D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1972, n. 94.

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:

a) alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni;

c) all'assicurazione per la maternità delle lavoratrici disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici madri;

d) all'assicurazione contro le malattie di cui la legge 11 gennaio 1943, n. 138 , nelle forme nei limiti indicati nei successivi articoli 2 e 3;

e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del citato testo unico.

Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico.

L'esistenza di vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, svolgono le seguenti mansioni:

1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;

2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;

3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;

sacerdoti secolari di culto cattolico;

5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1003 (2).

Art. 2

Ai lavoratori indicati all'art. 1 sono dovute le seguenti prestazioni dell'assicurazione contro le malattie:

1) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali;

2) specialistiche ambulatoriali;

3) farmaceutiche;

4) ospedaliere;

5) ostetriche;

6) pediatriche;

7) integrative.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti, secondo le norme e con le modalità stabilite per i lavoratori del settore commercio.

Al lavoratore avente diritto alle prestazioni di malattia viene rilasciato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un documento assicurativo personale, da convalidarsi trimestrale in base al quale vengono corrisposte le prestazioni previste dal presente decreto.

Art. 3

Le prestazioni della assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico dei lavoratori di cui all'art. 1.

Per la determinazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie contenuta nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

L'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'art. 15 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri è corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo i criteri stabiliti per le lavoratrici del settore commercio, a condizione che nei confronti della lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico; 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa.

Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in corrispondenza di attività svolta in qualità di lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui all'art. 10 del presente decreto.

La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Art. 5

Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti:

contributo base: 0,1375 per cento;

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:

10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;

assicurazione contro la tubercolosi:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 2 per cento;

assicurazione contro la disoccupazione involontaria:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 2,30 per cento;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

contributo base: 0,0125 per cento;

contributo integrativo: 0,15 per cento;

assegni familiari: 5 per cento;

assicurazione contro le malattie:

assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore;

assistenza pensionati: 3,80 per cento;

tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5 per cento.

Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi sono pari a:

lire quattrocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire settecento;

lire settecento, per retribuzioni effettive superiori a lire settecento e fino a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura.

Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono la quota della tredicesima mensilità e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in natura. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari nonché le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale, possono essere stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione salariale della categoria medesima.

[Indipendentemente dalle variazioni di cui al precedente comma e salvo quanto disposto dall'art. 6, il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è variato con la stessa decorrenza e misura percentuale, con le quali varierà ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , la misura della retribuzione media giornaliera disciplinata dal medesimo articolo; la misura del contributo relativo a detta assicurazione sarà, in tal caso, arrotondata a lire intere per eccesso] (3).

Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 31, quinto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , nel testo sostituito dalla legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma pari, complessivamente, al venti per cento del gettito dei contributi attribuiti alla predetta Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 6

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro le aliquote contributive di cui al precedente art. 5 potranno essere modificate in relazione alle variazioni della disciplina contributiva concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale ivi indicate nonché in relazione alle modifiche degli importi delle retribuzioni convenzionali orarie.

Art. 7

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il periodo di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari alla media delle retribuzioni convenzionali delle ultime quattro settimane di lavoro antecedenti, l'inizio del periodo suddetto.

Art. 8

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 sono determinati per tutte le norme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto, in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in ciascuna settimana e sono versati, a scadenze trimestrali solari, dal datore di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'INPS o mediante altro idoneo sistema di versamento che sarà stabilito dall'istituto medesimo (4).

Fatta salva l'adozione di una diversa disciplina dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in applicazione del D.M. 5 febbraio 1969, l'obbligo contributivo si intende adempiuto qualora il versamento dei contributi di cui al presente decreto sia effettuato entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se il licenziamento avviene nel corso del trimestre stesso.

Art. 9

Nell'ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo stesso soggetto, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (5).

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative (5).

I contributi determinati in base ai criteri di cui al comma precedente, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso, nel tempo a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare.

L'anzianità assicurativa decorre in ogni caso dalla data di inizio dell'attività lavorativa.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che effettuino presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore di lavoro superiore alle 60 settimanali, è dovuto il contributo corrispondente a tale numero di ore.

[Lo stesso contributo è dovuto per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano servizio continuativo e fruiscono di vitto ed alloggio per tali lavoratori, in caso di inizio o di interruzione del rapporto di lavoro nel corso della settimana, ai fini di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, i contributi sono calcolati sulla base di 10 ore giornaliere] (6).

Art. 11

Ai fini della disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati.

