Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del d.P.R. n. 309/1990:
TITOLO I -
Degli organi e delle tabelle
Articolo 1 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai
Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
Articolo 2 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) Attribuzioni del Ministro della sanità
Articolo 3 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
Articolo 4 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
Articolo 5 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) Controllo e vigilanza
Articolo 6 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) Modalità della vigilanza fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
Articolo 7 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) - Obbligo di esibizione di documenti
Articolo 8 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
Articolo 9 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Attribuzioni del Ministro dell'interno
Articolo 10 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1 aprile
1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176,
art. 2- bis).
Articolo 11 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Uffici antidroga all'estero
Articolo 12 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
Articolo 13 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
7, commi 1 e 2) Tabelle delle sostanze soggette a controllo diverso da
quello cui sono destinate.
Articolo 14 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12) Criteri per la formazione delle tabelle
Articolo 15 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
Articolo 16 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) Elenco delle imprese autorizzate
TITOLO II - Delle autorizzazioni
Articolo 17 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
8, comma 1) Obbligo di autorizzazione
Articolo 18 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) Comunicazione dei decreti di autorizzazione
Articolo 19 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
Articolo 20 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) Rinnovo delle autorizzazioni
Articolo 21 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Articolo 22 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
Articolo 23 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4,
comma 2) Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 24 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
Articolo 25 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero
della sanità
TITOLO III - Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione,
all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope
Capo I - Della coltivazione e produzione
Articolo 26 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate
Articolo 27 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
33, comma 1) Autorizzazione alla coltivazione
Articolo 28 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Sanzioni
Articolo 29 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
Articolo 30 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
32, comma 1) Eccedenze di produzione
Capo II - Della fabbricazione
Articolo 31 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
32, comma 1) Quote di fabbricazione
Articolo 32 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) Autorizzazione alla fabbricazione
Articolo 33 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
Articolo 34 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) Controllo sui cicli di lavorazione
Articolo 35 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime
Capo III - Dell'impiego
Articolo 36 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) Autorizzazione all'impiego
Capo IV - Del commercio all'ingrosso
Articolo 37 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) Autorizzazione al commercio
all'ingrosso
TITOLO IV - Disposizioni relative alla distribuzione
Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione
Articolo 38 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt.
9, comma 1, e 32, comma 1) Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 39 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) Buoni acquisto
Articolo 40 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) Confezioni per la vendita
Articolo 41 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
32, comma 1) Modalità di consegna
Articolo 42 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
10, comma 1) Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
Articolo 43 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
33, comma 2) Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
Articolo 44 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
Articolo 45 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
11, commi 1 e 2) Obblighi del farmacista
Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
Articolo 47 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
Articolo 48 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione
Articolo 49 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) Istituti di ricerca scientifica.
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
TITOLO V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Articolo 50 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) Disposizioni generali
Capo I - Dell'importazione
Articolo 51 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) Domanda per il permesso di importazione
Articolo 52 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) Importazione
Articolo 53 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
Articolo 54 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) Prelevamento di campioni
Articolo 55 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni
Capo II - Dell'esportazione
Articolo 56 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) Domanda per il permesso di esportazione
Articolo 57 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) Esportazione
Capo III - Del transito
Articolo 58 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito
Articolo 59 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) Transito
TITOLO VI - Della documentazione e custodia
Articolo 60 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) Registro di entrata e uscita
Articolo 61 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 62 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le
farmacie
Articolo 63 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 64 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le
navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunità temporanee
Articolo 65 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati
Articolo 66 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) Trasmissione di notizie e dati trimestrali
Articolo 67 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione
Articolo 68 - Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1) Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
TITOLO VII - Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI
tabella
Articolo 69 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
Articolo 70 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2) Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
Articolo 71 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1) Prescrizioni relative alla vendita
TITOLO VIII - Della repressione delle attività illecite
Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attività illecite
Articolo 73 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 74 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope
Articolo 75 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3) Sanzioni amministrative
Articolo 75-bis - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
Articolo 76 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Sanzioni penali in caso di inosservanza ( abrogato )
Articolo 77 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Abbandono di siringhe
Articolo 78 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze
Articolo 79 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 80 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Aggravanti specifiche
Articolo 81 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
Articolo 82 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
Articolo 83 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) Prescrizioni abusive
Articolo 84 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria
Articolo 85 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) Pene accessorie
Articolo 86 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) Espulsione dello straniero condannato
Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
Articolo 88 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
Articolo 89 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma
5, del codice di procedura penale) Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
Articolo 90 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
Articolo 91 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione
Articolo 92 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
Articolo 93 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Estinzione del reato. Revoca della sospensione
Articolo 94 - (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4 ter del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre
1986, n. 663) Affidamento in prova in casi particolari
Art. 94-bis - Concessione dei benefici ai recidiv
Articolo 95 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
Articolo 96 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.
4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 -
decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari
al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2) Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati
o confiscati
Articolo 97 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Acquisto simulato di droga
Articolo 98 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro -
Collaborazione internazionale
Articolo 99 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo 100 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
antidroga
Articolo 101 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
Articolo 102 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Notizie di procedimenti penali
Articolo 103 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Controlli ed ispezioni
TITOLO IX -
Interventi informativi ed educativi
Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di
educazione ed informazione
Articolo 105 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di
educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali
di scuola media
Articolo 106 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di formazione e di informazione
Articolo 108 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
Articolo 109 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) - Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei
militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente
Articolo 110 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Servizio civile
Articolo 111 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
Articolo 112 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria
TITOLO X -
Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze
Articolo 113 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome
Articolo 114 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) Compiti di assistenza degli enti locali
Articolo 115 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Enti ausiliari
Articolo 116 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2) Albi regionali e provinciali
Articolo 117 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Convenzioni
Articolo 118 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità
sanitarie locali
Articolo 119 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
TITOLO XI -
Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Articolo 120 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Terapia volontaria e anonimato
Articolo 121 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
Articolo 122 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
Articolo 122-bis - Verifiche e controlli
Articolo 123 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento
in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova
in casi particolari
Articolo 124 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti
Articolo 125 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
Articolo 126 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
TITOLO XII -
Disposizioni finali
Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Articolo 127 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
Articolo 128 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Contributi
Articolo 129 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione di strutture appartenenti allo Stato
Articolo 130 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali
Articolo 131 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1 aprile 1988,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art.
1, comma 1-ter) Relazione al Parlamento
Articolo 132 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1
aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988,
n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e
2) Consulta degli esperti e degli operatori sociali
Articolo 133 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 134 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
Articolo 135 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
Capo II - Abrogazioni
Articolo 136 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)
Abrogazioni
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990 n. 309
(indice)
(Aggiornamenti)(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre
1990 - S.O. n. 67)
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E
SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI
TOSSICODIPENDENZE
(Testo aggiornato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006 -
S.O. n. 62)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo
per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra
loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura
penale e della citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato
della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data
settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4
ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990,
pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari
sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990,
n. 162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della
difesa, della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
- È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da
Ministro proponente.
TITOLO I
Degli organi e delle tabelle
Articolo 1 ( note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai
Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
- È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
- Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali.
- Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
- Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
- Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle
regioni nel settore.
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento
del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il
Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma Il Comitato si
avvale dell'Osservatorio permanente.
- L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
- sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del
mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
- sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche
o private;
- sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di
cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché
sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
- sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione
e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal
presente testo unico;
- sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
- I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al
secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
- L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione
di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
- Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali,
promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla
gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
- Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e
privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in deroga alle norme sulla pubblicità delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate
di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.
- (........)
- Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti
pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e
della cura della tossicodipendenza.
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine
di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
- L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base
dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite
da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
- A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo.
Attribuzioni del Ministro della sanità
- Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
- determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le
attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti
o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
- partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli
stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio
economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della
Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale
avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura
l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché
alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
- determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
- stabilisce con proprio decreto:
- l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
- il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;
- le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- ( abrogato )
- verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata
in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei
consumatori;
- promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche
relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici,
riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe,
alcool e tabacco;
- promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare
il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
- È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel
comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio
sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
- raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei
consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope;
- raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool, nonché agli interventi i prevenzione, di cura e di recupero sociale e
presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
- raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi
singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati
conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
- esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
- esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in
ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la
produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai
sensi dell'articolo 87;
- elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi inalabili;
- individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
- Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Articolo 4
( note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
- Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o
psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
- Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo
in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e
altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma
-
- Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:
- il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
- il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
- il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
- All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con
la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2,
della legge 26 giugno 1990, n. 16
-
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
Controllo e vigilanza
- Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità
si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei
casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con
le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Articolo 6
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
Modalità della vigilanza
- La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato
alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal
Ministero della sanità.
- La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
- Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni,
salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
- Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
- Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi
della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste
dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
- La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo
presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
Obbligo di esibizione di documenti
- Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i
titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie,
sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti
all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque:
- indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni
previste dall'articolo 6;
- rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o
comunque non preannunciata;
- indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri
atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i
documenti di cui all'articolo 7.
Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
- Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
- esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività
delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;
- partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi
della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Articolo 10
( note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2;
d.l. 1 aprile
1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176,
art. 2- bis).
Servizio centrale antidroga
- Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già
istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
- Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi
dei Paesi esteri operanti in Italia.
- Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
- Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente,
agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
- Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di
cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101,
comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
- 800 milioni di lire in ragione d'anno.
Uffici antidroga all'estero
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per
lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione
in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
- A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di
venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
- Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori
del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione
stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione
giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
- Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale
antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
- L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti
il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
- I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della
Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari
delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti
o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche
attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza
del Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
- Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al
controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri
di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2).
- Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi
internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto
dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
- Abrogato
- Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
- Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per
le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in
materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto
l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi
diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.
Criteri per la formazione delle tabelle
- La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti
criteri:
- nella tabella I sono indicati:
- l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
- le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
- le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
- ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
- gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici,
e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o
che possano provocare distorsioni sensoriali;
- la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute
per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
- ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
- nella sezione A della tabella II sono indicati:
- i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
- i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo
unico;
- i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
- i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
- nella sezione B della tabella II sono indicati:
- i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
- i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con
breve durata d'azione;
- le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
- nella sezione C della tabella II sono indicati:
- le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica;
- nella sezione D della tabella II sono indicati:
- le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di
abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
- le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
- le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso
espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono
essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
- nella sezione E della tabella II sono indicati:
- le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II,
sezioni A, C o D.
- Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri,
ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
- Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo
unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
- Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
- Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla
diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali
dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui
all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze,
l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
- Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui
al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Elenco delle imprese autorizzate
- L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna
autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è
pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO II
Delle autorizzazioni
Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
- Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare,
esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque
detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanità.
- Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la
vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
- L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della
sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
- Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei
registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei
titoli VI e VII del presente testo unico.
- Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso
per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il
Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa
di concessione governativa.
- ( ......... )
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
- I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento
di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della
Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che
impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza.
- Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
- Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo
ed in qualsiasi forma.
- Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di
buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti
deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
- Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti
previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla
filiale o al deposito.
- Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte
o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito
provvedimento.
- Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire
in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la
prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore
tecnico.
Rinnovo delle autorizzazioni
- La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per
il rilascio delle singole autorizzazioni.
- Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del
rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la
documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione,
della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia,
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in
tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il
legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità
procede alla revoca dell'autorizzazione.
- Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di
incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o
psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale
addetto.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve
entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
- Il provvedimento di revoca o di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il
sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente
per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
- Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta
i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
- Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il
Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i
provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di
sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di
autorizzazione.
Articolo 23
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4,
comma 2)
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della
sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad
altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
- Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna
destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite
dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
- Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere
distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 2
-
- Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente
articolo deve essere redatto apposito verbale.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
- Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite
dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero
della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro
utilizzazione o distruzione.
- Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme
relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero
della sanità
- La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne
stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche
locali, ove esistenti, o nazionali.
- In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai
prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da
parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
- Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al
Ministero della sanità.
TITOLO III
Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione,
all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope
CAPO I
Della coltivazione e produzione
Coltivazioni e produzioni vietate
- Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato
la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
- Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione
delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Articolo 27
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
33, comma 1)
Autorizzazione alla coltivazione
- La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di
cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del
richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle
catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la
coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati
alla custodia dei prodotti ottenuti.
- Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione
sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui
all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di
tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
- L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la
raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi
esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e
l'impiego di sostanze stupefacenti.
Articolo 28
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Sanzioni
- Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite
fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
- Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è
subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni.
- In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
- Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e
produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono
controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza
delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal
provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il
Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
- Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della
Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso
di sospetto di frode.
- Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di
finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché
nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle
giacenze.
- Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
- Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate
vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva
vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva
sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive,
provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse
dopo averne repertato appositi campioni.
Articolo 30
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
32, comma 1)
Eccedenze di produzione
- Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
- Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno
successivo.
- Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un
anno o con la multa fino a lire venti milioni.
CAPO II
Della fabbricazione
Articolo 31
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
32, comma 1)
Quote di fabbricazione
- Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto
conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con
proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono
essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
-
- I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1
possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si
riferiscono.
- I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10
per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
- Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Autorizzazione alla fabbricazione
- Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla
pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o
da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per
sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
- Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1,
da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze
psicotrope.
- La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo
professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica
o in farmacia o in altra disciplina affine.
- La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
- le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda
l'osservanza delle norme di legge;
- la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di
fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al
deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
- le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il
titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
- la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la
lavorazione;
- le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di
estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di
lavorazione.
- L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei
prodotti ottenuti.
Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
- Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla
fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi
adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti
e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
- Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.
- Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina
farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
- Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità
dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
- Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate statali.
Controllo sui cicli di lavorazione
- Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di
cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di
finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i
cicli di lavorazione.
- La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla
sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche
presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
- Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della
Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche
ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.
- Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno
l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso
lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di
controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione
si svolga durante la notte.
Controllo sulle materie prime
- Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie
prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope
comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14,
fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro
destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul
mercato.
- Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento,
ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze
stupefacenti o psicotrope.
- Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie
ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del
Ministero della sanità.
CAPO III
Dell'impiego
Autorizzazione all'impiego
- Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina
farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le
modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
- Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
- Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per
l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei
prodotti ottenuti.
- Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
CAPO IV
Del commercio all'ingrosso
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
- Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della
sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
- Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla
conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
- Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate statali.
- La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
- la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale
con l'indicazione del legale rappresentante;
- la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio
e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
- l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali
il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla
ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al
comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti
locali;
- le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende
commerciare.
- Il Ministro della sanità, previo gli opportuni accertamenti, rilascia
l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le
garanzie.
TITOLO IV
Disposizioni relative alla distribuzione
CAPO I
Della vendita dell'acquisto e della somministrazione
Articolo 38
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162,
artt.
9, comma 1, e 32, comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto
e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e'
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
- bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste
cumulative.
- In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire duecentomila a lire quattro milioni.
- I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal
Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari
campioni di tali specialità.
- È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle
tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di
cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire duecentomila a lire un milione.
- L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla
richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione
sotto la propria responsabilità.
- Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Buoni acquisto
- Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione.
- Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice
e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata
dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La
sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
- Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti
giustificativi dell'operazione.
- La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero
della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione
stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui
circoscrizione ha sede la farmacia.
Confezioni per la vendita
- Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro compo-sizione,
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere
messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso.
- Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
Articolo 41
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
32, comma 1)
Modalità di consegna
- La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
- personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al
farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia
effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
- a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente
autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento
della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
- a mezzo pacco postale assicurato;
- mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II
, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi,
il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente,
al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
- bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte
di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali
di cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
- La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice
copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si
effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da
questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere
restituita dal destinatario al mittente.
- Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
- Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia
della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a
mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
Articolo 42
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
10, comma 1)
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
- I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari
o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita'
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche,
si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base
di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta
scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali.
La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla
ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio
discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui
fanno riferimento.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le
normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 100 ad euro 500.
- I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono
tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale
devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.
- Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale.
Articolo 43
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art.
33, comma 2)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
- I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi
nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario
approvato con decreto del Ministero della salute.
- La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione
A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di
durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere
fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
- Nella ricetta devono essere indicati:
- cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale
ammalato;
- la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
- l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
- la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da
cui la ricetta è rilasciata;
- il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario
da cui la ricetta è rilasciata.
Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario
nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal
proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con
proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di
disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel
rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o
da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente
per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.
La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al
presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il
piano terapeutico in suo possesso.
I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i
medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente,
utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è
conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro
delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed
uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve
essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata;
le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo
dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate
dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare.
Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali
compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta
per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione
E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
- È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma
fino a lire due milioni.
Articolo 45
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art.
11, commi 1 e 2)
Dispensazione dei medicinali
- La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è
effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende
nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla
ricetta.
- Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma
1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
- Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data
di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di
cui al comma 1 dell'articolo 60.
- La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B
e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del
discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo
60, comma 1.
- Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le
ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C.
Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale,
il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o
fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
- La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D,
è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta.
- La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E,
è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
- Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non può essere più spedita.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
- Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004
in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli
idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti
o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli repartiğ.
CAPO II
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Articolo 46
( note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
- La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le
navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in
triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima,
dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario
dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha
sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre
deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
- La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la
dicitura: "spedita il giorno...".
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
- Il medico di bordo o,
quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali
e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
- Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal
medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
- Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
- La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le
aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove
è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei
lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione il cantiere è ubicato.
- La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale
apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
- Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e
deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
- Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso
deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione.
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
- Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto
soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri,
marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
- L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che
gli interessati sono tenuti ad osservare.
CAPO III
Della ricerca scientifica e sperimentazione
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
- Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed
i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo
riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
- L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa
determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato
conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta,
nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e
delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e
dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
- Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata
la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle
dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
- Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro
vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
- gli estremi dell'atto di autorizzazione;
- la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in
giacenza;
- la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate
e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire un milione.
TITOLO V
Dell'importazione, dell'esportazione e del transito
Disposizioni generali
- L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
- Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le
dogane di prima categoria.
- Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la
validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori
a quelli assegnati.
- Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere
spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
- È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella postale o ad una banca.
- Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi
franchi qualora la disciplina a questi relativi vi consenta la introduzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare
gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per
finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita
autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.
- Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in
importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo
41.
- Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14.
CAPO I
Dell'importazione
Domanda per il permesso di importazione
- Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a
presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro.
Importazione
- Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in
conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla
dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è
interna, anche alla dogana di confine.
- L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto
con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve
essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il
prodotto.
- L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il
permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in
pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere
l'intervento del comando della Guardia di finanza.
- La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la
possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone
l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso
tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga,
al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
- La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3
dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei
prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla
bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione,
nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.
- L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che
l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito
registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più
vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
- La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve
essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta
stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare
importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della
Guardia di finanza competente.
- Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di
accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione
di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui
al comma 3.
Prelevamento di campioni
- Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14 la dogana destinataria
provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e
con le modalità da questi fissate.
- Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle I e II, sezioni A, previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
- Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero
della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la
resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per
la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per
la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi
nella tabella I indicata al comma 1.
- I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con
chiusura a tenuta, suggellati.
- Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità
della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare
anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di
umidità della sostanza.
- All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un
militare della Guardia di finanza.
- Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato
in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.
- Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero
della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una
terza copia è consegnata all'importatore.
- Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana,
al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto
in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle
registrazioni di entrata ed uscita.
Analisi dei campioni
- L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è
effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese
dell'importatore.
- I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana
competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale
delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
- I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono
restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
- I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanità.
- Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione
affidatogli per la custodia.
CAPO II
Dell'esportazione
Domanda per il permesso di esportazione
- Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a
presentare domanda anche al Ministro della sanità.
- La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di
importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione
della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Esportazione
- Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà
tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
- Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di
destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
- Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata
dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di
esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
- Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà
immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della
bolletta e del permesso di esportazione.
- Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il
permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici
postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai
documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita.
Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
- La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità.
CAPO III
Del transito
Domanda per il permesso di transito
- Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare
domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro.
- La domanda deve essere in ogni caso corredata:
- dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di destinazione;
- dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di provenienza.
- I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti
autorità consolari italiane.
- Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Transito
- Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata
e uscita.
- La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di
transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a
scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui
figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta
deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.
- Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la
dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La
stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di
uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della
bolletta emessa.
- La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di
scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo,
provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della
merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione
effettuata.
- Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione,
la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza,
informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il
Ministero della sanità.
TITOLO VI
Della documentazione e custodia
Registro di entrata e uscita
- Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel
quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo
una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in
evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda
unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli
estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte
degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di
dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a
cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate
al commercio all'ingrosso.
- I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie
ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.
- Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie
locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
- I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute.
- In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su
supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14.
- Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario,
o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è
conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
- Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile
della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
- Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al
comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitari.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti
e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonchè dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione.
- Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la
sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
- La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve
essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento
con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
- Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state
determinate.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le
farmacie
- Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli
enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C,
dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali compresi
nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
- I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le
officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti
grossisti e per i farmacisti.
- Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal
Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le
navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunità temporanee
- Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la
residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la
data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo
numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
- Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti
al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di
porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Obbligo di trasmissione di dati
- Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei
medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al
Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla
competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di
ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
- i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione
di medicinali preparati nel corso dell'anno;
- la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso
dell'anno;
- la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
- Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonchè di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14,
trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni
trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione
utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità
delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli
stupefacenti o sostanze psicotrope nonchè dei medicinali ricavati, e di quelli
venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio
grezzo, nonchè per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi
attivi ad azione stupefacente.
- Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli
enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti
entro il termine stabilito.
- Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni
previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire due milioni.
Perdita, smarrimento o sottrazione
- In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti
o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore
dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.
- Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta
all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68
( nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1)
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e
di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di
cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
TITOLO VII
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI
tabella
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
Abrogato
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
- Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e
classificate
come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato
I.
- I soggetti definiti nell'allegato II, di
seguito denominati gli
'operatori', i quali intendono effettuare per
taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una
delle attività
indicate nella citata definizione devono munirsi
dell'autorizzazione
ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano
altresì le
disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello
stesso art.
17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli
18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano
altresì agli operatori che
intendono effettuare attività di
importazione, esportazione e
transito ad eccezione degli
spedizionieri doganali, dei depositari
e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualità.
- Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e
nell'immissione in commercio di taluna
delle sostanze appartenenti
alla categoria 2 dell'allegato I,
sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanità gli indirizzi
dei locali in cui producono
dette sostanze o da cui le inviano per la
commercializzazione, e ad
indicare tempestivamente eventuali
variazioni. Allo stesso obbligo
sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis,
paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
-
L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2
e 3 dell'allegato I é subordinata al previo rilascio
del permesso
all'esportazione da parte del Ministero della sanità
in conformità
e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4,
5 e 5-bis del
regolamento CEE del Consiglio del
13 dicembre 1990. Egualmente,
l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla
categoria 1
dell'allegato I da parte di chi é munito
dell'autorizzazione di cui
al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso
rilasciato
dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le
disposizioni di
cui al titolo V.
- All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze
appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono
essere fornite
unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del
comma 2 ovvero
dalle competenti autorità di altro Stato membro.
-
Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni
commerciali relative alle sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2
dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato
III.
- Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare
alla Direzione
centrale per i servizi
antidroga, istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, al
più tardi al momento della loro effettuazione, le singole
operazioni
commerciali relative alle sostanze da
essi trattate, secondo le
modalità e entro i termini stabiliti con decreto del
Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'interno
sentiti i Ministri
delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresì
agli operatori che svolgono
attività di importazione, esportazione e transito..
- Gli operatori sono altresì tenuti a
collaborare in ogni altro
modo con la Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita
nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione
eventualmente
richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni
fatto od elemento
che, per caratteristiche, entità, natura o
per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata,
induce a
ritenere che le sostanze trattate possono
essere in qualsiasi modo
impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività
di importazione, esportazione e transito.
- Per la
vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al
comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle
informazioni
forniti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 6, con
esclusione del comma 3, e agli
articoli 7 e 8. Ai fini della
vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le
disposizioni
dell'art. 35, comma 3.
- Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma 7 é punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque
milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, può disporre la
sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al
comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad
un anno. Può
essere applicata la misura cautelare interdittiva
della sospensione
dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un
periodo non
superiore ad un anno.
- Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione
degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al
comma 8,
si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni.
Può essere adottato il
provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività per un periodo non
inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si
applicano nei confronti
delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
- Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di
importazione, esportazione o transito
relativamente a sostanze
inserite nella categoria 1 dell'allegato
I senza la prescritta
autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di
cui al comma 4, é punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con
la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna
consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del
suo ulteriore
rilascio per la durata di quattro anni. Con la
sentenza di condanna
il giudice può altresì disporre la
sospensione dell'attività
svolta dall'operatore, con riferimento
alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore
ad un
mese e non superiore ad un anno.
- Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al
comma
4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3
dell'allegato I, é
punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di
condanna il
giudice può disporre la
sospensione dell'attività svolta
dall'operatore per un periodo non
inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Può
essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un
periodo non
superiore ad un anno.
- La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 é punita con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a
lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può
disporre la sospensione dell'autorizzazione a
svolgere le attività
di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad
un mese e non
superiore ad un anno.
- Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con
decreto del Ministero della sanità,
in conformità a nuove
disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
Prescrizioni relative alla vendita
Abrogato
TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite
CAPO I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite
- È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato
qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo
le norme del presente testo unico.
- È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le
necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,
distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
- bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
- sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro
della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze
dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate
nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa
ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o
le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito
con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro
300.000.
bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei
precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo
unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o
psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione.
Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a
sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui
al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico
ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie,
quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la
sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità
ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso
può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o
quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte.
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la
pena è aumentata.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
Articolo 74
( nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope
- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
- Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se
tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
- Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3,
non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto
dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito.
- La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 80.
- Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma
5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416
del codice penale.
- Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della
legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo.
Condotte integranti illeciti amministrativi
- Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di
cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente
o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a
seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o
altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie
specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza
ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici
sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al
comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento
dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di
veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro
della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica,
sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di
guida, nonchè del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del
ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di
quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità
tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di
guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata
ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si
applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita
ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a
un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le
sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per
formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà
previste dall'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da
adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi
ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la
persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La
mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato
l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al
giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica
all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale
per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito
all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora
ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o
chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro
notizia circa le strutture di cui al comma 2.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle
sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia
degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua
persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da
straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore
competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13,
per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal
momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il
termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel
caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono
effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute.
Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito
positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di
revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace
competente.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano
sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le
sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la
persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il
procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
Art. 75-bis
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
- Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta
di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza
pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente,
per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle
disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale,
oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o
destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti
misure:
- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente;
obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora
prefissata;
divieto di frequentare determinati locali pubblici;
divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti
scolastici;
divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata
applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova
nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo
comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica
al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza
o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive
quarantotto ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora
siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le
prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore,
qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare
l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione
contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75,
adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al
programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al
giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del
presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
Della sottoposizione con esito positivo al programma è data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dell'articolo 75.
Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1
del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai
sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in
relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.
Abrogato
Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
- Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo
privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a
rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati
per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Quantificazione delle sostanze
- Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui
all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le
procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per
accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.
- Abrogato
Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno
di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso
riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II,
sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso
riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista
dallo stesso articolo 14.
- Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un
veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di
convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
- La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa
persona di età minore.
- Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura
dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
- La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
- La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità,
quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni
caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Aggravanti specifiche
- Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un
terzo alla metà:
- nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di età minore;
- nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del
codice penale;
- per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
- se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad
altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
- se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
- se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di
scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
-
- Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta
anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre
l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
- Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il
delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o
l'impunità ha fatto uso di armi.
- Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice
penale.
- Abrogato
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
- Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la
morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o
comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli
586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché
quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente
commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte
dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona
offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
- Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale
uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a
lire dieci milioni.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di
età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e
grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il
fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e
sanitari.
- La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore
degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al
colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
- Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II,
sezione B, prevista
dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla
metà.
Prescrizioni abusive
- Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a
carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni
delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Divieto di propaganda pubblicitaria
- La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle
tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è
vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate
alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto
d'autore.
- Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 82.
- Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
di cui all'art. 127.
Pene accessorie
- Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74,
79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della
patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
- Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato
a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna
per uno dei delitti sopra indicati.
- Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello
che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico,
dispone comunque la confisca delle sostanze.
Espulsione dello straniero condannato
- Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74,
79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
- Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei
confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal
presente testo unico.
- Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art.
73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
procedente.
Aggiornamento: La Corte Costituzionale con sentenza 20-24
febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a serie speciale
del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del
presente articolo "nella parte in cui obbliga il
giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza
in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla
condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello
straniero condannato
per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi
2 e 3, del medesimo testo unico".
CAPO II
Disposizioni processuali e di esecuzione
Articolo 87
( nota)
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
- L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze
sequestrate.
- Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità
giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone
l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di
procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
- Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in
tal senso con provvedimento motivato.
- In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope confiscate.
- Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità
giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o
statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle
relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità
giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
- La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con
decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
- Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di
pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di
alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere
motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della
sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la
quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono
pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le
richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e
determina le modalità della consegna.
Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma
5, del codice di procedura penale)
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
- Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in
carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico
di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato.
Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,
secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari
esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del
programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua
il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può
assentarsi per l'attuazione del programma.
- Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è
sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale
è stato accertato l'uso abituale di
sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonchè la dichiarazione di
disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico
è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a
programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti
di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina
l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale
- Il giudice
dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero
mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione,
o quando accerta che la persona non ha
collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si
procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della
legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli
articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purchè non
siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od
eversiva.
- Nei confronti delle
persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 96, comma 6.
- bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare
all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al
programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e
dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure
idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
- Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente,
il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva
per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di
cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo
ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura
sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa
solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a
pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo
esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
- La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo
compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il
condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
- La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza nonchè le pene accessorie e gli altri effetti penali della
condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende
alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
- La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più
di una volta.
- bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove
compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
- Abrogato
- All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è
allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per
l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116
attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato
accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di
programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della
struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso.
- Abrogato
- Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è
presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio.
Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza
è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma
4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
- Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne
sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se
non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara
inammissibile la richiesta.
- Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
- Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il
quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
- Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un
delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto
penale si estinguono.
- La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il
condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per
cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha
disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed
al comma 1.
- bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla
data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione
adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di
procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il
tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali
l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può
determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
Articolo 94
( nota)
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4 ter del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre
1986, n. 663)
Affidamento in prova in casi particolari
- Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi
particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena
detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità,
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza,
la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato
eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.
Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
- Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è
presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile,
se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti
per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione
provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli
ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
- Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato
di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.
- Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di
recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma
5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato
ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del
programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per
accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o
prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata
dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico
al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa,
più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
- L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai
sensi del presente articolo, più di due volte.
- Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986,
n. 663.
- bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del
presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte
terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa
rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del
reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per
l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
- ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare
all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al
programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e
dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure
idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
Abrogato
Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
- La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in
istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
- Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.
4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 -
decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari
al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
- Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto
dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di
tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza
necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente
non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
- Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e
pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti,
provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o
alcoolisti.
- A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio
decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati,
provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui
all'art. 115.
- Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri
medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal
carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
- Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il
mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli
arresti domiciliari allorchè tale misura sia eseguita presso una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero
della giustizia.
- bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori
di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti
alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla
prova, alle misure di sicurezza, nonchè alle misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di
collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il
trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento
giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle
more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio
sanitario nazionale.
- ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma,
determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente ĞFondo specialeğ dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
CAPO III
Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati
o confiscati
Acquisto simulato di droga
- Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo
unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal
questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza
o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre
1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono
od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche
e strumentali.
- Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle
reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e
comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.
- Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data
immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi
antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto,
anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile
dell'operazione, nonchè il nominativo delle eventuali interposte persone
impiegate.
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di
ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità
di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere
autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonchè di
documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati.
- Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al
comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
.
Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro -
Collaborazione internazionale
- L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione
o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
- Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere
o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può
disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario
coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette
motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
- L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il
luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal
territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato,
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
- Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve
essere emesso entro le successive ventiquattro ore./
Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia
sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda
una autorità consolare.
- Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque
territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme
dell'ordinamento internazionale.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.
Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
antidroga
- I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
- Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale.
- Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
- I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano
avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 5. Possono altresì essere assegnati, a
richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero
dei tossicodipendenti.
- Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di
destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
- Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di
denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati.
- A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del
Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche
della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione
dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e
comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze
di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è
chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
- Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
Previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Notizie di procedimenti penali
- Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei
delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi
delitti.
- L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui
al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.
- Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte
dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli
Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.
- Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la
trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Controlli ed ispezioni
- Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal
presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza
possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e
controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10
ottobre 1989, n. 349.
- Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono
procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che
possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai
fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono
tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito
dell'atto compiuto.
TITOLO IX
Interventi informativi ed educativi
CAPO I
Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di
educazione ed informazione
- Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
- Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
- Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla
base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui
costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti
nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1
e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
- Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di
lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione
dei programmi, le tematiche:
- della pedagogia preventiva;
- dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai
libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
- dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
- del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
- Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
- In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di
educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali
di scuola media
- Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale,
la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
- Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.
- Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
- All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in
vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
- Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio
per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con
il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di
solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da
istituirsi a norma dell'art. 116.
- I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e
con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi
saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività
lavorativa.
- Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite
massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di
esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo
di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
- Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di
ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione
delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei
criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle
iniziative di cui all'art. 106.
- L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in
complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali
e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
- I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
- I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di
consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le
consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge
al servizio.
- Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento
sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
- Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416 (19/a), e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per
gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
- La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in
orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
CAPO II
Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Centri di formazione e di informazione
- Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e
sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole
infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica
dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle
tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e
aggiornamento dei quadri permanenti.
- Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari,
scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui
danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e
tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e
sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio
militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno
criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione
è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali
medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
- Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia
delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
- In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza
o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle
prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare
per gli opportuni accertamenti.
- Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite
mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
nonché dei
militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente
- Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli
ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di
tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69,
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
- I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie
militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro
volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio
pubblico per le tossicodipendenze.
- Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un
documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo
accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
- Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al
termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale
risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.
- I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il
periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva
in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986,
n. 95
- Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità
sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di
recupero.
- Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente
riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi
a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di
convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per
il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua
idoneità al servizio militare.
- Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili,
vengono realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria presso i
consultori militari.
- Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi
militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
- Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo
unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei
soggetti interessati.
Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Servizio civile
- Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del
trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio
militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio
territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della
direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio
civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio
militare.
- Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il
centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a
tutti gli effetti come servizio militare.
- In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità
terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento
dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità
militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio
militare di leva.
- Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi
momento, accertare presso comunità terapeutiche o presso il centro di
accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
- Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso
il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale,
l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
- I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture
sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad
assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero
socio-sanitario dell'interessato.
- I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e
dell'interno.
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria
- Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di
prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e
convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza
socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
TITOLO X
Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze
Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Competenze delle regioni e delle province autonome
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività
di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei
principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti
principi:
- le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni
di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle
strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
- i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private
che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore,
devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
e funzionali di cui all'articolo 116;
- la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e
delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai
servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
- ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private,
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
- analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche
del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
- controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per
tali tipologie di accertamento;
- individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo
alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
- elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di
trattamento di ogni singolo utente;
- progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzioneğ.
Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
- Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i
comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di
cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante
appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini
di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
- prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati;
- rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono
il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
- reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
- Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può
essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o
dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie
locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.
Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
- I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali,
singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli
enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro
attività con finalità di prevenzione del disagio psico- sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
- I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi
allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento
sociale degli assistiti.
Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta
dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente
relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e
socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è
soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata
in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
- personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del codice civile;
- disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di
attività prescelta;
- personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività
prescelto;
- presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure
professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate
alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio
della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta
sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
- presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di
comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e
delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e
riabilitazione dei tossicodipendenti.
Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al
comma 2.
Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che
danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e
nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e
supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da
organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è
condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento
istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
- lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di
cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è
stata rilasciata l'autorizzazione.
Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente
articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e
provinciali.
Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle
strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività
identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato
e comunicato agli uffici giudiziari.
Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al
comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma
2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assembleeğ.
Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
- Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti
strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti
autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di
attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
- L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e
riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope,
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità
sanitarie locali
- In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria
locale.
- Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
- l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore
professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
- il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della
sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche
della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in
collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla
trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
- Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in
ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le
tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato,
il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale
istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle
normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad
acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
- Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno
1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
si provvede:
- per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere
sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
- per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del
Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge
22 dicembre 1984, n. 887.
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
- Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in
base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai
tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato,
l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio
di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità
sanitarie locali per successivi interventi.
TITOLO XI
Interventi preventivi, curativi e riabilitativi
Terapia volontaria e anonimato
- Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di
cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
- Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di
volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la
tutela.
- Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei
rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende
unità sanitarie locali, con le strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116
nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o
dipendente.
- Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116.
- Abrogato
- Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione.
- Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze
e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116,
salvo l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte le
violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili.
- Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello
unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
- Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica
atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni
di carteggio.
Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
- Abrogato
- L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando
venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
- Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al
comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un
programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
- Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di
cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà
sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attività di pubblica utilità o di
solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonchè
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte
del tossicodipendente.
- Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle
condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
- Il programma è attuato presso strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116 o presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in
alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
- Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e
specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo.
- Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75,
comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della
segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
- Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche
antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi
dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle
comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici
definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei
programmi medesimi.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione di
esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari
- Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90
e 94, viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta
dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,
relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma
stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione
delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C,
previste dall'articolo 14.
- bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria
ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento
adottato.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
- I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
- I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di
lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni
degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda,
in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
- Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono
avere una durata superiore ad un anno.
- Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello
che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si
applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
- Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di
lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
- Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità.
- In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore
dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la
incolumità e la salute dei terzi.
- In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il
datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
- Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies
del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare
o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della
comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza
sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.
TITOLO XII
Disposizioni finali
CAPO I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
- Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in
sede di ripartizione del Fondo per le politiche
sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo
nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse
destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le
modalità stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga
individuate ai sensi
del presente comma non possono essere
inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della
tossicodipendenza.
- La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 é ripartita tra le regioni in misura
pari al
75 per cento delle sue disponibilità. Alla
ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti
e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla
base dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma
7.
- Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli
articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione
e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da
finanziare a valere sulle disponibilità del
Fondo nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna
regione.
- Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le
organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari,
delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano
sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di
cui al comma
7 del presente articolo, stabiliscono
le modalità, i criteri e i
termini per la presentazione delle domande, nonché la
procedura per
la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati
e prevedono strumenti di
verifica dell'efficacia degli interventi realizzati,
con particolare
riferimento ai progetti volti alla
riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci
sostitutivi. Le regioni provvedono
altresì ad inviare una relazione al
Ministro per la solidarietà
sociale sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
- Il 25 per cento delle disponibilità del
Fondo nazionale di cui
al comma 1 é destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati
alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla
Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia
e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro
e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del
presente comma
sono finalizzati:
- alla promozione di
programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
- alla realizzazione di
iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
- alla elaborazione di
efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
- allo sviluppo
di iniziative di informazione e
di
sensibilizzazione;
- alla formazione
del personale nei settori di specifica
competenza;
- alla realizzazione di programmi di educazione
alla salute;
- al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
- Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al comma 5
possono essere disposte le visite
ispettive previste dall'articolo 65,
commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
- Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale,
previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli
esperti e degli operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono
stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
- realizzazione di
progetti integrati sul territorio di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
compresi quelli volti
alla riduzione del danno purché finalizzati al
recupero psicofisico
della persona;
- promozione di progetti personalizzati
adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
- diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo
intervento, come le unità di strada, i servizi a
bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
- individuazione di indicatori
per la verifica della qualità
degli interventi e dei
risultati relativi al recupero dei
tossicodipendenti;
- in particolare,
trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di
ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
- trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
- realizzazione coordinata di
programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
- educazione alla salute.
I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso
dei medicinali oppioidi prescrivibili, purchè i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva
finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale, promuove, sentite
le competenti commissioni
parlamentari, l'elaborazione di linee
guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera
a). Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di
ciascun
anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e
all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui
al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per l'esame
istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e
per l'attività di supporto
tecnicoscientifico al Comitato
nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, é istituita, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un
esperto o da
un dirigente generale in servizio presso la Presidenza
del Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro
per la solidarietà sociale e
composta da nove esperti nei campi della
prevenzione e del recupero
dalle tossicodipendenze,
nei seguenti
settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico,
sociale,
sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione é
preposto un funzionario della
carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della
commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del
Comitato é coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari
sociali attraverso un'apposita conferenza
dei dirigenti generali
delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo
decreto.
