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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione


INDICE del d.P.R. n. 309/1990:

TITOLO I - Degli organi e delle tabelle

Articolo 1 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti

Articolo 2 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) Attribuzioni del Ministro della sanità

Articolo 3 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 4 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 5 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) Controllo e vigilanza

Articolo 6 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) Modalità della vigilanza fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

Articolo 7 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) - Obbligo di esibizione di documenti

Articolo 8 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

Articolo 9 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Attribuzioni del Ministro dell'interno

Articolo 10 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).

Articolo 11 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Uffici antidroga all'estero

Articolo 12 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

Articolo 13 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2) Tabelle delle sostanze soggette a controllo diverso da quello cui sono destinate.

Articolo 14 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12) Criteri per la formazione delle tabelle

Articolo 15 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

Articolo 16 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) Elenco delle imprese autorizzate

TITOLO II - Delle autorizzazioni

Articolo 17 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1) Obbligo di autorizzazione

Articolo 18 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) Comunicazione dei decreti di autorizzazione

Articolo 19 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

Articolo 20 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) Rinnovo delle autorizzazioni

Articolo 21 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Articolo 22 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

Articolo 23 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2) Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 24 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

Articolo 25 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

TITOLO III - Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I - Della coltivazione e produzione

Articolo 26 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate

Articolo 27 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 33, comma 1) Autorizzazione alla coltivazione

Articolo 28 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Sanzioni

Articolo 29 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

Articolo 30 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1) Eccedenze di produzione

Capo II - Della fabbricazione

Articolo 31 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1) Quote di fabbricazione

Articolo 32 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) Autorizzazione alla fabbricazione

Articolo 33 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

Articolo 34 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) Controllo sui cicli di lavorazione

Articolo 35 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime

Capo III - Dell'impiego

Articolo 36 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) Autorizzazione all'impiego

Capo IV - Del commercio all'ingrosso

Articolo 37 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) Autorizzazione al commercio all'ingrosso

TITOLO IV - Disposizioni relative alla distribuzione

Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione

Articolo 38 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1) Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 39 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) Buoni acquisto

Articolo 40 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) Confezioni per la vendita

Articolo 41 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1) Modalità di consegna

Articolo 42 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 10, comma 1) Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

Articolo 43 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 33, comma 2) Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

Articolo 44 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

Articolo 45 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 11, commi 1 e 2) Obblighi del farmacista

Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

Articolo 47 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

Articolo 48 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione

Articolo 49 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

TITOLO V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) Disposizioni generali

Capo I - Dell'importazione

Articolo 51 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) Domanda per il permesso di importazione

Articolo 52 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) Importazione

Articolo 53 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

Articolo 54 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) Prelevamento di campioni

Articolo 55 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni

Capo II - Dell'esportazione

Articolo 56 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) Domanda per il permesso di esportazione

Articolo 57 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) Esportazione

Capo III - Del transito

Articolo 58 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito

Articolo 59 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) Transito

TITOLO VI - Della documentazione e custodia

Articolo 60 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) Registro di entrata e uscita

Articolo 61 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 62 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie

Articolo 63 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 64 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee

Articolo 65 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati

Articolo 66 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Articolo 67 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione

Articolo 68 - Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati

TITOLO VII - Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

Articolo 70 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2) Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 71 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1) Prescrizioni relative alla vendita

TITOLO VIII - Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Articolo 72 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attività illecite

Articolo 73 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 74 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 75 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3) Sanzioni amministrative

Articolo 75-bis - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

Articolo 76 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza ( abrogato )

Articolo 77 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) Abbandono di siringhe

Articolo 78 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

Articolo 79 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 80 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) Aggravanti specifiche

Articolo 81 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

Articolo 82 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

Articolo 83 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) Prescrizioni abusive

Articolo 84 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) Divieto di propaganda pubblicitaria

Articolo 85 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) Pene accessorie

Articolo 86 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) Espulsione dello straniero condannato

Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione

Articolo 87 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria

Articolo 88 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

Articolo 89 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale) Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

Articolo 90 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

Articolo 91 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione

Articolo 92 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

Articolo 93 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Estinzione del reato. Revoca della sospensione

Articolo 94 - (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) Affidamento in prova in casi particolari

Art. 94-bis - Concessione dei benefici ai recidiv

Articolo 95 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

Articolo 96 - (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2) Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Acquisto simulato di droga

Articolo 98 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale

Articolo 99 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 100 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

Articolo 101 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

Articolo 102 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Notizie di procedimenti penali

Articolo 103 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Controlli ed ispezioni

TITOLO IX - Interventi informativi ed educativi

Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

Articolo 105 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

Articolo 106 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di informazione e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate

Articolo 107 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Centri di formazione e di informazione

Articolo 108 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

Articolo 109 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) - Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente

Articolo 110 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) Servizio civile

Articolo 111 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

Articolo 112 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

TITOLO X - Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome

Articolo 114 - (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) Compiti di assistenza degli enti locali

Articolo 115 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Enti ausiliari

Articolo 116 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2) Albi regionali e provinciali

Articolo 117 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) Convenzioni

Articolo 118 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali

Articolo 119 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

TITOLO XI - Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Terapia volontaria e anonimato

Articolo 121 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

Articolo 122 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

Articolo 122-bis - Verifiche e controlli

Articolo 123 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari

Articolo 124 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti

Articolo 125 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Articolo 126 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

TITOLO XII - Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

Articolo 128 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Contributi

Articolo 129 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione di strutture appartenenti allo Stato

Articolo 130 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali

Articolo 131 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter) Relazione al Parlamento

Articolo 132 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2) Consulta degli esperti e degli operatori sociali

Articolo 133 - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano

Articolo 134 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

Articolo 135 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

Capo II - Abrogazioni

Articolo 136 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1) Abrogazioni

NOTE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990 n. 309 (indice)
(Aggiornamenti)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990 - S.O. n. 67)


TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZE
(Testo aggiornato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006 - S.O. n. 62)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;

Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

Art. 1
  1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da Ministro proponente.
TITOLO I

Degli organi e delle tabelle


Articolo 1 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

  2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

  5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

  6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

  8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

    1. sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

    2. sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

    3. sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    4. sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

    5. sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    6. sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    7. sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

    8. sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

  9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

  10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

  11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

  12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

  13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

  14. (........)
  15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.

    Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

  16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

  18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Articolo 2 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)

Attribuzioni del Ministro della sanità
  1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

    1. determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

    2. partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

    3. determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

    4. concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

    5. stabilisce con proprio decreto:

      1. l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

      2. il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

      3. le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

      4. ( abrogato )
    6. verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

    7. promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

    8. promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
Articolo 3 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

  2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

    1. raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

    2. raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi i prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

    3. raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

    4. esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

    5. esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

    6. procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;

    7. elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

    8. individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

  3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Articolo 4 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)

Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

  2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma


  3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

    2. il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

    3. il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.

  4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 16


  5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)

Controllo e vigilanza
  1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Articolo 6
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)

Modalità della vigilanza
  1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

  2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

  3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

  4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

  5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

  6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
Articolo 7 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)

Obbligo di esibizione di documenti
  1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 8 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

    1. indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;

    2. rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

    3. indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Attribuzioni del Ministro dell'interno
  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

    1. esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

    2. partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Articolo 10 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2;
d.l. 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).

Servizio centrale antidroga
  1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

  2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

  3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

  4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

  5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
  6. 800 milioni di lire in ragione d'anno.
Articolo 11 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Uffici antidroga all'estero
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

  2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

  3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

  4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

  5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Articolo 12 (note)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
  1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
Articolo 13 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 7, commi 1 e 2)

Tabelle delle sostanze soggette a controllo
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).  

  2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

  3. Abrogato

     
  4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

  5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.
Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)

Criteri per la formazione delle tabelle
  1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
    1. nella tabella I sono indicati:
      1. l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
      2. le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
      3. le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
      4. ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
      5. gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
      6. la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
      7. ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

    2. nella sezione A della tabella II sono indicati:
      1. i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
      2. i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
      3. i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
      4. i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

    3. nella sezione B della tabella II sono indicati:
      1. i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
      2. i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
      3. le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

    4. nella sezione C della tabella II sono indicati:
      1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

    5. nella sezione D della tabella II sono indicati:
      1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
      2. le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
      3. le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

    6. nella sezione E della tabella II sono indicati:
      1. le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
  2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

  3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.

  4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
Articolo 15
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)

Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
  1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

  2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Articolo 16
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)

Elenco delle imprese autorizzate
  1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO II


Delle autorizzazioni

Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1)

Obbligo di autorizzazione
  1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

  2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

  3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

  4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

  5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

  7. ( ......... )
Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)

Comunicazione dei decreti di autorizzazione
  1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

  2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Articolo 19 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
  1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

  2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

  3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

  4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

  5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Articolo 20 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18)

Rinnovo delle autorizzazioni
  1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

  2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)

Revoca e sospensione dell'autorizzazione
  1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

  2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

  4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

  5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Articolo 22 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
  1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Articolo 23 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

  2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.

  3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 2


  4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)

Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
  1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

  2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità
  1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

  2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

  3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.
TITOLO III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope


CAPO I

Della coltivazione e produzione

Articolo 26 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

Coltivazioni e produzioni vietate
  1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.

  2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Articolo 27 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 33, comma 1)

Autorizzazione alla coltivazione
  1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

  2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

  3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Articolo 28 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Sanzioni
  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

  2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
Articolo 29
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
  1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

  2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

  3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

  4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

  5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.
Articolo 30 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1)

Eccedenze di produzione
  1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

  2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

  3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
CAPO II

Della fabbricazione

Articolo 31 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1)

Quote di fabbricazione
  1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.


  2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

  5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Articolo 32
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)

Autorizzazione alla fabbricazione
  1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

  2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

  3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

  4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

    1. le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

    2. la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

    3. le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

    4. la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

    5. le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

  5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
Articolo 33 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
  1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

  2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

  3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

  4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

  5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Articolo 34
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)

Controllo sui cicli di lavorazione
  1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

  2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

  3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

  4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.
Articolo 35 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)

Controllo sulle materie prime
  1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

  2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

  3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
CAPO III

Dell'impiego

Articolo 36
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

Autorizzazione all'impiego
  1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

  2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

  3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

  4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
CAPO IV

Del commercio all'ingrosso

Articolo 37 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)

Autorizzazione al commercio all'ingrosso
  1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

  2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

  3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

  4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

    1. la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

    2. la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;

    3. l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

    4. le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

  5. Il Ministro della sanità, previo gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
TITOLO IV

Disposizioni relative alla distribuzione

CAPO I

Della vendita dell'acquisto e della somministrazione

Articolo 38 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1)

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

     
  2. bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste cumulative.

  3. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

  4. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

  5. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

  7. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

  8. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 39 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39)

Buoni acquisto
  1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

  2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

  3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

  4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 40
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)

Confezioni per la vendita
  1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro compo-sizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso. 

  2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Articolo 41 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 32, comma 1)

Modalità di consegna
  1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

    1. personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

    2. a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

    3. a mezzo pacco postale assicurato;

    4. mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II , sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

       
  2. bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
  3. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

  4. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

  5. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
Articolo 42 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 10, comma 1)

Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
  1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

  3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.
  4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.
Articolo 43 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990 n. 162, art. 33, comma 2)

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
  1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

  2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

  3. Nella ricetta devono essere indicati:
    1. cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
    2. la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
    3. l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
    4. la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
    5. il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.
  4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

  5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

  6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

  7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

  8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

  9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

  10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.
Articolo 44 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
  1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Articolo 45 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 11, commi 1 e 2)

Dispensazione dei medicinali
  1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

  2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

  4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

  5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

  6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

  7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

  8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

  10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli repartiğ.
CAPO II

Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
 
  1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella  II,  sezioni  A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
    Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

  2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

  4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

  5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

  6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 47 (note)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
  1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella  II,  sezioni  A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

  2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

  4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

  5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Articolo 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)

Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
  1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

  2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
CAPO III

Della ricerca scientifica e sperimentazione

Articolo 49 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)

Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
  1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.

  2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

  3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

  4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

    1. gli estremi dell'atto di autorizzazione;

    2. la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

    3. la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
TITOLO V

Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)

Disposizioni generali
  1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

  2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

  3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

  4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

  5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

  6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativi vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

  8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.

