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Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.
D.P.R. 09.05.1994 n. 487
(S.O. alla G.U. n. 185 del 09.08.1994)
Premessa (omessa)
CAPO I
1. Modalità di accesso.
2. Requisiti generali.
3. Bando di concorso.
4. Presentazione delle domande di ammissione.
5. Categorie riservatarie e preferenze.
6. Svolgimento delle prove.
7. Concorso per esame.
8. Concorso per titoli ed esami.
9. Commissioni esaminatrici.
10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
11. Adempimenti della commissione.
12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
scritte.
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle
prove scritte.
15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle
graduatorie.
16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
17. Assunzioni in servizio.
18. Compensi.
18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali.
CAPO II
19. Concorsi unici.
20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
21. Adempimenti per il concorso unico.
22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
CAPO III
23. Campo di applicazione.
24. Iscrizione nelle liste.
25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o
periferico.
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
27. Selezione.
28. Assunzioni in servizio.
CAPO IV
29. Campo di applicazione.
30. Modalità di iscrizione e requisiti.
31. Graduatorie.
32. Modalità di assunzione.
Tabella
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
(Visto...)
Emana il seguente regolamento:
Capo
I
Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso -
Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della commissione
esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice
1. Modalità di accesso.
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per
esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per
selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o
categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro
che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti
nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie
protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo quanto previsto
dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne
garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di
cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
2. Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti
generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è
richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve
le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare,
anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età
di 40 anni è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti
coniugati;
b) di un anno per ogni figlio
vivente;
c) di cinque anni per coloro che
sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è
esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale
appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55
anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite
massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di
leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si
prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle
corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde
parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3) idoneità fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di
qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni
possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano
diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali
stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene
richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie
protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità
all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava
qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva
devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
3. Bando di concorso.
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con
provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione
o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le
modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la
determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed
eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove
scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima
richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi
generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli
che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei
posti riservati al personale interno, in conformità alle normative
vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da
leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve,
altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o
l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con
provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda
di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e
le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono
dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le
abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato
in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo
l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze
espresse dagli altri vincitori.
4. Presentazione delle
domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in
carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i
concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere
sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli
estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che
viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. [abrogato]
6. [abrogato]
5. Categorie riservatarie
e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui
al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono
complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più
categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto
prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente
ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle
dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella
percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie
stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in
ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati
a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza
demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor
militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di
guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di
guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di
altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
6. Svolgimento delle
prove.
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato
ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale - concorsi ed esami.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono
aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto
del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione
alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al
pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella
sede degli esami.
7. Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima
qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle
quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera,
tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in
trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove
scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende
superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e
sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o
a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono
l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio
verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate
nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle
prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima
qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a
risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o
categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo
può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da
risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche
attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità
dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono
chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme
di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione
di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle
singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse
siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in
selezione.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e
della votazione conseguita nel colloquio.
8. Concorso per titoli ed
esami.
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili
avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei
titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli
valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
9. Commissioni
esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste
dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento
del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da
tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e
non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre
1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche
o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità
all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali
princìpi, esse, in particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o
da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava
qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima
qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle
commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della
stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta
qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla
settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo
terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla
sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per
titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità,
con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il
presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
assegnato un numero inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti
tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione.
I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del
presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami
di lingua straniera e per le materie speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un
membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di
qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due
impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o
categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati
di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a
meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario
destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.
10. Cessazione
dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di
impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori
della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma
dell'amministrazione.
11. Adempimenti della
commissione.
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la
commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il
termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti,
presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi
ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova
scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia
quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne
è vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi
suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti
della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la
stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o
del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei
concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa
collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa
constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego
contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati
il tema da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei
mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di
concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza
di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla
Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione
del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione
pubblica.
12. Trasparenza
amministrativa nei procedimenti concorsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione,
stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare
i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima
dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di
accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
con le modalità ivi previste.
13. Adempimenti dei
concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai
concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a
pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di
vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei
commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti
che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte,
l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza
curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata
esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
14. Adempimenti dei
concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di
esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella
busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di
nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi,
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa
le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o
chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi
resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla
busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da
apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire,
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo
stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di
esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver
staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con
l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel
luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai
candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento
che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno
assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a
ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione
dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle
sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi
verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza
e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo
dell'ufficio periferico al presidente della commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
15. Processo verbale
delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle
deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare
i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2
aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la
funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il
concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è
immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di
cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione
delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.
16. Presentazione dei
titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale
dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o
all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla
medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto
ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta
nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne
possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità,
verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi
dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
17. Assunzioni in
servizio.
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a
mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica
o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di
prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni
professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione
collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente
esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco
dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15,
comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di
trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette
anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno comandati o
distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso
non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la
sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica
della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di
appartenenza non lo consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il
vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul
termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di
presa di servizio.
18. Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere
al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni
esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere
aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle
variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
18-bis. Norme di
indirizzo per gli enti locali.
1. Quanto previsto
dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3,
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14,
16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.
[ inizio ]
Capo
II
Concorsi unici
19. Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle
regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni
universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di
sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante
ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni
pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.
