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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D. Lgs. n. 29/93:
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 -
Finalità ed ambito di applicazione (abrogato)
Art. 2 -
Fonti
Art. 3 -
Indirizzo politico - amministrativo funzioni e responsabilità
Art. 4 -
Potere di organizzazione
Art. 5 -
Criteri di organizzazione (abrogato)
Art. 6 -
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
Art. 7 -
Gestione delle risorse umane
Art. 8 -
Selezione del personale (abrogato)
Art. 9 -
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
Art. 10 -
Partecipazione sindacale
TITOLO II - Organizzazione
CAPO I - Relazioni con il pubblico
Art. 11 -
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Art. 12 -
Ufficio relazioni con il pubblico
Art. 12-bis
- Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
CAPO II - Dirigenza
SEZIONE I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13 -
Amministrazioni destinatarie
Art. 14 -
Indirizzo politico - amministrativo
Art. 15 -
Dirigenti
Art. 16 -
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
Art. 17 -
Funzioni dei dirigenti
Art. 18 -
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
Art. 19 -
Incarichi di funzioni dirigenziali
Art. 20 -
Verifica dei risultati - Responsabilità dirigenziali
Art. 21 -
Responsabilità dirigenziale
Art. 22 -
Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente
decreto (abrogato)
Art. 23 -
Ruolo unico dei dirigenti
Art. 24 -
Trattamento economico
Art. 25 -
Norma transitoria
Art. 25-bis
- Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Art. 25-ter
- Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in
servizio
Art. 26 -
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
Art. 27 -
Norma di richiamo
Art. 27-bis
- Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
SEZIONE II -Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
Art. 28 -
Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 28-bis
- Reclutamento dei dirigenti scolastici
Art. 29 -
Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione
CAPO III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30 -
Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane
(abrogato)
Art. 31
Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede
di prima applicazione del presente decreto
Art. 32 -
Ricognizione delle vacanze di organico (abrogato)
Art. 33 -
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
Art. 34 -
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
Art. 35 -
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
Art. 35-bis
- Gestione del personale in disponibilità
Art. 36 -
Reclutamento del personale
Art. 36-bis
- Norme sul reclutamento per gli enti locali
Art. 37 -
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
Art. 38 -
Concorsi unici (abrogato)
Art. 39 -
Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale (abrogato)
Art. 40 -
Concorsi circoscrizionali (abrogato)
Art. 41 -
Requisiti di accesso e modalità concorsuali (abrogato)
Art. 42 -
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di
handicap (abrogato)
Art. 43 -
Assunzione e sede di prima destinazione (abrogato)
Art. 44 -
Formazione e lavoro (abrogato)
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Art. 45 -
Contratti collettivi nazionali e integrativi
Art. 46 -
Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.
Art. 47 -
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 47-bis
- Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
Art. 48 -
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
Art. 49 -
Trattamento economico
Art. 50 -
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Art. 51 -
Procedimento di contrattazione collettiva
Art. 52 -
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica
Art. 53 -
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art. 54 -
Aspettative e permessi sindacali
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 55 -
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 56 -
Disciplina delle mansioni (abrogato)
Art. 57 -
Attribuzione temporanea di mansioni superiori (abrogato)
Art. 58 -
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Art. 58-bis
- Codice di comportamento
Art. 59 -
Sanzioni disciplinari e responsabilità
Art. 59-bis
- Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Art. 60 -
Orario di servizio e orario di lavoro (abrogato)
Art. 61 -
Pari opportunità
Art. 62 -
Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o società
private (abrogato)
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 63 -
Finalità
Art. 64 -
Rilevazione dei costi
Art. 65 -
Controllo del costo del lavoro
Art. 66 -
Interventi correttivi del costo del personale
Art. 67 -
Commissario del Governo
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 68 -
Controversie relative ai rapporti di lavoro
Art. 68-bis
- Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi
Art. 69 -
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
Art. 69-bis
- Collegio di conciliazione
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO I - Disposizioni diverse
Art. 70 -
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato
Art. 71 -
Aspettativa per mandato parlamentare
CAPO II - Norme transitorie e finali
Art. 72 -
Norma transitoria
Art. 73 -
Norma finale
Art. 74 -
Norme abrogate
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993 n. 29 ( indice )
Decreto abrogato dal D.lgs. 30
marzo 2001 n. 165, art. 72 lett. t)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993 n. 30
- S.O. n. 14
e
ripubblicato con testo aggiornato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1998 n. 98/L S.O.
)
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE
1992, N. 421.
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
- Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle Regioni e delle Province autonome, nel
rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione (a), al fine di:
- accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (b).
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
- Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione (c). Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi
desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (d) e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e) (f) ),
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
__________
(a) Si trascrive il testo dell'art. 97, primo comma, della Costituzione:
"Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
(b) Lettera sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo della lettera c) sostituita:
"c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato.".
(c) Si trascrive il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali; urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione".
(d) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale".
Si riporta il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Pubblico impiego).
- Il Governo della Repubblica é delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento,
alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al
miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a
tal fine é autorizzato a:
- prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile
e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore
nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove
forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
- prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della
contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un
apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto
collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia
trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al
Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non
superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione
governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi
entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
- prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici
dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri
da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le
disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla
emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito
positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con
legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
- le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di
procedure amministrative;
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni
complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed
altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera
a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
- mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto
attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato,
al personale militare e delle Forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
- prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i
distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di
accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello,
con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina
uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche
mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in
relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
- prevedere:
- la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione
amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli
obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di
direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie
attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e
rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;
- la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti
generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
- la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il
collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti
della gestione;
- i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e
degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e
della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale
individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti;
dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei
dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi
della presente norma;
- una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non
compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato
riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche
dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per
la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti
pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre
amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a
preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato
sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando
l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione
degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
- prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il
rapporto tra i diversi livelli sono definiti in coerenza con quelli del settore privato;
- definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi
stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali
entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli
accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia
temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni
sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica
e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali
obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato;
- prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità
globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che
il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive,
una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura
d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale;
- prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del
codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione
con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non
eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle
mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni
stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;
- procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che
influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono
trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi
contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività
individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto
partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere
introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di
attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità
personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il
principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria
dei trattamenti economici accessori;
- prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione
possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che
l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale
dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del
personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo
scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo
stesso art. 24;
- (abrogata);
- prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi
di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non
possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie
protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto
dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di
copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a
seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere
norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di
permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il
relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo
anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria,
compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale
eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso
di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed
aziende;
- prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle
procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle
graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la
possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei
concorsi;
- prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n.
482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
- al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle
amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni
relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
- prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio,
del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola
diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario é
consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta,
secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero
e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili
professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente
dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 1991, e successive modificazioni;
- prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione
professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga
sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore
mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di
diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei
programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali
l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella
territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla
mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per
le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in
ciascun anno scolastico;
- prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche
aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica
di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico
1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n.
270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che
autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni di verse da quelle di
istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le
forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche
attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità
strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali
previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una
utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;
- prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente
alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite
per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
- procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze
annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura
dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato
personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle
sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene
confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che
non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento
complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più
razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile
delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino
per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da
sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne
l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una
previa selezione per soli titoli;
- prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica
istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla
effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti
efficaci per il loro superamento;
- prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile
1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;
- prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di
garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Tale periodo é utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
- al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati,
procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari,
prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire
ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione
degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
- Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia
autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le
Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
- Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
(e) Parole inserite dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(f) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo del relativo art. 11, comma 4: "4. Anche al fine di
conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi
per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in
sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli
97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni,
nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro
privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di
un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui é conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere
di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
- prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
- garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire
un comitato di settore;
- prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di
tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere
che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale
la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
- devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure
organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
- prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
- prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle
singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole
amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica".
Art. 2.
Fonti
- Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
- ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea. (a)
- I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non
sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario. (a)
- I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi
ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano
di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. (a)
- In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica
di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono
la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (b), e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 (c), e 10 ottobre 1990, n. 287 (d) (e).
- Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia
universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione (f) ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 (g), tenuto conto dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (h).
________
(a) Commi sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dei commi 1, 2, 2-bis e 3, sostituiti:
- "Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di
regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
- I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal
presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate.
- bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 eventuali norme di legge, intervenute dopo
la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non
disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il
successivo contratto collettivo.
- I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi
ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.".
(b) Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, reca: "Istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio". Si riporta il testo del relativo art. 1:
"Art. 1.
- É istituito un ''Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmiò', al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in
materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il Comitato é composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i
lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il
commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato
interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".
(c) La legge 4 giugno 1985, n. 281, reca: "Disposizioni sull'ordinamento
della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle società con azioni quotate in borsa, delle società per azioni esercenti il
credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di
mercato dei valori immobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio".
(d) La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca: "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato".
(e) Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80. Si riporta il testo del comma 4 prima della modifica:
- "In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di
segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati
con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo
1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287.".
(f) Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne é l'insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
É prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
(g) La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica". Gli articoli 6 e
seguenti concernono l'autonomia delle università e degli enti di ricerca,
l'organizzazione del Ministero dell'università.
(h) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Per il testo del relativo art. 2,
comma 1, si veda la nota (d) all'art. 1.
Art. 3.
(a) Indirizzo politico-amministrativo Funzioni e responsabilità
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
- gli altri atti indicati dal presente decreto.
- Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (b).
- Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.
_______
(a) Articolo sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dell'art. 3 sostituito:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilità).
- Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
- Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro.
Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di
istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo é attribuito ai dirigenti
della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione
pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico é a tempo
determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le
modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da
attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi.".
(b) Si veda l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 4.
(a) Potere di organizzazione
- Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine
di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
- Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro.
- Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza
delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al
fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
_______
(a) Articolo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 4 sostituito:
"Art. 4. (Potere di organizzazione).
- Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità,
speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie
soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti
collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le
misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
- Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti
individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché gli atti
relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimità
della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno.
- Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti
normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione,
adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresì soggetti a controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il
conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente
del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo".
Art. 5.
(a) Criteri di organizzazione (abrogato).
________
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
trascrive il testo dell'art. 5 abrogato:
"Art. 5. (Criteri di organizzazione).
- Le amministrazioni pubbliche sono
ordinate secondo i seguenti criteri:
- articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e
funzioni strumentali o di supporto;
- collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna
ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei
limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
- trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della
responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività
lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane
anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale
all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti
diversi".
Art. 6.
(a) Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
- Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalità in dicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b).
La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione
organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi
la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c)
e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione
delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei ministri,
secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (d), relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 (d) dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante
organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.
Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad
eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
________
(a) Articolo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 6 sostituito:
"Art. 6. (Individuazione di uffici e piante organiche).
- Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
é disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad
altro livello dirigenziale e delle relative funzioni é disposta con regolamento adottato
dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
- Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 é
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il
regolamento può comunque essere adottato.
- Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche é
determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed é approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata
d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa
informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri
finanziari, si provvede con legge.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
- L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel
senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
- Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi
i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad
eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
- Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di
ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a
domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di
appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica".
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il
testo del relativo art. 17:
"Art. 17. (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
- (abrogata).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
(c) La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art. 39:
"Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
- Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo
quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei
dipendenti in servizio é valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e
parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per l'anno 1998, il predetto decreto é emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con
l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in
servizio al 31 dicembre 1997.
Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.
- Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera
trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2
sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia
e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e
ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del
presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42.
Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo
procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i
criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
- Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a
15.
- Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria
si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità
di personale.
- Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle
Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al
servizio ispettivo.
- Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in
ciascuna circoscrizione territoriale é determinato sulla base della somma delle effettive
vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la
disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
- i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
- la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle
circoscrizioni territoriali;
- ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
- Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi
settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso.
Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5,
nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro
esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
- Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto
nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
- Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é sostituito dal
seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il
personale del servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993,
possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
- Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
- Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e
ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, é autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le
dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale
mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad
acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la
partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti
di cui all'art.6 del decreto - legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
- Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione
dei carichi di lavoro prevista dall'art.3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
- Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di
idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal
1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
- Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n
30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, é ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
- Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve
avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni
non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro,
disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
- Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
- Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di
cui ai commi 2 e 3.
- Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unità.
- Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri é autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi,
per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di
comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é valutabile ai fini
della progressione della carriera e dei concorsi.
- All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6,
comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, é incrementato di
3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo
della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
- Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si
ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva
può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla
durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato.
I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in
concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
- Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
- Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
- Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
é opponibile il segreto d'ufficio".
(d) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, reca: "Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo dei relativi
articoli 5, comma 3, e 16:
- "Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il
pensionamento di cui al presente articolo".
"Art. 16. (Prosecuzione del rapporto di lavoro).
- É in facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in
servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
per essi previsti.".
Art. 7.
Gestione delle risorse umane
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266 (a).
- Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale,
ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
- Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che
non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
- Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
________
(a) La legge 11 agosto 1991, n. 266, é la: "Legge quadro sul
volontariato.".
Art. 8.
(a) Selezione del personale (abrogato).
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 8 abrogato:
"Art. 8 (Selezione del personale).
- I procedimenti di selezione per l'accesso
e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei
seguenti criteri fondamentali:
- concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;
- unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità, pur se di
amministrazioni ed enti diversi;
- decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
- adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la
discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di
preselezione.".
Art. 9.
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
- Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il
proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse
finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità
economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
- L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende
pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui
all'articolo 73, comma 5, é soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli
di finanza pubblica.
Art. 10.
(a) (b) Partecipazione sindacale
- I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80. Si riporta il testo dell'art. 10 sostituito:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale).
- Le amministrazioni pubbliche informano
le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro: su loro richiesta, nei casi previsti dal presente
decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
- L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di
quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie
autonome determinazioni.".
