
stabiliti dalle leggi speciali.
TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE
OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
CAPO I
Del diritto di autore
sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e
di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli
effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal
comma precedente, pu rivendicare la paternit dell'opera e pu opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa,
che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri
lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei
progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che
eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni
drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni
musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio
pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalit fissati dalle
leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante
per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo
compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od
altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su
dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente
la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori
hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi
causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato
per iscritto (2725).
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare
coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la
loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO II
Del diritto di
brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusivit
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale
ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e
alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a
cui l'invenzione si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove
invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un
processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o
un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purch essa dia immediati
risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto limitato ai soli
risultati indicati dall'inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di
fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di
fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se il metodo o processo diretto ad ottenere un prodotto
industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purch
questo possa formare oggetto di brevetto.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione
implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi
ultimi, e non pu essere attuato n utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione
e ai suoi aventi causa.
Art. 2589 Trasferibilit
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne
il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto
autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative
all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalit per la concessione del
brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
CAPO III
Del diritto di brevetto
per modelli di utilit e per modelli e disegni ornamentali
Art. 2592 Modelli di utilit
Chi, in conformit della legge, ha ottenuto un brevetto
per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti particolare efficacia o comodit di applicazione o
d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di
fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non
comprende la protezione delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformit della legge, ha ottenuto un brevetto
per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di
prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di
attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in
cui il disegno o il modello attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si
applicano gli artt. 2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalit per la concessione del
brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
TITOLO X
DELLA DISCIPLINA
DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I
Della disciplina
della concorrenza
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli
interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle
norme corporative).
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato
per iscritto (2725). Esso valido se circoscritto ad una determinata zona o ad
una determinata attivit, e non pu eccedere la durata di cinque anni (2125,
2557).
Se la durata del patto non determinata o stabilita
per un periodo superiore a cinque anni, il patto valido per la durata di un
quinquennio (att. 222).
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale
(1679) ha l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni
che formano oggetto dell'impresa, osservando la parit di trattamento.
SEZIONE II Della concorrenza sleale
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti),
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o
imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivit di un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attivit di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda.
Art. 2599 Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne
inibisce la continuazione e d gli opportuni provvedimenti affinch ne vengano eliminati
gli effetti (2600).
Art. 2600 Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo
o con colpa, l'autore tenuto al risarcimento dei danni (2056).
In tale ipotesi pu essere ordinata la pubblicazione
della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli
interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della
concorrenza sleale pu essere promossa anche dalle associazioni professionali
(ora Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.
CAPO II
Dei consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio pi imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma regolato dalle
norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di
nullit (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai
consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili
anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei
consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della
produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei
singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di
questioni relative alla determinazione delle quote ad una o pi persone, le
decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorit giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia
(1349, 2264, 2964 e seguenti).
Art. 2604 Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto,
questo valido per dieci anni.
Art. 2605 Controllo sull'attivit dei singoli
consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le
ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le
deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col
voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformit alle
disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere
impugnate davanti all'autorit giudiziaria entro trenta giorni (2964 e
seguenti). Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o,
se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607 Modificazioni del contratto
Il contratto, se non diversamente convenuto, non pu
essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto
pena di nullit (1350, 1418 e seguenti 2725).
Art. 2608 Organi preposti al consorzio
La responsabilit verso i consorziati di coloro che sono
preposti al consorzio regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).
Art. 2609 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal
contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si
accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione
degli scopi del consorzio, ancorch dato con unico atto, cessa nei confronti
del consorziato receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento dell'azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a
qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di
consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di
trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento,
l'esclusione dell'acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per
l'impossibilit di conseguirlo;
3) per volont unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art.
2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorit governativa, nei casi
ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei consorzi con attivit esterna
Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio
destinato a svolgere un'attivit con i terzi, un estratto del contratto deve, a
cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere
depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att.
108) del luogo dove l'ufficio ha sede:
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede
dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la
direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme
relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle
imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in
persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la
direzione, anche se la rappresentanza attribuita ad altre persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i
creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul
fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilit verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle
persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e
seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i
consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione
delle quote.
Art. 2615 bis Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le
persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione
patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle
societ per azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono
applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono
essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso
il quale esso iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art. 2615 ter Societ consortili
Le societ previste nei Capi III e seguenti del Titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo pu stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.
SEZIONE III Dei consorzi obbligatori
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell'autorit governativa (sentite le
corporazioni interessate), pu essere disposta, anche per zone determinate, la
costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami
similari di attivit economica, qualora la costituzione stessa risponda alle
esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al
comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi
costituiti volontariamente (att. 111).
Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati
prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi fatta per conto degli
imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le
disposizioni delle leggi speciali (837).
SEZIONE IV Dei controlli dell'autorit governativa
Art. 2618 Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da
influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad
approvazione da parte dell'autorit governativa, (sentite le corporazioni
interessate) (att. 111).
Art. 2619 Controllo sull'attivit del consorzio
L'attivit dei consorzi sottoposta alla vigilanza
dell'autorit governativa (att. 111).
Quando l'attivit del consorzio risulta non conforme agli
scopi per cui e stato costituito l'autorit governativa pu sciogliere gli
organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636
e seguenti, att. 108) ovvero, nei casi pi gravi, pu disporre lo scioglimento
del consorzio stesso.
Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle
societ
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle
societ che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art.
2602.
L'autorit governativa pu sempre disporre lo
scioglimento della societ, quando la costituzione di questa non abbia avuto
l'approvazione prevista nell'art. 2618 (att. 111).
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI
IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI
CAPO I
Disposizioni generali
per le societ soggette a registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione
di utili o di acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato pi grave, sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a
L. 20 milioni (2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei
bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non
rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della
societ o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni
medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformit da esso o in base ad un bilancio
falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non
possono essere distribuiti (2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1 comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che
devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle
perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433
bis, 5 comma, oppure in difformit da essi, ovvero sulla base di un
bilancio o di un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a
profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne
danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto pu derivare pregiudizio alla
societ, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2
milioni.
Il delitto punibile su querela della societ.
Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli
amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con
altra societ o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme
simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso
di riduzione del capitale sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da
parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei
soci.
Art. 2624 Prestiti e garanzie della societ
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente
sia per interposta persona, con la societ che amministrano o con una societ
che questa controlla o da cui controllata (23592), o che si fanno prestare da
una di tali societ garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e
i liquidatori delle societ che hanno per oggetto l'esercizio del credito si
applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai
liquidatori
I liquidatori di societ che procedono alla ripartizione
dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano
accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta
di denunzie, comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai
preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societ
costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio
del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui
sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo
incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata, nei casi in cui
detta pubblicazione prescritta dal codice, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui
l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della
pubblicazione posto dalla legge anche a di lui carico.
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai
liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello
Stato di societ costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni
degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
CAPO II
Disposizioni speciali
per le societ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit limitata
e per le societ cooperative
Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della societ
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti
atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o
una diminuzione del valore delle azioni della societ o di altri titoli ad essa
appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a L. 600.000 (2640).
Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e
degli acquisti della societ
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:
1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto
costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei
crediti conferiti;
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci
che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della societ previsto
nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni
o dei crediti trasferiti;
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di
aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o
dei crediti conferiti;
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione
della societ esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della societ
che si trasforma.
Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli
amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore
del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove
quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate
(2346);
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1 comma,
2358, 2359 bis, 1 comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza
dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo
esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o
quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione
dell'art. 2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla
legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3) assumono per conto della societ partecipazioni in
altre imprese, che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361);
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo,
terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater,
secondo e terzo comma.
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione
di azioni proprie o di azioni o quote della societ controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli
amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1
comma, e .359 quinquies, 1 comma.
Art. 2631 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che, avendo in una determinata
operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello
della societ, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio
o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), punito con la
multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall'operazione derivato un
pregiudizio alla societ, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre
anni.
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere
gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da
esso previsto;
2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt.
2406 e 2408.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti
dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo
e terzo comma.
Art. 2633 Irregolarit dei titoli azionari o
obbligazionari
Gli amministratori delle societ per azioni e in accomandita
per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza
dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art.
2413, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione
amministrativa).
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che
omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese
nei termini previsti dall'art. 2417, punito con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
CAPO III
Disposizioni speciali
per i consorzi
Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle
imprese
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di
richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si
applica la pena prevista dall'art. 2626.
CAPO IV
Degli amministratori
giudiziari e dei commissari governativi
Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari
governativi
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091
e 2409, nonch ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si
applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627,
2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma
del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si
applica la pena prevista dal secondo comma dell'art. 2630.
Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore
giudiziario e del commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317,
318, 319 e 323 Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario
governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati,
prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata,
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L.
400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo
che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in
aggiunta di quella legalmente attribuitagli, punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.
Nei casi pi gravi pu inoltre essere disposta
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute
a causa dell'ufficio
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo
che non ottempera all'ordine dell'autorit di consegnare o depositare somme o
altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione
fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 2640 Circostanza aggravante
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623,
2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravit rilevante, la
pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla met.
Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di
qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro
ufficio comunicata, a cura del cancelliere dell'autorit giudiziaria che ha
emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la
funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi
appartengono.
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI
DIRITTI
TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I
Della trascrizione
degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la propriet di beni
immobili (812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono,
trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni
immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e
dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e
seguenti) dei diritti menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servit
prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto
di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati
nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si
trasferiscono la propriet di beni immobili o altri diritti reali immobiliari
(Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo
acquirente (2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico (971);
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni
immobili che hanno durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o
cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine
maggiore di tre anni (2918);
10) i contratti di societ (2247 e seguenti) e di
associazione (14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la
durata della societ o dell'associazione eccede i nove anni o indeterminata
(att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e
seguenti; 2602 e seguenti) che hanno l'effetto indicato dal numero precedente
(att. 231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per
oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione,
il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri
precedenti (2932).
Art. 2644 Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno
effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli
immobili in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non pu avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati
verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att. 225).
Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti
dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in
relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei
contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla
legge risulti che la trascrizione non richiesta o richiesta a effetti
diversi (Cod. Proc. Civ. 555).
Art. 2646 Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti)
che hanno per oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di
aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di
attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte
delle quote (Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione
giudiziale (Cod. Proc. Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art.
1113, per gli effetti ivi enunciati (att. 224).
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e
separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni
immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali
che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni
personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico,
rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge
titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono
essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente
entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla
comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo
patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal
conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di
morte.
Art. 2648 Accettazione di eredit e acquisto di legato
Si devono trascrivere l'accettazione della eredit (470 e
seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art.
2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo
stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredit si opera
in base alla dichiarazione del chiamato all'eredit, contenuta in un atto
pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano
accettazione tacita dell'eredit (476 e seguenti), si pu richiedere la
trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da
atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla
base di un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili,
la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perch questi
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977
e seguenti; att. 225, 231).
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni
o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la
cessione stata trascritta.
Art. 2650 Continuit delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto
di acquisto soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni
a carico dell'acquirente non producono effetto, se non stato trascritto
l'atto.anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto,
le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro
ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a
favore del condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione
del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q
iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto
a conguaglio (att. 225, 229).
Art. 2651 Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto
per prescrizione (2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e
seguenti) ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti
indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti
menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod.