20. Concorsi circoscrizionali e sedi
di esami.
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni,
compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili,
concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di
qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di parteciparvi per tutti
i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in
sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.
21. Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, procede a selezionare un numero di
vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni
anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle
necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente
di posti da coprire mediante i vincitori del concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indice il
concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono
utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della
graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al
triplo del numero costituente il contingente, si procede alla
pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove
psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di studio
in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti messi
a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili
professionali, individuati con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di strumenti
automatizzati, mediante selezione volta ad accertare la professionalità
richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il
quale è espletato il concorso.
22. Richiesta delle amministrazioni e
relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire
distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere
qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano. [
inizio ]
Capo
III
Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
23. Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le
assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento
formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che
abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante
dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche
chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di
collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni
del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività
si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle
graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui
attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento
alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
24. Iscrizione nelle liste.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano
una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e
diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono
specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza
della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica
riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche
nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli
elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati
uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti
ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per
l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a
carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e
di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito
territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una
sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella
graduatoria della selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o
uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con
quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i
lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni
circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle
amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e
centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a
carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse
direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio
nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve
dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli
impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque
riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di
provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito
dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle
sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione
rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione
circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei
lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di
collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti
partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma
unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a
dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si
provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal
presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e
a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente
dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende
revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti
l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le
sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità
per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei
lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti
rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate
dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato
permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. [
inizio ]
25. Procedure per l'avviamento a
selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di
una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente
alla sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un
numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con
l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle
liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione
circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare
a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di
graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta
stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione
amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più
sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette
sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui
siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso
in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché
formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai
lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica
mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate.
L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato
impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo
l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei
posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i
lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova
selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano
richiesta.
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere
militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei
posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 30,
comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'art.
19, legge 24 dicembre 1986, n. 958.
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche
e profili interessanti più amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1
febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire
distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni,
presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi
di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti,
distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché
l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli
predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità,
da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego
d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della
medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed
il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in
calce alla domanda.
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando
di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata,
ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali
per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi
titolo alla riserva.
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità
previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la
posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del
punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La
collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I
lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da
ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia
possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento
della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad
attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità
indicate nel presente articolo.
27. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni
dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono
convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità,
rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui
contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle
declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo
professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle
singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle
modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento
degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade
l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli
articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente
l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non
comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano
risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano
accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti
richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori
avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente
al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte
dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità,
pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo
dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la
stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti
complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di
offerta di lavoro.
28. Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono
a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria
integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle
amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva
nomina in prova ed immissione in servizio. [
inizio ]
Capo
IV
Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e
modalità
29. Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni
ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile
1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente
regolamento.
30. Modalità di iscrizione e
requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette
presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. La domanda deve essere munita della
necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che
danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini
lavorative e professionali del richiedente anche in relazione
all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per
coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale
sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di
mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o
incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al
momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio
provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle
amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.
3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che
procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei
titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle
declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle
quali è prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i
lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidità.
31. Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle
assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del
lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi
previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate
dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31
dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi
le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle
graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto
sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a
quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la
commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce
criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali
penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori
che, senza giustificato motivo, rinunciano all'avviamento a selezione.
32. Modalità di assunzione.
1. Le richieste di avviamento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e
regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro -
servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il
lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese
pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4
serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla
disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità
a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna
categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate,
dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni
dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere
comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque
giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato
ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di
cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora
espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono
preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo
nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria
richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con
l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione
proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della
professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda
con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in
possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato
invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente
dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere
all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque
sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario
deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del
lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto
l'accertamento. [
inizio ]
Tabella
CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla
formazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato
di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato
iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a
carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento
del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in
prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età
se invalido permanentemente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne
convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve
intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo
familiare.
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con
riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidità.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale
a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su
tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con
l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di
iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa
riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla
suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni
effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile
1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo
imputabili personalmente al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L.
2.000.000 punti + 1;
da L. 2.000.001 fino a L.
3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L.
4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L.
5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L.
6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L.
7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.001 fino a L.
8.000.000 punti + 24;
da L. 8.000.001 fino a L.
9.000.000 punti + 36;
da L. 9.000.001 fino a L.
10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di L.
1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti
punteggi:
Percentuale
invalidante |
Punteggio |
Invalidi di
guerra e
servizio categorie |
Punteggio |
91 - 100% |
- 28 |
1^ cat. |
- 28 |
81 -
90% |
- 24 |
2^ cat. |
- 24,5 |
71 -
80% |
- 20 |
3^ cat. |
- 21 |
61 -
70% |
- 16 |
4^ cat. |
- 17,5 |
51 -
60% |
- 11,5 |
5^ cat. |
- 14 |
41 -
50% |
- 7,5 |
6^ cat. |
- 10 ,5 |
33 -
40% |
- 3,5 |
7^ cat. |
- 7 |
|
|
8^ cat. |
- 3,5 |
Il punteggio complessivo di
graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun
anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i
genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la
posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è
immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima
attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il
lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono
collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e,
in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita. [
inizio ]
Fonte Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato |