Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 27 maggio 1991 n. 176.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135
S.O. )
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL
FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989.
Art. 1.
- Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art. 2.
- Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 49 della Convenzione stessa.
Art. 3.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
INDICE della CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO 1989:
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO FATTA A NEW YORK IL 20
NOVEMBRE 1989. (indice)
(traduzione non ufficiale)
Preambolo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro
fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana
ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
e nei patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno
convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi
sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite
hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve
ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il
suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e
di comprensione,
In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una
sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo é
stata enunciata nella dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella
dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre
1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e
24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in
particolare all'articolo 10 - e negli statuti e strumenti pertinenti delle istituzioni
specializzate e delle organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo "il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia
prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto
il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello
nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative
alla amministrazione della giustizia minorile (regole di beijing) e della Dichiarazione
sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che é necessario prestare ad essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di
sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente
un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
Articolo 2
- Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza;
- Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo
sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate
dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
- In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
- Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,
dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
- Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione
sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito
della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori
o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
Articolo 6
- Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
- Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
- Il fanciullo é registrato immediatamente al momento della sua nascita e da
allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile,
a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
- Gli Stati Parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con
la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
- Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare
la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
- Se un fanciullo é illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
- Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione é necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una
decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio
quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
- In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
- Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori
o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del
fanciullo.
- Se la separazione é il risultato di provvedimenti adottati da uno stato parte, come
la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte,
quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di
uno di essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo.
Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non
comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
Articolo 10
- In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati Parti in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori
in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati
Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
- Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali.
A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati Parti, in virtù del
paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo e dei
suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle
limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o dei
diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella
presente Convenzione.
Articolo 11
- Gli Stati Parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non -
ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
- A tal fine, gli Stati Parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
- Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità.
- A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
- Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con
ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
- L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni
stabilite dalla legge e che sono necessarie:
- al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
- alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o
della moralità pubblica.
Articolo 14
- Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione.
- Gli Stati Parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso,
dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
- La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento
della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubblica,
oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
- Gli Stati Parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
- L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
- Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.
- Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali
affronti.
Articolo 17
Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass - media e
vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali
provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati Parti:
- incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una
utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo
29;
- incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di
divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazioni ed internazionali;
- incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere
il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
- Gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per
quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso
ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse
preminente del fanciullo.
- Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,
gli Stati Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali
del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di
vigilare sul benessere del fanciullo.
- Gli Stati Parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i
cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
- Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui é affidato all'uno
o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
- Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure
efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario
al fanciullo e a coloro ai quali egli é affidato, nonché per altre forme di prevenzione,
ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra;
esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
- Ogni fanciullo il quale é temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato.
- Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
- Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di
sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso
di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare
una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una
certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse
superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
- vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili
ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che la adozione
può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre
ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone
interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver
acquisito i pareri necessari;
- riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un
altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa
essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere
allevato in maniera adeguata;
- vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio
di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito
per le persone che ne sono responsabili;
- ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali
o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché
le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
- Gli Stati Parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di
ottenere lo statuto di rifugiato, oppure é considerato come rifugiato ai sensi delle
regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti stati
sono parti.
- A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario,
a tutti gli sforzi compiuti dall'organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l'organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano
in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua
famiglia.
Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di
quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
- Gli Stati Parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità,
favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità.
- Gli Stati Parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di
cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili,
la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni
del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli é affidato.
- In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo é gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro
ai quali il minore é affidato.
Tale aiuto é concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente
accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi
servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
- In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati Parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la
divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di
formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati
Parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in
tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 24
- Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano
di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
- Gli Stati Parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato
diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
- diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori
ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
- sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i
servizi in materia di pianificazione familiare.
- Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
- Gli Stati Parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto
riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo che é stato collocato dalle autorità
competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale,
il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa
alla sua collocazione.
Articolo 26
- Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per
garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale.
- Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle
risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e
tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione
effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
- Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
- Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei
loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
- Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni
nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone
aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una
assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda
l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
- Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al
recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone
aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati Parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali
oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa
appropriata.