(b) Si veda l'art. 45, comma 10, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.
80.
TITOLO II
Organizzazione
CAPO I
Relazioni con il pubblico
Art. 11.
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
- L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (a), ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento,
definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e
sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche (b).
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i
comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (c),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando
il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d).
______
(a) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale.". Per il testo del relativo art. 2,
comma 1, si veda nota (d) all'art. 1.
(b) Comma così modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80. Si riporta il testo del comma 1 prima della modifica:
- "L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'art. 5, lettera b), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra
le amministrazioni pubbliche.".
(c) Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, reca: "Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego.". Si trascrive il testo del relativo art. 18:
"Art. 18.
- Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per
recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di
Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto
dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da
due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.
- In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito
della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
- individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione
amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle
strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;
- (abrogata);
- si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o
istituti privati particolarmente esperti nel settore.
- I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere
anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono
gli uffici periferici.
- Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di
ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a
tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei
fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il
disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
- Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato
metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.
- L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei
per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il
comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione
attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente
determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione é
effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico pratiche. É garantita in
ogni caso la pubblicità del reclutamento.
- Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di
incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo,
nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento
degli incentivi é incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed
aventi pari natura.
- Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici
statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli
enti pubblici nazionali o territoriali.
- Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti
possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio
indisponibile delle amministrazioni interessate.
- Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative
intraprese e sui risultati conseguiti.
- Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di
beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in
deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto,
previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato
interessati.
- Il controllo sui decreti adottati dal prefetto é esercitato dalla delegazione
regionale della Corte dei conti".
(d) La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.".Si riporta il testo del relativo
art. 26:
"Art. 26.
- Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al
miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi,
e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, é istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un
apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
2-8. (abrogati)".
Art. 12.
Ufficio relazioni con il pubblico
- Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241 (a), individuano, nell'ambito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni
con il pubblico.
- Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di
tecnologie informatiche:
- al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241;
- all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
- Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente
assicurato da apposita formazione.
- Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica
utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle
iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno
di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
- Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
- bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da
lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
- ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.
Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le
iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse.
Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
- quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997,
sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.
______
(a) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.". Il
capo III prevede: "Partecipazione al procedimento amministrativo.".
Art. 12-bis.
(a) Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
- Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in
modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.
_______
(a) Articolo introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
CAPO II
Dirigenza
SEZIONE I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13.
(a) Amministrazioni destinatarie
- Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 13 sostituito:
"Art. 13 (Amministrazione destinatarie).
- Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre
pubbliche amministrazioni - fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - previa
modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono entro due mesi, al
Dipartimento della funzione pubblica le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti
adottati in attuazione del comma 1. Il Dipartimento ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
- Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del
presente capo.".
Art. 14.
(a) Indirizzo politico-amministrativo
- Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo
16:
- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera
a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279 (b), ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici
di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c).
A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di
diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (d).
Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo
1997, n. 59 (e), senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte
delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari
disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, é sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100 (f),
e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato (g).
- Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento.
Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (h).
Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (i), e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (l).
Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimità.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 14 sostituito:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).
- Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti generali:
- definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del
bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai
procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri
per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
- In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di
amministrazione svolgono compiti consultivi.
- Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del
Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati
nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei
Ministri.".
(b) Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.". Si riporta
il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. (Gestione del bilancio).
- Contestualmente all'entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini
della gestione e della rendicontazione.
- I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari
dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli
obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione.
Il decreto di assegnazione delle risorse é comunicato alla competente ragioneria anche ai
fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
- Il titolare del centro di responsabilità amministrativa é il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate.
- Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse
assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i
dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale
responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unità previsionale di base.
I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti.".
(c) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del
relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.
(d) La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo.". Si trascrive il testo del relativo art. 17, comma 14:
- "Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
(e) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.". Si riporta il
testo del relativo art. 12, comma 1:
"Art. 12.
- Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni
e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche
in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
- trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente
riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
- garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
- trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento
alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi
ultimi direttamente dalla legge;
- garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
- procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri,
tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea,
dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche
con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
- eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con
eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici
esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di
dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
- riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con
quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica
dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
- procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività
decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al
controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente
dal punto di vista regionale.
Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano
l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
- riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna
provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo
funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini
effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a
favore o a carico dell'Erario dello Stato;
- istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato
ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed
azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di
imputazione delle responsabilità;
- rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e
disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
- diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi
uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in
funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti
ministeriali;
- garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della
frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi
collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei
componenti;
- istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che
dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla
istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo;
- organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo
svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e
missioni;
- realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad
accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1
della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11,
comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a
seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
- prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali".
(f) Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, reca: "Norme sulla
costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato.".
(g) Si veda l'art. 45, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(h) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Si riporta il
testo del relativo art. 2, comma 3:
- "Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
- le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle
questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
- i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al
Parlamento;
- i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica;
- gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti
regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la
regione Valle d'Aosta;
- le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
- le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti
in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli
organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino
adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi;
- le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti
degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
- le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti
dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o
militare;
- gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7
della Costituzione;
- gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
- i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere
del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
- la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
- le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di
Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle
province autonome, anche della Commssione parlamentare per le questioni regionali;
- gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare".
(i) Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.". Si trascrive il testo del relativo art. 6:
"Art. 6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza é ammesso il ricorso in via gerarchica
nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto
sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto é
definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal
Ministro per l'interno".
(l) Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza.". Si riporta il testo del relativo art. 10:
"Art. 10. Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia,
sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei
provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o
di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico
interesse".
Art. 15.
(a) (b) Dirigenti
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza é
articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, é fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6.
- Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione (c), le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
- In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello é sovraordinato al
dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
______
(a) La rubrica ed il comma 1 sono stati modificati dall'art. 10 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo della rubrica e del comma
modificati:
"Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale).
- Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle
qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di
dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti
disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, é fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6".
(b) Si veda l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda la nota (f) all'art.
2.
Art. 16.
(a) Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
- curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e
attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
- adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e
propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo
21;
- promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere;
- richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione
dei rapporti sindacali e di lavoro;
- decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi
non definitivi dei dirigenti;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito
ufficio o organo.
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
- L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
- Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice é preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione
di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dell'art. 16 sostituito:
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
- I dirigenti generali
nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
- formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di
direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
- curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano
progetti, la cui gestione é attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla
realizzazione di ciascun progetto;
- esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di
acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti
possono impegnare;
- determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di
cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di
servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono
preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma
8, secondo le modalità di cui all'art. 10;
- adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei
trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito
dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
- promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
- coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla
legge 7 agosto 1990, n. 241;
- verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia degli stessi;
- richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono
risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei
dirigenti".
Art. 17.
(a) Funzioni dei dirigenti
- I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 17 sostituto:
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente).
- Al dirigente competono
nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
- la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con
circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
- la direzione e il coordinamento dei sistemi informaticostatistici e del relativo
personale;
- l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di
gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
- la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le
modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo
dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso
di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il
trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel
rispetto dei contratti collettivi;
- l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei
procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi
interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e,
ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi
periferici dell'amministrazione;
- la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di
progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
- Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede
in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate a detti uffici ed é sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti
nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di
indirizzo, coordinamento e vigilanza.
Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo
conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma
8, secondo le modalità di cui all'art. 10".
Art. 18.
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
- Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 64 del presente decreto, i
dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative.
- Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di
statistica I.S.T.A.T., la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed
analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
"standards".
Art. 19.
(a) (b) Incarichi di funzioni dirigenziali
- Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e
delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità
professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103, primo comma, del codice civile (c) in relazione all'equivalenza di
mansioni.
- Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore
a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico é regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
- Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti,
con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
- Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto
a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato.
Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il
periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (d)
- Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti
sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della
gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del
contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
- Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
- Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 é data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti é demandata ai rispettivi ordinamenti.
- Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 19 sostituito:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare,
delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti
generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono
conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello
dirigenziale generale.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del
Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso
l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti é demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con
regolamento, ai sensi dell'art. 6.
- Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore".
(b) Si veda l'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) Si trascrive il testo dell'art. 2103 del codice civile:
"Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario
é nullo".
(d) Si veda l'art. 45, comma 21, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 20.
Verifica dei risultati - Responsabilità dirigenziali
- I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore
generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di
controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente,
anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
- Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi é attribuito, nell'ambito delle
dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato
anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni
pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione.
- I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da
esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il
Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
- I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere,
oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente
sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai
comitati di cui al comma 6.
- I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (a), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno
delle amministrazioni territoriali e periferiche.
- All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle
singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. É consentito avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le
operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio
dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (b).
Commi 9, 10 e 11 abrogati (c).
______
(a) Il decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, reca: "Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego.".
Per il testo del relativo art. 18, si veda la nota (c) all'art. 11.
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del
relativo art. 17 si veda la nota (b) all'art. 6.
(c) Commi abrogati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dei commi 9, 10 e 11 abrogati:
- "L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione
finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a
disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento
economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
provvedimento é adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei
Ministri ove si tratti di dirigenti generali.
Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto
del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche
dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti
dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il
collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza
disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le
disposizioni del codice civile.
- Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile
amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
- Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate".
Art. 21.
(a) Responsabilità dirigenziale
- I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i
decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b), comportano
per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10.
- Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente
o di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e
della gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso
dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi.
- I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un
comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il comitato é presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti;
di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo
23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e
un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non
é rinnovabile.
- In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (b), ai fini di cui al presente articolo la
valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
- Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 21 sostituito:
"Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali).
- Nei limiti delle disponibilità di
organico delle amministrazioni ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente
generale é disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati
di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei
ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in
favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza
universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
- Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a
persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente
generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata
dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità,
nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di
corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.
- Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 é data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli e alle esperienze professionali".
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.".Si trascrive il
testo del relativo art. 17:
"Art. 17.
- Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al
massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
- prevedere e istituire
sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di
carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri
strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in
forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
- prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente
alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla
valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
- collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati alla allocazione annuale delle risorse;
- costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati
sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o
ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono
all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza
da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al
Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1".
Art. 22.
(a) Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione
del presente decreto (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 22 abrogato:
"Art. 22 (Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione
del presente decreto).
- Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi
di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'art. 31 sono conferiti, con le pro
cedure di cui all'art. 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione
degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli
incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
- In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i
dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non
sia stata assegnata la direzione di una unità organizzativa ovvero non siano stati
conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati
in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità, che saranno disciplinati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 23, comma 2".
Art. 23.
(a) Ruolo unico dei dirigenti
- É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato
in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi
di dirigenza generale.
- Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione
del presente decreto i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un
tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i
dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
- Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), sono disciplinate le
modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla
dirigenza di cui all'articolo 28.
Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di
garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere
la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione
europea.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dell'art. 23 sostituito:
"Art. 23 (Albo dei dirigenti).
- É istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in
servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini
conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede a definire le modalità di costituzione e di tenuta
dell'albo di cui al comma 1".
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.
Art. 24.
(a) (b) Trattamento economico
- La retribuzione del personale con qualifica di dirigente é determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio é
definita, ai sensi dell' articolo 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale é stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
- Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente
decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
- Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4
dell'articolo 2, la retribuzione é determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216 (c).
- Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse
da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio
del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. (d)
- I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 (d) della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono
assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al
sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso
scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, é erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 24 sostituito:
"Art. 24 (Trattamento economico).
- La retribuzione del personale con qualifica
di dirigente é determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio é definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro.
- Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale
indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione é determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5
e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216".
(b) Si veda l'art. 45, comma 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per
la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici.".
Si riporta il testo del relativo art. 2, commi 5 e 7:
- "Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della
dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti
civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, é
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi
retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme
vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente".
- "Gli oneri finanziari recanti dall'applicazione delle procedure previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1 non possono super are gli appositi stanziamenti di
spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche
generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale".
(d) La legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: "Disposizioni transitorie in
materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché
in materia di erogazione dei buoni pasto.".
Si trascrive il testo dei relativi articoli 1, commi 1 e 2, e 2:
"Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico).
- In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei
dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita
per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti
generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente
articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni
1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed
accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede
contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni
dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi
per tredici mensilità:
- lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici
centrali e periferici di livello pari o superiore;
- lire 18 milioni per ogni altra funzione.
In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni,
ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera
a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro
del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1 gennaio 1996.
- L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta
al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente
generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e
gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione
dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico
per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio,
nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985,
n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di
appartenenza".
"Art. 2 (Trattamento economico del personale dirigente non contabilizzato).
- Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei
professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma
2".
Art. 25.
Norma transitoria
- Comma abrogato (a)
- Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali
per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i
relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai
competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche
disposizioni normative di carattere transitorio.
- Comma abrogato (a)
- Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (b), e successive
modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (c),
i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, conserva le qualifiche ad personam.
A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione
di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico é
definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45 (d).
______
(a) I commi 1 e 3 sono stati abrogati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo dei commi 1 e 3 abrogati:
- "Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad
personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente
prevista dall'art. 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente
superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di
iscrizione nei ruoli di provenienza".
- "Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione
del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al
personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il
trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente".
(b) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca:
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo".
Si riporta il testo dei relativi articoli 60 e 61:
"Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive). - I ruoli
organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto
stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di
stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono
conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
- la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento é stabilita
in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale,
o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la
qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli
impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei
posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di
primo dirigente;
- il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento é stabilito, rispettivamente,
in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi
della precedente lettera a);
- i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica
di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo
il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai
sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
- la dotazione organica complessiva é pari a quella prevista dalle vigenti
disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate
in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti
con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
- la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, é pari
ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la
dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate,
é pari ai restanti posti;
- in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le
qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono
accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato".