Aggiornamento: Il d.l. 28 agosto 1995, n. 359 conv.
in legge 27 ottobre 1995, n. 436 ha disposto che " le
somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in
conto residui ai sensi del presente articolo, comma 11 non impegnate entro
l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."
Contributi
- Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del
Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11 un
contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
- La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi
straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione
dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per
tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla
realizzazione dell'opera.
- I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di
tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio
permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale
non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n.
457.
Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
- Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati
autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una
durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree
appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a
centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e
case di lavoro per i riabilitati.
- Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti
sui beni stessi.
- Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1,
comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali
- Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di
cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche
lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
- L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,
stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di
risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad
apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei
contributi di cui all'art. 128.
Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1 aprile 1988,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art.
1, comma 1-ter)
Relazione al Parlamento
- Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo
scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno
seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati
al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e
recupero dei tossicodipendenti.
Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1
aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988,
n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e
2)
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
- La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei
servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo
stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine
di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
- Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'articolo 127.
Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter)
Province autonome di Trento e Bolzano
- Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle
proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità
stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
- I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per
cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che
abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi
nel mondo del lavoro.
- I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle
cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in
collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il
concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro
sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art.
134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria,
nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato
del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del
personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
- La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione
dei fondi necessari.
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
- Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della
sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla
prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero
e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
- Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi,
anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per
i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
- Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento
e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
- L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in
lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Aggiornamento: Il d.l. 28 agosto 1995, n. 359 conv.
in legge 27 ottobre 1995, n. 436 ha disposto che " le
somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in
conto residui ai sensi del presente articolo, comma 11 non impegnate entro
l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."
CAPO II
Abrogazioni
Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)
Abrogazioni
- Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1,
per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del
codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
- Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22
dicembre 1975, n. 685.
- Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
Allegato I ( omissis )
Allegato II ( omissis )
Allegato III ( omissis )
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
- Il testo originario dell'art. 1, comma 2, della legge n. 162/1990,
corrispondente al comma 15 del presente articolo, è il seguente:
- "Ogni
tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri... (Omissis)".
- I commi 16, 17 e 18 del presente articolo del testo unico riportano le
disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 162/1990.
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Note all'art. 2:
- L'art. 13 del testo unico corrisponde all'art. 11 della legge n. 685/1975.
- Il procedimento per la predisposizione delle tabelle delle sostanze
soggette a controllo è disciplinato dallo stesso art. 13.
- Il testo originario dell'art. 3, comma 2, della legge n. 162/1990 è il
seguente:
- " Gli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge 22 dicembre
1975, n. 685, inserito dal comma i del presente articolo, sono determinati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto
di cui al medesimo art. 1-bis, comma 1, lettera e), è emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 3:
- L'art. 87 del testo unico corrisponde all'art. 80-quater della legge n.
685/1975.
- Il testo originario dell'art. 3, comma 3, della legge n. 162/1990 è il
seguente:
- "La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 4:
- Il D. P. R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La
tabella XIX allegata al citato decreto determina la dotazione organica dei
dirigenti del Ministero della sanità.
- Il testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge n. 162/1990,
corrispondente al comma 4 del presente articolo, è il seguente:
- "All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1-quater della legge 22
dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma I del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con
la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2,
della presente legge".
Nota all'art. 7:
L'art. 5 del testo unico corrisponde all'art. 3 della legge n. 685/1975;
l'art. 6 all'art. 4.
Nota all'art. 8:
- L'art. 7 del testo unico corrisponde all'art. 5 della legge n.685/1975.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
"Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i
compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di
pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge,
è abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'art. 7
della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della
pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della
Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le
strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso".
- Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge n. 162/1990,
corrispondente al comma 5 del presente articolo, è il seguente:
- " Per il
primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le
attività del Servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all'art.
84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del
potenziamento di cui all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi
inseriti dal comma i del presente articolo, sono stanziati
- 800 milioni di lire
in ragione d'anno".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 168 del D. P. R. n. 18/1967 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può
utilizzare negli uffici centrali, nelle rappresentanze diplomatiche e negli
uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari
diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non
possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal
personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri
può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità,
persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione
nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a
ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza
italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere
di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assicurazione dell'incarico, le persone predette
prestano promessa solenne ai sensi dell'art. lì del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non
crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo
o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei
precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio
di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in
corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo
segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console
generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di
sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del
Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del
Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di
altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o
vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere
conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli
incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli
affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di
organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non
possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri
può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari
direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o
equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi
del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma
del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di
ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato
o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di
altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea".
Note all'art. 12:
- Il presente articolo sostituisce l'art. 10 della legge n. 685/1975.
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome).
- È istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale
suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli
indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza
nazionale, alla giustizia.
- La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo
ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta
dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle
riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o
di enti pubblici.
- La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali.
- Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
- La Conferenza viene consultata:
- sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente
le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
- sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della Conferenza.
- Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità
per l'acquisizione ditali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome".
Note all'art. 13:
- Le attività disciplinate dall'art. 13 sono attribuite alla competenza del
Ministero della sanità dal precedente art. 2.
- Le tabelle di cui all'art. 13 sono state approvate con D.M. 23 agosto 1977
(Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 6 settembre 1977), e
successive modificazioni.
- L'art. 14 del testo unico corrisponde all'art. 12 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 19:
- L'art. 17 del testo unico corrisponde all'art. 15 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 20:
- L'art. 19 del testo unico corrisponde all'art. 17 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 22:
- L'art. 23 del testo unico corrisponde all'art. 21 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 23:
- L'art. 22 del testo unico corrisponde all'art. 20 della legge n. 685/1975;
l'art. 24 all'art. 22; l'art. 25 all'art. 23.
Nota all'art. 26:
- Le piante di cui al presente articolo che siano illegalmente coltivate sono
sequestrate e confiscate ai sensi del successivo art. 28.
Nota all'art. 27:
- Le parole "alla competente unità sanitaria locale", di cui al
comma 2, sostituiscono le parole "all'ufficio del medico provinciale
competente per territorio", presenti nel testo dell'art. 27, secondo comma,
della legge n. 685/1975, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n.
162/1990, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note all'art. 28:
- L'art. 28 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da
lire centomila a lire quattrocentomila; la pena fu raddoppiata dall'art. 113,
quarto comma, della legge n. 689/1981; l'art. 32, comma 1, della legge n.
162/1990, sub art. 103, ha moltiplicato per cinque l'importo; si riporta il
testo del citato art. 32 comma 1, sub art. 103:
"Art. 103 (Inasprimento delle pene pecuniarie).
- Le pene pecuniarie
previste nei titoli I, Il, III, IV, V e VI della presente legge, già
raddoppiate dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981; n. 689,
ove non modificate dai precedenti artico-li, sono moltiplicate per cinque".
- L'art. 86 del testo unico corrisponde all'art. 80-ter della legge n.
685/1975.
Nota all'art. 30:
- L'art. 30 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente la reclusione
fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della
pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Note all'art. 31:
- Il decreto di cui al comma I viene annualmente predisposto dalla Direzione
generale del servizio farmaceutico Ufficio centrale stupefacenti; per l'anno
1990 è stato emanato in data 22 novembre 1989.
- L'art. 31 della legge 0.685/1975 prevedeva originariamente la pena della
reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni, per i successivi
aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art. 33:
L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D.
0.1265/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge l° maggio 1941, 0.422, è
così formulato:
"Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in
medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro
per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di
sanità e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità
dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.
L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per
attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima
qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo
continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o
in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel
comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le
farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di
preparati galenici, quando essi non siano destina-ti ad uso esclusivo della
farmacia stessa.
Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il
trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più
officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la
direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata
di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla
stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con
l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la
chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra
riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, 0.706, il quale ha previsto che non
costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista
la sola pena dell'ammenda. La legge 0.706/1975 è stata abrogata dall'art. 42
della legge 24 novembre 1981, 0.689 (Modifiche al sistema penale) il cui art. 32
ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata
successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, 0.679), poi
per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3,
legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n.
689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura
attuale della sanzione è quindi "da lire centomila a lire un
milione".
Nota all'art 35:
- Per quanto riguarda la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope che
possono essere fabbricate e messe in vendita, vedasi l'art. 31 e relativa nota.
Nota all'art. 37:
- L'art. 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n.
1265/1934, aggiunto dall'art. 5 della legge l~ maggio 1941, n. 422, è così
formulato:
"Art. 188-bis. - ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il
commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati
farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e
farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo
professionale che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai
fini igienici e sanitari.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'ammenda da lire duecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la
chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è
definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra
riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista
la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art.
32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata
successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi
per Otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e
infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in
relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi
"da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
Note all'art. 38:
- Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8
maggio 1976, sono stati approvati i modelli di bollettario buoni acquisto per
gli enti e le aziende autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze
psicotrope e per le farmacie.
- Le sanzioni dell'ammenda di cui al secondo ed al terzultimo comma dell'art.
38 della legge n. 685/1975, corrispondenti ai commi 2 e 5 del presente articolo,
sono state sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie dall'art. 32 della
legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha
previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e
massima delle sanzioni di cui sopra è stata elevata di cui volte per effetto
dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.
- L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975 prevedeva
originariamente la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da
lire cinquantamila a lire tre milioni; per i successivi aumenti della pena
pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art 39
- Per i modelli dei bollettari dei buoni acquisto si veda la nota all'art.
38.
Note all'art. 41:
- L'art. 41, terzo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente
l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire centomila a lire due milioni; per
i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
- L'art. 41, ultimo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente
l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 42:
- L'art. 42, secondo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva
originariamente l'ammenda da lire centomila a lire cinque-centomila; per la
successiva depenalizzazione e l'aumento della sanzione si veda la nota all'art.
38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 43:
- L'art. 43 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da
lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 44:
- L'art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda fino a lire un milione; per la successiva depenalizzazione e per
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 45:
- L'art. 45, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni,
pena pecuniaria successivamente raddoppiata ai sensi della legge n. 689/1981.
Note all'art. 46:
- La legge n. 1045/1939 reca norme su: "Condizioni per l'igiene e
l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali". Si
riporta l'art. I, relativo al campo di applicazione della legge:
"Art. 1. - Le norme contenute nella presente legge si applicano alle
navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione
meccanica od a vela (compresi i moto e piro-pescherecci), superiori alle 200
tonnellate di stazza lorda.
Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte
del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente
legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto
all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89
e 90.
Le norme di cui agli articoli 68, 83, 85 e 86 si applicano a tutte le navi
mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che
a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio
mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o ne
vengano a far parte successivamente".