Il versamento dei contributi base ed a percentuale si effettua nelle misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro domestico e familiare.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di cui al primo comma, si applicano i criteri stabiliti al primo e secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12

Nel trimestre solare di presentazione della domanda di pensione il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore per il periodo compreso tra il primo giorno del trimestre predetto e la data di decorrenza della pensione sono determinati applicando le norme stabilite dall'art. 10 limitatamente alle settimane lavorate comprese nel periodo considerato.

Gli stessi criteri di cui al comma precedente si applicano nei casi di presentazione di domanda di prestazioni antitubercolari, di indennità di disoccupazione e di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda di prestazioni antitubercolari o di prosecuzione volontaria e la data di presentazione della domanda medesima e, per le domande di indennità di disoccupazione, limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è cessata l'attività lavorativa e la data di cessazione dell'attività stessa.

Art. 13

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore dovrà provvedere ad inviare direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale domanda redatta su apposito stampato corredata dalla documentazione prevista dall'art. 38 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, provvederà direttamente al pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.

Art. 14

Gli assegni familiari sono corrisposti, nelle misure previste dalla tabella «A» annessa al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni, in ragione di tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessiva versata o dovuta nel trimestre relativamente a ciascun lavoratore ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.

L'eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle due ore.

Art. 15

Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgono le norme di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 .

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 .

Art. 16

Il servizio del rilascio dei bollettini di conto corrente postale di cui all'art. 8 è svolto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale ripartisce l'importo dei contributi versati tra le proprie gestioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani secondo le aliquote di cui all'art. 5.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di ente percettore dei contributi, è demandato l'esercizio delle azioni nei confronti degli inadempienti agli obblighi contributivi previsti dal presente decreto.

Le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'attuazione dei presente decreto sono ripartiti fra l'istituto stesso, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro secondo criteri da determinarsi convenzione.

Con la stessa convenzione verranno, altresì disciplinati i rapporti tra gli istituti di cui al comma precedente per ciò che attiene alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili di cui al successivo art. 23 nonché per quanto altro riguarda l'esecuzione del presente decreto.

Art. 17

La convenzione di cui all'art. 16, è predisposta a cura degli istituti interessati ed approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione degli istituti interessati.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto applicabili, valgono per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, le norme di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, per gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni, per l'assicurazione contro le malattie le norme contenute nella L. 11 gennaio 1943, n. 133 e nel D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304 e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la disciplina del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19

Il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a richiesta degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonché a produrre le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto alle prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale previste dal presente decreto.

Art. 20

Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Art. 21

Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui all'art. 204 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , con il solo spostamento della data di risoluzione dei contratti medesimi dal 1° gennaio 1966 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22

Le norme del presente decreto si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano la loro opera nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste.

Per le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all'art. 16 trovano applicazione nei confronti delle locali Casse mutue provinciali di malattia.

Art. 23

Ai contributi di cui al precedente art. 5 si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , fatta eccezione per il contributo dovuto alla Cassa unica assegni familiari al quale si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .

Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto danno luogo all'applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 , e successive modifiche e integrazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative per contributi obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla data suddetta.

Le marche assicurative applicate sulle tessere predette in relazione a periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nulle a tutti gli effetti e sono rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.

Art. 25

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

la legge 18 gennaio 1952, n. 35 ;

le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860 , per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari;

il disposto di cui all'art. 2, lettera c) del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .

l'art. 40, punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ;

ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 26

Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.

Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l'attività ivi indicata alle dipendenze di:

a) ditte appaltatrici;

b) studi professionali;

c) amministrazioni di stabili condominiali;

d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonché di comunità e convivenze in genere diverse da quelle indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;

e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, numero 55 ;

f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).

Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 552.

Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attività di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602 , si applicano le disposizioni con tenute nel decreto medesimo.


(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, l'art. 21, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(2) Abroga l'art. 2 del R.D. 28 gennaio 1931, n. 277.

(3) Comma abrogato dall'art. 22, L. 21 dicembre 1978, n. 843.

(4) Il D.M. 30 settembre 1974 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1974, n. 270) ha così disposto:

«Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1974 ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché per i lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali è aggiunta l'aliquota 1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui 1,50% a carico dei datori di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori.

Il gettito derivante dalla maggiorazione contributiva di cui sopra sarà versato sul conto corrente istituito dall'art. 5 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, secondo le modalità ivi previste».

(5) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1984, dall'art. 7, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

(6) Comma soppresso, con effetto dal 1° luglio 1972, dall'art. 23-vicies, D.L. 30 giugno 1972, n. 267.