Proc. Civ. 163) indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse
previsti (att. 225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e
quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma
dell'art. 793, le domande di rescissione (1447 e seguenti), le domande
di revocazione delle donazioni (800 e seguenti), nonch quelle indicate dall'art.
524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma
specifica dell'obbligo a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda
prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale
(Cod. Proc. Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private
(2702 e seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a
iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella
scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione
(1414 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullit (1418 e
seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti
a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validit della trascrizione.
Se la domanda trascritta dopo cinque anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se per la
domanda diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa
dall'incapacit legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa stata
trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purch in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo
oneroso (1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma
dell'art. 534, se la trascrizione della domanda eseguita
dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione eseguita dopo dieci anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561;
att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di
terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn.
1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art.
404 dello stesso codice.
Se la domanda trascritta dopo cinque anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e
seguenti).
Alla domanda giudiziale equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la propriet (948 e
seguente) o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui
beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato
nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno
acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la
trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei
confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un
atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e
seguenti) nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni
eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del
riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del
termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda o della dichiarazione (att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e
seguenti) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per
oggetto beni immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento
non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali
o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono
il corso dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno
acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se
non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a
trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai
due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione
o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato
nullo (1418 e seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia
soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullit e,
rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla
trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione
della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono
effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha
ottenuto la dichiarazione di nullit o l'annullamento, la risoluzione, la
rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si avverata la
condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni gi
compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla
convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di
condizione, pu eseguirsi in virt della dichiarazione unilaterale del
contraente in danno del quale la condizione stessa si verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli
articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si pu eseguire se non in forza di
sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di
scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata
giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod.
Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si
tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private,
deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la
presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla quale
risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della
relazione di notifica alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del
titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonch il regime patrimoniale delle
stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel
titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la
ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle societ previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste
ultime e per le societ semplici, anche delle generalit delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorit giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce
il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto
sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota
di trascrizione (2665). Tale menzione non necessaria se, al momento in cui
l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si verificata o la condizione
risolutiva mancata ovvero il termine iniziale scaduto.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte
deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il
certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto
autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le
seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita
dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione devoluta per legge il vincolo che
univa all'autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione devoluta per testamento, la forma
e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che
l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni
richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla
disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del
precedente articolo nonch la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata
disposta a norma dell'art. 692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso
titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa
di morte e per la stessa successione stato gi trascritto altro acquisto in
base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti)
se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la
trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se
si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della
trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un
estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere
allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in
luogo di altri chiamati
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla
rinunzia (519 e seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda
la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la
rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che
impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non
necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il
richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a
verit.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate
si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si
annota in margine alla trascrizione stessa, purch risulti da regolare
documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio
dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e
restituzione della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire
negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve
inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note
costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali
della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero
d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli
originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni
richieste nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validit
della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul
rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o
la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della
trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti
coloro che vi hanno interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424)
e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si
esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali
che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il
loro ufficio.
La mancanza della trascrizione pu anche essere opposta
ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo
ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che
avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non pu essere opposta
dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o
amministrati n dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande
enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando
debitamente consentita dalle parti interessate ovvero ordinata
giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda
sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivit delle
parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e
seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando
l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine
risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno
della quale la condizione sospensiva si verificata o la condizione risolutiva
mancata ovvero il termine iniziale scaduto.
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento
dell'imposta di registro
La trascrizione pu essere domandata, quantunque non sia
stata ancora pagata l'imposta di registro a cui soggetto il titolo, se si
tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da
un'autorit giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso per il richiedente deve presentare al
conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della
medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa
immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta)
(2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da
chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se pi sono gli interessati, ciascuno di essi deve
rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa
corrispondente alla quota per cui interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa
venga eseguita nel pi breve tempo possibile, ed tenuto al risarcimento dei
danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste
dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto
ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione
di determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che
richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre
disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non
sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
CAPO II
Della pubblicit dei
registri immobiliari e della responsabilit dei conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare
a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle
annotazioni, o il certificato che non ve ne alcuna.
Deve altres permettere l'ispezione dei suoi registri nei
modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti
che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono
depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della
circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio
ufficio
Il conservatore pu ricusare di ricevere le note e i
titoli, se non sono in carattere intelligibile e non pu riceverli quando il
titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821,
2835 e 2837 o non presentato con le modalit previste dall'art. 2658 e quando la
nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn.
1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non pu ricusare o
ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonch di spedire le copie o
i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto
o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testi
moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e
impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo,
qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilit di un atto o sulla
iscrivibilit di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte
richiedente, esegue la formalit con riserva.
La parte a favore della quale stata eseguita la
formalit con riserva deve proporre reclamo all'autorit giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilit del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversit tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversit tra i risultati dei registri e
quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri
immobiliari, prevale ci che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di
iscrizione
Il conservatore non pu ricevere alcuna domanda di
trascrizione o di iscrizione fuorch nelle ore, determinate dalla legge, nelle
quali l'ufficio aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore obbligato a tenere un registro generale
d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione,
ogni titolo che gli rimesso perch sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il
giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona
dell'esibitore e le persone per cui la richiesta fatta, i titoli presentati
con la nota, l'oggetto della richiesta, e cio se questa fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle
quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza
spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere,
nei modi previsti dall'art. 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati
dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio
dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione
stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei
fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza
spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono
essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e
con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere
chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal
conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle
date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi
dall'ufficio del conservatore, fuorch per ordine di una corte d'appello,
qualora ne sia riconosciuta la necessit, e mediante le cautele determinate
dalla stessa corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III
Della trascrizione
degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione
relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali disposta la pubblicit
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione
(2657 e seguenti), osservate le altre forme di pubblicit stabilite dalla legge
(c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli
seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri
indicati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo
stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti
dall'art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la propriet (1480) o
costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di
usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il
diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai
numeri precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto
controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di
espropriazione si trasferiscono la propriet o gli altri diritti menzionati nei
numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la
modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri
precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti
menzionati nell'art. 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e
gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione
dell'eredit e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto
dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai
medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze
da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art.
2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perch questi
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977
e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuit delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto
di acquisto soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni
non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto stato trascritto,
le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo
l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta
acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art.
2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai
diritti menzionati dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.
2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei
contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda
prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullit (1418 e
seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti
a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validit della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima,
se questa stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto che si impugna. Se pero la domanda diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacit legale, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa stata
trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purch in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo
oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di
un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma
dell'art. 534, se la domanda trascritta dopo tre
anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione eseguita dopo tre anni dall'apertura
della successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di
terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn.
1, 2, 3, e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art.
404 dello stesso codice.
Se la domanda trascritta dopo tre anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654,
2668).
Alla domanda giudiziale equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai
beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn.
1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,
dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande
e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai
due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalit stabilite
dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e
quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del
sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il
provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti)
per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari
l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli
artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e
delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal
presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543,
624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e
le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalit della trascrizione
Le forme e le modalit delle trascrizioni previste in
questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le
navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge
speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la
trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II
Della trascrizione
relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui disposta la
trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che
li riguardano.
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc.
Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc.
Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.
Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali invertito ovvero e
modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non
possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto
di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
CAPO II
Della prova
documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) il documento redatto, con le
richieste formalit, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto formato.
Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso
(Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento
dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonch delle dichiarazioni delle
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o
incapace ovvero senza l'osservanza delle formalit prescritte, se e stato
sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura
privata.
SEZIONE II
Della scrittura
privata
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni
da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come
riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ci autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la sottoscrizione stata apposta in sua presenza. Il
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identit della persona che
sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti
dei terzi
La data della scrittura privata della quale non
autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se
non dal giorno in cui la scrittura stata registrata o dal giorno della morte
o della sopravvenuta impossibilit fisica di colui o di uno di coloro che
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura
riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un
altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorit della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene
dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata pu essere
accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195,
1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, pu ammettere qualsiasi mezzo
di prova (2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura
privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal
mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo,
anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione pu essere autenticata dal notaio.
Se l'identit della persona che ha sottoscritto
l'originale del telegramma stata accertata nei modi stabiliti dai
regolamenti, e ammessa la prova contraria.
Il mittente pu fare indicare nel telegramma se
l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformit tra originale e riproduzione del
telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario
si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma
secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le
divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li
ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che
l'annotazione stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di
chi 6 indicato come creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo
di un documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o
a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, bench non
sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in
calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento
del debito posseduto dal debitore.
SEZIONE III
Delle scritture
contabili delle imprese soggette a registrazione
Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti)
delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro
l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non pu scinderne il
contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e
seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori
(2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture
contabili e della corrispondenza pu essere ordinata dal giudice solo nelle
controverse relative allo scioglimento della societ, alla comunione dei beni
(1100) e alla successione per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice pu ordinare, anche
d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti
la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Pu ordinare altres l'esibizione di singole scritture
contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
SEZIONE IV
Delle riproduzioni
meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o
cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformit ai fatti o alle cose medesime.
SEZIONE V
Delle taglie o tacche
di contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al
contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in
tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI
Delle copie degli
atti
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte
da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ.
212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ci autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali
depositate
Le copie delle scritture private depositate presso
pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa
efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia
depositata
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una
copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformit
dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia
esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, rimesso al
giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di
essa spedite in conformit dell'art. 2715 fanno egualmente
prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti
esteriori, rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia
probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticit
dell'originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi
contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di
prova per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto
rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari
e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte
dell'originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformit con l'originale attestata
da pubblico ufficiale competente ovvero non espressamente disconosciuta (Cod.
Proc. Civ. 212).
SEZIONE VII
Degli atti di
ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di
rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento
originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428
e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.
CAPO III
Della prova
testimoniale
Art. 2721 Ammissibilit: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non ammessa quando
il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e
seguenti).
Tuttavia l'autorit giudiziaria pu consentire la prova
oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualit delle parti, della natura
del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un
documento
La prova per testimoni non ammessa se ha per oggetto
patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi
che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del
documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un
documento, stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di
esso, l'autorit giudiziaria pu consentire la prova per testimoni soltanto se,
avuto riguardo alla qualit delle parti, alla natura del contratto e a ogni
altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o
modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova
testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi un principio di prova per iscritto: questo
e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale
diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il
fatto allegato;
2) quando il contraente e stato nell'impossibilit morale
o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il
documento che gli forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali richiesta la prova per
iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volont delle parti, un
contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per
testimoni ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo
precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma
scritta richiesta sotto pena di nullit (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei
contratti si applicano anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del
debito (1236).
CAPO IV
Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il
giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ.
115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova
coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge
dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non pu essere
data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate
alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
la legge esclude la prova per testimoni.
CAPO V
Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione la dichiarazione che una parte fa della
verit di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacit richiesta per la confessione
La confessione non efficace se non proviene da persona
capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.
Qualora sia resa da un rappresentante, efficace solo se fatta entro i limiti
e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non pu essere revocata se non si prova
che stata determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza
(1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc.
Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta,
purch non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ.
102), la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti liberamente
apprezzata dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna
quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto
confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni
fanno piena prova nella loro integrit se l'altra parte non contesta la verit
dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al
giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle
dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se fatta
a un terzo o se contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata
dal giudice.
La confessione stragiudiziale non pu provarsi per
testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non
ammessa dalla legge.