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento). - Gli impiegati
delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai
sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la
qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad
ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti
anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, o equiparate, é stabilito, con effetto dal 1 luglio 1972, in
misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed
al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i
compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in
conformità delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi é esteso agli
impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
______
(c) La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.". Si trascrive il
testo del relativo art. 15:
"Art. 15 (Funzionari direttivi).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate
ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli
inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, é esteso ad personam, e sulla base delle anzianità di
servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento
giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui
all'art. 61, decreto del Presidente della Repubbica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modifiche e integrazioni.
- In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di
particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e
nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle
funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste
dagli accordi di categoria.
Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla
scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di
responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture
organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata
specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare
complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono
della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma".
(d) Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
Art. 25-bis
(a) Dirigenti delle istituzioni scolastiche
- Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica é istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali é stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b). I dirigenti scolastici sono
inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20,
in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente
scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed é titolare delle relazioni sindacali.
- Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
- Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed é coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
- Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa,
organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.".
Si riporta il testo del relativo art. 21:
"Art. 21.
- L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi
si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli
istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per
tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
- Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento é acquisito, anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di
cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
- I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio é
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
- La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità
di iniziativa delle istituzioni stesse.
- La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso
di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 é costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
é attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore
per le successioni e le donazioni.
- Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia
ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia,
previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al
comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
- L'autonomia organizzativa é finalizzata alla realizzazione della flessibilità,
della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della
lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non
meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
- L'autonomia didattica é finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti.A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa
che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture
e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
- Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la
personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori
per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
- Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai
commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione é affidata ai regolamenti stessi. Il Governo é delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per
la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del
riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. É abrogato il comma 9 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo é
delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e
competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
- armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi
organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a
norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto
dall'art. 12, comma 1, lettera g);
- valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1,
lettera i);
- attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà
di insegnamento.
- Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicità della funzione, ai capi d'istituto é conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
- l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di
autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai
risultati;
- il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le
attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'art. 13, comma 1;
- la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata
anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino
un apposito corso di formazione.
- Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
- Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica istruzione é realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti
locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
- Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una
relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".
Art. 25-ter.
(a) Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei
capi d'istituto in servizio
- I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i
rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b),
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri
di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei
corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
- La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, é equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori
di ruolo.
- Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei
convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti
posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
- I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in
esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito
della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'articolo 28-bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla
prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.
(b) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.".
Per il testo del relativo art. 21, si veda nota (b) all'art. 25-bis.
Art. 26.
(a) Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
- Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del
Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al
quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione é altresì
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero
professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo (b).
- In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di
decimo e undicesimo livello é inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo
15 (c) del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo
contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46 (d), in due
fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente,
dei livelli decimo e undicesimo.
- bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, é altresì inquadrato nella
qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella
posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene
il trattamento economico in godimento.
- ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni
nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e), e successive
modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già
corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in
tale fascia.
- quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, (e) e successive modificazioni ed integrazioni, sono
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al
comma 2-ter.
- quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19 (f),
22 (g), 30 (h) e 31 del presente capo, determinati in relazione alla
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (e), si deve tenere conto della posizione
funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di
dirigente. É assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
- Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun
incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali
dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la
posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano
iniziate le prove di esame, sono revocati.
______
(a) I riferimenti agli articoli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
devono intendersi compiuti alle disposizioni del testo vigente prima dell'entrata in
vigore dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, recante: "Modificazioni al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di
rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi
4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e 31 marzo 1998, n. 80, come indicato nelle
rispettive note.
(b) Periodo aggiunto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) Si riporta il testo dell'art. 15, come vigente prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
"Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale).
- Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle
qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di
dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti
disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, é fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6.
- Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri
istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni
della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
- In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello é sovraordinato al
dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
(d) Si riporta il testo dell'art. 46, come vigente prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396:
"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale).
- Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, é prevista una autonoma separata
area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
- I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono
stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte
sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale
nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento
delle specifiche tipologie professionali.
- Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario
nazionale é definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative
partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
(e) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.". Si riportano i testi dei relativi artt.3 e 18, comma 1:
"Art. 3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.
- L'unità sanitaria locale é azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il
diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle
comunità locali.
- L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui
all'art. 1 nel proprio ambito territoriale.
- L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli
stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria lo cale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilità finanziarie.
- Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei
revisori. Il direttore generale é coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore
sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel
caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico
degli enti locali di cui allo stesso comma.
- Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria
competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali
prevedendo tra l'altro:
- la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della
provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree
montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti
territoriali di estensione diversa;
- l'articolazione delle unita sanitarie locali in distretti;
- i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle
preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;
- il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale
delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
- le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;
- il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4
di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
- l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle
partite di giro;
- la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non
superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per
capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti
previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
- i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per
l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale,
sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche
attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20,
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore
generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione
dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine,
qualora, la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale é
effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario é a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e, non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di
età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli
emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari
regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il direttore generale é tenuto a motivare i provvedimenti assunti in
difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di
impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza
di delega, dal direttore più anziano per età.
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la
decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte
delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede
in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità.
- Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con
provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la
disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di
nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il
direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati
decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario é un
medico ... che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto
per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materia di competenza.
Il direttore amministrativo é un laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in
analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del
sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.
- Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
aspettativa é utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente,
nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al
medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora
il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento
del posto.
- Il direttore generale non é eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
In ogni caso il direttore generale non é eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale é incompatibile con
quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono
attività concorrenziali con la stessa.
La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori
sanitari. La carica di direttore generale é altresì incompatibile con la sussistenza di
un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con
l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
- (abrogato).
- Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale é previsto
l'arresto obbligatorio, in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura
di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n 55;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a 1ibertà vigilata.
- Il consiglio dei sanitari é organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed é presieduto dal direttore sanitario. Fanno
parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con
presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale
é presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale
infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica é assicurata
la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio
al direttore generale per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si
esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
Tale parere é da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla
legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a
disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
- Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed é composto da tre membri,
di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla
conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto
collegio é integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno
designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di
spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della
rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore
generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto
della prima seduta.
Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o
più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà
procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a
costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal
Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti
del collegio dei revisori é fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del
direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta
della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può
chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I
revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di
ispezione e di controllo.
- Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del
comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,
provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale
di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il
territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza
con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale".
"Art. 18. Norme finali e transitorie.
- Il Governo, con atto regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
- i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
- i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
- le prove di esame;
- la composizione delle commissioni esaminatrici;
- le procedure concorsuali;
- le modalità di nomina dei vincitori;
- le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei".
(f) Per il testo dell'art. 19, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 19.
(g) Per il testo dell'art. 22, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 22.
(h) Per il testo dell'art. 30, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 30.
Art. 27.
Norma di richiamo
- Per le Regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento é
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
- Comma abrogato (a)
- Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte
dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello
Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
______
(a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo del comma 2 abrogato:
- "Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove é prevista la
figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme
le competenze attribuite a tali figure della legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2".
Art. 27-bis.
(a) Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali
- Le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
- Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
SEZIONE II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Art. 28.
Accesso alla qualifica di dirigente
- L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non
economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso concorso selettivo di formazione
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche
dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso
per esami indetto dalle singole amministrazioni.
- Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in
possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali
corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica. In ambedue i casi é necessario il possesso del diploma di laurea. Possono
essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
- Al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero
maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il
50 per cento, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a
trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età é
elevato a quarantacinque anni.
- Il corso ha la durata massima di due anni ed é seguito, previo superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche
o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione
sono ammessi i candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
- Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione é corrisposta una borsa di
studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le
borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle
amministrazioni non statali, sono da queste rimborsate alla Scuola superiore.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, per entrambe le
modalità di accesso:
- le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
- la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi per esame;
- i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- le modalità di svolgimento delle selezioni;
- il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le
relative modalità di rimborso di cui al comma 5.
- Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti
disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
- Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze
armate e dei Vigili del fuoco.
- Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente
conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 é attribuita attraverso
concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al
concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea,
provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero
assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato
un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il
decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei
titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a)
e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (b). Per lo stesso periodo, al personale del
Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2,
continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 858 (c),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
______
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca:
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo."
Per il testo dei relativi artt. 60 e 61, si veda la nota (b) all'art. 25.
(b) La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.". Per il testo del
relativo art. 15, si veda la nota (c) all'art. 25.
(c) Il decreto legge 19 dicembre 1984, n. 858, reca: "Norme per il
trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di
Stato.".
Si riporta il testo del relativo art. 1-bis:
"Art. 1-bis.
- L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e
relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della
durata di tre mesi con esame finale, al quale é ammesso il personale direttivo con
qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo
servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.
- L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.
- La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed é conferita secondo l'ordine di graduatoria
dell'esame finale del corso.
- Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
Art. 28-bis.
(a) Reclutamento dei dirigenti scolastici
- Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso
selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune
e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso é ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la
nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
- Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative é calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo
25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che
si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di
età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri
motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità.
- Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di
ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione
accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per
almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione
entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative, maggiorati del dieci per cento.
- Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto
di cui all'articolo 25-ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso
enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua
anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono
disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non
coerenti con la tipologia del servizio prestato.
- In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato,
in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.
Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso é riservato al personale
in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati
dalla graduatoria. L'assegnazione della sede é disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono
essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno
tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.
- Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del
contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda é
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti
i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.
Art. 29.
Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione
- La Scuola superiore della pubblica amministrazione é organo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle
attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo
svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi
predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli
enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche
funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il
Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche
amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
- La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in
posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata
professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed
altri enti di formazione e ricerca.
- Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede
l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale,
scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il
quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della
Scuola.
- La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione finanziaria é sottoposta a
controllo consuntivo della Corte dei conti.
- Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a):
- gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione
e competenze;
- la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;
- il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto
alla Corte dei conti;
- il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;
- il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla
realizzazione dei programmi;
- le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;
- la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche
di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.
- É abrogato l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 1992, n. 336 (b). Sono altresì abrogate le norme in contrasto
con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo
unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente
decreto.
- Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal
nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento.
Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del
presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.
______
(a) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art.6.
(b) Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, reca:
"Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in
attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.".
Si riporta il testo del relativo art. 2, comma 2, lettere a) e b):
- "La Scuola provvede, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari
e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare:
- le procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui agli articoli 1, primo comma,
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, per il
reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione finanziaria e per
i profili professionali non inferiori alla settima qualifica funzionale;
- i corsi di formazione dirigenziale per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, come indicati nel regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze".
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30.
(a) Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse
umane (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
trascrive il testo dell'art. 30 abrogato:
"Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse
umane).
- Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa
informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le
relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e
sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede
periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a
direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".
Art. 31.
(a) Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante
organiche in sede di prima applicazione del presente decreto
- In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche
procedono:
- alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per
sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando,
distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
- alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante
organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5 (b), ai carichi di lavoro,
nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali,
evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire
una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per
cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b) (c);
- alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420 (d), al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi
ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4
(e), 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza
numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.
- Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'articolo 45, comma
8 (f), e secondo le modalità di cui all'articolo 10 (g), le amministrazioni
pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e
di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di
esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in
rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui
all'articolo 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di
lavoro.
- Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti
previsti dall'articolo 6 (h), quanto alle amministrazioni statali, comprese le
aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei
termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
- In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida, assume
in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e
3.
- Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si
applica l'articolo 7, comma 8, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (i),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di
deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti
salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (l), e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (m).
- bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), é consentita
l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le
stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite
delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di
criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a norma dell'articolo 10 (g) e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa
richiesta.
______
(a) I riferimenti agli articoli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
devono intendersi compiuti alle disposizioni del testo del decreto come vigente prima
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di
contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico
impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e
31 marzo 1998, n. 80, come indicato nelle rispettive note.
(b) Per il testo dell'art. 5, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 5.
(c) Per il testo dell'art. 17, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 17.
(d) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, reca:
"Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche".
(e) Per il testo dell'art. 4, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda la nota (a) all'art. 4.
(f) L'art. 45, come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
4 novembre 1997, n. 396, é rubricato: "Contratti collettivi". Si riporta il
testo del relativo comma 8:
- "I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una
delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole
amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti degli uffici
interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità
definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma
di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430".
(g) Per il testo dell'art. 10, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a) all'art. 10.
(h) Per il testo dell'art. 6, come vigente prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nota (a) all'art. 6.
(i) Il decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, reca: "Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali.". Si trascrive il testo del relativo art. 7, comma 8:
- "Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle
piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche,
con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.Tale
disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1, della legge 29
dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'art. 5, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno".
(l) La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.". Si riporta
il testo del relativo art. 36:
"Art. 36 (Personale a contratto degli enti di ricerca). - Per particolari esigenze
della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale
per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica
nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza
straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma é
consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale
tecnico altamente specializzato. Il personale a contratto in servizio presso gli enti
predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, é inquadrato nei ruoli
organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e
requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del
personale. Il servizio precedente é valutato ai fini degli aumenti periodici di
stipendio.
Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per
mancanza di posti e trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento
previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente é valutato ai
fini degli aumenti periodici di stipendio. Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo
luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n.
1240".
(m) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, reca:
"Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168." Si trascrive il
testo del relativo art. 23:
"Art. 23 (Contratti a termine).
- Per lo svolgimento di programmi di ricerca e
per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui
all'art. 9 della legge n. 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a
termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale
tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.
- In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per
un periodo non superiore a cinque anni, é consentita altresì l'assunzione a contratto di
personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite
selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti
professionalità dell'ente o istituzione.
- La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il
compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di
lavoro; é abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi
sindacali.