  9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
CAPO I

Dell'importazione

Articolo 51 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

Domanda per il permesso di importazione
  1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
Articolo 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52)

Importazione
  1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

  2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

  3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

  4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Articolo 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
  1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

  2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

  3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

  4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.
Articolo 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

Prelevamento di campioni
  1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle  I  e  II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

  2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I  e  II, sezioni A, previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

  3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

  4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

  5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

  6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

  7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

  8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

  9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Articolo 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)

Analisi dei campioni
  1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

  2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

  3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

  4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

  5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
CAPO II

Dell'esportazione

Articolo 56 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

Domanda per il permesso di esportazione
  1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

  2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Articolo 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)

Esportazione
  1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

  2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

  3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

  4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

  5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

  6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.
CAPO III

Del transito

Articolo 58 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

Domanda per il permesso di transito
  1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

  2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

    1. dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

    2. dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

  3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

  4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Articolo 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)

Transito
  1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

  2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

  3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

  4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

  5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.
TITOLO VI

Della documentazione e custodia

Articolo 60 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)

Registro di entrata e uscita
  1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

  2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

  3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

  4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

  6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

  7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

  8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitari.
Articolo 61 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

  2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

  3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

  4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Articolo 62 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
  1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Articolo 63 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

  2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

  3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Articolo 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
  1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

  2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Articolo 65 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)

Obbligo di trasmissione di dati
  1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
    1. i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
    2. la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
    3. la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
    4. la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Articolo 66 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)

Trasmissione di notizie e dati trimestrali
  1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonchè dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonchè per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

  2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

  3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
Articolo 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)

Perdita, smarrimento o sottrazione
  1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.

  2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Articolo 68 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
TITOLO VII

Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69 (nota)
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)
 
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

Abrogato

 
Articolo 70 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2)

Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

  2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
  3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

  4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I é subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi é munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

  5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

  6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

  7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito..

  8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

  9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

  10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
  11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

  12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, é punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

  13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

  14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 é punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

  15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

Articolo 71 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)

Prescrizioni relative alla vendita

Abrogato

TITOLO VIII

Della repressione delle attività illecite

CAPO I

Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)

Attività illecite
  1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.

  2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

     
  2. bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
    1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

    2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
     
  3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

  4. bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

  5. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

  6. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

  7. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

  8. bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

  9. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

  10. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 74 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

  2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

  3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

  6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

  8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 75 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)

Condotte integranti illeciti amministrativi
  1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
    2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
    3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
    4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
  2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

  3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonchè del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

  4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

  5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

  6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

  7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

  8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

  9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

  10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

  11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

  12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

  14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Art. 75-bis

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

  1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
    1. obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
    2. obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
    3. divieto di frequentare determinati locali pubblici;
    4. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
    5. obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
    6. divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
  2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

  3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

  4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

  5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

  6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

  7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

     

Abrogato

Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

Abbandono di siringhe
  1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Articolo 78 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

Quantificazione delle sostanze
  1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.

  2. Abrogato
Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.

  2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

  3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

  4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

  5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

  6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Articolo 80 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

Aggravanti specifiche
  1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

    1. nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

    2. nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

    3. per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

    4. se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

    5. se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

    6. se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

    7. se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
    8.  


  2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

  3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

  4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

  5. Abrogato
Articolo 81 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
  1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
  1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

  2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

  3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

  4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Articolo 83
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)

Prescrizioni abusive
  1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Articolo 84 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)

Divieto di propaganda pubblicitaria
  1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

  2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

  3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.
Articolo 85 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)

Pene accessorie
  1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

  2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

  3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
Articolo 86 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)

Espulsione dello straniero condannato
  1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.

  2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

  3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
Aggiornamento: La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a serie speciale del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".
CAPO II

Disposizioni processuali e di esecuzione

Articolo 87 (nota)
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
  1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

  2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

  3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

  4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

  5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

  6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)

Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
  1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.
Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale)

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
  1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.

  2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purchè non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.

  5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

     
  6. bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
  1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

  3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonchè le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

  4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

  5. bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Istanza per la sospensione dell'esecuzione
  1. Abrogato

  2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

  3. Abrogato

  4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
  1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o  all'atto  della  scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

  2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

  3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Estinzione del reato. Revoca della sospensione
  1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

  2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.

  3. bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
Articolo 94 (nota)
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4 ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Affidamento in prova in casi particolari
  1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

  2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.

  4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

  5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

  6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

  7. bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  8. ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.
Art. 94-bis

Concessione dei benefici ai recidivi

Abrogato

Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
  1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

  2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
  1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

  3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

  4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

  5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

  6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorchè tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

  7. bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonchè alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

  8. ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ĞFondo specialeğ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
CAPO III

Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Acquisto simulato di droga
  1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

     
  2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

  3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

  4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonchè di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

  5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni..
Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale
  1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

  2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

  3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.

  4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore./
Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

  2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.
Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
  1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

  2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

  3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

  4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 5. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

  5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Articolo 101 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
  1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

  2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

  4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Articolo 102 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Notizie di procedimenti penali
  1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

  2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

  3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

  4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Articolo 103 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Controlli ed ispezioni
  1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349.

  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

  3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

  4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
TITOLO IX

Interventi informativi ed educativi

CAPO I

Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
  1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

  2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

  3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

  4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:


    1. della pedagogia preventiva;

    2. dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

    3. dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

    4. del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

  5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

  6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Articolo 105 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
  1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

  2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

  3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

  4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

  5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

  6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.

  7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

  8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

  9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
Articolo 106 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
  1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

  2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

  3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

  4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (19/a), e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

  5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
CAPO II
Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Centri di formazione e di informazione
  1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

  2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
  1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

  2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

  3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Articolo 109 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente
  1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

  2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

  3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

  4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

  5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 95
  6. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

  7. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

  8. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria presso i consultori militari.

  9. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

  10. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Servizio civile
  1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.

  2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

  3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

  4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

  5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
  1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

  2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.
Articolo 112 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
  1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
TITOLO X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Competenze delle regioni e delle province autonome
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
    1. le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
    2. i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;
    3. la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
    4. ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
      1. analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
      2. controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
      3. individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
      4. elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
      5. progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzioneğ.
Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1)

Compiti di assistenza degli enti locali
  1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

    1. prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

    2. rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

    3. reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

  2. Il  perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere  affidato  dai  comuni  e dalle comunità montane o dalle loro associazioni  alle  competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.
Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Enti ausiliari
  1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico- sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

  2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Articolo 116 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)

Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

  2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
    1. personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
    2. disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
    3. personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
    4. presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
    5. presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
  3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

  4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

  5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

  6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
    1. lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
    2. l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
    3. la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
  7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

  8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

  9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assembleeğ.
Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
  1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

  2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Articolo 118 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)

Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali
  1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

  2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

    1. l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

    2. il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

  3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

  4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

    1. per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;

    2. per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Articolo 119 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
  1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.
TITOLO XI

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Terapia volontaria e anonimato
  1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

  2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

  3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle  aziende  unità sanitarie locali,  con le strutture private  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

  4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.

