D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206.

Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

TITOLO I

Disciplina generale delle prestazioni e dei contributi (1)

Capo I - Delle prestazioni.

Artt. 1-2

....omissis....

Art. 3

(Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capifamiglia;

a) il padre;

b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata, o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennita di disoccupazione, o in servizio militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia (2).

Si considerano altresì capi-famiglia:

a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari (3);

b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 4

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età (4).

Art. 5

....omissis....

Art. 6

(Art. 12 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette (5);

b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19 (6).

Art. 7

(Art. 9 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, numero 479 - Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) i genitori abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19;

b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore, a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette (6);

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età.

Artt. 8-14

....omissis....

Art. 15

(Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo dell'inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità, e in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.

Art. 16

(Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.

Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento dell'infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.

I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della L. 28 febbraio 1953, n. 86 (7), e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

Artt. 17-18

....omissis....

Art. 19

(Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, s'intende per invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per la assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia.

Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli artt. 7, lett. b) e 9.

Artt. 20-

(Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per la attività principale.

Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Art. 21

(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni (8).

Art. 22

(Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Art. 23

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro (9).

Art. 24

(Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 25

(Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, né per il computo delle indennità di licenziamento, né agli effetti delle assicurazioni sociali.

Capo II - Dei contributi.

Art. 26

(Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.

Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 (10).

Art. 27

(Art. 12 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1, D.L. 1° agosto 1945, n. 692). Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro (11).

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (12);

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari (13).

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate (14).

Art. 28

....................................................(14).

Art. 29

(Art. 3 D.L. 1° agosto 1945, n. 692). Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 30

(Art. 4 D.L. 1° agosto 1945, n. 692). Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Art. 31

(Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.

Art. 32

(Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato (15).

Capo III. - Delle misure degli assegni e dei contributi.

Artt. 33-35 ...omissis...

Capo IV. - Delle modalità per l'erogazione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Art. 36

(Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.

I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 37

(Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671). Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (16).

Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Art. 38

(Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine i residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.

Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione della famiglia.

Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.

Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualità i capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni.

Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.

Art. 39

(Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.

Art. 40

(Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per la applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Art. 41

(Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.

Art. 42

(Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, lo ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Art. 43

(Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 44

(Art. 15 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono (17).

Art. 45

(Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può consentire, per particolari casi, che le denunce di cui all'art. 42 vengano trasmesse, anziché nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purché non superiori ad un mese.

In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 46

(Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrenti per le operazioni di rimborso.

Art. 47

(Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 8 C.C. 25 luglio 1940). Nei casi previsti agli artt. 4, 3° e 4° comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO II

Della Cassa unica per gli assegni familiari

Art. 48

(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

...omissis...

Art. 49

Art. 49

(Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278). L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

.........................................................(18).

Artt. 50-54 ...omissis...

Art. 55

(Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:

1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare;

2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni (19);

4) esaminare i risultati annuali di gestione;

5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 56

(Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Le funzioni di cui agli artt. 2403 e seg. del cod. civ., in quanto applicabili, sono esercitate da un collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle amministrazioni e delle associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari (20).

Art. 57

(Art. 16 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, numero 479). Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.

Art. 58

(Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta all'interessato l'azione avanti all'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.

Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata.

I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'autorità giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale.

Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Tit. V del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155.

TITOLO III

Norme particolari (21)

Capo I. - Per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco (21).

Art. 59

(Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.

Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate (22).

Art. 60

(Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente T.U.

Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici.

Artt. 61-87 ...omissis...

Art. 88

(Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). La vigilanza per l'applicazione del presente T.U. è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(1) Intestazioni del Titolo e dei Capi così modificate dall'art. 20, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980, n. 105 (Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 3 del presente D.P.R. nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e 8on gli stessi limiti previsti per il lavoratore.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio - 2 febbraio 1990, n. 42 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a), nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni famigliari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.

(4) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 17 ottobre 1961, n. 1038 e poi così sostituito dall'art. 15, D.L. 2 marzo 1974, n. 30. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 12 giugno 1984, n. 222.

(5) Lettera prima sostituita dall'art. 18, L. 12 agosto 1962, n. 1338, poi dall'art. 28, L. 21 luglio 1965, n. 903 e ancora dall'art. 36, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Vedi, inoltre, l'art. 6, L. 18 marzo 1968, n. 238. Da ultimo, tale lettera è stata sostituita con decorrenza dal 1° gennaio 1969, dall'art. 43, L. 30 aprile 1969, n. 153; vedi, anche, l'art. 6, D.L. 30 giugno 1972, n. 267.

La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 maggio 1975, n. 128 (Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma della L. 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;

dell'art. 43, secondo comma, della L. 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6, primo comma, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980, n. 105 (Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 del presente D.P.R., nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

(7) Recante provvidenze a favore di tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

(8) Seguiva un comma abrogato dall'art. 7, L. 5 novembre 1968, n. 1115.

(9) Articolo prima modificato dall'art. 4, L. 17 ottobre 1961, n. 1038 e poi così sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(10) Comma così sostituito dall'art. 5 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(12) Vedi l'art. 5, D.L. 31 luglio 1987, n. 317.

(13) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1986, n. 876 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1986, n. 295).

(14) L'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, ha così sostituito gli artt. 1 e 2 del D.L. 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 del presente testo unico. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 1° marzo 1985, n. 44, e gli artt. 9, 9-bis e 9-ter, D.L. 29 marzo 1991, n. 103.

(15) Il termine di prescrizione è stato elevato a cinque anni dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(16) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(17) Il termine di prescrizione è stato elevato a cinque anni dall'art. 16-bis, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(18) Comma abrogato dall'art. 21, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(19) Numero così sostituito dall'art. 13, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(20) Comma così modificato dall'art. 14, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(21) Intestazioni del Titolo III e del Capo I modificati dall'art. 20, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.

(22) Così sostituito dall'art. 15, L. 17 ottobre 1961, n. 1038.