- L'art. 46, terzo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva
depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Note all'art. 47:
- Il D.P.R. n. 303/1956 reca: "Norme generali per l'igiene del
lavoro".
- La sostituzione nel comma 2 delle parole "al medico provinciale",
presenti nell'originario art. 47 della legge n. 685/1975, con "alla
competente unità sanitaria locale" è avvenuta in coerenza con l'art. 33,
comma 1, della legge n. 162/1990 e con l'art. 67, comma 2, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
- L'art. 47, terzo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva
depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 49:
- L'art. 49, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante:
"Modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione,
importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:
"Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione,
esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere
presentata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti.
Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di
importazione, esportazione e transito.
Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti
dati:
- la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa
richiedente dal Ministero della sanità relativamente alla produzione,
fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope; e al commercio
delle predette sostanze e loro preparazioni;
- la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della
sostanza;
- la quantità di sostanza e il titolo della stessa. Nel caso trattasi di
sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovrà
essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;
- la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale
proviene o è inviata la merce;
- la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverrà il
passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; la dogana
di entrata e quella di uscita, nel caso del transito.
Art. 3. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione
anche per l'importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione
farmaceutica che contenga una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette
a controllo.
In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti a),
b), c), e), f), il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione
quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata,
esportata od in transito, espresso in base anidra pura.
Art. 4. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito
delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui
all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione
previsto dall' art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e
dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo
comma della legge stessa.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando
risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non
preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione".
Nota all'art. 56:
- Le modalità per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite
con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Nota all'art. 58
- Le modalità per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con
il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Nota all'art. 60:
- Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8
maggio 1976, come modificato dal D.M. 15 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 3 aprile 1985, è stato approvato il registro di entrata e di uscita per gli enti
e le imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio
all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.
- Si riporta il testo dell'articolato del D.M. l° luglio 1976, recante:
"Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al
registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro
preparazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 15 luglio
1976: ( "Art. 1. - Con effetto dal l° luglio 1976 gli enti, le imprese r e
le farmacie che intendono avvalersi dei tabulati elettrocontabili devono darne
comunicazione per lettera raccomandata al Ministero della sanità - Ufficio
centrale stupefacenti.
Art. 2. - Le pagine dei tabulati devono contenere la ragione sociale
dell'impresa e devono essere numerate progressivamente e firmate all'autorità
sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione
e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui è composto il tabulato.
Art. 3. - Per ogni singola voce, sostanza o preparazione, che deve essere
chiaramente identificata, deve essere registrato in modo continuo, partendo dal
saldo precedente, ogni movimento di entrata e di uscita nell'ordine cronologico
effettivo, chiudendo la registrazione con un nuovo saldo.
Ad ogni movimento di entrata e di uscita devono corrispondere il numero
d'ordine progressivo, la data dell'effettivo movimento, gli estremi del buono
d'acquisto o del permesso di importazione/esportazione, l'indicazione se
trattasi di entrata o di uscita, la r ragione sociale dell'impresa o il nome e
cognome del farmacista titolare cui il movimento si riferisce completi di
indirizzo. I numeri d'ordine iscritti in prima colonna debbono appartenere ad
un'unica serie continua e progressiva, anche se si riferiscono a prodotti
diversi.
Per operazioni di entrata o di uscita diverse dall'acquisto, vendita o
cessione dovrà essere specificata la motivazione relativa.
Art. 4. - Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore
documentabili, come di seguito specificate.
Il movimento di entrata e di uscita delle preparazioni nel magazzino prodotti
finiti delle imprese autorizzate all'impiego, nel magazzino dei grossisti e
depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato entro il
trentesimo giorno dall'avvenuto movimento; per le farmacie le operazioni di
uscita possono essere registrate con un unico dato riassuntivo mensile.
Al 31 dicembre di ogni anno
dovrà essere fatta la chiusura annuale con i totali delle entrate e delle
uscite e con i saldi iniziali e p finali per tutte le sostanze o preparazioni in
carico". Nota all'art. 61:
- Per il modello del registro di entrata e uscita si veda la nota all'art.
60.
Nota all'art. 62:
- Per il modello del registro di entrata e uscita si veda la nota all'art.
60.
Nota all'art. 63:
- Con D.M. 26 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del
22 dicembre 1977, è stato approvato il registro di lavorazione per gli enti e
le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nota all'art. 65:
Per la sostituzione delle parole "al medico provinciale", presenti
nel testo originario dell'art. 65 della legge n. 685/1975, con le parole
"alla competente unità sanitaria locale", si veda la nota all'art.
47.
Nota all'art. 66:
- L'art. 66, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda da lire centomila a un milione; per la successiva depenalizzazione e
per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 68
- L'art. 68 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'arresto sino
a due anni o l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni; per i
successivi aumenti della pena pecuniaria, si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art. 69:
- L'art. 69, secondo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente
l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila; per la successiva
depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota
all'art. 70:
- Il testo originario dell'art. 12, comma 2, della legge n. 162/1990, è il
seguente: "2.11 decreto di cui all'art. 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975 n. 685 inserito dal comma 1 del presente
articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
Nota all'art. 71:
- Le parole "degli enti mutualistici e previdenziali" presenti
nell'art. 12, sub art. 69-ter, comma 4, della legge n. 162/1990, sono state
sostituite con le parole "del Servizio sanitario nazionale"; a tale
proposito, si veda la nota all'art. 47.
Nota all'art. 74:
- L'art. 73 del testo unico corrisponde all'art. 71 della legge n. 685/1975.
- L'art. 80 del testo unico corrisponde all'art. 74 della legge n. 685/1975. -
Il testo dell'art. 416 del codice penale è il seguente:
"Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si
associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica
la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".
Nota all'art. 75:
- Il testo dell'art. 62 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale)
è il seguente:
"Art. 62 (Determinazione delle modalità di esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata). - Il pubblico ministero o il
pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di
condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di
sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità
di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli artt. 55 e 56 e
osservando le norme del capo 11-bis del titolo Il della legge 26 luglio 1975, n.
534.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida
costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può
disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è
immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del
comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma
dell'art. 63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresi al direttore
dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato".
- Si riporta il testo dell'articolato del D.Lgs. 30 luglio 1990, n. 211, con
il quale sono state disciplinate le dotazioni organiche, le qualifiche
funzionali, i profili professionali e i pubblici concorsi per l'assunzione, nei
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per
l'espletamento dei compiti connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai
sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162:
"Art. 1.
- Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli
adempimenti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come
sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è
istituito nella tabella Il annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica
funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione
organica di 200 unità.
- Il profilo professionale di cui al comma I è determinato come da allegato,
che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
- Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si
provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte
ed un colloquio.
- Per l'espletamento del concorso bandito per la prima volta ai fini
dell'immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le prove scritte
sono costituite:
- da un elaborato su argomenti di cultura generale e di attualità, con
particolare riferimento a problematiche di carattere sociale;
- da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e di
organizzazione dei servizi socio-sanitari.
- La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla
lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto
pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria tecniche di intervento nel
settore delle tossicodipendenze, elementi di psicologia sociale, norme sullo
stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli
uffici e del personale del Ministero dell'interno.
- Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la
disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al
personale dell' Amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 13 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
- Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti
modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del
concorso previsto dal presente decreto, nonché di ogni altra disposizione
relativa all'espletamento dello stesso.
Art. 3.
- Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in problemi
sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30% prevista dall'art.
20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340, è applicata al personale appartenente al profilo professionale di
assistente sociale coordinatore.
Art. 4.
- Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'art. 15 della
legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto può avvalersi di personale
volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui
all'art. 1. Il personale volontario sarà utilizzato mediante apposite
convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro
dell'interno.
- Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario è
richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:
- appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture
per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti,
iscritti negli albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
come modificato dall'art. 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero
registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del
citato art. 28;
- appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle
famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;
- essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei
tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli
psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica
esperienza ai sensi dell'art. 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
- Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del personale
volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, da adottarsi nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 340/1982 (Concorsi
pubblici di accesso) è il seguente: "Le norme di esecuzione occorrenti per
l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione
giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono
stabilite nel regolamento di cui all'art. 13".
- Il testo dell'art. 13 dello stesso decreto è il seguente:
"Art. 13 (Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di
vice consigliere di ragioneria). - L'accesso alle qualifiche di vice consigliere
di prefettura e di vice consigliere ragioneria ha luogo esclusivamente mediante
pubblico concorso, per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che
siano in possesso di diploma di laurea.
Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di
prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di
esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono
costituite da due prove scritte ed un colloquio.
I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi
sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il
Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di
professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per
ciascuna delle due qualifiche.
Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite
anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione
delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione
economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica
funzionale settima"
Nota all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'articolato e delle tabelle allegate al D.M. 12
luglio 1990, n. 163, recante: "Regolamento concernente la determinazione
delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare
l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di
principio attivo per le dosi medie giornaliere":
"Art. 1 (Procedure diagnostiche e medico-legali).
- L'accertamento
dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più
degli elementi valutativi appresso indicati:
- riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le
tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da
strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate
all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti
accertamenti medico-legali;
- segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;
- sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- sindrome di astinenza in atto;
- presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi
biologici e/o nei tessuti.
Art. 2. (Assunzione nelle ventiquattro ore).
- Le metodiche per
quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:
- procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;
- valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità
dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente
assunta nelle 24 ore.
Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in
condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta
stima, del ricorso a metodiche invasive;
- specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i
reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e
tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
- La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla
necessità dei relativi accertamenti.
Art. 3 (Limiti quantitativi massimi di principio attivo).
- 1 limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono
elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.
Art. 4 (Accertamenti cimici e di laboratorio).
- Gli accertamenti clinici
e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture
pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza
nei rispettivi settori.
Art. 5 (Entrata in vigore).
- Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
TABELLE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
O PSICOTROPE.
(omissis)
Nota all'art. 80:
- Il testo dell'art. 112 del codice penale è il seguente:
"Art. 112 (Circostanze aggravanti).- La pena da infliggere per il reato
commesso è aumentata:
- se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o
più, salvo che la legge disponga altrimenti;
- per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha
promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività
delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha
determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
- per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato
a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di
infermità o di deficienza psichica.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo
si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è
punibile".
Nota all'art. 81:
- Il testo degli artt. 586, 589 e 590 del codice penale è il seguente:
"Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).
- Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza
non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono
aumentate".
"Art. 589 come sostituito dall'art. I della legge lì maggio 1966, n.