CAPO VI
Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte
deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della
causa;
2) suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che
deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa
quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del
tutto sfornite di prova, ovvero quello che deferito al fine di stabilire il
valore della cosa domandata, se non si pu accertarlo altrimenti (Cod. Proc.
Civ. 241).
Art. 2737 Capacit delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni
indicate dall'art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se stato prestato il giuramento deferito o riferito
(Cod. Proc. Civ. 233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il
contrario, ne pu chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento
sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Pu tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso
di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non pu essere
pronunziata perch il reato estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice
civile pu conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ.
102), il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti liberamente
apprezzato dal giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non pu essere deferito o riferito per la
decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, n
sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validit del quale sia
richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto
pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato
l'atto stesso (2700).
Il giuramento non pu essere deferito che sopra un fatto
proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un
fatto altrui e non pu essere riferito qualora il fatto che ne l'oggetto non
sia comune a entrambe le parti.
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
PATRIMONIALE
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2740 Responsabilit patrimoniale
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilit non sono ammesse se
non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti
sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno
(2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Art. 2742 Surrogazione dell'indennit alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti)
o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli
assicuratori per indennit della perdita o del deterioramento (1905) sono
vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari,
secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la
perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorit giudiziaria pu,
su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare
l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo
trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta
opposizione. Quando per si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli
assicuratori non sono liberati se non dopo che decorso senza opposizione il
termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti
(2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti
le somme dovute per causa di servit coattive (1032 e seguenti) o di comunione
forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834),
osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art. 2743 Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca
perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi pu chiedere che gli sia
prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, pu chiedere l'immediato
pagamento del suo credito (1186).
Art. 2744 Divieto del patto commissorio
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in
mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la propriet della cosa
ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto nullo anche se
posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2745 Fondamento del privilegio
Il privilegio (att. 234) accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio pu
tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; pu anche
essere subordinata a particolari forme di pubblicit.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio generale o speciale. Il primo si esercita
su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o
immobili.
Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non pu esercitarsi in pregiudizio
dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo
quanto disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio
speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale
subordinato (2769), pu esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai
terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto
al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio
speciale sui beni mobili non pu esercitarsi in pregiudizio del creditore
pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono
preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art. 2749 Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese
ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e
seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data
del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno
precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
nei limiti della misura legale (1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi
stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e
i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal
codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le
norme di questo capo, se non diversamente disposto.
SEZIONE II
Dei privilegi sui
mobili
1 Dei privilegi
generali sui mobili
Art. 2751 Crediti per spese funebri d'infermit,
alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che
segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermit fatte negli ultimi sei mesi della
vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei
limiti della stretta necessit, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia
negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore
delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societ od enti cooperativi e delle
imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennit dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro, nonch il credito del lavoratore per i danni
conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei
contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il
risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo
o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennit dovute per la cessazione
del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i
corrispettivi della vendita dei prodotti nonch i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societ od
enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle societ cooperative agricole e dei
loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i
crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul
reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi,
limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari
e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei
ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione
nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per
imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio
non pu esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni,
qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altres privilegio generale sui mobili del debitore
i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle
province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative
all'imposta comunale sulla pubblicit e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria
per l'invalidit, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro
i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o
fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme
di assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre
forme di assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di
lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela
previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente
articolo, nonch gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro
ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente
articolo.
2 Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755 Spese per atti conservativi o di
espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti
conservativi (2905 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di
beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei
creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di
conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni
stessi, purch questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le
spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi
che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese
sia stato in buona fede.
Il creditore pu ritenere la cosa soggetta al privilegio
finch non soddisfatto del suo credito e pu anche venderla secondo le norme
stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori
occorrenti per la produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie
fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i
crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821)
hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si pu esercitare finch i frutti si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.
2756.
Art. 2758 Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno
privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni
indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il
cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul
valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali
si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di
successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato
il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale
sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno
privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al
reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese
commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio
stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma
precedente ancorch appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che
si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la
lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta
doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia
stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma,
viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760 Crediti dell'albergatore
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni
verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate
nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e
seguenti).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi
che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a
conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate
nell'albergo.
Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano
e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e
seguenti) e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno
privilegio sulle cose trasportate finch queste rimangono presso di lui (1702).
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e
seguenti) hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene
per l'esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro
convenzionale (1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno
parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del
secondo e del terzo comma dell'art. 2756.
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire
trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e
consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di propriet del
compratore o di un terzo.
Il privilegio subordinato alla trascrizione dei
documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato
dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione eseguita presso il
tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della
vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del
compratore nel luogo dove stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di
sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche
alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario,
le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il
privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della
sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga
l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a
norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del
venditore, preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto
dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno
privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente,
purch si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Art. 2764 Crediti del locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti,
1615 e seguenti) degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su
quelli raccolti anteriormente, nonch sopra tutto ci che serve a fornire
l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso,
dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in
caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate
riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il
credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione
delle scorte (1640 e seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento
del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finch si trovano nel
fondo o nelle sue dipendenze. Esso si pu far valere anche nei confronti del
subconduttore (1595).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile
locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al
subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile
locato ha luogo altres nei confronti dei terzi, finch le cose si trovano
nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del
terzo al tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo
locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il
consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purch ne
domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il
sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di
trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o
a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che
servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo
l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio (1519).
Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria
e di colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti)
o a colonia (2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti
derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e
sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a
colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finch questi si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art.
2764 (1519).
Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario
(abrogato)
Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro
l'assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilit civile
(1917), il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio,
sull'indennit dovuta dall'assicuratore (att. 235).
Art. 2768 Crediti dipendenti da reato
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle
cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod.
Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di
procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).
Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha
fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione
alla quale subordinata la sussistenza del privilegio, pu domandarne il
sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
SEZIONE III Dei
privilegi sopra gli immobili
Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di
espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti
conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di
beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei
creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile
dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota
proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di
natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli
immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il
tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili,
senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma precedente limitato
alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari
posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno
precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative
a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non pu
esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque
sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia
stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma,
viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini
dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772 Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni
tributo indiretto, nonch quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali
il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilit
solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il
cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul
valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai
quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si pu esercitare in pregiudizio dei
diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si pu
neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai
terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di
successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno
iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, n ha effetto a danno
dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2773 (abrogato)
Art. 2774 Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai
concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero
per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformit
delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non
opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente
all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al
sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di
miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono
privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere
di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di
miglioramento subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonch
all'indennit di cui all'art. 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo
i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal 3 comma dell'art.
2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
SEZIONE IV
Dell'ordine dei
privilegi
Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di
altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt.
2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati
i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis
nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad
ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia
ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto disposto dall'art. 2777, nel concorso
di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la
prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi
speciali
compresi quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari,
indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita
separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito
agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e
miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori
impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art.
2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e
antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonch i
crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali
crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta,
seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo
stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'art. 2758, salvo che la legge
speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul
reddito, indicati dall'art. 2759:
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per
forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonch
gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare,
relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente
articolo;
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito
agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art.
2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine
stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art.
2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art.
2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del
depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per
le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762:
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art.
2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente
dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli
artt. 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermit, per
somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati
dal primo comma dell'art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art.
2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal
quarto comma dell'art. 2752.
Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli
autoveicoli
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente
concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono
posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono
preferite a tutti gli altri.
Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono pi
crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari,
indicati dall'art. 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'art.
2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque,
indicati dall'art. 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art.
2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di
valore degli immobili.
Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti
pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale
concorra un credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi
debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli
altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att.
234).
Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in
proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra
loro pi crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono
genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di
un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro
privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).
Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei
prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che
istituisce la Comunit europea del carbone e dell'acciaio
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui
agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunit europea del carbone
e dell'acciaio, nonch dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti
dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
CAPO III
Del pegno
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2784 Nozione
Il pegno costituito a garanzia
dell'obbligazione
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Property/fiorentini1.htm>dal
debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le
universalit di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni
mobili.
Art. 2785 Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi
speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, n a
quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
SEZIONE II
Del pegno dei beni
mobili
Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al
creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilit
della cosa (1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a
un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe,
in modo che il costituente sia nell'impossibilit di disporne senza la
cooperazione del creditore.
Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione
sulla cosa ricevuta in pegno (2744).
La prelazione non si pu far valere se la cosa data in pegno
non rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle
parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire
cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con
data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa
(2704, 2800).
Se per il pegno risulta da polizza o da altra scrittura
di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di
credito su pegno, la data della scrittura pu essere accertata con ogni mezzo
di prova (att. 237).
Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno
in corso alla data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di
questo, alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e
seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente
maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita.
Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del
creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa
ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (1168), pu anche
esercitare l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al
costituente.
Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore tenuto a custodire la cosa ricevuta in
pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del
deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno tenuto al rimborso
delle spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237).
Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera
Se data in pegno una cosa fruttifera, il creditore,
salvo patto contrario, ha la facolt di fare suoi i frutti (8211, imputandoli
prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non pu (Cod. Pen. 646), senza il consenso
del costituente, usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la
conservazione di essa. Egli non pu darla in pegno o concederne ad altri il
godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle
spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2793 Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il
costituente pu domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794 Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non pu esigerne la
restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi
e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se il pegno stato costituito dal debitore e questi ha
verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno
e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il
diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far
temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi,
previo avviso a colui che ha costituito il pegno, pu chiedere al giudice
l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice
dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il
costituente pu evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra
garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente pu del pari, in caso di deterioramento o
di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice
l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo
altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente pu chiedere al giudice l'autorizzazione a
vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il
provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita
e il deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli dovuto
pu far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo
seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797 Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di
ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli
accessori, avvertendo che, in mancanza, si proceder alla vendita.
L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il
pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non proposta
opposizione, o se questa rigettata, il creditore pu far vendere la cosa al
pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo
corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il
debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del
creditore, il termine per l'opposizione determinato a norma dell'art. 163
bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, pu
limitare la vendita a quella tra pi cose date in pegno, il cui valore basti a
pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono
convenire forme diverse (2744).
Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore pu sempre domandare al giudice che la cosa
gli venga assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e
seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con
perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato
(2744).
Art. 2799 Indivisibilit del pegno
Il pegno indivisibile e garantisce il credito finch
questo non integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in
pegno divisibile (1232).
SEZIONE III
Del pegno di crediti
e di altri diritti
Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non
quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso
stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero stata da
questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un
documento, il costituente tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni
periodiche
Il creditore pignoratizio tenuto a riscuotere gli
interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone
l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli
tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio tenuto a riscuotere, alla
scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o
altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito
nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorit
giudiziaria. Se il credito garantito scaduto, il creditore pu ritenere del
denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e
restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal
danaro, pu farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli
artt. 2797 e 2798.
Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in
pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto pu in ogni
caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno,
fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli pu anche farlo
vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del
credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno pu opporre al
creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la
costituzione del pegno, non pu opporre al creditore pignoratizio la
compensazione (1248) verificatasi anteriormente.
Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si
costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei
diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ci che non regolato nella presente Sezione
si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e
seguenti).
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di
espropriare (1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a
garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att.
54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).
L'ipoteca pu avere per oggetto beni del debitore o di un
terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809 Specialit e indivisibilit dell'ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente
indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i
beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca
Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro
pertinenze (812 e seguenti);
2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto dell'enfiteuta quello del concedente sul
fondo enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel
modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi
(Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli
autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli
autoveicoli a norma della legge speciale.
