Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n. 230/1999:
Art. 1 - Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
Art. 2 - Principi
Art. 3 - Competenze in materia sanitaria
Art. 4 - Competenze in materia di sicurezza
Art. 5 - Progetto obiettivo per la tutela della salute in
ambito penitenziario
Art. 6 - Personale e strutture
Art. 7 - Trasferimento di risorse
Art. 8 - Trasferimemo delle funzioni e fase sperimentale
Art. 9 - Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999 n.
230. ( indice )
(Aggiornamenti)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1999 n. 165
S.O. )
RIORDINO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 5
DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1998, N. 419.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannità,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
- I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di
libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di
salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario
nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
- Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli
internati:
- livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
- azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della
responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
- informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere
durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà,
- interventi di
prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.
- l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità anche attraverso il
potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonchè appropriate, efficaci
ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o
internate;
- l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni
pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della
personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle
donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli
istituti penitenziari.
- Ogni Azienda unità sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto
penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli
internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende
unità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con
rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela
dei diritti dei cittadini.
- I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio saintario nazionale
per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.
- Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al
periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a
prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.
- I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa
delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
- Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti
penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabimente alla realizzazione
di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso
sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione
e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano
sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
- L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi
di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei
servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di
garanzia della continuità terapeutica.
- Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unità sanitaria
locale. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella
degli internati ivi assistiti.
Art. 3
Competenze in materia sanitaria
- Il Ministero della sanità esercita le competenze in materia di programmazione,
indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.
- Le regioni esercitano, le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo
sul funzionamento dei servizi medesimi.
- Alle Aziende unità sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei
servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata
applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento
dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti.
- L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai
fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la
mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 4
Competenze in materia di sicurezza
- Al Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in materia di
sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e
nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
- Sulla base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e giustizia
di concerto con il Ministro della sanità, il direttore dell'istituto penitenziario
sentito il direttore generale dall'Azienda unità sanitaria locale, disciplina il regime
autorizzatorio e le modalità di accesso nell'istituto medesimo del personale appartenente
al servizio sanitario nazionale.
- Il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale è tenuto all'osservanza
delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di
esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonchè delle direttive
impartite dall'ammnistrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in
materia di organizzazione e sicurezza.
- In relazione alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria è definito, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato dal Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da
destinare all'Amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti
i requisiti e i criteri per la individuazione di detto personale, nonchè i relativi
compiti, fermo restando il diritto di opzione per tale contingente di personale.
Art. 5 ( note )
Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito
penitenziario
- Nell'ambito del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni ed integrazioni, è
previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito
penitenziario.
- Il Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed è approvato con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo
è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
- Nel Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle regioni,
volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati. Il Progetto
obiettivo indica, in particolare:
- gli indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale
verso il miglioramento continuo dell'assistenza negli istituti penitenziari;
- i modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo
dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto;
- le esigenze relative alla formazione specifica dell'assistenza sanitaria in ambito
penitenziario;
- le linee-guida finalizzate a favorire all'interno degli istituti penitenziari lo
sviluppo delle modalità sistematiche di revisione e valutazione dell'assistenza erogata
ad assicurare l'applicazione dei livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;
- gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell' ambito degli istituti
penitenziari.
- Nella determinazione dei criteri generali di valutazione dell'attività dei
direttori generali le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, con
riferimento alle risorse disponibili e alle caratteristiche degli istituti penitenziari
medesimi.
- Le regioni danno attuazione, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, agli
indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, anche prevedendo specifici, progetti di intervento in
materia di assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza
del Piano sanitario regionale comporta l'applicazione del Progetto obiettivo per la tutela
della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1.
- Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Progetto obiettivo di cui al
comma 1 senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal
comma 5, il Ministero delle sanità sentita la regione interessata, fissa un termine non
inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale termine il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al
Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche mediante la
nomina di commissari ad acta.
- La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro
della sanità, è integrata con un apposito capitolo sull'assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari, redatto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, nel quale
sono:
- illustrate le condizioni di salute della popolazione detenuta e internata;
- descritte le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario
nazionale negli istituti penitenziari;
- esposti i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario;
- illustrati i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all'attuazione di piani
sanitari regionali;
- fornite indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e per la
programmazione degli interventi in ambito penitenziario.