296 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro
la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
non può superare gli anni dodici".
"Art. 590 come sostituito dall'art. 2 della legge lì maggio 1966, n. 296 poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino
a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da lire duecentoquarantamila ad un milione-duecentomila; se è gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila e due
milioniquattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire
un milioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da
sei mesi a due anni o della multa da lire un milioneduecentomila e lire due
milioniquattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo
sopra riportato sono state cos aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 84:
- La legge n. 663/1941 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio".
Nota all'art. 85:
- Il testo dell'art. 12 del codice penale è il seguente:
"Art. 12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla
sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato
riconoscimento:
- per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero
per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a
delinquere;
- quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena
accessoria;
- quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona
condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di
sicurezza personale;
- quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al
risarcimento del danno ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel
territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del
danno o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata
dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di
estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente
ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia
ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il
riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4".
Nota all'art. 86:
- Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 382 (Stato diflagranza).
- È in stato di flagranza chi viene
colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è
inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima.
- Nel reato permanente lo stato di fiagranza dura fino a quando non è
cessata la permanenza".
Nota all'art. 87:
- L'art. 364 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore).
- Il pubblico
ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto
cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a
presentarsi a norrna dell'art. 375.
- La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì
avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno
di fiducia.
- Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel
comma i e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle
indagini.
- Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei
commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'art. 245.
- Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che
il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova,
il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto
anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e
comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico
ministero procede a ispezione e ivi è fondato motivo di ritenere che le tracce
o gli altri effetti materiali del reato possono essere alterati. È fatta salva,
in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
- Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve
specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le
modalità dell'avviso.
- E vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il
difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e
riserve delle quali è fatta menzione nel verbale".
- Si riporta il testo dell'articolo unico del D.M. 19 luglio 1985, recante:
"Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985:
"Articolo unico. - La distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope deve avvenire per incenerimento.
Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina
prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da
impianti industriali.
La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione)
dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori
operativi minimali:
tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;
velocità media dei gas
nella sezione d'ingresso: 10 mis;
tempo di contatto: 2s;
temperatura dei fumi: 10500C.
Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado
di assicurare pari efficienza in termini di combustione".
Nota all'art. 94:
- La legge n. 354/1975 reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
- La legge n. 663/1986 reca: "Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà".
Nota all'art. 97:
- Il testo dell'art. 51 del codice penale è il seguente:
"Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). - L'esercizio di un diritto o
l'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la
punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del
reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine salvo che, per errore di
fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine".
Nota all'art. 101:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
"Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno
è istituito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del
Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e
di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un
sottosegretario di Stato per l'interno designato dal Ministro, con funzioni di
vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante
generale del Corpo della guardia di finanza.
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del
Comitato dirigenti generali del Ministro dell'interno, l'ispettore generale dei
Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti
dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse
riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore
competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario
del Comitato".
Nota all'art. 102:
- Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 329 (Obbligo del segreto).
- Gli atti di indagine compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a
quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la
chiusura delle indagini preliminari.
- Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico
ministero.
- Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma
1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle
indagini, può disporre con decreto motivato:
- l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o
quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre
persone;
- il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
relative a determinate operazioni".
Nota all'art. 103:
- Gli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, sono così formulati:
"Art. 19 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui
bagagli delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza
delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi
la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od
a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di
trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in
corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando
sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti
possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente
accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.
Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per
l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine
impartite dagli organi doganali.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti
dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la
linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli
spazi stessi".
"Art. 20 (Controllo doganale delle persone). - I funzionari doganali,
per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia
doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane,
possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli
spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del
servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente
motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.
Della perquisizione è redatto processo verbale, che, insieme al
provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla
procura della Repubblica competente.
Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, la
convalida entro le successive quarantotto ore".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 349/1989 (Delega
al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione
delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione
dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e
di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali,
nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo) è il seguente:
" 1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta
attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n.
82/57/CEE della commissione del 17 dicembre 1981, relative all'armonizzazione
delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive
n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della
commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione delle procedure di
esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli
istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo,
in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al
coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di
altri organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Guardia di finanza".
Nota all'art. 105:
- Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 (Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione
di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del
personale precario esistente) è il seguente:
"Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire
dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo,
direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova in numero
non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della
scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica,
presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso
enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel
campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per
iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per
la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione".
Nota all'art. 106:
- Il testo dell' art. 6, secondo comma, lettera d), del D.P.R. n. 416/1974
(Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:
"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del
collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e della attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
(omissis);
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai
corsi di recuperò e di sostegno, alle libere attività complementari, alle
visite guidate e ai viaggi di istruzione".
Nota all'art. 109:
- Il testo delle avvertenze e degli artticoli 40 e 41 del D.P.R. n.1008/1985 (Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) è il seguente:
"Avvertenze generali. - Il presente elenco va applicato agli iscritti di
leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di
orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i
quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età,
al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che
ne regolano la posizione e lo stato.
Per l'arruolamento volontario l'idoneità deve essere vagliata con criteri di
maggiore rigore in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste
dal servizio continuativo.
Il giudizio di permanente inidoneità sarà adottato non solo per le
infermità gravi e croniche e per quelle che, già ritenute utilmente
modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità ma anche per le
infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di
successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici
connessi col servizio militare.
Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari
eventualmente esibiti ad attestazione di infermità in atto o pregresse, quali
elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici.
In casi particolari può essere utile ricorrere ad informazioni,
testimonianze, atti di notorietà, ecc., al fine di acquisire ulteriori dati
utili per il giudizio medico-legale.
L'osservazione ospedaliera prevista dall'elenco ha finalità medico-legale e
va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli
ospedali o infermerie autonome della Marina.
Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano
necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio
in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali
tale procedura non è prevista.
Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali "grave",
"notevole", "esteso", "voluminoso",
"importante", ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle
affezioni. La corretta interpretazione ditali espressioni nei singoli casi
richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici
periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale.
Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto
presente quanto segue.
L'iscritto di leva affetto da infermità suscettibili di utili modificazioni
sarà rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della
"rivedibilità", sempre che detto provvedimento sia previsto dal
relativo articolo.
Per l' arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle
condizioni di cui sopra adottato il provvedimento della "temporanea non
idoneità" (T.N.I.). Detto provvedimento non dovrà avere durata
complessiva superiore ad un anno e potrà essere adottato anche in due
soluzioni; la riforma non potrà essere comunque pronunciata se non siano
trascorsi almeno sei mesi.
Il militare alle armi affetto da infermità ritenute utilmente modificabili
sarà riformato quando l'infermità persista nonostante le cure e le licenze di
convalescenza richieste dal caso.
I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione
dell'infermità o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure
immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti
all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sarà
cessata la necessità di cure ospedaliere.
Parimenti dovrà procedersi per i casi sospetti di procurata infermità o di
aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria.
Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per
un'infermità per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneità in
sede di osservazione, spetta al direttore di sanità esprimere il nuovo
giudizio, a meno che l'infermità stessa non si sia aggravata; in questo caso si
rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni
sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare.
Nei giudizi di permanente inidoneità e in quelli di rivedibilità e di
T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco
relativo all'infermità che ha determinato il provvedimento. Nel caso di più
infermità inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a
ciascuna di esse.
Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per
costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una
commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del
consolato), alla presenza dell' autorità consolare.
I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai
casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza:
- i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal
capo dell'amministrazione comunale;
- i soggetti affetti da particolari infermità accertate da istituzioni
sanitarie pubbliche.
Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono ad
imperfezioni o infermità che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente
che dopo terapia, rendendosi così possibile l'eventuale recupero degli inabili,
previa nuova visita in occasione di particolari esigenze".
"Art. 40. - Le personalità caratteropatiche con anomalie
comportamentali (impulsività, esplosività, devianze sessuali,
tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza sociopatica.
Dopo osservazione
Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere comprovato dalle
informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario
giudiziario o da idonei atti di istituzioni pubbliche.
Per i soggetti alle armi ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del
comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale
medico del Corpo circa il comportamento nella collettività militare".
"Art. 41.
- Le sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche,
isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche, ecc.),
associate o non a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organoneurotiche;
trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
- Le personalità fragili, insicure, abuliche, astenicge, labili di umore,
anancastiche, immature, tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente
emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo
della rivedibilità.
In tutti i casi dopo osservazione".
- Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 237/1964 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell' Aeronautica) è il seguente:
"Art. 69 (Rivedibilità). - Gli iscritti che risultano affetti da
imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili,
alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.
Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere
sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da qello
precedente".
- Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964, come sostituito
dall'art. 7 della legge n. 958/1986, è il seguente:
"Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni). - In
occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano
eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da
incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della
difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.
Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere
che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere
concessa agli arruolati che si trovino in ordine di priorità decrescente, in
una delle seguenti posizioni:
- figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap
che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1981, n. 834;
- unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza
di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
- responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare,
anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della
famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa
o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i
sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di
provvedere al sostentamento della famiglia;
- accertate difficoltà economiche o familiari;
- minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale,
secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il testo del comma 8 dell'art. 24 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il
seguente:
" - Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di
convalescenza, per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è
computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi
quindici giorni complessivi".
Nota all'art. 112:
- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza".
Nota all'art. 116:
- Gli articoli 12 e seguenti del codice civile disciplinano l'acquisto della
personalità giuridica delle associazioni di carattere privato.
- Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 284 (Arresti domiciliari).
- Con il provvedimento che dispone
gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo
pubblico di cura o di assistenza.
- Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano
o che lo assistono.
- Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice
può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dà luogo di arresto
per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze
ovvero per esercitare una attività lavorativa.
- Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni
imposte all'imputato.
- L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare".
- Il testo dell'art. 47-ter della legge n. 354/1975, introdotto dall'art. 13
della legge n. 663/1986, è il seguente:
"Art. 47-ter (Detenzione domiciliare).
- La pena della reclusione non
superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato
affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro
luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza
quando trattasi di:
- donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età
inferiore a tre anni con lei convivente;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;
- persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di
studio, di lavoro e di famiglia.
- La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata
l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di
una scelta di criminalità.
- Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di
persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o
la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la
procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
- Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma
dell'art. 254-quater del codice di procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi
3 e 4, del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988,
n.d.r.). Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e
impartisce al-tresi le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
- Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione
domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente
legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza
medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
- La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
- Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni
previste nel comma 1.
- Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione
o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai
sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
- La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca".
- L'art 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n.