Articolo 28
- Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in
particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base
all'uguaglianza delle possibilità:
- rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale
che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure
adeguate come la gratuita dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in
caso di necessità;
- garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano
aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
- Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo
in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
- Gli Stati Parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore della educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e
l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche
ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle
necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
- Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
- di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese
nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla
sua;
- preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di
origine autoctona;
- di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
- Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere
istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme
alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme
agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
- Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo
libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo 32
- Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o
sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o
al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
- Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative
per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle
disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in
particolare:
- stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d'impiego;
- prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del
presente articolo.
Articolo 33
Gli Stati Parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione
ed il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale
illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati Parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati Parti vigilano affinché:
- nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di
rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata
più breve possibile;
- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle
persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato
dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad
un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un tribunale o altra
autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata
in materia.
Articolo 38
- Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto
umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
- Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le
persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle
ostilità.
- Gli Stati Parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che
non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici
anni ma meno di diciotto anni, gli Stati Parti si sforzano di arruolare con precedenza i
più anziani.
- In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati
Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in
un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento
fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma
di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di
pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale
riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la
salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
- Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il
suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
- A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare:
- affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
- affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto
alle seguenti garanzie:
- di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
- di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite
i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di
beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa;
- che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria
competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge
in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi
genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
- di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa
l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
- qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro
questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o
istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con
la legge;
- farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
lingua utilizzata;
- che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
- Gli Stati Parti si sforzano di promuovere la adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar
modo:
- di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non
abbiano la capacità di commettere reato;
- di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
- Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le
cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché
soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al
reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più
propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
- nella legislazione di uno stato parte; oppure
- nel diritto internazionale in vigore per questo stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati Parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che
ai fanciulli.
Articolo 43
- Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parti nell'esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, é istituito un
Comitato dei diritti del fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
- Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.
I suoi membri sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
- I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati Parti. Ciascun stato parte può designare un candidato tra i suoi
cittadini.
- La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni.
Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre
i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà
l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati
Parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati Parti alla presente
Convenzione.
- Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati Parti, convocate
dal Segretario Generale presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati Parti,
i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti,
nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.
- I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura é ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno
estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
- In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in
seno al Comitato, lo stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro
esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del
mandato corrispondente, sotto riserva della approvazione del Comitato.
- Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
- Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
- Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede della
organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal
Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni é
determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati Parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'assemblea generale.
- Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione
del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con
efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
- I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con
l'approvazione dell'assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dall'assemblea generale.
Articolo 44
- Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui
progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
- entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati Parti interessati;
- in seguito, ogni cinque anni.
- I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati Parti di adempiere agli
obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni
sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della
Convenzione del paese in esame.
- Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non
sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con
il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in
precedenza fornite.
- Il Comitato può chiedere agli Stati Parti ogni informazione complementare relativa
all'applicazione della Convenzione.
- Il Comitato sottopone ogni due anni all'assemblea generale, tramite il consiglio
economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
- Gli Stati Parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione
nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
- le istituzioni specializzate, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri
organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro
mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate, il fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare
pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro
rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate, il fondo delle
Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro
attività.
- il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle istituzioni specializzate, al
fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto
degli Stati Parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o
che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte
del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- il Comitato può raccomandare all'assemblea generale di chiedere al Segretario
Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti
ai diritti del fanciullo;
- il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione.
Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni stato parte
interessato e sottoposti all'assemblea generale insieme ad eventuali osservazioni degli
Stati Parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente Convenzione é aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione é soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni stato. Gli strumenti
di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo 49
- La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
- Per ciascuno degli stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di
questo stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
- Ogni stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario Generale della organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale
comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati Parti, con la richiesta di far
sapere se siano favorevoli ad una conferenza degli Stati Parti al fine dell'esame delle
proposte e della loro votazione.
Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo
degli Stati Parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario Generale convoca
la conferenza sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza é
sottoposto per approvazione all'assemblea generale.
- Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'assemblea generale
delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
- Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati
Parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni
della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
- Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli
stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
- Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
- Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata
in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi
tutti gli stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui é ricevuta dal Segretario
Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite é designato come
depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il
Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro
rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
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