Art. 2811 Miglioramenti e accessioni
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonch alle
costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario,
salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servit (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta
la costituzione (2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al
creditore ipotecario, il quale pu far subastare la cosa come libera. La stessa
disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione (978
e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo
(Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro
ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte
posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie
(952 e seguenti) o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti
all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione
dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e
seguenti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non
scaduti (1605), che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono
opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del
pignoramento (2924).
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono
opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il
termine stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa
derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore pu
domandare all'autorit giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o
disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio
della sua garanzia (1186, 2743).
Art. 2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda
propriet
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col
cessare di questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si
verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per
acquisto della nuda propriet da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a
che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione
dell'usufrutto.
Se la nuda propriet gravata da ipoteca, questa,
avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena propriet. Ma nei
casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca
costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con
l'ipoteca stessa.
Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul
diritto dell'enfiteuta
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul
diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le
ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena propriet.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi
(958 e seguenti) per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto
dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza
deduzione di quanto dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo
dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori
ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei
medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla
piena propriet.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si
estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a
riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto
dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a
gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro
diritto, essa si estende alla piena propriet.
Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di
superficie (952 e seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della
superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se per il
superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui
si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il
proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona
il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche
sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti
stessi.
SEZIONE II
Dell'ipoteca legale
Art. 2817 Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per
l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il
pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona
civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice
di procedura penale.
SEZIONE III
Dell'ipoteca
giudiziale
Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna
al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al
risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente titolo per iscrivere
ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali
ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art. 2819 Sentenze arbitrali
Si pu iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri,
quando e stato reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art. 2820 Sentenze straniere
Si pu parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze
pronunziate dalle autorit giudiziarie straniere, dopo che ne stata
dichiarata l'efficacia dall'autorit giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797)
salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
SEZIONE IV
Dell'ipoteca
volontaria
Art. 2821 Concessione d'ipoteca
L'ipoteca pu essere concessa anche mediante
dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e
seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullit.
Non pu essere concessa per testamento (587).
Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui
Se l'ipoteca concessa da chi non proprietario della
cosa, l'iscrizione pu essere validamente presa solo quando la cosa
acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca concessa da persona che agisce come
rappresentante senza averne la qualit, l'iscrizione pu essere validamente
presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e
seguente).
Art. 2823 Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura pu essere validamente iscritta
solo quando la cosa venuta a esistenza (458, 1348).
Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo
annullabile
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virt di un titolo
annullabile (1425 e seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del
titolo.
2825 Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei
partecipanti alla comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a
quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757,
1103).
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un
partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce
su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei
limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla
divisione, purch l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto
valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento per non pregiudica le ipoteche iscritte
contro tutti i partecipanti, n l'ipoteca legale spettante ai condividenti per
i conguagli (2817 n. 2).
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante,
al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti,
possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli
o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura,
possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata
dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite
per del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le
abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione stata
notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia
stata fatta opposizione (757; att. 239).
Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve
essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune
in cui si trova, nonch dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati
in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione
catastale del terreno su cui insistono.
Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
1 Dell'Iscrizione
Art. 2827 Luogo dell'iscrizione
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri
immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Art. 2828 Immobili su cui pu iscriversi ipoteca
giudiziale
L'ipoteca giudiziale si pu iscrivere su qualunque degli
immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono
successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto pu
eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto
le regole ordinarie. Se per risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte
degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredit
beneficiata e dell'eredit giacente
Se l'eredit accettata con beneficio d'inventario (484
e seguenti) o se si tratta di eredit giacente (528 e seguenti), non possono
essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a
sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni
all'ordine o al portatore
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli
all'ordine (2008 e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere
garantite con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca iscritta a favore
dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non
sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli
obbligazionisti iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data
dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni
emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del
rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per
l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento
giudiziale di nomina (2845).
Artt. 2832-2833 (abrogati)
Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale
dell'alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere
un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca
legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art.
2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli
obblighi sono stati adempiuti o che vi stata rinunzia all'ipoteca da parte
dell'alienante o del condividente.
Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura
privata (2702 e seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve
essere autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o,
se questa depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia
autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia (2774) rimane in deposito
nell'ufficio dei registri immobiliari (2663).
Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a
sentenza
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico
(2699) ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti)
o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655),
si deve presentare copia del titolo.
(Se non stata ancora pagata l'imposta di registro, si
osservano le disposizioni dell'art. 2669)
Art. 2837 Atti formati all'estero
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804)
che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione eseguita
Se la somma di danaro non altrimenti determinata negli
atti in base ai quali eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa
determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella
enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma
minore.
Art. 2839 Formalit per l'iscrizione dell'ipoteca
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo
costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio
originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo
datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero
di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societ previste dai Capi II,
III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute,
con l'indicazione, per queste ultime e per le societ semplici, anche delle
generalit delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono
osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine
si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota
l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve
presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione
del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione
presa;
5) gli interessi e le annualit che il credito produce;
6) il tempo della esigibilit;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le
indicazioni prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840 Certificato dell'iscrizione
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al
richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo,
la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi
secondo quanto disposto dall'art. 2664.
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle
note
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni
nel titolo, in base al quale presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla
validit dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del
creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del
proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne necessaria, o
sull'identit dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si pu
ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842 Variazione del domicilio eletto
E in facolt del creditore, del suo mandatario o del suo
erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione,
sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in
margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve
risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere
depositata nell'ufficio del conservatore.
Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e
di altri atti dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione
(1260 e seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e
seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote (linciso "o
costituzione in dote" stato abrogato) del credito ipotecario, nonch per
sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod.
Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505
e seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione
dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto
finch l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione
non si pu cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati
nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che occorrono
in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore
copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato
in paese estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Art. 2844 Azioni e notificazioni
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i
creditori sono promosse davanti all'autorit giudiziaria competente, per mezzo
di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod.
Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra
notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non stata fatta elezione di domicilio o se morta
la persona ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le
citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale
l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il
suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o
parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari
stabiliti dal codice di procedura civile.
Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per
obbligazioni all'ordine e al portatore
Se l'iscrizione presa per obbligazioni risultanti da
titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste
dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso
l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti
l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e
seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte
al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome annotato in
margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere
iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto
in un giornale quotidiano designato dall'autorit giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome
di lui non stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le
citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da
nominarsi dall'autorit giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve
essere pubblicato con le modalit prescritte nel comma precedente.
Art. 2846 Spese d'iscrizione
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del
debitore, se non vi patto contrario, ma devono essere anticipate dal
richiedente.
2 Della Innovazione
Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla
sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non rinnovata prima che scada detto
termine (att. 240).
Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo
precedente, il creditore pu procedere a nuova iscrizione; in tal caso
l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non pu essere presa contro i terzi
acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art. 2849 (abrogato)
Art. 2850 Formalit per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore
una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in
cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si pu presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art.
2840.
Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli
eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati
risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai
suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli
eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art.
2839, se queste risultano dai registri medesimi.
SEZIONE VI
Dell'ordine delle
ipoteche
Art. 2852 Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione,
anche se iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per
i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gi
esistente.
Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro
grado. Nondimeno, se pi persone presentano contemporaneamente la nota per
ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili,
iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ci si fa menzione nella
ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado
sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado
le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e
rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di
esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono
estendere l'ipoteca con patto espresso, purch sia presa la corrispondente
iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi
dovuti, purch ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione
degli interessi limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorch sia stata
pattuita l'estensione a un maggior numero di annualit; le iscrizioni
particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso
grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data
del pignoramento, per soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data
della vendita att. 2411.
Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o pi immobili,
qualora si trovi perdente perch sul loro prezzo si in tutto o in parte
soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni
dello stesso debitore, pu surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del
creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi
altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria
iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla
detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori
perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Art. 2857 Limiti della surrogazione
La surrogazione non si pu esercitare sui beni dati in
ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando
l'alienazione stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore
perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore
posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a
essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente pu esercitare la
surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere
eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per
l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione
dal quale risulta l'incapienza.
SEZIONE VII
Degli effetti
dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente
Art. 2858 Facolt del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto
(2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non personalmente obbligato, se
non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), pu rilasciare i
beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella
Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui
secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ.
602 e seguenti).
Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore
posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non
abbia preso parte al giudizio, pu opporre al creditore procedente tutte le
eccezioni non opposte dal debitore e quelle altres che spetterebbero a questo
dopo la condanna.
Le eccezioni suddette per non sospendono il corso dei
termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art. 2860 Capacit per il rilascio
Pu procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi
ha la capacit di alienare.
Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con
dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione
(Cod. Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci
giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).
Il certificato della cancelleria attestante la
dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla
trascrizione del l'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque
giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato,
il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale
prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile
fino alla consegna all'amministratore.
Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a
favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servit e gli
altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del
rilascio.
Le ipoteche, le servit e gli altri diritti reali che gi
spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o
dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e
seguenti).
Del pari riprendono efficacia le servit che al momento
dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico
di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo
ipotecato.
Art. 2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e
abbandono dell'esecuzione
Finch non sia avvenuta la vendita, il terzo pu
ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro
accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori
iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione
si estingue per rinunzia o per inattivit delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e
seguenti).
Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti)
che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori
iscritti (2827 e seguenti).
Egli non pu ritenere l'immobile per causa di
miglioramenti (1152); ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la
parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo
titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello
stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti,
esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo
I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal
terzo (1148) a decorrere dal giorno in cui stato eseguito il pignoramento
(Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i
frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di
pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformit dell'art.
2890.
Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore
e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha
rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennit verso
il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e
seguenti).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite
a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi
sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno
trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo
titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa
annotazione in conformit dell'art. 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di
surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori
che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo
acquirente.
Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza
dell'acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo,
debitore, in dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente
esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il
precedente proprietario, ciascuno di questi pu obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non attualmente esigibile, o e
minore o diverso da ci che dovuto ai detti creditori, questi, purch di
comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla
rispettiva concorrenza, ci che il terzo deve nei modi e termini della sua
obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non pu evitare
di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento,
l'immobile liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta
all'alienante (2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino
le relative iscrizioni (2882 e seguenti).
SEZIONE VIII
Degli effetti
dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Art. 2868 Beneficio di escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui
non pu invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il
beneficio non stato convenuto (2910).
Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del
creditore
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto
del creditore, non pu avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel
pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1203).
Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto
alla condanna del debitore pu opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art.
2859.
Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i
creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha
sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono pi
debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di
tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti).
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e
seguenti) del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per
la loro rispettiva porzione (1299) e pu esercitare, anche nei confronti dei
terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.
SEZIONE IX
Della riduzione delle
ipoteche
Art. 2872 Modalit della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma
per la quale stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte
soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione pu aver luogo anche se l'ipoteca ha
per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si
possano comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873 Esclusione della riduzione
Non ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantit
dei beni n riguardo alla somma, se la quantit dei beni o la somma stata
determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali cos
da estinguere almeno il quinto del debito originario, si pu chiedere una
riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il
costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni pu chiedere che
l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in
tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore
della cautela (att. 243).
Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca
giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1
e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti)
devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione
hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma
determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che
l'autorit giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da
somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto
posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto
degli accessori a norma dell'art. 2855.
