Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione
INDICE della Legge n. 184/83:
TITOLO I - Principi generali : 1
TITOLO I-BIS - Dell'affidamento del minore: 2
- 3 - 4
- 5
;
TITOLO II - Dell'adozione
CAPO I - Disposizioni generali : 6 - 7 ;
CAPO II - Della dichiarazione di adottabilità :8 -
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ;
CAPO III - Dell'affidamento preadottivo : 22 - 23
- 24 ;
CAPO IV - Della dichiarazione di adozione : 25 - 26
- 27 - 28 ;
TITOLO III - Dell'adozione internazionale
CAPO I - Dell'adozione di minori stranieri: 29 - 29
bis - 30 - 31 - 32
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 37 bis - 38 - 39 - 39 bis - 39 ter - 39 quater;
CAPO II - Dell'espatrio di minori a scopo di adozione : 40 - 41 - 42 - 43 ;
TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari
CAPO I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti : 44
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55;
CAPO II - Delle forme dell'adozione in casi particolari : 56 - 57 ;
TITOLO V - Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile : 58
- 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 ;
TITOLO VI - Norme finali, penali e transitorie : 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 72 bis - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82;
LEGGE 4 maggio 1983 n. 184 (
indice
)
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983 n. 133 S.O.
)
DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della
propria famiglia.
- Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la
potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto
del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono
disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio,
al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno
all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione
ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere
in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela
dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
- Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione
del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
- Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito
di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età,
di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore
e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
TITOLO I-BIS
Dell'affidamento del minore
Art. 2.
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola,
in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le
relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche
senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione
e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
- Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi
dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di
tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi.
Art. 3.
- I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti
di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile,
fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei
quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
- Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
- Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale
esercizio.
Art. 4.
- L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il
giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
- Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
- Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente
le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori
e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con
il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita
la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare
o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità
del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve
riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni
del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è
tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma
di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
- Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile
al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile,
dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi
pregiudizio al minore.
- L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno
la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
- Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale
locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione
di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o
un istituto di assistenza pubblico o privato.
Art. 5.
- L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al
suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i
poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti
con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve
essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento
e di adottabilità relativi al minore affidato.
- Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione
del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza
ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio
e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si
trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privatoğ.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono
con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria.
TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6.
- L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli
ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
- I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
- L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più
di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo
prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale
per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale
per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti
sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero
quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno
sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella
del minore già dagli stessi adottato.
- Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi
e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato
un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero
la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappateğ.
- Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con
handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche
mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
all'età di diciotto anni degli adottati.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale
n.148/92 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o
più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti
supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori
un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.)
Art. 7.
- L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
- Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento.
Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
- Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8.
- Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni
del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione
di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
- La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
- Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma
1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
- Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui
al comma 2 dell'articolo 10.
Art. 9.
- Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire
al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
- Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti
i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno
di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia
e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti
di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
- Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni
sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici
o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie
in ogni tempo.
- Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per
un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
- Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro
il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura
di adottabilità.
Art. 10.
- Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato,
ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi
di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche
e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare
se sussiste lo stato di abbandono.
- All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o,
in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni
li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore
di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti
dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
- Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi
il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare,
la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
- In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono
essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice
da lui delegato.
- Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare
i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede
in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte
le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed
ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Art. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori
del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato
di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell' articolo 44 . In
tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto
il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il
tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di
sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere
disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il
minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro
modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura é
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore
naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina
al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la
procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza
che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di
procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i
presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere
delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità é sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di
adozione divenuta definitiva.
Art. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti
entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore, e ne é nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine,
dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale
per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero é delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i
minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto
motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi
locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi
rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di
promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi é tenuto per
legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
comma 3 dell' articolo 10.
Art. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allo articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il
tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e
143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica
sicurezza.
Art. 14.
- Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione
di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza
motivata per un periodo non superiore a un anno.
- La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune.
Art. 15.
- A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8,
lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
- i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità
ad ovviarvi;
- le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
- La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico
o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato
o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore,
ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori,
ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al
curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo
17.
Art. 16.
- Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia
per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
- La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori,
ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti
opportuni nell'interesse del minore.
- Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17.
- Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono
proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni,
entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico
ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza
in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria,
entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio
al pubblico ministero e alle altre parti.
- Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3,
4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si
applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
- L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Art. 18.
- La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta,
a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione
che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19.
Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore
età da parte dell'adottando.
Art. 21.
- Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma
1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
- La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su
istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
- 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
- Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
CAPO III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22.
- Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli
ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni,
purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali;
gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo
tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
- In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite,
se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
- Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al
comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli
o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande
dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap
accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi
le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi
giorni.
- Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie
tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
- Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
- Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere
disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico
ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo
è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere
a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
- Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali
e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,
gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo,
al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
Art. 23.
- L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano
la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno.
- Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza
di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
- In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo
all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell' articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25.
- Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro
che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di
procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo
di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.
- Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici,
debbono essere sentiti.
- Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato
di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
- Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte.
- Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra
i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno
solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge
o i coniugi ne facciano richiesta.
- La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero,
ai coniugi adottanti ed al tutore.
- Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26.
- Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione,
entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti
alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero,
dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti
ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza
è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
- Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice
di procedura civile.
- L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
- La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente
trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale
dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente
dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
- Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza.
Art. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione é disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'
articolo 25 , comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i
divieti matrimoniali.
Art. 28.
- Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori
adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
- Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione
di cui all'articolo 26, comma 4.
- L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro
ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di
fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali
possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa
dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta
provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
- Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono
essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori,
su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi
e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta
e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera
o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e
della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
- L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata
al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
- Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di
cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui
al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l'accesso alle notizie richieste.
- L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non
è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
CAPO I
Dell'adozione di minori stranieri
Art. 29.
- L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e
secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di
seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella
presente legge.
Art. 29-bis
- Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte
dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero,
presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del
distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneità all'adozione.
- Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale
per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza;
in mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
- Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro
quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità
ai servizi degli enti locali.
- I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali
e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
- informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati
di cui all'articolo 39-ter;
- preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
- acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico
di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo
adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte
del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
- I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4,
entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
- Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo
29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice
delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia,
entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero
l'insussistenza dei requisiti per adottare.
- Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno
dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni
per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore
da adottare.
- Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia della relazione e
della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo
38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di
cui all'articolo 39-ter.
- Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio
di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma
3.
- Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740
del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
- Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità,
devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
- Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera
a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste
alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
- L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura
di adozione:
- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del
Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente
al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le
autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata
da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore,
dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze
di vita;
- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti
il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e
assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli
aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso
all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa
richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può
essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica
o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le
ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione
di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni
e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente
del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari
o i genitori adottivi;
- riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni
e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività
di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia
su richiesta degli adottanti;
- certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in
cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino,
nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo
non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
- certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
della procedura di adozione.
Art. 32.
- La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo
31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione
risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la
residenza permanente in Italia.
- La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a) quando dalla documentazione
trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono
del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione
nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini
per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che
i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
- Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa
può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale
per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento
di tale conformità, é ordinata la trascrizione.
- Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione.
Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione
ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso
per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
- Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato
per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito l'ingresso
nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai
sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore
o da parenti entro il quarto grado.
- É fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione
della Commissione di cui all'articolo 38.
- Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non
viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente
il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine
del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
- Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso
nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del
minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione
al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
- Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale
o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
- Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione
gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano
in affidamento familiare.
- Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali
degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati,
assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso
riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento,
segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
- Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
- L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano
gli effetti di cui all'articolo 27.
- Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo
del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
- Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
- Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in
relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia
che lo ha accolto é tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale
per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri
dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo
di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre
esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve
essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto
conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
- del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel
momento dell'ingresso del minore in Italia.
- Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione
riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità; c) non é possibile la conversione in adozione produttiva
degli effetti di cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri
non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si é manifestato contrario
al suo interesse.
Art. 36.
- L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato
accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti
dalla presente legge.
- L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono
essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la
condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali
ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello
stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici
fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il
decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano
state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38
e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute
nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera h).
- Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per i minorenni che
ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo
39, comma 1, lettera e).
- L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero
a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia
di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza
da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.
Art. 37.
- Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38
può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per
i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
- Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati
dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi
sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
- Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
- Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono
si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti
necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
- Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é costituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
- La Commissione é composta da:
- un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
- tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,
almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato
una sola volta.
I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
- La Commissione per le adozioni internazionali:
- collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
- propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
- autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura
la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno
ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime
funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta
dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
- agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati
sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure
di adozione internazionale;
- promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
- promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell'adozione;
- autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
- certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione,
come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
- per le attività di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
- La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame della
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente
o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
- La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare
la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
- La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che
la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione
di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado
di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento
delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale,
al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione
di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché
forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire
un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento
della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di
cui all'articolo 31, comma 3.
- I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti
e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi
per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
- Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma
1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza
nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
- avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico
e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
- non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura,
ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni
di tipo ideologico e religioso;
- impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative,
e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale
nei Paesi di provenienza dei minori;
- avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater.
- Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro
che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
- l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art.