  5. Abrogato

  6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

  7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

  8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

  9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
  1. Abrogato
  2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

  3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
  1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonchè trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

  2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

  3. Il programma è attuato presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

  4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

  5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 122-bis

Verifiche e controlli
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari
  1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

     
  2. bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Lavoratori tossicodipendenti
  1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

  2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

  3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

  4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

  2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

  3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Articolo 126 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)

Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
  1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
TITOLO XII

Disposizioni finali

CAPO I

Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
  1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

  2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 é ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
  3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
  4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

  5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 é destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
    1. alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

    2. alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

    3. alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

    4. allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

    5. alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

    6. alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

    7. al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
  6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

    Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
    1. realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona;

    2. promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

    3. diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

    4. individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

    5. in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

    6. trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

    7. realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

    8. educazione alla salute.
  8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

  9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
  10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, é istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione é preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
  12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato é coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.
Aggiornamento: Il d.l. 28 agosto 1995, n. 359 conv. in legge 27 ottobre 1995, n. 436 ha disposto che " le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi del presente articolo, comma 11 non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."

 
Articolo 128 (nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Contributi
  1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

  2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

  3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione di strutture appartenenti allo Stato
  1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

  2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

  3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione delle strutture degli enti locali
  1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

  2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.
Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)

Relazione al Parlamento
  1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)

Consulta degli esperti e degli operatori sociali
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

  2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.

Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter)

Province autonome di Trento e Bolzano
  1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 134
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
  1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

  2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

  3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
Articolo 135
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
  1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

  2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

  3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

  4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Aggiornamento: Il d.l. 28 agosto 1995, n. 359 conv. in legge 27 ottobre 1995, n. 436 ha disposto che " le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi del presente articolo, comma 11 non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."
CAPO II

Abrogazioni

Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)

Abrogazioni
  1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

  2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

  3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Allegato I ( omissis )

Allegato II ( omissis )

Allegato III  ( omissis )

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:
  • L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
  • Il testo originario dell'art. 1, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 15 del presente articolo, è il seguente:
    1. "Ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri... (Omissis)".
  • I commi 16, 17 e 18 del presente articolo del testo unico riportano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 162/1990.

  • La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Note all'art. 2:
  • L'art. 13 del testo unico corrisponde all'art. 11 della legge n. 685/1975.

  • Il procedimento per la predisposizione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo è disciplinato dallo stesso art. 13.

  • Il testo originario dell'art. 3, comma 2, della legge n. 162/1990 è il seguente:
    1. " Gli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma i del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo art. 1-bis, comma 1, lettera e), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 3:
  • L'art. 87 del testo unico corrisponde all'art. 80-quater della legge n. 685/1975.

  • Il testo originario dell'art. 3, comma 3, della legge n. 162/1990 è il seguente:
    1. "La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 4:
  • Il D. P. R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato decreto determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanità.

  • Il testo originario dell'art. 3, comma 4, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 4 del presente articolo, è il seguente:
    1. "All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma I del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'art. 39, comma 2, della presente legge".
Nota all'art. 7:

L'art. 5 del testo unico corrisponde all'art. 3 della legge n. 685/1975; l'art. 6 all'art. 4. Nota all'art. 8:
  • L'art. 7 del testo unico corrisponde all'art. 5 della legge n.685/1975.
Note all'art. 10:
  • Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

    "Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, è abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

    I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso".

  • Il testo originario dell'art. 25, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 5 del presente articolo, è il seguente:
    1. " Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del Servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all'art. 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'art. 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma i del presente articolo, sono stanziati
    2. 800 milioni di lire in ragione d'anno".
Nota all'art. 11:
  • Il testo dell'art. 168 del D. P. R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

    "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

    Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assicurazione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. lì del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

    L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

    Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

    Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

    Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

    Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea".
Note all'art. 12:
  • Il presente articolo sostituisce l'art. 10 della legge n. 685/1975.

  • Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

    "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).
    1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

    2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

    3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

    4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

    5. La Conferenza viene consultata:

      1. sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

      2. sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

      3. sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.


    6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

    7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione ditali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
Note all'art. 13:
  • Le attività disciplinate dall'art. 13 sono attribuite alla competenza del Ministero della sanità dal precedente art. 2.

  • Le tabelle di cui all'art. 13 sono state approvate con D.M. 23 agosto 1977 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 6 settembre 1977), e successive modificazioni.

  • L'art. 14 del testo unico corrisponde all'art. 12 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 19:
  • L'art. 17 del testo unico corrisponde all'art. 15 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 20:
  • L'art. 19 del testo unico corrisponde all'art. 17 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 22:
  • L'art. 23 del testo unico corrisponde all'art. 21 della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 23:
  • L'art. 22 del testo unico corrisponde all'art. 20 della legge n. 685/1975; l'art. 24 all'art. 22; l'art. 25 all'art. 23.
Nota all'art. 26:
  • Le piante di cui al presente articolo che siano illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate ai sensi del successivo art. 28.
Nota all'art. 27:
  • Le parole "alla competente unità sanitaria locale", di cui al comma 2, sostituiscono le parole "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio", presenti nel testo dell'art. 27, secondo comma, della legge n. 685/1975, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 162/1990, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note all'art. 28:
  • L'art. 28 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila; la pena fu raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della legge n. 689/1981; l'art. 32, comma 1, della legge n. 162/1990, sub art. 103, ha moltiplicato per cinque l'importo; si riporta il testo del citato art. 32 comma 1, sub art. 103:

    "Art. 103 (Inasprimento delle pene pecuniarie).
    1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, Il, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981; n. 689, ove non modificate dai precedenti artico-li, sono moltiplicate per cinque".
  • L'art. 86 del testo unico corrisponde all'art. 80-ter della legge n. 685/1975.
Nota all'art. 30:
  • L'art. 30 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente la reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Note all'art. 31:
  • Il decreto di cui al comma I viene annualmente predisposto dalla Direzione generale del servizio farmaceutico – Ufficio centrale stupefacenti; per l'anno 1990 è stato emanato in data 22 novembre 1989.

  • L'art. 31 della legge 0.685/1975 prevedeva originariamente la pena della reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni, per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art. 33:

L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 0.1265/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge l° maggio 1941, 0.422, è così formulato:

"Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destina-ti ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo".

La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, 0.706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge 0.706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, 0.689 (Modifiche al sistema penale) il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, 0.679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire centomila a lire un milione". Nota all'art 35:
  • Per quanto riguarda la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, vedasi l'art. 31 e relativa nota.
Nota all'art. 37:
  • L'art. 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, aggiunto dall'art. 5 della legge l~ maggio 1941, n. 422, è così formulato:

    "Art. 188-bis. - ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

    Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

    Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto è definitivo".

