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Legge 4 aprile 1952, n. 218
pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 15 aprile 1952, n. 89.

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

TITOLO I

Modificazioni al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272

Artt. 1-2

(1) (2).

Art. 3

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 4

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposte l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa (3).

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (4), di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento postsanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto «accredito figurativo» decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale», convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 (5).

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti (5).

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella B, allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (5).

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato (5).

Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Art. 5

[L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari nell'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (4).

A tale fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'I.N.P.S. L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tab. A; 52 contributi settimanali di cui alla tab. B, n. 1; un contributo annuo di cui alla tab. B, n. 2; 93 contributi giornalieri di cui alla tab. B, n. 3, per gli uomini; 62 contributi giornalieri di cui alla tab. B, n. 3, per le donne e i giovani (6).

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili da corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedersi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari alla concorrenza di detti minimi] (7) (8).

Art. 6

[L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla classe o categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato nell'articolo seguente, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

Nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca, mediante apposizione della data di applicazione.

La prima tessera rilasciata ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due anni dalla data di rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità dalla predetta data di scadenza della tessera precedente (9).

Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro utilizzazione in base al criterio predetto, rientreranno nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese (9).

L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente art. 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente (9).

I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori) (8) (10).

Art. 7

I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (11), di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è iscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 8

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.

L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (12).

TITOLO II

Adeguamento delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Art. 9

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte (13) l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli artt. 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126;

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte (14) l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli artt. 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte (14) il suo ammontare.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi artt. 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente art. 3.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire (15).

Art. 10

Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al D.Lgs. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, al D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563, al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947. n. 689, alla L. 14 giugno 1949, n. 322 , e successive modificazioni.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 9 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti, per i figli, ai seguenti minimi (16):

a) pensioni di vecchiaia pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità L. 60.000 b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni » 42.000 c) pensioni ai superstiti » 42.000 Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito (17).

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto (18).

Art. 11

L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione (19).

Art. 12

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso (20), salvo quanto è disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione (20).

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni (21).

Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta (22).

(23).

Art. 13

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge.

L'indennità non può essere inferiore a L. 43.200 né superiore a L. 129.600 (24).

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà (25).

Art. 14

Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito con D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni (26) con separata contabilità.

Le gestioni del Fondo di integrazione, relative all'assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

Le attività e le passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni (26). la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei Sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, soppressa con l'art. 24 della L. 26 agosto 1950, n. 860, è devoluto all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 327.

Art. 15

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 (27), il contributo è sempre commisurato su tale minimo.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o singole categorie (28).

Art. 16

All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (26) dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli artt. 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato (29).

L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro 50 per cento b) lavoratori 25»» c) Stato 25»» (28) La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo (30).

Art. 17

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse (31).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (26), compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica. su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni (26) ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quanto non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi può essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge (32).

Le modalità per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138 , e dai R.R. D.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni (33).

Art. 18

(34).

Art. 19

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 20

Nei contributi di cui agli artt. 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ai termini del D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563 (35), e 16 luglio 1947, numero 710 (35), e della L. 7 luglio 1948, n. 1093 (35).

Art. 21

Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (36) a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I contributi dovuti al Fondo predetto, per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie (37).

Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente articolo 17 (36).

Art. 22

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 , sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le disposizioni del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272 .

Art. 23

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni (38).

Art. 24

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattito nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale delle previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 23 (39).

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto (40):
Aliquota ridotta del Aliquota ridotta del
periodo minimo di periodo minimo di
contribuzione per la contribuzione per la
pensione di: pensione di:
inv. vecch. inv. vecch.
1952 1/5 1/15 1957 3/5 7/15
1953 2/5 2/15 1958 3/5 8/15
1954 2/5 3/15 1959 4/5 9/15
1955 2/5 4/15 1960 4/5 11/15
1956 3/5 5/15 1961 4/5 13/15

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall'art. 3 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126 .