- La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei
finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di
bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potrà superare il 50% dei
finanziamenti stessi.
- Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà
superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.
- Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello
già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a
carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa
prevista dal presente articolo".
Art. 32.
(a) Ricognizione delle vacanze di organico (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 32 abrogato:
"Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico).
- Le amministrazioni
pubbliche e gli enti di cui all'art. 1 e all'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre
1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché
le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco normativo di tutti i dipendenti
appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.
- I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero
sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la
mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui
al comma 1, comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una
professionalità che presenti esubero.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo
delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle
qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.
- Le amministrazioni pubbliche che non provvedano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2
e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
- La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici
non economici da esse dipendenti, é attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e secondo
la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei
rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello
nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al
comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione
alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali
degli enti interessati.
- Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto
della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti
delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
- Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e
tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al
personale delle istituzioni universitarie.
- Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68".
Art. 33.
(a) (b) Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse
- Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Il trasferimento é disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
- Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito
accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalità ed i
criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità,
tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
- I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 33 sostituito:
"Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani).
- I comitati provinciali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli
accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per
la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei
trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni
interessate.
- I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti
per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle
amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei
rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale,
trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
locale presso amministrazioni interessate.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i
provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.
- Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare
rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati".
(b) Si veda l'art. 45, comma 22, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 34.
(a) Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attività
- Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze
di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile (b) e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da
1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (c).
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 34 sostituito:
"Art. 34 (Mobilità di ufficio e messa in disponibilità).
- Il personale che
non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 32, comma 2, é
collocato in disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
(b) Si trascrive il testo dell'art. 2112 del codice civile:
"Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda,
il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro. L'acquirente é tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto
dell'azienda".
(c) La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca: "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee.". Si riporta il testo del relativo art. 47, commi da 1 a 4:
"Art. 47 (Trasferimenti di azienda).
- Quando si intenda effettuare, ai sensi
dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di
quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto,
almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a
norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive
interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite
dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare:
- i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
- Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal
ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali
richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente
o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
- I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
''In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed
il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono
obbligati, in solido, per tutti di crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente é tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data
del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente."
- Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per
sé motivo di licenziamento".
Art. 35.
(a) Eccedenze di personale e mobilità collettiva
- Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il
comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (b).
- Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci dipendenti.
- La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (b), viene fatta alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale
del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale
eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle
proposte medesime.
- Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità
di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame é diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o
in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
- La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale
nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le
organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'A.R.A.N., e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (c). La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1.
- I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito della Provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
- Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli
accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
- Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianità e il lavoratore ha
diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.
_____
(a) Articolo sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dell'art. 35 sostituito:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità).
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché, per
quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di pre ventive intese con le
amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati:
- i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e
d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per
la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti
dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi
quelli disciplinati dall'art. 33;
- i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;
- le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le
rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.
- In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:
- a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
- trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;
- trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
- assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al
presente comma.
- Nel regolamento di cui al comma 1, si tiene conto di particolari categorie di
personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui
all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche
disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i
criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio
sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità.
Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali, si terrà conto delle esigenze di
perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di
funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle
particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di
ricerca.
- Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i
trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione
dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di mobilità.
- I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti
locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del
personale assoggettato a mobilità é disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
- Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
- La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme
vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità
tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli
lavoratori interessati".
(b) La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa
integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro.".
Si riporta il testo dei relativi art. 4, commi 2 e 11, e art. 5, commi 1 e 2:
- "Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a
darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può
essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato".
- "Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente
articolo, che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice
civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
"Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese).
- L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
- Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa é tenuta
al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può
altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile occupata con
riguardo alle mansioni prese in considerazione".
(c) Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Si trascrive il testo dei relativi artt. 3 e 4:
"Art. 3 (Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali).
- Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi
alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
- In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di
armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali
delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni é svolto l'esame congiunto previsto nelle
procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni
promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di
solidarietà.
- Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere".
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).
- L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare
l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n.
59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai
fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
- costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa
di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e
alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia
di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità
delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli enti locali;
- affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con
autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a)
e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di
cui all'art. 11;
- gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate ''centri
per l'impiegò';
- distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali
con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio
geografiche;
- possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi,
anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla
regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
- possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed
attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche
prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati
che ne facciano richiesta.
- Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali,
prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2,
comma 1.
- I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31
dicembre 1998".
Art. 35-bis.
(a) Gestione del personale in disponibilità
- Il personale in disponibilità é iscritto in appositi elenchi.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti
pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (b), e realizzando opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
- Per le altre amministrazioni, l'elenco é tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono
affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
- Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La
spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
- I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o
collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
- Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c), le nuove assunzioni sono
subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco.
- Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per
effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e
possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo.
- Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77 (d), e successive modificazioni e integrazioni, relative al
collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
(c) La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica". Per il testo del relativo art. 39, si veda la nota (c)
all'art.6.
(d) Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali.".
Art. 36.
(a) (b) Reclutamento del personale
- L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
- tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali é richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalità.
- Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482
(c), come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (d),
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con
le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia
municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (e), tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
- Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove é
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- decentramento delle procedure di reclutamento;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
- Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate
da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (f).
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure é subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai
sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle
aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
- Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e
di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53 (g).
- Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento
del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230
(h), dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (i), dall'articolo
3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (l), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299 (m), convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 (n), nonché da
ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
- In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione
o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione
di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 36 sostituito:
"Art. 36 (Assunzioni).
- L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
- per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso
o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta;
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici
circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali é richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti
prescritti per specifiche professionalità;
- mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate
dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968,
n. 482.
- Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano
l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento,
ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali.
- Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il
personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.
- Salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, é fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a
tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola, delle istituzioni
universitarie e degli enti di ricerca e di sperimentazione, al personale militare e a
quello dell'amministrazione giudiziaria, delle Forze di polizia e delle agenzie per
l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché al personale
civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari
della leva e per le strutture sanitarie militari. Le assunzioni anche in forma di
contratti d'opera, effettuate in violazione del divieto, determinano responsabilità
personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di
pieno diritto".
(b) Si veda l'art. 45, commi 11 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80.
(c) La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: "Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.".
Si riporta il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. (Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria). La presente legge
disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli
enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi
di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro,
degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti
in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.
Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che
abbiano superato il 55 anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto
ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano
riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti".
(d) La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.". Si trascrive il
testo del relativo art. 19:
"Art. 19. (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio).
- In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minoranza psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai
fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto
della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica. La capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all'art.
4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche".
(e) La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: "Speciali elargizioni a favore
di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o azioni
terroristiche.".
(f) La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica.".
Per il testo del relativo art. 39, si veda la nota (c) all'art. 6.
(g) La legge 1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle norme sullo
stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato.".
Si trascrive il testo del relativo art. 26:
"Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle
altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, é
richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria".
(h) La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato.".
(i) La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro.".
Si trascrive il testo del relativo art. 23:
"Art. 23. (Disposizioni in materia di contratto a termine).
- L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
all'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, é consentita nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavorati impegnati a tempo
indeterminato.
- I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi é ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta
assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo
giorno non festivo successivo.
- I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non
superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria
nella lista di collocamento".
(l) Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, reca: "Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.".
Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3.
- I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono
essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con
contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile,
dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della
richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e
riduzioni di personale.
- bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per
il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate
del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti
di formazione e lavoro é ammessa sino all'età di 32 anni.
- Fra i lavori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per
cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei
requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di
collocamento si procede ai sensi del comma 1.
- I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono
stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed
approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della
commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla
loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive
generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed
occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai
criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi
devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero
dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti
interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti
all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e
lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per
l'impiego.
- I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle
regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono
essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni
ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma
dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno
precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati
di cui al comma 3 del presente articolo.
- Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che
disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente
decreto. Il periodo di formazione e lavoro é computato nell'anzianità di servizio in
caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di
formazione e lavoro.
- Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro é dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalità dei lavoratori.
- Al termine del rapporto il datore di lavoro é tenuto ad attestare l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
- La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite
dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro (Comma
dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza del 21 maggio 1987, n.
190, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano
accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori).
- In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto
di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla
data dell'instaurazione del relativo rapporto.
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
- Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere
convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del
lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso
continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
- I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi
dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o
da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i
limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di
formazione é computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per
l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un
massimo di trentasei mesi.
- Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare,
di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale
che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori
hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni
stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine
dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che
hanno svolto tale attività.
- Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con
il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali
quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i
commi 4 e 6.
- Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e
lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività
direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti
formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a
ventiquattro mesi.
- Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma
precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi
finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
- Nel caso i cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il
possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione
del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette
attività.
- I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle
percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".
(m) Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, reca: "Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali.".
Si riporta il testo del relativo art. 16:
"Art. 16. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
- Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e
trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni
professionali, socio culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca nonché
datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga
predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto
previsto al comma 7.
- Il contratto di formazione e lavoro é definito secondo le seguenti tipologie:
- contratto di formazione e lavoro mirato alla:
- acquisizione di professionalità intermedie;
- acquisizione di professionalità elevate;
- contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
- La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i
ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i
contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere
rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo
della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve
prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina
del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale
e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di
eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
- Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione
i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del
predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per
una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in
misura correlata al trattamento retribuito corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione,
allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare
applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e di quelle
di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i
suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro é
tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo.
- (abrogato).
- (omissis).
- Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il
datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale
per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello
di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un
attestato sull'esperienza svolta.
- Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti
possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una
pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto
resta ferma in capo alle singole imprese.
- La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, é
elevata al sessanta per cento.
- (abrogato).
- Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati
i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125.
- Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non
trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di
formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla
data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato
dall'art. 9, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n. 169. La disposizione delll'ultimo periodo dell'art. 3, comma 3,
del citato decreto-legge n. 726 del 1984, si applica fino all'emanazione dei decreti di
cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994.
- Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, é eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e
lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863".
(n) La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
Art. 36-bis.
(a) Norme sul reclutamento per gli enti locali
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
- Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si
applicano, in ogni caso le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 37.
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (a)
- I cittadini degli Stati membri della Unione europea (a) possono
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), sono individuati i posti e le funzioni per
i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i
requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
- Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con
eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
______
(a) Nella rubrica e nel comma 1 le parole "Comunità europea" e
"Comunità economica europea" sono state sostituite con "Unione
europea" per effetto dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del
relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.
Art. 38.
Concorsi unici (abrogato)
Art. 39.
Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale (abrogato)
Art. 40.
(a) Concorsi circoscrizionali (abrogato)
_____
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 40 abrogato:
"Art. 40 (Concorsi circoscrizionali).
- Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali,
secondo le modalità previste dall'art. 41, per l'accesso alle varie professionalità,
salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.
- Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame
possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici
interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali".
Art. 41.
(a) Requisiti di accesso e modalità concorsuali (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 41 abrogato:
"Art. 41. (Requisiti di accesso e modalità concorsuali).
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
- i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
- i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali,
anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
- le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione
all'impiego;
- le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche
previste da disposizioni di legge;
- la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
- Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si
applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a
compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
- bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti
di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2
dell'art. 36.
- ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I
rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
Art. 42.
(a) Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 42 abrogato:
"Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap).
- Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile
1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle
graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto
nell'espletamento del loro servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimenti della funzione pubblica e degli
affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi
degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per
portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico
presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'art.
17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Art. 43.
(a) Assunzione e sede di prima destinazione (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 43 abrogato: "Art. 43 (Assunzione e sede di prima
destinazione).
- Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
- Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il
personale di cui al comma 1 é tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di
comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta.
Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima
destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della
sede di appartenenza lo consenta espressamente".
Art. 44.
(a) Formazione e lavoro (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'art. 44 abrogato:
"Art. 44 (Formazione e lavoro).
- Con il regolamento governativo di cui
all'art. 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani
da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.
- Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni
pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di
aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione
iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi
nazionali".
TITOLO III
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Art. 45.
Contratti collettivi nazionali e integrativi.
- La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di
lavoro ed alle relazioni sindacali.
- (Comma abrogato) (a)
- Mediante appositi accordi tra l'A.R.A.N. e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono
un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (b), e successive modifiche. Agli
accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui
all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell' ambito dei
contratti collettivi di comparto (c).
- La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate (c).
- Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
______
(a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo del comma 2 abrogato:
- "I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica
amministrazione comprendenti settori omogenei o affini".
(b) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.". Si riporta il testo del relativo art. 15:
"Art. 15. (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario).
- La dirigenza del ruolo sanitario é articolata in due livelli.
- Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono
attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con
riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di
appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale
medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite
funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante
direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti
relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare,
al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di
necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi
preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni
sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti
interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.
Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli
47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti
ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su
proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'art. 19 del
medesimo decreto.
A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso
pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel
corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed
abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. L'attribuzione
dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita
commissione di esperti. La commissione é nominata dal direttore generale ed é composta
dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di
secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte
della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la
designazione é effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera.
La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del
curriculum professionale degli interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, dà
titolo a specifico trattamento economico ed é rinnovabile. Il rinnovo e il mancato
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica
dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse
attribuite. La verifica é effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e
composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello
dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari,
entrambi esterni all'unità sanitaria locale.
Il dirigente non confermato nell'incarico é destinato ad altra funzione con la perdita
del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un
posto di organico del primo livello dirigenziale.
- Il personale appartenente alle posizione funzionali apicali può optare in prima
applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma
precedente.
- Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente
decreto é soggetto alla verifica di cui al comma 3".
(c) Si veda l'art. 44, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 46
Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.
- Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti
dell'A.R.A.N. e le altre competenze relative alle pro cedure di contrattazione collettiva
nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a
tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le
proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'A.R.A.N. o di parere sull' ipotesi di accordo nell'
ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all' articolo 51, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
- Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di
settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.
- Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto
di contrattazione collettiva viene costituito:
- nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni
regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'A.N.C.I. e
dell' U.P.I. e dell'Unioncamere (a), per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
- nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
- nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo,
dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite
il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici
e per gli enti di ricerca.
- bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (b).
- L' A.R.A.N. regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi
protocolli.
- Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree
di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte
le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'A.R.A.N., al quale
partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
______
(a) Parole aggiunte dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) Comma aggiunto dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 47.
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
- Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate
nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (a), e
successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale
sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le
pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 1,
lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (b), osservano le disposizioni
seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e
dell'esercizio della contrattazione collettiva.
- In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20
maggio 1970, n. 300 (c). Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività,
le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n.
300 (c), e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 1994, n. 770 (d), e dai successivi accordi.
- In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad
iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene
altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di
rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali é garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
- Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'A.R.A.N. e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis,
sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le
specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti
collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al
3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
- I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di
cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di
cui al comma 8.
- I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300 (a), e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi
o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
- I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza
unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10
(e) e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio
della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia
integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
- Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche
del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi
precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel
caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate
livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c),
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative é
disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
- Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia
prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita
una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
- Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (f), e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430 (g).
______
(a) La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.".
(b) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale.". Per il testo del relativo art. 2,
comma 1, si veda nota (d) all'art. 1.
(c) Si riporta il testo degli articoli 19, 23, 24 e 30 della legge 20 maggio
1970, n. 300:
"Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). -
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori
in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) (abrogata); b) delle associazioni sindacali,
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento".
"Art. 23. (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
- un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa é organizzata;
- un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa é organizzata;
- un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui é
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili
nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per
ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 24. (Permessi non retribuiti). - I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). - I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno
diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".
(d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770, reca: "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470.".
(e) Il riferimento normativo va interpretato come compiuto al testo dell'art. 10
come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Per il testo dell'art. 10, si veda la nota (a) all'art. 10.
(f) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, reca:
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di previdenza ed assicurazioni sociali.".Si trascrive il testo del relativo
art. 9:
"Art. 9. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesche
e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei
lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali
aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese
quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alle
associazioni e alla confederazione di cui al primo comma é altresì esteso il diritto
alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti
costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza
regionale. La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma é
accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento é impugnabile dinanzi alla
sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale".
(g) Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, reca: "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed
assicurazioni sociali.".
Art. 47-bis.
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
- L'A.R.A.N. ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell' area una rappresentatività non inferiore al 5
per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
Il dato associativo é espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale é espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
- Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano
altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
- L'A.R.A.N. sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1,
che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel
loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale
nel comparto o nell' area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
- L'A.R.A.N. ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi
o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano
istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
- I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 47, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
- Agli effetti dell'accordo tra l'A.R.A.N. e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che
regolano la materia (a), le confederazioni e le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno
titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale
e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
- La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe é assicurata dall'A.R.A.N. I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono
rilevati e trasmessi all'A.R.A.N. non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle
pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e
per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'A.R.A.N. si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
- Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei
dati e per la risoluzione delle eventuali controversie é istituito presso l'A.R.A.N. un
comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
- Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può
deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori
un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell' area.
- Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da
un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione é adottata su
conforme parere del C.N.E.L., che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere é trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che
provvede a presentarla al C.N.E.L. entro cinque giorni dalla ricezione.
- Ai fini delle deliberazioni, l'A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali rappresentate
nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde é espresso dalla maggioranza
dei rappresentanti presenti.
- A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (b), e successive
disposizioni correttive ed integrative.
______
(a) Comma così modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80. Si trascrive il testo del comma 6 prima della modifica:
- "Agli effetti
dell'art. 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 700, e dei successivi accordi, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area".
(b) La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.".
Art. 48.
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
- In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (a), la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che
prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di
concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione,
comunque denominati.
______
(a) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale.".
Per il testo del relativo art. 2, comma 1, si veda nota (d) all'art. 1.
Art. 49.
Trattamento economico
- Il trattamento economico fondamentale ed accessorio é definito dai contratti
collettivi.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
- I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione,
trattamenti economici accessori collegati:
- alla produttività individuale;
- alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
- all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute.
Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,
nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
- I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
- Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (a),
e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
______
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca:
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.".
Art. 50.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - A.R.A.N., agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'A.R.A.N. esercita a livello nazionale, in base agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell' uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone
alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990,
n. 146 (a), gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
- Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'A.R.A.N. ai fini
della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere
assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle
specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere
costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'A.R.A.N. su base regionale o
pluriregionale.
- L'A.R.A.N. cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia
al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'A.R.A.N.
si avvale della collaborazione dell'I.S.T.A.T. per l'acquisizione di informazioni
statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
- Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla
contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'A.R.A.N., un apposito
osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'A.R.A.N.,
dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
- Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.R.A.N., entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
- Il comitato direttivo dell' A.R.A.N. é costituito da cinque componenti ed é
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei
componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato regioni e Stato-città, il
Presidente. Degli altri componenti, uno é designato dalla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e l'altro dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I.
- I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(b). Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni.
- Per la sua attività, l'A.R.A.N. si avvale:
- delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei
vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del
contributo individuale é concordata tra l'A.R.A.N. e l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 46 comma 5, ed é riferita a ciascun biennio contrattuale;
- di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni
eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
- La riscossione dei contributi di cui al comma 8 é effettuata:
- per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa
complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da
definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del
comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e
locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
- L'A.R.A.N. ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al
bilancio dell'A.R.A.N. i contributi di cui al comma 8. L' A.R.A.N. definisce con propri
regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione
pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria é soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
- Il ruolo del personale dipendente dell'A.R.A.N. é costituito da cinquanta unità
ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell' ambito
delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
- L'A.R.A.N. può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o
collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall' A.R.A.N., secondo le
disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo é
disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c). L'A.R.A.N. può utilizzare, sulla base di
apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'A.R.A.N.
può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con
i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
- In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio presso
l'A.R.A.N. da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può
presentare richiesta di trasferimento all'A.R.A.N. entro il termine da questa fissato, ai
sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'A.R.A.N. procede ad apposita
selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta
nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in
godimento.
- Sino all'applicazione del comma 12, l'A.R.A.N. utilizza personale in posizione di
comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144 (d), come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo
complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge
regionale o provinciale ovvero dell' assistenza dell'A.R.A.N. ai sensi del comma 2.
______
(a) La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge.".
Si riporta il testo del relativo art. 2:
"Art. 2.
- Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il
diritto di sciopero é esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1,
con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo
e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di
autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché
contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed
assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al
comma 2 dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.
- Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di
sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura
del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o
negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio,
da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli
organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite
le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad
assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di
erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie
di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per
l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione
periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute
a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i
relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
- I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali
di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
- La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate
ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di
servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
- Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di
predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento
di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore
a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25
della medesima legge possono essere determinati termini superiori.
- Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute
a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e
rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia
terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo é tenuto a dare tempestiva diffusione a
tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali
radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.
- Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori".
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si trascrive il testo del relativo art. 31:
"Art. 31. (Consiglieri ed esperti).
- Le funzioni di direzione, di collaborazione
e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri
secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non é compreso il
posto di capo ufficio stampa.
- I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori
ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il
normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
- L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono
disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai ministri senza portafoglio
nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica
stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di
fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
- Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri é effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le
amministrazioni dello Stato".
(c) La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
Per il testo del relativo art. 17, comma 14, si veda la nota (d) all'art. 14.
(d) Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, é il:
"Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni".
Art. 51.
Procedimento di contrattazione collettiva
- Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai
comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui é
richiesta una attività negoziale dell'A.R.A.N.. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci
giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
- L'A.R.A.N. informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
- Raggiunta l' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di
settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N.. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 46, comma 2, il parere é espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
- Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo
l'A.R.A.N. trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai
fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (a), e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e
può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle Regioni e degli enti
locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato
città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte
dei conti.
- La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte
all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione é positiva, il
Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
- Se la certificazione della Corte dei conti non é positiva, l'A.R.A.N., sentito il
comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
- In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni
dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di
sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria
la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
______
(a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
Si trascrive il testo del relativo art. 1-bis:
"Art. 1-bis. (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).
- La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato é ispirata
al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
- entro il 15 maggio il documento di programmazione economico finanziaria, che viene,
altresì, trasmesso alle regioni;
- entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del
bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresì, trasmesso alle regioni;
- entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio
pluriennale.
- La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il
31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma entro il 15 settembre, e lo
comunica al Governo ed al Parlamento".
Art. 52.
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa
intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato regioni e Stato-città per i contratti
collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma,
lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con
specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al
quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre
pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato é determinato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (a), e successive modificazioni ed integrazioni.
- I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione
degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di
validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale
in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
- La spesa posta a carico del bilancio dello Stato é iscritta in apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
- Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica
allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell' articolo 45, comma 4, é effettuato
dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai
nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.
______
(a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
Si trascrive il testo del relativo art. 11:
"Art. 11. (Legge finanziaria).
- Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
- La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari
agli obbiettivi.
- La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può
disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
contiene:
- le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1
gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;
- il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare
in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente
la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria;
- la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di
un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale;
- gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
- l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
- altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi
vigenti.
- La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per
ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura
di nuove o maggiori spese.
- In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria
può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori
spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori
entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
- In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o
maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale,
incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
Art. 53.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
- Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
- Comma abrogato. (a)
______
(a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo del comma 2 abrogato:
- "L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle
controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con
il consenso delle parti interessate".
Art. 54.
Aspettative e permessi sindacali
- Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'A.R.A.N. e le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis (a).
- La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e
distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, é demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso
l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (b), e successive modificazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (c).
- Comma abrogato.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi
dei beneficiari dei permessi sindacali.
- Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina
dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e
la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1 (d), restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che
ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma
2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti.
- Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in
allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16
della legge 29 marzo 1983, n. 93 (e).
______
(a) Comma così modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80.
Si riporta il testo del comma 1 prima della modifica:
- "Al fine del contenimento della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne
determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del
Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di
interesse regionale".
(b) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
(c) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, reca:
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di previdenza ed assicurazioni sociali".
Per il testo del relativo art. 9, si veda la nota (f) all'art. 47.
(d) Il riferimento deve intendersi compiuto al testo vigente prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(e) La legge 29 marzo 1983, n. 93, é la: "Legge quadro sul pubblico
impiego".
Si trascrive il testo del relativo art. 16:
"Art. 16. Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le
disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di
lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo
riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni
dalla formulazione.
La relazione é allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione
previsionale e programmatica di cui al comma precedente é accompagnata da una apposita
relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
TITOLO IV
Rapporto di lavoro
Art. 55.
Disciplina del rapporto di lavoro
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche é disciplinato
secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 (a), si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
______
(a) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Art. 56.
(a) Disciplina delle mansioni
- Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
- Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto
in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,
con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
- Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente é assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
- Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, é nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore é corrisposta
la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito
con dolo o colpa grave.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con
la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dell'art. 56 sostituito:
"Art. 56. (Mansioni).
- Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di
compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
- Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della
qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione,
compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unità
organizzativa cui é addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento
economico".
Art. 57.
(a) (b) Attribuzione temporanea di mansioni superiori (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 57 abrogato:
"Art. 57. (Attribuzione temporanea di mansioni superiori).
- Per obiettive
esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
immediatamente superiori:
- nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal
verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri
dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa;
- nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
- Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al
trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento
delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del
codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse.
- L'assegnazione alle mansioni superiori é disposta, con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il
dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con
provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del
dirigente stesso.
Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui
il dipendente é assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti.
- Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto
dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
- In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto
secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla
legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 3, terzo comma, del R.D.L. 2 dicembre 1935, n.
2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di
emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e
delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31
dicembre 1996.
- Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché l'art. 10,
comma 2, del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi
al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle
disposizioni stesse".
(b) Si veda l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 58.
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (a), nonché, per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 (b). Restano ferme altresì le disposizioni di cui
agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 (c), agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (d), e
successive modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498 (e), all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (f),
ed all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510 (g).
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (h), entro il termine
di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- Decorso il termine di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi é consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità,
tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse
del buon andamento della pubblica amministrazione.
- I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali é consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali é previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali é corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente é posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. (i)
- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli
atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti. (i)
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni,
il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il
relativo provvedimento é nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione
conferente, é trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti. (i)
- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (l),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 (m). Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze. (i)
- L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente
interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il
personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione é subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In
tal caso il termine per provvedere é per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e
si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche,
si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (i)
- Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano
compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare
comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi
erogati nell'anno precedente. (i)
- Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della
funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco é accompagnato da una relazione nella quale sono indicate
le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi. (i) (n)
- Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma
11. (i) (n)
- Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1,
commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (o), le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione
della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. (i)
- Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui
allo stesso comma 9. (i)
- Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi. (i)
______
(a) Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, é il:
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato. Statuto degli impiegati civili dello Stato". Gli artt. 60 e seguenti
dispongono circa le incompatibilità ed il cumulo di impieghi.
(b) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117,
reca: "Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale". Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 2:
- "Al personale interessato é consentito, previa motivata autorizzazione
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente".
(c) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, reca:
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". Si riporta il testo dei
relativi artt. 89-93:
"Art. 89. (Lezioni private). - Al personale docente non é consentito impartire
lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni
private, é tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve
altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di
funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il
consiglio di circolo o di istituto.
Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside é ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio
scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato da docente dal quale abbia ricevuto lezioni private;
sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale
divieto".
"Art. 90. (Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo). -
Al personale ispettivo e direttivo é fatto divieto di impartire lezioni private".