917/1986, è cosi formulato:
"Art. 65 (Oneri di utilità sociale).
- Le spese relative ad opere o
servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un
ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell' ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
- Sono inoltre deducibili:
- le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi di cui al secondo comma dell'art. 8
della legge 8 marzo 1985, n. 73, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
- le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede
nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato
- le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di
istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato.
- Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1
dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le
erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili
nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, ferme restando le
altre disposizioni ivi stabilite.
- Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi
e nel comma I dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione".
Nota all'art. 118:
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17 della legge n.
887/1984 (Legge finanziaria 1985):
"A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio
dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:
- per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200
miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire
41.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata
sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire
500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550
miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal
Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati
congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del
fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati
all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in
applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di
risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie
infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennità di
abbattimento degli animali stessi.
È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma
di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275
miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani
straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di
assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al
potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai
malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento
dell'automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie
locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità
previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare
annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi,
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità,
entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione
dei piani straordinari di cui sopra;
- per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi di cui lire 1.200
miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire
1.680 miliardi per l'esercizio 1987- da ripartire dal CIPE nel triennio, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e
dell'esigenza di:
- mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle
ospedaliere e poliambulatoriali;
- innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e
servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;
- accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;
- trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari odi parte di
essi.
L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente è
effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai
Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica.
A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per
l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
- assegnazione di una quota per le spese generali di gestione
determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività
istituzionali;
- assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;
- determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi
e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali
verificati a livello centrale;
- enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata
da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;
- assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da
finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati
dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;
- ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con
compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del
graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16".
Nota all'art. 119:
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) è il seguente:
"Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli
italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d 'Italia ed al
personale navigante). - Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi
valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della
presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- dovrà essere assicurata, attraverso forme di assistenza diretta o
indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi
diritto, ivi compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il
periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività
lavorativa qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali
garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesamente inferiori ai
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell'art. 3;
- dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso
convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato
e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
- dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art.
3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il
comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle
persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione
dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto
personale".
Nota all'art. 120:
- Il testo degli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale è il
seguente:
"Art. 200 (Segreto professionale).
- Non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o
professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità
giudiziaria:
- i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano;
- gli avvocati, procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
- i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente
una professione sanitaria;
- gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la
facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
- Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali
persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
- Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni".
"Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore).
- Le ispezioni e le
perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
- quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello
stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato
loro attribuito;
- per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare
cose o persone specificamente predeterminate.
- Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che
costituiscano corpo del reato.
- Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a
pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere
alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
- Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei
difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di
autorizzazione del giudice.
- Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle
tra i medesimi e le persone da loro assistite.
- Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza
tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria
abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
- Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle
ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati".
Nota all'art. 124:
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 230/1962
(Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente:
"È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
- (omissis)
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i
quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto
di lavoro a temime sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di
altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è il seguente:
"Art. 2.
- Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può
stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le
organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la
realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è
necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
- La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 126:
- Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 è il seguente:
"Art. 4-sexies.
- Nel concedere la libertà nei casi in cui è
consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcoodipendente che
stia eseguendo un'attività di recupero sulla base di un programma terapeutico
concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorità
giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art.
277 del codice di procedura penale) (vedi ora l'art. 299 del nuovo codice di
procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.J, anche la
possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con
l'imputato in stato di libertà.
- Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il
programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto
dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.
- L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".
Nota all'art. 127:
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto
concerne i Comitati di Ministri e i Comitati interministeriali prevede che:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in
ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero
legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei
Comitati".
Nota all'art. 128:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978
(Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
(omissis)
q) riservà il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze
più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità".
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiomo,
approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico
si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni,
alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di
Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella
zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché
agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma
comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà
limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei compresori
medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiomo d'Italia,
escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio
separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e
della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi
programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale
della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per
l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e
alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
- porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base
della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia.
Il D.L. 8 agosto 1991, n. 247 (in G.U. 8/8/1991, n. 185),
convertito con la L. 5 ottobre 1991, n. 314 (in G.U. 7/10/1991, n. 235) con
articolo soppresso in sede di conversione, aveva disposto la modifica dell'art. 73.
Il D.L. 13 luglio 1992, n. 335 ( in G.U. 14/7/1992 n. 164),
non convertito in legge (G.U. 12/9/1992, n. 215) aveva disposto (con l'art. 6) la modifica
dell'art. 89.
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992, n. 133), nel testo introdotto dalla legge di
conversione 7 agosto 1992 n. 356 , (in G.U. 7/8/1992, n. 185) ha disposto (con l'art.
12-ter) la modifica dell'art. 97.
Il D.L. 11 settembre 1992, n. 374 (in G.U. 12/9/1992, n. 215), non convertito in legge
(G.U. 12/11/1992, n. 267) aveva disposto (con gli artt. 6, 7 e 8) la sostituzione degli
artt. 89, 90, comma 1 e 94, comma 1.
Il D.L. 12 novembre 1992, n. 431 (in G.U. 12/11/1992, n. 267), non convertito in legge (comunicato
in G.U. 12/1/1993, n. 8) aveva disposto (con gli art. 6, 7 e 8) la sostituzione degli
artt. 89, 90, comma 1 e 94, comma 1.
Errata corrige in G.U. 14/11/1992, n. 269 (relativo all'art. 41, comma 3).
Il D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 (in G.U. 12/1/1993, n. 8), non convertito in legge (G.U.
13/31993, n. 60) aveva disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) la modifica degli
artt. 1 commi 8, 13 e 14, 75 commi 1, 2, 3 e 12, 76, 78, 89, 90 comma 1, 94 comma 1, 129 e 100 comma 5.
Il D.L. 13 marzo 1993, n. 60 (in G.U. 13/3/1993, n. 60), non convertito in legge
(in G.U. 13/5/1993, n. 110), aveva disposto (con gli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11) la modifica degli
artt. 1, 89, 90, 94, comma 1, 100, comma 5 e 129.
Il D.L. 13 aprile 1993, n. 107 (in G.U. 15/4/1993, n. 87), non convertito in legge (G.U. 14/6/1993, n. 137)
aveva disposto la modifica dell'art. 86.
Il D.L. 14 maggio 1993, n. 139 (in G.U. 15/5/1993, n. 112), convertito con legge 14 luglio 1993, n. 222 (G.U.
14/7/1993, n. 163) , ha disposto ( con gli artt. 5, 6 e 7) la modifica degli artt. 89, 90 comma 1 e 94 comma
1.
Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (G.U. 5/6/1993, n. 130) ha disposto (con l' art. 1) l'abrogazione
degli articoli 2 comma 1, 72 commi 1 e 2, 73 comma 1, 75 commi 1, 12 e 13, 76, 78
comma 1, 80 comma 5, 120 comma 5 e 121 comma 1.
Il D.L. 14 luglio 1993, n. 226 (in G.U. 16/7/1993 n. 165), non convertito in legge (G.U.15/9/1993 n. 217)
aveva disposto (con gli artt. 2, 3 e 4) la modifica degli artt. 100 comma
5, 1 commi 8, 13 e 14, e 129.
Il D.L. 8 settembre 1993, n. 347 (in G.U. 9/9/1993 n. 212), non convertito in legge (G.U. 8/11/1993, n. 262)
aveva disposto (con gli artt. 2, 3 e 4) la modifica degli artt. 100, comma 5, 1 commi 8, 13 e 14 e 129.
Avviso di rettifica in G.U. 9/9/1993, n. 212 (relativo all'art. 101).
Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U. 26/1/1995 n. 21) ha modificato (con l'art.
27) l'art. 125.
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995
n. 9), ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art.86 primo comma.
La L. 8 agosto 1995, n. 332 (in G.U. 8/8/1995 n. 184) ha modificato (con l'art. 21) l'art. 89.
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359 (in G.U. 29/8/1995 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 27
ottobre 1995, n. 436 (in G.U. 28/10/1995, n. 253) ha modificato gli artt. 127,
comma 11 ed art. 135, comma 4.
Il D.Lgs 12 aprile 1996, n. 258 (in G.U. 15/5/1996, n. 112) ha modificato (con gli artt. 1 e 2) gli artt. 17 e 70 ed ha
introdotto (con l'art. 3) gli allegati I, II e II.
La L. 18 febbraio 1999, n. 45 (in G.U. 5/3/1999, n. 53) ha disposto (con l'art. 1) la
modifica dell'art. 1, e la sostituzione degli artt. 127, 131 e 132.
Il
D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (in G.U. 24/11/2000, n. 275), nel testo introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio
2001, n. 4 (in G.U. 20/1/2001, n. 16) ha disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 91 e 94.
La L. 8 febbraio 2001, n. 12 (in G.U. 19/2/2001, n. 41) ha disposto (con l'art. 1) la modifica
degli artt. 41, 43, 45 e 60, l'abrogazione degli artt. 46, 47 e 48 ed ha introdotto
l'allegato III-bis.
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. n. 5/L, relativo alla G.U.20/1/2003, n. 15) ha disposto (con l'art.
44) che riacquistano efficacia le previsioni di cui agli artt. 46, 47 e 48.
Il D. L. 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. 30/12/2005, n. 303),
convertito con modificazioni con L. 21 febbraio 2006, n. 49
( in S. O. n. 45/L, relativo alla G. U. 27/2/2006, n. 48 ) ha
disposto (con gli artt. da 4-bis a 4-duodevies, 4-vicies ter)
la modifica degli artt. 2, 13, 26, 31, da 34 a 36, 38, da 40 a
42, 46, 47, 54, da 61 a 63, 65, 66, 73, 78, 79, 82, 89, da 90
a 94, 96, 114, 115, 120, 122, 123, 127; la sostituzione degli
artt. 14, 43, 45, 60, 75, 97, 113, 116, 117; l' abrogazione
degli artt. 69, 71, 94-bis; l'introduzione degli artt. 75-bis,
122-bis, delle tabelle I, II sezione A, II sezione B, II
sezione C, II sezione D, II sezione E. Sono inoltre apportate le seguenti modifiche:
all'art. 42, la rubrica "Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di medici chirurghi" è sostituita dalla seguente: "Acquisto
di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte
di medici chirurghi"; all'art. 73, la rubrica "Produzione e traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope" è sostituita dalla seguente:
"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope"; all'art. 123, la rubrica "Verifica del trattamento in regime
di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena" è
sostituita dalla seguente: "Verifica del trattamento in regime
di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento
in prova in casi particolari".
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