6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto
i sei anni di età;
- congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.
CAPO II
Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console
italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni
del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del
suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello
Stato, é competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente
residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura
disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione
per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli
enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge".
Art. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano
difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari
o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo,
il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni
che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore
vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità
italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio
del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono
svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello stato un procedimento di adozione di un
minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere
reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità
straniera.
Art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 9 si applicano anche ai
cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del presidente della repubblica 5
gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si
trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai
sensi dell' articolo 10 , compreso se del caso il rimpatrio, é il tribunale per i
minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza
di precedente domicilio nello stato é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
CAPO I
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44.
- I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7:
- da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore
sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;
- quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano
di padre e di madre;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza
di figli legittimi.
- Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita,
oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona
coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito
di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante
deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Art. 45.
- Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si
richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
- Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
- In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
- Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo
44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando
in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Art. 46.
Per l'adozione é necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando é negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o
contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando é
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad
esprimerlo.
Art. 47.
- L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la
pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando
possono revocare il loro consenso.
- Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge,
al compimento degli atti necessari per l'adozione.
- Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell'adottante.
Art. 48.
Se il minore é adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile .
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma
può' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del
minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell' articolo 382 del codice civile .
Art. 49.
- L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile.
- L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o
fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni
dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il
tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni,
anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Art. 51.
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita
di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole
verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere
chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li
segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Art. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la
revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li
segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Art. 53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza
della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca é pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione
dell'adottante.
Art. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e
304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell'adozione in casi particolari
Art. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione é il tribunale per i minorenni del distretto
dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del
legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente
del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell' articolo 46 può essere dato da persona munita
di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del
tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
(si veda la
Sent. Corte Costituzionale n.182/88 che dichiara la illegittimità
costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge
4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui é previsto il consenso anziché l'audizione
del legale rappresentante del minore.)
Art. 57.
Il tribunale verifica:
- se ricorrono le circostanze di cui all' articolo 44 ;
- se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone
l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
- l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti;
- i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- la personalità del minore;
- la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile
Art. 58.
L'intitolazione del Titolo VIII del Libro I del codice civile é sostituita dalla
seguente: "dell'adozione di persone maggiori di età".
Art. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile é sostituita
dalla seguente: "dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".
Art. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si
applicano alle persone minori di età.
Art. 61.
L' articolo 299 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 299. - Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il
cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo alla adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri
genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione é compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione é compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del
marito, assume il cognome della famiglia di lei".
Art. 62.
L' articolo 307 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la
revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Art. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro i del codice civile é sostituita
dalla seguente: "delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".
Art. 64.
L' articolo 312 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312. - Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
- se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65.
L' articolo 313 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313. - Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far
luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di
appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Art. 66.
I primi due commi dell' articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, é trascritto a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale
di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata
la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".
Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo
comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
É abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro i del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile é
sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330,
332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269,
primo comma, del codice civile".
Art. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati
dal tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo 10 della presente legge.
Art. 70.
- I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono
di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano
a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
500.000 a lire 2.500.000.
- I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti
i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con
la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi
con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore é affidato
per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata
della metà.
Se il fatto é commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa
potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se é commesso dal tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é affidato consegue
la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio,
da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la
pena é raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui
al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a
lire 5.000.000.
Art. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni
della presente legge, introduce nello stato uno straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclusione da uno a tre
anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in
illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 72-bis.
- Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di
figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
- La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due
a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni
o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
- Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni,
enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene
di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi
notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione é punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali
notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale
per i minorenni.
Art. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i
minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il
tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del
riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio,
i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile .
Art. 75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta l'assistenza legale alle
procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal
giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di
assistenza di quest'ultimo é da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all' articolo 14, secondo comma, della legge 11
agosto 1973, n. 533 .
Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al
momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data medesima.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.199/86 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184
nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia. )
Art. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già
pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e
le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .
Art. 78.
Il quarto comma dell' articolo 87 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Art. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino
forniti dei requisiti di cui all' articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni
di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei
confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell' articolo 291 del codice civile ,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.198/86 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio
alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non
consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.)
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.183/88
che dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli
effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione
ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40
anni.)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all' articolo 57 ,
sugli adottanti e sullo adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione
della sua capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere
sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve
prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici
devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é necessario l'assenso
dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o
affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza
che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80.
- Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
- Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano
anche agli affidatari di cui al comma 1.
- Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi
giornalieri, previsti per i genitori biologici.
- Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art. 81.
L'ultimo comma dell' articolo 244 del codice civile é sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i
sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".
Art. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla
presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo
e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire
100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato
di previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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