    La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

    La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per Otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
Note all'art. 38:
  • Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976, sono stati approvati i modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le aziende autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

  • Le sanzioni dell'ammenda di cui al secondo ed al terzultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975, corrispondenti ai commi 2 e 5 del presente articolo, sono state sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima delle sanzioni di cui sopra è stata elevata di cui volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

  • L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art 39
  • Per i modelli dei bollettari dei buoni acquisto si veda la nota all'art. 38.
Note all'art. 41:
  • L'art. 41, terzo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire centomila a lire due milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.

  • L'art. 41, ultimo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 42:
  • L'art. 42, secondo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a lire cinque-centomila; per la successiva depenalizzazione e l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 43:
  • L'art. 43 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 44:
  • L'art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire un milione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 45:
  • L'art. 45, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni, pena pecuniaria successivamente raddoppiata ai sensi della legge n. 689/1981.
Note all'art. 46:
  • La legge n. 1045/1939 reca norme su: "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali". Si riporta l'art. I, relativo al campo di applicazione della legge:

    "Art. 1. - Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piro-pescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

    Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89 e 90.

    Le norme di cui agli articoli 68, 83, 85 e 86 si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente".

  • L'art. 46, terzo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Note all'art. 47:
  • Il D.P.R. n. 303/1956 reca: "Norme generali per l'igiene del lavoro".

  • La sostituzione nel comma 2 delle parole "al medico provinciale", presenti nell'originario art. 47 della legge n. 685/1975, con "alla competente unità sanitaria locale" è avvenuta in coerenza con l'art. 33, comma 1, della legge n. 162/1990 e con l'art. 67, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  • L'art. 47, terzo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 49:
  • L'art. 49, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 51:
  • Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante: "Modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:

    "Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti.

    Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito.

    Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati:
    1. la denominazione e la sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;

    2. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'ente o all'impresa richiedente dal Ministero della sanità relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope; e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni;

    3. la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza;

    4. la quantità di sostanza e il titolo della stessa. Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovrà essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;

    5. la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce;

    6. la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce, nel caso dell'importazione e dell'esportazione; la dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito.
    Art. 3. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per l'importazione, l'esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.

    In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), e), f), il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura.

    Art. 4. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall' art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, secondo comma della legge stessa.

    La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione".
Nota all'art. 56:
  • Le modalità per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Nota all'art. 58
  • Le modalità per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Nota all'art. 60:
  • Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976, come modificato dal D.M. 15 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 3 aprile 1985, è stato approvato il registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

  • Si riporta il testo dell'articolato del D.M. l° luglio 1976, recante: "Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 15 luglio 1976: ( "Art. 1. - Con effetto dal l° luglio 1976 gli enti, le imprese r e le farmacie che intendono avvalersi dei tabulati elettrocontabili devono darne comunicazione per lettera raccomandata al Ministero della sanità - Ufficio centrale stupefacenti.

    Art. 2. - Le pagine dei tabulati devono contenere la ragione sociale dell'impresa e devono essere numerate progressivamente e firmate all'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui è composto il tabulato.

    Art. 3. - Per ogni singola voce, sostanza o preparazione, che deve essere chiaramente identificata, deve essere registrato in modo continuo, partendo dal saldo precedente, ogni movimento di entrata e di uscita nell'ordine cronologico effettivo, chiudendo la registrazione con un nuovo saldo.

    Ad ogni movimento di entrata e di uscita devono corrispondere il numero d'ordine progressivo, la data dell'effettivo movimento, gli estremi del buono d'acquisto o del permesso di importazione/esportazione, l'indicazione se trattasi di entrata o di uscita, la r ragione sociale dell'impresa o il nome e cognome del farmacista titolare cui il movimento si riferisce completi di indirizzo. I numeri d'ordine iscritti in prima colonna debbono appartenere ad un'unica serie continua e progressiva, anche se si riferiscono a prodotti diversi.

    Per operazioni di entrata o di uscita diverse dall'acquisto, vendita o cessione dovrà essere specificata la motivazione relativa.

    Art. 4. - Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate.

    Il movimento di entrata e di uscita delle preparazioni nel magazzino prodotti finiti delle imprese autorizzate all'impiego, nel magazzino dei grossisti e depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato entro il trentesimo giorno dall'avvenuto movimento; per le farmacie le operazioni di uscita possono essere registrate con un unico dato riassuntivo mensile.

    Al 31 dicembre di ogni anno dovrà essere fatta la chiusura annuale con i totali delle entrate e delle uscite e con i saldi iniziali e p finali per tutte le sostanze o preparazioni in carico".
Nota all'art. 61:
  • Per il modello del registro di entrata e uscita si veda la nota all'art. 60.
Nota all'art. 62:
  • Per il modello del registro di entrata e uscita si veda la nota all'art. 60.
Nota all'art. 63:
  • Con D.M. 26 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 22 dicembre 1977, è stato approvato il registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nota all'art. 65:

Per la sostituzione delle parole "al medico provinciale", presenti nel testo originario dell'art. 65 della legge n. 685/1975, con le parole "alla competente unità sanitaria locale", si veda la nota all'art. 47. Nota all'art. 66:
  • L'art. 66, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a un milione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 68
  • L'art. 68 della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'arresto sino a due anni o l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria, si veda la nota all'art. 28.
Nota all'art. 69:
  • L'art. 69, secondo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.
Nota all'art. 70:
  • Il testo originario dell'art. 12, comma 2, della legge n. 162/1990, è il seguente: "2.11 decreto di cui all'art. 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975 n. 685 inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 71:
  • Le parole "degli enti mutualistici e previdenziali" presenti nell'art. 12, sub art. 69-ter, comma 4, della legge n. 162/1990, sono state sostituite con le parole "del Servizio sanitario nazionale"; a tale proposito, si veda la nota all'art. 47.
Nota all'art. 74:
  • L'art. 73 del testo unico corrisponde all'art. 71 della legge n. 685/1975. - L'art. 80 del testo unico corrisponde all'art. 74 della legge n. 685/1975. - Il testo dell'art. 416 del codice penale è il seguente:

    "Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro

    che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

    Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

    I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

    Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

    La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".
Nota all'art. 75:
  • Il testo dell'art. 62 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

    "Art. 62 (Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli artt. 55 e 56 e osservando le norme del capo 11-bis del titolo Il della legge 26 luglio 1975, n. 534.

    Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

    L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.

    Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresi al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato".

  • Si riporta il testo dell'articolato del D.Lgs. 30 luglio 1990, n. 211, con il quale sono state disciplinate le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali, i profili professionali e i pubblici concorsi per l'assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per l'espletamento dei compiti connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162:

    "Art. 1.
    1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella Il annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unità.

    2. Il profilo professionale di cui al comma I è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
    Art. 2.
    1. Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte ed un colloquio.

    2. Per l'espletamento del concorso bandito per la prima volta ai fini dell'immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le prove scritte sono costituite:

      1. da un elaborato su argomenti di cultura generale e di attualità, con particolare riferimento a problematiche di carattere sociale;

      2. da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio-sanitari.

    3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria tecniche di intervento nel settore delle tossicodipendenze, elementi di psicologia sociale, norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

    4. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al personale dell' Amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

    5. Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonché di ogni altra disposizione relativa all'espletamento dello stesso.
    Art. 3.
    1. Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in problemi sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30% prevista dall'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è applicata al personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale coordinatore.
    Art. 4.
    1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto può avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'art. 1. Il personale volontario sarà utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'interno.

    2. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario è richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:

      1. appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato art. 28;

      2. appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;

      3. essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell'art. 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.


    3. Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Art. 5.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
  • Il testo dell'ultimo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 340/1982 (Concorsi pubblici di accesso) è il seguente: "Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13".

  • Il testo dell'art. 13 dello stesso decreto è il seguente:

    "Art. 13 (Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria). - L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso, per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.

    Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

    I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.

    Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

    Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima"

Nota all'art. 78:

  • Si riporta il testo dell'articolato e delle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 1990, n. 163, recante: "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere":

    "Art. 1 (Procedure diagnostiche e medico-legali).
    1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:
      1. riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;

      2. segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;

      3. sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;

      4. sindrome di astinenza in atto;

      5. presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.
    Art. 2. (Assunzione nelle ventiquattro ore).
    1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:
      1. procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;

      2. valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.

        Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;

      3. specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.

    2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
    Art. 3 (Limiti quantitativi massimi di principio attivo).
    1. 1 limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.
    Art. 4 (Accertamenti cimici e di laboratorio).
    1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.
    Art. 5 (Entrata in vigore).
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

(omissis) Nota all'art. 80:
  • Il testo dell'art. 112 del codice penale è il seguente:

    "Art. 112 (Circostanze aggravanti).- La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
    1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

    2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

    3. per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

    4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.
    Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile".
Nota all'art. 81:
  • Il testo degli artt. 586, 589 e 590 del codice penale è il seguente:

    "Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).

  • Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate".

    "Art. 589 come sostituito dall'art. I della legge lì maggio 1966, n. 296 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

    Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

    Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare gli anni dodici".

    "Art. 590 come sostituito dall'art. 2 della legge lì maggio 1966, n. 296 poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

    Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila ad un milione-duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila e due milioniquattrocentomila.

    Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire un milioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milioneduecentomila e lire due milioniquattrocentomila.

    Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

    La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo sopra riportato sono state cos aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 84:
  • La legge n. 663/1941 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
Nota all'art. 85:
  • Il testo dell'art. 12 del codice penale è il seguente:

    "Art. 12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:
    1. per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
    2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
    3. quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personale;
    4. quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.
    Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4".
Nota all'art. 86:
  • Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 382 (Stato diflagranza).
    1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

    2. Nel reato permanente lo stato di fiagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza".
Nota all'art. 87:
  • L'art. 364 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore).
    1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norrna dell'art. 375.

    2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

    3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma i e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

    4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'art. 245.

    5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e ivi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possono essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

    6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

    7. E vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale".
  • Si riporta il testo dell'articolo unico del D.M. 19 luglio 1985, recante: "Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985:

    "Articolo unico. - La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento.

    Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali.

    La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali:

    tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;

    velocità media dei gas nella sezione d'ingresso: 10 mis;

    tempo di contatto: 2s;

    temperatura dei fumi: 10500C.

    Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di combustione".
Nota all'art. 94:
  • La legge n. 354/1975 reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

  • La legge n. 663/1986 reca: "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
Nota all'art. 97:
  • Il testo dell'art. 51 del codice penale è il seguente:

    "Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità.

    Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

    Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

    Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine".
Nota all'art. 101:
  • Il testo dell'art. 18 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

    "Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

    Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato per l'interno designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

    Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministro dell'interno, l'ispettore generale dei Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

    Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato".
Nota all'art. 102:
  • Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 329 (Obbligo del segreto).
    1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
       
      1. l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
      2. il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".
Nota all'art. 103:
  • Gli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, sono così formulati:

    "Art. 19 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

    Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

    Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi".

    "Art. 20 (Controllo doganale delle persone). - I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

    In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificatamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

    Della perquisizione è redatto processo verbale, che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

    Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, la convalida entro le successive quarantotto ore".

    - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge n. 349/1989 (Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo) è il seguente:

    " 1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della commissione del 17 dicembre 1981, relative all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

    (omissis);

    o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Guardia di finanza".
Nota all'art. 105:
  • Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente:

    "Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

    L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
Nota all'art. 106:
  • Il testo dell' art. 6, secondo comma, lettera d), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:

    "Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

    (omissis);

    d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recuperò e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione".
Nota all'art. 109:
  • Il testo delle avvertenze e degli artticoli 40 e 41 del D.P.R. n.1008/1985 (Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) è il seguente:

    "Avvertenze generali. - Il presente elenco va applicato agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.

    Per l'arruolamento volontario l'idoneità deve essere vagliata con criteri di maggiore rigore in considerazione delle più impegnative prestazioni richieste dal servizio continuativo.

    Il giudizio di permanente inidoneità sarà adottato non solo per le infermità gravi e croniche e per quelle che, già ritenute utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità ma anche per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare.

    Durante la visita i periti dovranno esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti ad attestazione di infermità in atto o pregresse, quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici.

    In casi particolari può essere utile ricorrere ad informazioni, testimonianze, atti di notorietà, ecc., al fine di acquisire ulteriori dati utili per il giudizio medico-legale.

    L'osservazione ospedaliera prevista dall'elenco ha finalità medico-legale e va praticata negli ospedali o centri medico-legali dell'Esercito e negli ospedali o infermerie autonome della Marina.

    Nei casi di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o quando siano necessarie indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione degli iscritti o dei militari anche per gli articoli nei quali tale procedura non è prevista.

