Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare l'art. 7, comma 1;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,
recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 agosto 1999, concernente identificazione delle attivita' relative alla concessione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata in data
22 aprile 1999, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, cosi' come modificato dalla stessa Conferenza unificata in data 4 novembre 1999 ed
integrato in data 20 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il
coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui
all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
- Art. 1.
- O g g e t t o
-
1. Il presente decreto individua i beni, le risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di incentivi alle imprese, prima esercitate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio con
l'estero, e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, conferiti ai sensi degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Art. 2.
- Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1o luglio 2000, delle funzioni e
compiti amministrativi conferiti di cui all'art. 1, le risorse del bilancio dello Stato da
trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono quantificate
per l'anno 2000 nell'importo di lire 1.004 miliardi, decurtate delle somme impegnate dalle
amministrazioni centrali o dagli enti gestori alla data del 30 giugno 2000, per l'anno
2001 nell'importo di lire 1.337 miliardi e per gli anni 2002 e successivi nell'importo di
lire 1.471 miliardi annui.
2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al
comma 3, sono altresi' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 0,6
miliardi.
3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e
2 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del
trasferimento dello stesso alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi dell'art. 4.
4. A decorrere dal 1o luglio 2000 sono trasferiti i fondi
giacenti al 30 giugno 2000 sui conti correnti numero 1421, 1721, 1729, 1776, 22002, 22009,
22010, 22013, 22020, 22024, 22027, 22041, 23503, 23506, 23635, accesi presso la tesoreria
centrale dello Stato, e i fondi rotativi di cui alla legge 1o febbraio 1965, n. 60,
giacenti presso l'ISVEIMER S.p.a., l'IRFIS S.p.a. e C.I.S. S.p.a., non impegnati dagli
enti gestori alla medesima data e depurati delle quote relative agli interventi che
restano di competenza statale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.
4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei
finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita'
delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a
vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario
avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il
credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16
febbraio 1995, n. 35, nel limite delle residue disponibilita'.
6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente comma 5,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
Stato-regioni, sono stabilite le quote da mettere a disposizione delle singole regioni
interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.
7. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo
sono stabilite dalle singole regioni con propri atti normativi. In caso di mancata
emanazione di tali atti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in data 24 aprile
1998.
8. Le relative risorse finanziarie continuano ad essere
versate dallo Stato sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati agli enti
gestori, nei limiti delle risorse residue disponibili di cui al comma 5, iscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, unita' previsionale di base 3.2.1.46, capitolo 7658, e 3.2.1.26,
capitolo 7401.
- Art. 3.
- Decorrenza del trasferimento
1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto
ordinario delle funzioni e dei compiti conferiti di cui all'art. 1, le risorse individuate
dall'art. 2, comma 1, per spese di intervento vengono trasferite con decorrenza 1o luglio
2000.
2. Per l'anno 2000, le risorse di cui all'art. 2, comma 1,
sono trasferite alle regioni, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, come integrato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per la
parte non impegnata dalle amministrazioni centrali o dagli enti gestori, la cui attivita'
di impegno non puo' comunque eccedere i sei/dodicesimi delle risorse previste per l'anno
2000.
3. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui
all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto vengono trasferite contestualmente
al conferimento delle funzioni stesse nei limiti e con le modalita' previste dai
rispettivi statuti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La relativa quota, gia' inclusa negli importi di cui all'art. 2, e' determinata sulla base
delle percentuali di cui all'art. 6.
4. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le
regioni a statuto speciale e le province autonome sino all'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 3.
- Art. 4.
- Personale
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, il
personale da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e' cosi'
determinato:
Ministero per il commercio con l'estero: quattro unita';
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ventidue unita'.
2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al
comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole
posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri
riflessi. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico
accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di
risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti
voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione e di
trasferimento del contingente di personale di cui al comma 1, nonche' quelle di
trasferimento delle relative risorse finanziarie.
- Art. 5.
- Risorse strumentali
1. Sono trasferite alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, con le modalita' previste dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, le risorse
strumentali e organizzative utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'esercizio delle funzioni trasferite, di cui alla tabella allegata.
- Art. 6.
- Riparto delle risorse finanziarie
-
1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse
finanziarie di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, sono iscritte in apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tali risorse, unitamente alle giacenze finanziarie di cui
all'art. 2, comma 4, sono assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e
Bolzano dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla
base delle percentuali fissate per ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e
Bolzano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta della Conferenza
Stato-regioni.
2. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
ridotti, per ciascun anno, in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 2,
commi 1, 2 e 3.
3. Gli stanziamenti di competenza degli stati di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del
commercio con l'estero sono ridotti per le spese di funzionamento e di personale di cui
all'art. 2, commi 2 e 3, dopo la definizione delle procedure di cui all'art. 4.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al
riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1 fino
all'applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Roma, 26 maggio 2000
p. Il Presidente: Bassanini
- ALLEGATI
pag.8 -
pag.9 -
pag.10 - pag.11 -
pag.12 -
pag.13 -
pag.14 -
pag.15 -
pag.16
- pag.17 -
pag.18
- pag.19 -
pag.20
(N.B.) i files sono in formato PDF (Acrobat), pertanto è necessario
utilizzare il programma Acroread (acquisibile gratuitamente) al seguente indirizzo http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html