"Art. 91. (Divieto di cumulo di impieghi). - L'ufficio di docente, di direttore
didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale
prevista dal presente decreto non é commutabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico é tenuto a darne immediata
notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di
diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza
eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore".
"Art. 92. (Altre incompatibilità - Decadenza). - Il personale, di cui al presente
decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i
quali la nomina é riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro
per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal
Ministero per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene
disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente é consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del
preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento
di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione é ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva".
"Art. 93. (Norme di rinvio). - Per quanto non previsto dal presente decreto, in
materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo, ed
ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni".
(d) La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: "Nuovo assetto, retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Si trascrive il testo dei relativi artt. 68, 69 e 70:
"Art. 68. (Cumulo di impieghi). - Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 devono essere interpretati nel senso che il
divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di
musica, nei limiti di cui al successivo art. 69. L'esercizio contemporaneo
dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale é regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni
contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle
arti".
"Art. 69. (Contratti di collaborazione). - I conservatori di musica, per lo
svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il
personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo
di amministrazione del conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono
disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al
conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi
esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica
esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati
nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere
onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che
compete ad un docente di ruolo alla 1 classe di stipendio, con esclusione della 13
mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme
vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene
calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di
stipendio del personale di ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di
rispettiva competenza.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà
iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai
conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvederà ogni anno alla
ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze
accertate".
"Art. 70. (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio). - Il
personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre
all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione
musicale é tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra
attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un
termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzione
interessati.
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente
legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui
al precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di
titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della
stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano
all'atto dell'opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere rinnovato per
periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60 anno di età.
In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al
personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed é pari
all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69.
Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso é rivalutato secondo quanto
previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti
inferiore allo stipendio della seconda classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione
ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in
misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici".
(e) La legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca: "Interventi urgenti in materia
di finanza pubblica".
Si riporta il testo del relativo art .9, commi 1 e 2:
"Art. 9.
- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale
amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate é incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
- Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro
trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di
durata biennale".
(f) La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: "Disposizioni in materia di
finanza pubblica".
Si trascrive il testo del relativo art. 4, comma 7:
- "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di
lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é altresì
incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la
compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria
locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni
di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo
definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, é garantito il
passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche,
sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni
soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale é compatibile col rapporto unico d'impiego, purché
espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno
delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti.
Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48, legge 3
dicembre 1978, n. 833, é definito il campo di applicazione del principio di unicità del
rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".
(g) Il decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510, dispone: "Proroga dei
termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari
delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità
sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e
per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi".
Si riporta il testo del relativo art. 1, comma 9:
- "Il personale, dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il
31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio
stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la
posizione di impiego con il Servizio sanitatario nazionale fino al 31 dicembre 1993".
(h) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.
(i) Commi sostituiti dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si trascrive il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 sostituiti:
- "Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata
dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (i), i soggetti pubblici o
privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata
comunicazione alla amministrazione di appartenenza.
- Sono, altresi, comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione
d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti
inerenti l'espletamento dell'incarico.
- Ciascuna amministrazione é tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative
agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati
forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
- In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di
cui al comma 8 dovrà provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in
vigore".
(l) Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, contiene: "Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica".
Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 1:
"Art. 6. (Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro).
- Nei confronti
dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art.
58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o
che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai
dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una
sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a
dipendenti pubblici".
(m) La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema
penale".
(n) Si veda l'art. 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(o) La legge 23 dicembre 1996, n. 662, contiene: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo del relativo art. 1,
commi 123 e 127:
- "Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi
superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.
Il versamento é effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite
sopra indicato.".
- "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali é previsto un compenso pubblicano elenchi
nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare
erogato. Copia degli elenchi é trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 58-bis
(a) Codice di comportamento
- Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
- Il codice é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente
all'atto dell'assunzione.
- Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato,
e perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
- Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione
degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il
codice é adottato dall'organo di autogoverno.
- Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del
codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al
fine della pubblicazione e dell' adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.
- Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura.
- Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale
per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 59.
Sanzioni disciplinari e responsabilità
- Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (a)
- Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del
codice civile (b) e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300 (c).
- Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di
cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni é
definita dai contratti collettivi. (d)
- Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della
struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo,
istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da
applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente.
- Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi quindici giorni.
- Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in
tal caso non é più suscettibile di impugnazione.
- Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti
giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi
al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette
la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
- Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due
rappresentanti dei dipendenti ed é presieduto da un esterno all'amministrazione, di
provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la
periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di
accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione
dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono
l'imparzialità.
- Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale
mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel
rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
- Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV,
capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (e).
______
(a) L'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha soppresso le parole:
"fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma
10,".
(b) Si riporta il testo dell'art. 2106 del codice civile: "Art. 2106.
(Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli
precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative)".
(c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Si riporta il testo del relativo art. 7:
"Art. 7. (Sanzioni disciplinari). - Le norme disciplinari relative alle sanzioni,
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a
sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
un sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui
al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro applicazione".
(d) Comma così modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80.
Si riporta il testo del comma 3 prima della modifica:
- "Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e
l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti
collettivi.".
(e) Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, reca:
"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica".
Art. 59-bis
(a) (b) Impugnazione delle sanzioni disciplinari
- Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di
conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal
lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le
modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (c).
______
(a) Articolo aggiunto dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) Si veda l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento."
Per il testo del relativo art. 7, si veda la nota (c) all'art. 59.
Art. 60.
Orario di servizio e orario di lavoro (abrogato)
Art. 61.
Pari opportunità
- Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
- riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di
cui all'articolo 36, comma 3, lettera e) (a);
- adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne
sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle
amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
- Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo
10 (b), adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea
in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
______
(a) L'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ha sostituito le parole:
"di cui alla lettera d) dell'articolo 8" con le parole: "di cui
all'articolo 36, comma 3, lettera e)".
(b) Il riferimento normativo riguarda l'art. 10 come vigente prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Per il testo dell'art. 10, si veda la nota (a) all'art. 10.
Art. 62
(a) Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o
società private (abrogato)
______
(a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dell'articolo 62 abrogato:
"Art. 62. (Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o
società private).
- Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione,
che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed
aziende".
TITOLO V
Controllo della spesa
Art. 63.
Finalità
- Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo
del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
- Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano
strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (a), sulla base delle indicazioni definite dal
Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica.
- Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di
cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e
le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento
delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
______
(a) Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
Art. 64.
Rilevazione dei costi
- Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
- Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi
sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
- Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle
amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 65.
Controllo del costo del lavoro
- Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto
tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
- Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla
Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone
contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto é accompagnato da una relazione, con cui
le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi,
dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della
relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (a), e successive modificazioni ed integrazioni.
- Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità
nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle
procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
- La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse
finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e
delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni
in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
- Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni
pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (b),
che i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93
(c).
- Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro
personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità
dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla
verifica dei carichi di lavoro.
______
(a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.".
Si riporta il testo del relativo art. 30:
"Art. 30. (Conti di cassa).
- Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro
del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore
statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a
raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa
relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni
relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il
Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione
contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento
delle previsioni per l'esercizio in corso.
- Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al
Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio
statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno
in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
- Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al
Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di
cui all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa
per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi
aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi
finanziari e dell'espansione del credito interno.
- Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta
inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al
trimestre in corso.
- Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti
contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei
bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province
debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al
Ministero del tesoro.
- In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed
ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle
attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli
istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
- Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno
10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per
l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali,
unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
- Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro
comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico sulla consistenza dei
residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
- A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di
servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui a
la fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul
ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
- I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di
cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare
tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai
dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
- Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli
enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.".
(b) La legge 26 luglio 1939, n.1037, reca: "Ordinamento della Ragioneria
generale dello Stato.".
Si riporta il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. All'ispettorato generale di finanza é affidato il compito di verificare:
- che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e
norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;
- che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente
condotte;
- che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi
modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle
disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro per le finanze al ragioniere
generale dello Stato.
Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettorato
incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello
Stato, provvede inoltre:
- ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle
scritture contabili, nonché la puntuale resa dei conti;
- a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
- a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilità generale dello Stato;
- ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso
enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro per le finanze, e a
riassumerne e coordinarne i risultati. Il ragioniere generale dello Stato sottopone al
Ministro per le finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di
revisione predette".
(c) La legge 29 marzo 1983, n. 93, é la: "Legge quadro sul pubblico
impiego.".
Si trascrive il testo del relativo art. 27:
"Art. 27. (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione
pubblica).
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il
Dipartimento della funzione pubblica cui competono:
- la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani
operanti presso le organizzazioni internazionali;
- l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
- il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di
organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti
informatici;
- il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche
mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
- (abrogato);
- il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle
direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
- la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo
reclutamento.
- gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge
ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed
organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
- (abrogato);
- le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
- la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e
gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica
amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore
della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni
retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni
sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti Pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a
fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale
nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica é posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria
generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati
dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta
applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni,
hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale
della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione
amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso
saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per
le pubbliche amministrazioni.
Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale
dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche
tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato
anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà
essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei
commi precedenti".
Art. 66.
Interventi correttivi del costo del personale
- Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (a), e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai
commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa,
scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al
Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio
del bilancio. La relazione é trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro.
- Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del
tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro
presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire
con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
della spesa globale.
- I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvedono,
con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la
estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre
gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
______
(a) La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.".
Si trascrive il testo del relativo art. 11-ter, comma 7:
- "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto
alla previsione di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro
del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura é applicata in caso di sentenze definitive di
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".
Art. 67.
Commissario del Governo
- Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli é
responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici
operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo
alla Regione avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO VI
Giurisdizione
Art. 68.
(a) (b) Controversie relative ai rapporti di lavoro
- Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai
rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro e le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti
ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti
al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non é
causa di sospensione del processo.
- Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta che l'assunzione é avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
- Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c) e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'A.R.A.N. o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo
45 e seguenti del presente decreto.
- Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
- Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3
dell'articolo 68-bis, il ricorso per Cassazione può essere proposto anche per violazione
o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
45.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'articolo 68 sostituito:
"Art. 68 (Giurisdizione).
- Sono dovute al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. In ogni caso
sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie,
attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di:
- periodi di prova;
- diritti patrimoniali di natura retributiva;
- diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria;
- progressioni e avanzamenti e mutamenti di qualifica o di livello;
- applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli atti di
organizzazione dell'amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e
straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
- trasferimenti individuali e procedure di mobilità;
- sanzioni disciplinari;
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- previdenza ed assistenza, con esclusione della materia pensionistica riservata alla
Corte dei conti;
- diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero e violazione di
clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute nei contratti
collettivi;
- pari opportunità e discriminazione nei rapporti di lavoro.
- Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non prima della fase
transitoria di cui all'articolo 72. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del
giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresì per le controversie
pendenti dinanzi al giudice amministrativo al termine della predetta fase transitoria.
- Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al
Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando le esigenze di
riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura
organizzativa eventualmente necessaria.".
(b) Si veda l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento."
Si riporta il testo del relativo art. 28:
"Art. 28. (Repressioni della condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro
ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove é posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso é ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di guidice del lavoro
che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione é punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma é posto in essere da una amministrazione
statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione é proposta con ricorso
davanti al pretore competente, per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettivi inerenti
al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano
ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono
il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che
provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che
decide sul ricorso é ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente
esecutiva".
Art. 68-bis
(a) Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
- Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo
68, é necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la
validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - A.R.A.N. - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, sospende il
giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e
della memoria difensiva all'A.R.A.N.
- Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'A.R.A.N. convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica
della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo é
trasmesso, a cura dell'A.R.A.N., alla cancelleria del giudice procedente, la quale
provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si
intende conclusa.
- Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al
comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza é impugnabile soltanto con ricorso immediato per
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della motivazione della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice
davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per Cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
- La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del
codice di procedura civile (b), rinvia la causa allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna
delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della
sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
- L'A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile
(c) e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche
se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per Cassazione.
Della presentazione di memorie é dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
- In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione
sulla quale la Corte é chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di
cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
- Quando per la definizione di altri processi é necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale é già intervenuta una pronuncia della Corte di
cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica
il disposto del comma 3.
- La Corte di cassazione, nelle controversie di cui é investita ai sensi del
comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di
procedura civile (d), anche in assenza di istanza di parte.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) Si riporta il testo dell'art.383 del codice di procedura civile:
"Art. 383. (Cassazione con rinvio). - La corte, quanto accoglie il ricorso per
motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro
giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto
nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra
una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto
rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo".
(c) Si riporta il testo dell'art. 419 del codice di procedura civile:
"Art. 419. (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per l'integrazione
necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può
aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità
previste dagli articoli 414, 416 in quanto applicabili".
(d) Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di procedura civile:
"Art. 96. (Responsabilità aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che altre spese, al risarcimento dei danni, che
liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto
per cui é stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o
iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza
della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore
precedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni é fatta a
norma del comma procedente".
Art. 69
(a) Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali
- Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile
(b) si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti
al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate
dal presente decreto.
- La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
- Il giudice che rileva l'improcedibilità della domanda sospende il giudizio e
fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di
procedura civile (c).
Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il
processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni. La parte contro la
quale é stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura
civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e
proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.
______
(a) Articolo sostituito dall'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo dell'art. 69 sostituito:
"Art. 69. (Tentativo di conciliazione delle controversie individuali).
- La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1
dell'articolo 68 é subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su
richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non
prevedano procedure di conciliazione, le parti promuovono il tentativo di conciliazione
dinanzi a una commissione di conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo
33 del presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione e presta
servizio il dipendente. La commissione é composta dal presidente del comitato, o da un
suo delegato, che la presiede, da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti
delle amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con criteri di
rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei dipendenti,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale. Al
procedimento di conciliazione si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile.
- Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la
conciliazione riesce, il verbale é dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi
dell'articolo 411 del codice di procedura civile.
- Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'imprecedibilità della
domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio
di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione".
(b) Si riporta il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
"Art. 410. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore é addetto o
era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento
della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione é istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la
medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione
a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista
dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunine é necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno
dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione".
(c) Si riporta il testo dell'art. 412-bis del codice di procedura civile:
"Art. 412-bis. (Procedibilità della domanda). - L'espletamento del tentativo di
conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui
all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui
all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa
alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del
tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere
riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I
del libro IV".
Art. 69-bis
(a) Collegio di conciliazione
- Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore é addetto, ovvero era addetto al
momento della cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione é composto dal
direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
- La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, é
consegnata all'Ufficio presso il quale é istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
- La richiesta deve precisare:
- l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore é addetto;
- il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso
l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno
al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio
di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo,
secondo e terzo del codice civile (b).
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non
é accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto
dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1,
ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del
codice di procedura civile (c), non può dar luogo a responsabilità
amministrativa.
______
(a) Articolo introdotto dall'art. 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(b) Si riporta il testo dell'art. 2113 del codice civile:
"Art. 2113. (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni, che hanno
per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409
del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
(c) Si trascrive il testo dell'art. 420 del codice di procedura civile:
"Art. 420. (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la
discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere
di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni,
dei fatti della causa da parte del procuratore é valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se
sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali
la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e
pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le
parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con
ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima,
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a
cinque giorni prima della udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note
difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la
controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata
a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al
terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del
convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il
termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata,
depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate".
TITOLO VII
Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO I
Disposizioni diverse
Art. 70.
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato
- Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e
3, ed agli articoli 63, 64 e 65 é realizzato attraverso l'integrazione funzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite
conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato.
- L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, é oggetto di verifica del Ministero del
tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento
della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti
ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
- Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti
alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni
pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia
sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (a).
______
(a) La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
Si trascrive il testo del relativo art. 14:
"Art. 14.
- Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
- La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
- bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui é possibile pervenire ad una decisione. In
caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando
l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche di verse. In questo caso, la conferenza é
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che
essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
- bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso l'amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione é data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa
delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione é
esecutiva.
- Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati. In tal caso, la conferenza é indetta dalla amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
Art. 71.
Aspettativa per mandato parlamentare
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo
dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
- Il periodo di aspettativa é utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
- Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti;
di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di
appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
- In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma
1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.
- Le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
CAPO II
Norme transitorie e finali
Art. 72.
Norma transitoria
- Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (a), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente
della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (b), e le norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'articolo 2, comma 2.
Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli
stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
- Comma abrogato. (c)
- Comma abrogato. (c)
- In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per
i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di
trattamento di fine rapporto.
- Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171 (d), fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo
previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.
______
(a) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale.".
Per il testo del relativo art. 2, comma 1, si veda nota (d) all'art. 1.
(b) La legge 29 marzo 1983, n. 93, é la: "Legge quadro sul pubblico
impiego.".
(c) Commi abrogati dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si
riporta il testo dei commi abrogati:
- "Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto
previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non
espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei
capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, nonché le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche
in cui tale decreto non si applica".
- Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai
sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che
influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti
economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti
collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in
godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità
per ciascuna amministrazione o ente".
(d) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, reca:
"Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168."
Art. 73.
Norma finale
- Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia
autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
- In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che
disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle
professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi
professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (a), può iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.
- Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142 (b), riguardanti i Segretari comunali e provinciali, e alla legge 7
marzo 1986, n. 65 (c) esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia
municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché
per i Segretari comunali e provinciali il trattamento economico é definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto.
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali é disciplinato dai contratti
collettivi previsti dal presente decreto.
- Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 (d), e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312 (e), 30 maggio
1988, n.186 (f), 11 luglio 1988, n. 266 (g), 31 gennaio 1992, n. 138 (h),
legge 30 dicembre 1986, n. 936 (i), provvederanno ad adeguare i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65,
comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall' A.R.A.N. ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti
predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione
dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell' articolo 51.
- Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (l), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta
nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (m), relative
all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato. 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (n), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si
riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n.
331 (o).
______
(a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
Si riporta il testo del relativo art. 6, comma 5:
- "Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato
medico ed odontoiatria di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali.
In tal senso é modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e
del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed in odontoiatria. É fatto divieto alle università di assumere nei profili
indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
(b) La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie
locali.".
Si trascrive il testo dell'art. 52, comma 2:
- "La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la
iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità, di accesso
e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato,
presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto
alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione
dei segretari comunali e provinciali".
(c) La legge 7 marzo 1986, n. 65, é la: "Legge quadro sull'ordinamento
della polizia municipale.".
(d) La legge 26 dicembre 1936, n. 2174, reca: "Esposizione universale ed
internazionale indetta in Roma per l'anno 1941.".
(e) La legge 13 luglio 1984, n. 312, reca: "Interventi straordinari
integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate.".
(f) La legge 30 maggio 1988, n. 186, reca: "Istituzione dell'agenzia
spaziale italiana.".
(g) La legge 11 luglio 1988, n. 266, reca: "Disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, del comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) dell'azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e del registro aeronautico italiano
(RAI).".
(h) La legge 31 gennaio 1992, n. 138, reca: "Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità del comitato olimpico nazionale (CONI).".
(i) Comma modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
che ha introdotto le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,", recante:
"Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.".
(l) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6.
(m) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale.".
Per il testo del relativo art. 2, si veda nota (d) all'art. 1.
(n) Il decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, reca: "Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità, e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali."
Si trascrive il testo del relativo art. 7:
"Art. 7. (Misure in materia di pubblico impiego).
- Resta ferma sino al 31
dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi
accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei
predetti accordi é corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici
mensilità. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre
1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti
pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici
di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma,
fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
- Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale
dirigente dello Stato e personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui
l'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.
- Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi
retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di
trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di
funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
- Per l'anno 1993 le somme relative al fondi di incentivazione ed al fondi per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli
accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi
stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
- Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere,
comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per
disposizione contrattuale, di una quota indennità integrativa speciale di cui alla L. 27
maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista
per il settore; privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
- Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive
dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire
variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore.
- L'art. 2, comma 4, del D.L 11 luglio 1992. n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 agosto 1992. n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto legge non possono essere più adottati provvedimenti di
allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
- Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante
organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 28 della L. 23 luglio 1991. n. 223. In ogni caso per l'anno
1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche. con
esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre 1991, n .412. Tale
disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1. della L. 29 dicembre
1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
- Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di
direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa
dalla responsabilità della divisione o servizio di cui é titolare per l'intero periodo
di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul
possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori
igienico-sanitari".
(o) Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, reca:
"Costituzione dell'Ufficio italiano cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni
dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".
Art. 74.
Norme abrogate
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in
particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26,
comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n.
93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla
qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina
dello stato giuridico e delle assunzioni del personale" e articolo 51, comma 8, della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla
disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio
1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i
concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2,
comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359 (a).
- Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (b) e successive modificazioni ed
integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 (c), il decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 (d), nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto. (e)
- A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51,
commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti disposizioni in
materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le
disposizioni del presente decreto (f).
______
(a) Si riporta di seguito il testo delle disposizioni abrogate: Legge 29 marzo
1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego):
"Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato
e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo
l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del
rapporto di pubblico impiego;
- i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
in ciascuna di esse compresi;
- i criteri per la forrmazione professionale e l'addestramento;
- i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti
fondamentali;
- la responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro
diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica
amministrazione".
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui
all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono
disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni
caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
- il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per
servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
- i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi
dell'art. 2, n. 1;
- l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed
alle mansioni;
- i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare
l'efficienza degli uffici;
- l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
- il lavoro straordinario;
- i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e
l'addestramento;
- le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
- i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle
inamovibilità previste dalla legge".
"Art. 4 (Principi di omogenizzazione). - Gli atti previsti dai due precedenti
articoli devono ispirarsi ai principi della omogenizzazione delle posizioni giuridiche,
della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza
amministrativa".
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato
di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli
articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto
dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono
effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del
Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa
comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni del numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il
medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i
dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenici o affini".
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione é composta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione é integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni
comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare
sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale é composta, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei
precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi
dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa
riferisce al Consiglio dei Ministri:
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non
partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e
ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione
dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal
successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne
autorizza la sottoscrizione, in caso di determinazione negativa le parti devono formulare
entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera
nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed
emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
"Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). -
Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a
tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art.
6, la delegazione della pubblica amministrazione é composta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri
rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai
rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15".
"Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni,
delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni). - Per gli accordi
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, dei comuni, delle province, delle
comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di
cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e composta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal
Ministro del biIancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPl) e da due
rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM).
Al Consiglio del Ministro spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.
Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti
amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della
Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma".
"Art. 9 (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). -
Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle unità sanitarie locali
(USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. É abrogata ogni
contraria disposizione".
"Art. 10 (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici
non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle
regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti,
fermo il procedimento di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo comma, la
delegazione della pubblica amministrazione é composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione
designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri, spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente art. 6, in relazione al successivo art. 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta
nell'accordo é approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli
ordinamenti".
"Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego). - Gli
accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinari tutti gli assegni fissi ed
ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in
relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso
l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli
accordi di cui al successivo art. 14.
É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si
riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque
competenti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica
amministrazione, i seguenti elementi:
- la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
- i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
- la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli articoli di cui all'art. 3, norme
diritte a disciplinare le procedure per la prevenzione e componimento dei conflitti di
lavoro.
Il Governo é tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui
agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art.
6 ed ai successivi artt. 12 e 13 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
- l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni;
- modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli
artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Ferme restando quanto
disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni
giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate mediante
accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti,
particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli in malattia e
maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali
o assimilati, i criteri per i trasferimenti e mobilità, i trattamenti di missione e di
trasferimenti nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti
economici integrati rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle
prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo
intercompartimentale é composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da
cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque
rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto
dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali é composta da tre rappresentanti per ogni
confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6, e di cui all'ultimo
comma dei precedenti artt. 8 e 10".
"Art 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi
degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino
all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla
data di scadenza dei precedenti accordi".
"Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente
per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la
disciplina dei carichi di lavoro la formulazione di proposte per l'attuazione degli
istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre
misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati
per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree
territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare
oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente
art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione
composta del Ministro competente o da uno delegato, che la presiede, nonché da una
rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una
delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente
rappresentative su base nazionale.
Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella
medesima regione, la delegazione é presieduta dal commissario del Governo o dal
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, per la Sicilia, dal prefetto di
Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territorialmente minori e gli altri enti
pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione é composta dal titolare del
potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza
dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro
competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante
atto previsto dai relativi ordinamenti".
"Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli
andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli
impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla
contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli
anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di
spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa
espressa autorizzazione del Parlamento che, con la legge, modifica la disposizione della
legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura
finanziaria determinata dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti personale statale si
provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro é
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla
ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni
nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge".
"Art. 17 (Qualifiche funzionali). - Il personale dell'impiego pubblico é
classificato per qualifiche funzionali.
Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti
essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti
richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le
valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza
professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle
derivanti responsabilità burocratiche.
Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo
delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.
Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve
esser articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve
ispirarsi al criterio della onnicomprensività".
"Art. 18 (Profili professionali). - I profili professionali, amministrativi e
tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei
titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio
delle professioni".
"Art. 19 (Mobilità). - Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica
funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione
o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda
intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo
definiscono".
"Art. 20 (Procedure di reclutamento). - Il reclutamento dei pubblici dipendenti
avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutaizone obiettiva del merito dei
candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di
corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti
all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inserisce
l'assunzione.
Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività,
l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di
sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali o uniche
per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.
Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti
a categorie protette.
I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.
L'assunzione definitiva del dipendente é subordinata al superamento di un congruo periodo
di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione
di appartenenza".
"Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante
adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 alle esigenze di efficienza ed
economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle
amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività
didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i
comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio
superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione".
"Art. 23 (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300). - Ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le
disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15 e 16, primo
comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della
normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art.
10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della
presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i
principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
"Art. 26 (Disposizioni speciali), quarto comma. - Sino all'entrata in vigore della
legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei
dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione
pubblica), primo comma, n. 5. - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri é
istituito il Dipartimento della funzione pubblica cui competono:
1. - 4. (omissis);
- le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni
sindacali, la stipulazione degli accordi per vari comparti del pubblico impiego ed il
controllo sulla loro attuazione".
"Art. 28 (Tutela giurisdizionale). - In sede di revisione dell'ordinamento della
giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per
la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20
maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.
Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione
amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza
del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle
quali il ricorso é proposto".
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili
dell'amministrazione dello Stato), terzo comma. - In attesa dell'attuazione della
disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere
articolato, anche con criteri di flessibilità, turnazioni e recuperi, sulla base delle
esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di
lavoro é disposta sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici,
con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base nazionale. I provvedimenti dei
capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro
competente".
Legge 10 luglio 1984, n. 301, recante: "Norme di accesso alla dirigenza
statale" fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo
dirigente del Corpo forestale dello Stato.
Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
- (Omissis):
a) - d) (omissis);
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi sindacali".
Legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 9.
- Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del
personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al comma
2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di
parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in dicate nel citato art. 7 e reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
- Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali
con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo
personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali
aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta
competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli
superiori si attueranno procedure concorsuali, o comunque, criteri generali
sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità
generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
- É abrogata ogni contraria disposizione".
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento dalle autonomie locali), art. 32, comma 2,
lettera c), limitatamente all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e
delle assunzioni del personale". L'art. 32 disciplina le competenze del consiglio
relative ad alcuni atti fondamentali.
"Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale), comma 8. Lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali é disciplinato con
accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente
della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93. In ogni caso rimane riservata alla elgge la disciplina dell'accesso al rapporto di
pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in
ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi
ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli
uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici
complessivi".