    Nel presente elenco ricorrono spesso espressioni quali "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., intese ad indicare la rilevanza clinica delle affezioni. La corretta interpretazione ditali espressioni nei singoli casi richiede attento discernimento ed esperienza professionale da parte dei medici periti, essendo determinante ai fini del provvedimento medico-legale.

    Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue.

    L'iscritto di leva affetto da infermità suscettibili di utili modificazioni sarà rinviato alla visita della classe successiva con il provvedimento della "rivedibilità", sempre che detto provvedimento sia previsto dal relativo articolo.

    Per l' arruolato rivisitato prima della incorporazione che si trovi nelle condizioni di cui sopra adottato il provvedimento della "temporanea non idoneità" (T.N.I.). Detto provvedimento non dovrà avere durata complessiva superiore ad un anno e potrà essere adottato anche in due soluzioni; la riforma non potrà essere comunque pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.

    Il militare alle armi affetto da infermità ritenute utilmente modificabili sarà riformato quando l'infermità persista nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.

    I militari inviati in osservazione i quali presentino una riacutizzazione dell'infermità o altre malattie o lesioni comunque necessitanti di cure immediate saranno trasferiti in reparto di cura e saranno restituiti all'osservazione per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sarà cessata la necessità di cure ospedaliere.

    Parimenti dovrà procedersi per i casi sospetti di procurata infermità o di aggravamento volontario, anche in vista dell'eventuale azione giudiziaria.

    Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per un'infermità per la quale sia stato pronunciato il giudizio di idoneità in sede di osservazione, spetta al direttore di sanità esprimere il nuovo giudizio, a meno che l'infermità stessa non si sia aggravata; in questo caso si rinnova la procedura dell'osservazione ospedaliera. Le relative disposizioni sono riportate nel regolamento sul servizio sanitario militare.

    Nei giudizi di permanente inidoneità e in quelli di rivedibilità e di T.N.I. deve essere sempre citato nei documenti sanitari l'articolo dell'elenco relativo all'infermità che ha determinato il provvedimento. Nel caso di più infermità inabilitanti dovranno essere indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.

    Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti all'estero. Per costoro l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell' autorità consolare.

    I consigli di leva potranno riformare senza esame personale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli in apposita avvertenza:
    1. i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;

    2. i soggetti affetti da particolari infermità accertate da istituzioni sanitarie pubbliche.

      Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono ad imperfezioni o infermità che possono modificarsi col tempo, sia naturalmente che dopo terapia, rendendosi così possibile l'eventuale recupero degli inabili, previa nuova visita in occasione di particolari esigenze".
    "Art. 40. - Le personalità caratteropatiche con anomalie comportamentali (impulsività, esplosività, devianze sessuali, tossicodipendenze, ecc.) ad implicanza sociopatica.

    Dopo osservazione

    Avvertenza: Il comportamento sociopatico deve essere comprovato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario giudiziario o da idonei atti di istituzioni pubbliche.

    Per i soggetti alle armi ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo circa il comportamento nella collettività militare".

    "Art. 41.
    1. Le sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche, ecc.), associate o non a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organoneurotiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

    2. Le personalità fragili, insicure, abuliche, astenicge, labili di umore, anancastiche, immature, tossicofiliche, sessualmente deviate, chiaramente emergenti, senza implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

      In tutti i casi dopo osservazione".
  • Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 237/1964 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell' Aeronautica) è il seguente:

    "Art. 69 (Rivedibilità). - Gli iscritti che risultano affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati.

    Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da qello precedente".

  • Il testo dell'art. 100 del citato D.P.R. n. 237/1964, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, è il seguente:

    "Art. 100 (Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni). - In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

    Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:
    1. figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1981, n. 834;
    2. unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;
    3. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;
    4. accertate difficoltà economiche o familiari;
    5. minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
  • Il testo del comma 8 dell'art. 24 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:

    "
  • Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza, per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi".
Nota all'art. 112:
  • La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".
Nota all'art. 116:
  • Gli articoli 12 e seguenti del codice civile disciplinano l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni di carattere privato.

  • Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 284 (Arresti domiciliari).
    1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

    2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

    3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dà luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

    4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

    5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare".
  • Il testo dell'art. 47-ter della legge n. 354/1975, introdotto dall'art. 13 della legge n. 663/1986, è il seguente:

    "Art. 47-ter (Detenzione domiciliare).
    1. La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

      1. donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;

      2. persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

      3. persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;

      4. persona di età minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.


    2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

    3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.

    4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-quater del codice di procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi 3 e 4, del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.). Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce al-tresi le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

    5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

    6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

    7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel comma 1.

    8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

    9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca".
  • L'art 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è cosi formulato:

    "Art. 65 (Oneri di utilità sociale).
    1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell' ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

    2. Sono inoltre deducibili:
      1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

      2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato

      3. le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

    3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi stabilite.

    4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma I dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione".
Nota all'art. 118:
  • Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):

    "A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:
    1. per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 41.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi.

      È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento dell'automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

    2. per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987- da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

      1. mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

      2. innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

      3. accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

      4. trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari odi parte di essi.
    L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

    A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
    1. assegnazione di una quota per le spese generali di gestione

      determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

    2. assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

    3. determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

    4. enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

    5. assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

    6. ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16".
Nota all'art. 119:
  • Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

    "Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d 'Italia ed al personale navigante). - Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    1. dovrà essere assicurata, attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesamente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3;

    2. dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;

    3. dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
    Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.

    Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale".
Nota all'art. 120:
  • Il testo degli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale è il seguente:

    "Art. 200 (Segreto professionale).
    1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

      1. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

      2. gli avvocati, procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;

      3. i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

      4. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.


    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

    3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".
    "Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore).
    1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

      1. quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

      2. per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.


    2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

    3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

    4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

    5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

    6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

    7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati".
Nota all'art. 124:
  • Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente:

    "È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
    1. (omissis)

    2. quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a temime sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione".
  • Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è il seguente:

    "Art. 2.
    1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

    2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 126:
  • Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 è il seguente:

    "Art. 4-sexies.
    1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l'imputato è persona tossicodipendente o alcoodipendente che stia eseguendo un'attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorità giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale) (vedi ora l'art. 299 del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.J, anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l'imputato in stato di libertà.

    2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura.

    3. L'autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".
Nota all'art. 127:
  • Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne i Comitati di Ministri e i Comitati interministeriali prevede che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati".
Nota all'art. 128:
  • Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

    "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

    (omissis)

    q) riservà il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità".