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria, di cui al precedente articolo 5, nel periodo di validità delle disposizioni di cui al presente articolo i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 26

E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3.600 annue (41).

L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 27

L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui. (42).

Art. 28

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli artt. 57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli artt. 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di invalidità solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

Art. 29

Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376 (43), e al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827 , compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403.

Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:

---------------------------------------------------------------- i contributi versati :

sino a tutto il 1914 . . . . . . . 400 volte il loro importo

dal 1915 al 1918 . . . . . . . 300 » » »

» 1919 » 1922 . . . . . . . 200 » » »

» 1923 » 1937 . . . . . . . 100 » » »

» 1938 » 1939 . . . . . . . 50 » » »

» 1940 » 1942 . . . . . . . 40 » » »

» 1943 » 1945 . . . . . . . 30 » » »

» 1946 » 1947 . . . . . . . 5 » » »

I contributi versati dal 1° gennaio 1948 in poi sono computati alla pari (44).

Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge (45).

Art. 30

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli (46).

Art. 31

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (47) dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro 55 per cento b) lavoratori 20»» c) Stato 25»» In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (47) è stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori (48).

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:

datori di lavoro . . . . . . . . . . . . . L. 33,26

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . » 12,10

b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . . . . . . . . . L. 26,80

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . » 9,74

c) per ogni giornata di bracciante uomo:

datori di lavoro . . . . . . . . . . . . . L. 40,28

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . » 14,65

d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:

datori di lavoro . . . . . . . . . . . . . L. 31,78

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . » 11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro la tubercolosi. 2,60% tubercolosi. . . . . . . . . . . . . . . . 2,60%

b) per l'assicurazione contro la disoccupazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% (49).

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

a) per ogni giornata di salariato fisso:

uomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9,24

donna o ragazzo . . . . . . . . . . . . . » 7,71

b) per ogni giornata di bracciante:

uomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15,40

donna o ragazzo . . . . . . . . . . . . . » 7,71

c) per ogni giornata di colono mezzadro . . . L. 4,82

Art. 32

All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:

a) per l'esercizio 1951-52, si farà fronte coi fondi inscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;

b) per l'esercizio 1952-53, si farà fronte coi fondi inscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della presente legge, nonché coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (47) dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel D.M. 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (50).

Art. 34

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.

Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2.700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni (51) la quota dello Stato di cui all'art. 16 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 (52).

Art. 35

Fino a che non sia diversamente disposto ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale (53).

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (54).

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni (51), al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

Art. 36

A carico del Fondo adeguamento pensioni (51) è stabilito in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire centoventi per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno (55).

Per l'anno 1952 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni (51) di cui all'articolo 32 della presente legge.

All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'art. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.

L'art. 10 del D.L. 23 marzo 1948, n. 361 è abrogato.

Art. 37

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

Art. 38

Sono abrogati gli artt. 57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , il terzo comma dell'art. 35 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (55), e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 39

La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima (56).

(1) Sostituisce le tabelle A, B, C, D ed E allegate al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, con le tabelle A e B annesse alla presente legge, a loro volta sostituite con quelle allegate alla L. 20 febbraio 1958, n. 55, poi da quelle allegate alla L.12 agosto 1962, n. 1338, e, infine, da quelle allegate alla L. 21 luglio 1965, n. 903.

(2) Sostituisce gli artt. 6, 8, 9, 12 e 13, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

(3) Vedi art. 10, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(4) Divenuto Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per effetto dell'art. 5, L. 4 agosto 1955, n. 692, ha ripreso la primitiva denominazione a decorrere dal 1° gennaio 1964 per effetto dell'art. 5, L. 31 dicembre 1961, n. 1443.

(5) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 7, L. 6 agosto 1975, n. 418.

Da ultimo il comma quarto è stato così sostituito dall'art. 3, L. 4 marzo 1987, n. 88.

(6) Vedi l'art. 51, L. 30 aprile 1969, n. 153.