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):
"Art. 4 (Assistenza sanitaria), comma 9. - La delegazione di parte pubblica per il
rinnovo degli accordi riguanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
ed il personale sanitario a rapporto convenzionale é costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al
rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi
Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con
apposito ufficio al quale é preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a
tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12
giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo
entro quindici giorni dalla stipula".
"Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego.
- (Omissis).
- Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando
l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione
di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed
provvede altresì al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione
degli accordi nell'arco temporale di validità degli stessi e dei provvedimenti
legislativi di cui al presente comma".
Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato):
"Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio
dal 1 gennaio 1993), commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. - Il personale
che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui é stato
inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere
sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una
prova selettiva intesa da accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.
Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di
partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di
tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio
superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente
art. 3.
Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se
in sedi diverse.
Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella
nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica
stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli
idonei".
D.L. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile
dei Ministeri e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione
di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione):
"Art. 2. - Il personale (si riferisce al personale dei Ministeri, n.d.r.)
appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla
qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle
categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di
riqualificazione, con esame finale, per profili professionale di qualifica immediatamente
superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti. Sono
esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto
dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica
funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi
della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore
attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la
composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno
stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo
l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in
soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e
per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n.
312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della
richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei, saranno inquadrati con precedenza
rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle
soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad
esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34
della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.
Fino a quando permarranno le disposizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in
profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per
l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.
Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato
oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe
dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai
soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale
previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta
anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore alla legge
medesima".
D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai
Ministeri), come integrato con l'aggiunta degli articoli sotto riportati dall'art. 10 del
d.P.R. 17 settembre 1987, n. 484:
"Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio).
- Alla copertura
dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed
in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede
mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità
di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno
stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della
legge 11 luglio 1980, n. 312".
"Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI).
- La disposizione transitoria di
cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, é prorogata per il periodo di vigenza
dell'accordo recepito con il presente decreto".
Legge 8 luglio 1988, n. 254 (Norme in materia di inquadramento nella nona qualifica
funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle
aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per
l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale):
"Art. 4 (Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del
personale dei Ministeri), comma 3 e 4.
- L'esclusione della partecipazione ai corsi di
riqualificazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei
confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4
della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di
qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive
di cui al decimo comma del predetto art. 4.
- La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di
partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'art. 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312, é abrogata".
"Art. 5 (Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale
assunto dopo la durata di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312).
- Ai corsi di riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, é ammesso anche il
personale assunto in servizio successivamente alla data del 31 luglio 1980 e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo
professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica
funzionale o livello corrispodente alla qualifica di assunzione in servizio.
- Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge
6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432,
le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello
superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio
con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con
effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di
assunzione in servizio di ruolo".
D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini):
"Art. 10.
- Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti entro due
anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la mobilità del
personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari
centrali e regionali nonché per la perequazione del trattamento economico con riguardo
alle funzioni esercitate.
- Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanità, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del
Ministero della sanità delle stesse indennità di cui fruisce il personale del Servizio
sanitario nazionale con funzioni equivalenti".
D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva n. 91 629 CEE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli):
"Art. 10.
- Ai fini degli indilazionabili adempimenti degli obblighi comunitari,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i posti delle qualifiche di primo dirigente
non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
decorrenze annuali di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono coperti con
le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, i posti delle
qualifiche di dirigente superiore non conferiti alla data di entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti metà secondo il turno
di anzianità e metà con le modalità di cui all'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n.
583".
Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato):
"Art. 6 (Conferimenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della
pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al
primo comma al precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma
dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili
professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle
varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle
organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non prevenuti entro trenta giorni
dalla loro richiesta".
D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio
assistenziale):
"Art. 6-bis (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per
prestazioni professionali).
- I divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, non trovano applicazione per la province, i comuni, le comunità montane e
i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non
commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
- Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attività socio assistenziali e le istituzioni sanitarie operanti nel
Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per
prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non
ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
- Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche
ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge".
D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità
e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), limitatamente ai riferimenti
alla legge 4 giugno 1985, n. 281, contenuti nell'"Art. 7 (Misure in materia di
pubblico impiego), comma 1.:
- Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio
1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi é corrisposta una
somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato
dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30
maggio 1988, n. 186, (4 giugno 1985, n. 281), 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990,
n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a
quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità,
si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza
del periodo contrattuale".
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), limitatamente ai riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, contenute
nell'"Art. 2, comma 8.:
- La disposizione di cui al comma 6 é estesa nei confronti
del personale disciplinato dalle legge 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11
luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186 (4 giugno 1985, n. 281), nonché del personale
comunque dipendente da enti pubblici non economici".
(b) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca:
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo". Il relativo capo I del titolo I si intitola: "Funzioni,
attribuzioni, responsabilità e reclutamento dei dirigenti".
(c) La legge 8 marzo 1985, n. 72, dispone: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio
del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato".
Si riporta il testo del relativo art. 2:
"Art. 2. A partire dal 1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello
Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina
del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei
livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'art.
18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni
caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.
A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare
riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20 e 25 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla
qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme
volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti
alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo
scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 10 luglio
1984, n. 301.
Con forma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il
Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri
intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli
enti utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero
di posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla
data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti
enti".
(d) Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, reca:
"Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti
delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo
1985, n. 72".
(e) Comma sostituito dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Si riporta il testo del comma 2 sostituito:
- "Nei confronti del personale con qualifica dirigenziali non trovano
applicazione le disposioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto".
(f) Si riporta di seguito il testo delle disposizioni disapplicate ed abrogate:
Articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato).
"Art. 100 (Censura). - La censura é inflitta dal capo dell'ufficio che secondo
l'ordinamento dell'amministrazione ventrale o delle circoscrizioni periferiche é preposto
ad un ramo dell'amministrazione. Salvo quanto é previsto dall'art. 123 per i direttori
generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico
che dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione é inflitta dal
Ministro".
"Art. 101 (Procedimento per l'irrogazione della censura). - Il superiore
competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per
iscritto, nella forma stabilita dall'art. 104 assegnando all'impiegato un termine non
maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto le proprie giustificazioni. La
sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto. Copia della
comunicazione é immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni
e le giustificazioni".
"Art. 102 (Ricorso gerarchico). - Contro il provvedimento con cui viene inflitta
la censura é ammesso ricorso gerarchico al Ministro che provvede con decreto
motivato".
"Art. 103 (Accertamenti). - Il capo dell'ufficio che a norma dell'art.100 é
competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga
che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio
del personale.
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa
da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto
sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio;
negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le
giustificazioni".
"Art. 104 (Formalità per la contestazione). - La comunicazione delle
contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio
contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale
rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del
capo dell'ufficio incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni
viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle
forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo
dell'ufficio cui l'impiegato appartiene".
"Art. 105 (Giustificazioni dell'impiegato). - Le giustificazioni debbono essere
possedute, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del
personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che si
appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del
personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le
giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi
motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
É in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente
per iscritto".
"Art. 106 (Archiviazione degli atti). - Il capo del personale, quando in base alle
indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a
procedere discplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione
all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo
del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della
punizione".
"Art. 107 (Procedimento). - Il capo del personale, quando attraverso le indagini
preliminari e le giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione
più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti
alla Commissione di disciplina, agli effetti degli articoli 80 e seguenti, entro il
quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportuno ulteriori indagini, nomina, entro il termine indicato nel
comma precedenti, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati aventi
qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della
carriera di cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di carriera
diversa, il capo del personale può designare un funzionario della stessa carriera
dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianità superiore
perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini con
il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non può essere affidata agli addetti
ai gabinetti ed alle segreterie particolari".
"Art. 108 (Funzionario istruttore e consulente tecnico). - Le nomine del
funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate all'impiegato
entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa l'astensione e la
ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina.
L'istanza di ricusazione é proposta per iscritto al capo del personale che decide in via
definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di rinnovare gli atti
istruttori già compiuti.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto
insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far prevalere, in
tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del funzionario
istruttore o del consulente".
"Art. 109 (Facoltà del funzionario istruttore e del consulente). - Il funzionario
istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti,
compresi quelli indicati dall'impiegato e può avvalersi all'uopo della cooperazione di
altri uffici della stessa o di altre amministrazioni.
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha
facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario
istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti".
"Art. 110 (Termini per l'espletamento dell'inchiesta). L'inchiesta disciplinare
deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore. Per
gravi motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, può
chiedere al capo del personale la proroga del termine per non oltre trenta giorni.
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano collocati a
riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione, con
il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o
di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento
di tali funzioni.
Il provvedimento di sostituzione del funzinario istruttore o del consulente può essere
impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la
punizione".
"Art. 111 (Atti preliminari al giudizio disciplinare). - Terminate le indagini e
comunque entro il termine originario o prorogato di cui all'articolo precedente, il
funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in
ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo
di un indice da lui sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla
data dell'ultimo atto compiuto al capo del personale che lo trasmette, con le sue
eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di disciplina.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della
commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104 che nei venti
giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento
e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della
trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina fra i
membri della commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal
segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, all'impiegato
almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per
svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno venti
giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive".
"Art. 112 (Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della
Commissione di disciplina). - Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore
riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento
da adottare.
L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il
presidente o, previa autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli
domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e
chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta può intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato.
Dalla trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato
dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritirarsi il capo del personale, l'impiegato ed il
segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di
voti, con le modalità seguenti:
- il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle
incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti
le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni.
Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna
questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
- il presidente raccoglie i voti cominciando da componente di qualifica meno elevata od a
parità di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
- se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica
meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullità,
salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli
prende il posto del componente di qualifica meno elevata o del meno anziano fra coloro che
avrebbero dovuto votare;
- qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la
commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno
votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la
maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi é parità di voti, prevale
l'opinione più favorevole all'impiegato.
La deliberazione é sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle
modalità precedenti come causa di nullità o d'imputazione, salvo quanto é stabilito sub
c).
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della commissione
che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o
che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all'inchiesta".
"Art. 113 (Supplemento di istruttoria). - Se il procedimento é stato rimesso ai
sensi del primo comma dell'art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie
ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all'ufficio del personale perché
provveda ai sensi del secondo comma dell'articolo 107.
Se il procedimento é stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla
commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli
atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire
e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente previsto
dal terzo comma dell'art. 107. La commissione assegna il termine entro il quale il
funzionario istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla
commissione, agli effetti dell'art. 111. Il termine può essere prorogato, per gravi
motivi, dal presidente della commissione.
La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso
stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al
quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che può avvalersi e svolgere le proprie
deduzioni".
"Art. 114 (Deliberazione della commissione di disciplina). - La commissione, se
ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da
applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed
é firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della
trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, all'ufficio
del personale.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni
addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della commissione,
salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data, nel
modo previsto dall'art. 104".
"Art. 115 (Rinvio della decisione). - Quando la trattazione orale non possa essere
esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale
o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla
commissione quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista
dall'art. 112.
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma
dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini é
rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla
commissione quale é costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di
ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluni di costoro,
per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve
esser rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112".
"Art. 116 (Rimborso spese all'impiegato prosciolto). L'impiegato prosciolto ha
diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla
commissione ed alle relative indennità di missione.
Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del
procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno é dovuto nella
misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla
comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito: su di essa
provvede il capo del personale.
"Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio
finale). - Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale
il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e,
se già iniziato, deve essere sospeso".
"Art. 118 (Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di
impiego). - Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi
anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento
stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza".
"Art. 119 (Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo). -
Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per
l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la
facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo
procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta
giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione
giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n.
642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il
ricorso straordinario o entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato
al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione
del decreto cha accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato".
"Art. 120 (Estinzione del procedimento). - Il procedimento disciplinare si
estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore
atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione
dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97.
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento
disciplinare estinto".
"Art. 121 (Riapertura del procedimento). - Il procedimento disciplinare può
essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli
minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali
da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il
proscioglimento dall'addebito.
La riapertura del procedimento é disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del
personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e
seguenti.
Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con
decreto motivato sentito il consiglio di amministrazione".
"Art. 122 (Effetti della riapertura del procedimento). - Nel caso previsto dal
primo comma dell'art. 121 la riapertura del procedimento sospende gli effetti della
sanzione già inflitta.
All'impiegato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del
procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già
applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono
essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le
indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del
procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni".
"Art. 123 (Esonero del direttore generale). - Nel procedimento disciplinare a
carico di un impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione
degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le
giustificazioni dell'impiegato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei Ministri
il quale delibera sulla incompatibilità dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e
sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato riconosciuto incompatibile é dispensato dal servizio con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente".
Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego):
"Art. 22 (Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari).
- Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio é soggetto alle sanzioni
disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.
Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono
perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile
per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere
di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale
addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti
connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza,
eventualmente, di un'associazione sindacale.
Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo constituito in modo da
assicurarne l'imparzialità".
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale). - 1-8 (Omissis).
- La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la
destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme
previste per gli impiegati civili dello Stato. 10. É istituita in ogni ente una
commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato,
che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni
anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Avvertenza
Il testo aggiornato qui pubblicato é stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreto
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove
disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Nel decreto legislativo, il cui ultimo testo aggiornato é stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 45 del 24 febbraio
1994, sono state inserite le modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale
dell'8 aprile 1998 (decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, legge 23 dicembre 1994, n. 724, decreto-legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 316, decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio
1996, n. 365, legge 15 marzo 1997, n. 59, legge 15 maggio 1997, n. 127, decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sono state evidenziate in corsivo le modifiche
apportate dai decreti legislativi 6 marzo 1998, n. 59, e 31 marzo 1998, n. 80 (pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 marzo 1998, n. 71, e
nel supplemento ordinario n. 65/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80, dell'8
aprile 1998).
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