Art. 2876 Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto
per ci che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ci che
riguarda il valore della cautela.
Art. 2877 Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se
consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la
riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal
creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione stata ordinata con sentenza, le spese
del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le
parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE X
Dell'estinzione delle
ipoteche
Art. 2878 Cause di estinzione
L'ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il
termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti,
1230 e seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto
stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca stata
limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce
all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche
(Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere
espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullit (1350).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che
anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto
all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art.
2843.
Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da
terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si
estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti
anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di
sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927),
se la causa estintiva dell'obbligazione dichiarata nulla o altrimenti non
sussiste ovvero dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca,
e l'iscrizione non stata conservata, si pu procedere a nuova iscrizione e
questa prende grado dalla sua data (2852).
SEZIONE XI
Della cancellazione
dell'iscrizione
Art. 2882 Formalit per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve
essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto
contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme
prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883 Capacit per consentire la cancellazione
Chi non ha capacit (320, 374, 394, 424) richiesta per
liberare il debitore non pu consentire la cancellazione dell'iscrizione, se
non assistito dalle persone il cui intervento necessario per la
liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro
amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il
debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il
credito non sia soddisfatto.
Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore
quando ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con
altro provvedimento definitivo emesso dalle autorit competenti (Cod. Proc.
Civ. 586).
Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione
Se stato convenuto od ordinato che la cancellazione non
debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o
sotto altra condizione, la cancellazione non pu esser eseguita se non si fa
constare al conservatore che la condizione stata adempiuta (499, 2675).
Art. 2886 Formalit per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve
presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve
essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del
titolo dal quale stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue,
e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei
titoli all'ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia
dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine consentita dal creditore
risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato
al conservatore insieme con il titolo, il quale restituito dopo che il
conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del
diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art. 2888 Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla
cancellazione di un'iscrizione, il richiedente pu proporre reclamo all'autorit
giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE XII
Del modo di liberare
i beni dalle ipoteche
Art. 2889 Facolt di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto
il suo titolo e non personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari,
ha facolt di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla
trascrizione del suo titolo di acquisto (att. 244).
Tale facolt spetta all'acquirente anche dopo il
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti), purch nel termine di trenta
giorni (2892) proceda in conformit dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ.
792).
Art. 2890 Notificazione
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale
giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel
domicilio da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale
siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua
trascrizione;
2) la qualit e la situazione dei beni col numero del catasto
o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso
dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non
sia stato determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non pu
essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di
procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve
eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per
l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il
valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione inserito nel
giornale degli annunzi giudiziari.
Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione
indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e
seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere
l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a
norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purch
adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente
nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario
anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di
aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma
eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano
sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato
speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce
nullit della richiesta.
Art. 2892 Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e
dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto
Se l'incanto non domandato nel tempo e nel modo
prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito
nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma
dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che
stato depositato il prezzo e si provveduto nei modi indicati dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il
termine stabilito dall'art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di
liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la
responsabilit del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Art. 2895 Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto
non pu impedire l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli
altri creditori iscritti.
Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente
(Cod. Proc. Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in
margine alla trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art. 2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore
all'incanto
Il terzo acquirente al quale stato aggiudicato
l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ci che eccede il
prezzo stipulato nel contratto di vendita (2866).
Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il
quale si procede
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente
comprende mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende pi immobili, gli uni
ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni,
situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni
di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il
prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni
deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso
nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non pu in
nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri
immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il
regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del
danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto
e delle relative coltivazioni.
SEZIONE XIII
Della rinunzia e
dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di
altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che
gli stata atta la notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del
processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del
provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non pu
rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili n astenersi
dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e
seguenti), qualora sia con ci favorito un creditore a danno di altro creditore
anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene, responsabile
dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la
rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore
con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente
trascritto.
CAPO V
Dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE I
Dell'azione
surrogatoria
Art. 2900 Condizioni, modalit ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o
conservate le sue ragioni (2740), pu esercitare i diritti e le azioni che
spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare,
purch i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di
diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non
possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524,
557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare
anche il debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE II
Dell'azione
revocatoria
Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito soggetto a condizione
(13531 o a termine, pu domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi
pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere
del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il
terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di
garanzia (1936, 1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate
atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non soggetto a revoca l'adempimento di un debito
scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione (2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia,
pu promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o
conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni
di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non pu
concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato
inefficace, se non dopo che il creditore stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla
data dell'atto (2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in
materia fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE III
Del sequestro
conservativo
Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del
terzo
Il creditore pu chiedere il sequestro conservativo
(2770) dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro pu essere chiesto anche nei confronti del
terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per
far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore
sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa
sequestrata, in conformit delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore
opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).
TITOLO IV
DELLA TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2907 Attivit giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l'autorit giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e,
quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio
(Cod. Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse
delle categorie professionali, attuata su domanda delle associazioni
legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da
questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorit giudiziaria pu
costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le
parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
(1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).
CAPO II
Dell'esecuzione
forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
1 Disposizioni
generali
Art. 2910 Oggetto dell'esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli dovuto, pu
fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di
procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo
quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto
che stato revocato perch compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non pu
pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche
i beni gravati da pegno. Non pu parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri
immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati
dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha
privilegio speciale su determinati beni.
2 Degli effetti del
pignoramento
Art. 2912 Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e
seguenti, 555 e seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i
frutti (820) della cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene
pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli
effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti
in pubblici registri.
Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte
successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano
state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al
pignoramento;
3) le alienazioni di universalit di mobili che non
abbiano data certa (2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato
trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da
atto avente data certa.
Art. 2915 Atti che limitano la disponibilit dei beni
pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti
che importano vincoli di indisponibilit (169, 187, 220, 1980), se non sono
stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili
o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti,
2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ.
498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la
legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti
successivamente al pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione
(Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali,
iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria
l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento un credito, l'estinzione di
esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto
in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605)
non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte
anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un
tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre
anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore
al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del
pignoramento.
3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti)
trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha
subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147).
Non sono per opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa,
se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
(2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e
seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita una cosa mobile (812), coloro
che avevano la propriet o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto
valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ.
541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di
buona fede (1147), n possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta
ferma la responsabilit del creditore procedente di mala fede per i danni e per
le spese.
Art. 2921 Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce
l'evizione, pu ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e,
se la distribuzione gi avvenuta, pu ripeterne da ciascun creditore la parte
che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilit del
creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione soltanto parziale, l'acquirente ha diritto
di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche
se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non pu ripetere il prezzo nei
confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione
non era opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi
della cosa (1490).
Essa non pu essere impugnata per causa di lesione
(1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha
subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa
(2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili,
l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non
sono state trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono
opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della
locazione (1599).
In ogni caso l'acquirente non tenuto a rispettare la
locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto
prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la
detenzione del conduttore anteriore al pignoramento della cosa locata,
l'acquirente non tenuto a rispettare la locazione che per la durata
corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato
(1574).
Se nel contratto di locazione convenuto che esso possa
risolversi in caso di alienazione, l'acquirente pu intimare licenza al
conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605)
non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di
cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al
pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformit degli
usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano
anche all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto
disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che
ne avevano la propriet possono, entro il termine di sessanta giorni
dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona
fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al
suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolt spetta ai terzi
che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro
diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del
debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha
diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la
responsabilit del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del
debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione un credito, il diritto
dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si
estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullit del processo esecutivo
La nullit degli atti esecutivi che hanno preceduto la
vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario,
salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto
dell'esecuzione.
SEZIONE II
Dell'esecuzione
forzata in forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa
determinata, mobile o immobile, l'avente diritto pu ottenere la consegna o il
rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile
(Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto
pu ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite
dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto
Se colui che obbligato a concludere un contratto non
adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso
dal titolo, pu ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della propriet di una cosa determinata o la costituzione o il
trasferimento di un altro diritto, la domanda non pu essere accolta, se la
parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non
ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile (att. 246).
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non
fare
Se non adempiuto un obbligo di non fare, l'avente
diritto pu ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ci che stato
fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non pu essere ordinata la distruzione della cosa e
l'avente diritto pu conseguire solo il risarcimento dei danni, se la
distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E
DELLA DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il
titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti
indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263,
272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto pu essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilit delle norme sulla
prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina
legale della prescrizione (1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
Non pu rinunziare alla prescrizione chi non pu disporre
validamente del diritto.
Si pu rinunziare alla prescrizione solo quando questa
compiuta.
La rinunzia pu risultare da un fatto incompatibile con
la volont di valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilit d'ufficio
Il giudice non pu rilevare d'ufficio la prescrizione non
opposta.
Art. 2939 Opponibilit della prescrizione da parte dei
terzi
La prescrizione pu essere opposta dai creditori e da
chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Pu essere
opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
Non ammessa la ripetizione di ci che stato
spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II
Della sospensione
della prescrizione
Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potest di cui all'art. 316 o i poteri a
essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o
l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finch non sia stato reso e approvato
il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni
relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e
seguenti) o l'inabilitato (424);
5) tra l'erede e l'eredit accettata con beneficio
d'inventario (484 e seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o
per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui
l'amministrazione esercitata, finch non sia stato reso e approvato
definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori,
finch sono in carica, per le azioni di responsabilit contro di essi (18,
2393, 2487);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato
l'esistenza del debito e il creditore, finch il dolo non sia stato scoperto
(att. 247 e seguente).
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti
per infermit di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno
rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacit;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e
gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano
per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato
dalle disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III
Dell'interruzione
della prescrizione
Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
La prescrizione interrotta (1310) dalla notificazione
dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod.
Proc. Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688,
700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un
giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
incompetente.
La prescrizione inoltre interrotta da ogni altro atto
che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale
una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la
propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione interrotta dal riconoscimento del
diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso pu essere fatto
valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo
di prescrizione.
Se l'interruzione avvenuta mediante uno degli atti
indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane
fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla
data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal
momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino
al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non pi impugnabile o
passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
SEZIONE IV
Del termine della
prescrizione
1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i
diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e
seguenti).
2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del
danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il
fatto si verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei
veicoli di ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto considerato dalla legge come
reato e per il reato stabilita una prescrizione pi lunga, questa si applica
anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato estinto per causa diversa
dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza
irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al
risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con
decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza
divenuta irrevocabile.
Art.2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualit delle rendite perpetue (1861) o vitalizie
(1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito
pubblico emessi al portatore;
2) le annualit delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni
altro corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ci che
deve pagarsi periodicamente ad anno in termini pi brevi (dichiarato
illegittimo dalla Corte Costituzionale);
5) le indennit spettanti per la cessazione del rapporto
di lavoro (1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di societ
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai
rapporti sociali, se la societ iscritta nel registro delle imprese (2188 e
seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di
responsabilit che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei
casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al
pagamento della provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di
trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal
contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi
se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della
persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui
avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di
destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati
dall'art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive
in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti
dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in
cui si verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilit civile (1917), il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della
prescrizione finch il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed
esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica
all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennit
(1928 e seguenti).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni
brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una
prescrizione pi breve di dieci anni, quando riguardo ad essi intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono
con il decorso di dieci anni.
3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e
degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello
stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza
pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni
che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo
dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e
di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti
compiuti nella loro qualit;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a
chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera
prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni
impartite a tempo pi lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza
della retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e
ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod.
Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato
(Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre
dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi stata continuazione
di somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la
prescrizione
L'eccezione rigettata, se chi oppone la prescrizione
nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio
che l'obbligazione non stata estinta.
Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al
quale la prescrizione stata opposta pu deferire all'altra parte il
giuramento per accertare se si verificata l'estinzione del debito (2736 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento pu essere deferito al coniuge superstite e
agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia
dell'estinzione del debito.
Art. 2961 Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e
i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti
relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono
altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari,
dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo pu
essere deferito il giuramento perch dichiarino se ritengono o sanno dove si
trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle
altre leggi, la prescrizione si verifica quando compiuto l'ultimo giorno del
termine.
Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice
e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ.
155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare
dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e
nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si
compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
CAPO II
Della decadenza
Art. 2964 Inapplicabilit di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine
sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione
della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si
riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti
(245, 489, 802).
Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si
stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una
delle parti l'esercizio del diritto.
Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non impedita se non dal compimento
dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un
termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti
disponibili, la decadenza pu essere anche impedita dal riconoscimento del
diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza impedita, il diritto rimane
soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale
della decadenza n possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa
stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilit delle parti.
Art. 2969 Rilievo d'ufficio
La decadenza non pu essere rilevata d'ufficio dal
giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilit delle
parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilit dell'azione.
DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Regio Decreto 30
marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e
disposizioni transitorie
CAPO I
Disposizioni di
attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative
al Libro I
Art. 1
L'esercizio delle facolt attribuite all'autorit
governativa nel titolo II del libro I del codice pu dal Governo essere
delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro
attivit nell'ambito di una provincia (Cod. Civ. 12, 2 comma).
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica
(Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono,
secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi
patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni pu essere concesso
dall'autorit governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra
vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con
i quali si dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti
in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), obbligato a farne
denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali
dell'atto, il testo letterale concernente la liberalit, la indicazione degli
eredi e della loro residenza.
Il prefetto autorizzato a promuovere, nei modi e nei
casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per
l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei
confronti dei terzi.
Pu anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di
necessit, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale
provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16)
delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3 comma)
deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e
dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte
dal secondo comma dell'art. 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono
chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
[Art. 5] (*)
(*) Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n.
127 unitamente a tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredit e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Il precedente testo recitava: "La domanda per
ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere
presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua
sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare
l'entit, le condizioni, l'opportunit dell'acquisto, nonch la destinazione
dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni,
sente, quando trattasi di atti di ultima volont, coloro ai quali per
successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove
non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al
ministero competente secondo l'attivit che la persona giuridica svolge. In tal
caso l'autorizzazione data con decreto del Presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona
giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti".
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione
(Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un
debitore della persona giuridica non soggetto alla necessit
dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti
della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
(*) La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte
le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
l'accettazione di donazioni, eredit e legati da parte di persone giuridiche,
associazioni e fondazioni.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra
vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei
quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica,
deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona
giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod.
Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non
dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare.
Se non vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto,
gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati
mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ.
2372).
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il
provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i
quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorit governativa, se non ritiene di
revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale
promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorit governativa
dichiara l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3 comma) o dispone la trasformazione
(Cod. Civ. 28) della persona giuridica comunicato agli amministratori e al
presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica dichiarata estinta (Cod.
Civ. 27) o quando l'associazione sciolta (Cod. Civ. 21, 3 comma), il
presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei
creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o pi
commissari liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo
statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un
mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto
costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato
dall'assemblea, la nomina pu essere fatta dall'assemblea medesima con la
maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli
amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme
previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata
immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la
diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni
effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere
revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente
con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione
avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove
la persona giuridica iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli
amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica.
All'atto della consegna redatto inventario, di cui trasmessa copia al
presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla
consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con
decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto
dall'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i
liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo
dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non sufficiente al pagamento
integrale delle passivit, devono iniziare la liquidazione generale dei beni
nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel
registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i
liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale,
essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare
opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione
generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del
tribunale. Contro il provvedimento di questo ammesso reclamo davanti al
presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento
definitivo annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi
dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento
definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a
convertire in danaro, nei limiti in cui necessario, i beni e a pagare i
creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei
creditori il cui credito non attualmente esigibile, e devono provvedere alle
cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano
l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente
del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal
presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorit governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma
dell'art. 31 del codice, provocando, quando necessario, le
disposizioni dell'autorit governativa (Cod. Civ. 31, 32).
Art. 16
Quando disposta la liquidazione generale del patrimonio
dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n.
267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo
precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina
dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono
dalla data in cui stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la
liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art.
14.
Art. 18
La pubblicit del provvedimento che ordina la
liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante
annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei
casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il
deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve
effettuare presso la cancelleria in cui tenuto il registro delle persone
giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione
coatta amministrativa sono demandate all'autorit che ha nominato il
liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale
ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione annotato d'ufficio
nel registro a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla
liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e
registrata la persona giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e
seguenti) istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di
provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del
tribunale (*).
(*) Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi
art. 15, d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra
analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone
giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione contrassegnata da un numero d'ordine, ed e
accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle
pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del
volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della
parte generale il registro munito di una rubrica alfabetica contenente il
nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa iscritta
e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni
persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel
secondo comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione contrassegnata da un numero d'ordine e
deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume
in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono
raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel
registro.
Ad ogni persona giuridica riservato nella seconda parte
del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le
iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato
per una persona giuridica esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio
successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel
capoluogo della provincia, nella quale la sede (Cod. Civ. 46) della persona
giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta
libera (*) della richiesta d'iscrizione.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre
1973, n. 601.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il
richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di
riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento avvenuto per decreto del
Presidente della Repubblica, sufficiente l'esibizione del numero della
Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati
nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre
1973, n. 601.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art.
34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera
(*) della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono
ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre
1973, n. 601.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle
persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori
nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice,
il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento
concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del
provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della
pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in
carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice,
il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorit, dalla data
della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla
data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione
dell'autorit governativa a norma dell'art. 16 del codice, il
termine decorre dalla data in cui l'approvazione comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art.
33 del codice pu essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il
riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma
dell'art. 33 del codice pu essere disposta dal pubblico ministero
presso il tribunale dove tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere
esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i
certificati che sono richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere
numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un
giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella
prima pagina del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il
giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova
con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove
s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che
si abbandona deve risultare il luogo in cui fissata la nuova residenza.
Art. 32 (*)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei
procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale
(Cod. Civ. 167 e seguenti).
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 33 (*)
Nel caso previsto dall'art. 183 del codice,
il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza
dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34 (*)
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo
comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34-bis (*)
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla
data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle
convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo
comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di
modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 163 del codice.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 35 (*)
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art.
251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e
seguenti), di adozione (Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione
(Cod. Civ. 305 e seguenti) di minore di et provvede il tribunale per i
minorenni (Cod. Civ. 314).
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 36 (*)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del
codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove
la rinunziante risiede, ed trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia
deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di
residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette
immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo
dell'autorit competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 37 (*)
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice
si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod.
Civ. 309) deve essere altres annotata in margine all'iscrizione del decreto di
adozione.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 38 (*)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250,
252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
nonch nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice
civile (**).
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i
quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorit
giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio
sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento emesso dal tribunale per i
minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Comma cos sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo
1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice
di competenza del tribunale per i minorenni (*).
(*) Articolo privo di di oggetto a seguito
dell'abrogazione degli artt. 406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio
1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod.
Civ. 414) e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo
anno della minore et (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al
tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice
sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui stabilita
la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del
luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione
monocratica (*).
(*) Articolo cos sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e
le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso
devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla
pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorit
giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e
seguenti) sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento pu
essere fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare pu convocare in qualunque momento il
tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o
della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti
del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei
provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma,
386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in
tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo
comma, del codice l'autorit giudiziaria competente provvede in sede
contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ.
343 e seguenti), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono
esenti da tasse di bollo e di registro (*).
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*)
gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre
1973, n. 601.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un
registro delle tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti,
414 e seguenti) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati (Cod. Civ. 400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per
ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):
il giorno in cui si aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha
pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del
tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del
giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in
generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e
patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento
che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per
ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che
concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'et e il domicilio
della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del
curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o
della sentenza che revoca la inabilitazione.
Art. 50 (*)
Il cancelliere responsabile della tenuta dei registri,
che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(*) Articolo cos sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo cos recitava: "Il giudice
tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati
prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta
medesima al procuratore della Repubblica."
Art. 51 (*)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in
capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per
i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332,
333, 334 e 335 del codice (**).
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il
provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni
all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per
la prescritta annotazione.
(*) Articolo cos modificato dalla legge 19 maggio
1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Nel registro
delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983, n. 184, debbono essere
altres annotati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 10 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
SEZIONE II
Disposizioni relative
al Libro II
Art. 51-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1 comma,
508, 1 comma, 509, 1 comma, 517, 2 comma, 528, 1 comma, 529, 530, 1 comma,
620, 2 e 6 comma, 621, 1 comma, 730, 1 comma, e 736, 2 comma, del codice
sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(*) Articolo cos introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni tribunale tenuto, a cura
del cancelliere il registro delle successioni (*).
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e
delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2 comma, 508, 2
comma, 509, 2 comma, 519, 1 comma, 528, 2 comma, 702, 1 comma).
L'inserzione fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni
da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e
dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il registro diviso in tre parti. Nella prima sono
registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredit con beneficio
d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al
beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredit beneficiate,
comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la
menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione
delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3 comma). Nella seconda sono
registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredit (Cod. Civ. 519). Nella
terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredit
giacenti (Cod. Civ. 528), nonch gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ.
392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori
testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica
alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione
si aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse
indicazioni.
(*) Comma cos sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo cos recitava: "Presso
la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la
sorveglianza del pretore, il registro delle successioni."
(**) Comma cos sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo cos recitava: "In questo
registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati
dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e
fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute
o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di
copia autentica dell'atto, negli altri casi."
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere
numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il
cancelliere (**) indica il numero dei fogli di cui esso composto.
Il registro pu essere esaminato da chiunque ne faccia
domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
(*) La parola "pretore" deve ritenersi
sostituita con la parola "tribunale" in seguito al d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
(**) Parola cos sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno
proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il
diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice,
possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il
vincolo della separazione non pu cessare se non col consenso di coloro che
hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata
giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse
alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice,
devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate
in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da
chiunque ne faccia richiesta.
(*) Parola cos
sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE III
Disposizioni relative
al Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell'autorit amministrativa con il
quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice
dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la
designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere
notificato all'interessato, il quale pu impugnarlo con ricorso al consiglio di
Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili,
le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilit.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice
sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice
fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante
dell'associazione professionale (*), il quale pu delegare altra persona. Si
osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice
di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
(*) Le associazioni professionali sono state soppresse
con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 57-bis
L'autorizzazione prevista nell'art.915, 1 comma, del codice
data dal tribunale in composizione monocratica (*).
(*) Articolo cos introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 58
Le modalit e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ.
971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11
giugno 1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).
Il prezzo di affrancazione pu essere corrisposto anche in
titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la
determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge
anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si
applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei
censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti
naturali.