(7) Vedi, anche, per quanto disposto dal presente articolo, L. 3 maggio 1956, n. 393, recante norme sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione; e artt. 14 e 37, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(8) Gli artt. 5 e 6 della presente legge sono stati abrogati dall'art. 16, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

(9) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(10) Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(11) Vedi nota 5 all'art. 4.

(12) Vedi, anche, artt. 6 e 7, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Il R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.

(13) Il coefficiente è stato elevato a 86,4 volte dall'articolo 15, L. 21 luglio 1965, n. 903. In precedenza, il coefficiente era stato elevato a 55 volte dall'art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55, e a 72 volte dall'art. 1, L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(14) Vedi nota 11 all'art. 9.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1955, n. 1125, recante modifica dell'art. 9, L. 4 aprile 1952, n. 218.

(16) Per i nuovi minimi di pensione vedi ora art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1338. In precedenza i minimi erano stati aumentati dall'art. 5, L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(17) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 12 agosto 1962, n. 1338, di cui alla nota precedente. Per le deroghe, vedi art. 9 legge predetta.

(18) Vedi anche art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(19) Abrogato, con effetto dal 1 luglio 1962, dall'art. 23 L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(20) Tale limite è stato elevato ad un terzo della retribuzione dall'art. 6, L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(21) Vedi nota 5 all'art. 4.

(22) La norma contenuta nel presente articolo è stata abrogata dall'art. 37, L. 21 luglio 1965, n. 903. Peraltro, viene riportata per esteso perché richiamata dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1338, il quale articolo è richiamato a sua volta dall'art. 19 della già citata L. 21 luglio 1965, n. 903.

(23) Il quinto ed il sesto comma sono stati abrogati dall'art. 23, L. 12 agosto 1962, n. 1338, di cui alla nota precedente.

(24) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(25) Vedi, anche, artt. 17, 19 e 39, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(26) Vedi nota 5 all'art. 4.

(27) Limite elevato a lire 500 dall'art. 13, L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(28) Vedi, anche, art. 4, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(29) Con D.P.R. 18 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 24 aprile 1979, n. 113) sono stati trasformati in misura fissa i contributi dovuti all'I.N.P.S. per i salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(30) Vedi, ora, anche, artt. 20 e 21, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e, per gli oneri dello Stato, art. 7, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(31) Vedi, anche, art. 3, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

(32) Per le tabelle vedi nota 2 all'art. 1.

(33) Vedi, ora, art. 7, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(34) Articolo abrogato dall'art. 11, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(35) Recava norme in materia di corresponsione dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(36) Vedi art. 14.

(37) Con D.P.R. 18 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 24 aprile 1979, n. 113) sono stati trasformati in misura fissa i contributi dovuti all'I.N.P.S. per i salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(38) Vedi nota 5 all'art. 4.

(39) Vedi anche artt. 41 e 42, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(40) Vedi anche art. 20, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(41) L'aumento è stato assorbito dai miglioramenti disposti con L. 20 febbraio 1958, n. 55, e L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(42) Comma abrogato dall'art. 23, L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(43) Abrogato dall'art. 141, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 141 (Gazz. Uff. 29 marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29, terzo comma, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

(45) Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche art. 14, L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(46) Vedi L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(47) Vedi nota 5 all'art. 4.

(48) Vedi ora art. 20, L. 12 agosto 1962, n. 1338.

(49) Elevato al 2,90% dal D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1325 e ridotta al 2,60% dal D.P.R. 11 marzo 1958, n. 372.

(50) Vedi art. 14.

(51) Vedi nota 5 all'art. 4.

(52) Per gli oneri dello Stato vedi ora art. 7, L. 21 luglio 1965, n. 903.

(53) Vedi art. 14.

(54) Per le convenzioni speciali vedi art. 86, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

(55) Vedi ora, art. 12, L. 20 febbraio 1958, n. 55.

(56) Si omettono le tabelle A e B per i motivi esposti nella nota 2 all'art. A. Le tabelle vigenti sono riportate in calce alla L. 12 agosto 1962, n. 1338.