  • L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiomo, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

    "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

    Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei compresori medesimi.

    Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiomo d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".

  • Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:

    "Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

    La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

    La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

    In particolare, la sezione autonoma provvede a:
    1. porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia.
       
Il D.L. 8 agosto 1991, n. 247 (in G.U. 8/8/1991, n. 185), convertito con la L. 5 ottobre 1991, n. 314 (in G.U. 7/10/1991, n. 235) con articolo soppresso in sede di conversione, aveva disposto la modifica dell'art. 73.

Il D.L. 13 luglio 1992, n. 335 ( in G.U. 14/7/1992 n. 164), non convertito in legge (G.U. 12/9/1992, n. 215) aveva disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art. 89.

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992, n. 133), nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356 , (in G.U. 7/8/1992, n. 185) ha disposto (con l'art. 12-ter) la modifica dell'art. 97.

Il D.L. 11 settembre 1992, n. 374 (in G.U. 12/9/1992, n. 215), non convertito in legge (G.U. 12/11/1992, n. 267) aveva disposto (con gli artt. 6, 7 e 8) la sostituzione degli artt. 89, 90, comma 1 e 94, comma 1.

Il D.L. 12 novembre 1992, n. 431 (in G.U. 12/11/1992, n. 267), non convertito in legge (comunicato in G.U. 12/1/1993, n. 8) aveva disposto (con gli art. 6, 7 e 8) la sostituzione degli artt. 89, 90, comma 1 e 94, comma 1.

Errata corrige in G.U. 14/11/1992, n. 269 (relativo all'art. 41, comma 3).

Il D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 (in G.U. 12/1/1993, n. 8), non convertito in legge (G.U. 13/31993, n. 60) aveva disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) la modifica degli artt. 1 commi 8, 13 e 14, 75 commi 1, 2, 3 e 12, 76, 78, 89, 90 comma 1, 94 comma 1, 129 e 100 comma 5.

Il D.L. 13 marzo 1993, n. 60 (in G.U. 13/3/1993, n. 60), non convertito in legge (in G.U. 13/5/1993, n. 110), aveva disposto (con gli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11) la modifica degli artt. 1, 89, 90, 94, comma 1, 100, comma 5 e 129.

Il D.L. 13 aprile 1993, n. 107 (in G.U. 15/4/1993, n. 87), non convertito in legge (G.U. 14/6/1993, n. 137) aveva disposto la modifica dell'art. 86.

Il D.L. 14 maggio 1993, n. 139 (in G.U. 15/5/1993, n. 112), convertito con legge 14 luglio 1993, n. 222 (G.U. 14/7/1993, n. 163) , ha disposto ( con gli artt. 5, 6 e 7) la modifica degli artt. 89, 90 comma 1 e 94 comma 1.

Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (G.U. 5/6/1993, n. 130) ha disposto (con l' art. 1) l'abrogazione degli articoli 2 comma 1, 72 commi 1 e 2, 73 comma 1, 75 commi 1, 12 e 13, 76, 78 comma 1, 80 comma 5, 120 comma 5 e 121 comma 1.

Il D.L. 14 luglio 1993, n. 226 (in G.U. 16/7/1993 n. 165), non convertito in legge (G.U.15/9/1993 n. 217) aveva disposto (con gli artt. 2, 3 e 4) la modifica degli artt. 100 comma 5, 1 commi 8, 13 e 14, e 129.

Il D.L. 8 settembre 1993, n. 347 (in G.U. 9/9/1993 n. 212), non convertito in legge (G.U. 8/11/1993, n. 262) aveva disposto (con gli artt. 2, 3 e 4) la modifica degli artt. 100, comma 5, 1 commi 8, 13 e 14 e 129.

Avviso di rettifica in G.U. 9/9/1993, n. 212 (relativo all'art. 101).

Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U. 26/1/1995 n. 21) ha modificato (con l'art. 27) l'art. 125.

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995 n. 9), ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art.86 primo comma.

La L. 8 agosto 1995, n. 332 (in G.U. 8/8/1995 n. 184) ha modificato (con l'art. 21) l'art. 89.

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359 (in G.U. 29/8/1995 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 436 (in G.U. 28/10/1995, n. 253) ha modificato gli artt. 127, comma 11 ed art. 135, comma 4.

Il D.Lgs 12 aprile 1996, n. 258 (in G.U. 15/5/1996, n. 112) ha modificato (con gli artt. 1 e 2) gli artt. 17 e 70 ed ha introdotto (con l'art. 3) gli allegati I, II e II.

La L. 18 febbraio 1999, n. 45 (in G.U. 5/3/1999, n. 53) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 1, e la sostituzione degli artt. 127, 131 e 132.

Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (in G.U. 24/11/2000, n. 275), nel testo introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4 (in G.U. 20/1/2001, n. 16) ha disposto (con l'art. 10) la modifica degli artt. 91 e 94.

La L. 8 febbraio 2001, n. 12 (in G.U. 19/2/2001, n. 41) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 41, 43, 45 e 60, l'abrogazione degli artt. 46, 47 e 48 ed ha introdotto l'allegato III-bis.

La L. 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. n. 5/L, relativo alla G.U.20/1/2003, n. 15) ha disposto (con l'art. 44) che riacquistano efficacia le previsioni di cui agli artt. 46, 47 e 48.

Il D. L. 30 dicembre 2005, n. 272 (in G.U. 30/12/2005, n. 303), convertito con modificazioni con L. 21 febbraio 2006, n. 49 ( in S. O. n. 45/L, relativo alla G. U. 27/2/2006, n. 48 ) ha disposto (con gli artt. da 4-bis a 4-duodevies, 4-vicies ter) la modifica degli artt. 2, 13, 26, 31, da 34 a 36, 38, da 40 a 42, 46, 47, 54, da 61 a 63, 65, 66, 73, 78, 79, 82, 89, da 90 a 94, 96, 114, 115, 120, 122, 123, 127; la sostituzione degli artt. 14, 43, 45, 60, 75, 97, 113, 116, 117; l' abrogazione degli artt. 69, 71, 94-bis; l'introduzione degli artt. 75-bis, 122-bis, delle tabelle I, II sezione A, II sezione B, II sezione C, II sezione D, II sezione E. Sono inoltre apportate le seguenti modifiche: all'art. 42, la rubrica "Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi" è sostituita dalla seguente: "Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi"; all'art. 73, la rubrica "Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" è sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"; all'art. 123, la rubrica "Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena" è sostituita dalla seguente: "Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari".


Ultima modifica: 14/05/2008