- Con uno o piu decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio
sanitario nazionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59.
- In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite
le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma
1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza.
- Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è disciplinato
nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali di
proprietà della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario
nazionale.
- Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo e dei
decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419,
si provvede mediante utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero di grazia e
giustizia e destinate alla sanità penitenziaria.
- Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative
alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, i
criteri e le modalità della loro gestione.
- Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a
carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attualmente
assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanità penitenziaria.
Art. 8 ( note
)
Trasferimemo delle funzioni e fase sperimentale
- A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le
funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli
settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati
tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature,
gli arredi e gli altri beni strumentali nonchè le risorse finanziarie, nel rispetto dei
principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali
avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni
sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale.
- Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al rapporto di lavoro del personale non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Tale personale è posto alle,
dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni strumentali restano nella
titolarità della amministrazione penitenziaria; la gestione degli stessi è affidata al
Servizio sanitario nazionale.
- Al termine della fase sperimentale, che si concluderà entro il 30 giugno 2002,
sulla base della sperimentazione svolta, si provvederà al riordino definitivo del settore
con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti
normativi ritenuti idonei e necessari.
Art. 9
Trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome
- Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si
provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è, stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo :
-
Il testo dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio
sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è il
seguente:
"Art. 5 (Riordino della medicina penitenziaria).
- Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina
penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
;
- prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone
detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune
sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione
alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario
nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
- assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate
all'amministrazione penitenziaria;
- prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello
di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o
internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
- prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle
persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie
locali;
- prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative
alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.
- Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta,
anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva
utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia
secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione è il seguente:"Art. 76. -
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:"Art.87. - Il
Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 14 della legge n.400/1998 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi).
- I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sul criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"Art.1. (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di
assistenza).
- Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali
di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonchè i livelli di assistenza da
assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi
finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario
nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e
di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità
del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale
è predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per
la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il
Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare.
Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione
dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato.
- Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, è adottato dal Governo entro
il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale può essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al
precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle
prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in
relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
- Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 è adottato entro il 31
luglio 1993.
- Il Piano sanitario nazionale indica:
- le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle
condizioni sanitarie della popolazione;
- i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati
epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i
cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
- i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa
dei servizi sanitari e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo restando
il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuazione
degli oneri relativi;
- le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria
applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed
alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
- gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
- le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente
assicurati in rapporto a quelli previsti;
- i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i
livelli uniformi di assistenza.
- Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano
sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalità previste dai rispettivi statuti,
i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale,
e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del
territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
- La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro
della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e
risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.
La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali.
- Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanità promuove forme
di collaborazione nonchè l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore,
salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per quest'
attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari
regionali".
- Il testo dell'art. 8 del, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate
dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
- La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito,
dal Ministro dell'interno".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"Art. 19.
- Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente
capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici
dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
- I provvedimenti di cui all'art. 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia
l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
- Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i
beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali,
osservano i seguenti criteri:
- la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente
all' effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e
strumentali, può essere graduata secondo data certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
- la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve
garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega
regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
- ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione
con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate
alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
- Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle
regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
- dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da
un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
- dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel
medesimo periodo di riferimento;
- dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle
Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli
esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
- Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonchè
dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo
può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
- Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul
salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni- autonomie locali.
- Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in
pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
- Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente
decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista
dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle
convenzioni stesse.
- Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata ÊConferenza
unificata¾, promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti
debbono contenere:
- l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre
l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla
ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
- la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del
personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del
personale da trasferire;
- la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta
ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di
effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del
presente articolo.
- In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede,
acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n.59.
- Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di
attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del
provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59. Si applica a tal fine la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
- Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n.59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad
acta".
Nota all'art. 7:
-
Per il testo dell'art.5, comma 2, della citata legge 30 novembre 1998, n.419, si veda
in nota al titolo.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art.7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, si veda
nelle note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n.419, si veda in
nota al titolo.
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 (in G.U. 31/1/2001, n. 25) ha
disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 8.
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