(*) Sulle modalit e gli effetti attuali
dell'affrancazione dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18
dicembre 1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la
designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice,
se non proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente
del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del
tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte pi
rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita
l'altra parte.
Contro tale provvedimento si pu proporre reclamo al
presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del
terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio
civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti
che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio pu essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato.
Lo scioglimento deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice,
o e disposto dall'autorit giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente
si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare
lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o
delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore pu
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato,
solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei
contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, pu sospendere al
condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal
terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice,
il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale pu essere proposto
reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione
(Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante
dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti
a un condominio pu richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.
80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare
l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, pu
essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria pu essere convocata a iniziativa di ciascun
condmino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condmino pu intervenire all'assemblea anche a
mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in propriet indivisa a pi persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e
1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in
propriet esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi
in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano
possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di
piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio pu essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento.
La somma devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal 4 comma dell'art. 1129 e dal 3
comma dell'art. 1138 del codice tenuto presso l'associazione
professionale (*) dei proprietari di fabbricati.
(*) L'associazione professionale stata soppressa d.
lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 72
I regolamenti di
condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV
Disposizioni relative
al Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti
dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice,
sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209,
secondo comma, e 1216,primo comma, sono eseguite con
atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1
comma, 1515, 3 comma, e 1841 del codice sono
adottati dal tribunale in composizione monocratica
(*) Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere
redatto in conformit delle disposizioni dell'art. 126 del codice
di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione
dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta accettata, il pubblico ufficiale
esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per
liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non presente all'offerta, il processo
verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del
codice, pu essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale
dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un
termine non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209,
secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende
procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore
del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di
accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un
ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di
intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma
dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o
somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti
secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att.
Cod. Civ. 251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli
di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e
in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod.
Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito
nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari
ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, pu
autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice
procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili,
deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformit del
successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc.
Civ., e consegnarne copia al depositario, nonch al creditore comparso, se la
richiede.
Se il creditore non stato presente, deve essergli
notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di
citazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 1216 del codice, nominato, se non vi giudizio
pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito
il creditore. Contro tale decreto ammesso reclamo al presidente della corte
di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve
risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale
giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che
non sia stato presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice,
se non determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in
ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in localit diversa dal
domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di
un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non
imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del
creditore nel giorno stabilito pu essere accertato nelle forme di uso e da
tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287,
terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine
entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della
prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente,
davanti l'autorit giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi,
osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 del codice di
procedura civile.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal
secondo comma dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in
corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve
eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti
interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto;
contro di questo ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello
entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta
iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza
incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di
compra a norma del successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2
comma):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i
titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli
provinciali delle corporazioni (*), per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le
forme di una pubblicit commerciale adeguata alla natura ed al valore delle
cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto depositato nella cancelleria della
pretura (**)del luogo in cui si proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra
devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in
doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro,
vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste
una tariffa approvata, stabilito con decreto del pretore del luogo in cui
l'incarico e stato eseguito.
(*) Attualmente Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.
(**) La parola "pretura" deve intendersi
sostituita con "tribunale" ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di propriet di
macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli
effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel
registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione
la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni
delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto
pubblico.
SEZIONE V
Disposizione relative
al libro V
Art. 85-91 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23
novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione
degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per
il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di
assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data,
dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti
all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente,
l'amministratore giudiziario non pu compiere atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del
lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore
sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione
dell'impresa.
Se, trattandosi di societ, sono conferiti all'amministratore
per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni
non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del
lavoro.
Il compenso dell'amministratore determinato dal
presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o
successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario , per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza
i doveri del proprio ufficio e pu essere revocato dalla magistratura del
lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di
chiunque vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella
cancelleria del tribunale del luogo, ove la sede principale dell'impresa, il
conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente
all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza,
in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono
ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei
poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo
comma, e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative (*) non
dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ.
2095) determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha
soppresso l'ordinamento corporativo.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di
lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono
assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di
ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono
essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza
nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado
gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che,
nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa
l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la
determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un
funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di
ciascuna delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie
interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica
che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono
ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore
manifesto.
(*) Ora Ispettorato del lavoro.
(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le associazioni professionali.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice,
ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici
inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti
emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le
particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio
dell'impresa, in mancanza di norme corporative (*) o di usi pi favorevoli, per
quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio,
di malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del
periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la
misura dell'indennit sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennit di
anzianit in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le
corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altres ai rapporti
d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati
sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi
o regolamenti speciali, nonch ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio
di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi pi favorevoli al
prestatore di lavoro.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha
soppresso l'ordinamento corporativo
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro
delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilir
altres la data di attuazione del registro delle imprese, nonch le condizioni
per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento (att.
Cod. Civ. 100, 101-bis).
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti
di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale
nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5 comma, 424),
gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di
un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti
di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie
(Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonch gli atti e i
fatti relativi alle societ, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel
registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1comma, 2411, 2436 e
seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3 comma, 2498 2 comma, 2502 2 comma, 2504,
2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso
il tribunale secondo le modalit stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini
per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono
soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che
esercitano un'attivit commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal
primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha
istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio;
per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**) Articolo cos modificato dall'art. 8, l. 12
aprile 1973, n. 256.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi
di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio
del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale
(*).
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al
presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.
(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio
1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il
deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con
effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonch degli atti da
pubblicare nel bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit
limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura".
Art. 101-bis (*)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale
prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere
rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il
costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29
dicembre 1969, n. 1127.
Art. 101-ter (*)
Ai fini della pubblicit prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la
societ richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la
traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della
pubblicit attuata nello Stato ove situata la sede principale. Dell'avvenuto
deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale
delle societ per azioni e a responsabilit limitata (**).
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29
dicembre 1992, n. 516.
(**) L'art. 29, 1 comma, l. 7 agosto 1997, n. 266
dispone che "A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione
degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societ per azioni e a responsabilit limitata o nel
Bollettino ufficiale delle siociet cooperative, assolto con l'iscrizione o il
deposito nel registro delle imprese".
Art. 101-quater (*)
Le societ soggette alla legislazione di un altro Stato
appartenente alla Comunit economica europea, le quali stabiliscono nel
territorio dello Stato pi sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono
attuare la pubblicit dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci
nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie
depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicit.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29
dicembre 1992, n. 516.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per
la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per
la disciplina dei sindaci delle societ saranno emanate con decreto del
Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno
ad applicarsi le disposizioni anteriori (*).
(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente,
d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice
sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del
cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del
tribunale per l'iscrizione nel registro delle societ.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a
norma dell'art. 2409 del codice, scelto possibilmente fra gli
iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli
artt. 92, 93 e 94 di queste
disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro
e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del
tribunale e del presidente del tribunale.
(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari stato
soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore
giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei
revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr.
ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla
nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice,
deve sentire gli amministratori delle societ. Le funzioni di rappresentante
degli obbligazionisti possono essere attribuite alle societ fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle societ
cooperative (Cod. Civ. 2540) regolata dalle norme generali sulla liquidazione
coatta amministrativa delle societ, salvo che le leggi speciali dispongano
diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste
disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della
gestione della societ cooperativa a norma dell'art. 2543,
intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del
presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni
dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorit
governativa che ha nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le
disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti)
si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese
l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice
deve essere eseguita nel registro delle societ presso la cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio
degli annunzi legali.
Per le modalit dell'iscrizione si osservano le norme
stabilite per le societ, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorit
governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art.
2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste
disposizioni.
Art. 109
Per le societ per azioni soggette al Regio decreto legge
25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le
disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod.
Civ. 2355).
Art. 110
La competenza dell'autorit governativa nell'esercizio
dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice determinata dalle leggi
speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute
nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina
dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorit governativa sui consorzi
volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*) L'originale
dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con il termine
"decreto del Presidente della Repubblica".
SEZIONE VI
Disposizioni relative
al Libro VI
Art. 112 (*)
[...]
(*) Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n.
22.
Il testo originale recitava: "All'applicazione
della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto
motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il
pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale ammesso reclamo
alla corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da
eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per
l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In
questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che
non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione".
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice
si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di
consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il
richiedente pu proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte pu ordinare che la domanda di
cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle
persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis (*)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le
note ai sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del
rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte pu
avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di
procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte pu avvalersi per il
ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e
giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
(*) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio
1985, n. 52.
Art. 113 ter (*)
Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice
si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
esecuzione della formalit, davanti al tribunale nella cui circoscrizione
stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere
notificato al conservatore, a pena di improcedibilit.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il
conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito
reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di
improcedibilit, anche al conservatore.
A margine della formalit eseguita con riserva il
conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente
esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non proposto o e rigettato
definitivamente, la formalit perde ogni effetto.
(*) Articolo
introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
CAPO II
Disposizioni
transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative
al Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei
beni dell'assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice
del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di
morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non pu essere dichiarata la morte
presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se
non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del
codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni
dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma
dell'art. 14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta abrogato.
Art. 116 (*)
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo
comma, del codice non pu essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni
anteriori al 1 luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1
luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la
presenza dei testimoni non si possono pi impugnare (Cod. Civ. 137).
(*) Si riporta il testo originale di questo e dei
successivi articoli nonostante la modifica intervenuta dei corrispondenti
articoli del codice civile.
Art. 117
Se il matrimonio stato annullato prima del 1 luglio
1939 ed stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o
concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali
riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del
codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in
contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni
futuri, stipulati prima del 1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche
rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente,
stipulati prima del 1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche
iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternit soggetta ai
termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235,
244), anche quando si tratta di impugnare la legittimit di figli nati prima
dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gi
estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo,
spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art.
178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda
stata proposta prima del 1 luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei
figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o
concepiti prima del 1 luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di
tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non pu
essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per
cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle
successioni aperte prima del 1 luglio 1939, purch i diritti successori del
figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia
intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni
dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna
ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
[...] (*)
[...] (*)
[...] (*)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternit ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa soggetta al
termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei
giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit naturale
(Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima
del 1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternit o di
maternit naturale proposti prima del 1 luglio 1939 non possono essere
proseguiti se non intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice
stesso, salvo il caso che si sia gi ottenuta una sentenza anche se
interlocutoria.
(*) I commi 1 , 2 e 3 sono stati dichiarati
illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.
Nella loro versione originale, essi recitavano:
"L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternit pu essere proposta
dai figli nati prima del 1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le
condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione pu essere
proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per
i quali ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I figli naturali che si
trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 269 del
codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternit
perch nati prima del 1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli
alimenti".
Art. 124
La disposizione dell'art. 286 del codice e
applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono
morti prima del 1 luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287 del codice
applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la
celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo
codice (*) applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio
1939, a meno che siano state gi impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice
del 1865.
(*) Abrogato a norma dell'art. 67 l. 4 maggio 1983, n.
184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione
(Cod. Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima
del 1 luglio 1939.
Art. 128 (*)
[...]
(*) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato a seguito
dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20 gennaio
1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Il precedente testo recitava: "Se l'ipotesi
prevista dall'art. 342 del codice si verificata prima del 1 luglio 1939, il
tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico
ministero, pu privare il genirtore della patria potest sui figli, quando risulta
che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini
nazionali, e pu provvedere in conformit all'art. 342 del codice".
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela
(Cod. Civ. 344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che
si sono aperte prima del 1 luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gi nominati
conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice,
e sempre che non ricorrano cause d'incapacit previste dal codice stesso (Cod.
Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428 del codice e
applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del
1 luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali
sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292, 293 e 1969,
n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa
istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede
secondo l'art. 381 del nuovo codice.
SEZIONE II
Disposizioni relative
al Libro II
Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) pu
promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice
anche se l'accettazione, stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredit (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod.
Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal
codice, ancorch si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data
(Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice
applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il
chiamato non ha ancora accettato e non nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione
dell'eredit giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori gi nominati,
se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene
opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e
seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21
aprile 1940, purch la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono
soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai
legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole
stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti),
sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente
al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa
all'atto di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si
applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i
diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati
definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante
convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt.
580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e
4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternit perch nati anteriormente al 1 luglio 1939 (*).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno
facolt di chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le
successioni gi aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940;
l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al
valore che i beni ereditari avevano a tale data.
(*) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo
dell'art. 580 Cod. Civ.
Art. 137
Non possono essere promosse n proseguite azioni per la
dichiarazione di nullit, per vizio di forma, per incapacit a ricevere o per
altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide
secondo il codice. La nullit ammessa anche da questo non pu essere
pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse
dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria
sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi
muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorch la divisione sia stata gi effettuata, si
applica la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo
dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141
Le norme sulla
revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono applicabili alle
donazioni anteriori, se la causa di revocazione si verificata dopo il 21
aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice
applicabile anche se la causa di revocazione anteriore.
SEZIONE III
Disposizioni relative
al Libro III
Artt. 142-149 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati a norma dell'art. 18 l. 22
luglio 1966, n. 607.
Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se
questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto
dell'art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si
applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28
ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice
spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di
anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023 del codice
si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28
ottobre 1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si verificata per effetto
di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non tenuto a dare il
passaggio senza indennit (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti
di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai
regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti
di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art.
1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di societ cooperativa
possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative
edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli
interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario
o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni
eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del
1865, salvo quanto stabilito dall'art. 152 di queste
disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servit discontinue
apparenti (Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art.
1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servit non si
compiuta prima del 28 ottobre 1941.
SEZIONE IV
Disposizioni relative
al Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni
che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformit
dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni
sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del
creditore (Cod. Civ. 1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del
debitore (1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione
sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento
sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato
posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili
prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da
questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si
verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data
predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo
codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283 del codice
si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei
mesi.
Art. 163
Il giudice pu ridurre la penale manifestamente eccessiva
(Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato
giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso
anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a
tale data sia stato gi iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della
risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati
dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente
all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata
dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice
si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto
stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando
l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo
giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva
onerosit sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i
contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e
gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosit si siano verificati dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto
mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si
applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore
del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice
si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad
accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice
si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in
giudizio l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o
della mancanza di qualit della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla
(Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato
concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purch la consegna o il
ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel
contratto di vendita (Cod. Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma
dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente
all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato
posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice
si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se
il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita
di cose mobili con riserva di propriet fossero opponibili ai creditori o ai
terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti
dall'art. 1524 del codice, le formalit relative, trattandosi di
contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso,
devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la
riserva di propriet non pu essere opposta ai creditori del compratore che
abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano
acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice
si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in
vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata
giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550,
secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto,
si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di
credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice
si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data
dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia
stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia gi decorso
il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice
che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque
anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalit per l'esercizio del diritto di preferenza
stabilite dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si
osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice,
anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata
in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le
disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di
ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste
specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice
si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di
essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694 e della
seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il
contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice
si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e
seguenti) sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di
questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice
si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore
del codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione
annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, pu
pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la
disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove
anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di
ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo
comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del
codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le
disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio
da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la
disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga
tacita non e gi avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le
disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo
l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo
comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata
in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice
si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di
esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del
beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo
l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice,
anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice
si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un
fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se
l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957 del codice
si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice
stesso se l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione gi scaduta, il termine di sei mesi
stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata
in vigore suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice
si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci
anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore pu valersi della facolt accordatagli dall'art.
1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice
si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi
anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli
artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si
applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilit del loro autore sono
avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
SEZIONE V
Disposizioni relative
al Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo
I del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle
contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod.
Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento
dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli
seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al
giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un
periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del
codice stesso, il prestatore di lavoro pu recedere dal contratto, decorso il
quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
(*) L'art. 2097 Cod. Civ. stato abrogato dall'art. 9
l. 18 aprile 1962, n. 630.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione
del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che
hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono
impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione
decorre dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice,
che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un
periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il
periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del
codice esercita un'impresa commerciale, non pu continuarla se non con
l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso.
Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia
pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle
scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio
(Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano
un'attivit commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le societ soggette a
registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1 gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano
regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano
regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al
registro delle imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la
bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno
eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo
le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel
registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a
norma delle leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in
vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art.
2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del
libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti
di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore
del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del
libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti
di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 204
Le societ civili a tempo determinato, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle
leggi anteriori per la durata del contratto, purch questa risulti da atto
scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le societ civili a tempo indeterminato e quelle, il cui
termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio
1942, sono soggette alle norme del codice sulle societ semplici (Cod. Civ.
2251 e seguenti) a partire dal 1 luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale
data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono
regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle societ civili costituite in forma di societ per
azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni
relative a questo tipo di societ (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 205
Le societ commerciali (Cod. Civ. 2195) e le societ
cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non
legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31
dicembre 1942, le formalit stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art.
100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le societ commerciali e le societ cooperative,
legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono
provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove
disposizioni entro il 30 giugno 1945 (*). Fino a questa data le disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del
codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi,
salve le norme degli articoli seguenti.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 207
Non necessario il consenso del socio receduto o degli
eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice,
se il socio receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore
del codice stesso, ed il suo nome stato conservato nella ragione sociale
senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una societ in nome
collettivo o socio accomandatario di una societ in accomandita, deve ottenere
le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice
entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le
autorizzazioni prescritte, l'incapace pu essere escluso a norma dell'art.
2286 del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del
codice, anche per le societ esistenti a tale data, nonostante ogni contraria
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a
2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonch le
disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le societ, che anteriormente al giorno dell'entrata in
vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in
difformit delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono
uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di societ per
azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, regolata dalle
nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice
si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
delle societ commerciali e delle societ cooperative, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, nonch la trasformazione e la fusione delle
societ stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306,
2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 211-bis (*)
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice
non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti
indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 210, 5 comma, d.
lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942,
nonch quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per
tutta la durata della societ emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle
modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le societ
esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3 comma).
Sono nulle altres le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a
voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano
alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati
prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il
rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o
dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle societ
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla
legge anteriore sino al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a
questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del
termine, di uno o pi amministratori, successiva alla data stessa, salva la
disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice
non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore
del codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le societ per azioni, che al giorno dell'entrata in
vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire,
possono conservare la forma della societ per azioni per il tempo stabilito per
la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le societ per azioni, che al giorno dell'entrata in
vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che
entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi
sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un
mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione
secondo le norme stabilite dal codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 216
Le societ a garanzia limitata (*), esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma
del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a
conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1
luglio 1945 (**) alle nuove disposizioni sulle societ a responsabilit
limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).
(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.
(**) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 217
Le societ cooperative in nome collettivo e quelle per
azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette
alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le societ
cooperative a responsabilit illimitata e per le societ cooperative a
responsabilit limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti
di queste disposizioni.
Le societ cooperative in accomandita, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non
abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in
liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del
primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 218
Le societ commerciali e cooperative, poste in
liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima
dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societ commerciali e cooperative, poste in
liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata
in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ.
2549 e seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono
regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice
non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del
codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*),
uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la
ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della
revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice
non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al
27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi
prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata
in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno
efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo
X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1 luglio
1945 (*).
Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere
uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con
il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate
davanti all'autorit giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro
trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e
sciolto.
(*) Termine
prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a
norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
SEZIONE VI
Disposizioni relative
al Libro VI
Art. 224
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la
trascrizione di un atto, eseguita in conformit delle leggi anteriori a effetti
diversi da quelli stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli
effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in
vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti
dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e
seguenti, 2843) non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del
codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi
precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli
artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima
dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti
acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi
dalle leggi anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la
trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non
si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a
meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della
domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal
giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di
denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal
giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo
attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredit (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice
relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle
divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorch
trascritte successivamente.
Art. 230
Salvo quanto disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme
del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel
testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sar provveduto al loro
coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei
territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del
1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni
della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art.
2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri
fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli
effetti previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e
seguenti) agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ.
2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice
agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano
incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della
comunione dei beni tra coniugi (Cod. Civ. 177 e seguenti) prevista dall'art.
19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione
medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da
questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232-bis (*)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilit per
danni del conservatore dei registri immobiliari regolata dalle norme relative
agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con
sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 l. 21 gennaio
1983, n. 22. L'art. 6 della medesima legge dispone che "Il Ministero delle
Finanze responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal
conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ.
2697 e seguenti) si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata
pronunziata sentenza definitiva, ancorch di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod.
Proc. Civ. 244) per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del
codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non da questo
consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o
del codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei
creditori privilegiati (Cod. Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi
(Cod. Civ. 2777 e seguenti) e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle
ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748) si osservano anche
per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se
sono fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767 del codice
si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore
del codice stesso, se l'indennit dovuta dall'assicuratore non stata ancora
corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali
attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i
crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso preferito a quelli
di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno stato costituito anteriormente all'entrata
in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono
determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ci
che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800
e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del
secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito
divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilit ai creditori ipotecari dei diritti
costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di
fitti regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si
tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia
eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice
si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo
posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del
codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del
codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847),
secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine pi
breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice
non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice
stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata
dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio
di determinate facolt del terzo acquirente dell'immobile ipotecato
subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si
applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice
stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto
richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873,
secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche
iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche
(Cod. Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) in corso all'entrata in
vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma,
per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art.
222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura
civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e
del pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata
in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del
1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice
si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto sorto
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purch l'inadempimento
si verifichi posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in
vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da
questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il
termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e
pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione
autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio,
dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti
immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di
prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).
CAPO III
Disposizioni generali
e finali
Art. 249 (*)
[...]
(*) Disposizione relativa allo stato delle persone
appartenenti alla Famiglia Reale da ritenersi abrogato per incompatibilit con
la forma repubblicana dello Stato.
Art. 250 (*)
[...]
(*) Disposizione da ritenersi abrogata a seguito
dell'abrogazione delle leggi razziali.
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa
riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione s'intendono
comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a
norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per
l'esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la
prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine pi breve di
quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche
all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni
in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1 luglio 1939 se esso stabilito
dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se stabilito dal II libro, dal 28
ottobre 1941 se stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice
stesso se stabilito dagli altri libri, purch, a norma della legge
precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in
cui l'acquisto di un diritto subordinato al decorso di un termine pi breve
di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal
codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito
pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate
forme di pubblicit, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle
legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni,
delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo
comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma
dell'art. 1524 del codice e per le formalit della trascrizione, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo
comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice
stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al
momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione quello
progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni
trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria
dall'art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le
disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882
s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.